Articolo 2 della Legge 4 agosto 1955, n. 725
Articolo 1Articolo 3
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4 settembre 1955
Art. 2.
Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvedera' alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'art. 1, secondo le norme stabilite nel testo unico approvato dal regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801 , e successive modificazioni. I progetti relativi saranno approvati dall'ispettore generale del Genio civile, revisore tecnico delegato dal Ministro per i lavori pubblici presso detto Consorzio.
La somma autorizzata sara' accreditata, a favore del Consorzio predetto su di una contabilita' speciale da instituire a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria, provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal predetto revisore tecnico.
Il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955