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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 04/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica
Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1370/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa e legale sita a La Spezia Viale Italia 136
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Controparte_1 P.IVA_2
Mantovan ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di
[...]
Sede di Venezia sita in Mestre (VE) via Torni 88 CP_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 630/2022 (RG 8259/2022) del Giudice di Pace di Rovigo
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Rovigo n. 630 del 28.12.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 12 ID Pratica 13830397 Controparte_1 per l'anno 2022, emesso e notificato in data 01.09.2021 da a Parte_1 Controparte_1 nell'interesse del comune di Badia Polesine. Con vittoria delle spese e
[...] competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'On.le Giudice adito: a) rigettare ambedue i motivi di appello proposti da in quanto infondati, integrando la sentenza appellata nella parte in cui ha Pt_1
implicitamente accolto il secondo motivo di opposizione proposto da CP_1
(esenzione delle esposizioni di cui alle righe 1,2,3 dell'avviso ex art. 1, co. 833 lett. l, L.
160/2019) senza tuttavia spiegare il motivo del suo accoglimento (ossia che ai fini del calcolo della superficie le esposizioni anzidette, in quanto insegne di esercizio dello stesso ufficio, devono considerarsi come un unico mezzo pubblicitario); b) dichiarare passata in giudicato la sentenza GdP Rovigo n. 630/2022 nella parte in cui ha implicitamente accolto il terzo motivo di opposizione proposto da (= Controparte_1 non debenza del CUP liquidato in relazione all'esposizione “conto banco posta” di cui alla riga n.4 dell'avviso, in quanto inesistente). Spese ed onorari di lite rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di
Rovigo n. 630/2022 (RG 8259/2022) depositata il 28.12.2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da , è stato annullato Controparte_1
l'accertamento esecutivo n. 13830397 per omesso pagamento del Canone unico annuale emesso da per conto del relativo all'anno 2022 di € Pt_1 Parte_2
282,00.
Presupposto dell'accertamento, poi annullato dal Giudice di Pace, è stato la ritenuta natura pubblicitaria, e come tale tassabile a norma degli art. 1, commi 816 e ss, della legge n. 160/2019, sia del segnale stradale (c.d. freccia direzionale) sito in Riviera
Balzan, sia delle esposizioni/installazioni posizionate sui muri e sulle vetrine dell'Ufficio postale di Piazza Vangadizza.
ha proposto opposizione avverso predetto accertamento per tre CP_1
motivi: i) con riferimento al segnale stradale, perché esso, riportando la sola indicazione
“poste” senza menzionare la ragione sociale di , farebbe riferimento Controparte_1
pag. 2/11 al servizio universale da essa prestato e quindi, considerata la natura pubblica ed essenziale del predetto servizio, dovrebbe escludersi la natura di messaggio pubblicitario;
ii) con riferimento alle insegne di esercizio, perché di superficie complessiva inferiore a cinque metri quadrati e quindi, ai sensi della L 160/2019, esente dall'imposta; iii) con riferimento all'addebito “cartello conto bancoposta su vetrina”(rigo 4 dell'avviso) perché tale cartello non esisterebbe presso la filiale di Badia
Polesine. si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione, Pt_1
deducendo: i) riguardo alla freccia direzionale, che, seppur titolare del servizio postale universale fino al 2026, non lo svolge più in regime di monopolio e, CP_1 soprattutto, oramai offre sul mercato un'ampia gamma di servizi (finanziari, assicurativi, di telefonia) soggetti alle regole del libero mercato e quindi idonei a conferire al cartello stradale la valenza di mezzo pubblicitario;
ii) riguardo alle insegne, che la superficie sarebbe superiore ai cinque metri quadrati, dovendo arrotondare per eccesso al metro quadro superiore non la somma delle superfici, ma già singolarmente ogni superficie dei mezzi pubblicitari per poi sommarle tra loro;
iii) riguardo all'addebito per il cartello “conto bancoposta”, che non sarebbe stata presentata da alcuna denuncia di cessazione per poter chiudere il rapporto fiscale. CP_1
Il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto l'opposizione ritenendo che il cartello stradale in questione indichi non tanto la direzione di quale ufficio che rende Controparte_1 una pluralità di servizi, ma dell'ufficio postale in senso lato, ritenendo “cioè a dire, dello sportello che svolge il servizio postale indipendentemente dagli altri servizi, tanto da poter essere utilizzato anche per indicare uffici gestiti da altri soggetti provati che offrono il medesimo servizio postale”. Secondo il Giudice di Pace, quindi, “il segnale stradale in oggetto, in nessun modo costituisce “diffusione di un messaggio pubblicitario” bensì fornisce indicazioni stradali per l'ufficio che esplica un servizio pubblico “come tale inteso dalla collettività a prescindere dalla natura (Pubblica o privata che sia) dell'ente che tale servizio svolge (vedi per esempio le segnalazioni stradali di una stazione ferroviaria ove transitano anche convogli privati)”.
Nessuna prova, invece, il Giudice di Pace ha ritenuto essere stata fornita da in Pt_1 merito alla presenza di un'insegna “Conto Banco Posta”.
pag. 3/11 Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023, ha proposto appello, Pt_1 articolando due motivi di impugnazione: la ritenuta erroneità dell'esclusione della idoneità pubblicitaria del cartello stradale e l'omessa pronuncia in ordine al motivo di opposizione riguardante l'ampiezza della superfice delle insegne. Nessuna domanda è invece stata svolta riguardo al capo della sentenza impugnata relativo al cartello “conto bancoposta” che pertanto deve ritenersi coperta da giudicato.
Più in dettaglio, ha dedotto: Pt_1
-Riguardo al cartello stradale, che l'unica normativa cui fare riferimento per poter ritenere assoggettabile o meno al canone de quo una esposizione/installazione, sarebbe il Regolamento del Comune di Badia Polesine, il quale non opera alcuna distinzione in base alla natura dell'attività rappresentata, potendo quindi anche il servizio di natura pubblica, qualora oggetto di messaggio pubblicitario finalizzato alla sua promozione, essere oggetto del relativo canone;
che sarebbe irrilevante che le frecce direzionali non abbiano, come scopo primario, una finalità propagandistica, essendo sufficiente la loro
“astratta idoneità pubblicitaria”, in modo particolare ove contengano il “riferimento nominativo a una determinata ditta”; che lo stesso Codice della Strada includerebbe le preinsegne tra i mezzi pubblicitari (art. 47 Reg. att. Cds); che l'ampliarsi delle attività e dei servizi offerti da a settori interamente assoggettati alle regole del mercato, CP_1
ha di fatto reso quello della corrispondenza del tutto marginale;
che la circostanza che tale cartello sia stato installato su iniziativa del sarebbe irrilevante. Pt_2
- Riguardo invece alle insegne, denunciando l'omissione di pronuncia in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, e l'erroneità della modalità di calcolo opposta dall'appellata.
POSTE ITALIANE, invero, facendo applicazione del criterio suggerito dalla
Risoluzione del MEF del 24.11.2009 - secondo cui il calcolo dei cinque metri quadrati deve effettuarsi sulla superficie complessiva delle insegne e non sulla superfice di ogni singola insegna - ha sostenuto che la superficie complessiva delle insegne assoggettate a tassazione non supererebbe i 5 mq e che per tale ragione ricadrebbe nell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. 1, L 160/2019.
Il Giudice di Pace, tuttavia, nel pronunciarsi sull'accoglimento dell'opposizione, non ha preso posizione su tale argomentazione, comunque contestata da Pt_1
pag. 4/11 ha ribadito la ritenuta erroneità della modalità di calcolo utilizzata da Pt_1 [...]
, sostenendo che la commisurazione del canone de quo deve invece avvenire CP_1
a norma del Regolamento CUP del Comune di Badia Polesine e quindi “sulla base complessiva di ciascuna facciata espositiva del mezzo pubblicitario, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o frazione di esso” (pag. 20 atto di appello).
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello CP_1 proposto, ribadendo gli assunti che hanno motivato l'opposizione in primo grado.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 7.02.2024, la causa è proseguita senza attività istruttoria con l'udienza di discussione dell'8.01.2025 e, al suo esito, è stata trattenuta in decisione, senza ulteriori termini.
L'appello non è fondato e va respinto.
Preliminarmente, occorre precisare la cornice normativa del fatto oggetto di causa.
La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, a decorrere dal
2021, il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992. Presupposto del canone in questione è, per quanto interessa il presente giudizio, la “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art. 1, comma 819).
Per comprendere la portata del presupposto impositivo (ovvero, la diffusione di messaggi pubblicitari), non essendo rinvenibile nella legge 160/2019 una sua definizione, si deve richiamare la precedente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità, secondo cui “Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (art. 5, comma 2 D.Lgs 507/1993); come meglio chiarito dalla pag. 5/11 giurisprudenza di legittimità, “l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato” (Cass. n. 1169/2019).
Orbene, l'oggetto del contendere tra le parti consiste: 1) nell'idoneità pubblicitaria del cartello stradale c.d. freccia direzionale, e 2) la modalità di calcolo della superficie imponibile delle insegne poste sui muri e sulle vetrine dell'ufficio postale.
Riguardo al primo motivo di impugnazione, si deve precisare anzitutto che non risulta dedotto in giudizio che nel cartello stradale oggetto di causa, vi sia un espresso richiamo a o sia presente il logo caratteristico della stessa. Deve quindi Controparte_1 ritenersi pacifico che l'unica indicazione su cui esprimere il giudizio richiesto è la sola locuzione “poste”; del resto, dalla fotografia prodotta da (sub doc CP_1
Part 3), non contestata da , emerge chiaramente che la dicitura apposta al cartello consiste nella sola parola “poste” e che il cerchio posto alla sua destra è del tutto sbiadito, con ciò escludendo che possa essere anche solo evocativo di un qualche simbolo/logo.
Premesso ciò, si ritiene di confermare l'orientamento già espresso sulla questione da questo Tribunale con la sentenza n. 648/2024, pronunciata su un caso del tutto assimilabile (eccetto che per la sigla PT, non visibile nel presente caso).
Difatti, si ritiene non potersi condividere l'assunto per il quale la scritta “posta” debba indiscutibilmente rientrare nella nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone in prima battuta l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi e nemmeno di diffondere al pubblico l'immagine di . In altri termini, il cartello per cui è causa non Controparte_1
risulta obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto dell'azienda appellata, tale essendo il presupposto di applicazione del canone.
La scritta “posta” esplica, piuttosto, soltanto una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività rispondente al servizio postale di pubblica utilità, il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto dei relativi servizi, invece connaturato al messaggio pag. 6/11 pubblicitario. La genericità della indicazione fa propendere, infatti, per la considerazione del segnale in oggetto tra i segnali di indicazione di cui all'art. 39 C.d.S., in cui sono inclusi quelli di preavviso (art. 39 cit., lett. a) e quelli che indicano installazioni o servizi (art. 39 cit., lett. l), che hanno la funzione di “fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti” (art. 39 C.d.S., 1 comma, lett. c), mirando alla
“costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare” (ex art. 77, comma 2), finalità, quest'ultima, che ricomprende anche quanto necessario a regolare la velocità dei veicoli. La conclusione trova peraltro conferma sia nell'art. 125, comma 6 lett. b) del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (d.P.R. n.
495/1992), a norma del quale la dicitura “posta” può essere utilizzata per indicare i punti di pubblico interesse urbano, sia nel fatto che nelle tabelle richiamate a fare parte integrante del regolamento, la sigla “P.T.” (che sta per “Poste e telegrafi”) è espressamente raffigurata (figura 101) come rappresentazione, appunto, dei servizi postali. 4.3.
La ricostruzione sulla idoneità pubblicitaria del cartello indicativo delle poste, muove all'inverso dalla natura privatistica della società appellata, attualmente costituente soggetto esercente un'attività imprenditoriale. Tale tesi, tuttavia, oltre a non CP_1
smentire quanto - anche graficamente - sopra valutato, non determina il venire meno della connessione dell'attività svolta da con il servizio pubblico Controparte_1
postale, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico precisamente in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico.
Sul punto, risulta altresì condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria secondo la quale “l'obiezione della resistente secondo cui è Controparte_1
operativa anche nel settore della telefonia mobile, assicurativo e finanziario, non coglie nel segno, posto che tali attività non solo sono sussidiarie rispetto a quella, ancora preminente ed immediatamente identificata come tale dal pubblico, della gestione del servizio postale nazionale, ma non sono quelle veicolate da indicazioni stradali
pag. 7/11 chiaramente finalizzate ad indicare alla generalità dei cittadini l'ubicazione del servizio postale pubblico” (CTP Brescia, n. 450/2021).
Tale è, appunto, il servizio postale svolto dall'appellata. Deve, pertanto, ritenersi che
, anche nella sua nuova qualifica e dimensione commerciale, continui ad CP_1
espletare in via primaria un servizio di pubblica utilità nei confronti non solo della propria clientela, bensì della collettività in generale. Allo stesso modo, il cartello con la dicitura “posta” (ed eventualmente il logo “PT”), anch'esso generalmente riconosciuto, indica la direzione ove il servizio postale viene erogato;
il fatto che tale servizio sia fornito, in maniera del tutto contingente e in un preciso momento storico da
[...]
non comporta che tale indicazione diffonda il messaggio pubblicitario Controparte_1 circa gli altri servizi, ulteriori rispetto a quello postale, effettuati dall'appellata
(telefonia, assicurativo-finanziari ecc.). Deve allora concludersi che il cartello direzionale oggetto dell'avviso di accertamento impugnato non è un mezzo di comunicazione pubblicitario dell'attività commerciale del soggetto ivi pubblicizzato e, dunque, non è soggetto al CUP di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), l. 160/2019, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Peraltro, per ciò che concerne la fattispecie di giudizio, si rileva la circostanza che il cartello non sia stato posizionato su richiesta di , bensì su iniziativa dello stesso CP_1
valendo ciò a confermarne ancor di più la natura di indicazione stradale. Pt_2
Diversamente, come puntualmente osservato (sent. Trib. Udine 9.09.2024 n. 840), il
Comune sarebbe arbitro assoluto nel determinare l'insorgenza dei presupposti di esazione del canone, scegliendo dove, come e con quale frequenza posizionare tale segnaletica - magari per finalità informative di pubblica utilità- salvo poi chiedere alla propria concessionaria di riscuotere i relativi importi del canone medesimo.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, seppur deve condividersi la doglianza circa l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace del motivo di opposizione relativo alle modalità di calcolo della superficie imponibile delle insegne, non si ritengono fondate le argomentazioni dedotte da a sostegno della correttezza dei propri Pt_1
calcoli.
Se per è solo la somma di tutte le superfici delle insegne che deve CP_1 essere arrotondata per poi accertare il superamento o meno della soglia dell'imposizione pag. 8/11 (pari a 5 metri quadrati), per invece, sarebbe il Regolamento del Comune di Pt_1
Badia Polesine – cui, secondo l'appellante, sarebbe demandata dalla L 160/2019 la fissazione delle modalità di calcolo- a stabilire il diverso criterio per cui ciascuna facciata espositiva del mezzo pubblicitario deve essere arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore o frazione di esso.
La norma del Regolamento del Comune di Badia Polesine indicata da sarebbe Pt_1
l'art. 25, in base al quale: “Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente”.
Non si condivide l'assunto di Pt_1
L'articolo citato, infatti, non indica affatto la modalità di calcolo da utilizzare e non specifica come debba essere eseguito l'arrotondamento in caso di plurimi mezzi pubblicitari (di un unico soggetto) in un medesimo contesto. Del resto, la legge
160/2019 non demanda alla potestà regolamentare dei Comuni la definizione del criterio di calcolo della superficie imponibile, rimanendo questa prerogativa della normativa di rango primario.
La legge istitutiva del CUP, al comma 825 dell'art. 1, stabilisce che “Per la diffusione di messaggi pubblicitari …, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” e ai sensi del successivo comma 833 lett. l), sono esenti dal canone “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Non è stabilito alcunché invece per il caso di utilizzo di plurimi mezzi pubblicitari come invece prevedeva l'abrogato d.lgs 507/1993, secondo cui “…i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra
pag. 9/11 loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario” (art. 7, comma 5).
A tale proposito, i principi elaborati sotto il vigore del D.Lgs 507/1993 possono comunque essere applicati al CUP, condividendone la stessa ratio.
Può quindi richiamarsi la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, la quale ha chiarito che “In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs.
n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma dell'art.
17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (ex multis, Cass.
29492/2018) e che “il collegamento funzionale tra i messaggi, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura ridotta a norma dell'art. 7, comma 5, d. lgs 507/1993, non postula necessariamente la contiguità fisica dei messi pubblicitari e deve essere valutata anche in considerazione dell'allocazione degli stessi” (Cass. 23140/2019).
Da tutto ciò, è possibile concludere che la ratio della tassazione prescinde non solo dal numero di messaggi pubblicitari, ma anche dal numero di mezzi pubblicitari utilizzati per attirare la potenziale clientela, laddove tali mezzi assolvano la medesima funzione, perché posizionati in un unico contesto o perché di identico contenuto.
In questo senso deve quindi accogliersi l'opposizione di . CP_1
Considerato che, le insegne oggetto dell'avviso di accertamento impugnato - di cui non contesta le misure indicate da , ma solo il modo di Pt_1 CP_1
calcolarne la superficie complessiva- sono tutte collocate nel medesimo contesto
(vetrine e muro dell'Ufficio Postale) e hanno il medesimo contenuto ( ” e CP_1
“Poste Telecomunicazioni”), si può ritenere che le stesse diffondano un unico messaggio pubblicitario, come tale assoggettabile ad un'unica imposizione tributaria.
È per tale ragione che l'arrotondamento, già previsto dall'art. 7 D.Lgs 507/1993 e riprodotto dal regolamento del Comune di Badia Polesine, deve essere unico e quindi applicato alla sommatoria delle singole superfici.
pag. 10/11 La superficie totale delle insegne di è quindi correttamente individuata in CP_1
3,5 metri quadrati, misura inferiore alla superficie minima di 5 mq per l'applicazione del canone.
Per tali ragioni, dovendo comunque integrarsi nei termini sopra detti la motivazione della sentenza di primo grado, laddove non prende posizione in ordine all'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833 lett. l) L 160/2019 alle voci previste nell'avviso di accertamento impugnato (rigo 1, 2, 3), deve confermarsi l'annullamento dell'avviso disposto dal Giudice di Pace.
Per tali motivi, l'appello proposto da va rigettato, con integrale conferma della Pt_1
sentenza di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014, scaglione da € 0,01 a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 630/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo.
2. CONDANNA l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese processuali che liquida in € 662,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
Rovigo, 4.03.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica
Abiuso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1370/2023 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dagli avv.ti Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso la propria sede amministrativa e legale sita a La Spezia Viale Italia 136
Appellante
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vittoria Controparte_1 P.IVA_2
Mantovan ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di
[...]
Sede di Venezia sita in Mestre (VE) via Torni 88 CP_1
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 630/2022 (RG 8259/2022) del Giudice di Pace di Rovigo
Conclusioni delle parti
PER PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Rovigo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del Giudice di
Pace di Rovigo n. 630 del 28.12.2022, rigettando l'opposizione proposta dalla
[...] avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 12 ID Pratica 13830397 Controparte_1 per l'anno 2022, emesso e notificato in data 01.09.2021 da a Parte_1 Controparte_1 nell'interesse del comune di Badia Polesine. Con vittoria delle spese e
[...] competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'On.le Giudice adito: a) rigettare ambedue i motivi di appello proposti da in quanto infondati, integrando la sentenza appellata nella parte in cui ha Pt_1
implicitamente accolto il secondo motivo di opposizione proposto da CP_1
(esenzione delle esposizioni di cui alle righe 1,2,3 dell'avviso ex art. 1, co. 833 lett. l, L.
160/2019) senza tuttavia spiegare il motivo del suo accoglimento (ossia che ai fini del calcolo della superficie le esposizioni anzidette, in quanto insegne di esercizio dello stesso ufficio, devono considerarsi come un unico mezzo pubblicitario); b) dichiarare passata in giudicato la sentenza GdP Rovigo n. 630/2022 nella parte in cui ha implicitamente accolto il terzo motivo di opposizione proposto da (= Controparte_1 non debenza del CUP liquidato in relazione all'esposizione “conto banco posta” di cui alla riga n.4 dell'avviso, in quanto inesistente). Spese ed onorari di lite rifusi, con aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di
Rovigo n. 630/2022 (RG 8259/2022) depositata il 28.12.2022, con la quale, in accoglimento dell'opposizione promossa da , è stato annullato Controparte_1
l'accertamento esecutivo n. 13830397 per omesso pagamento del Canone unico annuale emesso da per conto del relativo all'anno 2022 di € Pt_1 Parte_2
282,00.
Presupposto dell'accertamento, poi annullato dal Giudice di Pace, è stato la ritenuta natura pubblicitaria, e come tale tassabile a norma degli art. 1, commi 816 e ss, della legge n. 160/2019, sia del segnale stradale (c.d. freccia direzionale) sito in Riviera
Balzan, sia delle esposizioni/installazioni posizionate sui muri e sulle vetrine dell'Ufficio postale di Piazza Vangadizza.
ha proposto opposizione avverso predetto accertamento per tre CP_1
motivi: i) con riferimento al segnale stradale, perché esso, riportando la sola indicazione
“poste” senza menzionare la ragione sociale di , farebbe riferimento Controparte_1
pag. 2/11 al servizio universale da essa prestato e quindi, considerata la natura pubblica ed essenziale del predetto servizio, dovrebbe escludersi la natura di messaggio pubblicitario;
ii) con riferimento alle insegne di esercizio, perché di superficie complessiva inferiore a cinque metri quadrati e quindi, ai sensi della L 160/2019, esente dall'imposta; iii) con riferimento all'addebito “cartello conto bancoposta su vetrina”(rigo 4 dell'avviso) perché tale cartello non esisterebbe presso la filiale di Badia
Polesine. si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto dell'opposizione, Pt_1
deducendo: i) riguardo alla freccia direzionale, che, seppur titolare del servizio postale universale fino al 2026, non lo svolge più in regime di monopolio e, CP_1 soprattutto, oramai offre sul mercato un'ampia gamma di servizi (finanziari, assicurativi, di telefonia) soggetti alle regole del libero mercato e quindi idonei a conferire al cartello stradale la valenza di mezzo pubblicitario;
ii) riguardo alle insegne, che la superficie sarebbe superiore ai cinque metri quadrati, dovendo arrotondare per eccesso al metro quadro superiore non la somma delle superfici, ma già singolarmente ogni superficie dei mezzi pubblicitari per poi sommarle tra loro;
iii) riguardo all'addebito per il cartello “conto bancoposta”, che non sarebbe stata presentata da alcuna denuncia di cessazione per poter chiudere il rapporto fiscale. CP_1
Il Giudice di Pace di Rovigo ha accolto l'opposizione ritenendo che il cartello stradale in questione indichi non tanto la direzione di quale ufficio che rende Controparte_1 una pluralità di servizi, ma dell'ufficio postale in senso lato, ritenendo “cioè a dire, dello sportello che svolge il servizio postale indipendentemente dagli altri servizi, tanto da poter essere utilizzato anche per indicare uffici gestiti da altri soggetti provati che offrono il medesimo servizio postale”. Secondo il Giudice di Pace, quindi, “il segnale stradale in oggetto, in nessun modo costituisce “diffusione di un messaggio pubblicitario” bensì fornisce indicazioni stradali per l'ufficio che esplica un servizio pubblico “come tale inteso dalla collettività a prescindere dalla natura (Pubblica o privata che sia) dell'ente che tale servizio svolge (vedi per esempio le segnalazioni stradali di una stazione ferroviaria ove transitano anche convogli privati)”.
Nessuna prova, invece, il Giudice di Pace ha ritenuto essere stata fornita da in Pt_1 merito alla presenza di un'insegna “Conto Banco Posta”.
pag. 3/11 Con atto di citazione notificato in data 27.06.2023, ha proposto appello, Pt_1 articolando due motivi di impugnazione: la ritenuta erroneità dell'esclusione della idoneità pubblicitaria del cartello stradale e l'omessa pronuncia in ordine al motivo di opposizione riguardante l'ampiezza della superfice delle insegne. Nessuna domanda è invece stata svolta riguardo al capo della sentenza impugnata relativo al cartello “conto bancoposta” che pertanto deve ritenersi coperta da giudicato.
Più in dettaglio, ha dedotto: Pt_1
-Riguardo al cartello stradale, che l'unica normativa cui fare riferimento per poter ritenere assoggettabile o meno al canone de quo una esposizione/installazione, sarebbe il Regolamento del Comune di Badia Polesine, il quale non opera alcuna distinzione in base alla natura dell'attività rappresentata, potendo quindi anche il servizio di natura pubblica, qualora oggetto di messaggio pubblicitario finalizzato alla sua promozione, essere oggetto del relativo canone;
che sarebbe irrilevante che le frecce direzionali non abbiano, come scopo primario, una finalità propagandistica, essendo sufficiente la loro
“astratta idoneità pubblicitaria”, in modo particolare ove contengano il “riferimento nominativo a una determinata ditta”; che lo stesso Codice della Strada includerebbe le preinsegne tra i mezzi pubblicitari (art. 47 Reg. att. Cds); che l'ampliarsi delle attività e dei servizi offerti da a settori interamente assoggettati alle regole del mercato, CP_1
ha di fatto reso quello della corrispondenza del tutto marginale;
che la circostanza che tale cartello sia stato installato su iniziativa del sarebbe irrilevante. Pt_2
- Riguardo invece alle insegne, denunciando l'omissione di pronuncia in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, e l'erroneità della modalità di calcolo opposta dall'appellata.
POSTE ITALIANE, invero, facendo applicazione del criterio suggerito dalla
Risoluzione del MEF del 24.11.2009 - secondo cui il calcolo dei cinque metri quadrati deve effettuarsi sulla superficie complessiva delle insegne e non sulla superfice di ogni singola insegna - ha sostenuto che la superficie complessiva delle insegne assoggettate a tassazione non supererebbe i 5 mq e che per tale ragione ricadrebbe nell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. 1, L 160/2019.
Il Giudice di Pace, tuttavia, nel pronunciarsi sull'accoglimento dell'opposizione, non ha preso posizione su tale argomentazione, comunque contestata da Pt_1
pag. 4/11 ha ribadito la ritenuta erroneità della modalità di calcolo utilizzata da Pt_1 [...]
, sostenendo che la commisurazione del canone de quo deve invece avvenire CP_1
a norma del Regolamento CUP del Comune di Badia Polesine e quindi “sulla base complessiva di ciascuna facciata espositiva del mezzo pubblicitario, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o frazione di esso” (pag. 20 atto di appello).
Si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'appello CP_1 proposto, ribadendo gli assunti che hanno motivato l'opposizione in primo grado.
All'esito della prima udienza, tenutasi il 7.02.2024, la causa è proseguita senza attività istruttoria con l'udienza di discussione dell'8.01.2025 e, al suo esito, è stata trattenuta in decisione, senza ulteriori termini.
L'appello non è fondato e va respinto.
Preliminarmente, occorre precisare la cornice normativa del fatto oggetto di causa.
La legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) ha introdotto, a decorrere dal
2021, il canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria
(CUP) in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, d.lgs. 285/1992. Presupposto del canone in questione è, per quanto interessa il presente giudizio, la “diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato” (art. 1, comma 819).
Per comprendere la portata del presupposto impositivo (ovvero, la diffusione di messaggi pubblicitari), non essendo rinvenibile nella legge 160/2019 una sua definizione, si deve richiamare la precedente normativa in materia di imposta comunale sulla pubblicità, secondo cui “Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato” (art. 5, comma 2 D.Lgs 507/1993); come meglio chiarito dalla pag. 5/11 giurisprudenza di legittimità, “l'imposta in questione colpisce la diffusione comunicativa di messaggi pubblicitari in luogo pubblico, intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato” (Cass. n. 1169/2019).
Orbene, l'oggetto del contendere tra le parti consiste: 1) nell'idoneità pubblicitaria del cartello stradale c.d. freccia direzionale, e 2) la modalità di calcolo della superficie imponibile delle insegne poste sui muri e sulle vetrine dell'ufficio postale.
Riguardo al primo motivo di impugnazione, si deve precisare anzitutto che non risulta dedotto in giudizio che nel cartello stradale oggetto di causa, vi sia un espresso richiamo a o sia presente il logo caratteristico della stessa. Deve quindi Controparte_1 ritenersi pacifico che l'unica indicazione su cui esprimere il giudizio richiesto è la sola locuzione “poste”; del resto, dalla fotografia prodotta da (sub doc CP_1
Part 3), non contestata da , emerge chiaramente che la dicitura apposta al cartello consiste nella sola parola “poste” e che il cerchio posto alla sua destra è del tutto sbiadito, con ciò escludendo che possa essere anche solo evocativo di un qualche simbolo/logo.
Premesso ciò, si ritiene di confermare l'orientamento già espresso sulla questione da questo Tribunale con la sentenza n. 648/2024, pronunciata su un caso del tutto assimilabile (eccetto che per la sigla PT, non visibile nel presente caso).
Difatti, si ritiene non potersi condividere l'assunto per il quale la scritta “posta” debba indiscutibilmente rientrare nella nozione legislativa di messaggio di rilevanza pubblicitaria, dal momento che essa non si pone in prima battuta l'obiettivo di promuovere la domanda di beni o servizi e nemmeno di diffondere al pubblico l'immagine di . In altri termini, il cartello per cui è causa non Controparte_1
risulta obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto dell'azienda appellata, tale essendo il presupposto di applicazione del canone.
La scritta “posta” esplica, piuttosto, soltanto una funzione essenzialmente informativa e segnaletica del luogo di svolgimento di una determinata operatività rispondente al servizio postale di pubblica utilità, il che è cosa ben diversa dallo scopo di induzione e di sollecitazione all'acquisto dei relativi servizi, invece connaturato al messaggio pag. 6/11 pubblicitario. La genericità della indicazione fa propendere, infatti, per la considerazione del segnale in oggetto tra i segnali di indicazione di cui all'art. 39 C.d.S., in cui sono inclusi quelli di preavviso (art. 39 cit., lett. a) e quelli che indicano installazioni o servizi (art. 39 cit., lett. l), che hanno la funzione di “fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti” (art. 39 C.d.S., 1 comma, lett. c), mirando alla
“costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare” (ex art. 77, comma 2), finalità, quest'ultima, che ricomprende anche quanto necessario a regolare la velocità dei veicoli. La conclusione trova peraltro conferma sia nell'art. 125, comma 6 lett. b) del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (d.P.R. n.
495/1992), a norma del quale la dicitura “posta” può essere utilizzata per indicare i punti di pubblico interesse urbano, sia nel fatto che nelle tabelle richiamate a fare parte integrante del regolamento, la sigla “P.T.” (che sta per “Poste e telegrafi”) è espressamente raffigurata (figura 101) come rappresentazione, appunto, dei servizi postali. 4.3.
La ricostruzione sulla idoneità pubblicitaria del cartello indicativo delle poste, muove all'inverso dalla natura privatistica della società appellata, attualmente costituente soggetto esercente un'attività imprenditoriale. Tale tesi, tuttavia, oltre a non CP_1
smentire quanto - anche graficamente - sopra valutato, non determina il venire meno della connessione dell'attività svolta da con il servizio pubblico Controparte_1
postale, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico precisamente in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico.
Sul punto, risulta altresì condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria secondo la quale “l'obiezione della resistente secondo cui è Controparte_1
operativa anche nel settore della telefonia mobile, assicurativo e finanziario, non coglie nel segno, posto che tali attività non solo sono sussidiarie rispetto a quella, ancora preminente ed immediatamente identificata come tale dal pubblico, della gestione del servizio postale nazionale, ma non sono quelle veicolate da indicazioni stradali
pag. 7/11 chiaramente finalizzate ad indicare alla generalità dei cittadini l'ubicazione del servizio postale pubblico” (CTP Brescia, n. 450/2021).
Tale è, appunto, il servizio postale svolto dall'appellata. Deve, pertanto, ritenersi che
, anche nella sua nuova qualifica e dimensione commerciale, continui ad CP_1
espletare in via primaria un servizio di pubblica utilità nei confronti non solo della propria clientela, bensì della collettività in generale. Allo stesso modo, il cartello con la dicitura “posta” (ed eventualmente il logo “PT”), anch'esso generalmente riconosciuto, indica la direzione ove il servizio postale viene erogato;
il fatto che tale servizio sia fornito, in maniera del tutto contingente e in un preciso momento storico da
[...]
non comporta che tale indicazione diffonda il messaggio pubblicitario Controparte_1 circa gli altri servizi, ulteriori rispetto a quello postale, effettuati dall'appellata
(telefonia, assicurativo-finanziari ecc.). Deve allora concludersi che il cartello direzionale oggetto dell'avviso di accertamento impugnato non è un mezzo di comunicazione pubblicitario dell'attività commerciale del soggetto ivi pubblicizzato e, dunque, non è soggetto al CUP di cui all'art. 1, comma 819, lett. b), l. 160/2019, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Peraltro, per ciò che concerne la fattispecie di giudizio, si rileva la circostanza che il cartello non sia stato posizionato su richiesta di , bensì su iniziativa dello stesso CP_1
valendo ciò a confermarne ancor di più la natura di indicazione stradale. Pt_2
Diversamente, come puntualmente osservato (sent. Trib. Udine 9.09.2024 n. 840), il
Comune sarebbe arbitro assoluto nel determinare l'insorgenza dei presupposti di esazione del canone, scegliendo dove, come e con quale frequenza posizionare tale segnaletica - magari per finalità informative di pubblica utilità- salvo poi chiedere alla propria concessionaria di riscuotere i relativi importi del canone medesimo.
Quanto al secondo motivo di impugnazione, seppur deve condividersi la doglianza circa l'omessa valutazione da parte del Giudice di Pace del motivo di opposizione relativo alle modalità di calcolo della superficie imponibile delle insegne, non si ritengono fondate le argomentazioni dedotte da a sostegno della correttezza dei propri Pt_1
calcoli.
Se per è solo la somma di tutte le superfici delle insegne che deve CP_1 essere arrotondata per poi accertare il superamento o meno della soglia dell'imposizione pag. 8/11 (pari a 5 metri quadrati), per invece, sarebbe il Regolamento del Comune di Pt_1
Badia Polesine – cui, secondo l'appellante, sarebbe demandata dalla L 160/2019 la fissazione delle modalità di calcolo- a stabilire il diverso criterio per cui ciascuna facciata espositiva del mezzo pubblicitario deve essere arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore o frazione di esso.
La norma del Regolamento del Comune di Badia Polesine indicata da sarebbe Pt_1
l'art. 25, in base al quale: “Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente”.
Non si condivide l'assunto di Pt_1
L'articolo citato, infatti, non indica affatto la modalità di calcolo da utilizzare e non specifica come debba essere eseguito l'arrotondamento in caso di plurimi mezzi pubblicitari (di un unico soggetto) in un medesimo contesto. Del resto, la legge
160/2019 non demanda alla potestà regolamentare dei Comuni la definizione del criterio di calcolo della superficie imponibile, rimanendo questa prerogativa della normativa di rango primario.
La legge istitutiva del CUP, al comma 825 dell'art. 1, stabilisce che “Per la diffusione di messaggi pubblicitari …, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi” e ai sensi del successivo comma 833 lett. l), sono esenti dal canone “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Non è stabilito alcunché invece per il caso di utilizzo di plurimi mezzi pubblicitari come invece prevedeva l'abrogato d.lgs 507/1993, secondo cui “…i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra
pag. 9/11 loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario” (art. 7, comma 5).
A tale proposito, i principi elaborati sotto il vigore del D.Lgs 507/1993 possono comunque essere applicati al CUP, condividendone la stessa ratio.
Può quindi richiamarsi la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, la quale ha chiarito che “In tema di imposta sulla pubblicità, l'art. 7, comma 5, del d.lgs.
n. 507 del 1993, che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'ultimo comma dell'art.
17 del d.P.R. n. 639 del 1972, considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (ex multis, Cass.
29492/2018) e che “il collegamento funzionale tra i messaggi, ai fini dell'applicazione dell'imposta in misura ridotta a norma dell'art. 7, comma 5, d. lgs 507/1993, non postula necessariamente la contiguità fisica dei messi pubblicitari e deve essere valutata anche in considerazione dell'allocazione degli stessi” (Cass. 23140/2019).
Da tutto ciò, è possibile concludere che la ratio della tassazione prescinde non solo dal numero di messaggi pubblicitari, ma anche dal numero di mezzi pubblicitari utilizzati per attirare la potenziale clientela, laddove tali mezzi assolvano la medesima funzione, perché posizionati in un unico contesto o perché di identico contenuto.
In questo senso deve quindi accogliersi l'opposizione di . CP_1
Considerato che, le insegne oggetto dell'avviso di accertamento impugnato - di cui non contesta le misure indicate da , ma solo il modo di Pt_1 CP_1
calcolarne la superficie complessiva- sono tutte collocate nel medesimo contesto
(vetrine e muro dell'Ufficio Postale) e hanno il medesimo contenuto ( ” e CP_1
“Poste Telecomunicazioni”), si può ritenere che le stesse diffondano un unico messaggio pubblicitario, come tale assoggettabile ad un'unica imposizione tributaria.
È per tale ragione che l'arrotondamento, già previsto dall'art. 7 D.Lgs 507/1993 e riprodotto dal regolamento del Comune di Badia Polesine, deve essere unico e quindi applicato alla sommatoria delle singole superfici.
pag. 10/11 La superficie totale delle insegne di è quindi correttamente individuata in CP_1
3,5 metri quadrati, misura inferiore alla superficie minima di 5 mq per l'applicazione del canone.
Per tali ragioni, dovendo comunque integrarsi nei termini sopra detti la motivazione della sentenza di primo grado, laddove non prende posizione in ordine all'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833 lett. l) L 160/2019 alle voci previste nell'avviso di accertamento impugnato (rigo 1, 2, 3), deve confermarsi l'annullamento dell'avviso disposto dal Giudice di Pace.
Per tali motivi, l'appello proposto da va rigettato, con integrale conferma della Pt_1
sentenza di primo grado, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite.
Stante il rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la parte appellante è tenuta altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014, scaglione da € 0,01 a € 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 630/2022 emessa dal Giudice di Pace di Rovigo.
2. CONDANNA l'appellante al pagamento nei confronti dell'appellato delle spese processuali che liquida in € 662,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.
3. DICHIARA, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
Rovigo, 4.03.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Abiuso
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