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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 08/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1810 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 posta in decisione all'udienza del 26.9.2024, promossa
DA
(c.f: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Federico Gori presso il cui studio sito a Pesaro (PU), Piazza Lazzarini n. 35, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice -
CONTRO
pagina 1 di 38
, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Giuseppe Caccavo presso il cui studio sito a Torino via Giuseppe
Barbaroux 39 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
(C.F.: ) Controparte_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bordoni presso il cui studio sito a Foligno
(PG), via Chiavellati, 17, ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
(c.f. ), residente a [...] C.F._2
dell'Abbondanza n. 29 contumace in giudizio
- convenuti -
In punto a: responsabilità medica.
Conclusioni
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - accertata e dichiarata la
responsabilità dei convenuti, la cui errata/imperita/negligente condotta ha
pagina 2 di 38 cagionato il descritto pregiudizio in capo a , ed accertata e Parte_1
dichiarata la sussistenza del nesso di causalità tra la suddetta condotta dei
convenuti, e l'evento lesivo oggetto di giudizio, condannare: l'Ospedale di
[...]
la Casa di cura privata Controparte_5
“ ” di il Prof. Dott. in solido tra Controparte_3 CP_6 Controparte_4
loro e/o ognuno per il gradiente di responsabilità accertato nella C.T.U.
dell'A.T.P., e/o ognuno per il gradiente di responsabilità che sarà ritenuto di
Giustizia, al pagamento, a favore della ricorrente (di anni 45 al Parte_1
momento dell'intervento), di tutti i danni ad essa derivati ed a ristoro di essi, della
complessiva somma di Euro € 150.000,00, così ripartita: - € 50.000,00: danno
non patrimoniale [danno biologico/dinamico-relazionale/ sofferenza soggettiva
interiore, così indicati a titolo meramente descrittivo]; - € 2.574,00: Danno da
invalidità temporanea;
€ 2.999,00 (I.T.T. 100% giorni 4 = €. 460,00; I.P.P. 75%,
giorni 11 = €. 948,75; I.T.P. 50% giorni 20 €. 1.150,00; I.T.P. 25% giorni 15 = €.
431,25); - €. 50.000,00 danno biologico differenziale 13% con personalizzazione
massima; - € 8.289,40: Rimborso delle spese documentate;
- €. 10.000,00: spese
future da sostenere (€. 250/anno x 40 anni) -€ 30.000,00: Danno da violazione
pagina 3 di 38 del consenso informato e del diritto di autodeterminazione;
e/o la diversa somma
che l'Ill.mo Tribunale riterrà congrua, se del caso anche all'esito di valutazione
equitativa. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo Con vittoria di
spese e competenze”.
Per : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) in via
preliminare di rito, previa acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex
art. 696 bis c.p.c. R.G. N. 328/2020 Tribunale Pesaro, accertare e dichiarare
improcedibile l'azione esperita dalla IG.ra , non essendo stato Parte_1
rispettato il termine previsto dall'art. 8, comma 3 Legge 8 marzo 2017, n. 24; 2)
nel merito in via principale, dichiarare l'infondatezza della domanda formulata
dalla ricorrente nei confronti della , attesa Controparte_7
l'adeguatezza e la correttezza delle prestazioni poste in essere in favore della
IG.ra e per l'effetto dichiarare l'infondatezza di qualunque Parte_1
risarcimento danni, non essendo i danni reclamati da controparte in alcun modo
riferibili alle prestazioni rese dai sanitari dell;
Controparte_7
3) nel merito in via ulteriormente principale, dichiarare l'infondatezza della
pagina 4 di 38 chiamata in causa e/o della domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla
difesa della e per l'effetto dichiarare Controparte_3
l'infondatezza della richiesta avanzata dalla medesima di essere tenuta
indenne/manlevata/risarcita/rimborsata delle somme corrisposte alla parte
ricorrente, non essendo i danni reclamati dalla IG.ra in alcun modo Parte_1
riferibili alle prestazioni rese dai sanitari dell e Controparte_7
non sussistendo alcun vincolo (anche di natura solidale) tale da giustificare la
predetta richiesta;
4) nel merito in via di subordine, nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla ricorrente, emettere
sentenza secondo quanto rigorosamente provato da controparte e, comunque,
secondo giustizia ed equità, in relazione alla parte di danno rapportabile
esclusivamente alle condotte dei sanitari dell e Controparte_7
all'entità delle conseguenze immediate e dirette e prevedibili che ne sono
derivate, condannando ciascun soggetto resistente al risarcimento del danno in
proporzione alla gravità delle rispettive condotte colpose ed all'entità delle
conseguenze che ne sono derivate, con esclusione di ogni solidarietà passiva;
5)
nel merito in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di
pagina 5 di 38 accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla
[...]
e di riconoscimento della sussistenza di una solidarietà Controparte_3
passiva tra resistenti, dichiarare tenuti e condannare – previo accertamento delle
singole quote di responsabilità da attribuire a ciascuna parte in causa, nella
misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
conseguenze che sono derivate – la ed il Controparte_3
Dott. a rivalere in regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c. l Controparte_4 [...]
delle somme che questa abbia corrisposto, prima Controparte_7
dei predetti condebitori, alla parte ricorrente in forza della sentenza di condanna
pronunciata in relazione al rapporto principale. Con vittoria di spese e compensi
professionali oltre spese generali e oneri di legge, anche in relazione al
procedimento ex art. 696 bis c.p.c. R.G.N. 328/2020 Tribunale Pesaro”.
Per Controparte_3
“conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 7 gennaio 2022”
Nessuno per . Controparte_4
MOTIVAZIONE
pagina 6 di 38 1 - Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 27.7.2021 Parte_1
esponeva che, a seguito di errata diagnosi di carcinoma alla tiroide presso l'ospedale di Pesaro, sussistendo invece una infiammazione di Hashimoto, era stata sottoposta ad intervento di tiroidectomia, eseguito in data 9.3.2017 dal dr.
presso la di Controparte_4 Controparte_3 CP_6
che già in sede di accertamento preventivo era stata riconosciuto l'errore diagnostico e l'esecuzione dell'intervento non indicato per la patologia;
che dall'intervento era conseguiti danni alla persona anche per lesione al diritto all'autodeterminazione (“consenso informato”).
Tanto premesso, domandava che l' Controparte_1
, ora , nonché la
[...] Controparte_2
ed il dr. Controparte_3 Controparte_4
fossero condannati in solido ovvero secondo la responsabilità al risarcimento dei danni in €.136.469,40 ovvero nella diversa misura di giustizia.
Disposta la comparizione delle parti, si costituiva la
[...]
la quale contestava la domanda, eccependo che alcun Controparte_3
inadempimento era ad essa imputabile, donde il difetto della propria pagina 7 di 38 legittimazione;
contestava anche il quantum perché eccessivo e non provato.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda ed, in subordine, chiedeva che, previo differimento dell'udienza, fosse accertato il grado di colpa con condanna degli altri convenuti a tenerla indenne.
Si costituiva, altresì, la l' Controparte_1
, la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda per inosservanza del
[...]
termine di cui all'art. 8 comma 3 legge n. 24 del 2017; nel merito, contestava la pretesa, eccependo che l'operato dei medici dell'ospedale pesarese era stato corretto e senza rapporto causale con l'evento conseguito all'intervento chirurgico;
che il danno era eccessivo e non provato. Concludeva, pertanto, per l'improcedibilità ed il rigetto della domanda;
in subordine, per la riduzione del
quantum.
Lo restava contumace. Disposto mutamento di rito, in istruttoria CP_4
aveva corso un supplemento di consulenza tecnica.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 26.9.2024.
pagina 8 di 38 2 - Riguardo all'eccepita improcedibilità della domanda per inosservanza del termine di cui all'art. 8, comma 3, della legge 8.3.2017 n. 24, si rileva che l'assunto secondo cui, in caso di mancata proposizione della domanda nel termine di novanta giorni dal deposito della relazione, la domanda stessa dovrebbe essere dichiarata improcedibile, non è avvalorato dall'art. 8, commi 2 e
3, legge n. 24 del 2017, considerato che: a) nelle disposizioni richiamate la procedibilità viene espressamente correlata solo alla "presentazione" del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (o della domanda, alternativa, di conciliazione), nè è prevista alcuna ulteriore condizione di procedibilità; b) il tenore letterale del terzo comma dell'art. 8 legge 24/2017 è chiaro nell'individuare il duplice l'effetto che consegue al termine di novanta giorni, ossia la procedibilità della domanda e la conservazione dei relativi effetti sostanziali e processuali;
c) pertanto, anche se depositato successivamente ai novanta giorni di cui all'art. 8 comma 3 legge
24/2017, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. o la citazione è procedibile, ma può
produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
L'eccezione processuale va, dunque, disattesa.
pagina 9 di 38 3 – Nel merito, si premette che non hanno rilievo ai fini di causa le norme sostanziali poste dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 17.3.2017, in quanto non applicabili ai fatti verificatisi – come quello per cui è causa - anteriormente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. 2019 n. 28994), mentre, quanto all'art. 3, comma
1, del d.l. 13.9.2012 n. 158, convertito dalla legge 8.11.2012 n. 189, si rileva che detta disposizione, “nel prevedere che l'esercente la professione sanitaria che
nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve,
fermo restando, in tali casi, l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile, non
esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della
responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente
extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della
colpa lieve” (Cass. 2014 n. 8940).
Ciò chiarito, si osserva che risponde a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l'inquadramento della responsabilità dell'ente ospedaliero e del medico nell'ambito di quella contrattuale.
pagina 10 di 38 In particolare, per quanto concerne la struttura sanitaria, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria - ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, essendo essa tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella prestazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche)
già prescritte dalla L. n.132 del 1968, art. 2, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr. ex multis Cass. 2007 n.
8826).
Ne consegue che la responsabilità dell'ente ospedaliero ha natura contrattuale sia in relazione a propri fatti d'inadempimento (ad es., in ragione della carente o inefficiente organizzazione relativa alle attrezzature o alla messa a disposizione di medicinali o del personale medico ausiliario e paramedico, o alle prestazioni di carattere alberghiero), sia per quanto concerne il comportamento in particolare dei medici dipendenti, trovando nel caso pagina 11 di 38 applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c. secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La responsabilità per fatto dell'ausiliario o preposto prescinde dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato del medico con la struttura
(pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio (cfr. ancora ex plurimis, la già
citata Cass. 2007 n. 8826). Parimenti irrilevante è che la prestazione sia eseguita presso una struttura privata convenzionata da un medico scelto dalla paziente con il costo dell'intervento interamente sostenuto dal SSN (cfr. sul punto Cass.
2015 n. 18610).
Dal predetto inquadramento consegue che il paziente-creditore ha l'onere di provare il contratto (o contatto sociale) intercorso con la struttura e/o con il sanitario, nonché di allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento, e cioè la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da pagina 12 di 38 una condotta improntata alla dovuta diligenza, non essendo invece tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria, nonché la relativa gravità
(cfr. Cass. 2018 n. 2061; Cass. 2012 n. 17143; Cass. 2015 n. 21177).
Sul piano causale, è onere del danneggiato dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso eziologico fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre la parte debitrice è tenuta a provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr. Cass. 2019 n. 28991; Cass. 2017 n. 18392).
Nel caso di specie, è pacifico (art. 115 c.p.c.) il rapporto contrattuale intercorso, in primo momento, tra l'attrice e l' Controparte_1
, per l'esecuzione degli esami clinici, e di seguito tra la stessa
[...]
attrice e la in conseguenza Controparte_3
dell'accettazione della paziente nella struttura, obbligata perciò all'esecuzione di una prestazione che, diversamente da quanto rilevato dalla difesa convenuta,
non si esaurisce nelle indicate prestazioni “alberghiere” ma comporta in primis
l'esecuzione di quelle mediche e chirurgiche eseguite con personale proprio o,
pagina 13 di 38 come nella specie, mediante personale medico libero professionale, del cui comportamento la struttura risponde quale fatto degli ausiliari (art. 1228 c.c.).
In relazione all'adempimento del contratto, l'attrice deduce che l'intervento chirurgico venne eseguito per la rimozione di un carcinoma alla tiroide in difetto di indicazione clinica, avendo il chirurgo proceduto alla tiroidectomina in presenza di una infiammazione cronica di Hashimoto, diagnosticata a posteriori e trattabile farmacologicamente.
Sul punto è incontestato che l'attrice, a causa della presenza di una tumefazione tiroidea, venne inviata da proprio medico curante ad un laboratorio per un'ecografia che rilevò la presenza di una formazione nodulare solida. Seguì
esame istologico mediante agoaspirazione presso l'ospedale Muraglia di Pesaro
nel corso del quale il dr. eseguì “biopsie multiple su formazione Persona_1
nodulare solida ipo-isoecogena del diametro di mm.12 a livello della tiroide in
sede mediana superiore del collo”. Il referto istologico del dr. Persona_2
in data 8.2.2017 del medesimo ospedale riportava: “materiale inviato: agobiopsia
linfonodale del collo. Reperto macroscopico: vari frammenti di tessuto linfonodale
pagina 14 di 38 comprendente aggregati dispersi di follicoli tiroidei compatibili con metastasi da
carcinoma papillifero della tiroide”.
Sulla scorta di questo ultimo esame il giorno 16 febbraio 2017 l'attrice si recò a visita specialistica chirurgica dal dr. che, formulando diagnosi di CP_4
“neoplasia tiroidea” (v. doc. 3 attrice), pose indicazione di intervento di tiroidectomia totale presso la di poi Controparte_3 CP_6
eseguito il 9.3.2017.
Il giorno 15 marzo 2017 dal laboratorio di anatomia patologica “Athena” di giunse la seguente risposta: “materiale inviato: stadiazione di neoplasia. CP_6
Materiale inviato: tiroide in toto con lobo destro di cm. 4,3x3x1,6 e lobo sinistro di
cm. 3,5x2x1,4 [. . .] Diagnosi: Tiroidite cronica di Hashimoto [. . .]”, poi confermata dal nosocomio pesarese il 7.4.2017 che, relativamente all'esame istologico del giorno 8.2.2017, precisò: “le notizie clinico patologiche acquisite di recente hanno
evidenziato la presenza di un nodulo solido tiroideo mediano connesso al lobo
piriforme. La biopsia in oggetto inviata come linfonodale è stata campionata sul
nodulo descritto. In questo contesto il quadro morfologico è riferibile a tiroidite
cronica linfocitaria di Hashimoto severa.”.
pagina 15 di 38 I consulenti d'ufficio hanno rilevato: 1) che l'attrice era portatrice di una tumefazione tiroidea individuata dai successivi accertamenti come effetto di una tiroidite di Hashimoto;
2) che la diagnosi eseguita presso l'ospedale di Pesaro
venne eseguita erroneamente, perché il medico che operò la biopsia attribuì il tessuto aspirato ad una struttura linfonodale, e quindi il medico che refertò i preparati confuse l'infiltrato linfocitario, tipico della tiroidite di Hashimoto, con tessuto linfonodale, obliterando anche la considerazione di altri elementi istologici e citologici – indicati dai cc.tt.uu.– che avrebbero permesso di fare una diagnosi di tiroidite autoimmune, anziché di lesione maligna;
3) che, in particolare, da anni si utilizzano, per la diagnosi del carcinoma alla tiroide, vari anticorpi quali marker tumorali (TPO, HBME-1, CK19), ma tali elementi non furono ricercati;
4) che parimenti erronea risulta la prestazione del chirurgo, il quale eseguì
l'asportazione della tiroide senza alcun approfondimento diagnostico e polispecialistico della severa diagnosi preoperatoria (cancro papillifero della tiroide con metastasi linfoghiandolari); 5) che tale “approfondimento” era vieppiù
imposto dal referto ecografico che indicava la presenza di chiazze bilobari da tiroidite e di linfonodi laterocervicali reattivi;
5) che l'omissione ebbe pagina 16 di 38 colposamente a perpetuarsi nel corso dell'intervento quando il medico,
individuato il nodulo su cui era stata eseguita la biopsia, e rilevato che si presentava in continuità con il tessuto tiroideo senza l'autonomia anatomica propria dei linfonodi, avrebbe dovuto eseguire un esame estemporaneo con cui definire la natura della lesione, evitando la prosecuzione di un intervento altamente demolitivo come la tiroidectomia totale con linfoadenectomia laterocervicale.
Da quanto esposto, si ha conferma dell'insorgenza della nuova patologia
(danno evento) consistente nella perdita anatomica quale diretta conseguenza dell'asportazione chirurgica non dovuta della ghiandola tiroide e dei linfonodi dell'area tireotimica e di quelli della catena ricorrenziale destra, con l'effetto di un grave deficit funzionale.
Detto evento è in diretta correlazione causale con la prestazione eseguita presso la casa di cura di in modo inesatto, non solo perché venne messo CP_6
in atto un intervento demolitivo senza indicazione terapeutica (overtraitment), ma anche perché l'atto chirurgico non venne preceduto né accompagnato da alcuna diagnosi da parte del medico.
pagina 17 di 38 A tale riguardo, va richiamato il principio in passato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ma non più declinato nel corso degli ultimi anni,
verosimilmente per il carattere pacifico e la persuasività del medesimo), secondo cui “la prestazione professionale del chirurgo, cui il cliente si affidi per il
superamento di una determinata affezione o quadro patologico, comporta sempre
e necessariamente (anche nel caso in cui il paziente sia stato inviato al chirurgo
da un medico generico) un'attività preliminare di diagnosi, al fine di stabilire la
opportunità o meno dell'intervento” (Cass. 1976 n. 1132). Il chirurgo è, dunque,
comunque tenuto, per l'adempimento corretto della prestazione, ad una preliminare attività diagnostica, anche se eventualmente il suo intervento sia stato preceduto dall'operato di altri sanitari.
Tale preliminare attività di accertamento risulta del tutto carente nella fattispecie, ove il medico si limitò ad eseguire l'asportazione dell'organo in difetto di accertamento della grave patologia (erroneamente) diagnosticata (v. doc. 3
attrice), e ciò nonostante il referto ecografico orientasse – come detto – verso un'indicazione diagnostica del tutto diversa e quello dell'ospedale di Pesaro fosse espresso in termini di prudente “compatibilità” ossia di possibile, ma non certa,
pagina 18 di 38 sussistenza della patologia tumorale. In questo senso avrebbe dovuto essere intesa la valutazione di “compatibilità”, e ciò non solo e non tanto per il contenuto letterale del referto medesimo, ma soprattutto per il fatto – evidenziato dai cc.tt.uu. – dell'incompletezza dell'accertamento eseguito presso l'ospedale pesarese, siccome concluso senza ricorso ai comuni marker tumorali (per l'accertamento della neoplasia) ed agli esami di immunoistochimica (per l'accertamento della tiroidite: v. relazione pg. 27). Peraltro, nel momento dell'intervento, quando divenne palese che il nodulo non era un linfonodo, il referto pesarese, dichiaratamente eseguito su “materiale . . . linfonodale”,
avrebbe dovuto apprezzarsi come inattendibile, imponendo vieppiù quell'esame
“estemporaneo” di cui parlano i cc.tt.uu.
In sostanza, venne eseguita una resezione chirurgica praticamente senza diagnosi, facendo affidamento su un unico riscontro, espresso in termini di mera compatibilità e gravemente incompleto, e che non dava prescrizione di tiroidectomia.
Su tali presupposti, il danno evento è in diretta correlazione causale con la prestazione inesatta del chirurgo che, rispetto all'inadempimento ascrivibile ai pagina 19 di 38 medici dell'ospedale pesarese - antecedente causale remoto - si pone al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto – tale è l'atto chirurgico eseguito con grave colpa consistita nell'omessa diagnosi - costituendo così un fattore causale sopravvenuto di efficienza causale esclusiva.
Da quanto esposto deriva che lo e la Casa di Cura sono tenuti, CP_4
in solido (art. 2055 c.c.) e nelle rispettive qualità al risarcimento del danno,
mentre la domanda deve essere respinta nei confronti dell' Controparte_1
per difetto del prescritto nesso causale.
4 – In merito al quantum, occorre esaminare le singole voci di danno, al fine di verificarne la fondatezza e procedere alla relativa liquidazione.
4.1 - Per quanto concerne il danno biologico, chiarito che si tratta di componente del danno non patrimoniale (cfr. Cass. sez. un. 2008 n. 26972), si rileva che i consulenti d'ufficio hanno individuato nell'indicato danno anatomo-
funzionale la lesione alla salute quale diretta conseguenza dell'asportazione chirurgica non dovuta della ghiandola tiroide e dei linfonodi dell'area tireotimica e di quelli della catena ricorrenziale destra, quale “danno ulteriore all'integrità psico-
fisica del soggetto rispetto a quello che vi sarebbe comunque stato in ragione
pagina 20 di 38 della tiroidite di Hashimoto”. E' determinata altresì l'inabilità temporanea totale in quattro giorni;
parziale al 75% di undici giorni;
al 50% di venti giorni;
al 25% di quindici giorni.
I cc.tt.uu. hanno fatto riferimento al danno biologico “differenziale”,
stimando nel 18 per cento il danno biologico complessivo presente e nel 5 per cento quello ascrivile alla patologia preesistente (tiroidite di Hashimoto). In tal modo hanno – implicitamente ma chiaramente – qualificato il danno attuale quale effetto di menomazioni policrome concorrenti.
Come affermato dalla S.C. (per tutte Cass. 2019 n. 28986), la preesistenza di malattie o menomazioni in capo alla persona vittima di lesioni personali può
rappresentare una concausa tanto della lesione della salute, quanto della menomazione che ne è derivata. Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione, nè ha aggravato la menomazione sopravvenuta
(c.d. menomazioni "coesistenti"), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità
permanente. Se, invece, lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi, rispetto a quelli pagina 21 di 38 che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito (cd.
menomazioni “concorrenti”), di tali eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità.
Poichè si tratta di accertare un nesso di causalità giuridica, il dualismo coesistenza/preesistenza deve essere sciolto mediante una valutazione a posteriori ed in concreto, di tipo controfattuale, dovendosi stabilire col metodo c.d.
della "prognosi postuma" quali sarebbero state le conseguenze dell'illecito, in assenza della patologia preesistente. Se tali conseguenze possano teoricamente ritenersi pari sia per la vittima reale, sia per una ipotetica vittima perfettamente sana prima dell'infortunio, dovrà concludersi che non vi è alcun nesso di causa tra preesistenze e postumi, i quali andranno perciò valutati e quantificati come se a patirli fosse stata una persona sana. In tal caso, pertanto, sul piano medico-legale il grado di invalidità permanente sofferto dalla vittima andrà determinato senza aprioristiche riduzioni, ma appezzando l'effettiva incidenza dei postumi sulle capacità, idoneità ed abilità possedute dalla vittima prima dell'infortunio.
pagina 22 di 38 Applicando il criterio controfattuale alla fattispecie qui in esame, non possono darsi che due eventualità: o le forzose rinunce patite dalla vittima in conseguenza del fatto illecito sarebbero state identiche, anche se la vittima fosse stata sana prima dell'infortunio; oppure quelle conseguenze dannose sono state amplificate dalla menomazione preesistente. Nel primo caso la menomazione preesistente sarà giuridicamente irrilevante, come già detto. Se, invece, in applicazione del giudizio controfattuale, dovesse concludersi che le conseguenze del fatto illecito, a causa della menomazione pregressa, sono state più penose di quelle che si sarebbero verificate se la vittima fosse stata sana, la preesistenza diverrebbe giuridicamente rilevante. Senza di essa, infatti, il danno ingiusto finale patito dalla vittima sarebbe stato minore.
Il quadro menomativo sussistente nel caso concreto è costituito dal deficit totale degli ormoni tiroidei (in compenso farmacologico), dal pregiudizio estetico
(cicatrice chirurgica) e dal danno anatomico (per la perdita della tiroide e dei linfonodi laterali). Bisogna chiedersi allora se le indicate menomazioni,
conseguenti all'illecito, sono state aggravate dalla tiroidite oppure se sarebbero rimaste immutate anche in una persona perfettamente sana.
pagina 23 di 38 L'applicazione del (corretto) giudizio controfattuale, induce alla conclusione che, se non ci fosse stata la menomazione preesistente, il quadro menomativo attuale sarebbe stato identico, in quanto non è aggravato o amplificato dalla tiroidite, ma si presenterebbe identico ove a subire l'asportazione della tiroide fosse stata una persona sana. Volendo semplificare con riferimento ad un caso di scuola: se venisse inferta una minuscola ferita ad un emofiliaco, sul piano della causalità giuridica, gli effetti dell'illecito sarebbero evidentemente amplificati dalla menomazione preesistente (e per questo concorrente); ma, se ad una persona affetta da una semplice infiammazione venisse asportato tutto l'organo (come avvenuto nel caso concreto), le conseguenze dell'illecito (perdita della tiroide)
sarebbero identiche se a subire la mutilazione fosse stata una persona sana.
La patologia preesistente nella fattispecie è, dunque, irrilevante non incidendo minimamente, nel senso di aggravare, le condizioni del paziente legate al danno derivato dall'errore medico, che è per la sua totalità (18 per cento)
conseguenza immediata e diretta dell'illecito.
4.2 – Quanto al danno morale, si tratta di pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo pagina 24 di 38 diritto alla salute, come tale costituente danno distinto e diverso da quello derivante dall'incidenza del danno alla salute sulle dinamiche relazionali della persona (cfr. Cass. 2018 n. 7513; conformi Cass. 2018 n. 901; Cass. 2018 n.
20795; Cass. 2018 n. 23469).
Nella specie, l'entità elevata dei postumi permanenti – elemento che giustifica l'inferenza circa la sussistenza del danno morale (cfr. Cass. 2020 n.
25164) - nonché la (inutile) mutilazione subita, il danno estetico in una giovane donna e la particolare penosità delle cure (in degenza ospedaliera) costituiscono elementi coerenti ed altamente probanti della sussistenza del danno in questione.
4.3 - In merito ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, non essendo stata data attuazione all'art. 138, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 che prevede la redazione di una apposita tabella unica nazionale per le lesioni determinati invalidità superiori al 9%, il giudicante si attiene ai valori della tabella del tribunale di Milano (aggiornata al giugno 2024), in quanto assunti come valore
"equo" in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità, e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla pagina 25 di 38 luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico "di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca" (cfr. in motivazione Cass. 2015 n. 13982).
Considerato che dette tabelle prevedono l'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica delle voci di danno biologico (“dinamico-relazionale”) e di quello morale (cfr. Cass. 2020 n. 25164 in motivazione) si liquida, avuto riguardo all'età della danneggiata (45 anni), il danno non patrimoniale per l'invalidità complessiva (18%), nella misura di €.67.170,00.
Va, altresì, liquidato il danno da invalidità temporanea, comprensivo della componente di sofferenza interiore) in €.2.990,00 (€.115,00 x 4; 86,25 x 11;
€.57,50 x 20; €.28,75 x 15).
Il danno non patrimoniale si liquida, dunque, complessivamente in
€.70.160,00 somma che, essendo espressa ai valori attuali, non è suscettibile di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 2000 n. 14930).
4.4 – Parte attrice domanda un'adeguata “personalizzazione” del risarcimento (v. citazione pg. 4).
pagina 26 di 38 La giurisprudenza di legittimità sul punto ha da tempo affermato che la
"personalizzazione" del risarcimento del danno consiste in una variazione in aumento (ovvero, in astratta ipotesi, anche in diminuzione) del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto;
la misura
"standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (segnatamente, le tabelle milanesi) può
essere incrementata solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), e non semplicemente perché abbiano inciso su aspetti dinamico relazionali, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod
plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
ai fini della personalizzazione del risarcimento non rileva, dunque, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ma assume rilievo che una certa conseguenza sia straordinaria e non ordinaria,
perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal pagina 27 di 38 grado percentuale di invalidità permanente (cfr. Cass. 2018 n. 7513; Cass. 2018
n. 10912; Cass. 2018 n. 23469; Cass. 2018 n. 27482; Cass. 2019 n. 28988).
Nel caso di specie, parte attrice non ha allegato alcun elemento al fine di conseguire la personalizzazione del danno, deducendo la sussistenza di pregiudizi (“sofferenze interiori”, “postumi non suscettibili di miglioramento”,
necessità di “assunzione in modo continuativo di terapia farmacologica”), che sono già considerati nella liquidazione del danno non patrimoniale, nella sua duplice componente, non consistendo in conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Né giustifica la invocata “personalizzazione” l'allegato danno da cenestesi lavorativa, essendo generiche e non provate le deduzioni sul punto (tardive quelle svolte in corso di causa: v. terza memoria art. 183 c.p.c.).
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
4.5 – Parte attrice domanda, ancora, il risarcimento del danno patrimoniale derivante da spese mediche documentate, che, per epoca e prestazioni sono riferibili ai fatti di causa, nella misura di €.1.661,40 (v. doc. 9, 13.2, 21 attrice;
relazione c.t.u. pg. 12).
pagina 28 di 38 La somma indicata, oggetto di debito di valore, deve essere rivalutata in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati) con decorrenza che,
per semplicità di calcolo e con spirito equitativo, si fissa dalla data dell'ultimo esborso (gennaio 2021) sino alla presente sentenza. La somma ascende così ad
€.1.940,52.
Tardiva è la domanda di risarcimento per “spese future” esposte
(genericamente) in sede di precisazione delle conclusioni.
4.6 – Le spese di consulenza tecnica d'ufficio e quelle di consulenza tecnica di parte non sono un danno, ma spese processuali soggette alla relativa disciplina (art. 91 ss. c.p.c.).
4.7 – E', infine, allegato il danno da violazione del diritto di autodeterminazione (cd. consenso informato).
E' senz'altro presumibile, ed anzi del tutto evidente che, se correttamente informata della patologia esistente (tiroidite), l'attrice avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico non indicato per detta patologia e gravemente mutilante. E' nel contempo provato che i medici non hanno correttamente adempiuto al dovere di pagina 29 di 38 informazione, giacché – come rilevato dai cc.tt.uu. – venne sottoscritto “modulo di consenso totalmente in bianco”.
In detta situazione, in presenza del rilevato danno iatrogeno (avendo l'intervento determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti)
e di condotta inadempiente del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è teoricamente risarcibile, per intero, sia il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso (cfr. Cass. 2023 n. 16633)
L'indicata prova del dissenso non esaurisce, tuttavia, l'onere allegatorio e probatorio del danneggiato, “in quanto, escluso qualsiasi esonero fondato sul
danno "in re ipsa" (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le
conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile
allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute
eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Può e deve riconoscersi
all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente
pagina 30 di 38 idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di
risarcimento, qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi
siano derivate specifiche e distinte conseguenze dannose” (Cass. 2020 n.
24471).
Questa ipotesi non ricorre nel caso in esame, non potendo dare luogo la violazione del consenso infornato ad una mera duplicazione dello stesso valore equivalente del "danno biologico" o ad un "danno in re ipsa" (la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere – unico elemento addotto dall'attrice - non individua, invero, alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere con la stessa violazione del diritto). Il danno resta indimostrato, nell'"an" e nel "quantum", in difetto di allegazione e prova che l'attrice abbia subito, dalla lesione del diritto alla autodeterminazione, danni non patrimoniali o patrimoniali, ontologicamente distinti dalle voci di danno lamentate come conseguenze pregiudizievoli derivate dalla lesione del diritto alla salute.
La domanda sul punto va, dunque, disattesa.
6 – In conclusione, sulla base di quanto esposto, il risarcimento va determinato nella misura complessiva di €.72.100,52 (€.70.160,00 + €.1.940,52).
pagina 31 di 38 Su detta somma, in difetto di specifiche allegazioni circa l'insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (cfr. Cass. 2007 n.
22347; Cass. 2010 n. 3355), si riconoscono gli interessi legali compensativi dalla data della presente sentenza, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta, sino al saldo.
5 - Quanto, infine, alla domanda “trasversale” di regresso e garanzia impropria (tempestivamente) proposta dalla nei confronti del dr. CP_3
e dell' , ne va dichiarata l'infondatezza riguardo alla CP_4 Controparte_1
stessa per mancanza di responsabilità in base alle ragioni Controparte_1
esposte. Resta così assorbita la domanda riconvenzionale avanzata dall'
[...]
. CP_1
La domanda di rivalsa va, invece, accolta nei confronti dello CP_4
atteso che, da un lato, è risultato sussistente l'errore medico, quale unica causa del danno, e dall'altro non ricorrono elementi indicativi di carenze organizzative aventi un concorso causale nel danno da parte della struttura.
Quanto alla quota interna di responsabilità imputabile al medico, che la convenuta vorrebbe pari al cento per cento (v. seconda memoria CP_3
pagina 32 di 38 pg. 2), va richiamato il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e
2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale
(cfr. Cass. 2019 n. 28987).
In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può, dunque, agire in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo,
bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività. Si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità
del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far pagina 33 di 38 riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario,
soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (cfr. in proposito Cass. n. 29001 del 2021; conforme
Cass. n. 28642 del 2024).
Nella specie, in assenza di allegazione e prova, da parte della CP_3
, in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa nel senso
[...]
anzidetto (di malpractice straordinaria, soggettivamente imprevedibile ed oggettivamente improbabile), deve, dunque, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione i citati artt. 1298 secondo comma e
2055 terzo comma c.c., con l'effetto che la domanda va accolta nel limite della quota interna del 50%.
6 - Sulla regolazione delle spese di lite si dispone come segue.
6.1 – I convenuti e quali CP_4 Controparte_3
soccombenti, sono tenuti a rifondere le spese processuali in favore dell'attrice,
pagina 34 di 38 liquidate come in dispositivo in base al valore della somma attribuita, con esclusione di quelle di consulenza di parte (€.854,00), in quanto il documento allegato (v. doc. 21) non dimostra l'esborso (cfr., nel senso che “in tema di spese
sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la
condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova
dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che
l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento”, Cass.
2022 n. 21402; conforme Cass. 2006 n. 2605).
Le spese di consulenza tecnica della fase di accertamento preventivo restano definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, mentre quelle di consulenza espletata nel presente giudizio vanno poste a carico dell'attrice in ragione dell'esito della perizia.
6.2 – L'attrice e la sono Controparte_3
tenute, in solido, quali soccombenti, a rifondere le spese processuali dell'
[...]
. Controparte_1
pagina 35 di 38 6.3 – Il convenuto contumace è, infine, tenuto a rifondere le spese di lite in favore della quale soccombente Controparte_3
sulla domanda di rivalsa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro l , Parte_1 Controparte_1
ora , nonché Controparte_2 [...]
e , così provvede: Controparte_3 Controparte_4
1) condanna e la Controparte_4 Controparte_3
in solido, a risarcire i danni patiti da in conseguenza
[...] Parte_1
dell'intervento medico di cui è causa mediante pagamento in favore della stessa della somma di €.72.100,52 oltre interessi legali dalla presente Parte_1
sentenza al saldo;
2) respinge le domande proposte da e Parte_1 [...]
nei confronti di Controparte_3 Controparte_1
, ora;
[...] Controparte_8
pagina 36 di 38 3) condanna a tenere indenne la Controparte_4 [...]
di quanto dovesse pagare all'attrice per capitale, interessi Controparte_3
e spese in esecuzione della presente sentenza fino ad un massimo del 50%;
4) condanna e Controparte_4 Controparte_3
in solido, a rifondere a le spese processuali che si
[...] Parte_1
liquidano come segue: per il procedimento di accertamento preventivo, in
€.3.827,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di merito, in €.14.103,00 per compensi, €.379,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al
15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5) condanna e in Parte_1 Controparte_3
solido, a rifondere ad le spese Controparte_2
di lite che si liquidano in €.14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
6) condanna a rifondere a Controparte_4 Controparte_3
le spese di lite che si liquidano in €.14.103,00 per compensi, oltre
[...]
pagina 37 di 38 rimborso forfetario delle spese generali al 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio del procedimento di accertamento preventivo definitivamente a carico di e Controparte_4 [...]
in quote uguali;
Controparte_3
8) pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto 11.7.2024,
definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso a Pesaro il 8.2.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
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