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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 655/2023 R.G.A.C. vertente TRA Parte_1
(c.f.: ), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Filicetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla piazza F. e L. Pt_1
Gullo, n. 88; -ATTORE- E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. RIgrazia Capalbo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via delle Medaglie d'Oro, n. 155; -CONVENUTO- Pt_1
(c.f.: ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Alessandra Salucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via delle Medaglie d'Oro, n. 155. -CONVENUTO- Pt_1
Oggetto: azione di rivendicazione.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo): “accertare e dichiarare e statuire che l'Istituto Diocesano della Parte_1 [...]
è il legittimo proprietario del terreno sito nel Comune di Parte_1 Parte_1 ubicato in località Timpe di Crati, distinto catastalmente al foglio 68 particelle 380 e 381 (ex 19) di ha 03.29.60; condannare i resistenti suepigrafati al rilascio e/o restituzione in favore dell' dei terreni per cui è causa;
condannare i signori al risarcimento in CP_3 CP_1 favore del ricorrente dei danni tutti da questi subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento dei convenuti, anche in virtù del mancato utilizzo del terreno, e ciò nella misura emergenda in corso di causa, eventualmente da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella Controparte_1 comparsa di risposta): “In via preliminare: disporre ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. la conversione del rito da sommario ad ordinario attese le eccezioni sollevate da questa difesa;
rigettare la domanda principale per la mancata produzione del titolo di proprietà del fondo a titolo originario o derivativo e risalendo fino al dante causa che lo abbia acquistato a titolo originario. Nel merito: rigettare la domanda di parte ricorrente perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella Controparte_2 comparsa di risposta): “1) In via preliminare: disporre ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c. la conversione del rito da sommario ad ordinario attese le eccezioni sollevate da questa difesa, la domanda riconvenzionale e i mezzi istruttori richiesti;
2) sempre in via preliminare e nel merito si chiede il rigetto della domanda principale per la mancata produzione del titolo di proprietà del fondo a titolo originario o derivativo e risalendo fino al dante causa che lo abbia acquistato a titolo originario;
3) nel merito: rigettare la domanda di parte ricorrente perché inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati;
4) condannare in ogni caso parte ricorrente al pagamento di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario;
5) in via riconvenzionale accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159bis c.c. e/o dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprietà del terreno sito nel Comune di Bisignano (CS) località Timpa di Crati censito al Catasto della Provincia di al foglio 68 particelle 380 e 381 (ex Pt_1
19) di ha 03.29.60 a favore del sig. (C.F.: Controparte_2 C.F._2
, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto terreno in modo continuato,
[...] pacifico e ininterrotto da oltre 15/20 anni e conseguentemente ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione del suddetto bene immobile in favore del medesimo”.
Fatto e diritto 1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 17/2/2023 e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione della prima udienza, l' Parte_2
(di seguito ) ha premesso di essere subentrato in tutti i
[...] CP_3 rapporti attivi e passivi dei Benefici Parrocchiali estinti ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222, incamerando pertanto tutti i beni ubicati nel Comune di , tra cui il terreno ubicato in località Timpe del Crati Parte_1 dello stesso Comune, riportato in catasto al foglio 68, p.lle 380 e 381 (ex 19) di ha 03.29.60. Ha dedotto che tale terreno era stato concesso in affitto a Persona_1 padre dei convenuti e E però, con sentenza n. CP_1 Controparte_2
1352 del 1998, il tribunale di Cosenza – sezione agraria, veniva ordinato al il rilascio del fondo, libero da cose e persone entro il 10/11/1998. In CP_1 esecuzione di tale sentenza, il 18/6/2002 l'Ufficiale Giudiziario del tribunale di
Pagina 2 di 9 immetteva l' nel possesso del fondo, redigendo verbale apposito Pt_1 CP_3 che veniva sottoscritto anche dal convenuto che risultava Controparte_1 presente al momento dell'intervento dell'Uffici In data 7/5/2003 l' stipulava un nuovo contratto di affitto del medesimo CP_3 fondo rustico con tale Tuttavia, a causa del perdurare Persona_2 della morosità nel pagamento dei canoni da parte dell'affittuario, l' si CP_3 rivolgeva alla sezione agraria del tribunale di Cosenza per chiedere la risoluzione del contratto per morosità dell'affittuario. Con la sentenza n. 1842 del 2008 il tribunale di Cosenza – sezione agraria, in accoglimento dell'azione proposta, condannava al rilascio del fondo rustico libero Persona_2 da cose e persone 8. In data 27/3/2009 l'Ufficiale Giudiziario del tribunale di Cosenza immetteva l' nel possesso del fondo, CP_3 formando il relativo verbale che veniva sottoscritto anche da Controparte_1 rinvenuto sul fondo, unitamente a dall'Ufficiale Parte_3
Giudiziario che gli intimava di non ingerirsi in alcun modo nel possesso dei predetti terreni e di non ostacolare l'esecuzione. In data 4/7/2016 l' sporgeva denuncia-querela nei confronti di CP_3 CP_1
e per l'occupazione del terreno per cui si procede e con Controparte_2 se 9 venivano riconosciuti colpevoli del reato di cui all'art. 633 c.p. e condannati dal tribunale di Cosenza alla pena di € 600,00 di multa. In data 9/7/2018 e 26/7/2018 l' riceveva rispettivamente una istanza di CP_3 acquisto e una di affitto del terreno in questione da parte di Persona_3 intenzionato a realizzare sul fondo un'attività di poligono di tiro. Tuttavia, in data 16/4/2020 i delegati dall' , impegnati in una attività di CP_3 controllo sui beni dell'Istituto, non riuscivano ad accedere al fondo per cui è causa in quanto sulla stradella in terra battuta e CP_1 Controparte_2 avevano collocato una cordina in acciaio con uc l'accesso carrabile al terreno di proprietà dell' . Nella stessa occasione il CP_3 delegato dell' constatava che una parte del terreno era stata arata di CP_3 recente, mentre su un'altra parte vi erano delle piantagioni in fase di sviluppo. Per tale ragione l' depositava ricorso per la reintegra nel possesso e CP_3 sporgeva denuncia-querela nei confronti di e per CP_1 Parte_3 invasione e occupazione arbitraria del terreno di sua proprietà. I CP_1 venivano rinviati a giudizio davanti al giudice di pace, dinanzi al quale il procedimento è tuttora pendente. In data 17/10/2022 l' avviava il procedimento di mediazione nei CP_3 confronti di e che si concludeva però con esito CP_1 Controparte_2 negativo per mancata comparizione delle parti invitate. Per tali ragioni, l' si è rivolto al tribunale rassegnando le conclusioni in CP_3 epigrafe riportate. Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 2/5/2023 (nel termine di 10 giorni prima rispetto all'udienza fissata dal giudice per il
Pagina 3 di 9 12/5/2025 per come stabilito dall'art. 702-bis, terzo comma, c.p.c.) si è costituito per chiedere il rigetto della domanda dell' , Controparte_2 CP_3 non aven prova di essere proprietario del terreno i ha agito in rivendica. Ha ulteriormente eccepito di aver utilizzato il terreno come se ne fosse il proprietario sin dall'anno 2002, allorquando il padre ha dovuto rilasciare il fondo in esecuzione della sentenza di Persona_1 risoluzione del contratto di affitto. Il convenuto si è pure opposto all'accoglimento della richiesta di risarcimento dei danni avanzata dall' , CP_3 perché sfornita di prova. In via riconvenzionale ha invece domandato l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione, per averlo posseduto uti dominus sin dal 2002 in maniera pacifica, pubblica, continuata e non interrotta ed essendo sufficiente all'accertamento della compiuta usucapione il decorso di soli quindici anni, a partire dal 2002, trattandosi di terreno in località montana per il quale trova applicazione l'art. 1159-bis c.c. Ha infine richiesto il mutamento del rito, da semplificato di cognizione a ordinario, trattandosi di giudizio ad istruzione non sicuramente sommaria. Con comparsa di risposta depositata in data 11/5/2023 si è costituito anche per chiedere il rigetto dell'azione di rivendicazione, per non Controparte_1 avere l' depositato il titolo di proprietà del terreno di cui ha chiesto il CP_3 rilascio. Ha dichiarato di aver posseduto il fondo uti dominus, unitamente al fratello , sin dal 2002, in cui il padre è stato costretto a rilasciarlo, CP_2 evidenziando la non opponibilità a lui del verbale di rilascio, riferito esclusivamente alla posizione del padre. Ha ulteriormente contestato l'opponibilità nei suoi confronti dell'ordine di rilascio rivolto all'affittuario
Ha poi contestato la fondatezza della domanda di Persona_2 ni e chiesto il mutamento del rito da sommario di cognizione a ordinario. Alla prima udienza del 12/5/2023, il difensore dell' ha rimarcato che CP_3
l' ha acquistato il terreno di cui ha domandato il rilascio in base alla Pt_1 legge n. 222/1985 e dunque a titolo originario. Con ordinanza del 30/6/2023 il giudicante ha disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione ad ordinario e fissato l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il successivo 8/9/2023. Intervenuto lo scambio delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria, e rinviata per la precisazione delle conclusioni e l'eventuale discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 6/6/2025, previa assegnazione di un termine sino al 30/4/2025 per il deposito di scritti conclusivi. All'udienza del 6/6/2025, il giudicante ha disposto la decisione della causa secondo il modulo della trattazione scritta e ha pertanto invitato le parti a
Pagina 4 di 9 precisare le conclusioni. Le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione senza l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
2. Occorre preliminarmente chiarire, ai fini della decisione sulle istanze ed eccezioni delle parti, che la domanda avanzata dall'attore va qualificata come azione di rivendicazione. Giova rammentare che in tema di azione a difesa della proprietà, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore (cd. probatio diabolica) deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e di quella dei suoi danti causa può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (cfr. cass. n. 1569/2022). Nel caso di specie, la documentazione acquisita agli atti del presente giudizio consente di ritenere raggiunta la prova in ordine al fatto che l' è divenuto CP_3 titolare del terreno di cui ha chiesto il rilascio ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e del decreto del Ministero dell'Interno del 19/9/1986 (allegato alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dell' ), CP_3 subentrando in tutti i rapporti attivi dell'ex beneficio parrocchiale d a RI de ER (noto anche quale rappresentata Controparte_4 dal parroco fu ) con sede in alla Persona_4 Persona_5 Parte_1 via Santa RI, incamerandone tutti i beni immobili. Con successivo decreto del 10/6/1987, l' ha ottenuto la qualifica di ente CP_3 ecclesiastico civilmente riconosciuto. Tra i beni immobili dell'ex beneficio della Parrocchia di figuravano i fondi identificati in catasto Controparte_5 al foglio 68, p.lle 380 e 381 (ex 19). Risulta altresì che dell'acquisto di tali immobili da parte dell' era stata data idonea pubblicità con richiesta di CP_3 voltura catastale e trascrizione del D.M. 19/9/1986 di riconoscimento degli effetti civili al decreto del Vescovo istitutivo dell' . CP_3
Numerosi documenti confermano, d'altra parte, la proprietà ed il riconoscimento pubblico della stessa in capo alla prima, e CP_4 all' , poi, anche da parte degli odierni appellanti e dei loro congiunti: a) CP_3
l'estratto relativo alla consultazione per partita erariale dell'Ufficio Tecnico Erariale da cui si evince la proprietà, in capo alla Parrocchia di Controparte_5
del terreno di cui al foglio 68, p.lla 19 (ora 380 e 381)
[...]
n. 1352/1998 del tribunale di Cosenza – sezione agraria di condanna di al rilascio del terreno;
c) il verbale di rilascio dell'immobile Persona_1 datato 18/6/2002; d) il contratto di affitto di fondo rustico dello stesso terreno stipulato dall' con il 7/5/2003; e) la diffida CP_3 Persona_2 ad adempiere al pagamento dei canoni scaduti trasmessa dall' CP_3 all'affittuario in data 27/3/2006; f) la sentenza n. Persona_2
1842/2008 del tribunale di Cosenza – sezione agraria di condanna di Per_2
Pagina 5 di 9 al rilascio del terreno;
g) il verbale di rilascio datato 27/3/2009; h) la Per_2 sentenza di condanna dei convenuti e per il reato CP_1 Controparte_2 di cui all'art. 633 c.p. Tale documentazione è sufficiente a comprovare la proprietà dei terreni rivendicati dall' per il sostentamento del clero, risalendo il titolo di CP_3 acquisto, in virtù dell'art. 28 della legge n. 222/1985, quanto meno alla data di efficacia del decreto del Ministero dell'Interno del 19/9/1986 di soppressione, tra gli altri, del beneficio ecclesiastico della Parrocchia di Controparte_5
e di riconoscimento del decreto del Vescovo di istituzione
[...] dell' . CP_3
3. Dirimente diviene, quindi, la disamina della domanda riconvenzionale di usucapione promossa da oltre che dell'eccezione di Controparte_2 usucapione sollevata da al solo fine di paralizzare la domanda Controparte_1 di rivendicazione. È noto che l'usucapione, in termini generali, rappresenta un modo di acquisto a titolo originario della proprietà o di diritti reali di godimento;
essa onera il proponente della prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, elemento materiale costituito dall'esercizio, riguardo al bene, dei poteri attribuiti da tale diritto, ma anche dell'animus possidendi, elemento psicologico, costituito dalla volontà del possessore di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sul bene medesimo, ovvero dall'intenzione di comportarsi uti dominus che prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, non richiesto dall'art. 1158 c.c. (da ultimo, cfr. cass. n. 13153/2021; cass. n. 9671/2014). Va, inoltre, considerato che il possesso medesimo non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto (cfr. cass. n. 18186/2005). Orbene, nel caso di specie il convenuto ha allegato di Controparte_2 avere posseduto uti dominus, sin dal 2002, il terreno oggetto di controversia, in maniera pubblica, pacifica, continuata ed ininterrotta, senza aver mai ricevuto alcuna contestazione da parte di terzi;
ha dedotto, altresì, di aver provveduto alla coltivazione e alla vendita a terzi dei prodotti ricavati dal terreno, alla ristrutturazione di un piccolo fabbricato ivi insistente costruito dal padre alla parziale recinzione del fondo, chiuso con un lucchetto, Persona_1 ed alla apposizione all'ingresso di un cartello con la scritta “proprietà privata”. L'attore ha contestato le deduzioni poste a sostegno della domanda di usucapione, osservando, al contrario, come la dedotta situazione non potesse dare vita a quella forma di possesso utile al configurarsi della dedotta fattispecie acquisitiva, per avere l' mantenuto ininterrottamente il CP_3 possesso del fondo, intraprendendo ben due azioni di rilascio (una nei confronti di e l'altra nei confronti di Persona_1 Persona_2
Pagina 6 di 9 definite con la sua reimmissione nel possesso del fondo detenuto dagli affittuari e comunque attivandosi per il mantenimento costante del dominio sulla cosa. Ciò posto, ad avviso del tribunale, la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata da e l'eccezione di usucapione avanzata da Controparte_2 devono essere rigettate. Controparte_1
E invero, sono stati gli stessi convenuti a dichiarare nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, di avere iniziato a possedere il terreno uti domini solamente dal 2002, a partire dal momento in cui il loro padre è stato costretto a rilasciarlo, in esecuzione della sentenza n. 1352/1998. Una simile affermazione è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza dei requisiti per un valido possesso ad usucapionem. Va considerato, infatti, che per come si evince dal verbale del 18/6/2022, al momento del rilascio l'Ufficiale Giudiziario ha immesso l' nel possesso CP_3 del terreno riportato in catasto al foglio 68, p.lla 19, senza incontrare il contrasto di alcuno dei germani Anzi nel verbale si legge che i terreni CP_1 oggetto di rilascio sono stati individuati “con il contributo di , Controparte_1 presente al momento della immissione dell' nel legittimo possesso del CP_3 bene e firmatario dello stesso verbale. Il tribunale non ha proceduto all'ammissione della prova per testi articolata dai convenuti per dimostrare di aver posseduto il terreno ininterrottamente dall'anno 2002, in quanto la stessa documentazione versata in atti consente di ritenere provato che, anche laddove effettivamente esercitato a partire dall'anno 2002, il possesso del terreno da parte dei germani è stato CP_1 interrotto in data 27/3/2009 prima del decorso del tempo necessario ad usucapire, anche se ridotto a quindici anni ai sensi dell'art. 1159-bis c.c. In data 27/3/2009 è stato formato il verbale di rilascio del fondo per cui è causa in esecuzione della sentenza n. 1842/2008. Dal verbale risulta che, alla presenza dell'Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire il rilascio, e CP_1 hanno dichiarato di possedere il terreno in virtù di un Parte_3 contratto di affitto recante la data del 22/2/1973 intervenuto fra il loro padre,
e il Parroco Dal verbale risulta che ai Persona_1 Persona_4
è stato mostrato dall'Ufficiale Giudiziario il verbale datato 18/6/2002, CP_1 formato in esecuzione della sentenza n. 1352/1998, sottoscritto anche da in cui si era ingiunto a di rilasciare il Controparte_1 Persona_1 terreno riportato in catasto al foglio 68, p.lla 19 e si era proceduto ad immettere l' nel possesso del fondo. Dal verbale risulta che alla presenza CP_3 di e l' è stato reimmesso nel possesso del CP_1 Parte_3 CP_3 fondo. Al verbale del 27/3/2009 va riconosciuta efficacia interruttiva del possesso esercitato dai germani in quanto atto giudiziale diretto ad ottenere, ope CP_1 iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Ciò
Pagina 7 di 9 a prescindere dalla presenza o meno di sul posto al Controparte_2 momento della esecuzione della sentenza, tenuto conto che dal verbale, facente piena prova fino a querela di falso degli atti compiuti dal pubblico ufficiale che ha eseguito il rilascio, risulta che in quella data l' è stato CP_3 reimmesso nel possesso del terreno. Il possesso eventualmente esercitato dai germani successivamente al CP_1
27/3/2009 non sarebbe utile ai fini del maturarsi dell'usucapione, per essere stato nuovamente interrotto dalla notificazione (in data 28/10/2020) del ricorso per la reintegra nel possesso del terreno riportato in catasto al foglio 68, p.lle 380 e 381 (ex 19), dal successivo esperimento del tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per come si evince dal verbale datato 25/11/2022, suscettibile di interrompere il possesso ad usucapionem quanto meno dal momento della comunicazione alle controparti (cfr. trib. Brescia, 21 gennaio 2022, n. 126; trib. Cosenza, 3 maggio 2022, n. 839), oltre che ovviamente dalla domanda di rivendicazione proposta nel presente giudizio con ricorso depositato in data 17/2/2023. La domanda riconvenzionale di usucapione va, dunque, rigettata, al pari dell'eccezione di usucapione formulata da mentre va accolta Controparte_1 quella principale proposta da parte attri nte condanna dei convenuti all'immediato rilascio del bene libero da persona, animali e cose.
4. Va accolta anche la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento del bene, che l' avrebbe sicuramente concesso in affitto CP_3 qualora ne avesse avuto la disponibilità, così come ha fatto immediatamente dopo il rilascio del bene da parte di La sussistenza del Persona_1 danno può ulteriormente presumersi dal fatto che l' ha documentato di CP_3 avere ricevuto in data 9/7/2018 e 26/7/2018 una is di acquisto e una di affitto del terreno in questione da parte di intenzionato a Persona_3 realizzare sul fondo un'attività di poligono di tiro. Il danno può essere liquidato in via equitativa prendendo come parametro il canone di locazione concordato con l'ultimo affittuario del terreno ( Per_2
, pari ad € 1.500,00 annui per le particelle 1, 2, 4 e 19 del foglio 68.
[...]
Trattandosi di canone concordato non esclusivamente per la particella 19, il danno può essere contenuto nell'importo di € 500,00 annui, pari ad un'aliquota del canone concordato con l'ultimo affittuario da moltiplicarsi per il numero degli anni in cui i hanno occupato l'immobile contro l'espressa volontà CP_1 dell' proprietario e cioè a partire dal 2020 in cui l'Istituto ha rilevato CP_3
l'occupazione del terreno e proposto il ricorso per la reintegrazione nel possesso. Il danno patito dall'IDSC può dunque liquidarsi nella somma complessiva di € 3.000,00 (pari ad € 500,00 per 6 anni, dal 2020 al 2025), in moneta attuale e non suscettibile di rivalutazione.
Pagina 8 di 9 Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
5. Le spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore di causa (da ritenersi indeterminabile, ma a complessità bassa e quindi ricompreso nell'importo minimo di € 26.000,00, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. n. 55/2014), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale. Si distraggono in favore dell'avv. Francesco Filicetti che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta la proprietà esclusiva in capo all' Parte_2
, del fondo sito nel Comune di
[...]
, in località Timpe di Crati, distinto catastalmente al foglio 68 Parte_1
380 e 381 (ex 19) di ha 03.29.60 e condanna Controparte_1
e all'immediato rilascio dell'immobile libero da Controparte_2 persone, animali e cose di loro proprietà o di terzi;
- rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto Controparte_2
- condanna e in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento del danno patito dall'attore che liquida nella somma complessiva di € 3.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna e in solido alla rifusione Controparte_1 Controparte_2 in favore dell'attore delle spese relative al presente giudizio che liquida nella somma di € 5.222,50 (di cui € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali), oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Filicetti.
Cosenza, 7 giugno 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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