Sentenza 17 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/2003, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
R I T E T U I N E R O - I I 10 2381 /03 N Z D O I A E Z R I e T A L S R I L A C G O P I E B R R R N. 14591/02 A A A D U A T Q E E T T E N A I G E R G S Ud. E 10/1/03 ITALIANA REPUBBLICA O E T S A 5373 M Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 677 E N O SEZIONE PRIMA CIVILE I E Z A L S I S composta dai signori: A V C I I C D dott. Giovanni OLLA presidente A E 9 M E N 2 R dott. MAio ADAMO consigliere P U O 3 I S P E 3 dott. Giulio GRAZIADEI consigliere T R 8 M O C A dott. PP MARZIALE cons. relatore C . dott.. Francesco TIRELLI consigliere N → ha pronunciato la seguente: Processo civile/Durata non ragionevole Equa riparazione/ Danni non SENTENZA patrimoniali sul ricorso proposto da: TO AR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principe Amedeo n. 126, presso l'avv. Paola D'Elia, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende in myhigh PP MAzialę 34 3 0 0 2 virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 132/02, emesso dalla Corte d'appello di Milano il 4 febbraio 2003; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2003 dal relatore cons. dott. PP AR;
Udito, per l'Amministrazione, l'avvocato dello Stato Palatiello;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. A. MAtone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Milano il 26 luglio 2001 ai sensi degli artt. 2 e ss., legge 24 marzo 2001, r. 89, in riassunzione di quello a suo tempo presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il signor TT Garino chiedeva la condanna del Ministero della giustizia al pagamento della complessiva somma di L. 419.000.000, a titolo di equa riparazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'eccessiva durata di tre procedimenti civili, tra loro connessi, da lui instaurati innanzi al Tribunale di Casale Monferrato nei confronti della sorella Luisa, deducendo: PP AR 2 che il primo di tali giudizi, promosso con atto notificato il 15 marzo 1985 onde pervenire alla divisione dei beni ereditari relitti dal padre, era stato oggetto di una serie di rinvii "la maggior parte dei quali disposti d'ufficio ovvero a richiesta della parte convenuta" ed era stato "fermo" per circa quattro anni (dal 14 giugno 1989 al 17 marzo 1993) per il "congelamento" del ruolo dell'istruttore trasferito ad altra sede;
che anche il secondo giudizio, introdotto con atto notificato il 18 aprile 1989 per ottenere, dall'altra coerede, il rimborso delle somme in eccesso rispetto alla propria quota ereditaria, aveva conosciuto, per il motivo sopra indicato, una stasi completa della durata di tre anni (dal 24 gennaio 1990 al 27 gennaio 1993); che il terzo giudizio, iniziato il 17 luglio 1992 e avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti a causa dell'impossibilità di avvalersi della prelazione, stabilita convenzionalmente, rispetto ad un bene che la sorella aveva acquisito a seguito della divisione del compendio ereditario e aveva successivamente venduto a terzi;
che il 14 dicembre 1998, non essendo tali procedimenti, pur PP AR 3 privi di particolari complessità, ancora pervenuti neppure alla decisione di primo grado, si era indotto ad accettare la stipulazione di una transazione "non certo vantaggiosa", in quanto la sorella era stata lasciata nel possesso dei beni ereditari, poiché l'istruttore non aveva ritenuto di accogliere la richiesta di nomina di un terzo come amministratore dei beni ereditari;
che l'inusitata lunghezza delle tre procedure (determinata da indubbie carenze organizzative dell'amministrazione giudiziaria, oltre che dalla supina accettazione, da parte dell'istruttore, delle numerose istanze di rinvio della convenuta che, trovandosi nel possesso dei beni, aveva tutto l'interesse a mantenere lo stato di comunione) era stata causa di danni patrimoniali e non patrimoniali di particolare gravità; che il ricorrente chiedeva che il loro ammontare fosse liquidato in via equitativa, complessivamente in L. 419.000.000, da imputarsi ai danni patrimoniali e a quelli non patrimoniali: relativamente al primo giudizio, rispettivamente per L. 200.000.000 (riferibili al depauperamento subito dall'asse ereditario e, conseguentemente dalla sua quota) e per L. PP MaParziale 4 80.000.000; relativamente al secondo giudizio, rispettivamente per L. 9.000.000 (corrispondenti alla somma pagata in eccesso, per il pagamento delle tasse di successione, rispetto al valore della propria quota) e per L. 30.000.000; relativamente, infine, al terzo giudizio, rispettivamente per L. 70.000.000 (in considerazione del pregiudizio economico subito a causa del mancato esercizio della prelazione) e per L. 30.000.000. che il Ministero replicava deducendo, in via gradata: la nullità dell'atto introduttivo per difetto di specificità; - l'improponibilità del ricorso, dal momento che tutte e tre le cause si erano estinte per inattività delle parti a seguito della transazione;
l'infondatezza del ricorso, non essendo stata offerta alcuna prova a dimostrazione dell'esistenza dei danni lamentati;
che la Corte territoriale, dichiarato il ricorso ammissibile, affermava che la durata dei tre giudizi aveva superato, nel suo insieme, di dieci anni quella da reputarsi "ragionevole" e accoglieva la domanda solo relativamente ai danni non patrimoniali, osservando: PP AR 5 che la dannosità della transazione non era stata in alcun modo dimostrata dal ricorrente e che, per tale ragione, era ragionevole supporre che, con la definizione dell'accordo transattivo dopo la stipulazione di tale contratto, le parti avessero trovato una soddisfacente composizione dei loro interessi anche in relazione agli esborsi effettuati, fino a quel momento, per spese processuali;
che, per contro, era ragionevole supporre che l'indebito protrarsi dei giudizi avesse arrecato al ricorrente uno stato di ansia e di disagio;
che, in considerazione di ciò e tenuto conto della "interconnessione" delle tre vicende processuali, la Corte territoriale determinava in modo unitario l'ammontare dei danni non patrimoniali, liquidandoli in L.
2.000.000 per ciascun anno eccedente il termine ragionevole di durata del processo e così, complessivamente, in L. 20.000.000; che il Garino chiede la cassazione di tale decreto con un motivo di ricorso, illustrato con memoria, al cui accoglimento il Ministero si oppone. Considerato in diritto che, con un unico complesso motivo, il ricorrente PP MA denunziando violazione e falsa applicazione di legge, nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata: omesso di valutare, ai fini della per aver totalmente non patrimoniali, l'incidenza quantificazione dei danni dell'eccessivo protrarsi del secondo e del terzo giudizio;
per non aver considerato che erano stati dedotti precisi elementi di fatto in ordine alla consistenza dei danni patrimoniali, sufficienti a giustificare la loro liquidazione in via equitativa;
perché, infine, i danni non patrimoniali erano stati determinati in misura irrisoria e, in ogni caso, del tutto inadeguata a consentire una loro "equa" riparazione;
che, contrariamente a quel che assume il ricorrente, la Corte di merito, ai fini della valutazione dei danni, ha tenuto conto di tutti e tre i giudizi, le cui vicende processuali ha considerato unitariamente ritenendole connesse, così come del resto era stato prospettato dallo stesso ricorrente, il quale aveva affermato, con il ricorso originario, l'esistenza di un'unica (sia pur complessa) situazione contenziosa, articolata in più procedimenti tra loro intimamente collegati;
che il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con - PP AR 7 valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza, pur non potendo essere dimostrato nel suo preciso ammontare (in tal senso, tra le più recenti, Cass. 7 marzo 2002, n. 3327; 18 aprile 2002, n. 5603, 30 maggio 2002, n. 7896); che la ricorrenza di tale presupposto è stata negata dalla Corte territoriale (v. retro, in narrativa); che le censure del ricorrente non investono questo capo della decisione impugnata e debbono essere, conseguentemente, ritenute inammissibili;
che neppure le censure dirette a contestare l'entità dell'equa riparazione accordata per i danni non patrimoniali possono essere accolte, essendo evidente che l'ammontare dell'equa riparazione deve essere commisurato, anche in tale caso, all'entità del pregiudizio causato dalla violazione dell'art. 6, § 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, trattandosi di una riparazione destinata a procurare al danneggiato la compensazione indiretta di pregiudizi che, pur essendo insuscettibili di una diretta valutazione economica, possono trovare lenimento nella disponibilità di una somma di denaro;
PP AR 8 che la congruità della determinazione dei danni appena considerati effettuata nella precedente fase di giudizio non può essere riconsiderata in questa sede di legittimità, dal momento che la Corte del merito, facendo richiamo alla natura del contenzioso e al suo "non indifferente" valore, ha dato conto in modo adeguato delle ragioni del proprio convincimento (Cass. 10 gennaio 1995, n. 228; 20 febbraio 1999, n. 1430; 11 aprile 2000, n. 4593); che le censure mosse alla motivazione del decreto impugnato, in quanto prive, nella loro genericità, di ogni benché minimo riferimento a carenze, lacune o illogicità delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata, sono inammissibili (Cass. 6 ottobre 1999, n. 11121; 30 marzo 2000, 1. 3904; 8 settembre 2000, n. 11854); che il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte;
che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidandole in complessivi "euro" 3.000,00 (tremila/00), di cui 2.900,00 (duemilanovecento/00) per PP AR 9 onorari. Così deciso, in Roma, nella camera 2003. Il Presidente AS XAL 17 FEB, 2003 IL CANUCK FRE PP AR di consiglio del 10 gennaio lumplest L'esténsore шт DAU IL CA And CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione a debito presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20-3.03 A. 1882 Mod: 9A 1882 Camp. ( 294) apposta in galde alla copla autentica (art. 278 T.U. °115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Bib 10