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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 82/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione I Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
EF EI Presidente
Elisabetta Carta Giudice
AR Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.01.2024
da
, nato a [...] il [...], residente a[...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Roma n. 40, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Roberto Risi, il quale lo rappresenta assiste e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] a Parte_2 C.F._2
Sassari, elettivamente domiciliata in via Mazzini, 6 a Sassari, presso lo studio dell'Avv. Graziella
Meloni, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio separato;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sassari il 24.08.1974, e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno
1974, atto n. 525, parte 2, serie A, dalla cui unione nascevano due figli: , nato a Parte_3
Sassari il 05.02.1975 e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_1
economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto dell'11.11.2016, alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale, completa di tutti gli arredi, sita in Sassari nella Via Nurra n. 47, viene
assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a goderne in via esclusiva ed a titolo Parte_2
gratuito, accollandosi gli oneri relativi sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria;
- il SI. verserà a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile di Euro Pt_1
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi si obbligano a vendere a terzi il garage pertinenziale all'abitazione familiare
ripartendo equamente il ricavato della vendita;
- la SI.ra dichiara di non avere nulla da pretendere in relazione all'auto Ford Focus Pt_2
tg. CR192EM, di proprietà esclusiva del SI. ”. Parte_1
Tuttavia, con il ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il SI. ha Pt_1
dedotto il peggioramento della situazione economica del SI. pensionato, a causa dell'aumento Pt_1
del costo della vita, dovendo pagare un affitto mensile di € 300,00 oltre le utenze. Ha dedotto, che la
SI. avrebbe maturato il diritto a percepire l'assegno sociale e che godeva di alcune entrate Pt_2
derivanti dalla sua attività di decoupage. Ha, altresì, dedotto che non sussisterebbero più i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, che è in comproprietà tra i coniugi, e di avere, pertanto intenzione di alienarlo dividendo il ricavato con la resistente;
al fine di consentire ad entrambi gli ex pagina 2 di 6 coniugi di acquistare un immobile adeguato alle rispettive eSIenze abitative. Concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché dichiarare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile o in subordine stabilire un assegno divorzile in misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale ha dedotto che, dal momento della separazione, ella Pt_2
vive da sola nell'abitazione familiare, mentre il SI. avrebbe intrapreso un nuovo rapporto Pt_1
sentimentale e potrebbe contare sui redditi della nuova compagna con cui condividerebbe le spese relative al canone locatizio e alle utenze domestiche. Contestava pertanto l'asserito peggioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, osservando che l'aumento del costo della vita graverebbe, comunque, su entrambi in ugual misura. Ha dedotto di percepisce modestissimi redditi di pensione, nella misura di circa
500,00 euro mensili, tanto da aver dovuto rateizzare le spese relative alle utenze domestiche, di pagare tutti gli oneri condominiali della casa familiare e di aver dovuto, di recente, affrontare spese straordinarie di natura dentistica. Ha, inoltre, contestato di trarre profitto dall'attività di decoupage artigianale. Ha dedotto di non essere favorevole alla vendita della casa, in quanto non riuscirebbe a far fronte a un affitto, tenendo anche conto che l'età avanzata non le consente di fare ingresso nel mercato del lavoro.
Concludeva, pertanto, con la conferma, sul punto, di quanto già statuito dal Giudice della separazione e, per l'effetto, porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla coniuge un assegno di Pt_1
mantenimento di € 400,00 (o, comunque, non inferiore a € 300,00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, confermando, altresì, confermare il diritto della SI.ra di abitare Parte_2
nell'abitazione coniugale, completa di tutti gli arredi, sita in Sassari, via Nurra n. 47, la quale continuerà
a goderne in via esclusiva ed a titolo gratuito, accollandosi gli oneri relativi sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria, tale diritto verrà meno quando l'assegnataria cesserà di abitarvi stabilmente o convivrà o contrarrà nuovo matrimonio.
pagina 3 di 6 Nei rispettivi atti introduttivi, hanno entrambi rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza né, allo stato, si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.04.2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo,
di seguito riportato:
“- il SI. verserà la somma di € 300,00 mensili a partire da maggio 2024 a titolo di Pt_1
mantenimento del coniuge e comunque sino alla vendita effettiva della casa;
- le parti si impegnano a vendere la casa ex coniugale sita in Sassari via Nurra n. 47, dando incarico a
un'agenzia immobiliare entro un mese dalla data odierna;
- le parti concordano che l'assegno di € 300,00 sarà versato sino all'effettiva vendita dell'immobile e
dunque sino alla riscossione del prezzo, che sarà diviso al 50% come da quote immobiliari;
- la SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, che era stata prevista in sede di Pt_2
separazione, e il SI. autorizza il godimento esclusivo dell'immobile da parte della SI.ra Pt_1
, sino all'effettiva vendita e senza alcun compenso o altra indennità; Pt_2
- all'esito della vendita, l'assegno divorzile sarà di € 100,00 mensili a favore della SI.ra ”. Pt_2
Il Giudice disponeva in via provvisoria e urgente in conformità all'accordo e rinviava all'udienza del
08.10.2024.
A tale udienza, il difensore del ricorrente ha dato atto che, quanto alla vendita della casa, vi è un preliminare di compravendita concluso nel mese di settembre, pertanto, quanto alla modifica dell'assegno divorzile, le parti sono d'accordo per far partire la corresponsione di € 100,00 mensili dal mese di novembre 2024 a favore della SI.ra Tale accordo definitivo comprende sia l'impegno Pt_2
di entrambi di vendere comunque la casa, nonché la rinuncia espressa della SInora Pt_2
all'assegnazione della casa coniugale, che resta autorizzata ad abitarvi fino all'effettiva vendita.
pagina 4 di 6 Il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale, considerato che non vi è prole da tutelare, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
residente a[...], C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22/11/1954, C.F. , ivi residente in [...], celebrato in Sassari il C.F._2
24.08.1974, e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1974, atto n.
525, parte 2, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge;
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle udienze del 16.04.2024 e 08.10.2024 e, ne recepisce pagina 5 di 6 le condizioni;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 14.01.2024
Il Presidente Il Giudice est.
EF EI AR Bradamante
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Sezione I Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
EF EI Presidente
Elisabetta Carta Giudice
AR Bradamante Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 11.01.2024
da
, nato a [...] il [...], residente a[...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sassari, nella via Roma n. 40, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Roberto Risi, il quale lo rappresenta assiste e difende in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso introduttivo;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...] a Parte_2 C.F._2
Sassari, elettivamente domiciliata in via Mazzini, 6 a Sassari, presso lo studio dell'Avv. Graziella
Meloni, la quale la rappresenta e difende in forza di procura speciale su foglio separato;
nonché
con la comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.
pagina 1 di 6 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., premesso di aver contratto matrimonio concordatario in
Sassari il 24.08.1974, e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno
1974, atto n. 525, parte 2, serie A, dalla cui unione nascevano due figli: , nato a Parte_3
Sassari il 05.02.1975 e nato a [...] il [...], entrambi maggiorenni ed Persona_1
economicamente autosufficienti, hanno dedotto di aver proposto ricorso per separazione dinanzi all'intestato Tribunale e che la separazione era stata omologata con decreto dell'11.11.2016, alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale, completa di tutti gli arredi, sita in Sassari nella Via Nurra n. 47, viene
assegnata alla SI.ra , la quale continuerà a goderne in via esclusiva ed a titolo Parte_2
gratuito, accollandosi gli oneri relativi sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria;
- il SI. verserà a titolo di contributo per il mantenimento la somma mensile di Euro Pt_1
400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- i coniugi si obbligano a vendere a terzi il garage pertinenziale all'abitazione familiare
ripartendo equamente il ricavato della vendita;
- la SI.ra dichiara di non avere nulla da pretendere in relazione all'auto Ford Focus Pt_2
tg. CR192EM, di proprietà esclusiva del SI. ”. Parte_1
Tuttavia, con il ricorso per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il SI. ha Pt_1
dedotto il peggioramento della situazione economica del SI. pensionato, a causa dell'aumento Pt_1
del costo della vita, dovendo pagare un affitto mensile di € 300,00 oltre le utenze. Ha dedotto, che la
SI. avrebbe maturato il diritto a percepire l'assegno sociale e che godeva di alcune entrate Pt_2
derivanti dalla sua attività di decoupage. Ha, altresì, dedotto che non sussisterebbero più i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, che è in comproprietà tra i coniugi, e di avere, pertanto intenzione di alienarlo dividendo il ricavato con la resistente;
al fine di consentire ad entrambi gli ex pagina 2 di 6 coniugi di acquistare un immobile adeguato alle rispettive eSIenze abitative. Concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, nonché dichiarare l'assenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile o in subordine stabilire un assegno divorzile in misura non superiore ad € 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio la SI.ra la quale ha dedotto che, dal momento della separazione, ella Pt_2
vive da sola nell'abitazione familiare, mentre il SI. avrebbe intrapreso un nuovo rapporto Pt_1
sentimentale e potrebbe contare sui redditi della nuova compagna con cui condividerebbe le spese relative al canone locatizio e alle utenze domestiche. Contestava pertanto l'asserito peggioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, osservando che l'aumento del costo della vita graverebbe, comunque, su entrambi in ugual misura. Ha dedotto di percepisce modestissimi redditi di pensione, nella misura di circa
500,00 euro mensili, tanto da aver dovuto rateizzare le spese relative alle utenze domestiche, di pagare tutti gli oneri condominiali della casa familiare e di aver dovuto, di recente, affrontare spese straordinarie di natura dentistica. Ha, inoltre, contestato di trarre profitto dall'attività di decoupage artigianale. Ha dedotto di non essere favorevole alla vendita della casa, in quanto non riuscirebbe a far fronte a un affitto, tenendo anche conto che l'età avanzata non le consente di fare ingresso nel mercato del lavoro.
Concludeva, pertanto, con la conferma, sul punto, di quanto già statuito dal Giudice della separazione e, per l'effetto, porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla coniuge un assegno di Pt_1
mantenimento di € 400,00 (o, comunque, non inferiore a € 300,00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, confermando, altresì, confermare il diritto della SI.ra di abitare Parte_2
nell'abitazione coniugale, completa di tutti gli arredi, sita in Sassari, via Nurra n. 47, la quale continuerà
a goderne in via esclusiva ed a titolo gratuito, accollandosi gli oneri relativi sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria, tale diritto verrà meno quando l'assegnataria cesserà di abitarvi stabilmente o convivrà o contrarrà nuovo matrimonio.
pagina 3 di 6 Nei rispettivi atti introduttivi, hanno entrambi rappresentato che dalla separazione erano trascorsi i termini di legge per dar corso alla richiesta di divorzio, atteso che nelle more i coniugi non avevano ripreso la convivenza né, allo stato, si riteneva possibile ricostruire la loro comunione materiale e spirituale ed espresso la volontà di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16.04.2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo,
di seguito riportato:
“- il SI. verserà la somma di € 300,00 mensili a partire da maggio 2024 a titolo di Pt_1
mantenimento del coniuge e comunque sino alla vendita effettiva della casa;
- le parti si impegnano a vendere la casa ex coniugale sita in Sassari via Nurra n. 47, dando incarico a
un'agenzia immobiliare entro un mese dalla data odierna;
- le parti concordano che l'assegno di € 300,00 sarà versato sino all'effettiva vendita dell'immobile e
dunque sino alla riscossione del prezzo, che sarà diviso al 50% come da quote immobiliari;
- la SI.ra rinuncia all'assegnazione della casa coniugale, che era stata prevista in sede di Pt_2
separazione, e il SI. autorizza il godimento esclusivo dell'immobile da parte della SI.ra Pt_1
, sino all'effettiva vendita e senza alcun compenso o altra indennità; Pt_2
- all'esito della vendita, l'assegno divorzile sarà di € 100,00 mensili a favore della SI.ra ”. Pt_2
Il Giudice disponeva in via provvisoria e urgente in conformità all'accordo e rinviava all'udienza del
08.10.2024.
A tale udienza, il difensore del ricorrente ha dato atto che, quanto alla vendita della casa, vi è un preliminare di compravendita concluso nel mese di settembre, pertanto, quanto alla modifica dell'assegno divorzile, le parti sono d'accordo per far partire la corresponsione di € 100,00 mensili dal mese di novembre 2024 a favore della SI.ra Tale accordo definitivo comprende sia l'impegno Pt_2
di entrambi di vendere comunque la casa, nonché la rinuncia espressa della SInora Pt_2
all'assegnazione della casa coniugale, che resta autorizzata ad abitarvi fino all'effettiva vendita.
pagina 4 di 6 Il Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti e relativo ordine di annotazione sui Registri al competente Ufficiale dello stato civile.
Il Tribunale, considerato che non vi è prole da tutelare, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici, che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante la natura congiunta della procedura, compensa integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
residente a[...], C.F. e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
22/11/1954, C.F. , ivi residente in [...], celebrato in Sassari il C.F._2
24.08.1974, e trascritto sul Registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1974, atto n.
525, parte 2, serie A, autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni di legge;
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti alle udienze del 16.04.2024 e 08.10.2024 e, ne recepisce pagina 5 di 6 le condizioni;
- spese di lite integralmente compensate.
Sassari, il 14.01.2024
Il Presidente Il Giudice est.
EF EI AR Bradamante
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