Decreto decisorio 20 agosto 2021
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2022
Sentenza 31 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 31/08/2022, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2022
N. 01375/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01376/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1376 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Bonaiuti e Maria Roberta Indennidate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Roberta Indennidate in Carmiano, via G. Grassi, n. 51;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- del 28 giugno 2018, notificato in data 12 settembre 2018, del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva II Reparto - 7^ Divisione - 1^ Sezione, con il quale “Art. 1 Le infermità 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5] sofferte dal Sottocapo di 3^ Classe MM -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio. Art. 2 Le istanze presentate in data 11.10.2002 e 10.12.2002, con le quali l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, sono respinte per i motivi sotto indicati: 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» per intempestività della domanda di accertamento e per NON dipendenza da causa di servizio; 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5” per NON dipendenza da causa di servizio»;
di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto al predetto e che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente
nonché per il riconoscimento e la declaratoria
della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità e del conseguente diritto all’equo indennizzo in favore del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M.R. Indennitate e l’avv.to dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 12 novembre 2018 e depositato il 3 dicembre 2018 il ricorrente, Sottocapo di 3^ Classe della Marina Militare, ha impugnato, domandandone l’annullamento, il decreto n. -OMISSIS- del 28 giugno 2018 notificato in data 12 settembre 2018 del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva II Reparto - 7^ Divisione - 1^ Sezione, con il quale “Art. 1 Le infermità 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5» sofferte dal Sottocapo di 3^ Classe MM -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- sono riconosciute NON dipendenti da causa di servizio. Art. 2 Le istanze presentate in data 11.10.2002 e 10.12.2002, con le quali l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo, sono respinte per i motivi sotto indicati: 1) - «Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata» per intempestività della domanda di accertamento e per NON dipendenza da causa di servizio; 2) - «Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5» per NON dipendenza da causa di servizio” nonché ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto da quello impugnato e che sia lesivo dei suoi diritti e/o interessi. Ha, altresì, chiesto il riconoscimento e la declaratoria della dipendenza da causa di servizio delle predette infermità e del conseguente diritto all’equo indennizzo.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa interpretazione dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, eccesso di potere;
2) eccesso di potere per carenza e/o errore sul presupposto, illogicità ed incongruità della motivazione, erronea valutazione della situazione di fatto, errore nei presupposti, difetto di ragionevolezza, vizio della funzione per carenza ed illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta e violazione di legge, contraddittorietà interna tra gli atti ed esterna.
2. In data 6 dicembre 2018 si è costituito in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero della Difesa.
3. Con decreto decisorio n. 97/2021 depositato il 20 agosto 2021 il suddetto ricorso (recante n. r.g. 1376/2018) è stato dichiarato perento “Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 dicembre 2018; Considerato che nel termine annuale previsto dall’art. 81 cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento”.
4. Con atto notificato il 12 ottobre 2021 e depositato in giudizio lo stesso giorno, il ricorrente -OMISSIS- ha proposto opposizione ex art. 85 c.p.a. avverso il decreto di perenzione n. 97 del 20 agosto 2021 (comunicato in pari data), emesso da questa Sezione, relativo al ricorso depositato il 3 dicembre 2018 e rubricato con il n. 1376/2018.
5. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2022 questa Sezione con ordinanza collegiale n. 163 del 31 gennaio 2022 ha accolto l'opposizione ex art. 85 c.p.a. proposta da parte ricorrente e, per l’effetto, ha fissato l'udienza pubblica di merito del 27 luglio 2022 osservando che “questo T.A.R. non doveva, quindi, dichiarare la perenzione del ricorso come ha fatto con l’opposto decreto presidenziale n. 97/2021, bensì, rilevata l’irregolare presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza (in formato cartaceo, anziché digitale), avrebbe dovuto assegnare al ricorrente un termine perentorio per la sua regolarizzazione, da eseguire mediante il deposito telematico dell’atto de quo (avvenuto, peraltro, in data 12 ottobre 2021)”.
6. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 fissata per la prosecuzione del giudizio la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.
2. Con il primo motivo di gravame si denuncia l’illegittimità dell’impugnato provvedimento ministeriale di diniego nella parte in cui, in relazione alla “Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata”, è stata rilevata l’intempestività della domanda di accertamento in quanto quest’ultima sarebbe stata presentata l’11 ottobre 2002 “mentre il militare ricorrente aveva acquisito la piena conoscenza della natura del male da cui era afflitto in data 15.03.2002 (come risulta dal verbale -OMISSIS- in data 31.01.2006 della C.M.O. di Taranto)” e , quindi, oltre il termine di sei previsto all’uopo dalla legge. In particolare, parte ricorrente deduce di aver presentato detta domanda (prot. n. -OMISSIS-) in data 10 settembre 2002 (e, quindi, prima del decorso del termine decadenziale di sei mesi ex art. 2, comma 1, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 46) presso il Comando Marina della Marina Militare di Brindisi e che quest’ultimo ha successivamente trasmesso per l’ulteriore corso la stessa in allegato alla nota prot. n. -OMISSIS- del 12 settembre 2002 alla Nave -OMISSIS- (ricevuta dalla stessa in data 20 settembre 2020 con prot. n. -OMISSIS-).
3. Con il secondo motivo di gravame si deduce l’erroneità del giudizio tecnico espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio in ordine alla non dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità denunciate dal militare (“Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata” e “Discopatia lombosacrale con ernia discale L4-L5”) recepito in seno al provvedimento di diniego impugnato. Si osserva, in particolare, che non sarebbero state adeguatamente prese in considerazione le circostanze del caso concreto e le mansioni lavorative a cui risulta essere stato effettivamente adibito il ricorrente.
4. I suddetti motivi di gravame posso essere scrutinati congiuntamente.
Infatti, a prescindere dalla questione (non rilevante, in concreto, nel caso di specie) della tempestività o meno della domanda presentata in via amministrativa dall’odierno ricorrente di accertamento della dipendenza da causa di servizio della “Malattia del motoneurone in atto a lieve incidenza funzionale strumentalmente accertata”, agitata in seno al primo motivo di gravame, gli atti impugnati che hanno riconosciuto la non dipendenza da causa di servizio di entrambe le infermità denunciate dal militare ricorrente appaiono legittimi e immuni dai vizi prospettati in ricorso con riguardo all’asserita erroneità del giudizio tecnico espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (con il parere recepito nel decreto di rigetto n. -OMISSIS- del 28.06.2018 del Ministero della Difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva II Reparto - 7^ Divisione - 1^ Sezione), sicché, riposando l’impugnato provvedimento di diniego su una pluralità di autonome ragioni ostative, la legittimità di una sola delle stesse risulta sufficiente per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale ed imporre la reiezione del gravame (così ex multis Consiglio di Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019).
4.1 Innanzitutto, occorre ribadire che, come a più riprese osservato dalla giurisprudenza anche di questa Sezione (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2019, n. 7761), “In tema di causa di servizio, il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio costituisce un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica e, pertanto, tale parere è insindacabile, ad eccezione delle ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto rilevanti”. In questa ottica non è, peraltro, consentito al giudice amministrativo di “sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa” (così Consiglio di Stato sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4031).
Peraltro, nella nozione di concausa di servizio efficiente e determinante possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi di carattere eccezionale, eccedenti le ordinarie pur gravose condizioni di lavoro (tipiche dei soggetti che rivestono lo status di militari), che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Consiglio di Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63).
4.2 Ebbene, nel caso in esame, i fatti di servizio genericamente allegati nel ricorso non paiono connotati da particolare gravosità o pericolosità specifica rientrando le mansioni svolte dallo stesso (riepilogate nei due rapporti informativi allegati al ricorso) nei compiti propri della figura professionale rivestita dal militare ricorrente (Meccanico addetto alla manutenzione degli impianti del Sistema Nave nella componente scafo, imbarcato sulla Nave -OMISSIS-) ed implicando gli ordinari disagi del servizio prestato nella Marina Militare.
Né tantomeno risultano allegati episodi eccezionali implicanti stress ovvero effettivi fattori tossico/ambientali tali da poter assurgere a concausa efficiente e determinante rispetto all’insorgenza delle patologie denunciate dall’interessato, specie ove si consideri (come sottolineato dal C.V.C.S. nel parere reso l’11 maggio 2018 con adeguata significativa motivazione) l’estrema brevità del servizio militare prestato dal ricorrente prima della manifestazione delle infermità de quibus (id est a distanza di poco più di un anno dalla immissione in servizio dell'interessato).
4.3 Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso deve essere respinto.
5. Sussistono nondimeno, anche in considerazione della natura della controversia e della condizioni subiettive del ricorrente, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.