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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/04/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9555/2023 R.G., promossa
DA
MA SA MA BA, nata a [...] il
04.12.1977 ( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Maria Arena, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
OM ND RG, nato a [...] il [...]
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Vita Costa, C.F._2
giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.8.2023 MO OS Maria
AR ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Misterbianco con AN AN IO il
5.6.2008, matrimonio dal quale sono nati i figli GI il 28.03.2010 e
FE il 19.01.2016.
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 400,00 per ciascun figlio.
Si è costituito AN AN IO, il quale, pur aderendo alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente ed alle richieste in ordine all'affido e al collocamento dei minori, ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento, rendendosi disponibile al versamento di €
400,00 per entrambi i figli senza partecipazione alle spese straordinarie.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione versata in atti, avendo la ricorrente rinunziato alle proprie istanze istruttorie.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 2 di 7 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
4840/21 di questo Tribunale, emessa in data 3.12.2021).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.6.2008 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Misterbianco, Anno 2008, Atto n. 17, Parte II Serie A.
In relazione alle disposizioni sulla prole, valgano le seguenti considerazioni.
pagina 3 di 7 Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass.
2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso dei minori GI e
FE con collocamento presso la madre, con la quale vivono dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé GI e
FE , nel rispetto della loro volontà, due pomeriggi alla settimana e,
a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 4 di 7 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
È inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiede che il
Tribunale stabilisca “tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni” in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, pagina 5 di 7 deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio, in ragione della soluzione di collocamento adottata, che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno determinato nella misura di complessivi € 450,00 mensili (considerate anche le accresciute esigenze della prole rispetto all'epoca della separazione, pronunciata nell'anno 2021) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie (per come era stato disposto in sede di separazione).
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla propria situazione lavorativa ma dalla prodotta Certificazione Unica –
2023 risulta dichiarato un reddito da lavoro dipendente di circa €
21.000,00; il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari e, a supporto, ha allegato modello Isee 2024 dal quale risulta un Indicatore Situazione Reddituale e Patrimoniale pari a zero), e delle basilari esigenze di sostentamento dei figli nonché dei loro bisogni di natura ricreativa.
D'altronde, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A MO OS Maria AR va assegnata la casa coniugale in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento pagina 6 di 7 della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
9555/2023 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi MO OS Maria AR e AN AN IO, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Misterbianco al N.
17, Parte 2 Serie A, Anno 2008;
Affida i figli GI e FE ad entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente MO OS Maria AR e diritto di visita del padre come in parte motiva;
Assegna a MO OS Maria AR la casa coniugale con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di AN AN IO l'obbligo di versare entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di complessivi € 450,00, da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9555/2023 R.G., promossa
DA
MA SA MA BA, nata a [...] il
04.12.1977 ( , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._1
Maria Arena, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
OM ND RG, nato a [...] il [...]
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Vita Costa, C.F._2
giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni come da note depositate in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.8.2023 MO OS Maria
AR ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Misterbianco con AN AN IO il
5.6.2008, matrimonio dal quale sono nati i figli GI il 28.03.2010 e
FE il 19.01.2016.
Ha concluso chiedendo di disporre l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 400,00 per ciascun figlio.
Si è costituito AN AN IO, il quale, pur aderendo alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente ed alle richieste in ordine all'affido e al collocamento dei minori, ha chiesto il rigetto della domanda di mantenimento, rendendosi disponibile al versamento di €
400,00 per entrambi i figli senza partecipazione alle spese straordinarie.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione esperito all'udienza di comparizione, la causa è stata posta in decisione sulla scorta della documentazione versata in atti, avendo la ricorrente rinunziato alle proprie istanze istruttorie.
_______________
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. pagina 2 di 7 L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
4840/21 di questo Tribunale, emessa in data 3.12.2021).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.6.2008 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Misterbianco, Anno 2008, Atto n. 17, Parte II Serie A.
In relazione alle disposizioni sulla prole, valgano le seguenti considerazioni.
pagina 3 di 7 Per quanto attiene al regime di affidamento dei figli, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità
(al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore. Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass.
2008/16593; Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per i minori, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Va dunque disposto l'affidamento condiviso dei minori GI e
FE con collocamento presso la madre, con la quale vivono dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé GI e
FE , nel rispetto della loro volontà, due pomeriggi alla settimana e,
a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni,
pagina 4 di 7 comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
È inammissibile la domanda con cui la ricorrente chiede che il
Tribunale stabilisca “tempi e modalità della presenza dei suddetti figli minori presso i nonni” in quanto esula dall'oggetto del presente giudizio.
Il resistente deve concorrere al mantenimento della prole.
Invero, in forza dell'art. 337ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “In tema di assegno di mantenimento, per il principio di proporzionalità, fermo l'obbligo per entrambe i genitori, che svolgano attività produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 cost., il giudice chiamato a realizzare l'indicato principio, nel determinare l'ammontare del contributo al mantenimento del minore, pagina 5 di 7 deve accertare le «attuali esigenze del figlio» che non potranno che risentire della posizione economico -sociale in cui si colloca la figura del genitore” (Cassazione civile, sez. VI, ord., 13 gennaio 2021 n. 303).
Alla luce delle suddette considerazioni, ritiene il Collegio, in ragione della soluzione di collocamento adottata, che il resistente sia chiamato a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno determinato nella misura di complessivi € 450,00 mensili (considerate anche le accresciute esigenze della prole rispetto all'epoca della separazione, pronunciata nell'anno 2021) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 30% delle spese straordinarie (per come era stato disposto in sede di separazione).
Il predetto contributo, in assenza di completa documentazione reddituale, viene individuato in tale misura tenuto conto delle condizioni patrimoniali delle parti (la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla propria situazione lavorativa ma dalla prodotta Certificazione Unica –
2023 risulta dichiarato un reddito da lavoro dipendente di circa €
21.000,00; il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere lavori saltuari e, a supporto, ha allegato modello Isee 2024 dal quale risulta un Indicatore Situazione Reddituale e Patrimoniale pari a zero), e delle basilari esigenze di sostentamento dei figli nonché dei loro bisogni di natura ricreativa.
D'altronde, la somma in oggetto rientra nei parametri del c.d.
“minimo vitale”, somma che, in ragione dell'età dei figli e delle crescenti esigenze legate al loro sviluppo evolutivo, appare funzionale al soddisfacimento delle esigenze minime di sostentamento.
A MO OS Maria AR va assegnata la casa coniugale in quanto con la medesima coabitano i figli minorenni.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento pagina 6 di 7 della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
9555/2023 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi MO OS Maria AR e AN AN IO, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Misterbianco al N.
17, Parte 2 Serie A, Anno 2008;
Affida i figli GI e FE ad entrambi i genitori con collocamento presso la ricorrente MO OS Maria AR e diritto di visita del padre come in parte motiva;
Assegna a MO OS Maria AR la casa coniugale con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di AN AN IO l'obbligo di versare entro giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, per il mantenimento dei figli, un assegno dell'importo di complessivi € 450,00, da rivalutarsi secondo indici Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/03/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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