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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/09/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 2248/2021
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2248/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 458/2021 del Tribunale di Livorno e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli, del Foro di Pisa, Parte_1
con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
vv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Montagnani CP_1 CP_2
e da sé medesimo del Foro di Livorno, con domicilio pec.
Email_2 Email_3 Email_4
ocatilivorno.it;
APPELLATO
1 All'udienza del 04.02.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_1
reiectis, previa riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Livorno n. 458/2021 depositata il 26.05.2021 condannare parte convenuta, al pagamento
in favore dell'attrice della somma di € 51.390,00 = oltre interessi e rivalutazione come per legge con decorrenza dalla data del 14 luglio 2007 sino al reale soddisfo, con vittoria di
spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio;
In ipotesi subordinata,
in parziale riforma della predetta sentenza dichiarare l'integrale compensazione delle
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio >>.
Per <Piaccia all' On.le Corte D'Appello di Firenze: in tesi Controparte_3
dichiarare l'appello della Sig.ra totalmente infondato e per l'effetto Parte_1
dichiararne l'inammissibilità; in ipotesi dichiarare l'appello proposto da Parte_1
infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettarlo confermando, in ogni sua parte,
la sentenza impugnata del Tribunale di Livorno N. 458 del 2021, pubblicata in data 26
maggio 2021. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con ogni
consequenziale pronuncia di ragione e di legge>>.
I FATTI DI CAUSA
compagno di decedeva nel 2007. Persona_1 Parte_1
Tuttavia, manifestava verbalmente ai congiunti più stretti il suo desiderio di lasciare alla ex compagna e convivente ( , che lo aveva assistito nel Parte_1
periodo di malattia antecedente alla fine del loro rapporto, la propria autovettura e la metà residua del proprio TFR e delle somme depositate in banca a suo nome.
Con lettera raccomandata del 14.07.2008 l'Avv. Nieri, per conto dei familiari del de cuius, comunicava alla la disponibilità degli stessi ad Pt_1
eseguire le volontà del defunto. Tale disponibilità era poi reiterata anche con una
2 nuova missiva del 2011. Solo l'autovettura era poi effettivamente trasferita alla
Pt_1
Nel 2017 la ichiedeva la corresponsione di quanto promesso, e non Pt_1
ricevendo soddisfazione alle proprie pretese, adiva il giudice di Livorno per ottenere la condanna al pagamento della somma, da parte di di Controparte_3
€ 51.390,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
14.07.2007 al soddisfo.
Il primo giudice, eccepita la nullità della citazione, con ordinanza del
16.5.2019: <considerato che non appare compiutamente realizzata l'esposizione delle
ragioni di diritto poste dall'attrice a fondamento della domanda, avendo fatto riferimento
la signora sia alle asserite volontà testamentarie del de cuius sia all'impegno Pt_1
assunto il 14.7.2008 dai familiari (peraltro genericamente individuati) del signor
[...]
al pagamento della somma indicata in citazione>> assegnava alla Persona_1
parte attrice, ai sensi degli artt. 164, comma 4 e 163 n. 4 cod. proc. civ., un termine perentorio sino al 14.6.2019 per l'integrazione della domanda.
Con memoria depositata il 13.6.2019, integrativa della citazione, l'attrice dopo aver ripercorso la vicenda sostanziale, precisava che: <il Parte_1
presente giudizio trova dunque il proprio fondamento giuridico nell'obbligazione assunta
dai familiari del signor di dare esecuzione alla volontà del Persona_1
congiunto e di corrispondere alla prof. la somma che gli stessi familiari del de Pt_1
cuius avevano indicato, somma ammontante ad € 51.390,00 la cui datio costituisce
quindi l'oggetto del contendere della presente causa. Quanto sopra è stato peraltro esposto
da questa parte già nel corso della prima udienza, tenutasi dinanzi al giudice monocratico,
al fine di qualificare l'inquadramento giuridico della fattispecie non contestare
pretestuosamente la domanda non trattandosi di giudizio in materia successoria, bensì di
un'obbligazione extracontrattuale assunta dall'odierno convenuto;
quindi, non vi sarebbe
3 stato alcun obbligo di esperire la procedura di mediazione come affermato erroneamente
dal convenuto …>>.
Con la successiva comparsa di costituzione depositata nell'interesse di il convenuto prendeva atto: <della precisazione di parte attrice Controparte_3
che non si tratta di giudizio successorio, così come prendiamo atto dell'inesistenza di un
testamento e dell'inesistenza di velleità successorie da parte dell'attrice>> e contestava l'esistenza di qualsiasi obbligazione extracontrattuale da lui asseritamente assunta, rimarcando che la non aveva mai accettato le somme offerte, né Pt_1
restituito gli effetti del de cuius.
In sede di comparsa conclusionale la illustrava poi la causa petendi Pt_1
facendo riferimento anche all'istituto del riconoscimento di debito e a quello del testamento nuncupativo.
Il primo giudice, dopo aver rigettato le istanze istruttorie siccome ripetitive delle risultanze documentali, con sentenza pubblicata il 31.5.2021,
richiamati i principi enunciati da Cass. n. 888/1962, ricostruiva la fattispecie sussumendola sotto l'articolo 2034 cod. civ., ossia nell'alveo delle obbligazioni naturali, facendo rilevare che la legge non riconosceva forza cogente alle obbligazioni naturali, ma soltanto l'irripetibilità della prestazione già eseguita.
Per cui era l'esecuzione spontanea di quella volontà che ne cristallizzava giuridicamente gli effetti, non essendo possibile novare un'obbligazione naturale facendola divenire un'obbligazione civile, come reiteratamente chiarito dalla
Suprema Corte. Neppure veniva accolta dal primo giudice l'ipotesi di responsabilità risarcitoria extracontrattuale, difettandone integralmente i presupposti.
Per tali ragioni così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
contrariis reiectis, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di 2) Condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le Controparte_3
4 spese di lite, che si liquidano in euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la
fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.800,00 per la fase
decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, pubblicata il 31.5.2021,
proponeva appello, con atto di citazione notificato il 23.12.2021, per Parte_1
i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'inquadramento dell'obbligazione sotto il regime giuridico dell'obbligazione naturale, argomentando che gli eredi di con la loro missiva, avevano riconosciuto che il de cuius Persona_1
aveva disposto in vita della quota disponibile del proprio patrimonio in favore della per una somma pari a € 51.390,00 oltre all'automobile a lui Pt_1
appartenente, per cui tale manifestazione di volontà aveva trasformato l'obbligazione naturale in un'obbligazione civile. Illustrava, quindi, che la fattispecie doveva essere qualificata come un caso di testamento nuncupativo,
trattandosi di un testamento orale e quindi nullo per legge, che tuttavia era stato confermato attraverso quegli atti dagli altri eredi, con conseguente applicabilità
dell'art. 590 cod. civ.;
2) con il secondo motivo invocava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'oggetto del contendere e considerato altresì che essa appellante era realmente convinta che il de cuius avesse lasciato disposizioni testamentarie scritte che, tuttavia, non erano state mai pubblicate dagli eredi.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto Controparte_3
dell'appello, aderendo alla qualificazione operata da parte del Tribunale, in forza della quale le volontà degli eredi del non costituivano un'obbligazione CP_3
extracontrattuale, ma soltanto un'obbligazione naturale che, se eseguita, non consentiva agli stessi alcuna ripetizione. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della
5 prospettazione dell'appellante volta a qualificare quelle dichiarazioni quale mezzo di sanatoria di un testamento nullo, perché orale, attraverso l'istituto del c.d. testamento nuncupativo di cui all'art. 590 cod. civ., trattandosi di domanda nuova, poiché avanzata in primo grado solo in comparsa conclusionale, al pari di quella fondata sull'assunto del riconoscimento di debito (poi abbandonata in appello), considerato altresì che, in ottemperanza all'ordine del primo giudice di sanare la riscontrata nullità della domanda, la stessa né nella memoria Pt_1
integrativa della citazione né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.,
aveva fatto alcun riferimento ad istituti di natura successoria. Contestava, inoltre,
che la avesse assunto la qualità di erede del de cuius. Concludeva per il Pt_1
rigetto dell'appello, anche con riguardo al capo delle spese, contestando i presupposti per la loro compensazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.02.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
E' inammissibile perché, dopo che il primo giudice, con l'ordinanza del
6.5.2019 di cui si è sopra dato atto, aveva rilevato la nullità della citazione perché
non erano stati specificatamente indicati i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la con la memoria integrativa allo scopo Pt_1
depositata il 13.6.2019, ha precisato che la domanda da essa proposta non era da ricondurre nell'alveo delle cause successorie, ma che si trattava di
6 un'obbligazione di natura extracontrattuale assunta dagli eredi nei propri confronti.
Ciò preclude alla parte appellante di invocare in questo grado del giudizio l'applicazione dell'istituto del testamento nuncupativo ex art. 590 cod. civ. al fine di dimostrare l'esistenza del proprio diritto al pagamento della somma di €
51.390,00, postulando tale diritto la qualità di successore mortis causa,
espressamente negata dalla parte appellante la quale ha escluso di avere esperito un'azione di petizione di eredità di cui all'art. 533 cod. civ. o, in ipotesi, di adempimento del legato. Né, d'altro lato, la stessa ha mai precisato se il lascito in suo favore avesse natura di legato o derivasse da un'istituzione di erede.
Ora, se da un lato, la qualificazione della domanda spetta al giudice,
dall'altro vi è da rilevare che tale potere non può collidere con il principio dispositivo che governa il processo civile, quando, come nel caso di specie, la stessa parte attrice, richiesta dal giudice di precisare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della citazione di primo grado, ha negato una determinata qualificazione giuridica, in tal modo implicitamente rinunciandovi,
e ciò anche perché tale comportamento processuale preclude all'altra parte qualsiasi valida difesa sull'eventuale applicazione degli istituti successori rilevanti nella fattispecie e sui fatti ad essi relativi.
Da ciò deriva che il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. nella parte in cui prospetta l'esistenza di un testamento nuncupativo a fondamento della propria pretesa.
Dato atto che la prospettazione del riconoscimento del debito è stata abbandonata in appello, vi è da rilevare che l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui il diritto al pagamento della somma di € 51.390 in forza di un'obbligazione di natura extracontrattuale è da ritenersi infondato, posto che
7 come già rilevato dal primo giudice, di detta obbligazione non sussistono i presupposti.
L'art. 1173 cod. civ. individua le fonti delle obbligazioni nel contratto
(insussistente nel caso di specie e neppure prospettato dall'appellante), ovvero in ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico;
atti e fatti che, tuttavia, non sono stati adeguatamente illustrati dall'appellante, la quale, anche in questo grado del giudizio, si è sostanzialmente limitata a sostenere che: <la manifestazione di volontà degli eredi di adempiere alle
ultime volontà del congiunto ha determinato la trasformazione dell'obbligazione da
“naturale” a “civile” che secondo la dottrina prevalente avrebbe effetti estintivi
dell'obbligazione naturale e trasformerebbe la stessa in obbligazione giuridica connotata
dall'animus novandi>>, senza, peraltro, neppure prendere posizione rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, che, nel richiamare, sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, ha rilevato che: << “in ordine
all'obbligazione naturale l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa
di pagamento, produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, ne può trasformarla
per novazione e neppure rafforzarla con una fideiussione od altri mezzi di garanzia: di tal
che l'obbligazione naturale non può costituire neppure un valido rapporto causale
sottostante ad un titolo cambiario e l'emissione di una cambiale contenente la promessa
del suo pagamento non produce effetti giuridici tra le parti, nè vale a trasformarla in
obbligazione civile. […]” (sent. Cass. 25.10.1974 n. 3120; in senso analogo sent. Cass.
29.11.1986 n. 7064)>>.
Condivisi i principi enunciati dalla Suprema Corte con le richiamate sentenze, vi è quindi da confermare anche in questa sede l'infondatezza dell'assunto sostenuto dalla parte appellante, secondo cui le citate missive del
14.7.2008 e del 14.10.2011 varrebbero a conferire natura di obbligazione civile alla
8 pretesa di pagamento dell'importo di € 51.390 avanzata dalla con la Pt_1
conseguenza che il primo motivo di appello va disatteso.
Il secondo motivo è parimenti infondato, non ricorrendo e non essendo stati neppure adeguatamente illustrati i presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di lite. Non è infatti prospettabile una soccombenza parziale reciproca delle parti, né alcuna ipotesi di mutamento giurisprudenziale ovvero altre ipotesi particolari che, pur alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, sui minimi tabellari attesa la semplicità
delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
con atto di citazione notificato il 23.12.2021 avverso la sentenza n.
[...]
458/2021 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 31.05.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
9 Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. DANIELA LOCOCO PRESIDENTE
dott. LEONARDO SCIONTI CONSIGLIERE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2248/2021 RG, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 458/2021 del Tribunale di Livorno e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli, del Foro di Pisa, Parte_1
con domicilio pec. Email_1
APPELLANTE
E
vv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Fausto Montagnani CP_1 CP_2
e da sé medesimo del Foro di Livorno, con domicilio pec.
Email_2 Email_3 Email_4
ocatilivorno.it;
APPELLATO
1 All'udienza del 04.02.2025 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per < Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis Parte_1
reiectis, previa riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di
Livorno n. 458/2021 depositata il 26.05.2021 condannare parte convenuta, al pagamento
in favore dell'attrice della somma di € 51.390,00 = oltre interessi e rivalutazione come per legge con decorrenza dalla data del 14 luglio 2007 sino al reale soddisfo, con vittoria di
spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio;
In ipotesi subordinata,
in parziale riforma della predetta sentenza dichiarare l'integrale compensazione delle
spese processuali di entrambi i gradi di giudizio >>.
Per <Piaccia all' On.le Corte D'Appello di Firenze: in tesi Controparte_3
dichiarare l'appello della Sig.ra totalmente infondato e per l'effetto Parte_1
dichiararne l'inammissibilità; in ipotesi dichiarare l'appello proposto da Parte_1
infondato, in fatto ed in diritto, e per l'effetto rigettarlo confermando, in ogni sua parte,
la sentenza impugnata del Tribunale di Livorno N. 458 del 2021, pubblicata in data 26
maggio 2021. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e con ogni
consequenziale pronuncia di ragione e di legge>>.
I FATTI DI CAUSA
compagno di decedeva nel 2007. Persona_1 Parte_1
Tuttavia, manifestava verbalmente ai congiunti più stretti il suo desiderio di lasciare alla ex compagna e convivente ( , che lo aveva assistito nel Parte_1
periodo di malattia antecedente alla fine del loro rapporto, la propria autovettura e la metà residua del proprio TFR e delle somme depositate in banca a suo nome.
Con lettera raccomandata del 14.07.2008 l'Avv. Nieri, per conto dei familiari del de cuius, comunicava alla la disponibilità degli stessi ad Pt_1
eseguire le volontà del defunto. Tale disponibilità era poi reiterata anche con una
2 nuova missiva del 2011. Solo l'autovettura era poi effettivamente trasferita alla
Pt_1
Nel 2017 la ichiedeva la corresponsione di quanto promesso, e non Pt_1
ricevendo soddisfazione alle proprie pretese, adiva il giudice di Livorno per ottenere la condanna al pagamento della somma, da parte di di Controparte_3
€ 51.390,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal
14.07.2007 al soddisfo.
Il primo giudice, eccepita la nullità della citazione, con ordinanza del
16.5.2019: <considerato che non appare compiutamente realizzata l'esposizione delle
ragioni di diritto poste dall'attrice a fondamento della domanda, avendo fatto riferimento
la signora sia alle asserite volontà testamentarie del de cuius sia all'impegno Pt_1
assunto il 14.7.2008 dai familiari (peraltro genericamente individuati) del signor
[...]
al pagamento della somma indicata in citazione>> assegnava alla Persona_1
parte attrice, ai sensi degli artt. 164, comma 4 e 163 n. 4 cod. proc. civ., un termine perentorio sino al 14.6.2019 per l'integrazione della domanda.
Con memoria depositata il 13.6.2019, integrativa della citazione, l'attrice dopo aver ripercorso la vicenda sostanziale, precisava che: <il Parte_1
presente giudizio trova dunque il proprio fondamento giuridico nell'obbligazione assunta
dai familiari del signor di dare esecuzione alla volontà del Persona_1
congiunto e di corrispondere alla prof. la somma che gli stessi familiari del de Pt_1
cuius avevano indicato, somma ammontante ad € 51.390,00 la cui datio costituisce
quindi l'oggetto del contendere della presente causa. Quanto sopra è stato peraltro esposto
da questa parte già nel corso della prima udienza, tenutasi dinanzi al giudice monocratico,
al fine di qualificare l'inquadramento giuridico della fattispecie non contestare
pretestuosamente la domanda non trattandosi di giudizio in materia successoria, bensì di
un'obbligazione extracontrattuale assunta dall'odierno convenuto;
quindi, non vi sarebbe
3 stato alcun obbligo di esperire la procedura di mediazione come affermato erroneamente
dal convenuto …>>.
Con la successiva comparsa di costituzione depositata nell'interesse di il convenuto prendeva atto: <della precisazione di parte attrice Controparte_3
che non si tratta di giudizio successorio, così come prendiamo atto dell'inesistenza di un
testamento e dell'inesistenza di velleità successorie da parte dell'attrice>> e contestava l'esistenza di qualsiasi obbligazione extracontrattuale da lui asseritamente assunta, rimarcando che la non aveva mai accettato le somme offerte, né Pt_1
restituito gli effetti del de cuius.
In sede di comparsa conclusionale la illustrava poi la causa petendi Pt_1
facendo riferimento anche all'istituto del riconoscimento di debito e a quello del testamento nuncupativo.
Il primo giudice, dopo aver rigettato le istanze istruttorie siccome ripetitive delle risultanze documentali, con sentenza pubblicata il 31.5.2021,
richiamati i principi enunciati da Cass. n. 888/1962, ricostruiva la fattispecie sussumendola sotto l'articolo 2034 cod. civ., ossia nell'alveo delle obbligazioni naturali, facendo rilevare che la legge non riconosceva forza cogente alle obbligazioni naturali, ma soltanto l'irripetibilità della prestazione già eseguita.
Per cui era l'esecuzione spontanea di quella volontà che ne cristallizzava giuridicamente gli effetti, non essendo possibile novare un'obbligazione naturale facendola divenire un'obbligazione civile, come reiteratamente chiarito dalla
Suprema Corte. Neppure veniva accolta dal primo giudice l'ipotesi di responsabilità risarcitoria extracontrattuale, difettandone integralmente i presupposti.
Per tali ragioni così statuiva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
contrariis reiectis, così provvede: 1) Rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di 2) Condanna la parte attrice a rifondere al convenuto le Controparte_3
4 spese di lite, che si liquidano in euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la
fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 2.800,00 per la fase
decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, pubblicata il 31.5.2021,
proponeva appello, con atto di citazione notificato il 23.12.2021, per Parte_1
i seguenti motivi:
1) con il primo motivo lamentava l'inquadramento dell'obbligazione sotto il regime giuridico dell'obbligazione naturale, argomentando che gli eredi di con la loro missiva, avevano riconosciuto che il de cuius Persona_1
aveva disposto in vita della quota disponibile del proprio patrimonio in favore della per una somma pari a € 51.390,00 oltre all'automobile a lui Pt_1
appartenente, per cui tale manifestazione di volontà aveva trasformato l'obbligazione naturale in un'obbligazione civile. Illustrava, quindi, che la fattispecie doveva essere qualificata come un caso di testamento nuncupativo,
trattandosi di un testamento orale e quindi nullo per legge, che tuttavia era stato confermato attraverso quegli atti dagli altri eredi, con conseguente applicabilità
dell'art. 590 cod. civ.;
2) con il secondo motivo invocava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e dell'oggetto del contendere e considerato altresì che essa appellante era realmente convinta che il de cuius avesse lasciato disposizioni testamentarie scritte che, tuttavia, non erano state mai pubblicate dagli eredi.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto Controparte_3
dell'appello, aderendo alla qualificazione operata da parte del Tribunale, in forza della quale le volontà degli eredi del non costituivano un'obbligazione CP_3
extracontrattuale, ma soltanto un'obbligazione naturale che, se eseguita, non consentiva agli stessi alcuna ripetizione. Eccepiva inoltre l'inammissibilità della
5 prospettazione dell'appellante volta a qualificare quelle dichiarazioni quale mezzo di sanatoria di un testamento nullo, perché orale, attraverso l'istituto del c.d. testamento nuncupativo di cui all'art. 590 cod. civ., trattandosi di domanda nuova, poiché avanzata in primo grado solo in comparsa conclusionale, al pari di quella fondata sull'assunto del riconoscimento di debito (poi abbandonata in appello), considerato altresì che, in ottemperanza all'ordine del primo giudice di sanare la riscontrata nullità della domanda, la stessa né nella memoria Pt_1
integrativa della citazione né nelle memorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ.,
aveva fatto alcun riferimento ad istituti di natura successoria. Contestava, inoltre,
che la avesse assunto la qualità di erede del de cuius. Concludeva per il Pt_1
rigetto dell'appello, anche con riguardo al capo delle spese, contestando i presupposti per la loro compensazione.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 04.02.2025, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Le parti ripercorrevano nelle proprie comparse e memorie quanto già
sostenuto nei precedenti scritti difensivi.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è per un verso inammissibile e per altro verso infondato.
E' inammissibile perché, dopo che il primo giudice, con l'ordinanza del
6.5.2019 di cui si è sopra dato atto, aveva rilevato la nullità della citazione perché
non erano stati specificatamente indicati i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, la con la memoria integrativa allo scopo Pt_1
depositata il 13.6.2019, ha precisato che la domanda da essa proposta non era da ricondurre nell'alveo delle cause successorie, ma che si trattava di
6 un'obbligazione di natura extracontrattuale assunta dagli eredi nei propri confronti.
Ciò preclude alla parte appellante di invocare in questo grado del giudizio l'applicazione dell'istituto del testamento nuncupativo ex art. 590 cod. civ. al fine di dimostrare l'esistenza del proprio diritto al pagamento della somma di €
51.390,00, postulando tale diritto la qualità di successore mortis causa,
espressamente negata dalla parte appellante la quale ha escluso di avere esperito un'azione di petizione di eredità di cui all'art. 533 cod. civ. o, in ipotesi, di adempimento del legato. Né, d'altro lato, la stessa ha mai precisato se il lascito in suo favore avesse natura di legato o derivasse da un'istituzione di erede.
Ora, se da un lato, la qualificazione della domanda spetta al giudice,
dall'altro vi è da rilevare che tale potere non può collidere con il principio dispositivo che governa il processo civile, quando, come nel caso di specie, la stessa parte attrice, richiesta dal giudice di precisare gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della citazione di primo grado, ha negato una determinata qualificazione giuridica, in tal modo implicitamente rinunciandovi,
e ciò anche perché tale comportamento processuale preclude all'altra parte qualsiasi valida difesa sull'eventuale applicazione degli istituti successori rilevanti nella fattispecie e sui fatti ad essi relativi.
Da ciò deriva che il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. nella parte in cui prospetta l'esistenza di un testamento nuncupativo a fondamento della propria pretesa.
Dato atto che la prospettazione del riconoscimento del debito è stata abbandonata in appello, vi è da rilevare che l'assunto sostenuto dall'appellante secondo cui il diritto al pagamento della somma di € 51.390 in forza di un'obbligazione di natura extracontrattuale è da ritenersi infondato, posto che
7 come già rilevato dal primo giudice, di detta obbligazione non sussistono i presupposti.
L'art. 1173 cod. civ. individua le fonti delle obbligazioni nel contratto
(insussistente nel caso di specie e neppure prospettato dall'appellante), ovvero in ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico;
atti e fatti che, tuttavia, non sono stati adeguatamente illustrati dall'appellante, la quale, anche in questo grado del giudizio, si è sostanzialmente limitata a sostenere che: <la manifestazione di volontà degli eredi di adempiere alle
ultime volontà del congiunto ha determinato la trasformazione dell'obbligazione da
“naturale” a “civile” che secondo la dottrina prevalente avrebbe effetti estintivi
dell'obbligazione naturale e trasformerebbe la stessa in obbligazione giuridica connotata
dall'animus novandi>>, senza, peraltro, neppure prendere posizione rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata, che, nel richiamare, sul punto, il consolidato orientamento della Suprema Corte, ha rilevato che: << “in ordine
all'obbligazione naturale l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa
di pagamento, produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, ne può trasformarla
per novazione e neppure rafforzarla con una fideiussione od altri mezzi di garanzia: di tal
che l'obbligazione naturale non può costituire neppure un valido rapporto causale
sottostante ad un titolo cambiario e l'emissione di una cambiale contenente la promessa
del suo pagamento non produce effetti giuridici tra le parti, nè vale a trasformarla in
obbligazione civile. […]” (sent. Cass. 25.10.1974 n. 3120; in senso analogo sent. Cass.
29.11.1986 n. 7064)>>.
Condivisi i principi enunciati dalla Suprema Corte con le richiamate sentenze, vi è quindi da confermare anche in questa sede l'infondatezza dell'assunto sostenuto dalla parte appellante, secondo cui le citate missive del
14.7.2008 e del 14.10.2011 varrebbero a conferire natura di obbligazione civile alla
8 pretesa di pagamento dell'importo di € 51.390 avanzata dalla con la Pt_1
conseguenza che il primo motivo di appello va disatteso.
Il secondo motivo è parimenti infondato, non ricorrendo e non essendo stati neppure adeguatamente illustrati i presupposti di cui all'art. 92, comma 2,
cod. proc. civ. per la compensazione delle spese di lite. Non è infatti prospettabile una soccombenza parziale reciproca delle parti, né alcuna ipotesi di mutamento giurisprudenziale ovvero altre ipotesi particolari che, pur alla luce dei principi dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ne consegue che l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, sui minimi tabellari attesa la semplicità
delle questioni trattate, escluso il compenso per la fase istruttoria perché non tenuta in appello.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_3
con atto di citazione notificato il 23.12.2021 avverso la sentenza n.
[...]
458/2021 del Tribunale di Livorno, pubblicata il 31.05.2021, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in € 3.500 per compensi, oltre spese generali al 15%,
Cpa e Iva.
Firenze, 3.9.2025.
L'Estensore
9 Chiara Ermini
La Presidente
Daniela Lococo
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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