Articolo 48 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 47Articolo 49
Versione
15 maggio 1971
Art. 48.
Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1971, le seguenti assegnazioni:
lire 46.000.000 per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27 ; lire 10.000.000 per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico e archeologico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971