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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6102-1/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.)
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mariarosa Pipponzi presidente dott. Luciano Ambrosoli giudice relatore dott. Christian Colombo giudice all'esito della camera di consiglio del 12/6/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6102-1/2025, promosso da: nato in [...] - Nigeria il 4.4.1984 (C.F. - CUI Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. Benedetta Pala del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENIENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO in MATERIA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4-5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
LETTO il ricorso depositato il 3.6.2025, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 2.4.2025, notificato il 21.5.2025, della Commissione Territoriale di Brescia, che ha dichiarato inammissibile la (nuova) domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale;
LETTA la contestuale istanza relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RILEVATO che il ricorso è stato notificato al presso la Controparte_2 CP_1
, a cura della cancelleria, il 4.6.2025 e che, decorso il termine di 3 giorni previsto dall'art. 35
[...] bis, comma 4 del novellato d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il non ha depositato note CP_2
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di seconda domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e che
Pag. 1 di 2 pertanto, pure in caso di mancata adozione da parte della della procedura Controparte_1 accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1, d.lgs. cit., il ricorso e la proposizione dell'istanza cautelare non producono automatico effetto sospensivo, escluso dall'art. 35 bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che deve dunque valutarsi nel merito se sia ravvisabile il fumus boni iuris del riconoscimento di protezione internazionale o interna e che, condivisibile la valutazione della in ordine all'assenza di nuovi elementi che consentano di ridiscutere il diritto Controparte_1 allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, già esclusi in occasione della prima domanda di protezione internazionale e della domanda reiterata, non sono dedotti e non pare possano essere oggi ravvisati, avuto riguardo alla situazione attualmente esistente in Edo State, i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell'art. 14 citato o del non refoulement ex art. 19 commi 1 e 1.1 d.lgs. 286/1998;
RITENUTO per contro che, alla luce della lunga permanenza di in Italia (dove è Parte_1 giunto nel 2015), del suo stabile e favorevole inserimento presso le strutture del Patronato San Vincenzo in cui vive dal 2017 (v. relazione educatori del 26 maggio 2025), delle attività lavorative svolte nel corso degli anni 2022 e 2023 (con ammissione a Naspi da maggio a dicembre 2023) nei quali è stato titolare di permesso per richiedente asilo e delle attività varie di volontariato svolte negli altri periodi presso il patronato medesimo (che da ultimo ha proposto contratto di collaborazione continuativa come custode di parco – doc. 11), e dell'assenza ormai di significativi rapporti in patria, sia prospettabile riconoscimento di protezione speciale per integrazione sociale e lavorativa a tutela delle condizioni di vita privata del richiedente, in relazione all'art. 8 CEDU;
RILEVATO che nelle more del presente giudizio sussiste il rischio che il ricorrente venga espulso e rimpatriato;
CONSIDERATO che in tal caso le conseguenze per il richiedente sarebbero gravi e non rimediabili anche in esito ad una pronuncia favorevole;
P.Q.M.
VISTO l'art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il presidente Mariarosa Pipponzi
Pag. 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile
(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.)
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Mariarosa Pipponzi presidente dott. Luciano Ambrosoli giudice relatore dott. Christian Colombo giudice all'esito della camera di consiglio del 12/6/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6102-1/2025, promosso da: nato in [...] - Nigeria il 4.4.1984 (C.F. - CUI Parte_1 CodiceFiscale_1
CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. Benedetta Pala del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENIENTE
ha pronunciato il seguente
DECRETO in MATERIA di SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA (ai sensi dell'art. 35-bis, commi 4-5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
LETTO il ricorso depositato il 3.6.2025, con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 2.4.2025, notificato il 21.5.2025, della Commissione Territoriale di Brescia, che ha dichiarato inammissibile la (nuova) domanda reiterata di riconoscimento della protezione internazionale;
LETTA la contestuale istanza relativa alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
RILEVATO che il ricorso è stato notificato al presso la Controparte_2 CP_1
, a cura della cancelleria, il 4.6.2025 e che, decorso il termine di 3 giorni previsto dall'art. 35
[...] bis, comma 4 del novellato d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, il non ha depositato note CP_2
PRESO ATTO che si verte in ipotesi di seconda domanda reiterata di protezione internazionale dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, e che
Pag. 1 di 2 pertanto, pure in caso di mancata adozione da parte della della procedura Controparte_1 accelerata di cui all'art. 28-bis, comma 1, d.lgs. cit., il ricorso e la proposizione dell'istanza cautelare non producono automatico effetto sospensivo, escluso dall'art. 35 bis, comma 5, d.lgs. n. 25/2008;
RILEVATO che deve dunque valutarsi nel merito se sia ravvisabile il fumus boni iuris del riconoscimento di protezione internazionale o interna e che, condivisibile la valutazione della in ordine all'assenza di nuovi elementi che consentano di ridiscutere il diritto Controparte_1 allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) del d.lgs. n. 251/2007, già esclusi in occasione della prima domanda di protezione internazionale e della domanda reiterata, non sono dedotti e non pare possano essere oggi ravvisati, avuto riguardo alla situazione attualmente esistente in Edo State, i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) dell'art. 14 citato o del non refoulement ex art. 19 commi 1 e 1.1 d.lgs. 286/1998;
RITENUTO per contro che, alla luce della lunga permanenza di in Italia (dove è Parte_1 giunto nel 2015), del suo stabile e favorevole inserimento presso le strutture del Patronato San Vincenzo in cui vive dal 2017 (v. relazione educatori del 26 maggio 2025), delle attività lavorative svolte nel corso degli anni 2022 e 2023 (con ammissione a Naspi da maggio a dicembre 2023) nei quali è stato titolare di permesso per richiedente asilo e delle attività varie di volontariato svolte negli altri periodi presso il patronato medesimo (che da ultimo ha proposto contratto di collaborazione continuativa come custode di parco – doc. 11), e dell'assenza ormai di significativi rapporti in patria, sia prospettabile riconoscimento di protezione speciale per integrazione sociale e lavorativa a tutela delle condizioni di vita privata del richiedente, in relazione all'art. 8 CEDU;
RILEVATO che nelle more del presente giudizio sussiste il rischio che il ricorrente venga espulso e rimpatriato;
CONSIDERATO che in tal caso le conseguenze per il richiedente sarebbero gravi e non rimediabili anche in esito ad una pronuncia favorevole;
P.Q.M.
VISTO l'art. 35-bis, comma 5, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,
SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti del presente decreto.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.
Il presidente Mariarosa Pipponzi
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