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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 267/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. MELE Riccardo - Presidente
2) Dott. PETRELLI Maurizio - Consigliere
3) Dott. ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(P.IVA ), e per essa – quale mandataria – Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce,
alla Via Augusto Imperatore n.16, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3
nonché (c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), (c.f. ) e CodiceFiscale_2 Controparte_4 CodiceFiscale_3 CP_5
(c.f. ), nella loro qualità di fideiussori di tutti
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_1
elettivamente domiciliati in Oria (BR) alla Piazza Lorch n. 19, presso lo Studio dell'avv. Mario
FANTINI, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI -
All'udienza collegiale del 13/11/2024, sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento con domanda riconvenzionale, depositato in data 05/12/2014, nonché i soci fideiussori, esponevano: - che con decreto Controparte_1
ingiuntivo dell'08/10/2014 era stato loro richiesto il pagamento della somma di € 64.102,94, oltre interessi e spese, in ragione di un saldo debitorio esistente sul c/c n. 34 collegato ad un mutuo chirografario del 15/03/2013; - che la società opponente era stata costituita il 27/09/2007 ed aveva continuato ad operare su un conto corrente acceso dalla società CASARREDO s.a.s., da essa acquistata;
- che i si erano resi fideiussori per la somma di € 300.000,00; - che la CP_2
era stata posta in liquidazione il 21/11/2013; - che i rapporti tra parte opponente e la CP_1
BPP risalivano al 1987 e che il contratto di c/c n. 34 altro non era che la prosecuzione del precedente
Cont n. 24, poiché in esso erano confluite le passività precedenti;
- che la non aveva fornito alcuna prova documentale del precedente rapporto di conto corrente;
- che, in merito al conto corrente n. 24
era stato operato un rinvio al c.d. “uso piazza”, con conseguente necessità di considerare nulla quella
Cont previsione contrattuale per indeterminatezza, era stato anche violato il divieto di anatocismo, la aveva variato unilateralmente le condizioni contrattuali senza provvedere ad alcuna pattuizione scritta, erano stati applicati tassi di interesse usurari, come evidenziato dalla CTP allegata, ed anche c.m.s. non previste in contratto;
- che, quanto al rapporto di c/c n. 34 era nullo per presenza della sottoscrizione del solo cliente, non erano stati depositati tutti gli estratti conto, il tasso di interesse era usurario ed erano state applicate c.m.s. non previste in contratto, vi era stata violazione del divieto di anatocismo e vi era differenza tra la data di effettuazione dell'operazione e l'addebito o accredito;
-
che, quanto ai contratti di fido assegni e di apertura di credito, non vi era stato alcun deposito dei documenti comprovanti l'esistenza del contratto;
- che, quanto al contratto di mutuo fondiario per notaio del 02/07/2009, era nullo per illiceità della causa in quanto finalizzato a ripianare Persona_1
le precedenti esposizioni frutto di violazione di norme imperative ed il tasso di interesse applicato era usurario;
- che, quanto al contratto di mutuo chirografario n. 0276811159743, non vi era stata alcuna
traditio delle somme essendo la somma finalizzata al mero ripianamento delle esposizioni debitorie;
- che le fideiussioni prestate erano nulle poiché legate a contratti invalidi;
- che, a causa della illegittima segnalazione alla centrale rischi, le parti opponenti avevano subito un grave danno quantificabile in € 100.000,00.
Cont Tanto premesso, chiedevano la revoca del D.I. opposto, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont Con comparsa depositata in data 11/02/2015 si costituiva a sua volta rappresentando: - che il D.I
era stato chiesto ed ottenuto in relazione ai seguenti crediti: saldo debitorio del c/c n. 34 acceso in data 28/01/2008, per € 11.919,26; residuo del contratto di mutuo chirografario del 15/03/2013, per €
52.183,68; - che non vi era alcuna ragione per ritenere illegittimo aver ripianato con il mutuo la precedente esposizione debitoria;
- che nella quantificazione del tasso di interesse non doveva esservi alcuna sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora;
- che il rapporto di conto corrente n.
Cont 24 era intercorso tra la e un'altra società, come evidenziato anche nell'atto di cessione del ramo di azienda;
- che, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito per tutte le rimesse avente natura solutoria;
- che, in ogni caso, il conto corrente era valido poiché legittime le previsioni in esso contenute.
Tanto premesso concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. opposto e condanna al pagamento delle somme a debito;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 18/06/2015 veniva rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Nel procedimento avente n. 6300/2017 – riunito all'opposizione a d.i. con ordinanza del 26/9/2018 –
veniva spiegata dalle parti opponenti opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., al precetto riguardante il mutuo fondiario del 2009, per i medesimi motivi indicati nell'atto di opposizione.
Con memoria datata 11/04/2019 si costituivano e Parte_1 [...]
Cont uali cessionarie del credito della Parte_2
La causa, istruita attraverso produzione documentale nonché CTU contabile relativa ai rapporti controversi, veniva decisa con sentenza n. 3486/2021 del 24/5/21 con la quale il Tribunale adito: -
revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertato il credito per la somma di € 136.694,25,
condannava gli opponenti al pagamento della somma predetta in favore delle parti intervenute, oltre
agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- Rigettava la domanda di
risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
- compensava le spese di
lite; - poneva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti
per metà.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
e, per essa, quale mandataria, cui si opponevano la società
[...] Parte_2
originaria debitrice ed i suoi fideiussori, chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza collegiale del 9/6/2023, veniva rigettata la richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellata.
All'udienza collegiale del 13/11/2024, sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte appellata.
1.a Sulla legittimazione ad agire e/o sulla titolarità soggettiva del diritto vantato in capo a
[...]
Parte_1
Gli appellati contestano che l'appellante principale abbia provato che il credito vantato nei loro
Cont confronti rientrasse effettivamente tra quelli ceduti da a ritenendo che l'avviso Parte_1
pubblicato nella G.U. - Parte Seconda n.130 dell'/8/11/2018 - con cui ai sensi dell'art.58 del
D.lgs.n.385/93 è stata data comunicazione della cessione in blocco, in favore di di una Pt_1
serie di crediti - non consentirebbe di addivenire con sufficiente certezza alla loro identificazione.
1.b Detta doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
Nel caso di specie, l'avviso de quo, prodotto agli atti, indica quali oggetto della cessione, tutti i crediti
pecuniari derivanti da rapporti di: finanziamento (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma,
sorti nel periodo tra il 1960 e il 2016; in particolare è stata oggetto di cessione l'intera posizione
debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa banca cedente alla data del 31/10/2018. (cfr.
pag.21, fl. Inserzioni n.130 della G.U. dell'8/11/2018, versata in atti).
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellante rientri tra quelli ceduti, trattandosi di rapporti di finanziamento (mutuo chirografario e fondiario) nonché aperture di credito maturati nell'arco di tempo indicato.
1.c Sulla mancata costituzione di Parte_2
Gli appellati si dolgono, che nel presente giudizio, compaia la rappresentata anziché Parte_1
la mandataria e servicer per l'incasso del credito, nonostante la Parte_2
procura alle liti (Allegato 5 dell'atto di costituzione) rilasciata all'avv. Dell'Anna risulti sottoscritta dal l.r. di quest'ultima.
1.d Detta eccezione risulta priva di pregio, posto che da una attenta lettura dell'atto introduttivo del presente gravame, la si costituisce espressamente mediante la mandataria Pt_1 Parte_2
[...]
Del resto, già in primo grado, costituendosi ha dedotto di avere sottoscritto, in data Parte_1
31 ottobre 2018, un contratto di acquisto di crediti pecuniari da Banca Popolare Pugliese, ai sensi della L. 130/1999 e s.m.i., specificando di avere conferito, tramite la predetta cessione, incarico a
Cont per la riscossione dei crediti relativi ai portafogli ceduti da e che, Controparte_7
a sua volta, aveva conferito a alcune Controparte_7 Parte_2
delle attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero crediti.
Tant'è che nella comparsa di primo grado è riportata la costituzione di per essa, CP_8
quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del Persona_2
05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la . Parte_2
1.e Sull'inammissibilità dell'appello.
Da ultimo, gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c..
1.f Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della
necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella
formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di
forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui
all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di
impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti
di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di
individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e le proprie eccezioni accolte – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2.a Con il primo, articolato, motivo di gravame, l'appellante principale si duole che il primo giudice abbia omesso di considerare che, oltre alla delibazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, andasse definito il giudizio, successivamente riunito, di opposizione a precetto.
In particolare, deduce che il Tribunale, se per un verso, in esito alla ridefinizione dei rapporti dare-
avere tra le parti, ha revocato il d.i. opposto, per altro verso, acclarata la legittimità del mutuo fondiario - azionato con l'atto di precetto - avrebbe dovuto confermarne l'efficacia, ancorché in parte qua, dopo avere attuato la eventuale compensazione del maggior credito acclarato in favore degli opponenti, nell'ambito del primo giudizio.
2.b Detta censura è fondata.
Ed invero, rileva il Collegio che, una volta acclarato il maggior credito degli opponenti nei confronti dell'opposta, il Tribunale, dopo avere revocato il d.i. opposto nel giudizio 11684/2014 R.G.,
nell'ambito dell'opposizione a precetto, di cui al giudizio riunito n.6300/2017, non poteva che confermare il precetto in parte qua, previa decurtazione del maggior credito, di circa 2.000 euro,
acclarato dal c.t.u. in favore degli attuali appellati nell'ambito del ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'accoglimento parziale dell'opposizione ex art.615, co1, c.p.c. “non determina, … la nullità del precetto: l'intimazione al
pagamento in esso contenuta, infatti, rimane valida, sebbene riportata all'esatta somma (Cass.
19.12.2014 n. 27032; Cass. 12.4.2013 n. 8939; Cass. 30.1.2013 n. 2160; Cass. 29.2.2008 n.
5515; Cass. 26.2.1998 n. 2123; Cass. 11.3.1992 n. 2938; cfr. anche Cass. 23.10.2003 n. 15861 in
motivazione).
La censura de qua va accolta ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il credito degli appellanti incidentali, accertato con riferimento ai due rapporti di c/c bancario e al mutuo chirografario, per l'importo di euro 2.828,66, va compensato con il maggior credito dell'appellante principale, relativo al mutuo fondiario, e per l'effetto, l'intimazione contenuta nel precetto del
26/05/2017, va ridotta da euro 139.522,91 all'importo di euro 136.694,25 oltre interessi al saldo.
3.a Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole che il primo giudice abbia ritenuto ci fosse continuità tra il contratto di conto corrente n.24, stipulato tra la e la società Casarredo S.a.s., CP_6
ed il n.34, stipulato tra la e la società resasi cessionaria del ramo di azienda, CP_6 Controparte_1
sulla scorta della rilevata sostanziale identità dei soggetti titolari.
3.b Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che il rapporto di conto corrente n. 24 (intestato a
[...]
fu ceduto a nell'ambito della cessione di ramo d'azienda Controparte_9 Controparte_1
dalla s.a.s. alla giusta atto per Notaio di Lecce (n. 17834 Rep., n. 7981 Racc., del Pt_1 Per_3
21.12.2007); che con atto per notar (Rep. 9673, Racc. 5338, del 2.7.2009) Persona_1 Controparte_1
contrasse un mutuo fondiario, dell'importo di Euro 200.000, accreditato sul c/c n.34; che contestualmente, Banca Popolare Pugliese provvide alla chiusura del c/c n. 24, con un saldo negativo di euro 131.450,00, addebitati (mediante cd. “giroconto a chiusura”) sul conto n. 34 di CP_1
con valuta 29.7.2009; che il 28.7.2009 il saldo del c/c n. 34, a seguito dell'operazione di
[...]
giroconto, era pari ad Euro -200.655,49 (saldo negativo); che, disposta l'erogazione delle somme contratte, l'esposizione del conto corrente n. 34 fu sostanzialmente azzerata.
In particolare, emerge ex actis che in sede di cessione d'azienda le parti hanno convenuto il trasferimento dei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, nonché la cessione di crediti e di debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta (Casarredo S.a.s.), tra cui quelli relativi a Banca
Popolare Pugliese, per un importo pari ad euro 124.865,61, come da scritture contabili allegate all'atto pubblico di cessione.
4.a Con i primi tre articolati motivi del proprio appello incidentale, gli appellati hanno contestato l'impugnata sentenza per avere, il primo giudice, omesso di accertare: la continuità tra il c/c 24 e il c/c 44.8000, avendo il primo tratto origine dal secondo;
la nullità dei mutui contratti da CP_1
entrambi contratti per ripianare passività pregresse, in evidente contrasto con la finalità tipica
[...]
dell'istituto; la nullità del contratto di mutuo fondiario, con riferimento al limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, in quanto, sebbene l'erogazione del mutuo fondiario a avrebbe Controparte_1 dovuto avere un ammontare massimo, determinato “in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi” (art. 38, comma 2, TUB), nel caso di specie non è stata neppure allegata una perizia con riferimento al valore dei beni ipotecati.
4.b Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, negli atti di causa sono stati menzionati, ai fini del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti in causa, esclusivamente i c/c nn.24 e 34, mentre alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al conto corrente n.448000, meramente menzionato.
Vieppiù, il c.t.u. ha rilevato come la documentazione bancaria del conto n. 24 iniziasse in data
10/11/96 da saldo pari a 0, espressamente descritto come "saldo iniziale", e corrisponde al momento di accensione del conto come risultava anche dal contratto in atti stipulato in data 11/11/96.
Pertanto, la dedotta continuità non ha trovato riscontri documentali.
4.c. Ciò posto, parte attrice ha altresì dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario del
2/7/2009 per superamento dei limiti di finanziabilità, nonché di entrambi i contratti di finanziamento per contrasto con la finalità tipica dell'istituto.
La prima censura - reiterata in questa sede dagli appellati - implica l'esame della questione controversa, che è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, concernente la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilità richiamati dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 38, comma 2.
Tale norma, dopo avere al comma 1, definito la nozione di credito fondiario, come quello che ha per oggetto la concessione da parte di un istituto di credito di un finanziamento a medio e lungo termine,
garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile, demanda poi alla Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del Cicr, di “determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo
in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”, ammontare determinato nella misura dell'80% nella Delib. Cicr 22 aprile 1995. La norma non contempla alcuna conseguenza per il caso di concessione di un finanziamento violativo della soglia. La sanzione della nullità è invece testualmente prevista dall'art. 117, comma 8, T.u.b. che assegna alla Banca d'Italia il potere di prescrivere “che determinati contratti, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”.
Ritiene questo Collegio che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non comporti l'invalidità del negozio, dovendosi aderire all'opinione secondo cui il D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, art. 38, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo Decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole. Pertanto, il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (v. in tal senso, Cass. 04/11/2015, n. 22446).
Secondo tale percorso argomentativo, esclusa la riconducibilità della violazione alla nullità testuale stabilita dall'art. 117, comma 8, T.u.b., il mancato rispetto del limite di finanziabilità non costituirebbe una circostanza normalmente accertabile al momento della stipulazione del contratto
(circostanza tanto più necessaria ove a venire in rilievo fosse il più grave vizio genetico della nullità),
atteso che la Banca d'Italia, nel determinare il limite dei finanziamenti, non ha al contempo prescritto la necessaria indicazione nel contratto degli elementi di riferimento, quale il valore dell'immobile o il costo delle opere.
Inoltre, secondo l'indirizzo in esame, se le violazioni delle disposizioni attuative dell'art. 117 T.u.b.
sono fonte di nullità relativa, mirando effettivamente a proteggere l'interesse del contraente più
debole, l'art. 38, invece, lungi dal tutelare l'interesse del cliente (che, anzi, potrebbe vantare l'interesse ad ottenere il finanziamento massimo possibile), è collocato a presidio del sistema bancario, onde evitare che l'istituto assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzie, venendo dunque in rilievo non una norma-atto ma una norma di buona condotta, la cui violazione può determinare solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario,
ovvero essere fonte di eventuale responsabilità.
4.d Va altresì rilevato – con riferimento all'ulteriore doglianza di divergenza dalla finalità tipica –
che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo)
comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
Inoltre, anche se si ritenesse lo scopo del “pagamento di un debito” estraneo alla causa del mutuo,
non potrebbe comunque ritenersi automaticamente l'illiceità del negozio.
Infatti, operazioni come quella oggetto di causa sono comunque dirette a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. (ad esempio, quello a conseguire il dilazionamento del debito nel tempo); inoltre, la causa perseguita non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa.
La stipula del mutuo potrebbe risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore.
In conclusione, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative,
ecc.).
5.a Con gli ulteriori motivi del proprio gravame incidentale, gli appellati si dolgono che il c.t.u.,
nell'ipotesi di calcolo che considera il conto corrente n. 24 in continuità con il conto n. 34, abbia capitalizzato gli interessi e gli altri oneri ricalcolati del conto 24 alla data di chiusura del conto stesso,
anziché al termine dei conteggi del conto 34. 5.b. Detta doglianza, reiterata in questa sede, è stata già compiutamente superata dallo stesso c.t.u.
che, in sede di chiarimenti - che questo Collegio, al pari del primo giudice condivide - ha evidenziato come il conto corrente n. 24 sia stato estinto da Casarredo S.a.s. ed il relativo saldo è stato successivamente girocontato sul conto n. 34, preesistente, intestato a è noto che, per Controparte_1
effetto dell'operazione di estinzione del conto corrente n. 24, il relativo saldo di chiusura sia diventato capitale che la stessa Casarredo S.a.s, per effetto della cessione d'azienda, ha versato con la disposizione di giroconto, sul conto n. 34, intestato a con una unica annotazione per Controparte_1
l'intero importo.
5.c Con riferimento al credito fondiario, infine, gli appellanti incidentali hanno contestato che il CTU,
nel calcolo del TEG ai fini della misurazione dell'usura, non abbia considerato il Foglio informativo e gli oneri ivi indicati, ovvero le spese per istruttoria (quantificate nel 0,9% del capitale erogato) e le spese per assicurazione contro i rischi incendio e atti vandalici (quantificate nel 1,3% del capitale erogato), la cui inclusione conduceva al superamento del tasso soglia.
Deducono come il tasso TEG del contratto, comprensivo di spese istruttoria e oneri assicurativi sia pari al 7,2% contro un tasso soglia del 6,69%, ed invocano all'uopo la ripetizione, in proprio favore,
di euro 45.336,00.
5.d Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, con riferimento agli oneri riportati dal foglio informativo richiamato dagli appellati (spese di istruttoria e polizza assicurativa), è stato già evidenziato dal c.t.u. come dalla documentazione contabile in atti - relativa al mutuo fondiario ed al "riquadro delle condizioni economiche" sottoscritto dalle parti,
che sintetizza tutti gli oneri del contratto - si evince che le spese di istruttoria sono espressamente pari
a 0, mentre la polizza assicurativa non è ivi menzionata, né risulta alcuna documentazione contabile
circa il suo effettivo sostenimento e circa il suo importo.
In assenza di una espressa menzione contrattuale dell'onere de quo, ed in assenza di idonea documentazione dalla quale ricavare che tale onere è stato sostenuto dal cliente, la censura va rigettata. Gli unici oneri relativi al mutuo che si evincono dalla documentazione contabile e dal riquadro delle condizioni economiche sottoscritte in atti, sono l'imposta sostitutiva e le spese notarili, che però sono escluse dal calcolo del TEG per espressa previsione nelle istruzioni della Banca d'Italia.
6. a Con il nono motivo di gravame, gli appellanti incidentali reiterano l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai germani , e collegate in via funzionale con entrambi i CP_2
contratti di finanziamento stipulati, alla luce della nota ordinanza della S.C. n.29810/2017 che ha sancito la nullità dei patti conclusi in conformità allo schema ABI.
Evidenziano come, nella fattispecie in oggetto, il modulo contrattuale sottoscritto dagli appellanti incidentali contenga le tre clausole incriminate di cui agli artt.2, 6 e 8 dello schema ABI.
6.b detto motivo è infondato
Ed invero, la questione da affrontare attiene, sostanzialmente, alla valutazione dell'incidenza della
“intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) con riferimento al contratto stipulato tra le parti.
A tal fine occorre avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell'intesa illecita.
Ed invero, l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, è stato definitivamente risolto dalla S.C. a Sezioni
Unite con la recente pronuncia n. 41994/2021.
Con tale autorevole arresto è stato stabilito che “i contratti di fideiussione “a valle" di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con
gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi
degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Sul punto, la Suprema Corte aveva, già in precedenza, avuto modo di chiarire che, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese, per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9116 del 2014).
Pertanto, poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non può farsi discendere la nullità
dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha difatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata secondo la volontà delle parti (cfr., in senso conforme, Cass. n. 10690
del 20/05/2005 e, da ultimo, Cass. n. 24044 del 26/9/2019).
Laddove specifiche clausole delle NBU, in relazione alle quali l'Autorità amministrativa abbia circoscritto l'accertamento dell'illiceità, vengano trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità
del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite.
Né risulta rilevante l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca:
secondo il giudice di legittimità appare all'uopo decisiva, infatti, la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi,
logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione.
Non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinata, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.
Di tal modo, l'intervento nomofilattico ha sancito la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità
Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale.
Ne consegue che nei casi, come quello oggetto del presente giudizio, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419,
primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, che deve essere esclusa nel caso di specie,
posto che i debitori-fideiussori non hanno neppure allegato né provato che il diritto di credito de quo
sia in qualche modo fondato sulle clausole affette da nullità. Al contrario deve ritenersi che gli appellanti incidentali, in ragione della esigenza per loro essenziale di ottenere il finanziamento,
avrebbero comunque prestato il consenso alla conclusione del contratto anche se privo delle clausole affette da nullità.
Da tanto consegue la piena operatività dei negozi di garanzia impugnati.
7. Il decimo ed ultimo motivo dell'appello incidentale, con il quale la sentenza impugnata è stata contestata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di condanna, della controparte,
al risarcimento per illegittima segnalazione della società, alla deve ritenersi Parte_3
all'evidenza assorbita dall'integrale rigetto dell'appello incidentale.
8. Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate, considerata la parziale reciproca soccombenza.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, quale mandataria, con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti di , nonché Controparte_1 Controparte_5
, e , avverso la sentenza n.3486/2021, emessa Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
dal Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto – accertato il credito degli appellanti incidentali, con riferimento ai due rapporti di c/c bancario e al mutuo chirografario, per l'importo di euro 2.828,66, e compensato detto credito con il maggior credito dell'appellante principale, relativo al mutuo fondiario – riduce l'intimazione contenuta nel precetto del 26/05/2017, dall'importo di euro 139.522,91 all'importo di euro 136.694,25 oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese del presente gravame tra le parti.
d) dà atto che l'appello incidentale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. MELE Riccardo - Presidente
2) Dott. PETRELLI Maurizio - Consigliere
3) Dott. ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022;
TRA
(P.IVA ), e per essa – quale mandataria – Parte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Parte_2 P.IVA_2
dall'avv. Giuseppe Dell'Anna Misurale, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce,
alla Via Augusto Imperatore n.16, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in questo grado;
- APPELLANTE -
E
(C.F. ), in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3
nonché (c.f. ), (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_1 Controparte_3
), (c.f. ) e CodiceFiscale_2 Controparte_4 CodiceFiscale_3 CP_5
(c.f. ), nella loro qualità di fideiussori di tutti
[...] CodiceFiscale_4 Controparte_1
elettivamente domiciliati in Oria (BR) alla Piazza Lorch n. 19, presso lo Studio dell'avv. Mario
FANTINI, che li rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in questo grado;
- APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI -
All'udienza collegiale del 13/11/2024, sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento con domanda riconvenzionale, depositato in data 05/12/2014, nonché i soci fideiussori, esponevano: - che con decreto Controparte_1
ingiuntivo dell'08/10/2014 era stato loro richiesto il pagamento della somma di € 64.102,94, oltre interessi e spese, in ragione di un saldo debitorio esistente sul c/c n. 34 collegato ad un mutuo chirografario del 15/03/2013; - che la società opponente era stata costituita il 27/09/2007 ed aveva continuato ad operare su un conto corrente acceso dalla società CASARREDO s.a.s., da essa acquistata;
- che i si erano resi fideiussori per la somma di € 300.000,00; - che la CP_2
era stata posta in liquidazione il 21/11/2013; - che i rapporti tra parte opponente e la CP_1
BPP risalivano al 1987 e che il contratto di c/c n. 34 altro non era che la prosecuzione del precedente
Cont n. 24, poiché in esso erano confluite le passività precedenti;
- che la non aveva fornito alcuna prova documentale del precedente rapporto di conto corrente;
- che, in merito al conto corrente n. 24
era stato operato un rinvio al c.d. “uso piazza”, con conseguente necessità di considerare nulla quella
Cont previsione contrattuale per indeterminatezza, era stato anche violato il divieto di anatocismo, la aveva variato unilateralmente le condizioni contrattuali senza provvedere ad alcuna pattuizione scritta, erano stati applicati tassi di interesse usurari, come evidenziato dalla CTP allegata, ed anche c.m.s. non previste in contratto;
- che, quanto al rapporto di c/c n. 34 era nullo per presenza della sottoscrizione del solo cliente, non erano stati depositati tutti gli estratti conto, il tasso di interesse era usurario ed erano state applicate c.m.s. non previste in contratto, vi era stata violazione del divieto di anatocismo e vi era differenza tra la data di effettuazione dell'operazione e l'addebito o accredito;
-
che, quanto ai contratti di fido assegni e di apertura di credito, non vi era stato alcun deposito dei documenti comprovanti l'esistenza del contratto;
- che, quanto al contratto di mutuo fondiario per notaio del 02/07/2009, era nullo per illiceità della causa in quanto finalizzato a ripianare Persona_1
le precedenti esposizioni frutto di violazione di norme imperative ed il tasso di interesse applicato era usurario;
- che, quanto al contratto di mutuo chirografario n. 0276811159743, non vi era stata alcuna
traditio delle somme essendo la somma finalizzata al mero ripianamento delle esposizioni debitorie;
- che le fideiussioni prestate erano nulle poiché legate a contratti invalidi;
- che, a causa della illegittima segnalazione alla centrale rischi, le parti opponenti avevano subito un grave danno quantificabile in € 100.000,00.
Cont Tanto premesso, chiedevano la revoca del D.I. opposto, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente versate e al risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Cont Con comparsa depositata in data 11/02/2015 si costituiva a sua volta rappresentando: - che il D.I
era stato chiesto ed ottenuto in relazione ai seguenti crediti: saldo debitorio del c/c n. 34 acceso in data 28/01/2008, per € 11.919,26; residuo del contratto di mutuo chirografario del 15/03/2013, per €
52.183,68; - che non vi era alcuna ragione per ritenere illegittimo aver ripianato con il mutuo la precedente esposizione debitoria;
- che nella quantificazione del tasso di interesse non doveva esservi alcuna sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli di mora;
- che il rapporto di conto corrente n.
Cont 24 era intercorso tra la e un'altra società, come evidenziato anche nell'atto di cessione del ramo di azienda;
- che, in ogni caso, eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale della ripetizione dell'indebito per tutte le rimesse avente natura solutoria;
- che, in ogni caso, il conto corrente era valido poiché legittime le previsioni in esso contenute.
Tanto premesso concludeva per il rigetto dell'opposizione con conferma del D.I. opposto e condanna al pagamento delle somme a debito;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 18/06/2015 veniva rigetta la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto. Nel procedimento avente n. 6300/2017 – riunito all'opposizione a d.i. con ordinanza del 26/9/2018 –
veniva spiegata dalle parti opponenti opposizione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., al precetto riguardante il mutuo fondiario del 2009, per i medesimi motivi indicati nell'atto di opposizione.
Con memoria datata 11/04/2019 si costituivano e Parte_1 [...]
Cont uali cessionarie del credito della Parte_2
La causa, istruita attraverso produzione documentale nonché CTU contabile relativa ai rapporti controversi, veniva decisa con sentenza n. 3486/2021 del 24/5/21 con la quale il Tribunale adito: -
revocava il decreto ingiuntivo opposto;
- Accertato il credito per la somma di € 136.694,25,
condannava gli opponenti al pagamento della somma predetta in favore delle parti intervenute, oltre
agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- Rigettava la domanda di
risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla centrale rischi;
- compensava le spese di
lite; - poneva le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti
per metà.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
e, per essa, quale mandataria, cui si opponevano la società
[...] Parte_2
originaria debitrice ed i suoi fideiussori, chiedendone il rigetto e spiegando appello incidentale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza collegiale del 9/6/2023, veniva rigettata la richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata da parte appellata.
All'udienza collegiale del 13/11/2024, sulla precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte appellata.
1.a Sulla legittimazione ad agire e/o sulla titolarità soggettiva del diritto vantato in capo a
[...]
Parte_1
Gli appellati contestano che l'appellante principale abbia provato che il credito vantato nei loro
Cont confronti rientrasse effettivamente tra quelli ceduti da a ritenendo che l'avviso Parte_1
pubblicato nella G.U. - Parte Seconda n.130 dell'/8/11/2018 - con cui ai sensi dell'art.58 del
D.lgs.n.385/93 è stata data comunicazione della cessione in blocco, in favore di di una Pt_1
serie di crediti - non consentirebbe di addivenire con sufficiente certezza alla loro identificazione.
1.b Detta doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino
sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
Nel caso di specie, l'avviso de quo, prodotto agli atti, indica quali oggetto della cessione, tutti i crediti
pecuniari derivanti da rapporti di: finanziamento (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma,
sorti nel periodo tra il 1960 e il 2016; in particolare è stata oggetto di cessione l'intera posizione
debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa banca cedente alla data del 31/10/2018. (cfr.
pag.21, fl. Inserzioni n.130 della G.U. dell'8/11/2018, versata in atti).
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellante rientri tra quelli ceduti, trattandosi di rapporti di finanziamento (mutuo chirografario e fondiario) nonché aperture di credito maturati nell'arco di tempo indicato.
1.c Sulla mancata costituzione di Parte_2
Gli appellati si dolgono, che nel presente giudizio, compaia la rappresentata anziché Parte_1
la mandataria e servicer per l'incasso del credito, nonostante la Parte_2
procura alle liti (Allegato 5 dell'atto di costituzione) rilasciata all'avv. Dell'Anna risulti sottoscritta dal l.r. di quest'ultima.
1.d Detta eccezione risulta priva di pregio, posto che da una attenta lettura dell'atto introduttivo del presente gravame, la si costituisce espressamente mediante la mandataria Pt_1 Parte_2
[...]
Del resto, già in primo grado, costituendosi ha dedotto di avere sottoscritto, in data Parte_1
31 ottobre 2018, un contratto di acquisto di crediti pecuniari da Banca Popolare Pugliese, ai sensi della L. 130/1999 e s.m.i., specificando di avere conferito, tramite la predetta cessione, incarico a
Cont per la riscossione dei crediti relativi ai portafogli ceduti da e che, Controparte_7
a sua volta, aveva conferito a alcune Controparte_7 Parte_2
delle attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero crediti.
Tant'è che nella comparsa di primo grado è riportata la costituzione di per essa, CP_8
quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar di Pordenone del Persona_2
05.11.2018 (rep. n. 299772 – racc. n. 32631) la . Parte_2
1.e Sull'inammissibilità dell'appello.
Da ultimo, gli appellati eccepiscono l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c..
1.f Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della
necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella
formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di
forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui
all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di
impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti
di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica
enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una
determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di
individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di
gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi
argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso
rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a
determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143).
Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e le proprie eccezioni accolte – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2.a Con il primo, articolato, motivo di gravame, l'appellante principale si duole che il primo giudice abbia omesso di considerare che, oltre alla delibazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, andasse definito il giudizio, successivamente riunito, di opposizione a precetto.
In particolare, deduce che il Tribunale, se per un verso, in esito alla ridefinizione dei rapporti dare-
avere tra le parti, ha revocato il d.i. opposto, per altro verso, acclarata la legittimità del mutuo fondiario - azionato con l'atto di precetto - avrebbe dovuto confermarne l'efficacia, ancorché in parte qua, dopo avere attuato la eventuale compensazione del maggior credito acclarato in favore degli opponenti, nell'ambito del primo giudizio.
2.b Detta censura è fondata.
Ed invero, rileva il Collegio che, una volta acclarato il maggior credito degli opponenti nei confronti dell'opposta, il Tribunale, dopo avere revocato il d.i. opposto nel giudizio 11684/2014 R.G.,
nell'ambito dell'opposizione a precetto, di cui al giudizio riunito n.6300/2017, non poteva che confermare il precetto in parte qua, previa decurtazione del maggior credito, di circa 2.000 euro,
acclarato dal c.t.u. in favore degli attuali appellati nell'ambito del ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti.
E' noto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l'accoglimento parziale dell'opposizione ex art.615, co1, c.p.c. “non determina, … la nullità del precetto: l'intimazione al
pagamento in esso contenuta, infatti, rimane valida, sebbene riportata all'esatta somma (Cass.
19.12.2014 n. 27032; Cass. 12.4.2013 n. 8939; Cass. 30.1.2013 n. 2160; Cass. 29.2.2008 n.
5515; Cass. 26.2.1998 n. 2123; Cass. 11.3.1992 n. 2938; cfr. anche Cass. 23.10.2003 n. 15861 in
motivazione).
La censura de qua va accolta ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, il credito degli appellanti incidentali, accertato con riferimento ai due rapporti di c/c bancario e al mutuo chirografario, per l'importo di euro 2.828,66, va compensato con il maggior credito dell'appellante principale, relativo al mutuo fondiario, e per l'effetto, l'intimazione contenuta nel precetto del
26/05/2017, va ridotta da euro 139.522,91 all'importo di euro 136.694,25 oltre interessi al saldo.
3.a Con il secondo motivo, l'appellante principale si duole che il primo giudice abbia ritenuto ci fosse continuità tra il contratto di conto corrente n.24, stipulato tra la e la società Casarredo S.a.s., CP_6
ed il n.34, stipulato tra la e la società resasi cessionaria del ramo di azienda, CP_6 Controparte_1
sulla scorta della rilevata sostanziale identità dei soggetti titolari.
3.b Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, emerge ex actis che il rapporto di conto corrente n. 24 (intestato a
[...]
fu ceduto a nell'ambito della cessione di ramo d'azienda Controparte_9 Controparte_1
dalla s.a.s. alla giusta atto per Notaio di Lecce (n. 17834 Rep., n. 7981 Racc., del Pt_1 Per_3
21.12.2007); che con atto per notar (Rep. 9673, Racc. 5338, del 2.7.2009) Persona_1 Controparte_1
contrasse un mutuo fondiario, dell'importo di Euro 200.000, accreditato sul c/c n.34; che contestualmente, Banca Popolare Pugliese provvide alla chiusura del c/c n. 24, con un saldo negativo di euro 131.450,00, addebitati (mediante cd. “giroconto a chiusura”) sul conto n. 34 di CP_1
con valuta 29.7.2009; che il 28.7.2009 il saldo del c/c n. 34, a seguito dell'operazione di
[...]
giroconto, era pari ad Euro -200.655,49 (saldo negativo); che, disposta l'erogazione delle somme contratte, l'esposizione del conto corrente n. 34 fu sostanzialmente azzerata.
In particolare, emerge ex actis che in sede di cessione d'azienda le parti hanno convenuto il trasferimento dei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa, nonché la cessione di crediti e di debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta (Casarredo S.a.s.), tra cui quelli relativi a Banca
Popolare Pugliese, per un importo pari ad euro 124.865,61, come da scritture contabili allegate all'atto pubblico di cessione.
4.a Con i primi tre articolati motivi del proprio appello incidentale, gli appellati hanno contestato l'impugnata sentenza per avere, il primo giudice, omesso di accertare: la continuità tra il c/c 24 e il c/c 44.8000, avendo il primo tratto origine dal secondo;
la nullità dei mutui contratti da CP_1
entrambi contratti per ripianare passività pregresse, in evidente contrasto con la finalità tipica
[...]
dell'istituto; la nullità del contratto di mutuo fondiario, con riferimento al limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, in quanto, sebbene l'erogazione del mutuo fondiario a avrebbe Controparte_1 dovuto avere un ammontare massimo, determinato “in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi” (art. 38, comma 2, TUB), nel caso di specie non è stata neppure allegata una perizia con riferimento al valore dei beni ipotecati.
4.b Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, negli atti di causa sono stati menzionati, ai fini del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le parti in causa, esclusivamente i c/c nn.24 e 34, mentre alcuna contestazione è stata sollevata con riferimento al conto corrente n.448000, meramente menzionato.
Vieppiù, il c.t.u. ha rilevato come la documentazione bancaria del conto n. 24 iniziasse in data
10/11/96 da saldo pari a 0, espressamente descritto come "saldo iniziale", e corrisponde al momento di accensione del conto come risultava anche dal contratto in atti stipulato in data 11/11/96.
Pertanto, la dedotta continuità non ha trovato riscontri documentali.
4.c. Ciò posto, parte attrice ha altresì dedotto la nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario del
2/7/2009 per superamento dei limiti di finanziabilità, nonché di entrambi i contratti di finanziamento per contrasto con la finalità tipica dell'istituto.
La prima censura - reiterata in questa sede dagli appellati - implica l'esame della questione controversa, che è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, concernente la sorte del mutuo fondiario concesso con violazione dei limiti di finanziabilità richiamati dal D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 38, comma 2.
Tale norma, dopo avere al comma 1, definito la nozione di credito fondiario, come quello che ha per oggetto la concessione da parte di un istituto di credito di un finanziamento a medio e lungo termine,
garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile, demanda poi alla Banca d'Italia, in conformità
delle deliberazioni del Cicr, di “determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo
in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi”, ammontare determinato nella misura dell'80% nella Delib. Cicr 22 aprile 1995. La norma non contempla alcuna conseguenza per il caso di concessione di un finanziamento violativo della soglia. La sanzione della nullità è invece testualmente prevista dall'art. 117, comma 8, T.u.b. che assegna alla Banca d'Italia il potere di prescrivere “che determinati contratti, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico
determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o
dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”.
Ritiene questo Collegio che la violazione dei limiti di finanziabilità del mutuo fondiario non comporti l'invalidità del negozio, dovendosi aderire all'opinione secondo cui il D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385, art. 38, che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117, comma 8, del medesimo Decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere “conformativo” o “tipizzatorio” del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole. Pertanto, il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario (v. in tal senso, Cass. 04/11/2015, n. 22446).
Secondo tale percorso argomentativo, esclusa la riconducibilità della violazione alla nullità testuale stabilita dall'art. 117, comma 8, T.u.b., il mancato rispetto del limite di finanziabilità non costituirebbe una circostanza normalmente accertabile al momento della stipulazione del contratto
(circostanza tanto più necessaria ove a venire in rilievo fosse il più grave vizio genetico della nullità),
atteso che la Banca d'Italia, nel determinare il limite dei finanziamenti, non ha al contempo prescritto la necessaria indicazione nel contratto degli elementi di riferimento, quale il valore dell'immobile o il costo delle opere.
Inoltre, secondo l'indirizzo in esame, se le violazioni delle disposizioni attuative dell'art. 117 T.u.b.
sono fonte di nullità relativa, mirando effettivamente a proteggere l'interesse del contraente più
debole, l'art. 38, invece, lungi dal tutelare l'interesse del cliente (che, anzi, potrebbe vantare l'interesse ad ottenere il finanziamento massimo possibile), è collocato a presidio del sistema bancario, onde evitare che l'istituto assuma esposizioni eccessive senza adeguate contropartite e garanzie, venendo dunque in rilievo non una norma-atto ma una norma di buona condotta, la cui violazione può determinare solo l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario,
ovvero essere fonte di eventuale responsabilità.
4.d Va altresì rilevato – con riferimento all'ulteriore doglianza di divergenza dalla finalità tipica –
che il concetto di finanziamento (che, come ben noto, integra la causa del contratto di mutuo)
comprende non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile.
Inoltre, anche se si ritenesse lo scopo del “pagamento di un debito” estraneo alla causa del mutuo,
non potrebbe comunque ritenersi automaticamente l'illiceità del negozio.
Infatti, operazioni come quella oggetto di causa sono comunque dirette a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 cod. civ. (ad esempio, quello a conseguire il dilazionamento del debito nel tempo); inoltre, la causa perseguita non risulta in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa.
La stipula del mutuo potrebbe risultare motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore.
In conclusione, il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative,
ecc.).
5.a Con gli ulteriori motivi del proprio gravame incidentale, gli appellati si dolgono che il c.t.u.,
nell'ipotesi di calcolo che considera il conto corrente n. 24 in continuità con il conto n. 34, abbia capitalizzato gli interessi e gli altri oneri ricalcolati del conto 24 alla data di chiusura del conto stesso,
anziché al termine dei conteggi del conto 34. 5.b. Detta doglianza, reiterata in questa sede, è stata già compiutamente superata dallo stesso c.t.u.
che, in sede di chiarimenti - che questo Collegio, al pari del primo giudice condivide - ha evidenziato come il conto corrente n. 24 sia stato estinto da Casarredo S.a.s. ed il relativo saldo è stato successivamente girocontato sul conto n. 34, preesistente, intestato a è noto che, per Controparte_1
effetto dell'operazione di estinzione del conto corrente n. 24, il relativo saldo di chiusura sia diventato capitale che la stessa Casarredo S.a.s, per effetto della cessione d'azienda, ha versato con la disposizione di giroconto, sul conto n. 34, intestato a con una unica annotazione per Controparte_1
l'intero importo.
5.c Con riferimento al credito fondiario, infine, gli appellanti incidentali hanno contestato che il CTU,
nel calcolo del TEG ai fini della misurazione dell'usura, non abbia considerato il Foglio informativo e gli oneri ivi indicati, ovvero le spese per istruttoria (quantificate nel 0,9% del capitale erogato) e le spese per assicurazione contro i rischi incendio e atti vandalici (quantificate nel 1,3% del capitale erogato), la cui inclusione conduceva al superamento del tasso soglia.
Deducono come il tasso TEG del contratto, comprensivo di spese istruttoria e oneri assicurativi sia pari al 7,2% contro un tasso soglia del 6,69%, ed invocano all'uopo la ripetizione, in proprio favore,
di euro 45.336,00.
5.d Detta censura non è degna di pregio.
Ed invero, con riferimento agli oneri riportati dal foglio informativo richiamato dagli appellati (spese di istruttoria e polizza assicurativa), è stato già evidenziato dal c.t.u. come dalla documentazione contabile in atti - relativa al mutuo fondiario ed al "riquadro delle condizioni economiche" sottoscritto dalle parti,
che sintetizza tutti gli oneri del contratto - si evince che le spese di istruttoria sono espressamente pari
a 0, mentre la polizza assicurativa non è ivi menzionata, né risulta alcuna documentazione contabile
circa il suo effettivo sostenimento e circa il suo importo.
In assenza di una espressa menzione contrattuale dell'onere de quo, ed in assenza di idonea documentazione dalla quale ricavare che tale onere è stato sostenuto dal cliente, la censura va rigettata. Gli unici oneri relativi al mutuo che si evincono dalla documentazione contabile e dal riquadro delle condizioni economiche sottoscritte in atti, sono l'imposta sostitutiva e le spese notarili, che però sono escluse dal calcolo del TEG per espressa previsione nelle istruzioni della Banca d'Italia.
6. a Con il nono motivo di gravame, gli appellanti incidentali reiterano l'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte dai germani , e collegate in via funzionale con entrambi i CP_2
contratti di finanziamento stipulati, alla luce della nota ordinanza della S.C. n.29810/2017 che ha sancito la nullità dei patti conclusi in conformità allo schema ABI.
Evidenziano come, nella fattispecie in oggetto, il modulo contrattuale sottoscritto dagli appellanti incidentali contenga le tre clausole incriminate di cui agli artt.2, 6 e 8 dello schema ABI.
6.b detto motivo è infondato
Ed invero, la questione da affrontare attiene, sostanzialmente, alla valutazione dell'incidenza della
“intesa” (o, quantomeno, del comportamento distorsivo della concorrenza attuato mediante l'impiego di tale modulistica contrattuale) con riferimento al contratto stipulato tra le parti.
A tal fine occorre avere riguardo agli “effetti derivati” della nullità di un'intesa anticoncorrenziale di tipo orizzontale, intervenuta tra i vari operatori economici di un determinato settore, rilevando se gli effetti distorsivi si siano effettivamente trasferiti sui negozi stipulati “a valle” dell'intesa illecita.
Ed invero, l'annoso e controverso dibattito dottrinale e giurisprudenziale in materia di fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI 2003 e alla loro compatibilità con la normativa antitrust di cui all'art. 2, comma 2 lett. a) della legge n. 287/1990, è stato definitivamente risolto dalla S.C. a Sezioni
Unite con la recente pronuncia n. 41994/2021.
Con tale autorevole arresto è stato stabilito che “i contratti di fideiussione “a valle" di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con
gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi
degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Sul punto, la Suprema Corte aveva, già in precedenza, avuto modo di chiarire che, dalla declaratoria di nullità di una intesa tra imprese, per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità
Antitrust ai sensi della L. n. 287 del 1990, art. 2, non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa (cfr. Cass. n. 9384 del 11/06/2003; in tema
Cass. n. 3640 del 13/02/2009; Cass., sez.
3. n. 13486 del 20/06/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
9116 del 2014).
Pertanto, poiché l'Autorità amministrativa ha circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche clausole dello schema ABI, dal relativo accertamento non può farsi discendere la nullità
dell'intero contratto, dovendo la nullità del contratto c.d. “a valle” essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e 1419 cod. civ.
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 c. c., ha difatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata secondo la volontà delle parti (cfr., in senso conforme, Cass. n. 10690
del 20/05/2005 e, da ultimo, Cass. n. 24044 del 26/9/2019).
Laddove specifiche clausole delle NBU, in relazione alle quali l'Autorità amministrativa abbia circoscritto l'accertamento dell'illiceità, vengano trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità
del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 ss. c.c. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., quando l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rinvenienti dalle intese illecite.
Né risulta rilevante l'impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca:
secondo il giudice di legittimità appare all'uopo decisiva, infatti, la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi,
logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione.
Non risultando l'inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinata, pertanto, solo le clausole nn. 2), 6) e 8) potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.
Di tal modo, l'intervento nomofilattico ha sancito la tesi della nullità parziale, limitando la declaratoria di nullità alle sole clausole contrattuali dichiarate anticoncorrenziali dall'Autorità
Garante, salvo prova della contraria volontà negoziale.
Ne consegue che nei casi, come quello oggetto del presente giudizio, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la sola nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità», secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419,
primo comma, cod. civ.). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione. Evenienza, questa, che deve essere esclusa nel caso di specie,
posto che i debitori-fideiussori non hanno neppure allegato né provato che il diritto di credito de quo
sia in qualche modo fondato sulle clausole affette da nullità. Al contrario deve ritenersi che gli appellanti incidentali, in ragione della esigenza per loro essenziale di ottenere il finanziamento,
avrebbero comunque prestato il consenso alla conclusione del contratto anche se privo delle clausole affette da nullità.
Da tanto consegue la piena operatività dei negozi di garanzia impugnati.
7. Il decimo ed ultimo motivo dell'appello incidentale, con il quale la sentenza impugnata è stata contestata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la richiesta di condanna, della controparte,
al risarcimento per illegittima segnalazione della società, alla deve ritenersi Parte_3
all'evidenza assorbita dall'integrale rigetto dell'appello incidentale.
8. Le spese del presente grado di giudizio vanno interamente compensate, considerata la parziale reciproca soccombenza.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e, per essa, quale mandataria, con atto Parte_1 Parte_2
ritualmente notificato, nei confronti di , nonché Controparte_1 Controparte_5
, e , avverso la sentenza n.3486/2021, emessa Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
dal Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di ragione, e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto – accertato il credito degli appellanti incidentali, con riferimento ai due rapporti di c/c bancario e al mutuo chirografario, per l'importo di euro 2.828,66, e compensato detto credito con il maggior credito dell'appellante principale, relativo al mutuo fondiario – riduce l'intimazione contenuta nel precetto del 26/05/2017, dall'importo di euro 139.522,91 all'importo di euro 136.694,25 oltre interessi dalla domanda al saldo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa le spese del presente gravame tra le parti.
d) dà atto che l'appello incidentale è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele