Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4258 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 19293/2023 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 13.3.2025), l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.5.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nato a San Giorgio a [...] il [...] (cf.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Maiello C.F._1
- ricorrente -
E
Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1 difesa dall'avv. Roberta D'Antonio
- resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.10.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di aver collaborato con il dal febbraio 2015 Controparte_2 al marzo 2020;
- che a decorrere dall'1.4.2020 è stato dallo stesso formalmente assunto con contratto a tempo indeterminato con orario parziale di tipo orizzontale, e segnatamente 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la sede operativa sita in al Corso San Giovanni a Teduccio n. 45; CP_1
- di essere stato inquadrato nel livello C1 del CCNL per il settore Istituti socio-assistenziale
ANPAS, con mansione di addetto alla logistica di magazzino;
- che il rapporto è cessato il 6.5.2023 per dimissioni rassegnate per giusta causa con racc.ta ricevuta a mani del 5.5.2020 e con pec di pari data;
1
- che, infatti, “giornalmente era costantemente obbligato, su richiesta, a rispettare i turni impostogli svolgendo 6 ore consecutive di lavoro, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, di cui solamente quattro regolarmente riconosciute come attività di lavoro subordinato e regolarmente retribuite”;
- che, “tali circostanze, unitamente all'aumento del carico di responsabilità ricevute in seguito alle dimissioni del sig. senza che ciò comportasse un CP_3 riconoscimento in termini di livello e/o retribuzione, inducevano il ricorrente a presentare dimissioni per giusta causa”;
- che “dal mese di giugno 2022 mediante l'App attivata dalla denominata ZG CP_1
Mobile venivano registrate le entrate e le uscite dei dipendenti (cfr. credenziali APP del sig. e screenshots di tutti i giorni di lavoro)”; Parte_1
- che “dal mese di agosto 2022 in seguito alla rinuncia all'incarico del sig. CP_3 alla gestione del magazzino provvedeva, limitatamente alle sue competenze e per esplicita imposizione del datore di lavoro che, in caso di mancata accettazione, minacciava il sig. di spostarlo al altra mansione, precisamente in guardiania, la Pt_1 sola parte ricorrente in quanto non vi erano altri soggetti a coadiuvarlo in maniera costante;
ed invero, solamente alla fine del mese di ottobre 2022 il sig. Parte_1 veniva affiancato nel lavoro da altro operatore”;
- di aver svolto le proprie mansioni “rispettando sempre le direttive impartite dal presidente e dal sig. responsabile del magazzino sino Controparte_4 CP_3 alla data di dimissioni del mese di agosto 2022, e che lo stesso è stato indotto a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in quanto, sebbene avesse più volte comunicato a chi di dovere la difficoltà nell'operare con i turni imposti e dal mese di agosto 2022 in evidente carenza di personale che imponevano al ricorrente, rimasto solo in magazzino, dopo le dimissioni del responsabile, IG. a svolgere oltre CP_3 alle classiche mansioni di magazziniere anche quelle di responsabile e di responsabile dei contatti con i fornitori e con i vettori nonché pattuire con i medesimi le consegne dei prodotti, la gestione degli spazi di stoccaggio, effettuare riscontri non solo sui quantitativi ma anche sulla corrispondenza lotti/quantità, nulla riceveva in termini di aumento di retribuzione”;
- che “il presidente, dott. , (cfr. file audio 07.10.22) aveva prospettato al Controparte_4 sig. che in caso di rifiuto a svolgere queste ulteriori attività sarebbe Parte_1 stato trasferito a svolgere mansioni di guardiania”;
- che l'art. 42 CCNL prevede che “a far data dal 01.01.2004 il personale inquadrato nelle categorie A, B e C ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità: passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica.”;
- che, pertanto, “a decorrere dal 01.04.2021 doveva essere inquadrato nel livello C2”. Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto, ha concluso chiedendo, previo accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra le parti dall'1.4.2020 al
5.5.2023:
- condannare il già Controparte_5 [...]
al pagamento delle differenze retributive non Controparte_6 corrisposte pari ad € 22.960,96 come da conteggi allegati oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge anche in considerazione delle ore di lavoro supplementare espletate;
2 - condannare, già Controparte_5 [...] alla corresponsione dell'indennità di mancato Controparte_6 preavviso quantificata in € 1.486,55 ricorrendo i presupposti per le dimissioni per giusta causa;
- Condannare, già Controparte_5 [...]
al risarcimento del danno;
Controparte_6 vinte le spese di lite, con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la
[...]
, d'ora in poi (per brevità) Controparte_1 CP_5
, che, preliminarmente, ha eccepito la nullità del ricorso per carenza dei requisiti di
[...] cui all'art. 414 c.p.c. Nel merito, contestando il fondamento della domanda, nonché la documentazione prodotta dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
In punto di fatto ha dedotto:
- che il contratto di lavoro con il ricorrente prevedeva la clausola di flessibilità della collocazione temporale della prestazione e la clausola elastica della variazione in aumento della prestazione;
- che, pertanto, “la sussistenza della previsione di tale clausola, laddove il narrato di parte avversa fosse veritiero ovvero che sia stata necessaria attività di lavoro supplementare del Ciampa, avrebbe consentito al Comitato di gestire senza ulteriore aggravio di costi di personale il diverso orario di lavoro che il ricorrente dichiara di aver svolto”;
- che, in realtà il ricorrente non ha mai svolto ore di lavoro supplementare;
- che “l'istante ha sempre svolto unicamente mansioni di addetto al magazzino con un orario di lavoro di venti ore settimanali dal lunedì al venerdì ovvero compensando un eventuale maggior orario di lavoro con giorni di astensioni dal lavoro nell'arco del mese o dei mesi di riferimento”;
- che “il magazzino presso cui è stato addetto anche il ricorrente, in qualità di “addetto alla logistica di magazzino”, è deputato sostanzialmente, se non esclusivamente, allo stoccaggio dei beni alimentari destinati al sociale: si tratta di aiuti appunto in beni alimentari che vengono messi nella disponibilità del onde essere re- Controparte_5 distribuiti a determinati soggetti beneficiari, secondo le indicazioni della sede Nazionale della ”; Controparte_5
- che “pertanto, tali beni pervengono presso il magazzino del in quanto Controparte_5
-, per il tramite di spedizionieri dei c.d. fornitori Controparte_7
AGEA, per essere poi redistribuiti alle OPT - Organizzazione Partner Territoriale - ovvero determinate Associazioni in possesso di particolari requisiti. AGEA è un fondo europeo a sostegno dei bisognosi”;
- che “è evidente che questo tipo di attività non è continuativa, ma, collegata ad interventi spot, o comunque, periodici che derivano dalla disponibilità di fondi e/o risorse comunitarie e/o aggiudicazione del bando e disponibilità dei beni”;
- che, “rispetto alle modalità operative di tale attività, è a dirsi che i “fornitori Agea” ovvero le ditte che si aggiudicano i relativi bandi di gara, su indicazione dell'autorità di gestione, commissionano la produzione di prodotto "viveri", che vengono consegnati alle OPC per il tramite di loro trasportatori”;
- che “i trasportatori, contattano direttamente, sia telefonicamente che a mezzo mail, i magazzini delle OPC che, anche in base alla disponibilità ed alle scadenze dei prodotti, concordano data ed ora delle consegne”;
- che “l'accesso al portale AGEA è rimesso solo al rappresentante legale delle OPC o ai Referenti AGEA, per il tramite dello SPID, così come al Responsabile e/o Referente Agea è rimessa ogni pratica amministrativa o di rendicontazione o contabile”;
3 - che “di tanto, l'istante giammai si è occupato mai avendo svolto attività precipua del Referente AGEA”.
- che “è evidente che la organizzazione generale delle attività del magazzino può essere rimandabile al Referente AGEA, ma, la programmazione esecutiva e concreta della data e dell'ora della ricezione della merce era rimessa a quanto, di volta in volta, concordavano gli addetti al magazzino con gli spedizionieri, in base ai carichi di lavoro dai medesimi conosciuti”;
- che, “detto a chiare lettere si tratta e si trattava di rispondere ad una telefonata o ad una mail dello spedizioniere ed in base alla disponibilità logistica del magazzino fissare una data ed un'ora per il carico e scarico merce: si tratta e si trattava di attività materiali ed esecutive di competenza del magazziniere”;
- che “pertanto, le indicazioni del Referente AGEA si sono potute sostanziare in un invito a programmare le attività di magazzino nelle ore di lavoro, in uno alla gestione della parte amministrativa delle attività AGEA ed alla verifica della correttezza delle attività svolte, ma, deve ribadirsi senza tema di essere smentiti, che le date e gli orari di carichi e scarichi erano concordati direttamente dagli addetti al magazzino con gli spedizionieri”;
- che “il magazzino, che non è aperto al pubblico, doveva e deve poter essere operativo per ricevere i trasportatori della suddetta merce in orari ovviamente concordati con i medesimi trasportatori o comunque secondo una previa programmazione degli accessi al magazzino medesimo”;
- che “la pianificazione esecutiva, dunque, era ed è gestita direttamente ed autonomamente dal magazzino e dal magazziniere in base alle esigenze degli operatori medesimi che indicavano ai trasportatori giorno ed orario sia delle consegne da parte dei fornitori AGEA presso il magazzino, che della distribuzione dei beni”;
- che “i Referenti AGEA sono stati, senza soluzione di continuità, prima il sig. CP_3 fino all'agosto 2022, poi, il sig. fino al 31/10/2022 e, quindi, la sig.ra Parte_2
, dal 1/11/2022 a tutt'oggi”; Parte_3
- che, “quindi, che l'istante ha svolto sempre le medesime mansioni di addetto al magazzino, ma, in caso di necessità, anche i sigg.ri , Parte_4 CP_8
e o comunque molti altri volontari o dipendenti Parte_5 Parte_6 addetti all'accettazione e/o servizio di controllo degli accessi della sede della convenuta, in caso di imprevisti ovvero di esigenza di accoglienza di un qualche fornitore/trasportatore presidiavano alle operazioni del magazzino”;
- che, “in qualità di addetto al magazzino il ricorrente ha concordato con i trasportatori le date e gli orari di consegna e distribuzione beni, consegne che non si verificavano tutti i giorni e soprattutto erano programmate dal medesimo istante”;
- che, “oltre a tale attività ed all'attività di stoccaggio alcuna altra attività è richiesta presso il magazzino, di tal ché l'operatività dello stesso non richiedeva e non richiede la presenza costante e continuativa sempre del medesimo addetto per la durata di 6 ore in ragione giornaliera e sicuramente non ha richiesto la presenza costante e permanente del ricorrente dalle ore 8,00 alle ore 14,00 (!)”;
- che, “a smentire la ricostruzione avversa, sarà sufficiente evincere dalla documentazione versata in atti la frequenza delle consegne effettuate presso il Comitato di CP_1 documentazione che attesta che l'istante non ha mai schedulato e quindi effettuato più di un “carico” al giorno e non tutti i giorni e non più di tre “scarichi” al giorno e non tutti i giorni. (all. n 9- 9bis-10- 10bis)”;
4 - che “va da sé che, come anticipato, giammai il Comitato di Napoli ha né richiesto né autorizzato lo svolgimento di orario di lavoro supplementare al sig. il quale, Pt_1 viceversa, al termine del proprio orario di lavoro, era solito fermarsi in portineria con i propri colleghi (e non per ragioni lavorative), omettendo di far risultare il proprio corretto e reale orario di lavoro”;
- che, “per quanto attiene, poi, l'applicazione di cui ai documenti da n. 6 a 6-p di cui alla produzione avversa, la stessa non è mai divenuta pienamente operativa presso il Comitato, per non essere stata nè utilizzata nè controllata dall'Ufficio del Personale, trattandosi di una modalità di verifica delle presenze che è risultata sin da subito sovradimensionata per la esigua forza lavoro in organico al Comitato, la cui consistenza
è di sole 7 unità lavorative e per richiedere in fase operativa la geolocalizzazione dei dipendenti, mai autorizzata dal convenuto, anche per il diniego per ragioni di “privacy” del;
Pt_1
- che “il magazzino del convenuto ha subito un blocco della attività dall'agosto all'ottobre del 2022, di tal ché in tal elasso temporale alcun bene AGEA è stato consegnato al comitato né è stato distribuito (all. n. 11 e all. n. 12 )”;
- che, “alcun “carico” o “scarico” interveniva nel mese di agosto e che l'istante ha goduto delle ferie, malattie e permessi come da buste paga depositate dal medesimo istante”.
Acquisita la documentazione prodotta unitamente al ricorso ed alla memoria difensiva, ammessa ed espletata la prova testimoniale, su richiesta delle parti la causa è stata rinviata per discussione con termine per il deposito di note difensive.
Successivamente, all'udienza del 13.3.2025 la causa è stata rinviata al fine di consentire a parte ricorrente di depositare nuovi conteggi (entro il 24.4.2025) sulle base delle indicazioni fornite dal Tribunale, con contestuale autorizzazione a parte resistente di depositare (entro il
12.5.2025) eventuali osservazioni in relazione a questi ultimi.
*** Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo.
A norma dell'art. 414 cpc, il ricorso in materia di lavoro deve contenere, tra l'altro, “la determinazione dell'oggetto della domanda” nonché “l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni”.
Sul punto è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 30.12.94 n. 11318;
Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777).
Nella specie, deve ritenersi che, dall'esame complessivo dell'atto introduttivo, emergono chiaramente il petitum e la causa petendi della domanda.
Venendo al merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
5 Deve premettersi che sono pacifiche, oltre che risultanti dalla documentazione acquisita agli atti, le seguenti circostanze:
- la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'1.4.2020 al 5.5.2023;
- l'adesione della convenuta CCNL per il settore Istituti socio-assistenziale ANPAS;
- che il ricorrente è stato inquadrato nel livello C1, con mansioni di addetto alla logistica di magazzino presso la sede operativa sita in al Corso San Giovanni a Teduccio n. CP_1
45;
- che il contratto di lavoro ha previsto un orario parziale di 20 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Sempre in punto di fatto, inoltre, si rileva che, come dedotto in memoria difensiva, nel contratto di lavoro stipulato dalle parti (cfr. doc. 3 produzione attorea) sono state previste le clausole di flessibilità ed elasticità.
I nodi della controversia, pertanto, attengono:
- all'inquadramento del ricorrente;
- alla quantità di lavoro svolto;
- alla sussistenza o meno della giusta causa di dimissioni allegata in ricorso.
Partendo dalla prima delle suindicate questioni si rileva che il suindicato CCNL all'art. 42, rubricato “Passaggio di Posizione, di categoria, norma di qualificazione e progressione professionale”, per quanto rileva in questa sede, dispone:
“… A far data dal 1° gennaio 2004: il personale inquadrato nelle categorie A, B e C ha comunque diritto al passaggio automatico di posizione economica con le seguenti modalità:
- passaggio dalla prima alla seconda posizione economica a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene a compiere dodici mesi di permanenza nella prima posizione economica;
- …”.
Per tale motivo, che sul punto assorbe ogni altra questione, a decorrere dall'1.4.2021 il ricorrente, come dallo stesso richiesto, avrebbe dovuto essere inquadrato nel livello C2.
Di qui, il diritto dello stesso a percepire le conseguenti differenze economiche tra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito dall'1.4.2021 al 5.5.2023, data di cessazione del rapporto.
Passando alla questione relativa alla quantità di lavoro espletato, deve premettersi che, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte condiviso da questo giudice, la prova dello svolgimento del lavoro straordinario o supplementare spetta al lavoratore e deve essere effettuata in modo rigoroso senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità ai quali non è dato ricorrere neppure per la quantificazione delle ore
(cfr. tra le tante, Cass. 4668/93).
6 Il diritto al compenso per lavoro straordinario o supplementare, quindi, è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass. n. 18/92).
Tornando al caso in esame, in primo luogo deve evidenziarsi che alcun valore probatorio può essere riconosciuto alle schermate delle registrazioni di inizio e fine lavoro di cui all'
“app” denominata “ZG mobile” di cui ai documenti da “6-e” a “6-p” della produzione attorea.
Ed invero, come evidenziato in memoria difensiva, in assenza della geolocalizzazione (nella quasi totalità delle registrazioni si legge “in nessun luogo”), la “timbratura” effettuata dal ricorrente tramite tale “app” dell'orario di ingresso e di uscita non dimostra che al momento della stessa il ricorrente medesimo si trovava sul luogo di lavoro.
Alcun valore probatorio, inoltre, può essere riconosciuto all'allegato “6 – a indicazioni orari di lavoro” prodotto da parte ricorrente visto che non è dato sapere da chi provengono i vari documenti in esso presenti che, peraltro, sono stati specificamente contestati in memoria difensiva (cfr. pag. 10).
In merito, poi, alla richiesta di acquisizione di una “chiavetta USB c/o CD-DVD” in cui vi sarebbero “n.3 file audio e un file video” che conterrebbero “indicazioni sul numero di ore giornaliere di lavoro da espletare”, la stessa non è stata accolta in ragione della mancata allegazione in ricorso del contenuto specifico di tali “indicazioni”, oltre che del soggetto o dei soggetti da cui essere sarebbero provenute.
Quanto all'istruttoria orale, si rileva che nessuno dei testimoni escussi ha potuto riferire in modo circostanziato in relazione all'orario di lavoro osservato dal ricorrente.
Il testimone , infatti, ha reso delle dichiarazioni che in primo luogo sono in Testimone_1 parte contraddittorie e, dunque, non attendibili.
Egli infatti, volontario della dopo aver premesso essere un dipendente del CTP CP_1 con mansioni di autista di autobus, nonché di aver lavorato a tempo pieno presso il magazzino della convenuta durante il periodo del “lockdown” (notoriamente dal 9 marzo alla metà del mese di maggio 2020), e dopo aver dichiarato che i suoi turni di lavoro erano da lunedì al venerdì dalle 6.00 alle 12.30, oppure dalle 12.00 alle 18.30 oppure dalle 18.00 alle 00.30 e che ruotavano di settimana in settimana, ha poi riferito che arrivava al lavoro alle 7.45 e andava via alle 13.00-13.15.
Egli, peraltro, ha dichiarato che le volte che è andato a lavorare anche il sabato e la domenica ha incontrato il ricorrente, laddove quest'ultimo non ha dedotto di aver lavorato anche in tali giorni.
In ogni caso, la testimonianza del non sarebbe utile ai fini della decisione, visto che Tes_1 egli ha potuto riferire solo per un periodo di tempo che, oltre ad essere limitato (quello in cui non ha reso il servizio presso il CTP in quanto precettato per lavorare presso la , CP_1 non è dato sapere quando è iniziato e quando è terminato (il testimone ha riferito: “dall'inizio della pandemia fino ad una data che ora non ricordo”).
7 Come, peraltro, innanzi evidenziato, il contratto di lavoro prevedeva la clausola elastica.
Dunque, la circostanza per la quale il avrebbe incontrato il ricorrente sul luogo di Tes_1 lavoro al di fuori della fascia oraria 9.00 – 13.00 non è, evidentemente, dirimente.
Alcuna circostanza utile in merito all'orario di lavoro osservato, poi, hanno potuto riferire gli altri testimoni escussi.
In particolare, il testimone ha dichiarato: Testimone_1 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché Parte_1 sono un volontario della da 19 anni e dall'inizio del lockdown dovuto Controparte_5 alla pandemia fino ad una data che ora non ricordo, ho lavorato nel magazzino della CP_1
a in San Giovanni a Teduccio. Io all'epoca ero autista di autobus alle
[...] CP_1 dipendenze del CTP. Durante il lockdown non sono andato a lavorare”. A.D.R.: “quando è terminato il lockdown sono tornato a lavorare, ma nelle ore in cui ero libero dal lavoro ho continuato ad andare a lavorare come volontario nel predetto magazzino della in San Giovanni a Teduccio. Ho lavorato in tale magazzino CP_1 per circa due anni dall'inizio della pandemia”. A.D.R.: “i miei turni di lavoro erano fissi ma ruotavano di settimana in settimana. I turni erano: dalle 6.00 alle 12.30, oppure dalle 12.00 alle 18.30 o dalle 18.00 alle 00.30”. A.D.R.: “come volontario nel predetto magazzino della mi sono occupato del CP_1 carico e dello scarico delle merci. Si trattava di generi alimentari che erano destinati a persone bisognose o ad altre sedi della ”. CP_1 Part A.D.R.: “anche , io lo chiamavo , lavorava in tale magazzino. Oltre a Parte_1 noi due, lavorava in tale magazzino anche che era il responsabile del CP_3 magazzino. era colui a cui io e il facevamo riferimento. Lui ci indicava cosa CP_3 Pt_1 dovevamo fare. Inoltre era il che aveva contatti con le aziende che ci inviavano i CP_3 generi alimentari”. A.D.R.: “nel periodo del lockdown in cui io non sono andato a lavorare per il CTP, mi sono recato nel predetto magazzino tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Io arrivavo intorno alle
7.45 circa e me ne andavo intorno alle 13.00 - 13.15. Quando poi ho ripreso a lavorare ci sono andato sporadicamente quando non ero al lavoro per il CTP. In tale periodo non sono andato presso tale magazzino tutti i giorni ma circa due o tre volte alla settimana”. A.D.R.: “io come volontario della , durante il lockdown sono stato precettato CP_1 per lavorare presso la . Questo è il motivo per il quale in tale periodo non ho CP_1 reso il servizio presso il CTP”. A.D.R.: “con riferimento a quanto ho detto prima, voglio precisare che, durante il lockdown, a volte sono andato a lavorare anche il sabato e la domenica in quanto bisognava fornire alle ambulanze che dovevano trasportare malati Covid i vari presidi di protezione. In tali occasioni c'era anche il Il non sempre. In tali occasioni il sabato e la Pt_1 CP_3 domenica abbiamo lavorato in magazzino solo per il tempo necessario per tale fornitura alle ambulanze, di solito per un'ora - un'ora e mezza”. A.D.R.: “nel periodo in cui vi è stata la distribuzione del materiale alimentare, mi è capitato di recarmi il pomeriggio nel predetto magazzino un paio di volte al mese. In tali occasioni insieme a me c'erano anche il e il Andavamo il pomeriggio perché bisognava CP_3 Pt_1 trasportare i viveri presso la sede della in San Giorgio a Cremano”. CP_1 D.: “quale è stato il periodo in cui, come ha detto, vi è stata la distribuzione del materiale alimentare?”. R.: “non c'è stato un periodo in cui non vi è stata la distribuzione alimentare. Tale distribuzione è sempre avvenuta due volte al mese”.
8 A.D.R.: “le volte che mi sono recato nel magazzino la mattina, il sig. l'ho sempre Pt_1 trovato lì in servizio”.
A.D.R.: “quando andavo via dal magazzino intorno alle 13.00 - 13.15, il e il CP_3 Pt_1 rimanevano lì. Ora mi sono ricordato che, a volte, nel magazzino era presente anche un ragazzo che stava facendo il servizio civile”.
A.D.R.: “quando io ho smesso di lavorare come volontario in tale magazzino il sig CP_3 c'era ancora. Poi ho saputo che lui poco dopo ha smesso di lavorare in tale magazzino ed è tornato presso la sede della di San Giorgio a Cremano di cui lui era il CP_1 responsabile. Tale circostanza l'ho saputa dal che ho incontrato a San Giorgio a CP_3 Cremano”.
A.D.R.: “la mattina, dopo aver preso il caffè con il quest'ultimo accendeva il Pt_1 computer, accedeva con le sue credenziali nel sistema operativo utilizzato dalla CP_1
e preparava le bolle di accompagnamento delle merci che dovevano uscire dal magazzino. Inoltre lui utilizzava il “muletto” per il carico e lo scarico delle merci dagli autotreni”. A.D.R.: “per comunicare tra di noi non usavamo whastapp visto che eravamo tutti lì presenti”. A.D.R.: “io non utilizzavo alcuna App del cellulare. So che il e il ragazzo che faceva Pt_1 il servizio civile utilizzava il cellulare per marcare l'entrata e l'uscita dal lavoro. non CP_3 marcava l'entrata e l'uscita”. A.D.R.: “io non ho mai condotto il muletto in quanto non ho la relativa patente”.
Il testimone ha riferito: Parte_4 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché Parte_1 io sono un volontario della e l'ho conosciuto presso la sede del Comitato di CP_1 Napoli della in San Giovanni a Teduccio”. Controparte_5 A.D.R.: “sono diventato volontario nel 2015 e forse dal 2018/2019 ho iniziato a recarmi più spesso presso tale comitato della . Faccio presente che l'attività della CP_1 CP_1
è divisa in aree, l'area salute, l'area emergenze in tema di protezione civile, area
[...] sociale. Io mi sono occupato come volontario prevalentemente dell'area emergenze”. A.D.R.: “prima del Covid ho lavorato a chiamata saltuaria come supporto ad operatori video. Con il Covid ho perso il lavoro nel maggio 2020. Da allora non ho più lavorato. Solo saltuariamente ho lavorato come stuart allo stadio di su chiamata e non Per_1 CP_1 per tutte le partite a Ciò a decorrere da gennaio 2023”. CP_1
A.D.R.: “quando si lavora come volontari nell'area emergenze della significa CP_1 si è stati formati per affrontare le emergenze per calamità naturali e quando arrivano siamo mandati in loco. Come ad esempio è accaduto un paio di anni fa per la frana sull'isola di Ischia. Per questo motivo, quando non ci sono emergenze io non ho nulla da fare. Non avendo un lavoro, spesso mi sono recato comunque presso la predetta sede in San Giovanni
a Teduccio e mi sono messo a disposizione per ciò che vi era da fare. Per un periodo ho lavorato nel magazzino. Lì c'era il sig. Io lì aiutavo a movimentare le merci. Nel Pt_1 magazzino, oltre al c'era anche lui volontario. A volte ho incontrato Pt_1 CP_9 anche ”. Testimone_1 A.D.R.: “ho lavorato in modo continuativo nel magazzino per circa una settimana di mattina, ma non ricordo quando. Forse era dopo il Covid. Poi è capitato che ci ho lavorato quando vi era bisogno. Faccio presente che quando andavo presso la predetta sede della
, e non vi erano emergenze, io a volte mi intrattenevo a chiacchierare anche il Parte_8 custode”. A.D.R.: “nella settimana in cui ho lavorato la mattina in tale magazzino, ho lavorato dalle 9.30 circa fino alle 12.00 - 12.30 circa. In tale arco orario c'era anche il . Pt_1 A.D.R.: “non so se chi lavorava in magazzino utilizzava whastapp per motivi di lavoro”.
9 A.D.R.: “nel magazzino il movimentava la merce. Non so se lui preparava le bolle Pt_1 per la merce che doveva uscire”.
A.D.R.: “ho sentito parlare in magazzino del “portale Agea”. Per quello che ho capito è un portale che serve per distribuire alimenti. Non so chi era ad utilizzarlo”.
A.D.R.: “non so chi aveva i contatti con le ditte che portavano gli alimenti. Io vedevo solo arrivare i camion che portavano tali alimenti, che poi dovevano essere scaricati”.
A.D.R.: “conosco . L'ho visto spesso in ufficio, ma non so cosa faceva”. Parte_2
A.D.R.: “conosco . Lei è una segretaria del comitato”. Parte_3
A.D.R.: “per quello che ho visto, nel magazzino l'attività svolta era la seguente: arrivavano camion o furgoni che portavano la merce;
tale merce veniva scarica e posizionata nel magazzino. Poi nei giorni successivi arrivavano le associazioni con i loro mezzi e prelevavano il materiale secondo criteri che non conosco. A me dicevano solo, ad esempio, prendi 5 pacchi di pasta. Non so chi è che stabiliva questi criteri”.
A.D.R.: “mi è capitato di intrattenermi a chiacchierare con il Custode anche insieme al
. Pt_1
A.D.R.: “c'è stato un periodo in cui il magazzino è stato chiuso. Non ricordo il periodo. Può essere anche che era aperto in orari in cui io non mi recavo presso il comitato”.
A.D.R.: “da quello che ho potuto capire, le associazioni che venivano a prelevare il materiale, lo facevano previo appuntamento. Non era come andare al supermercato. Anche la consegna delle merci in magazzino era programmata”.
A.D.R.: “so queste cose per averle viste nel periodo in cui ho lavorato nel magazzino”.
A.D.R.: “io raramente ho condotto il muletto, che è un mezzo che ha due “forche” con cui vengono spostati i pallet. Io ho la patente per condurla. In tali casi l'ho fatto spontaneamente e nessuno mi ha detto niente”.
Il testimone , inoltre, ha dichiarato: Tes_2 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché Parte_1 sono un volontario della dal 17.12.2011, data in cui ho superato Controparte_5
l'esame finale del corso base per essere nominato volontario della . CP_1 Pt_1
l'ho conosciuto in occasione della frequentazione di tale corso base e anche del
[...] successivo relativo al primo soccorso e trasporto infermi”. A.D.R.: “io sono stato un maresciallo dei Carabinieri. Sono stato nell'arma dal 21.9.1976 all'1.11.2011”. A.D.R.: “dopo questi corsi, entrambi abbiamo lavorato come volontari presso la sede della sita in Sn Giorgio a Cremano, dove io sono rimasto fino ad oggi. Il Controparte_5
invece, ad un certo punto, se non erro nel 2015/2016, si è trasferito presso il Pt_1 comitato provinciale di che si trova in via Ponte dei Francesi in località San CP_1 Giovanni a Teduccio. Da quel momento in poi le nostre strade si sono separate”. A.D.R.: “ci siamo incontrati nuovamente dopo, in quanto durante il lockdown dovuto alla pandemia, io dalla sede di San Giorgio mi recavo presso il predetto comitato provinciale di insieme ad altri volontari, per prelevare i generi alimentari che poi dovevamo CP_1 distribuire a San Giorgio. Per prendere tale merce ci recavamo nel magazzino e lì ho incontrato nuovamente che lavorava lì dentro”. Parte_1
A.D.R.: “quando a San Giorgio la merce alimentare stava finendo, il che era il nostro CP_3 responsabile, e lo è stato fino al giugno di quest'anno, inoltrava la richiesta al magazzino di San Giovanni. Lì al magazzino sapevano quando saremmo arrivati. Quando noi arrivavamo, avevamo l'elenco delle cose che dovevamo ritirare e il ci indicata dove Pt_1 erano posizionate all'interno del magazzino, e noi le prelevavamo. Poi una volta sistemate sulle pedane, lo stesso le collocava, tramite un muletto, sul furgone. Il ci Pt_1 Pt_1 dava una mano a mettere sulla pedana la merce che dovevamo prelevare”.
10 A.D.R.: “quando arrivavamo nel magazzino, oltre al c'era , anche lui Pt_1 Tes_1 volontario di cui non ricordo bene il cognome. È una delle persone che è entrata prima di me in questa aula. Inoltre di solito c'era anche anche lui un volontario. Lui CP_3 era il reggente di San Giorgio a Cremano e per un periodo è stato anche il responsabile del magazzino del comitato provinciale di So che lui era il responsabile perché quando CP_1 arrivavamo nel magazzino ricevevamo da lui disposizioni in relazione a merci che dovevamo prelevare. Ad esempio ci diceva di andare al secondo o terzo piano, ora non ricordo, a prelevare garze, bende, disinfettanti ecc, in quanto aveva già disposto che dovevano essere consegnate al Gruppo di San Giorgio. Faccio inoltre presente che era notorio che il CP_3 era stato nominato come responsabile del magazzino dal Presidente del Comitato di CP_1 dott. . Faccio presente che il ha ricoperto tale carica fino al Controparte_4 CP_3 luglio/agosto del 2022. Non so se è stato nominato qualcuno al suo posto. So solo che quando lui è andato via, quando andavamo a ritirare la merce nel magazzino, all'interno dello stesso trovavamo solo il . Pt_1
A.D.R.: “dopo il mese di ottobre 2022 ho avuto modo di vedere che era presente nel magazzino una persona che coadiuvava il che, se ben ricordo si chiamava . Pt_1 Per_2 Il nome non lo ricordo”. D: “c'è qualcosa che l'aiuta a ricordare di aver visto questa nuova persona nel magazzino dopo il mese di ottobre 2022”. R. “ricordo il mese di ottobre 2022, se non sbaglio era la metà o la fine del mese di ottobre, in quanto in seguito ad un colloquio con il io gli chiesi come mai era ancora da Pt_1 solo. E lui mi disse che gli avevano promesso che avrebbero inviato qualcuno”. A.D.R.: “ricordo che era il mese di ottobre perché il era già rientrato a San Giorgio”. CP_3 A.D.R.: “penso che nell'anno 2022 mi venne detto dal che il utilizzava un CP_3 Pt_1 applicazione del telefono cellulare per segnare l'ingresso e l'uscita dal lavoro”. D.: “come mai il le raccontò questa cosa?” CP_3 R.: “non ricordo perché me lo raccontò. Mi ricordo che mi raccontò questa circostanza come procedura nuova”. A.D.R.: “ricordo che era il 2022 perché il era da poco rientrato a San Giorgio”. CP_3
A.D.R.: “posso supporre che il portale Agea fosse il supporto informatico per il carico e scarico dei viveri forniti dall'Agea”.
A.D.R.: “penso che l'Agea è una agenzia europea o una agenzia che distribuisce i viveri su disposizioni europee a persone bisognose”.
A.D.R.: “questa Agea sicuramente aveva a che fare con il magazzino. Era l'Agea che consegnava al magazzino generi alimentari tramite suoi traportatori. Almeno io così penso che ciò avveniva”.
A.D.R.: “tecnicamente non so cosa significa il termine Agea. Ci tengo a precisare che sporadicamente quando andavamo a ritirare la merce, il registrava nel computer Pt_1 che era al banco del magazzino la merce ritiravamo. Ho detto sporadicamente nel senso che non sempre ero io che andavo a ritirare la merce. Quando io andavo, il registrava Pt_1 sempre la merce che ritiravamo al computer per la rendicontazione ad Agea. So che tale attività serviva per tale rendicontazione perché me lo avevano detto il e il . Pt_1 CP_3
A.D.R.: “quando nel magazzino c'era anche era il a fare questa registrazione CP_3 Pt_1 al computer”.
A.D.R.: “mi sono recato nel magazzino a ritirare la merce da portare a San Giorgio a Cremano circa una volta al mese. Ciò fino al marzo del 2023”.
Il testimone , poi, ha riferito: Tes_3
11 A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . L'ho conosciuto Parte_1 presso il magazzino del , che si trova in Corso San Controparte_5
Giovanni a Teduccio n. 45. Io sono un dipendente della dal mese di maggio di
CP_1 quest'anno. Sono stato volontario presso la dal 2011, ma in forza presso il
CP_1 predetto comitato di dal giugno 2019”.
CP_1 A.D.R.: “in , come volontario, io mi sono sempre dedicato all'area emergenza
CP_1
e alla logistica in generale. Ciò in quanto ho le patenti superiori civili, cioè C, CE, D e DE e anche quelle professionali KA e KB. Preciso che ho anche alcune patenti CRI”.
A.D.R.: “io andavo presso il magazzino in quanto mi recavo lì per prelevare il carello elevatore, detto “muletto”, per la movimentazione dei materiali all'esterno del magazzino”.
A.D.R.: “in tale magazzino mi sono recato saltuariamente. È potuto capitare una volta alla settimana o una volta ogni due settimane. In tali occasioni non mi sono intrattenuto nel magazzino in quanto prendevo il muletto e uscivo dal magazzino”.
A.D.R.: “le volte che sono entrato nel magazzino c'era il se mi recavo nell'orario Pt_1 di apertura di tale magazzino. Altrimenti non c'era nessuno”.
A.D.R.: “ricordo che il magazzino era aperto la mattina, ma non ricordo gli orari. Ricordo che a volte è stato aperto anche il pomeriggio, ma non ricordo gli orari e quando”.
Venendo, infine, alla questione circa la sussistenza o meno della giusta causa delle dimissioni, il ricorrente ha individuato la stessa:
- nella “la difficoltà nell'operare con i turni imposti”;
- nella circostanza per la quale dal mese di agosto 2022, dopo le dimissioni del responsabile, IG. si sarebbe trovato a svolgere anche le mansioni “di CP_3 responsabile dei contatti con i fornitori e con i vettori” senza ricevere alcun aumento di retribuzione.
Orbene, quanto ai “turni imposti” si è già detto che l'istante non ha fornito prova dell'orario di lavoro dedotto in ricorso che avrebbe osservato.
Quanto alle ulteriori mansioni che avrebbe svolto dal mese di agosto 2022, si rileva che, come si evince dalla missiva del 5.8.2022 (cfr. doc. 8 produzione di parte resistente) indirizzata al ” a firma di Parte_9 Controparte_5 [...]
, che come dedotto in ricorso era il Presidente della convenuta, a tale data il sig. CP_4 era già stato sostituito dal sig. Ingegno. CP_3 Pt_2
In ogni caso di rileva:
- che alcuna circostanza concreta è emerso dall'istruttoria espletata in merito alle responsabilità aggiuntive che sarebbero state assegnate al ricorrente;
- che, peraltro, in ragione della genericità delle allegazioni attoree al riguardo, non vi sono elementi da cui poter desumere che le non meglio identificate “responsabilità aggiuntive” avrebbero potuto rappresentare un motivo che avrebbe impedito all'istante di continuare a rendere la prestazione anche durante il periodo di preavviso.
Concludendo, al ricorrente spettano esclusivamente le differenze retributive derivanti dal mancato riconoscimento del livello C2 a decorrere dall'1.4.2021 al 5.5.2023.
12 Per la quantificazione del dovuto, possono essere utilizzati i conteggi attorei depositati su autorizzazione del Tribunale in data 9.4.2025, in quanto correttamente elaborati sulla base delle indicazioni fornite all'udienza del 13.3.2025, oltre che non contestati da parte convenuta (nella memoria autorizzata depositata il 10.5.2025 quest'ultima, pur contestando la fondatezza della domanda, ha dichiarato che in merito agli stessi “alcunché si deve osservare”).
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 1.054,35 a titolo di differenze retributive, di cui € 71,41 a titolo di differenze per TFR, oltre interessi legali su ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati il 9.4.2025) annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo.
Nella restante parte, invece, la domanda deve essere rigettata.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura di quattro quinti. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna la Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente la
[...] complessiva somma di € 1.054,35 a titolo di differenze retributive, di cui € 71,41 a titolo di differenze per TFR, oltre interessi legali su ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati il 9.4.2025) annualmente rivalutata dalla maturazione al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite nella misura di quattro quinti e condanna la
[...]
Controparte_1
a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che liquida in €
[...]
400,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso spese forfettario nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 28.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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