TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/12/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
VA MO GI relatrice
LI PA GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4226/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
08/08/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDATI ALESSANDRA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni;
2) La Sig.ra , nel corso del mese di luglio 2025, trasferirà il CP_1 proprio domicilio, e entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare de quo secondo quanto stabilito dal Protocollo sub Doc. 17, la propria residenza, in Castel Goffredo (MN), via Beffa n. 3/C;
3) Le parti concordano che i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 mantengano la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di Medole, Via Casnighi 17;
4) I figli minori , e vengono affidati ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento alternato una settimana presso ciascun genitore dalla domenica alle 21.00 dopo cena fino alla domenica successiva (sempre ore 21.00 dopo cena);
5) Qualora durante la settimana di spettanza di un genitore i figli si debbano recare presso l'abitazione dell'altro genitore, il genitore che li ha con sé li accompagnerà e li andrà a prendere. Qualora ciò non sia possibile, i genitori si coordineranno per la vigilanza sui figli durante gli spostamenti;
6) I genitori potranno vedere i figli quando lo desiderano, previo accordo tra gli stessi;
7) Prima del riposo notturno, indicativamente per le 21.00, il genitore che ha i figli con sé, chiamerà l'altro genitore perché possa sentire i figli;
8) I figli potranno essere affidati dai genitori al nonno materno, allo zio paterno e alla di lui compagna, ai cugini e zii del sig. o Parte_1 alla baby-sitter scelta dai coniugi di comune accordo ed, eventualmente, ad altre figure previo accordo tra i genitori;
9) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni;
10) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) I genitori si impegnano a rispettare il reciproco ruolo genitoriale in relazione all'inserimento di nuovi partners con i figli;
12) I figli staranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, ed a permanenza alternata rispetto all'anno precedente per l'anno successivo;
13) I figli staranno con ciascun genitore 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026; 14) Per il periodo estivo (cioè dal termine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), previ accordi fra i genitori sulle date da definire entro il 1 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, i figli trascorreranno ad agosto due settimane di vacanza anche non continuative con il padre e due settimane con la madre, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
15) I Sig.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al Pt_1 CP_1 rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli minori , e Persona_4 Persona_5
; Persona_6
16) Stante il collocamento paritario, nessun assegno viene disposto per i figli, ed ogni genitore provvederà al mantenimento diretto degli stessi;
17) Le parti concordano altresì il pagamento al 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del
28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 17 – Protocollo spese straordinarie), ad eccezione del costo per la babysitter, che verrà sostenuto autonomamente da ciascuno dei coniugi che la incaricherà di accudire i figli;
18) L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 50% a ciascuno dei coniugi;
19) L'automobile Opel Mokka targata FF844TV, di proprietà del Sig.
, rimarrà in proprietà del marito mentre l'autovettura Parte_1
Peugeot 2008, targata FY697BC, di proprietà della moglie, rimarrà in proprietà di quest'ultima. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture;
20) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e : a tal fine Pt_1 CP_1
i coniugi suddivideranno i documenti di spesa così da consentire la uguale detrazione da parte di entrambi;
21) La casa familiare sita a Medole (MN), Via Casnighi 17, attualmente di proprietà dei sig.ri e resta assegnata al marito che vi Pt_1 CP_1 abiterà con i figli quando questi sono collocati presso di lui;
22) Le parti concordano di regolamentare in questa sede, in via definitiva, la suddivisione dei beni in comproprietà, nonché ogni altro rapporto dare/avere, collegati e connessi con le questioni patrimoniali sorte durante la convivenza ed il successivo matrimonio fra di loro, rinunciando al diritto e all'azione inerente ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'altra parte, per qualsiasi titolo o ragione ad oggi maturato o maturando, nonché qualsiasi controversia in essere o anche solo potenziale comunque riconducibile per qualsiasi titolo e/o ragione e/ o causa al rapporto matrimoniale e/o al precedente periodo di convivenza, o per altro titolo o ragione connesso o collegato ai rapporti fra loro intercorsi, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa e domanda avanzata o avanzabile l'uno nei confronti dell'altro;
23) Quale elemento funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla risoluzione della crisi, in questa sede la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. in conformità CP_1 Pt_1 all'accordo sub. Doc. 10, la quota del 50% dell'immobile residenza familiare, completo dei mobili che lo arredano al complessivo prezzo di euro 50.000,00, da conferirsi con i seguenti tempi e modalità: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (Doc. 18 – Versamento del 10.07.25); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro
10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi 6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
contestualmente alla trascrizione de qua, la sig.ra CP_1 riconsegnerà al sig. copia delle chiavi di casa. Pt_1
Ciò a fronte dell'accordo tra i coniugi per cui il sig. ha Parte_1 contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie al pagamento del prezzo di acquisto della casa di Medole, Via Perlasca, il marito ha contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie alle spese per i bisogni familiari e alla gestione dei figli, il marito ha pagato quasi integralmente di prezzo di acquisto dell'automobile intestata alla sig.ra
. CP_1
Entrambi i ricorrenti concordano che tale operazione di trasferimento immobiliare è satisfattiva di ogni pretesa economica ad oggi maturata fra gli stessi. Al saldo dell'intero importo di € 50.000,00, quando la sig.ra CP_1 avrà ricevuto l'ultima rata di € 10.000,00 entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa rilascerà al sig.
[...] quietanza liberatoria;
Pt_1 24) All'uopo, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024 (cfr. Doc. 17), si specificano i seguenti dati:
1. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Medole (MN), Via Casnighi 17
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 [...] la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile Pt_1 residenza familiare secondo il punto 23 che precede ex art. 1376
c.c.;
3. Atto di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020 a ministero del Notaio Dott. , Persona_7
Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 - Nota presentata con
Modello Unico n. 2012.1/2020 Reparto PI di CASTIGLIONE
in atti dal 31/07/2020 (Doc. 19 – Documenti CP_2 clausola di trasferimento);
4. Diritto reale che viene trasferito: quota indivisa di 1/2 del diritto di proprietà; identificazione degli immobili: NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 1, categoria A/2, rendita catastale € 454,48; NCEU del
Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 2, categoria C/6, rendita catastale € 53,50; confini: compendio immobiliare confinante nel suo insieme con Via Casnighi, p.lla 441, p.lla 381, p.lla 391, p.lla 519 sub. 1, p.lla 519 sub. 2 ed ancora p.lla
519 sub. 1 (cfr. Doc. 19);
5. Gli immobili (Foglio 15, mapp. 518, sub 1 e Foglio 15, mapp. 518, sub 2) sono gravati da ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario con atto notarile del 24.07.2020, Rep. 37601/10891, a ministero del Notaio Dott. a favore di (cfr. Doc. 9); Persona_7 CP_3 6. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
Controparte_1
7. Ultimo atto tra vivi di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del
24/07/2020 a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 (cfr. Per_7
Doc. 19);
8. Visura catastale, visura storica, planimetrie catastali (cfr. Doc. 19);
10. La sig.ra dichiara sotto la propria Controparte_1 responsabilità: che la consistenza immobiliare in oggetto, nonché l'intero fabbricato bifamiliare di cui essa fa parte, sono stati realizzati in forza del Permesso di Costruire n. 18/2011, rilasciato dal Comune di Medole (MN) in data 28 aprile 2011; are in oggetto non è stata interessata da interventi edilizi né da mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, Denunce di Inizio Attività (DIA),
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o altri titoli abilitativi, fatta eccezione per i seguenti interventi:
o Comunicazione di Eseguita Attività n. 45/2016, trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 4 maggio 2016;
o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Tardiva n.
REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404, trasmessa al Comune di
Medole (MN) in data 23 luglio 2025.
di rilascio del Certificato di Agibilità al Comune di Medole (MN) con prot. n. 0000190 in data 23 maggio 2016;
-assenso ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca, in assenza di richieste di integrazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'unità immobiliare in oggetto è da considerarsi agibile (cfr. Doc. 19).
NOTA
Le parti dichiarano che per l'immobile oggetto del presente atto è stata presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) tardiva ai sensi dell'art.
6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per opere già eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo, ma riconducibili alla categoria di interventi assentibili mediante CILA.
La suddetta CILA è stata trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 23 luglio 2025, acquisita al protocollo n. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404.
L'acquirente dichiara di essere stato compiutamente informato della situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, e di accettarne espressamente lo stato di fatto e di diritto, anche con riferimento alla sanatoria in corso. Le parti convengono che ogni onere, costo, adempimento e responsabilità derivante dalla procedura di regolarizzazione edilizia mediante CILA tardiva, ivi inclusi eventuali diritti di segreteria, sanzioni amministrative, richieste integrative o aggiornamenti tecnici e catastali, saranno a totale carico dell'acquirente, che si obbliga a proseguirne la definizione presso gli uffici competenti.
Il venditore si impegna unicamente a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica in proprio possesso eventualmente necessaria al completamento dell'iter amministrativo. 11. La sig.ra dichiara che relativamente al Controparte_1 predetto attestato di prestazione energetica non sussiste alcune delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 10.4 della Delibera della
Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre
2008 n. VIII/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re gione Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio2009, come modificata ed integrata con Delibera della
Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n.
IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012, dichiara che il garage pertinenziale (p.lla 518 sub. 2) non è dotato di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico e che pertanto per esso non ricorrono le condizioni per l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno 2007 n. 8/5018 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento
Straordinario del 20 luglio 2007 come modificata ed integrata con
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 31 ottobre
2007 n. 8/5773 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 9 novembre 2007 e dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.
VIII/8745 del 22 dicembre2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio 2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n.
IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012 e dichiara altresì che le operazioni di controllo ed adeguamento, obbligatorie per legge, sono state regolarmente eseguite (cfr. Doc. 19). 12. La sig.ra , ex art. 19 co. 14 del d. 1 n. 78/2010, convertito Controparte_1 nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva, dichiara: “si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentali nella visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione SUB1, DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI del 21/07/2025 Pratica n. MN0069540 in atti dal 21/07/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI (n. 69540.1/2025) e SUB2, VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 17/05/2017 Pratica n. MN0024621 in atti dal 17/05/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6423.1/2017); la parte cedente, attuale cointestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario”; 13. In merito alla conformità soggettiva, la sig.ra Controparte_1 dichiara, ex art. 19 co. 14 del di. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/
2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
14. Valore dell'immobile ceduto, cfr. Doc. 19;
15. Il corrispettivo viene stabilito concordemente dalle parti nella misura di
€ 50.000,00 da conferirsi a mezzo bonifico bancario con i seguenti tempi: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (cfr. Doc. 18); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi
6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti si è avvalsa di un mediatore (cfr.
Doc. 19). 25) Il compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per la verifica della clausola di trasferimento indicata al punto che precede, la predisposizione del parere e la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria competente sarà a carico del sig. Pt_1
26) Il Sig. si impegna a pagare integralmente, da luglio Parte_1 2025 fino all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare di Medole, via Casnighi 17; 27) Le parti concordano di mantenere la cointestazione del conto corrente n. 000105911801. In futuro si riservano di valutare la CP_3 chiusura del predetto conto e l'attivazione della domiciliazione del mutuo de quo su un diverso conto corrente;
28) Il signor si impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata Pt_1 la signora da ogni eventuale richiesta di adempimento CP_1 avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in CP_1 relazione al pagamento delle rate del mutuo;
29) La sig.ra rinuncia a richiedere al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lei versate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Casnighi. Da parte sua il sig. rinuncia a richiedere Parte_1 alla sig.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da CP_1 lui versate e che verranno in futuro versate, a pagamento delle rate mensili del mutuo per l'acquisto della casa di via Casnighi;
30) Qualora, per qualsiasi ragione, il trasferimento immobiliare de quo non dovesse essere perfezionato e quindi se i coniugi rimanessero cointestatari del compendio immobiliare di via Casnighi - Medole, la sig.ra rimarrà coobbligata, insieme al marito, al pagamento CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa familiare. In tal caso la stessa corrisponderà il 50% della rata mensile del mutuo da luglio 2025 fino all'estinzione dello stesso;
31) Il sig. si fa integralmente carico dei costi dell'eventuale Pt_1 sanatoria dell'immobile residenza familiare, necessaria ai fini della compravendita delle quote;
32) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto confermano di non richiedere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro;
33) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale;
34) Spese legali della fase separativa al definitivo.
***
Le parti chiedono inoltre che il Tribunale, pronunciata la sentenza di separazione, rimetta la causa al GI Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta, dando il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto a Medole (MN) il 08.06.2019, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Medole (MN) al n. 6, parte II, serie A, anno 2019,
● ordinare al Comune di Medole di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
● dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni;
2) La Sig.ra , nel corso del mese di luglio 2025, trasferirà il CP_1 proprio domicilio, e entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare de quo secondo quanto stabilito dal Protocollo sub Doc. 17, la propria residenza, in Castel Goffredo
(MN), via Beffa n. 3/C;
3) Le parti concordano che i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 mantengano la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di Medole, Via Casnighi 17;
4) I figli minori , e vengono affidati ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento alternato una settimana presso ciascun genitore dalla domenica alle 21.00 dopo cena fino alla domenica successiva (sempre ore 21.00 dopo cena);
5) Qualora durante la settimana di spettanza di un genitore i figli si debbano recare presso l'abitazione dell'altro genitore, il genitore che li ha con sé li accompagnerà e li andrà a prendere. Qualora ciò non sia possibile, i genitori si coordineranno per la vigilanza sui figli durante gli spostamenti;
6) I genitori potranno vedere i figli quando lo desiderano, previo accordo tra gli stessi;
7) Prima del riposo notturno, indicativamente per le 21.00, il genitore che ha i figli con sé, chiamerà l'altro genitore perché possa sentire i figli;
8) I figli potranno essere affidati dai genitori al nonno materno, allo zio paterno e alla di lui compagna, ai cugini e zii del sig. o Parte_1 alla baby-sitter scelta dai coniugi di comune accordo ed, eventualmente, ad altre figure previo accordo tra i genitori;
9) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni;
10) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) I genitori si impegnano a rispettare il reciproco ruolo genitoriale in relazione all'inserimento di nuovi partners con i figli;
12) I figli staranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, ed a permanenza alternata rispetto all'anno precedente per l'anno successivo;
13) I figli staranno con ciascun genitore 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026;
14) Per il periodo estivo (cioè dal termine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), previ accordi fra i genitori sulle date da definire entro il 1 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, i figli trascorreranno ad agosto due settimane di vacanza anche non continuative con il padre e due settimane con la madre, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
15) I Sig.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso Pt_1 CP_1 al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli minori , Persona_4 Per_5
e ;
[...] Persona_6
16) Stante il collocamento paritario, nessun assegno viene disposto per i figli, ed ogni genitore provvederà al mantenimento diretto degli stessi;
17) Le parti concordano altresì il pagamento al 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 17 –
Protocollo spese straordinarie), ad eccezione del costo per la babysitter, che verrà sostenuto autonomamente da ciascuno dei coniugi che la incaricherà di accudire i figli;
18) L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 50% a ciascuno dei coniugi;
19) L'automobile Opel Mokka targata FF844TV, di proprietà del Sig.
, rimarrà in proprietà del marito mentre l'autovettura Parte_1
Peugeot 2008, targata FY697BC, di proprietà della moglie, rimarrà in proprietà di quest'ultima. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture;
20) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e : a tal fine Pt_1 CP_1
i coniugi suddivideranno i documenti di spesa così da consentire la uguale detrazione da parte di entrambi;
21) La casa familiare sita a Medole (MN), Via Casnighi 17, attualmente di proprietà dei sig.ri e resta assegnata al marito Pt_1 CP_1 che vi abiterà con i figli quando questi sono collocati presso di lui;
22) Le parti concordano di regolamentare in questa sede, in via definitiva, la suddivisione dei beni in comproprietà, nonché ogni altro rapporto dare/avere, collegati e connessi con le questioni patrimoniali sorte durante la convivenza ed il successivo matrimonio fra di loro, rinunciando al diritto e all'azione inerente ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'altra parte, per qualsiasi titolo o ragione ad oggi maturato o maturando, nonché qualsiasi controversia in essere o anche solo potenziale comunque riconducibile per qualsiasi titolo e/o ragione e/ o causa al rapporto matrimoniale e/o al precedente periodo di convivenza, o per altro titolo o ragione connesso o collegato ai rapporti fra loro intercorsi, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa e domanda avanzata o avanzabile l'uno nei confronti dell'altro;
23) Quale elemento funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla risoluzione della crisi, in questa sede la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. in conformità CP_1 Pt_1 all'accordo sub. Doc. 10, la quota del 50% dell'immobile residenza familiare, completo dei mobili che lo arredano al complessivo prezzo di euro 50.000,00, da conferirsi con i seguenti tempi e modalità: euro
10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (Doc. 18 – Versamento del
10.07.25); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi 6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
contestualmente alla trascrizione de qua, la sig.ra CP_1 riconsegnerà al sig. copia delle chiavi di casa. Pt_1 Ciò a fronte dell'accordo tra i coniugi per cui il sig. ha Parte_1 contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie al pagamento del prezzo di acquisto della casa di Medole, Via Perlasca, il marito ha contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie alle spese per i bisogni familiari e alla gestione dei figli, il marito ha pagato quasi integralmente di prezzo di acquisto dell'automobile intestata alla sig.ra
. CP_1
Entrambi i ricorrenti concordano che tale operazione di trasferimento immobiliare è satisfattiva di ogni pretesa economica ad oggi maturata fra gli stessi. Al saldo dell'intero importo di € 50.000,00, quando la sig.ra CP_1 avrà ricevuto l'ultima rata di € 10.000,00 entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa rilascerà al sig.
[...] quietanza liberatoria;
Pt_1
24) All'uopo, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024 (cfr. Doc. 17), si specificano i seguenti dati:
1. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Medole (MN), Via Casnighi 17
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 [...] la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile Pt_1 residenza familiare secondo il punto 23 che precede ex art. 1376
c.c.; 3. Atto di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020
a ministero del Notaio Dott. , Persona_7
Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 - Nota presentata con
Modello Unico n. 2012.1/2020 Reparto PI di CASTIGLIONE
in atti dal 31/07/2020 (Doc. 19 – Documenti CP_2 clausola di trasferimento);
4. Diritto reale che viene trasferito: quota indivisa di 1/2 del diritto di proprietà; identificazione degli immobili: NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 1, categoria A/2, rendita catastale € 454,48; NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 2, categoria C/6, rendita catastale € 53,50; confini: compendio immobiliare confinante nel suo insieme con Via Casnighi,
p.lla 441, p.lla 381, p.lla 391, p.lla 519 sub. 1, p.lla 519 sub. 2 ed ancora p.lla
519 sub. 1 (cfr. Doc. 19);
5. Gli immobili (Foglio 15, mapp. 518, sub 1 e Foglio 15, mapp. 518, sub 2) sono gravati da ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario con atto notarile del 24.07.2020, Rep. 37601/10891, a ministero del Notaio Dott.
a favore di (cfr. Doc. 9); Persona_7 CP_3 6. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
Controparte_1
7. Ultimo atto tra vivi di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020 a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 (cfr. Per_7
Doc. 19);
8. Visura catastale, visura storica, planimetrie catastali (cfr. Doc. 19);
10. La sig.ra dichiara sotto la propria Controparte_1 responsabilità:
fabbricato bifamiliare di cui essa fa parte, sono stati realizzati in forza del Permesso di Costruire n. 18/2011, rilasciato dal Comune di Medole (MN) in data 28 aprile 2011;
interventi edilizi né da mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, Denunce di Inizio Attività (DIA),
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o altri titoli abilitativi, fatta eccezione per i seguenti interventi: o Comunicazione di Eseguita Attività n. 45/2016, trasmessa al
Comune di Medole (MN) in data 4 maggio 2016;
o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Tardiva n.
REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404, trasmessa al Comune di
Medole (MN) in data 23 luglio 2025.
di rilascio del Certificato di Agibilità al Comune di Medole (MN) con prot. n. 0000190 in data 23 maggio 2016;
-assenso ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca, in assenza di richieste di integrazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'unità immobiliare in oggetto è da considerarsi agibile (cfr. Doc. 19).
NOTA
Le parti dichiarano che per l'immobile oggetto del presente atto è stata presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
(CILA) tardiva ai sensi dell'art.
6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per opere già eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo, ma riconducibili alla categoria di interventi assentibili mediante CILA. La suddetta CILA è stata trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 23 luglio 2025, acquisita al protocollo n. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404.
L'acquirente dichiara di essere stato compiutamente informato della situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, e di accettarne espressamente lo stato di fatto e di diritto, anche con riferimento alla sanatoria in corso.
Le parti convengono che ogni onere, costo, adempimento e responsabilità derivante dalla procedura di regolarizzazione edilizia mediante CILA tardiva, ivi inclusi eventuali diritti di segreteria, sanzioni amministrative, richieste integrative o aggiornamenti tecnici e catastali, saranno a totale carico dell'acquirente, che si obbliga a proseguirne la definizione presso gli uffici competenti.
Il venditore si impegna unicamente a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica in proprio possesso eventualmente necessaria al completamento dell'iter amministrativo.
11. La sig.ra dichiara che relativamente al predetto Controparte_1 attestato di prestazione energetica non sussiste alcune delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 10.4 della Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre 2008 n.
VIII/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re gione
Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n. IX/4416 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012, dichiara che il garage pertinenziale (p.lla 518 sub.
2) non è dotato di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico e che pertanto per esso non ricorrono le condizioni per l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno
2007 n. 8/5018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della
Lombardia del 31 ottobre 2007 n. 8/5773 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 9 novembre 2007 e dalla Delibera della Giunta Regionale della
Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre2008 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento
Straordinario del 15 gennaio 2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n. IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012 e dichiara altresì che le operazioni di controllo ed adeguamento, obbligatorie per legge, sono state regolarmente eseguite (cfr. Doc. 19). 12. La sig.ra , ex art. 19 co. 14 del d. 1 n. 78/2010, convertito Controparte_1 nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva, dichiara: “si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentali nella visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione SUB1, DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI del 21/07/2025 Pratica n. MN0069540 in atti dal 21/07/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI (n. 69540.1/2025) e SUB2, VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 17/05/2017 Pratica n. MN0024621 in atti dal 17/05/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
6423.1/2017); la parte cedente, attuale cointestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario”;
13. In merito alla conformità soggettiva, la sig.ra Controparte_1 dichiara, ex art. 19 co. 14 del di. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/
2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
14. Valore dell'immobile ceduto, cfr. Doc. 19;
15. Il corrispettivo viene stabilito concordemente dalle parti nella misura di
€ 50.000,00 da conferirsi a mezzo bonifico bancario con i seguenti tempi: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (cfr. Doc. 18); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro
10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi
6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti si è avvalsa di un mediatore (cfr.
Doc. 19). 25) Il compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per la verifica della clausola di trasferimento indicata al punto che precede, la predisposizione del parere e la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria competente sarà a carico del sig. Pt_1
26) Il Sig. si impegna a pagare integralmente, da luglio Parte_1 2025 fino all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare di Medole, via Casnighi 17; 27) Le parti concordano di mantenere la cointestazione del conto corrente n. 000105911801. In futuro si riservano di valutare la CP_3 chiusura del predetto conto e l'attivazione della domiciliazione del mutuo de quo su un diverso conto corrente;
28) Il signor si impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata Pt_1 la signora da ogni eventuale richiesta di adempimento CP_1 avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in CP_1 relazione al pagamento delle rate del mutuo;
29) La sig.ra rinuncia a richiedere al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lei versate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Casnighi. Da parte sua il sig. rinuncia a richiedere Parte_1 alla sig.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da CP_1 lui versate e che verranno in futuro versate, a pagamento delle rate mensili del mutuo per l'acquisto della casa di via Casnighi;
30) Qualora, per qualsiasi ragione, il trasferimento immobiliare de quo non dovesse essere perfezionato e quindi se i coniugi rimanessero cointestatari del compendio immobiliare di via Casnighi - Medole, la sig.ra rimarrà coobbligata, insieme al marito, al pagamento CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa familiare. In tal caso la stessa corrisponderà il 50% della rata mensile del mutuo da luglio 2025 fino all'estinzione dello stesso;
31) Il sig. si fa integralmente carico dei costi dell'eventuale Pt_1 sanatoria dell'immobile residenza familiare, necessaria ai fini della compravendita delle quote;
32) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto confermano di non richiedere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro;
33) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto, prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale;
34) Spese legali sia della fase separativa che del divorzio compensate fra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MEDOLE in data 08/06/2019 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 6, parte II, serie A , anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto. Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La GI relatrice Il Presidente
VA MO GI RT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI RT Presidente
VA MO GI relatrice
LI PA GI
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4226/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data
08/08/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. SOLDATI ALESSANDRA
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BUGADA ADA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova l'accoglimento delle seguenti condizioni: I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni;
2) La Sig.ra , nel corso del mese di luglio 2025, trasferirà il CP_1 proprio domicilio, e entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare de quo secondo quanto stabilito dal Protocollo sub Doc. 17, la propria residenza, in Castel Goffredo (MN), via Beffa n. 3/C;
3) Le parti concordano che i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 mantengano la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di Medole, Via Casnighi 17;
4) I figli minori , e vengono affidati ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento alternato una settimana presso ciascun genitore dalla domenica alle 21.00 dopo cena fino alla domenica successiva (sempre ore 21.00 dopo cena);
5) Qualora durante la settimana di spettanza di un genitore i figli si debbano recare presso l'abitazione dell'altro genitore, il genitore che li ha con sé li accompagnerà e li andrà a prendere. Qualora ciò non sia possibile, i genitori si coordineranno per la vigilanza sui figli durante gli spostamenti;
6) I genitori potranno vedere i figli quando lo desiderano, previo accordo tra gli stessi;
7) Prima del riposo notturno, indicativamente per le 21.00, il genitore che ha i figli con sé, chiamerà l'altro genitore perché possa sentire i figli;
8) I figli potranno essere affidati dai genitori al nonno materno, allo zio paterno e alla di lui compagna, ai cugini e zii del sig. o Parte_1 alla baby-sitter scelta dai coniugi di comune accordo ed, eventualmente, ad altre figure previo accordo tra i genitori;
9) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni;
10) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) I genitori si impegnano a rispettare il reciproco ruolo genitoriale in relazione all'inserimento di nuovi partners con i figli;
12) I figli staranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, ed a permanenza alternata rispetto all'anno precedente per l'anno successivo;
13) I figli staranno con ciascun genitore 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni Pasqua e del
Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026; 14) Per il periodo estivo (cioè dal termine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), previ accordi fra i genitori sulle date da definire entro il 1 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, i figli trascorreranno ad agosto due settimane di vacanza anche non continuative con il padre e due settimane con la madre, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
15) I Sig.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso al Pt_1 CP_1 rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli minori , e Persona_4 Persona_5
; Persona_6
16) Stante il collocamento paritario, nessun assegno viene disposto per i figli, ed ogni genitore provvederà al mantenimento diretto degli stessi;
17) Le parti concordano altresì il pagamento al 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del
28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 17 – Protocollo spese straordinarie), ad eccezione del costo per la babysitter, che verrà sostenuto autonomamente da ciascuno dei coniugi che la incaricherà di accudire i figli;
18) L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 50% a ciascuno dei coniugi;
19) L'automobile Opel Mokka targata FF844TV, di proprietà del Sig.
, rimarrà in proprietà del marito mentre l'autovettura Parte_1
Peugeot 2008, targata FY697BC, di proprietà della moglie, rimarrà in proprietà di quest'ultima. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture;
20) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e : a tal fine Pt_1 CP_1
i coniugi suddivideranno i documenti di spesa così da consentire la uguale detrazione da parte di entrambi;
21) La casa familiare sita a Medole (MN), Via Casnighi 17, attualmente di proprietà dei sig.ri e resta assegnata al marito che vi Pt_1 CP_1 abiterà con i figli quando questi sono collocati presso di lui;
22) Le parti concordano di regolamentare in questa sede, in via definitiva, la suddivisione dei beni in comproprietà, nonché ogni altro rapporto dare/avere, collegati e connessi con le questioni patrimoniali sorte durante la convivenza ed il successivo matrimonio fra di loro, rinunciando al diritto e all'azione inerente ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'altra parte, per qualsiasi titolo o ragione ad oggi maturato o maturando, nonché qualsiasi controversia in essere o anche solo potenziale comunque riconducibile per qualsiasi titolo e/o ragione e/ o causa al rapporto matrimoniale e/o al precedente periodo di convivenza, o per altro titolo o ragione connesso o collegato ai rapporti fra loro intercorsi, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa e domanda avanzata o avanzabile l'uno nei confronti dell'altro;
23) Quale elemento funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla risoluzione della crisi, in questa sede la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. in conformità CP_1 Pt_1 all'accordo sub. Doc. 10, la quota del 50% dell'immobile residenza familiare, completo dei mobili che lo arredano al complessivo prezzo di euro 50.000,00, da conferirsi con i seguenti tempi e modalità: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (Doc. 18 – Versamento del 10.07.25); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro
10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi 6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
contestualmente alla trascrizione de qua, la sig.ra CP_1 riconsegnerà al sig. copia delle chiavi di casa. Pt_1
Ciò a fronte dell'accordo tra i coniugi per cui il sig. ha Parte_1 contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie al pagamento del prezzo di acquisto della casa di Medole, Via Perlasca, il marito ha contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie alle spese per i bisogni familiari e alla gestione dei figli, il marito ha pagato quasi integralmente di prezzo di acquisto dell'automobile intestata alla sig.ra
. CP_1
Entrambi i ricorrenti concordano che tale operazione di trasferimento immobiliare è satisfattiva di ogni pretesa economica ad oggi maturata fra gli stessi. Al saldo dell'intero importo di € 50.000,00, quando la sig.ra CP_1 avrà ricevuto l'ultima rata di € 10.000,00 entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa rilascerà al sig.
[...] quietanza liberatoria;
Pt_1 24) All'uopo, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024 (cfr. Doc. 17), si specificano i seguenti dati:
1. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Medole (MN), Via Casnighi 17
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 [...] la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile Pt_1 residenza familiare secondo il punto 23 che precede ex art. 1376
c.c.;
3. Atto di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020 a ministero del Notaio Dott. , Persona_7
Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 - Nota presentata con
Modello Unico n. 2012.1/2020 Reparto PI di CASTIGLIONE
in atti dal 31/07/2020 (Doc. 19 – Documenti CP_2 clausola di trasferimento);
4. Diritto reale che viene trasferito: quota indivisa di 1/2 del diritto di proprietà; identificazione degli immobili: NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 1, categoria A/2, rendita catastale € 454,48; NCEU del
Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 2, categoria C/6, rendita catastale € 53,50; confini: compendio immobiliare confinante nel suo insieme con Via Casnighi, p.lla 441, p.lla 381, p.lla 391, p.lla 519 sub. 1, p.lla 519 sub. 2 ed ancora p.lla
519 sub. 1 (cfr. Doc. 19);
5. Gli immobili (Foglio 15, mapp. 518, sub 1 e Foglio 15, mapp. 518, sub 2) sono gravati da ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario con atto notarile del 24.07.2020, Rep. 37601/10891, a ministero del Notaio Dott. a favore di (cfr. Doc. 9); Persona_7 CP_3 6. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
Controparte_1
7. Ultimo atto tra vivi di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del
24/07/2020 a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 (cfr. Per_7
Doc. 19);
8. Visura catastale, visura storica, planimetrie catastali (cfr. Doc. 19);
10. La sig.ra dichiara sotto la propria Controparte_1 responsabilità: che la consistenza immobiliare in oggetto, nonché l'intero fabbricato bifamiliare di cui essa fa parte, sono stati realizzati in forza del Permesso di Costruire n. 18/2011, rilasciato dal Comune di Medole (MN) in data 28 aprile 2011; are in oggetto non è stata interessata da interventi edilizi né da mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, Denunce di Inizio Attività (DIA),
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o altri titoli abilitativi, fatta eccezione per i seguenti interventi:
o Comunicazione di Eseguita Attività n. 45/2016, trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 4 maggio 2016;
o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Tardiva n.
REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404, trasmessa al Comune di
Medole (MN) in data 23 luglio 2025.
di rilascio del Certificato di Agibilità al Comune di Medole (MN) con prot. n. 0000190 in data 23 maggio 2016;
-assenso ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca, in assenza di richieste di integrazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'unità immobiliare in oggetto è da considerarsi agibile (cfr. Doc. 19).
NOTA
Le parti dichiarano che per l'immobile oggetto del presente atto è stata presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) tardiva ai sensi dell'art.
6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per opere già eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo, ma riconducibili alla categoria di interventi assentibili mediante CILA.
La suddetta CILA è stata trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 23 luglio 2025, acquisita al protocollo n. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404.
L'acquirente dichiara di essere stato compiutamente informato della situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, e di accettarne espressamente lo stato di fatto e di diritto, anche con riferimento alla sanatoria in corso. Le parti convengono che ogni onere, costo, adempimento e responsabilità derivante dalla procedura di regolarizzazione edilizia mediante CILA tardiva, ivi inclusi eventuali diritti di segreteria, sanzioni amministrative, richieste integrative o aggiornamenti tecnici e catastali, saranno a totale carico dell'acquirente, che si obbliga a proseguirne la definizione presso gli uffici competenti.
Il venditore si impegna unicamente a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica in proprio possesso eventualmente necessaria al completamento dell'iter amministrativo. 11. La sig.ra dichiara che relativamente al Controparte_1 predetto attestato di prestazione energetica non sussiste alcune delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 10.4 della Delibera della
Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre
2008 n. VIII/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re gione Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio2009, come modificata ed integrata con Delibera della
Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n.
IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012, dichiara che il garage pertinenziale (p.lla 518 sub. 2) non è dotato di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico e che pertanto per esso non ricorrono le condizioni per l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno 2007 n. 8/5018 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento
Straordinario del 20 luglio 2007 come modificata ed integrata con
Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 31 ottobre
2007 n. 8/5773 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 9 novembre 2007 e dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n.
VIII/8745 del 22 dicembre2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio 2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n.
IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012 e dichiara altresì che le operazioni di controllo ed adeguamento, obbligatorie per legge, sono state regolarmente eseguite (cfr. Doc. 19). 12. La sig.ra , ex art. 19 co. 14 del d. 1 n. 78/2010, convertito Controparte_1 nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva, dichiara: “si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentali nella visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione SUB1, DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI del 21/07/2025 Pratica n. MN0069540 in atti dal 21/07/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI (n. 69540.1/2025) e SUB2, VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 17/05/2017 Pratica n. MN0024621 in atti dal 17/05/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n. 6423.1/2017); la parte cedente, attuale cointestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario”; 13. In merito alla conformità soggettiva, la sig.ra Controparte_1 dichiara, ex art. 19 co. 14 del di. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/
2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
14. Valore dell'immobile ceduto, cfr. Doc. 19;
15. Il corrispettivo viene stabilito concordemente dalle parti nella misura di
€ 50.000,00 da conferirsi a mezzo bonifico bancario con i seguenti tempi: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (cfr. Doc. 18); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi
6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti si è avvalsa di un mediatore (cfr.
Doc. 19). 25) Il compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per la verifica della clausola di trasferimento indicata al punto che precede, la predisposizione del parere e la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria competente sarà a carico del sig. Pt_1
26) Il Sig. si impegna a pagare integralmente, da luglio Parte_1 2025 fino all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare di Medole, via Casnighi 17; 27) Le parti concordano di mantenere la cointestazione del conto corrente n. 000105911801. In futuro si riservano di valutare la CP_3 chiusura del predetto conto e l'attivazione della domiciliazione del mutuo de quo su un diverso conto corrente;
28) Il signor si impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata Pt_1 la signora da ogni eventuale richiesta di adempimento CP_1 avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in CP_1 relazione al pagamento delle rate del mutuo;
29) La sig.ra rinuncia a richiedere al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lei versate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Casnighi. Da parte sua il sig. rinuncia a richiedere Parte_1 alla sig.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da CP_1 lui versate e che verranno in futuro versate, a pagamento delle rate mensili del mutuo per l'acquisto della casa di via Casnighi;
30) Qualora, per qualsiasi ragione, il trasferimento immobiliare de quo non dovesse essere perfezionato e quindi se i coniugi rimanessero cointestatari del compendio immobiliare di via Casnighi - Medole, la sig.ra rimarrà coobbligata, insieme al marito, al pagamento CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa familiare. In tal caso la stessa corrisponderà il 50% della rata mensile del mutuo da luglio 2025 fino all'estinzione dello stesso;
31) Il sig. si fa integralmente carico dei costi dell'eventuale Pt_1 sanatoria dell'immobile residenza familiare, necessaria ai fini della compravendita delle quote;
32) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto confermano di non richiedere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro;
33) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale;
34) Spese legali della fase separativa al definitivo.
***
Le parti chiedono inoltre che il Tribunale, pronunciata la sentenza di separazione, rimetta la causa al GI Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta, dando il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
● dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto a Medole (MN) il 08.06.2019, atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Medole (MN) al n. 6, parte II, serie A, anno 2019,
● ordinare al Comune di Medole di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
● dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto, ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della medesima entro 15 giorni;
2) La Sig.ra , nel corso del mese di luglio 2025, trasferirà il CP_1 proprio domicilio, e entro 30 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare de quo secondo quanto stabilito dal Protocollo sub Doc. 17, la propria residenza, in Castel Goffredo
(MN), via Beffa n. 3/C;
3) Le parti concordano che i figli , e Persona_1 Per_2 Per_3 mantengano la propria residenza anagrafica presso l'abitazione di Medole, Via Casnighi 17;
4) I figli minori , e vengono affidati ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori, con collocamento alternato una settimana presso ciascun genitore dalla domenica alle 21.00 dopo cena fino alla domenica successiva (sempre ore 21.00 dopo cena);
5) Qualora durante la settimana di spettanza di un genitore i figli si debbano recare presso l'abitazione dell'altro genitore, il genitore che li ha con sé li accompagnerà e li andrà a prendere. Qualora ciò non sia possibile, i genitori si coordineranno per la vigilanza sui figli durante gli spostamenti;
6) I genitori potranno vedere i figli quando lo desiderano, previo accordo tra gli stessi;
7) Prima del riposo notturno, indicativamente per le 21.00, il genitore che ha i figli con sé, chiamerà l'altro genitore perché possa sentire i figli;
8) I figli potranno essere affidati dai genitori al nonno materno, allo zio paterno e alla di lui compagna, ai cugini e zii del sig. o Parte_1 alla baby-sitter scelta dai coniugi di comune accordo ed, eventualmente, ad altre figure previo accordo tra i genitori;
9) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione e/o modica importanza la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambi i genitori durante il periodo di permanenza dei figli presso le rispettive abitazioni;
10) I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse dei figli, garantendo agli stessi, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, nonché conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
11) I genitori si impegnano a rispettare il reciproco ruolo genitoriale in relazione all'inserimento di nuovi partners con i figli;
12) I figli staranno con ciascun genitore 7 (sette) giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni di Natale e Capodanno, ed a permanenza alternata rispetto all'anno precedente per l'anno successivo;
13) I figli staranno con ciascun genitore 3 (tre) giorni consecutivi durante le vacanze pasquali con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni Pasqua e del Lunedì dell'Angelo a partire dall'anno 2026;
14) Per il periodo estivo (cioè dal termine della scuola all'inizio dell'anno scolastico successivo), previ accordi fra i genitori sulle date da definire entro il 1 giugno di ogni anno, con impegno reciproco di comunicare la località della vacanza ed il luogo del pernottamento, i figli trascorreranno ad agosto due settimane di vacanza anche non continuative con il padre e due settimane con la madre, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
15) I Sig.ri e si rilasciano fin d'ora reciproco assenso Pt_1 CP_1 al rilascio del passaporto o di ogni altro documento equipollente, nonché al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio anche a favore dei figli minori , Persona_4 Per_5
e ;
[...] Persona_6
16) Stante il collocamento paritario, nessun assegno viene disposto per i figli, ed ogni genitore provvederà al mantenimento diretto degli stessi;
17) Le parti concordano altresì il pagamento al 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024, che qui si intende integralmente trascritto (Doc. 17 –
Protocollo spese straordinarie), ad eccezione del costo per la babysitter, che verrà sostenuto autonomamente da ciascuno dei coniugi che la incaricherà di accudire i figli;
18) L'Assegno Unico Universale per i figli a carico spetterà al 50% a ciascuno dei coniugi;
19) L'automobile Opel Mokka targata FF844TV, di proprietà del Sig.
, rimarrà in proprietà del marito mentre l'autovettura Parte_1
Peugeot 2008, targata FY697BC, di proprietà della moglie, rimarrà in proprietà di quest'ultima. I coniugi si faranno carico autonomamente delle spese relative alle rispettive autovetture;
20) Le detrazioni fiscali per i figli a carico, ex art. 12 TUIR, spetteranno nella misura del 50% ciascuno ai Sig.ri e : a tal fine Pt_1 CP_1
i coniugi suddivideranno i documenti di spesa così da consentire la uguale detrazione da parte di entrambi;
21) La casa familiare sita a Medole (MN), Via Casnighi 17, attualmente di proprietà dei sig.ri e resta assegnata al marito Pt_1 CP_1 che vi abiterà con i figli quando questi sono collocati presso di lui;
22) Le parti concordano di regolamentare in questa sede, in via definitiva, la suddivisione dei beni in comproprietà, nonché ogni altro rapporto dare/avere, collegati e connessi con le questioni patrimoniali sorte durante la convivenza ed il successivo matrimonio fra di loro, rinunciando al diritto e all'azione inerente ogni e qualsiasi ragione di credito verso l'altra parte, per qualsiasi titolo o ragione ad oggi maturato o maturando, nonché qualsiasi controversia in essere o anche solo potenziale comunque riconducibile per qualsiasi titolo e/o ragione e/ o causa al rapporto matrimoniale e/o al precedente periodo di convivenza, o per altro titolo o ragione connesso o collegato ai rapporti fra loro intercorsi, rinunciando ad ogni e qualsivoglia pretesa e domanda avanzata o avanzabile l'uno nei confronti dell'altro;
23) Quale elemento funzionale alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi e alla risoluzione della crisi, in questa sede la sig.ra si obbliga a trasferire al sig. in conformità CP_1 Pt_1 all'accordo sub. Doc. 10, la quota del 50% dell'immobile residenza familiare, completo dei mobili che lo arredano al complessivo prezzo di euro 50.000,00, da conferirsi con i seguenti tempi e modalità: euro
10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (Doc. 18 – Versamento del
10.07.25); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro 10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi 6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
contestualmente alla trascrizione de qua, la sig.ra CP_1 riconsegnerà al sig. copia delle chiavi di casa. Pt_1 Ciò a fronte dell'accordo tra i coniugi per cui il sig. ha Parte_1 contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie al pagamento del prezzo di acquisto della casa di Medole, Via Perlasca, il marito ha contribuito in maniera prevalente rispetto alla moglie alle spese per i bisogni familiari e alla gestione dei figli, il marito ha pagato quasi integralmente di prezzo di acquisto dell'automobile intestata alla sig.ra
. CP_1
Entrambi i ricorrenti concordano che tale operazione di trasferimento immobiliare è satisfattiva di ogni pretesa economica ad oggi maturata fra gli stessi. Al saldo dell'intero importo di € 50.000,00, quando la sig.ra CP_1 avrà ricevuto l'ultima rata di € 10.000,00 entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la stessa rilascerà al sig.
[...] quietanza liberatoria;
Pt_1
24) All'uopo, in conformità al Protocollo di intesa in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti e di trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio del 28.05.2024 (cfr. Doc. 17), si specificano i seguenti dati:
1. (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Medole (MN), Via Casnighi 17
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
2. La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. Controparte_1 [...] la quota del 50% del diritto di proprietà dell'immobile Pt_1 residenza familiare secondo il punto 23 che precede ex art. 1376
c.c.; 3. Atto di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020
a ministero del Notaio Dott. , Persona_7
Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 - Nota presentata con
Modello Unico n. 2012.1/2020 Reparto PI di CASTIGLIONE
in atti dal 31/07/2020 (Doc. 19 – Documenti CP_2 clausola di trasferimento);
4. Diritto reale che viene trasferito: quota indivisa di 1/2 del diritto di proprietà; identificazione degli immobili: NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 1, categoria A/2, rendita catastale € 454,48; NCEU del Comune di Medole, Foglio 15, mapp. 518, sub 2, categoria C/6, rendita catastale € 53,50; confini: compendio immobiliare confinante nel suo insieme con Via Casnighi,
p.lla 441, p.lla 381, p.lla 391, p.lla 519 sub. 1, p.lla 519 sub. 2 ed ancora p.lla
519 sub. 1 (cfr. Doc. 19);
5. Gli immobili (Foglio 15, mapp. 518, sub 1 e Foglio 15, mapp. 518, sub 2) sono gravati da ipoteca volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario con atto notarile del 24.07.2020, Rep. 37601/10891, a ministero del Notaio Dott.
a favore di (cfr. Doc. 9); Persona_7 CP_3 6. La sig.ra rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale;
Controparte_1
7. Ultimo atto tra vivi di provenienza dell'immobile: Atto di compravendita del 24/07/2020 a ministero del Notaio Dott.
[...]
, Repertorio n. 37600, Raccolta n. 10890 (cfr. Per_7
Doc. 19);
8. Visura catastale, visura storica, planimetrie catastali (cfr. Doc. 19);
10. La sig.ra dichiara sotto la propria Controparte_1 responsabilità:
fabbricato bifamiliare di cui essa fa parte, sono stati realizzati in forza del Permesso di Costruire n. 18/2011, rilasciato dal Comune di Medole (MN) in data 28 aprile 2011;
interventi edilizi né da mutamenti di destinazione d'uso tali da richiedere il rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi di costruire, Denunce di Inizio Attività (DIA),
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o altri titoli abilitativi, fatta eccezione per i seguenti interventi: o Comunicazione di Eseguita Attività n. 45/2016, trasmessa al
Comune di Medole (MN) in data 4 maggio 2016;
o Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Tardiva n.
REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404, trasmessa al Comune di
Medole (MN) in data 23 luglio 2025.
di rilascio del Certificato di Agibilità al Comune di Medole (MN) con prot. n. 0000190 in data 23 maggio 2016;
-assenso ai sensi della normativa urbanistico-edilizia vigente all'epoca, in assenza di richieste di integrazione da parte dell'Amministrazione comunale, l'unità immobiliare in oggetto è da considerarsi agibile (cfr. Doc. 19).
NOTA
Le parti dichiarano che per l'immobile oggetto del presente atto è stata presentata Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
(CILA) tardiva ai sensi dell'art.
6-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, per opere già eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo, ma riconducibili alla categoria di interventi assentibili mediante CILA. La suddetta CILA è stata trasmessa al Comune di Medole (MN) in data 23 luglio 2025, acquisita al protocollo n. REP_PROV_MN/MN-SUPRO/0281404.
L'acquirente dichiara di essere stato compiutamente informato della situazione urbanistica ed edilizia dell'immobile, e di accettarne espressamente lo stato di fatto e di diritto, anche con riferimento alla sanatoria in corso.
Le parti convengono che ogni onere, costo, adempimento e responsabilità derivante dalla procedura di regolarizzazione edilizia mediante CILA tardiva, ivi inclusi eventuali diritti di segreteria, sanzioni amministrative, richieste integrative o aggiornamenti tecnici e catastali, saranno a totale carico dell'acquirente, che si obbliga a proseguirne la definizione presso gli uffici competenti.
Il venditore si impegna unicamente a fornire, su richiesta, la documentazione tecnica in proprio possesso eventualmente necessaria al completamento dell'iter amministrativo.
11. La sig.ra dichiara che relativamente al predetto Controparte_1 attestato di prestazione energetica non sussiste alcune delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 10.4 della Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre 2008 n.
VIII/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Re gione
Lombardia 2° Supplemento Straordinario del 15 gennaio2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n. IX/4416 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012, dichiara che il garage pertinenziale (p.lla 518 sub.
2) non è dotato di impianti e dispositivi tecnologici per i quali si ponga un problema di rendimento e/o di risparmio energetico e che pertanto per esso non ricorrono le condizioni per l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 26 giugno
2007 n. 8/5018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 20 luglio 2007 come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della
Lombardia del 31 ottobre 2007 n. 8/5773 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 3° Supplemento Straordinario del 9 novembre 2007 e dalla Delibera della Giunta Regionale della
Lombardia n. VIII/8745 del 22 dicembre2008 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2° Supplemento
Straordinario del 15 gennaio 2009, come modificata ed integrata con Delibera della Giunta Regionale della Lombardia del 21 novembre 2012 n. IX/4416 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia S.O. n. 48 del 26 novembre 2012 e dichiara altresì che le operazioni di controllo ed adeguamento, obbligatorie per legge, sono state regolarmente eseguite (cfr. Doc. 19). 12. La sig.ra , ex art. 19 co. 14 del d. 1 n. 78/2010, convertito Controparte_1 nella legge n. 122/2010, in merito alla conformità oggettiva, dichiara: “si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentali nella visura catastale allegata, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto a corredo della dichiarazione SUB1, DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI del 21/07/2025 Pratica n. MN0069540 in atti dal 21/07/2025 DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI
SPAZI INTERNI (n. 69540.1/2025) e SUB2, VARIAZIONE NEL
CLASSAMENTO del 17/05/2017 Pratica n. MN0024621 in atti dal 17/05/2017 VARIAZIONE DI CLASSAMENTO (n.
6423.1/2017); la parte cedente, attuale cointestataria dell'unità immobiliare in oggetto, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dall'intestatario”;
13. In merito alla conformità soggettiva, la sig.ra Controparte_1 dichiara, ex art. 19 co. 14 del di. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/
2010, la conformità degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari;
14. Valore dell'immobile ceduto, cfr. Doc. 19;
15. Il corrispettivo viene stabilito concordemente dalle parti nella misura di
€ 50.000,00 da conferirsi a mezzo bonifico bancario con i seguenti tempi: euro 10.000,00 entro la data del 10/7/2025 (cfr. Doc. 18); euro 10.000,00 entro 10 giorni dalla trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare in Conservatoria;
euro 10.000,00 entro
10 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
euro 10.000,00 ed euro 10.000,00 rispettivamente nei successivi
6 e 12 mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Nessuna delle parti si è avvalsa di un mediatore (cfr.
Doc. 19). 25) Il compenso dell'ausiliario nominato dal giudice per la verifica della clausola di trasferimento indicata al punto che precede, la predisposizione del parere e la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria competente sarà a carico del sig. Pt_1
26) Il Sig. si impegna a pagare integralmente, da luglio Parte_1 2025 fino all'estinzione, le rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare di Medole, via Casnighi 17; 27) Le parti concordano di mantenere la cointestazione del conto corrente n. 000105911801. In futuro si riservano di valutare la CP_3 chiusura del predetto conto e l'attivazione della domiciliazione del mutuo de quo su un diverso conto corrente;
28) Il signor si impegna e si obbliga a tenere indenne e manlevata Pt_1 la signora da ogni eventuale richiesta di adempimento CP_1 avanzata dalla banca mutuante nei confronti della stessa in CP_1 relazione al pagamento delle rate del mutuo;
29) La sig.ra rinuncia a richiedere al sig. la CP_1 Parte_1 restituzione, in tutto o in parte, delle somme da lei versate per il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare di via Casnighi. Da parte sua il sig. rinuncia a richiedere Parte_1 alla sig.ra la restituzione, in tutto o in parte, delle somme da CP_1 lui versate e che verranno in futuro versate, a pagamento delle rate mensili del mutuo per l'acquisto della casa di via Casnighi;
30) Qualora, per qualsiasi ragione, il trasferimento immobiliare de quo non dovesse essere perfezionato e quindi se i coniugi rimanessero cointestatari del compendio immobiliare di via Casnighi - Medole, la sig.ra rimarrà coobbligata, insieme al marito, al pagamento CP_1 del mutuo contratto per l'acquisto della predetta casa familiare. In tal caso la stessa corrisponderà il 50% della rata mensile del mutuo da luglio 2025 fino all'estinzione dello stesso;
31) Il sig. si fa integralmente carico dei costi dell'eventuale Pt_1 sanatoria dell'immobile residenza familiare, necessaria ai fini della compravendita delle quote;
32) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti pertanto confermano di non richiedere alcun assegno di mantenimento l'uno dall'altro;
33) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza e pertanto, prestano consenso all'acquiescenza della pronuncia giudiziale;
34) Spese legali sia della fase separativa che del divorzio compensate fra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
MEDOLE in data 08/06/2019 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Predetto Comune al numero 6, parte II, serie A , anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto. Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 18.12.2025
La GI relatrice Il Presidente
VA MO GI RT