Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2479/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
TULLIO MAURIZIO e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
TULLIO MAURIZIO;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI e , con elezione di domicilio in VIA MELO BARI, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
BARI;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 03/02/2025, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della pagina 1 di 4
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/24, l'Avv. proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace presso il
Tribunale di Bari (avv. Tanzi) in data 19/02/2024, notificato il 20/02/2024, con il quale erano state liquidate le competenze professionali maturate quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 94/16 R.G. N.R., n. 1394/16 RG GdP.
Il ricorrente lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto diversi profili:
1) Illegittima "reductio ad unum" delle due distinte richieste di liquidazione, relative rispettivamente alla fase processuale conclusasi con sentenza e alla successiva fase esecutiva;
2) Carenza di motivazione circa i criteri di liquidazione adottati;
3) Erronea determinazione del compenso in misura forfettaria di € 600,00 "omnia", senza specificazione delle fasi processuali considerate e dei parametri applicati;
4) Mancata indicazione se la somma liquidata fosse già comprensiva della riduzione di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002.
Si costituiva il , rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, Controparte_1
rimettendosi alla valutazione del Tribunale sulla determinazione delle competenze e chiedendo, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
Osserva il Tribunale quanto segue.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, va rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto di liquidazione, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 150/2011.
Nel merito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. ord.
n. 4049/2024), in tema di liquidazione dei compensi al difensore d'ufficio nel processo penale, si applica la riduzione percentuale prevista dall'art. 106-bis del D.P.R. n.
115/2002. La liquidazione delle spettanze non deve superare il valore medio della tariffa pagina 2 di 4 professionale vigente e, sul compenso così determinato, anche se nei valori minimi, si applica l'ulteriore decurtazione di un terzo prevista dall'art. 106-bis.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. ord. n. 12770/2022), il richiamo alle "tariffe professionali" contenuto nel D.P.R. n. 115/2002, art. 82, deve intendersi riferito ai parametri forensi vigenti ratione temporis. La disposizione che impone di liquidare l'onorario e le spese in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti va interpretata nel senso che la media dei valori parametrici funge da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto dei minimi.
Nel caso di specie, il decreto impugnato presenta plurimi profili di illegittimità:
1) Ha operato un'indebita unificazione di due distinte attività professionali: la fase processuale conclusasi con sentenza e la successiva fase esecutiva relativa all'istanza di correzione dell'errore materiale. Come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. civ. sent. n. 24729/2023), il compenso va calcolato applicando i valori previsti per ciascuna fase processuale effettivamente svolta.
2) È carente di motivazione, non avendo specificato i criteri di liquidazione adottati né le ragioni della determinazione forfettaria del compenso. Secondo la giurisprudenza (Cass. civ. ord. n. 25152/2024), il giudice deve riconoscere il compenso per tutte le fasi processuali effettivamente svolte e motivare adeguatamente la determinazione del quantum sulla base di elementi concreti.
3) Non ha specificato se l'importo di € 600,00 fosse già comprensivo della riduzione ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002, rendendo impossibile verificare la corretta applicazione della norma.
Alla luce di quanto sopra, il decreto va riformato e le competenze vanno liquidate separatamente per le due fasi:
A) Per la fase processuale (studio, istruttoria/dibattimentale e decisionale), considerata la natura del procedimento, l'attività svolta in 13 udienze e la complessità delle questioni trattate, si liquidano i compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022, ridotti di un terzo ex art. 106-bis D.P.R. 115/2002;
B) Per la fase esecutiva (studio, introduttiva e decisionale), relativa all'istanza di correzione dell'errore materiale, considerata la complessità delle questioni giuridiche affrontate e l'esito positivo ottenuto, si liquidano parimenti i compensi nella misura dei minimi tariffari, ridotti di un terzo.
pagina 3 di 4 Il totale complessivo viene quindi determinato in € 1.103,34, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA se dovuta, come analiticamente indicato nella nota spese allegata al ricorso.
In ordine alle spese del presente giudizio si ritiene opportuno compensare le spese di lite del presente giudizio tenuto conto (i) del comportamento del che CP_1 costituendosi in concreto non si è opposta alle conclusioni dell'attore rimettendosi solo alla prudenziale valutazione del Giudice adito;
(ii) della circostanza che il non CP_1
ha dato causa al presente giudizio o al suo protrarsi.1
Le spese vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. la somma di € 1.103,34 per compensi professionali, Parte_1
oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA se dovuta;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Così deciso in data 14/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso 1 “l'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015). pagina 4 di 4