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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/10/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6456/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e Parte_1
difesa, come in atti, dall'Avv.to Ferraro Daniela
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Nannucci Elisa CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.10.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 288/2024 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno d'invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1 motivi di contestazione e alla fondatezza della domanda.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della opposizione per la parte di domanda relativa alla pensione d'inabilità civile (formulata unicamente nella presente fase), atteso che la stessa non ha costituito oggetto di ricorso nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Tanto chiarito, quanto al merito della domanda va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento. Pertanto l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive.
In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992, formulando la seguente diagnosi:
“la Sig. è affetta da: Parte_1
- Esiti Di Meningite Tubercolare Con Sofferenza Vascolare Cerebrale Strumentalmente
Accertata– 30 % (Cod. 2301, Val. 21- 30%);
- Spondilosi Del RA L/S Con Disturbi Neurotrofici Agli Arti Inferiori Bilateralmente –
20 % (Cod. 7010, Val. 31-40%)
- Sindrome Depressiva Endoreattiva Di Grado Medio – 25 % (Cod. 2205, Val. 25 %)
- SM IA – 21 % (Cod. 6003, Val. 21-30 %)”.
Sulla scorta delle considerazioni medico-legali espresse, il ctu ha, pertanto, concluso il proprio elaborato peritale affermando che: “Tali infermità, per la loro naturale evoluzione cronica in peius, sono da ritenersi a carattere permanente. Inoltre, trattandosi di minorazioni prevalentemente coesistenti, ossia interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro, si deve eseguire il calcolo riduzionistico mediante calcolo riduzionistico (cd. formula di Balthazard): IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2), dove l'invalidità totale finale è uguale alla somma delle invalidità parziali IP1, IP2, diminuita del prodotto.
Pertanto, sviluppando detta formula, nella fattispecie si ottiene una percentuale di riduzione permanente della capacità lavorativa che si aggira attorno al sessantasette (67) per cento”.
In definitiva, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del 67%, negando, pertanto, la sussistenza dei presupposti per accedere al beneficio invocato. Passando alle censure mosse da parte ricorrente, la prima ha ad oggetto l'omessa valutazione, da parte del perito, delle patologie a carico dell'apparato osteo-articolare che risulterebbero ampiamente documentate nei certificati medici depositati in atti e in quelli esibiti in sede di accesso peritale nonché l'erronea attribuzione a tali affezioni del tasso di invalidità in quanto il ctu, pur inquadrandole nel codice tabellare 7010 (NC RA
Lombare) che prevede un tasso d'invalidità che va dal 31 al 40%, attribuisce alle stesse una percentuale di invalidità del 20%.
Innanzitutto, giova premettere che dall'elaborato peritale non emerge evidenza né nello stesso si attesta la consegna di alcuna nuova documentazione esibita in occasione della visita peritale e, tra l'altro, la detta documentazione (nemmeno specificata in ricorso) non risulta invero prodotta dalla parte ricorrente neanche nell'odierna fase.
Pertanto, soffermandoci sulla certificazione medica prodotta nella fase di atp e quella depositata in allegato all'odierno ricorso, è necessario evidenziare che nella stessa non v'è alcuna diagnosi riconducibile alle patologie prospettate dalla parte ricorrente.
Ciò premesso, rispetto all'apparato osteoarticolare, il ctu, attraverso un accurato esame obiettivo, ha accertato: “Ridotto esclusivamente ai gradi estremi il ROM articolare del rachide. Deambulazione e passaggi posturali autonomi” formulando, infine, una diagnosi di “Spondilosi Del RA L/S Con Disturbi Neurotrofici Agli Arti Inferiori
Bilateralmente”.
In virtù di tali considerazioni, il consulente tecnico, tenuto conto della reale entità della patologia evincibile dalla documentazione medica prodotta e, soprattutto, accertata in occasione della visita peritale, applicando correttamente un criterio proporzionale riduttivo, ha attribuito a tale infermità il codice tabellare 7010 riducendone però la percentuale di invalidità al 20% (l'applicazione di un criterio proporzionale riduttivo appare assolutamente ragionevole e condivisibile, non ricorrendo di fatto nella fattispecie alcuna anchilosi).
Per quanto concerne poi la contestazione relativa all'erronea attribuzione del tasso di invalidità alla patologia respiratoria, inquadrata nel codice 6003 (SM Allergico
Estrinseco) con una percentuale di invalidità che va dal 21% al 30%, è necessario precisare che, nel corso del proprio esame obiettivo, il perito ha rilevato: “Emitoraci simmetrici, normoespansibili. F.V.T. normtrasmesso alla palpazione. Alla percussione suono chiaro polmonare. All'auscultazione murmure vescicolare.”. Alla luce di tali valutazioni medico-legali, il consulente tecnico ha inquadrato l'affezione respiratoria nel codice tabellare 6003 attribuendole però la percentuale minima di invalidità ossia 21% non avendo, attraverso il proprio esame obiettivo, rilevato alcun fenomeno patologico rilevante e tenuto conto che nella certificazione medica in atti, dal tenore descrittivo-anamnestico, è riportata una mera formulazione diagnostica di “SM
IA” non suffragata da alcuna indagine strumentale che possa giustificare una diversa valutazione medico-legale.
Infine, la parte ricorrente contesta la mancata valutazione, da parte del ctu, dell'“insufficienza cardiaca”; patologia, a suo dire, inquadrabile nel codice 6441
(Miocardiopatie o Valvulopatie Con Insufficienza Cardiaca Lieve (I Classe Nyha) con un tasso di invalidità pari al 25% e desumibile dal certificato (cfr. esame holter ECG del
28.12.2023) allegato al ricorso in opposizione.
Sul punto, giova evidenziare che nel menzionato certificato medico, tra l'altro di epoca antecedente sia alla data di svolgimento delle operazioni peritali svolte in fase di atp sia al deposito del ricorso in opposizione, non v'è alcuna diagnosi di “insufficienza cardiaca”; patologia, tra l'altro, non riscontrata dal ctu che, attraverso il proprio esame obiettivo, ha rilevato: “Pressione arteriosa 120/80 mmHg. SPO2 97 %. FC 90 bpm. Assenza di bozze precordiali. Itto puntale non visibile né palpabile. Polsi periferici apprezzabili palpatoriamente in tutti i distretti corporei di repere”.
Orbene, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
67%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso (invalidità pari al 67%);
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Nola, 28.10.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma