Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2016, n. 14953
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Sentenza 20 luglio 2016

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In tema d'indennità di servizio penitenziario, il rinvio all'art. 1, comma 2, della l. n. 65 del 1983, operato dall'art. 2 della stessa legge che disciplina in maniera autonoma l'indennità per gli agenti di custodia, per gli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, e per il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, ha natura fissa in quanto funzionale a richiamare solo gli aspetti della decorrenza e le modalità di erogazione stabilite per l'indennità del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria e non già a trasferirvi tutte le successive vicende di quella richiamata. Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 356 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 436 del 1987, non si applica agli appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della Giustizia (nella specie, ai docenti dipendenti del MIUR in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2016, n. 14953
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14953
    Data del deposito : 20 luglio 2016

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