Sentenza 20 luglio 2016
Massime • 1
In tema d'indennità di servizio penitenziario, il rinvio all'art. 1, comma 2, della l. n. 65 del 1983, operato dall'art. 2 della stessa legge che disciplina in maniera autonoma l'indennità per gli agenti di custodia, per gli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, e per il personale delle altre Amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, ha natura fissa in quanto funzionale a richiamare solo gli aspetti della decorrenza e le modalità di erogazione stabilite per l'indennità del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria e non già a trasferirvi tutte le successive vicende di quella richiamata. Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 4 del d.l. n. 356 del 1987, conv. con modif. dalla l. n. 436 del 1987, non si applica agli appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della Giustizia (nella specie, ai docenti dipendenti del MIUR in servizio presso gli istituti di prevenzione e pena).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2016, n. 14953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14953 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2016 |
Testo completo
ITTI DIR E ESENT 20 LUG 2016 SOL AULA 'B' TE ESEN 149 53.16 E AZION EGISTR Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 20221/2013 SEZIONE LAVORO Cron. 14953 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Ud. 27/04/2016 Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere -PU Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO Rel. Consigliere Dott. IRENE TRICOMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20221-2013 proposto da: IA NN C.F. [...], LO RIGGIO STEFANO C.F. [...], FASCIGLIONE GERARDINA C.F. [...], DE SANDO ROCCO C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato ARTURO SALERNI, che li rappresenta e difende, giusta delega 2016 in atti;
1763 ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in presso L' AVVOCATURA ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti nonchè
contro
RA AM, NI CO, AG NA, MO ZI, ES MA TO, IE MA ES, IO GE MA, AP IS, BO LO, MANI ER, RE ISBETTA, DI TR RE, OV AD;
- intimati -
E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di RG, proposto da: RA AM C. F. [...], RE IA C. F. [...], NI CO C.F. [...], AG NA C. F. [...], MO ZI C.F. [...], ES MA TO C. F. [...], IE MA ES C. F. MNGMTR56B66B1730, IO GE MA C.F. [...], AP IS C. F. [...], BO LO C.F. MANI ER C.F. [...], [...], RE ISBETTA LRTLBT53D69A2580, DI TR RE C. F. [...], OV AD C. F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11 presso l'Avvocato COSTANZA DINO, rappresentati e difesi dall'Avvocato PERNICE MA CARMELA, giusta delega in atti;
ricorrenti successivi
contro
C.F. 80184430587,MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA C. F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti al ricorso successivo avverso la sentenza n. 237/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/06/2013 R.G.N. 9420/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito l'Avvocato SALERNI ARTURO;
udito l'Avvocato DINO COSTANZA per delega Avvocato PERNICE MA CARMELA;
udito l'Avvocato DI MATTIA FEDERICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo ricorso LI e accoglimento quinto motivo ricorso ER rigetto degli altri. R.G. n. 20221 del 2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 237/13, pronunciando sulle impugnazioni proposte, rispettivamente da ER OL e altri nei confronti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero della giustizia, e da TA NN ZI e altri nei confronti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, e del Ministero della giustizia, entrambe proposte avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 15735 del 19 ottobre 2009, nonché sull'appello incidentale proposto dal Ministero della giustizia in ordine alla medesima sentenza di primo grado, in accoglimento di quest'ultimo, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava tutte le domande proposte dagli appellanti nel primo grado di giudizio.
1.1. In relazione alle domande subordinate proposte dagli appellanti principali per il riconoscimento del diritto all'aggiornamento o rivalutazione dell'indennità e per il pagamento degli aumenti sessennali, rilevava che le stesse erano inammissibili in quanto state dedotte nelle conclusioni dell'atto di appello, senza la proposizione, su tali punti, di specifiche censure alla sentenza.
2. Tutti i ricorrenti avevano adito il Tribunale di Roma allegando di essere, o di essere stati, docenti a tempo indeterminato dipendenti del MIUR, inquadrati nel ruolo degli insegnanti laureati o equiparati della scuola secondaria di secondo grado, in servizio nelle scuole istituite presso gli istituti di detenzione e pena, svolgendo attività di docenza nelle materie previste per le scuole secondarie superiori secondo l'orario previsto dalla normativa vigente. In ragione di tale attività percepivano o avevano percepito l'indennità penitenziaria. Prospettavano di avere diritto a percepire l'indennità di servizio penitenziario nella misura modificata dalla legge n. 436 del 1987, modifica mai applicata secondo le modalità previste. Chiedevano, quindi, che: fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'indennità di servizio penitenziario ai sensi dell'art. 1 della legge n. 65 del 1983, come modificata dalla legge n. 436 del 1987, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento in loro favore delle differenze retributive ivi quantificate, e con ogni conseguente provvedimento ai fini pensionistici e previdenziali e del calcolo dell'indennità di fine rapporto e tredicesima mensilità; fosse, comunque, dichiarato il proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità nella misura intera mensile, pensionabile per intero, e da corrispondere per 13 mensilità, con conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive;
in via subordinata, fosse dichiarato il proprio diritto alla rivalutazione ed aggiornamento di quanto percepito a titolo di indennità di servizio penitenziario, eventualmente commisurata agli incrementi attribuiti dal 3 R.G. n. 20221 del 2013 CCNL del comparto Ministeri;
in via ulteriormente subordinata, fosse dichiarato il proprio diritto al pagamento degli aumenti sessennali di cui alla legge n. 65 del 1983, così come modificata dalla legge n. 473 del 1987. 3. Il Tribunale di Roma, dopo aver rilevato la prescrizione di alcuni crediti, dichiarava il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di servizio penitenziario ai sensi dell'art. 2 della legge n. 65 del 1983, nella misura intera mensile (senza riduzione in ventiseiesimi per ogni giornata di assenza), nonché quale indennità interamente pensionabile e da corrispondere per 13 mensilità con la decorrenza indicata in motivazione, e respingeva nel resto il ricorso.
4. I lavoratori impugnavano la sentenza chiedendo l'accoglimento integrale delle proprie domande.
5. Il Ministero della giustizia proponeva appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale e la dichiarazione di insussistenza del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di servizio penitenziario nella misura intera mensile, nonché quale indennità pensionabile per intero e da corrispondere per 13 mensilità.
6. La Corte d'Appello ha affermato che la posizione dei ricorrenti andava riferita all'art. 2 della legge n. 65 del 1983, che si occupa tra l'altro, degli agenti di custodia, degli appartenenti al personale civile dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, del personale delle altre amministrazioni dello Stato che presta servizio negli istituti di prevenzione e pena. Diversamente, l'art. 1 della suddetta legge, riguarda il personale civile degli istituti di prevenzione e pena dipendente dal Ministero della giustizia. L'art. 4 del d.l. n. 356 del 1987, convertito dalla legge n. 436 del 1987 fa riferimento al solo personale civile di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione penitenziaria, cioè a quello disciplinato dall'art. 1 della legge n. 65 del 1983. Pertanto tale novella non poteva trovare applicazione per i dipendenti del MIUR. Né era ravviabile disparità di trattamento poiché si trattava di posizioni non equiparabili.
7. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello hanno proposto ricorso, articolato in quattro motivi, LI RA, Lo GG EF, De SA OC, NI GI nei confronti del Ministero della giustizia e del MIUR.
8. Avverso la medesima sentenza di appello hanno proposto ricorso, articolato in sei motivi, anche ER OL, EA IA, NI ES, AG AN, MO NNgrazia, ES RI ET, GI RI ES, ON GE MM, TO SA, BO OL, RIni RO, AU SAbetta, OV DI. 4 R.G. n. 20221 del 2013 9. Resiste con autonomi controricorsi il Ministero della giustizia insieme al MIUR, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso proposto da ER e altri. 10. In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei giudizi in quanto proposti avverso la medesima sentenza di appello.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 333 cpc. I Ministeri assumono che i lavoratori ai quali veniva notificato il primo ricorso avrebbero dovuto proporre controricorso con ricorso incidentale, e non ricorso principale autonomo, nei termini previsti per il controricorso.
2.1. L'eccezione deve essere disattesa, in quanto manca agli atti la prova della notifica del presente ricorso LI e altri agli altri appellanti, atteso che nell'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, indirizzata a ER OL e altri presso lo studio degli avv.ti Dino Costanza e Walter Aronica, loro procuratori e difensori, in Roma, via G. Mercalli 46, si legge "trasferiti altrove come da informazioni assunte in loco. 22/09/2013".
3. Può passarsi all'esame dei motivi di ricorso.
4. Con il primo motivo del ricorso LI è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983, e della legge n. 436 del 1987, in relazione alla previsione di cu all'art. 360, n. 3, primo comma, n. 3, cpc, anche con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12 delle preleggi, con riguardo al mancato riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di servizio penitenziario nei termini indicati nel ricorso di primo grado e nell'atto di appello. Assumono i ricorrenti che per comprendere la ratio legis delle disposizioni invocate andava considerato che essi docenti prestavano la loro attività di insegnamento ai detenuti presso gli istituti penitenziari in modo continuativo ed esclusivo, a contatto diretto con i detenuti, con i rischi particolari e specifici legati al sistema carcerario, ponendosi in luce la centralità dell'attività di insegnamento in favore dei detenuti che ha determinato il legislatore ad includere i docenti tra i soggetti che devono percepire l'indennità di servizio penitenziario. Deducono i ricorrenti che la statuizione della Corte d'Appello non avrebbe fatto corretta applicazione della circolare del Ministero della giustizia del 22 ottobre 1997 relativa a sentenza del giudice amministrativo, TAR Lazio n. 5 R.G. n. 20221 del 2013 1280/03, che riconosceva ad alcuni docenti il diritto a percepire l'IPS nella misura di cui alla legge n. 436 del 1987. 4.1. Analoga censura si rinviene nel primo motivo del ricorso ER, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 3, cpc, rubricato violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 63 del 1985, in ordine al diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità di servizio penitenziario nella misura e con le modalità richieste in via giudiziale, con il quale si prospetta l'erroneità dell'interpretazione della disciplina in questione da parte della Corte d'Appello anche in ragione del dibattito formatosi nell'approvazione del provvedimento legislativo.
5. Con il secondo motivo del ricorso LI è dedotta la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983, della legge n. 436 del 1987 e degli artt. 3 e 36 Cost., in relazione alla previsione di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cpc, con riguardo al mancato rinvio alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 436 del 1987. Poiché la ratio dell'ISP è quella di remunerare i rischi specifici cui sono esposti i lavoratori, una diversa remunerazione del medesimo rischio determina la violazione, in modo irragionevole, dei suddetti parametri costituzionali, incidendo sul diritto alla parità di trattamento retributivo.
5.1. Con il secondo motivo del ricorso ER si prospetta il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983 in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., tenuto conto della assimibilità delle condizioni lavorative, del principio di proporzionalità della retribuzione e di quello di imparzialità dell'Amministrazione.
6. Con il terzo motivo del ricorso LI è illustrata la censura di violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983 e della legge n. 436 del 1987 e dell'art. 123 delle preleggi, in relazione alla previsione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cpc, con riguardo all'accoglimento dell'appello del Ministero della giustizia. contenutoLa Corte d'Appello erroneamente ha ritenuto che il rinvio nell'art. 2 della legge n. 65 del 1983, al comma 2 dell'art. 1 della medesima legge, costituisce un rinvio fisso alla disciplina contenuta in detto secondo comma, con la conseguenza che la intervenuta abrogazione non pone problemi di vuoto normativo, poiché, mediante il recepimento del suo contenuto all'interno della norma di rinvio, è possibile affermare che la regola in essa contenuta continua ad operare anche successivamente all'eliminazione dall'ordinamento giuridico della norma alle quali si è fatto rinvio.
6.1. Analoga censura è prospettata con il quarto motivo del ricorso ER che censura anch'esso il ritenuto rinvio fisso. 6 R.G. n. 20221 del 2013 7. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
7.1. Occorre premettere che, come previsto, tra l'altro, dall'art. 19, primo e terzo comma, della legge n. 354 del 1975, negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. Il MIUR, previe opportune intese con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a livello della scuola d'obbligo (art. 41 del d.P.R. n. 230 del 2000). I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della scolarità obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di succursali di scuole del predetto livello in determinati İstituti penitenziari (art. 43 del d.P.R. n. 230 del 2000). Com'è noto, il diritto allo studio è riconosciuto dall'art. 34, terzo comma, della Costituzione e l'art. 27, terzo comma, Cost. sancisce che la pena non debba avere una finalità puramente afflittiva, ma deve tendere alla "rieducazione" del condannato: è giuridicamente necessario, quindi, che la struttura carceraria offra mezzi concreti perché il detenuto eserciti tutti i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, potendosi escludere solo le modalità di esercizio incompatibili con la sicurezza della custodia (Corte cost., sentenza n. 135 del 2013). Il diritto all'istruzione concorre ad integrare il nucleo sostanziale irrinunciabile della dignità umana. Per tale motivo esso non può essere negato o eccessivamente limitato al detenuto, che, come affermato dalla sentenza del Giudice delle Leggi n. 77 del 1984, deve poter completare gli studi universitari, anche senza ottenere il permesso di allontanarsi, poiché tale condizionamento assoluto implicherebbe la totale perdita del diritto, che rimarrebbe puramente virtuale.
7.2. La questione in esame a cui fanno riferimento i sopra indicati motivi di ricorso, verte sull'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 65 del 1983, che prevede: "Al personale del Corpo degli agenti di custodia, e agli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero di grazia e giustizia ed al personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio 7 R.G. n. 20221 del 2013 presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria è attribuita una indennità di servizio penitenziario, con la decorrenza e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della presente legge", nell'importo mensile di (...). La citata norma rinvia al comma 2 dell'art. 1 della medesima legge, che a sua volta stabilisce "A decorrere dalla stessa data è istituito un supplemento dell'indennità di cui al precedente comma nella misura mensile di L. 170.000 per il personale dirigente e direttivo e di L. 85.000 per il restante personale. Le suddette misure, pensionabili limitatamente al 50 per cento, vengono ridotte di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermità o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio. La parte pensionabile del suddetto supplemento va corrisposta anche con la tredicesima mensilità". Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 65 del 1983 è stato abrogato dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, del d.l. n. 356 del 1987, convertito dalla legge n. 436 del 1987. Il citato art. 4, ai commi 1 e 2, ha poi sostituito con diverse decorrenze, la tabella allegata alla legge n. 65 del 1983, di cui all'art. 1, comma 1, di quest'ultima (art.1 che prevede: "A decorrere dal 1° gennaio 1983, le misure mensili dell'indennità di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, sono rideterminate secondo la tabella allegata alla presente legge").
7.3.La Corte d'Appello ha escluso che la suddetta abrogazione abbia creato una lacuna nell'ordinamento, in ragione del rinvio fisso operato dall'art. 2 all'art. 1, comma 2, della legge n. 65 del 1983, e ha ritenuto che non può trovare applicazione nei confronti dei docenti la novella introdotta dall'art. 4 del d.l. 436 del 1987. 7.4. Tale interpretazione delle disposizioni che regolano la fattispecie in esame è corretta e congrua e non è incisa dalle censure dei ricorrenti. Come affermato dalla Corte d'Appello i ricorrenti appartengono al personale di altre amministrazioni dello Stato, che presta la propria opera negli istituti di prevenzione e pena, disciplinato dall'art. 2 della legge n. 65 del 1983. Ed infatti il riferimento al "personale civile di ruolo e non di ruolo" di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 65 del 1983, presuppone sempre l'appartenenza al Ministero della giustizia e non ad altra Amministrazione dello Stato, come nel caso di specie (MIUR). 8 R.G. n. 20221 del 2013 Dunque, nella specie, deve trovare applicazione l'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 65 del 1983, in ragione del rinvio correttamente ritenuto fisso, operato dal citato art.
2. Come statuito dalla Corte d'Appello, la natura fissa del rinvio è avvalorata dalla circostanza che l'art. 2 della legge n. 65 del 1983 disciplina in maniera autonoma l'indennità per gli agenti di custodia, per gli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, e per il personale delle altre amministrazioni dello Stato che prestino servizio presso gli uffici ed istituti centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, rinviando al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria solo per gli aspetti della decorrenza e delle modalità di erogazione. Il rinvio così operato è funzionale a richiamare nel testo della disposizione rinviare) le modalità di erogazione già stabilite per l'indennità del personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, come cristallizzato dalle disposizioni richiamata nel testo all'epoca vigente, non per operare un rinvio destinato a trasferire nel testo della disposizione richiamante tutte le successive vicende di quella richiamata.
7.5. Né è specificatamente e adeguatamente censurata la statuizione della Corte d'Appello che afferma che nella lettera del 22 ottobre 1997 (indicata come circolare nel primo motivo di ricorso) l'Amministrazione si limitava a comunicare di avere dato disposizione perché venisse attribuita l'indennità di servizio penitenziario al personale di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni dello Stato che prestava servizio presso istituti penitenziari, ma non vi era alcun riconoscimento del diritto all'equiparazione con quella del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, come richiesto dagli appellanti.
7.6. Il sospetto di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983, dedotto dai ricorrenti non è assistito dalla non manifesta infondatezza, come peraltro, statuito anche dalla Corte d'Appello. Ed infatti, sia perché non è equiparabile, in ragione del diverso status giuridico, la posizione dei dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dell'amministrazione penitenziaria con quella degli insegnanti, dipendenti da altra Amministrazione (MIUR), che prestano la propria opera d'insegnamento all'interno degli istituti di prevenzione e pena, sia perché la peculiarità dello svolgimento della docenza all'interno di un luogo di detenzione è stata valutata con il riconoscimento di una particolare indennità che non viene attribuita agli altri insegnanti, non è ravvisabile, sia pure sotto il mero profilo della non manifesta infondatezza, la prospettata lesione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. 9 R.G. n. 20221 del 2013 La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato (Corte cost. n. 155 del 2014) che la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis: sentenza n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004).
8. Al rigetto dei suddetti motivi consegue il rigetto del terzo motivo del ricorso ER, con il quale si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo della controversia in relazione al punto B del ricorso in appello, ovvero sulla decorrenza relativa agli importi riconosciuti agli odierni ricorrenti per effetto della sentenza di primo grado. Ed infatti con congrua e logica motivazione la Corte d'Appello riteneva che, in presenza dell'accertamento dell'inesistenza del diritto a percepire l'indennità secondo la modalità di cui al d.l. 356 del 1987, l'esclusione in radice dell'esistenza dei crediti, faceva venir meno qualsiasi questione relativa all'accertamento della prescrizione degli stessi.
9. Con il quarto motivo del ricorso LI è dedotta la violazione degli artt. 112, 275 e ssg., 359 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cpc;
nullità della sentenza con riguardo alle previsioni di cui agli artt. 112, 275 ssg., 359 cpc, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cpc, in relazione al punto 6 della sentenza impugnata, laddove dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata relativa all'adeguamento delle indennità. Il giudice di appello erroneamente, affermando che la domanda era stata solo riproposta nelle conclusioni, ometteva di considerare che la censura era stata trattata nell'atto di appello con il motivo contrassegnato dalla lettera D), rubricato "Con riferimento al rigetto della domanda, in via subordinata, di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla rivalutazione ed aggiornamento dell'ISP dai medesimi percepita ed alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge n. 65 del 1983, così come modificati dalla legge n. 436 del 1987, sollevata in via subordinata nell'ipotesi di rigetto e, non affrontata nella sentenza appellata".
9.1. Analoga censura è prospettata con il quinto motivo del ricorso ER, ove si richiama il contenuto dell'atto di appello, lettera C).
9.2. I suddetti quarto (LI) e quinto (ER) motivo dei ricorsi sono fondati e devono essere accolti. Ed infatti, dall'esame degli atti processuali risulta, come dedotto dai ricorrenti, la intervenuta sottoposizione al giudice di appello e la relativa trattazione delle domande subordinata relative all'adeguamento delle indennità. 10 R.G. n. 20221 del 2013 10. Con l'ultimo motivo del ricorso ER si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc, poiché la condanna alle spese disposta a carico dei ricorrenti aveva riguardato anche Il MIUR che non risultava costituito in appello. 10.1. Il motivo non è fondato, atteso che in appello il MIUR si costituiva. 11. La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso LI e il quinto motivo del ricorso ER, rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere all'esame del motivo di appello (lettera D) LI, e del motivo di appello (lettera C) ER, relativi alle domande subordinate di adeguamento delle indennità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso LI ed il quinto motivo del ricorso ER. Rigetta nel resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Macioce Irene Tricomi Пеш Джош Ruello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione AVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 20 LUG 2015 FUNZIONARIO GIUDIZJÁJO Dott. Glavenni Ruello 11