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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 346/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 346/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CALCAGNILE GRETA, MARZIO MOLINARI e
LORENZO FEDERICI
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corneliano d'Alba in data
9 dicembre 1990 tra la ORa e il OR , trascritto presso i Registri dello Stato civile Pt_1 Pt_2 del Comune di Corneliano d'Alba, Anno 1990, atto n° 11, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2. dare atto che in sostituzione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile ed a titolo di liquidazione una tantum, il OR , entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della Pt_2
sentenza di divorzio trasferirà alla ORa a. la nuda proprietà di una quota pari a nominali Pt_1
Euro 3.600,00 del capitale sociale di OF MP (pari al 12%), trattenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio;
e b. la piena proprietà di una quota pari a nominali Euro 22.800,00 (pari al 24%)
e la nuda proprietà di una quota pari a nominali Euro 14.345,00 (pari al 15,5%) del capitale sociale di Rossini, trattenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio;
3. dare atto che il OR continuerà a contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Persona_1
fino al raggiungimento della sua completa autosufficienza economica mediante (i) il versamento dell'importo mensile complessivo pari a Euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento, soggetto alla rivalutazione annuale sulla base dell'indice del costo della vita rilevato dall'Istat a far data da gennaio 2026 e (ii) il versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (restando a carico della ORa il restante 50%); Pt_1
4. dare atto che, con riferimento agli Immobili: a. il OR ultimerà a propria cura e spese le Pt_2
pratiche edilizie e catastali necessarie al fine di formalizzare il trasferimento da parte della ORa in suo favore della propria quota pro indiviso, la quale dovrà impegnarsi, inter alia, a Pt_1 sottoscrivere i documenti all'uopo necessari;
b. una volta completate le pratiche di cui sopra, la
ORa trasferirà, senza alcun corrispettivo, la propria quota pro indiviso al OR , il Pt_1 Pt_2
quale si accollerà integralmente ogni debito derivante dal contratto di mutuo n. 000000099709 stipulato con Banca d'Alba, Via Alba Cortemilia 95, frazione Ricca, Diano d'Alba (CN), liberando così la ORa da qualsiasi obbligazione connessa. I costi relativi al trasferimento della quota Pt_1 e all'accollo liberatorio saranno a carico del OR;
c. la ORa non parteciperà in Pt_2 Pt_1
alcun modo dal punto di vista economico a eventuali opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non sarà in alcun modo responsabile di eventuali provvedimenti amministrativi relativi alla situazione urbanistica e catastale degli stessi, né sarà responsabile in alcun modo di qualsivoglia episodio avvenuto all'interno degli Immobili e cagionato dall'utilizzo degli stessi;
al riguardo il
OR manterrà integralmente manlevata ed indenne la ORa da ogni passività le Pt_2 Pt_1
dovesse derivare;
5. dare atto che, contestualmente agli adempimenti di cui al precedente paragrafo 4.b, la ORa si accollerà integralmente ogni debito derivante dal contratto di mutuo n. 000000099701 in Pt_1 essere con Banca d'Alba, liberando così il OR da qualsiasi obbligazione connessa. I costi Pt_2 relativi al trasferimento della quota e all'accollo liberatorio saranno a carico della ORa;
Pt_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata a [...] l'[...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 29/09/1968, celebrato in CORNELIANO D'ALBA in data 09/12/1990, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 346/2025
avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario
congiuntamente proposta da:
nata a [...] l'[...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti CALCAGNILE GRETA, MARZIO MOLINARI e
LORENZO FEDERICI
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Corneliano d'Alba in data
9 dicembre 1990 tra la ORa e il OR , trascritto presso i Registri dello Stato civile Pt_1 Pt_2 del Comune di Corneliano d'Alba, Anno 1990, atto n° 11, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere all'annotazione della sentenza che sarà emessa e agli altri adempimenti di rito;
2. dare atto che in sostituzione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile ed a titolo di liquidazione una tantum, il OR , entro e non oltre 15 giorni dal passaggio in giudicato della Pt_2
sentenza di divorzio trasferirà alla ORa a. la nuda proprietà di una quota pari a nominali Pt_1
Euro 3.600,00 del capitale sociale di OF MP (pari al 12%), trattenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio;
e b. la piena proprietà di una quota pari a nominali Euro 22.800,00 (pari al 24%)
e la nuda proprietà di una quota pari a nominali Euro 14.345,00 (pari al 15,5%) del capitale sociale di Rossini, trattenendo per sé il diritto di usufrutto vitalizio;
3. dare atto che il OR continuerà a contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 Persona_1
fino al raggiungimento della sua completa autosufficienza economica mediante (i) il versamento dell'importo mensile complessivo pari a Euro 500,00 a titolo di assegno di mantenimento, soggetto alla rivalutazione annuale sulla base dell'indice del costo della vita rilevato dall'Istat a far data da gennaio 2026 e (ii) il versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% (restando a carico della ORa il restante 50%); Pt_1
4. dare atto che, con riferimento agli Immobili: a. il OR ultimerà a propria cura e spese le Pt_2
pratiche edilizie e catastali necessarie al fine di formalizzare il trasferimento da parte della ORa in suo favore della propria quota pro indiviso, la quale dovrà impegnarsi, inter alia, a Pt_1 sottoscrivere i documenti all'uopo necessari;
b. una volta completate le pratiche di cui sopra, la
ORa trasferirà, senza alcun corrispettivo, la propria quota pro indiviso al OR , il Pt_1 Pt_2
quale si accollerà integralmente ogni debito derivante dal contratto di mutuo n. 000000099709 stipulato con Banca d'Alba, Via Alba Cortemilia 95, frazione Ricca, Diano d'Alba (CN), liberando così la ORa da qualsiasi obbligazione connessa. I costi relativi al trasferimento della quota Pt_1 e all'accollo liberatorio saranno a carico del OR;
c. la ORa non parteciperà in Pt_2 Pt_1
alcun modo dal punto di vista economico a eventuali opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, non sarà in alcun modo responsabile di eventuali provvedimenti amministrativi relativi alla situazione urbanistica e catastale degli stessi, né sarà responsabile in alcun modo di qualsivoglia episodio avvenuto all'interno degli Immobili e cagionato dall'utilizzo degli stessi;
al riguardo il
OR manterrà integralmente manlevata ed indenne la ORa da ogni passività le Pt_2 Pt_1
dovesse derivare;
5. dare atto che, contestualmente agli adempimenti di cui al precedente paragrafo 4.b, la ORa si accollerà integralmente ogni debito derivante dal contratto di mutuo n. 000000099701 in Pt_1 essere con Banca d'Alba, liberando così il OR da qualsiasi obbligazione connessa. I costi Pt_2 relativi al trasferimento della quota e all'accollo liberatorio saranno a carico della ORa;
Pt_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da:
nata a [...] l'[...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 29/09/1968, celebrato in CORNELIANO D'ALBA in data 09/12/1990, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1990, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.