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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2054/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 4 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Solaro ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Parte_1 studio in Scandicci (FI) alla Via R. Burchietti n. 14, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 22.6.2023 e ritualmente notificato all ha convenuto in CP_1 Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il predetto Istituto per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- IN TESI “dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci e infondati il provvedimento del CP_1
25.10.2022 pratica n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc.
CP_1 Persona_2 2 e 15) con cui Gestione Conto Individuale, sede di Firenze, ha respinto la domanda
CP_1 avanzata dall'avv. in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex l. n. 45/90 Parte_1 4 anni di laurea riscattati tramite Parte_2Parte_3 ex l. n. 247/07 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto,
CP_1 non risulta accreditato alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la
CP_1 Email_1 quale veniva ritenuto che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto Parte_2 non poteva ritenersi forma obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente Avv. alla ricongiunzione ex legge n. 45/90 a Parte_1 [...]
dei n. 4 anni di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98 riscattati tramite Parte_2CP_ CP_ ex legge n. 247/07 e condannare a trasferire e versare ai fini della ricongiunzione presso la posizione previdenziale della ricorrente Avv. aperta presso la Parte_1 Parte_2 somma di euro 18.241,20, o quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98 ed ordinare a Parte_4
di effettuare la ricongiunzione contributiva degli anni di laurea riscattati
[...]CP_ presso 1994 -1998 ex tunc sin dalla data della domanda di ricongiunzione contributiva del 22/6/11 e comunque in data antecedente al 31/12/23”; IN IPOTESI
pagina 1 di 4 CP_
“dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci ed infondati il provvedimento del 25.10.2022 pratica CP_ CP_ n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc. 2 e 15) con cui Persona_2 Gestione Conto Individuale, sede di Firenze ha respinto la domanda avanzata dall' Avv. Parte_1 in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex legge n. 45/90 a
[...] CP CP_
dei anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 Parte_2 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, non risulta accreditato CP_ alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la quale veniva ritenuto Email_1 che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto non poteva ritenersi forma Parte_2 CP_ obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, condannare a rimborsare alla ricorrente Avv. la somma di euro 18.241,20, o quella diversa che risulterà in corso di Parte_1 causa, versata da quest'ultima a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98, oltre interessi anche moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo”; IN IPOTESI CP_
“dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci ed infondati il provvedimento del 25.10.2022 pratica CP_ CP_ n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc. 2 e 15) con cui Persona_2 Gestione Conto Individuale, sede di Firenze ha respinto la domanda avanzata dall' Avv. Parte_1 in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex legge n. 45/90 a
[...] CP_
dei n. 4 anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 Parte_2 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, non risulta accreditato CP_ alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la quale veniva ritenuto Email_1 che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto non poteva ritenersi forma Parte_2 obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente Avv. alla ricongiunzione ex legge n. 45/90 a Parte_1 Parte_2 CP_ CP_ dei n. 4 anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 e condannare a
[...] risarcire tutti i danni subiti e subendi - da determinarsi anche in via equitativa - dalla ricorrente Avv. per non avere potuto usufruire ai fini previdenziali, a causa esclusiva del Parte_1 CP_ comportamento assunto e tenuto da del più vantaggioso regime retributivo stabilito per gli iscritti a che abbiano a fine anno 2023 almeno 18 anni di anzianità contributiva, Parte_2 oltre interessi anche moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo”.
2. Parte ricorrente nelle more del giudizio ha notificato all rinuncia alla domanda formulata in CP_1 tesi e alla seconda domanda formulata in ipotesi, mantenendo ferme le altre domande di cui al ricorso.
3. Nell'atto introduttivo parte ricorrente aveva dichiarato di avere interesse “a che il presente ricorso sia notificato anche alla al solo fine che - Pt_2 Parte_4 CP_ nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata in tesi nei confronti di - sia ordinato alla CP_ stessa che la ricongiunzione contributiva degli anni di laurea riscattati presso 1994 -1998 abbia effetto ex tunc sin dalla data della domanda di ricongiunzione contributiva del 22/6/11 e comunque in data antecedente al 31/12/23 (cfr. docc. 4 e 5)”.
4. Come confermato a verbale dell'odierna udienza, parte ricorrente non ha mai notificato alla predetta Cassa il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto, né, di conseguenza, la rinuncia alla domanda formulata in tesi e alla seconda domanda formulata in ipotesi.
5. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le relative domande in quanto improponibili e infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
7. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale pagina 2 di 4 espletata, ritiene che l'unica domanda per la quale residua causa sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
8. A giudizio del Tribunale, in conseguenza delle suddette rinunce della ricorrente, è, in primo luogo, divenuto superfluo, ai fini del decidere, accertare se sussista in capo al lavoratore autonomo la facoltà di riscatto degli anni di corso universitario, anche se non iscritto all'epoca della domanda ad alcuna Cassa Previdenziale, e, poi, di ricongiunzione di detti contributi presso la Cassa previdenziale a cui si sia successivamente iscritto, atteso che non formano più oggetto del giudizio, né, la pretesa di conseguire la ricongiunzione ex l. n. 45/90 a dei Parte_2 n. 4 anni di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98, riscattati tramite ex l. n. 247/07, né, la subordinata CP_1 richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivati alla ricorrente dal diniego, a suo dire illegittimo, opposto dall alla domanda di ricongiunzione. CP_1
9. Oggetto del giudizio è, infatti, unicamente il preteso diritto della ricorrente a vedersi rimborsati gli importi corrisposti a in ragione del riscatto di laurea effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 77 l. CP_1 n. 247/2007, cosicché dall'eventuale accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego di alla ricongiunzione, non potrebbe mai derivare la condanna dell'Istituto al rimborso delle CP_1 somme corrisposte per il pagamento degli oneri di riscatto, ma, diversamente, potrebbe eventualmente scaturirne soltanto la condanna dell'Ente a trasferire a la contribuzione ricevuta in Parte_2 pagamento al suddetto titolo e/o la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno (iuxta alligata et probata), beni giuridici che, però, come visto, sono stati entrambi oggetto di rinuncia.
10. In ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda risarcitoria è irrilevante, altresì, ai fini del decidere, ogni sindacato sulla eventuale lesione da parte dell'Istituto del legittimo affidamento della ricorrente nell'accoglimento dell'istanza di ricongiunzione.
11. A ciò si aggiunga che è la ricorrente a essersi determinata a riscattare (anche) presso gli Parte_2 anni del corso legale di laurea (doc. 20 fasc. ric.), anziché coltivare il giudizio contro l al fine CP_1 di ottenere coattivamente, se del caso, la suddetta ricongiunzione e/o, eventualmente, il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'opportunità di fruire presso la Cassa del regime previdenziale retributivo.
12. Ciò posto, si ritiene infondata l'eccezione di improponibilità sollevata dall in quanto il residuo CP_1 oggetto del giudizio non concerne il conseguimento di una prestazione a carico dell , ma la CP_1 restituzione di somme asseritamente versate sine causa.
13. Ritiene, invece, il Tribunale, nel merito, che la contribuzione versata presso l dall'avv. CP_1 Pt_1 non sia oggettivamente indebita, ovvero che il pagamento non sia indebito per sopravvenuta mancanza di causa.
14. Come correttamente rilevato dall , non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto CP_1 del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e, quindi, non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili (Cass. n. 15814/2002), rappresentando l'utilizzabilità del beneficio conseguente al riscatto soltanto una conseguenza eventuale.
15. In altri termini, si ritiene che nel caso di specie la causa sia stata realizzata in quanto la funzione economico-sociale connessa dall'ordinamento al riscatto consiste nel vedere la propria anzianità contributiva incrementata del periodo del corso di laurea, nell'ambito del regime assicurativo che tale beneficio assicura, con la conseguenza che l'assicurato non può più successivamente rinunciare al riscatto e domandare la restituzione delle somme già a tale fine versate (Cass. n. 137/2003).
16. Dall'insussistenza della facoltà di rinunciare alla contribuzione derivante dal riscatto del corso legale di laurea discende l'esclusione del diritto al rimborso.
17. È assorbita ogni ulteriore questione controversa.
pagina 3 di 4 18. La peculiarità e la complessità della fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 4 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 4 aprile 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2054 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Solaro ed elettivamente domiciliata presso e nel suo Parte_1 studio in Scandicci (FI) alla Via R. Burchietti n. 14, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliato in Firenze, al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avvocati Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generali alle liti del 22.03.2024 per atto del Notar in Roma;
Persona_1 RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 22.6.2023 e ritualmente notificato all ha convenuto in CP_1 Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il predetto Istituto per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- IN TESI “dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci e infondati il provvedimento del CP_1
25.10.2022 pratica n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc.
CP_1 Persona_2 2 e 15) con cui Gestione Conto Individuale, sede di Firenze, ha respinto la domanda
CP_1 avanzata dall'avv. in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex l. n. 45/90 Parte_1 4 anni di laurea riscattati tramite Parte_2Parte_3 ex l. n. 247/07 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto,
CP_1 non risulta accreditato alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la
CP_1 Email_1 quale veniva ritenuto che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto Parte_2 non poteva ritenersi forma obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente Avv. alla ricongiunzione ex legge n. 45/90 a Parte_1 [...]
dei n. 4 anni di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98 riscattati tramite Parte_2CP_ CP_ ex legge n. 247/07 e condannare a trasferire e versare ai fini della ricongiunzione presso la posizione previdenziale della ricorrente Avv. aperta presso la Parte_1 Parte_2 somma di euro 18.241,20, o quella diversa che risulterà in corso di causa, a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98 ed ordinare a Parte_4
di effettuare la ricongiunzione contributiva degli anni di laurea riscattati
[...]CP_ presso 1994 -1998 ex tunc sin dalla data della domanda di ricongiunzione contributiva del 22/6/11 e comunque in data antecedente al 31/12/23”; IN IPOTESI
pagina 1 di 4 CP_
“dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci ed infondati il provvedimento del 25.10.2022 pratica CP_ CP_ n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc. 2 e 15) con cui Persona_2 Gestione Conto Individuale, sede di Firenze ha respinto la domanda avanzata dall' Avv. Parte_1 in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex legge n. 45/90 a
[...] CP CP_
dei anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 Parte_2 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, non risulta accreditato CP_ alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la quale veniva ritenuto Email_1 che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto non poteva ritenersi forma Parte_2 CP_ obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, condannare a rimborsare alla ricorrente Avv. la somma di euro 18.241,20, o quella diversa che risulterà in corso di Parte_1 causa, versata da quest'ultima a titolo di riscatto degli anni del corso di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98, oltre interessi anche moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo”; IN IPOTESI CP_
“dichiarare illegittimi, nulli, inefficaci ed infondati il provvedimento del 25.10.2022 pratica CP_ CP_ n. 86454/45U a firma del Responsabile UD (docc. 2 e 15) con cui Persona_2 Gestione Conto Individuale, sede di Firenze ha respinto la domanda avanzata dall' Avv. Parte_1 in data 22/06/2011 avente ad oggetto la ricongiunzione ex legge n. 45/90 a
[...] CP_
dei n. 4 anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 Parte_2 in quanto “Sulla posizione assicurativa intestata al nominato in oggetto, non risulta accreditato CP_ alcun contributo IVS”, e, per quanto occorrer possa, la comunicazione pec del 25/10/22 dall'indirizzo pec t con la quale veniva ritenuto Email_1 che l'applicazione della normativa relativa al riscatto ed alla ricongiunzione degli anni di corso universitario “ non fosse possibile in quanto non poteva ritenersi forma Parte_2 obbligatoria di previdenza” (cfr. doc. 14) e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente Avv. alla ricongiunzione ex legge n. 45/90 a Parte_1 Parte_2 CP_ CP_ dei n. 4 anni di laurea riscattati tramite ex legge n. 247/07 e condannare a
[...] risarcire tutti i danni subiti e subendi - da determinarsi anche in via equitativa - dalla ricorrente Avv. per non avere potuto usufruire ai fini previdenziali, a causa esclusiva del Parte_1 CP_ comportamento assunto e tenuto da del più vantaggioso regime retributivo stabilito per gli iscritti a che abbiano a fine anno 2023 almeno 18 anni di anzianità contributiva, Parte_2 oltre interessi anche moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì del saldo”.
2. Parte ricorrente nelle more del giudizio ha notificato all rinuncia alla domanda formulata in CP_1 tesi e alla seconda domanda formulata in ipotesi, mantenendo ferme le altre domande di cui al ricorso.
3. Nell'atto introduttivo parte ricorrente aveva dichiarato di avere interesse “a che il presente ricorso sia notificato anche alla al solo fine che - Pt_2 Parte_4 CP_ nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata in tesi nei confronti di - sia ordinato alla CP_ stessa che la ricongiunzione contributiva degli anni di laurea riscattati presso 1994 -1998 abbia effetto ex tunc sin dalla data della domanda di ricongiunzione contributiva del 22/6/11 e comunque in data antecedente al 31/12/23 (cfr. docc. 4 e 5)”.
4. Come confermato a verbale dell'odierna udienza, parte ricorrente non ha mai notificato alla predetta Cassa il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto, né, di conseguenza, la rinuncia alla domanda formulata in tesi e alla seconda domanda formulata in ipotesi.
5. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere il ricorso e CP_1 le relative domande in quanto improponibili e infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
6. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.
7. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria documentale pagina 2 di 4 espletata, ritiene che l'unica domanda per la quale residua causa sia infondata e non possa, pertanto, trovare accoglimento.
8. A giudizio del Tribunale, in conseguenza delle suddette rinunce della ricorrente, è, in primo luogo, divenuto superfluo, ai fini del decidere, accertare se sussista in capo al lavoratore autonomo la facoltà di riscatto degli anni di corso universitario, anche se non iscritto all'epoca della domanda ad alcuna Cassa Previdenziale, e, poi, di ricongiunzione di detti contributi presso la Cassa previdenziale a cui si sia successivamente iscritto, atteso che non formano più oggetto del giudizio, né, la pretesa di conseguire la ricongiunzione ex l. n. 45/90 a dei Parte_2 n. 4 anni di laurea dal 1/11/94 al 31/10/98, riscattati tramite ex l. n. 247/07, né, la subordinata CP_1 richiesta di risarcimento dei danni asseritamente derivati alla ricorrente dal diniego, a suo dire illegittimo, opposto dall alla domanda di ricongiunzione. CP_1
9. Oggetto del giudizio è, infatti, unicamente il preteso diritto della ricorrente a vedersi rimborsati gli importi corrisposti a in ragione del riscatto di laurea effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 77 l. CP_1 n. 247/2007, cosicché dall'eventuale accertamento dell'illegittimità del provvedimento di diniego di alla ricongiunzione, non potrebbe mai derivare la condanna dell'Istituto al rimborso delle CP_1 somme corrisposte per il pagamento degli oneri di riscatto, ma, diversamente, potrebbe eventualmente scaturirne soltanto la condanna dell'Ente a trasferire a la contribuzione ricevuta in Parte_2 pagamento al suddetto titolo e/o la condanna dell'Istituto al risarcimento del danno (iuxta alligata et probata), beni giuridici che, però, come visto, sono stati entrambi oggetto di rinuncia.
10. In ragione dell'intervenuta rinuncia alla domanda risarcitoria è irrilevante, altresì, ai fini del decidere, ogni sindacato sulla eventuale lesione da parte dell'Istituto del legittimo affidamento della ricorrente nell'accoglimento dell'istanza di ricongiunzione.
11. A ciò si aggiunga che è la ricorrente a essersi determinata a riscattare (anche) presso gli Parte_2 anni del corso legale di laurea (doc. 20 fasc. ric.), anziché coltivare il giudizio contro l al fine CP_1 di ottenere coattivamente, se del caso, la suddetta ricongiunzione e/o, eventualmente, il risarcimento del danno conseguente alla perdita dell'opportunità di fruire presso la Cassa del regime previdenziale retributivo.
12. Ciò posto, si ritiene infondata l'eccezione di improponibilità sollevata dall in quanto il residuo CP_1 oggetto del giudizio non concerne il conseguimento di una prestazione a carico dell , ma la CP_1 restituzione di somme asseritamente versate sine causa.
13. Ritiene, invece, il Tribunale, nel merito, che la contribuzione versata presso l dall'avv. CP_1 Pt_1 non sia oggettivamente indebita, ovvero che il pagamento non sia indebito per sopravvenuta mancanza di causa.
14. Come correttamente rilevato dall , non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto CP_1 del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo - che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo - sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza. Consegue che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e, quindi, non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili (Cass. n. 15814/2002), rappresentando l'utilizzabilità del beneficio conseguente al riscatto soltanto una conseguenza eventuale.
15. In altri termini, si ritiene che nel caso di specie la causa sia stata realizzata in quanto la funzione economico-sociale connessa dall'ordinamento al riscatto consiste nel vedere la propria anzianità contributiva incrementata del periodo del corso di laurea, nell'ambito del regime assicurativo che tale beneficio assicura, con la conseguenza che l'assicurato non può più successivamente rinunciare al riscatto e domandare la restituzione delle somme già a tale fine versate (Cass. n. 137/2003).
16. Dall'insussistenza della facoltà di rinunciare alla contribuzione derivante dal riscatto del corso legale di laurea discende l'esclusione del diritto al rimborso.
17. È assorbita ogni ulteriore questione controversa.
pagina 3 di 4 18. La peculiarità e la complessità della fattispecie di causa giustificano senza dubbio l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 4 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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