Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/02/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5071/20204 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Di Varese
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5071/2024, promossa con ricorso depositato il 04/12/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Valeria Conconi
e
2) Parte_2
Nato a Herleen (Paesi Bassi) il 02.02.65
Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Valeria Conconi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese, in data 6 luglio 1996 (anno
1996 atto n. 129 Parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nato a [...] il [...] Per_1
Matteo, nato a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.12.24, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
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1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto e con reciproco impegno a comunicarsi ogni mutamento di residenza.
2. I coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, provvederanno ciascuno al proprio mantenimento.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Giacchè, con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 06.07.1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Varese
( anno 1996 atto n. 129 Parte II Serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.1.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
pagina 2 di 3 Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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