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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 23394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23394/2024 V.G. promosso da
(c.f , con l'avv. CLARISSA BELOTTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. PAOLINA CASARI e con l'avv. Parte_2 C.F._2
CRISTINA DI FABIO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
CASA CONIUGALE
Giacchè i figli minori risultano essere collocati in maniera prevalente presso la madre, con la sola finalità di tutela dell'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico, alla sig.ra viene assegnata la Pt_2
casa coniugale sita in AL s/O (BS) in via Ponte Fusia 76/G, di proprietà al 50% dei coniugi, con tutti gli arredi e corredi, ad eccezione di quelli di natura strettamente personale del sig. , che l'abiterà Pt_1
con i figli minorenni e . La sig.ra si obbliga, altresì, a provvedere a tutte Per_1 Persona_2 Pt_2
1 le spese di ordinaria amministrazione relative al predetto immobile, dal quale il marito si allontanerà il giorno dell'udienza presidenziale, dal momento dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie e previo allontanamento del sig. da detto immobile. Pt_1
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E DIRITTO DI VISITA -RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2
residenza presso la madre, e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori, e, in ogni caso, con le seguenti modalità: a) fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'attività lavorativa del padre – indicativamente intorno alle ore 17:30 – sino alla domenica alle ore 21, quando il sig. Pt_1 accompagnerà i figli presso l'abitazione della madre;
b) un giorno alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui i figli staranno con il padre nel week end, stabilendolo nella giornata di martedì dalle ore
16,15 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola;
giacché il sig. termina Pt_1
la propria attività lavorativa intorno alle 17:30, la nonna materna sig.ra provvederà al Parte_3
ritiro dei bambini da scuola e li terrà con sé sino al rientro dal lavoro del padre;
c) due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel week end, stabilendoli nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 16,15 fino al mattino seguente quando il padre provvederà ad accompagnare i figli a scuola;
la nonna materna sig.ra provvederà al ritiro dei bambini Parte_3
da scuola e li terrà con sé sino al rientro dal lavoro del padre;
d) il Natale e il Capodanno ad anni alterni, ossia dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, seguendo il regime dell'alternanza; e) il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con un genitore, seguendo il regime dell'alternanza ; f) le altre festività (Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre) ad anni alterni;
g) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno;
la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
CONCORSO MANTENIMENTO MINORI
a. Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli e non ancora Parte_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, mediante un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, dell'importo complessivo di € 400,00 [€ 200,00 per ciascun figlio], da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese, con decorrenza dall'udienza presidenziale, ovvero nell'ipotesi in cui il marito dovesse lasciare la casa coniugale in epoca anteriore al deposito del ricorso di separazione , dal momento del suo
2 allontanamento dalla casa familiare, tramite bonifico bancario su c/c della sig.ra alle coordinate Pt_2
IBAN: [...] .
b. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei coniugi al 50% secondo il vigente protocollo del
Tribunale di Brescia.
c. I coniugi espressamente convengono che la sig.ra possa richiedere e percepire in via esclusiva Pt_2
l'assegno unico e il sig. si impegna a sottoscrivere ogni eventuale documento all'uopo richiesto Pt_1 dall'ente rogante.
CONTO CORRENTE COINTESTATO
Le somme depositate presso il conto corrente di corrispondenza n. 140671 in comunione sono già state ripartite tra i coniugi, in epoca antecedente al deposito del ricorso, i quali dichiarano, per tale titolo, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Tale conto corrente rimarrà in essere giacché, per comodità, permarrà la domiciliazione del pagamento del mutuo di cui i coniugi sono condebitori;
CONTRATTO DI MUTUO
In ordine al contratto di mutuo di cui i coniugi, in qualità di debitori solidali, mensilmente sono tenuti a pagare la rata di circa 830,00 €, il sig. e la sig.ra continueranno a corrispondere a parte Pt_1 Pt_2
mutuante il 50% ciascuno di detta rata. Nel dettaglio, i predetti depositeranno mensilmente il 50% delle somme dovute a titolo di rata mensile del mutuo presso il conto corrente di corrispondenza avente IBAN
[...] in essere presso la filiale di AL sull'Oglio (BS) della
[...]
; Controparte_1
AUTOVETTURA Y10
Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, la sig.ra manifesta la propria volontà Pt_2
al trasferimento della proprietà a favore del marito dell'autovettura così meglio identificata: - marca veicolo: Lancia;
- nome commerciale: Ypsilon;
- targa: DM007BP; - destinazione ed uso del veicolo: trasporto di persone ad uso proprio;
Il suddetto veicolo viene assegnato in esclusiva al sig. ; la Pt_1
sig.ra cede, quindi, il suo diritto di proprietà al marito, a titolo gratuito il quale diviene esclusivo Pt_2 proprietario dell'autovettura e, per l'effetto, questi provvederà alle formalità di trascrizione nell'apposito registro e al pagamento degli emolumenti PRA nonché dei diritti di Motorizzazione. La sig.ra si Pt_2
impegna a consegnare al sig. la carta di circolazione relativa al veicolo de quo. I coniugi chiedono, Pt_1
in relazione a detta attribuzione, l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
3 Ogni ulteriore questione patrimoniale verrà dai coniugi regolamentata in separata sede.
PASSAPORTO
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con l'iscrizione de i figli minori.
SPESE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
Spese di causa interamente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 22/08/2021 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AL L'LI (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
MICHELE POSIO Giudice
CLAUDIA GHERI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 23394/2024 V.G. promosso da
(c.f , con l'avv. CLARISSA BELOTTI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. PAOLINA CASARI e con l'avv. Parte_2 C.F._2
CRISTINA DI FABIO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
CASA CONIUGALE
Giacchè i figli minori risultano essere collocati in maniera prevalente presso la madre, con la sola finalità di tutela dell'interesse della prole a permanere nell'habitat domestico, alla sig.ra viene assegnata la Pt_2
casa coniugale sita in AL s/O (BS) in via Ponte Fusia 76/G, di proprietà al 50% dei coniugi, con tutti gli arredi e corredi, ad eccezione di quelli di natura strettamente personale del sig. , che l'abiterà Pt_1
con i figli minorenni e . La sig.ra si obbliga, altresì, a provvedere a tutte Per_1 Persona_2 Pt_2
1 le spese di ordinaria amministrazione relative al predetto immobile, dal quale il marito si allontanerà il giorno dell'udienza presidenziale, dal momento dell'assegnazione della casa familiare in favore della moglie e previo allontanamento del sig. da detto immobile. Pt_1
AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI E DIRITTO DI VISITA -RESPONSABILITA' GENITORIALE
I figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento e Per_1 Per_2
residenza presso la madre, e con possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé quando lo desideri, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori, e, in ogni caso, con le seguenti modalità: a) fine settimana alternati dal venerdì al termine dell'attività lavorativa del padre – indicativamente intorno alle ore 17:30 – sino alla domenica alle ore 21, quando il sig. Pt_1 accompagnerà i figli presso l'abitazione della madre;
b) un giorno alla settimana con pernottamento, nella settimana in cui i figli staranno con il padre nel week end, stabilendolo nella giornata di martedì dalle ore
16,15 fino al mattino seguente quando il padre li accompagnerà a scuola;
giacché il sig. termina Pt_1
la propria attività lavorativa intorno alle 17:30, la nonna materna sig.ra provvederà al Parte_3
ritiro dei bambini da scuola e li terrà con sé sino al rientro dal lavoro del padre;
c) due giorni alla settimana, con pernottamento, nella settimana in cui i figli staranno con la madre nel week end, stabilendoli nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 16,15 fino al mattino seguente quando il padre provvederà ad accompagnare i figli a scuola;
la nonna materna sig.ra provvederà al ritiro dei bambini Parte_3
da scuola e li terrà con sé sino al rientro dal lavoro del padre;
d) il Natale e il Capodanno ad anni alterni, ossia dal giorno 24 dicembre al giorno 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, seguendo il regime dell'alternanza; e) il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con un genitore, seguendo il regime dell'alternanza ; f) le altre festività (Epifania, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre) ad anni alterni;
g) due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo, da concordarsi con l'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno;
la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità sui figli nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé;
CONCORSO MANTENIMENTO MINORI
a. Il sig. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli e non ancora Parte_1 Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, mediante un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, dell'importo complessivo di € 400,00 [€ 200,00 per ciascun figlio], da corrispondersi entro il giorno
15 di ogni mese, con decorrenza dall'udienza presidenziale, ovvero nell'ipotesi in cui il marito dovesse lasciare la casa coniugale in epoca anteriore al deposito del ricorso di separazione , dal momento del suo
2 allontanamento dalla casa familiare, tramite bonifico bancario su c/c della sig.ra alle coordinate Pt_2
IBAN: [...] .
b. Le spese straordinarie per i figli saranno a carico dei coniugi al 50% secondo il vigente protocollo del
Tribunale di Brescia.
c. I coniugi espressamente convengono che la sig.ra possa richiedere e percepire in via esclusiva Pt_2
l'assegno unico e il sig. si impegna a sottoscrivere ogni eventuale documento all'uopo richiesto Pt_1 dall'ente rogante.
CONTO CORRENTE COINTESTATO
Le somme depositate presso il conto corrente di corrispondenza n. 140671 in comunione sono già state ripartite tra i coniugi, in epoca antecedente al deposito del ricorso, i quali dichiarano, per tale titolo, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra. Tale conto corrente rimarrà in essere giacché, per comodità, permarrà la domiciliazione del pagamento del mutuo di cui i coniugi sono condebitori;
CONTRATTO DI MUTUO
In ordine al contratto di mutuo di cui i coniugi, in qualità di debitori solidali, mensilmente sono tenuti a pagare la rata di circa 830,00 €, il sig. e la sig.ra continueranno a corrispondere a parte Pt_1 Pt_2
mutuante il 50% ciascuno di detta rata. Nel dettaglio, i predetti depositeranno mensilmente il 50% delle somme dovute a titolo di rata mensile del mutuo presso il conto corrente di corrispondenza avente IBAN
[...] in essere presso la filiale di AL sull'Oglio (BS) della
[...]
; Controparte_1
AUTOVETTURA Y10
Nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, la sig.ra manifesta la propria volontà Pt_2
al trasferimento della proprietà a favore del marito dell'autovettura così meglio identificata: - marca veicolo: Lancia;
- nome commerciale: Ypsilon;
- targa: DM007BP; - destinazione ed uso del veicolo: trasporto di persone ad uso proprio;
Il suddetto veicolo viene assegnato in esclusiva al sig. ; la Pt_1
sig.ra cede, quindi, il suo diritto di proprietà al marito, a titolo gratuito il quale diviene esclusivo Pt_2 proprietario dell'autovettura e, per l'effetto, questi provvederà alle formalità di trascrizione nell'apposito registro e al pagamento degli emolumenti PRA nonché dei diritti di Motorizzazione. La sig.ra si Pt_2
impegna a consegnare al sig. la carta di circolazione relativa al veicolo de quo. I coniugi chiedono, Pt_1
in relazione a detta attribuzione, l'esenzione da ogni imposta e/o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999.
INDIPENDENZA ECONOMICA CONIUGI
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI
3 Ogni ulteriore questione patrimoniale verrà dai coniugi regolamentata in separata sede.
PASSAPORTO
I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio con l'iscrizione de i figli minori.
SPESE DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE
Spese di causa interamente compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 22/08/2021 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AL L'LI (atto n. 4, parte II, serie A).
Con dichiarazione introdotta ex art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese.
Si dà, altresì, atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 15/04/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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