Articolo 94 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 93Articolo 95
Versione
1 gennaio 1993
Art. 94.
(Segnale bambini)
1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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