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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1929 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3214 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita ritenere e dichiarare illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati, e conseguentemente annullarli. Con vittoria di spese e compensi di difesa."
Per il resistente: "Piaccia alla On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.01.2024, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in oggetto, con i quali il Comune di Ragusa ha recuperato a tassazione l'IMU e la TASI per l'anno d'imposta
2018, negando l'esenzione per abitazione principale sull'immobile di sua proprietà sito in Ragusa,
ND, identificato al catasto al Dati catastali.
La ricorrente espone di essere proprietaria del suddetto immobile, nel quale ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Precisa che il proprio coniuge, sig. Nominativo_3, è proprietario e residente in un'altra unità immobiliare sita nello stesso stabile, al piano primo, identificata catastalmente con il
Subalterno 2. Sostiene l'illegittimità della pretesa impositiva alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 209/2022, che ha sancito il diritto alla doppia esenzione per i coniugi con residenze diverse, a condizione che ciascuno dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel proprio immobile. Evidenzia che, a seguito della pronuncia della Consulta, il riferimento al "nucleo familiare" è stato espunto dalla definizione di abitazione principale, rilevando unicamente la situazione del singolo possessore. Contesta, inoltre, la pretesa relativa all'immobile di ND_2 , asserendo di aver tempestivamente versato l'imposta dovuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ente impositore ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che, per l'anno 2018,
l'immobile di ND , seppur composto da due unità catastali distinte (sub. 2 e 3), costituiva di fatto l'unica abitazione del nucleo familiare. Secondo il Comune, l'esenzione per abitazione principale è stata correttamente riconosciuta solo per una delle due unità (il sub. 2), in conformità all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che legherebbe il beneficio all'unicità dell'immobile per nucleo familiare.
Argomenta, inoltre, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto riguarderebbe l'ipotesi di coniugi residenti in immobili diversi e non in unità distinte all'interno del medesimo edificio.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del contendere verte sul diritto della ricorrente a beneficiare dell'esenzione per abitazione principale, ai fini IMU e TASI per l'anno 2018, per l'immobile di sua proprietà, nonostante il coniuge beneficiasse della medesima agevolazione per un'altra unità immobiliare, catastalmente distinta ma sita nel medesimo edificio. È pacifico e documentalmente provato che, per l'anno d'imposta 2018, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, e il di lei coniuge, sig. Nominativo_3, fossero proprietari di due distinte unità immobiliari, rispettivamente il Dati catastali, site in Ragusa, ND. È altresì pacifico che entrambi avessero stabilito la propria residenza anagrafica nei rispettivi immobili.
Il Comune di Ragusa ha negato l'esenzione alla ricorrente sull'assunto che il nucleo familiare non possa beneficiare di più di un'esenzione per abitazione principale.
Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto si pone in diretto contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevedeva che per abitazione principale si intendesse l'immobile in cui "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La Corte ha espunto dalla norma il riferimento congiunto al possessore "e al suo nucleo familiare", ridefinendo di fatto l'abitazione principale come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il "possessore" dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La *ratio decidendi* della sentenza è chiara: il diritto all'esenzione è legato a un dato oggettivo e verificabile, ovvero la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo contribuente in un determinato immobile, a prescindere dalla situazione residenziale degli altri componenti del suo nucleo familiare. La Corte ha inteso superare ogni automatismo legato alla composizione del nucleo familiare, che generava discriminazioni e penalizzava scelte di vita individuali, familiari o lavorative.
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva, travolgendo la norma dichiarata incostituzionale sin dalla sua origine. Pertanto, i principi sanciti dalla sentenza n. 209/2022 si applicano pienamente anche all'annualità d'imposta 2018, oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tale intervento, la tesi del Comune resistente risulta infondata. L'argomentazione secondo cui la pronuncia della Consulta si applicherebbe solo a coniugi residenti in [...]diversi o in immobili non contigui
è priva di pregio. Il principio affermato dalla Corte non si basa sulla distanza fisica tra le abitazioni, ma sulla scissione tra la posizione del singolo contribuente e quella del suo nucleo familiare. Ciò che rileva è che i due immobili in questione, pur trovandosi nello stesso edificio, costituissero all'epoca dei fatti due unità immobiliari catastalmente distinte, ciascuna dotata di una propria autonomia funzionale e reddituale. Su ciascuna di esse, il rispettivo proprietario aveva il diritto di stabilire la propria residenza e dimora abituale e, di conseguenza, di beneficiare della relativa esenzione, purché ne fossero provati i presupposti fattuali.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della sua residenza anagrafica nell'immobile sub.
3. Il
Comune, pur contestando il diritto all'esenzione, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di veridicità delle risultanze anagrafiche, né a dimostrare l'assenza del requisito della dimora abituale. La difesa dell'ente si è limitata a un'interpretazione della norma ormai superata dalla giurisprudenza costituzionale.
Pertanto, ricorrendo per la sig.ra Ricorrente_1 i requisiti soggettivi e oggettivi (proprietà dell'immobile, residenza anagrafica e dimora abituale in un'unità catastalmente autonoma), il suo diritto all'esenzione per abitazione principale per l'anno 2018 deve essere riconosciuto.
Per il resto della domanda, la seguente affermazione contenuta in ricorso (acccompagnata dal deposito di correlata documentazione) non viene contestata dal Comune resistente su cui gravava l'onere della prova
:<< Relativamente invece alla imposizione riguardante sia l'IMU che la TASI dell'immobile di via Michelangelo
Buonarroti n. 86, se ne contesta la legittimità in quanto l'imposta relativa è stata tempestivamente pagata.>> Da tutto quanto sopra detto consegue l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, che devono essere annullati.
Quanto non esaminato si intende asssorbito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione 2, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna il Comune di Ragusa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 24-2-26.
Il Giudice Mon.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LEGGIO GIUSEPPA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 287/2024 depositato il 09/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa - Corso Italia 72 97100 Ragusa RG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1929 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3214 TASI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: "Piaccia alla Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria adita ritenere e dichiarare illegittimi gli avvisi di accertamento impugnati, e conseguentemente annullarli. Con vittoria di spese e compensi di difesa."
Per il resistente: "Piaccia alla On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 11.01.2024, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento in oggetto, con i quali il Comune di Ragusa ha recuperato a tassazione l'IMU e la TASI per l'anno d'imposta
2018, negando l'esenzione per abitazione principale sull'immobile di sua proprietà sito in Ragusa,
ND, identificato al catasto al Dati catastali.
La ricorrente espone di essere proprietaria del suddetto immobile, nel quale ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale. Precisa che il proprio coniuge, sig. Nominativo_3, è proprietario e residente in un'altra unità immobiliare sita nello stesso stabile, al piano primo, identificata catastalmente con il
Subalterno 2. Sostiene l'illegittimità della pretesa impositiva alla luce della sentenza della Corte Costituzionale
n. 209/2022, che ha sancito il diritto alla doppia esenzione per i coniugi con residenze diverse, a condizione che ciascuno dimori abitualmente e risieda anagraficamente nel proprio immobile. Evidenzia che, a seguito della pronuncia della Consulta, il riferimento al "nucleo familiare" è stato espunto dalla definizione di abitazione principale, rilevando unicamente la situazione del singolo possessore. Contesta, inoltre, la pretesa relativa all'immobile di ND_2 , asserendo di aver tempestivamente versato l'imposta dovuta.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa, depositando controdeduzioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. L'ente impositore ha difeso la legittimità del proprio operato, sostenendo che, per l'anno 2018,
l'immobile di ND , seppur composto da due unità catastali distinte (sub. 2 e 3), costituiva di fatto l'unica abitazione del nucleo familiare. Secondo il Comune, l'esenzione per abitazione principale è stata correttamente riconosciuta solo per una delle due unità (il sub. 2), in conformità all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che legherebbe il beneficio all'unicità dell'immobile per nucleo familiare.
Argomenta, inoltre, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto riguarderebbe l'ipotesi di coniugi residenti in immobili diversi e non in unità distinte all'interno del medesimo edificio.
La causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del contendere verte sul diritto della ricorrente a beneficiare dell'esenzione per abitazione principale, ai fini IMU e TASI per l'anno 2018, per l'immobile di sua proprietà, nonostante il coniuge beneficiasse della medesima agevolazione per un'altra unità immobiliare, catastalmente distinta ma sita nel medesimo edificio. È pacifico e documentalmente provato che, per l'anno d'imposta 2018, la ricorrente, sig.ra Ricorrente_1, e il di lei coniuge, sig. Nominativo_3, fossero proprietari di due distinte unità immobiliari, rispettivamente il Dati catastali, site in Ragusa, ND. È altresì pacifico che entrambi avessero stabilito la propria residenza anagrafica nei rispettivi immobili.
Il Comune di Ragusa ha negato l'esenzione alla ricorrente sull'assunto che il nucleo familiare non possa beneficiare di più di un'esenzione per abitazione principale.
Tale impostazione non può essere condivisa, in quanto si pone in diretto contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022. Con tale pronuncia, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nella parte in cui prevedeva che per abitazione principale si intendesse l'immobile in cui "il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente".
La Corte ha espunto dalla norma il riferimento congiunto al possessore "e al suo nucleo familiare", ridefinendo di fatto l'abitazione principale come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il "possessore" dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La *ratio decidendi* della sentenza è chiara: il diritto all'esenzione è legato a un dato oggettivo e verificabile, ovvero la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo contribuente in un determinato immobile, a prescindere dalla situazione residenziale degli altri componenti del suo nucleo familiare. La Corte ha inteso superare ogni automatismo legato alla composizione del nucleo familiare, che generava discriminazioni e penalizzava scelte di vita individuali, familiari o lavorative.
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva, travolgendo la norma dichiarata incostituzionale sin dalla sua origine. Pertanto, i principi sanciti dalla sentenza n. 209/2022 si applicano pienamente anche all'annualità d'imposta 2018, oggetto del presente giudizio.
Alla luce di tale intervento, la tesi del Comune resistente risulta infondata. L'argomentazione secondo cui la pronuncia della Consulta si applicherebbe solo a coniugi residenti in [...]diversi o in immobili non contigui
è priva di pregio. Il principio affermato dalla Corte non si basa sulla distanza fisica tra le abitazioni, ma sulla scissione tra la posizione del singolo contribuente e quella del suo nucleo familiare. Ciò che rileva è che i due immobili in questione, pur trovandosi nello stesso edificio, costituissero all'epoca dei fatti due unità immobiliari catastalmente distinte, ciascuna dotata di una propria autonomia funzionale e reddituale. Su ciascuna di esse, il rispettivo proprietario aveva il diritto di stabilire la propria residenza e dimora abituale e, di conseguenza, di beneficiare della relativa esenzione, purché ne fossero provati i presupposti fattuali.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito prova della sua residenza anagrafica nell'immobile sub.
3. Il
Comune, pur contestando il diritto all'esenzione, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di veridicità delle risultanze anagrafiche, né a dimostrare l'assenza del requisito della dimora abituale. La difesa dell'ente si è limitata a un'interpretazione della norma ormai superata dalla giurisprudenza costituzionale.
Pertanto, ricorrendo per la sig.ra Ricorrente_1 i requisiti soggettivi e oggettivi (proprietà dell'immobile, residenza anagrafica e dimora abituale in un'unità catastalmente autonoma), il suo diritto all'esenzione per abitazione principale per l'anno 2018 deve essere riconosciuto.
Per il resto della domanda, la seguente affermazione contenuta in ricorso (acccompagnata dal deposito di correlata documentazione) non viene contestata dal Comune resistente su cui gravava l'onere della prova
:<< Relativamente invece alla imposizione riguardante sia l'IMU che la TASI dell'immobile di via Michelangelo
Buonarroti n. 86, se ne contesta la legittimità in quanto l'imposta relativa è stata tempestivamente pagata.>> Da tutto quanto sopra detto consegue l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati, che devono essere annullati.
Quanto non esaminato si intende asssorbito.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Ragusa, Sezione 2, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati.
Condanna il Comune di Ragusa alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio del 24-2-26.
Il Giudice Mon.