Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 289
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità esenzione per abitazione principale

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che la sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 ha modificato la nozione di abitazione principale, legandola alla residenza e dimora abituale del singolo possessore e non più al nucleo familiare. Tale principio ha efficacia retroattiva e si applica anche all'anno d'imposta 2018. Gli immobili, pur distinti catastalmente, costituivano unità autonome su cui ciascun proprietario poteva stabilire la propria residenza e dimora abituale.

  • Accolto
    Pagamento tempestivo dell'imposta

    Il Comune resistente non ha contestato tale affermazione, su cui gravava l'onere della prova.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 289
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 289
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo