Sentenza 22 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 00537/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2010, proposto da:
TO UD, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Gariddi, con domicilio eletto presso il suo studio in AT, via Nuovalucello, 81 C;
e proseguito da:
SC NA Di MA, GN UD e OM UD, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Carmen Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AT, via Nuovalucello, 81;
contro
Assessorato del Territorio e Dell'Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, ed ivi domiciliato in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di AT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009, di presa d’atto del D.A. n. 468 del 07/06/2005 di approvazione del “Piano Urbanistico Attuativo – variante AT sud”;
del D.A. n. 468 del 07/06/2005, di approvazione del “Piano Urbanistico Attuativo – variante AT sud”;
della delibera del Consiglio comunale di AT n. 58 del 21 dicembre 2002 di adozione del “Piano Urbanistico Attuativo – variante AT sud”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. TO UD rappresentava di essere proprietario di vari terreni localizzati nel Comune di AT, riportati in catasto al foglio n. 43, particelle n. 61, n. 63 e n. 120 (ricadenti in zona “Verde Rurale”), al foglio n. 48, particelle n. 52, n. 77, n. 83, n. 270, n. 49, n. 50, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 66, n. 84, n. 85, n. 273, n. 275, n. 276, n. 1955, n. 1956, n. 1957 e n. 1958 rientranti in “Zone Agricole e di Turismo Rurale”, “Masserie ed Edifici Storici” e “Parco Attrezzato”, nonché al foglio n. 42, particelle n. 92, n. 97, n. 99, n. 238, n. 38, n. 95, n. 100, n. 101, n. 237, n. 240, n. 243, n. 249, n. 260, n. 261 e n. 267, ricadenti nell’ambito del P.T.O. e del P.U.A. e da quest’ultimo ricompresi nel comparto H “Campo da golf”, estesi complessivamente ha 17.46.88. In particolare con riguardo alle aree ricomprese all’interno del predetto comparto “H” veniva potenzialmente pregiudicata la continuità dell’attività dell’azienda agricola S. Giuseppe all’Arena, con pregiudizio del predetto sig. TO UD (che evidentemente doveva esserne il titolare, sebbene non per tale apertamente dichiaratosi).
Il sig. TO UD, ritenendo che il pregiudizio derivante dalla destinazione urbanistica impressa ai terreni di cui era proprietario ricompresi all’interno del comparto “H” fosse risultato attuale soltanto dopo l’adozione della delibera del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009, di presa d’atto del D.A. n. 468 del 07/06/2005 di approvazione del “Piano Urbanistico Attuativo – variante AT sud” (a seguire indicato soltanto per acronimo quale P.U.A.) – piuttosto che dopo l’approvazione di quest’ultimo, ed ancor prima, dopo la delibera del Consiglio comunale di AT n. 58 del 21 dicembre 2002 di adozione del P.U.A. -, con ricorso notificato in data 27 febbraio 2010 e depositato in data 26 marzo 2010 impugnava tutti e tre tali atti.
Si costituiva in giudizio l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, ma non il Comune di AT.
Essendo sopravvenuto in data 29/03/2013 il decesso del Sig. TO UD, per la prosecuzione del presente giudizio si costituivano, con memoria depositata in segreteria in data 31/01/2018, i Sig.ri SC NA Di MA, GN UD e OM UD.
In data 28 novembre 2022 si teneva l’udienza pubblica per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo il previo avviso dato ai difensori delle parti a norma dell’art. 73 c.p.a. del rilievo d’ufficio di una possibile causa di inammissibilità del ricorso, per la mancata tempestiva impugnazione di atti amministrativi presupposti, esaustivamente lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente.
In replica al predetto avviso il difensore di parte ricorrente ha evidenziato di essersi già onerato in gravame della rappresentazione delle circostanze che, a proprio dire, rendevano attuale la lesione della propria posizione giuridica soggettiva soltanto dopo la avvenuta adozione della delibera di presa d’atto del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009.
Se però si passa in concreto all’esame del ricorso in epigrafe sul punto specifico, non vi è nulla che spieghi perché “ si (sarebbe ) consumata – in maniera definitiva – la lesione della posizione e degli interessi dell’attuale ricorrente ” soltanto dopo che “ il D.A. n° 468 del 07/06/2005 (è stato) definitivamente recepito - in ossequio alle prescrizioni del D.A. – con delibera del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009 ”.
In ogni caso una tale opinione è, a giudizio del Collegio, fallace.
Infatti come risulta chiaramente dall’art. 4 del D.A. n. 468 del 07/06/2005, pubblicato in G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005, “ il Comune di AT dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all’approvazione del Piano Particolareggiato in argomento e dovrà curare che, in breve tempo, vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni degli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, in modo tale che per gli Uffici e per l’utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera, da trasmettere per opportuna conoscenza a questo Assessorato, il Consiglio Comunale dovrà prendere atto degli elaborati di Piano come modificati in conseguenza del presente decreto ”. La presa d’atto del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009 avrebbe quindi potuto costituire una autonoma causa di lesione della posizione giuridica soggettiva del ricorrente in un solo caso: ovvero se il “Progettista ”, nell’apportare le “modifiche e le correzioni degli elaborati di piano che discendono dal presente decreto ”, avesse commesso un errore o una modifica, sì da attribuire alle aree di cui il ricorrente è proprietario all’interno del comparto “H” una destinazione diversa da quella risultante dagli elaborati di progetto costituenti parti integranti del D.A. n. 468 del 07/06/2005 in base alle previsioni del suo art. 3 . Ma il ricorrente non ha né affermato in gravame, né men che mai comprovato, che un errore di tal genere sia mai avvenuto.
Del resto, la mancanza di una qualunque autonoma lesività della presa d’atto del Consiglio comunale di AT n. 99 del 10 dicembre 2009 discende, oltre che da una piana lettura dell’art. 4 del D.A. n. 468 del 07/06/2005, dalla perfetta conformità di quest’ultimo all’assetto normativo vigente al momento della adozione dei provvedimenti impugnati. Così infatti dispone l’art. 4 della L.R. n. 71/1978 – abrogato (soltanto) dalla successiva L.R. n. 19/2020:
“ Il piano regolatore generale è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
L' Assessore adotta le proprie determinazioni entro centottanta giorni dalla presentazione del piano all' Assessorato.
Con il decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche di cui all' art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.
Nel caso previsto dal quinto comma del precedente art. 3, sulle opposizioni e osservazioni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta proprie determinazioni.
A tal fine l'Assessore porta a conoscenza del comune interessato le proprie determinazioni in ordine al piano, alle osservazioni ed opposizioni.
Il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente comma, ad adottare le proprie controdeduzioni.
L' Assessore, entro i successivi trenta giorni, emana il decreto di approvazione introducendo di ufficio le modifiche indicate nel presente articolo.
L' Assessore, in caso di inerzia del comune, provvede alla emanazione del decreto di approvazione, intendendo accettate tutte le modifiche proposte.
Nel caso di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, il comune è tenuto ad effettuarla entro novanta giorni. Entro i successivi novanta giorni l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni.
Nelle more della rielaborazione parziale, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici l'edificazione è disciplinata dalla legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dalla presente legge, con eccezione per le zone del territorio comunale soggette alla rielaborazione, nelle quali nessuna concessione può essere rilasciata.
Il termine per la rielaborazione totale del piano regolatore generale è fissato in centottanta giorni dalla data di restituzione al comune.
Nelle more della rielaborazione totale l'edificazione resta disciplinata dalla normativa preesistente.
Ove il comune, tenuto alla rielaborazione totale del piano regolatore generale, risulti dotato della sola perimetrazione dell'abitato definita ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione al di fuori del centro abitato si svolgerà nel rispetto dell'indice di densità edilizia fondiaria dello 0,03 mc / mq ”.
E’ quindi evidente che l’unica ipotesi in cui il procedimento di approvazione del piano regolatore (nel caso di specie in variante) rimane “aperto”, è quella della “ restituzione del piano per la rielaborazione parziale ”; ma anche in quel caso, ciò che lo completa e lo porta ad efficacia non è certo una – normativamente mai prevista – presa d’atto del Comune, che è soggetto unicamente all’obbligo procedimentale di “ effettuarla entro novanta giorni ”: mentre è sempre l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana che lo adotta “ entro (i successivi) novanta giorni ”, ovvero, nel caso di vano superamento del termine massimo di 180 giorni dalla avvenuta restituzione del piano regolatore adottato previsto dall’undicesimo comma della norma prima riportata, che provvede sostitutivamente a mezzo di proprio commissario ad acta a norma dell’art. 27 della medesima L.R.
Nel caso di specie, con il D.A. n. 468 del 07/06/2005 non è stata operata alcuna “ restituzione del piano per la rielaborazione parziale ” dopo la trasmissione all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana della delibera del Consiglio comunale di AT n. 58 del 21 dicembre 2002 di adozione il P.U.A.
E’ utile ricordare in tema di piani urbanistici che “ Non è, invece, consentito dalla normativa di settore, che configura il PRG come atto complesso, in esito ad una procedura minuziosamente disciplinata in cui l’ultima parola, anche in tema di modifiche dello strumento urbanistico, compete all’Assessorato regionale (art. 4 l.r. n. 71/1978), l’unilaterale modifica delle destinazioni d’uso stabilite dal PRG in sede di presa d’atto, ossia nell’ambito di un’attività che comporta la mera trasposizione sugli elaborati del PRG delle determinazioni assunte in sede di approvazione del piano, relativamente alla quale, pertanto, ciò che rileva sono solo le prescrizioni finali, quali approvate in sede regionale, a prescindere dall’essere o meno le stesse corrispondenti alle osservazioni presentate dai privati .” (CGARS, sentenza n. 188/2014).
Ne consegue che la presa d’atto effettuata dal Comune non poteva – né avrebbe potuto – assumere valore modificativo o innovativo rispetto al P.U.A. approvato dalla Regione, ma ha assolto un ruolo meramente ricognitivo, che non può valere a rimettere in termini il privato a fini dell’impugnazione giurisdizionale dello strumento urbanistico.
Premesso che, come da condivisa giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 marzo 1983 n.1), la lesività dell’atto di adozione facoltizzava soltanto – giusto l’obbligo di applicare anche in relazione a piani regolatori adottati, ma non ancora approvati, le “ misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche, e alla legge regionale 5 agosto 1958, n. 22 ” ex art. 19 della L.R. n. 71/1978 -, ma non obbligava senz’altro il ricorrente alla sua tempestiva impugnazione, risultava invece indefettibile la tempestiva contestazione del D.A. n. 468 del 07/06/2005 entro il termine massimo di 60 giorni ex art. 21 L. n. 1034/1971 dalla avvenuta sua pubblicazione in G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2005.
Ma poiché la impugnazione dell’atto indicato in precedenza è avvenuta (soltanto) con la notificazione del presente atto di gravame in data 27 febbraio 2010, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la lesione che il soggetto ricorrente lamenta della propria sfera giuridica risulta esser stata interamente consumata dal D.A. n. 468 del 07/06/2005, oramai divenuto inoppugnabile.
La peculiarità della presente controversia giustifica, a giudizio del Collegio, la totale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Seconda) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO