TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/06/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3106/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Bello Stanislao Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
NN Francesco (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01.06.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
5113/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 30.10.2019, con la quale veniva rigettata la domanda formulata nei confronti di e Parte_2 CP_1
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Mercedes Benz classe C tg. EY492DP;
• in data 16.10.2017, alle ore 14.30 circa, sull'asse mediano Villa Literno-Nola, mentre circolava a moderata velocità in direzione Nola, il veicolo citato veniva colpito dal brecciame proveniente dall'autocarro tg. CA357MS;
• a seguito di tale evento l'automobile Mercedes riportava ingenti danni;
• il conducente dell'autocarro, non avvedendosi dell'accaduto, si allontanava dal luogo del sinistro;
• da successivi accertamenti emergeva che l'autocarro era di proprietà della e che CP_2
era assicurato per la RCA presso Parte_2
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava il difetto di legittimazione attiva dell'attore e rilevava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risultava provata la domanda formulata in citazione, ritenendo la dichiarazione testimoniale vaga e generica.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
• erronea motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato la legittimazione attiva dell'attore;
• errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e delle schede IVASS.
1.4 – Si costituiva in giudizio la la quale concludeva per il Parte_2 rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.05.2025,
2 sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e, successivamente, dal decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 30.10.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.06.2020.
Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 10.06.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato la sussistenza della legittimazione attiva. Ha evidenziato, infatti, di aver depositato sia il libretto di circolazione che il certificato di proprietà del veicolo danneggiato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che le risultanze del certificato di proprietà integrano, nel giudizio di risarcimento danni alle cose dalla circolazione dei veicoli, ai fini della prova della legittimazione attiva, una presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tale certificato come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta tale circostanza a dover fornire la prova contraria (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/05/2015, n. 11124).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente la dedotta situazione proprietaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/04/2008, n. 9681).
3 Conseguentemente, ai fini della prova della titolarità di un veicolo, è sufficiente la produzione in giudizio della carta di circolazione, da cui si evince il nome del proprietario;
non è necessario dimostrare anche l'assenza di successivi trasferimenti in favore di terzi;
tale circostanza, che costituisce un fatto estintivo del diritto, deve essere eventualmente provata dalla controparte.
3.2 – Nel caso di specie l'appellante ha effettivamente depositato in primo grado, ai fini della prova della proprietà del veicolo danneggiato, il certificato di proprietà del 05.02.2015 e la carta di circolazione.
Tali documenti, alla luce delle coordinate giurisprudenziali delineate al paragrafo precedente, consentono di affermare che la vettura danneggiata era di proprietà dell'odierno appellante, al memento del sinistro;
del resto, siffatta circostanza non è stata contestata in maniera specifica dalla compagnia assicuratrice, che non ha dimostrato che sono intervenuti successivi trasferimenti del bene.
L'appello, dunque, è fondato, con riferimento a tale profilo, poiché il Giudice di Pace ha erroneamente negato la sussistenza in capo a del diritto di proprietà relativo al Parte_1
veicolo danneggiato.
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame del secondo motivo di appello, con cui è stata contestata la valutazione delle prove compiuta dal Giudice di prima cure, che ha affermato che la dinamica del sinistro non è stata dimostrata.
4.1 – Sul punto, deve rilevarsi che, in primo grado, è stato escusso il teste , il quale Testimone_1 il quale ha riferito di essere legato all'appellante da un rapporto di parentela, essendo suo cognato, e di aver reso testimonianza in altre due precedenti occasioni.
Nonostante tali elementi soggettivi, il teste in questione deve essere considerato attendibile, in base a una valutazione oggettiva del contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. Cassazione civile sez.
I, 30/03/2023, n. 8988).
Invero, il teste ha confermato la ricostruzione del sinistro contenuta all'interno dell'atto di citazione. Lo stesso ha affermato che, in un giorno del mese di ottobre 2017, alle ore 14.30 circa, si trovava a bordo della propria automobile e stava seguendo il veicolo danneggiato, a una distanza di dieci-quindici metri, sull'asse mediano Nola – Villa Literno, in direzione Nola e all'altezza di Nola;
ha riferito che da un autocarro IV cadeva del brecciame, che colpiva la parte anteriore del veicolo Mercedes, precisando che l'autocarro era sprovvisto di telone per
4 coprire il proprio carico;
ha ricordato di essersi fermato a prestare soccorso e ha riconosciuto i danni riportati dalla vettura dell'appellante.
Diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, tali dichiarazioni non possono essere considerate generiche, poiché il teste ha risposto in maniera esauriente ai capitoli articolati da parte attrice: pur non avendo ricordato il giorno esatto in cui si è verificato il sinistro, infatti, ha confermato il mese e l'anno che sono indicati all'interno dell'atto di citazione. Le specificazioni relative alla corsia in cui si trovavano i veicoli e alla distanza tra gli stessi, invece, costituiscono circostanze estranee ai capitoli di prova sottoposti al teste e non risulta che siano stati richiesti specifici chiarimenti al riguardo, ai sensi dell'art. 253 c.p.c.. Peraltro, l'eventuale violazione della distanza di sicurezza integrerebbe un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227
c.c., che avrebbe dovuto essere provato dall'odierna appellata, attraverso l'articolazione di uno specifico capitolo di prova (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n. 25712). In questa prospettiva, dunque, le dichiarazioni testimoniali appaiono oggettivamente complete, in quanto il teste ha risposto esaustivamente alle domande che gli sono state sottoposte.
Del resto, la versione fornita dal teste trova riscontro negli ulteriori elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio di primo grado. In effetti, prima che gli fossero esibiti i rilievi fotografici in atti, il testimone ha ricordato che il veicolo attoreo aveva riportato danni ai proiettori, al cofano e al paraurti anteriore;
tale circostanza è confermata dalle fotografie depositate da parte attrice
(riconosciute successivamente dal teste) e trova riscontro nella relazione redatta dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che ha dato atto della presenza di tali danni.
Inoltre, lo stesso CTU, pur avendo rilevato non è possibile effettuare una ricostruzione comparativa dell'impatto per cui è causa, alla luce degli elementi prodotti, ha sostenuto una possibile coerenza eziologica dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro. In particolare, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, ha evidenziato la presenza di “tracce di abrasione da materiale lapideo”. Ciò conferma, quindi, le dichiarazioni reste dal teste, secondo cui il veicolo dell'odierno appellante è stato danneggiato dall'impatto con del brecciame.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, occorre affermare la sussistenza di indici oggettivi di attendibilità del testimone escusso, in quanto le sue dichiarazioni appaiono complete e prive di contraddizioni intrinseche;
inoltre, la loro veridicità è confermata sia dai rilievi fotografici in atti,
5 che dalle risultanze della CTU espletata in primo grado. In virtù della testimonianza acquisita in primo grado, dunque, deve ritenersi che la dinamica del sinistro per cui è causa è stata provata.
4.2 – D'altra parte, l'odierna appellata non ha fornito elementi idonei a superare tale conclusione.
Con riferimento al nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente in parola, infatti, il consulente tecnico della compagnia assicuratrice ha segnalato “la presenza sull'autovettura di esiti collisivi riconducibili ad una fase dinamica del veicolo ed altri rapportabili invece a condizioni narranti una sostanziale inerzia dello stesso” e che tale circostanza induce ad escludere che tutti i danni lamentati siano scaturiti dal sinistro in esame.
Tuttavia, come rilevato dal CTU, gli elementi presenti in atti non consentono un'analisi comparativa dell'impatto, per cui non si può affermare se la vettura sia stata colpita solo quando si trovava in movimento o anche dopo aver arrestato la propria marcia;
resta ferma, però, la presenza di “tracce di abrasione da materiale lapideo”, che consente di affermare la compatibilità causale tra i danni e la dinamica riferita dall'attore e confermata dal teste.
4.3 – Per giunta, deve darsi atto dell'irrilevanza, ai fini probatori, delle risultanze della banca dati tenuta dall'IVASS ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 209/2005, che sono state prodotte dall'odierna appellata e implicitamente ammesse dall'appellante, che si è sottratto all'interrogatorio formale deferito in primo grado.
Il coinvolgimento in precedenti sinistri, infatti, pur dovendo essere preso in considerazione dalle compagnie assicuratrici in sede di stipula delle polizze assicurative, non è idoneo a fornire informazioni in merito allo specifico sinistro per cui è causa, in quanto non esclude che esso si sia effettivamente verificato.
Tali informazioni, pertanto, non consentono di sostenere che il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, confermato dal teste, non si è verificato.
4.4 – Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto, in quanto risulta provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
5 – Occorre procedere, a questo punto, alla quantificazione del danno patito dall'odierno appellante.
5.1 – A tal fine, deve farsi riferimento alle indagini effettuate dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, che ha determinato l'entità dei danni subiti dalla Mercedes Benz Classe
C in euro 2.453,96, IVA inclusa, tenendo conto dei prezzi dei ricambi e dei tempi di manodopera
6 risultanti dai listini ufficiali della casa produttrice, nonché del costo orario della manodopera stabilito sulla base di un'indagine condotta presso officine ufficiali e autorizzate.
5.2 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido, all'integrale risarcimento del danno patito da nella misura quantificata al Parte_1
paragrafo che precede.
7 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
7.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non
7 essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, di € Parte_2 CP_1
2.453,96; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (16.10.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna e in solido, alla rifusione in favore Parte_2 CP_1
del procuratore antistatario dell'appellante delle spese processuali, che si liquidano in €
125,00 per spese vive ed € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 174,00 per spese vive ed € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge
- pone le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a carico degli appellati, in solido.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 3106/2020 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Di Bello Stanislao Parte_1 C.F._1
(C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 P.IVA_1
NN Francesco (C.F. ); C.F._3
APPELLATA
(C.F. ); CP_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
29.05.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto d'appello notificato in data 01.06.2020, impugnava la sentenza n. Parte_1
5113/2019, emessa dal Giudice di Pace di Nola in data 30.10.2019, con la quale veniva rigettata la domanda formulata nei confronti di e Parte_2 CP_1
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure l'odierno appellante esponeva quanto segue:
• è proprietario della autovettura Mercedes Benz classe C tg. EY492DP;
• in data 16.10.2017, alle ore 14.30 circa, sull'asse mediano Villa Literno-Nola, mentre circolava a moderata velocità in direzione Nola, il veicolo citato veniva colpito dal brecciame proveniente dall'autocarro tg. CA357MS;
• a seguito di tale evento l'automobile Mercedes riportava ingenti danni;
• il conducente dell'autocarro, non avvedendosi dell'accaduto, si allontanava dal luogo del sinistro;
• da successivi accertamenti emergeva che l'autocarro era di proprietà della e che CP_2
era assicurato per la RCA presso Parte_2
Pertanto, parte attrice chiedeva la condanna delle controparti al risarcimento dei danni patiti.
1.2 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda in questione. In particolare, affermava il difetto di legittimazione attiva dell'attore e rilevava che, alla luce dell'istruttoria espletata, non risultava provata la domanda formulata in citazione, ritenendo la dichiarazione testimoniale vaga e generica.
1.3 – Con l'atto di appello in esame, contestava tale decisione, formulando i Parte_1
seguenti motivi di gravame:
• erronea motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato la legittimazione attiva dell'attore;
• errata valutazione delle prove acquisite in primo grado e, in particolare, della prova testimoniale e delle schede IVASS.
1.4 – Si costituiva in giudizio la la quale concludeva per il Parte_2 rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
1.5 – Acquisito il fascicolo di primo grado, in ragione della sua natura prettamente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 29.05.2025,
2 sostituita dal deposito di note scritte, in virtù dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione dei termini disposta dall'art. 83, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e, successivamente, dal decreto legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data 30.10.2019 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 01.06.2020.
Inoltre, l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 10.06.2020, nel termine di dieci giorni dalla notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
2.1 – Peraltro, l'ammissibilità dell'atto di gravame è confermata dalla sua conformità ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
3 – Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha negato la sussistenza della legittimazione attiva. Ha evidenziato, infatti, di aver depositato sia il libretto di circolazione che il certificato di proprietà del veicolo danneggiato.
3.1 – Al riguardo, si osserva che le risultanze del certificato di proprietà integrano, nel giudizio di risarcimento danni alle cose dalla circolazione dei veicoli, ai fini della prova della legittimazione attiva, una presunzione di proprietà a favore del soggetto che risulta da tale certificato come proprietario, con la conseguenza che è il soggetto che contesta tale circostanza a dover fornire la prova contraria (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/05/2015, n. 11124).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che, in tema di diritto di proprietà sulla cosa, costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente la dedotta situazione proprietaria (cfr. Cassazione civile sez. III, 11/04/2008, n. 9681).
3 Conseguentemente, ai fini della prova della titolarità di un veicolo, è sufficiente la produzione in giudizio della carta di circolazione, da cui si evince il nome del proprietario;
non è necessario dimostrare anche l'assenza di successivi trasferimenti in favore di terzi;
tale circostanza, che costituisce un fatto estintivo del diritto, deve essere eventualmente provata dalla controparte.
3.2 – Nel caso di specie l'appellante ha effettivamente depositato in primo grado, ai fini della prova della proprietà del veicolo danneggiato, il certificato di proprietà del 05.02.2015 e la carta di circolazione.
Tali documenti, alla luce delle coordinate giurisprudenziali delineate al paragrafo precedente, consentono di affermare che la vettura danneggiata era di proprietà dell'odierno appellante, al memento del sinistro;
del resto, siffatta circostanza non è stata contestata in maniera specifica dalla compagnia assicuratrice, che non ha dimostrato che sono intervenuti successivi trasferimenti del bene.
L'appello, dunque, è fondato, con riferimento a tale profilo, poiché il Giudice di Pace ha erroneamente negato la sussistenza in capo a del diritto di proprietà relativo al Parte_1
veicolo danneggiato.
4 – Occorre procedere, a questo punto, all'esame del secondo motivo di appello, con cui è stata contestata la valutazione delle prove compiuta dal Giudice di prima cure, che ha affermato che la dinamica del sinistro non è stata dimostrata.
4.1 – Sul punto, deve rilevarsi che, in primo grado, è stato escusso il teste , il quale Testimone_1 il quale ha riferito di essere legato all'appellante da un rapporto di parentela, essendo suo cognato, e di aver reso testimonianza in altre due precedenti occasioni.
Nonostante tali elementi soggettivi, il teste in questione deve essere considerato attendibile, in base a una valutazione oggettiva del contenuto delle sue dichiarazioni (cfr. Cassazione civile sez.
I, 30/03/2023, n. 8988).
Invero, il teste ha confermato la ricostruzione del sinistro contenuta all'interno dell'atto di citazione. Lo stesso ha affermato che, in un giorno del mese di ottobre 2017, alle ore 14.30 circa, si trovava a bordo della propria automobile e stava seguendo il veicolo danneggiato, a una distanza di dieci-quindici metri, sull'asse mediano Nola – Villa Literno, in direzione Nola e all'altezza di Nola;
ha riferito che da un autocarro IV cadeva del brecciame, che colpiva la parte anteriore del veicolo Mercedes, precisando che l'autocarro era sprovvisto di telone per
4 coprire il proprio carico;
ha ricordato di essersi fermato a prestare soccorso e ha riconosciuto i danni riportati dalla vettura dell'appellante.
Diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, tali dichiarazioni non possono essere considerate generiche, poiché il teste ha risposto in maniera esauriente ai capitoli articolati da parte attrice: pur non avendo ricordato il giorno esatto in cui si è verificato il sinistro, infatti, ha confermato il mese e l'anno che sono indicati all'interno dell'atto di citazione. Le specificazioni relative alla corsia in cui si trovavano i veicoli e alla distanza tra gli stessi, invece, costituiscono circostanze estranee ai capitoli di prova sottoposti al teste e non risulta che siano stati richiesti specifici chiarimenti al riguardo, ai sensi dell'art. 253 c.p.c.. Peraltro, l'eventuale violazione della distanza di sicurezza integrerebbe un concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227
c.c., che avrebbe dovuto essere provato dall'odierna appellata, attraverso l'articolazione di uno specifico capitolo di prova (cfr. Cassazione civile sez. I, 04/09/2023, n. 25712). In questa prospettiva, dunque, le dichiarazioni testimoniali appaiono oggettivamente complete, in quanto il teste ha risposto esaustivamente alle domande che gli sono state sottoposte.
Del resto, la versione fornita dal teste trova riscontro negli ulteriori elementi istruttori raccolti nel corso del giudizio di primo grado. In effetti, prima che gli fossero esibiti i rilievi fotografici in atti, il testimone ha ricordato che il veicolo attoreo aveva riportato danni ai proiettori, al cofano e al paraurti anteriore;
tale circostanza è confermata dalle fotografie depositate da parte attrice
(riconosciute successivamente dal teste) e trova riscontro nella relazione redatta dal CTU nominato dal Giudice di Pace, che ha dato atto della presenza di tali danni.
Inoltre, lo stesso CTU, pur avendo rilevato non è possibile effettuare una ricostruzione comparativa dell'impatto per cui è causa, alla luce degli elementi prodotti, ha sostenuto una possibile coerenza eziologica dei danni riscontrati con la dinamica del sinistro. In particolare, in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte convenuta, ha evidenziato la presenza di “tracce di abrasione da materiale lapideo”. Ciò conferma, quindi, le dichiarazioni reste dal teste, secondo cui il veicolo dell'odierno appellante è stato danneggiato dall'impatto con del brecciame.
Alla luce di tali considerazioni, quindi, occorre affermare la sussistenza di indici oggettivi di attendibilità del testimone escusso, in quanto le sue dichiarazioni appaiono complete e prive di contraddizioni intrinseche;
inoltre, la loro veridicità è confermata sia dai rilievi fotografici in atti,
5 che dalle risultanze della CTU espletata in primo grado. In virtù della testimonianza acquisita in primo grado, dunque, deve ritenersi che la dinamica del sinistro per cui è causa è stata provata.
4.2 – D'altra parte, l'odierna appellata non ha fornito elementi idonei a superare tale conclusione.
Con riferimento al nesso causale tra i danni lamentati e l'incidente in parola, infatti, il consulente tecnico della compagnia assicuratrice ha segnalato “la presenza sull'autovettura di esiti collisivi riconducibili ad una fase dinamica del veicolo ed altri rapportabili invece a condizioni narranti una sostanziale inerzia dello stesso” e che tale circostanza induce ad escludere che tutti i danni lamentati siano scaturiti dal sinistro in esame.
Tuttavia, come rilevato dal CTU, gli elementi presenti in atti non consentono un'analisi comparativa dell'impatto, per cui non si può affermare se la vettura sia stata colpita solo quando si trovava in movimento o anche dopo aver arrestato la propria marcia;
resta ferma, però, la presenza di “tracce di abrasione da materiale lapideo”, che consente di affermare la compatibilità causale tra i danni e la dinamica riferita dall'attore e confermata dal teste.
4.3 – Per giunta, deve darsi atto dell'irrilevanza, ai fini probatori, delle risultanze della banca dati tenuta dall'IVASS ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 209/2005, che sono state prodotte dall'odierna appellata e implicitamente ammesse dall'appellante, che si è sottratto all'interrogatorio formale deferito in primo grado.
Il coinvolgimento in precedenti sinistri, infatti, pur dovendo essere preso in considerazione dalle compagnie assicuratrici in sede di stipula delle polizze assicurative, non è idoneo a fornire informazioni in merito allo specifico sinistro per cui è causa, in quanto non esclude che esso si sia effettivamente verificato.
Tali informazioni, pertanto, non consentono di sostenere che il sinistro descritto all'interno dell'atto di citazione, confermato dal teste, non si è verificato.
4.4 – Alla luce delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere accolto, in quanto risulta provata la dinamica del sinistro per cui è causa.
5 – Occorre procedere, a questo punto, alla quantificazione del danno patito dall'odierno appellante.
5.1 – A tal fine, deve farsi riferimento alle indagini effettuate dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado, che ha determinato l'entità dei danni subiti dalla Mercedes Benz Classe
C in euro 2.453,96, IVA inclusa, tenendo conto dei prezzi dei ricambi e dei tempi di manodopera
6 risultanti dai listini ufficiali della casa produttrice, nonché del costo orario della manodopera stabilito sulla base di un'indagine condotta presso officine ufficiali e autorizzate.
5.2 – Poiché il risarcimento è espresso all'attualità appare necessario, peraltro, procedere alla liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro. Essa deve essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema
Corte (cfr. diffusamente, Cassazione civile sez. un. 17/02/1995, n. 1712) con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/10/2014,
n. 21396).
In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, compete alla parte istante l'importo ulteriore quantificato a titolo di interessi computati dalla data dell'evento dannoso sugli importi come sopra individuati e pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice ISTAT fino al momento della pubblicazione della presente decisione;
tale importo, in assenza di una domanda di parte, è liquidabile anche d'ufficio (cfr. Cassazione civile sez. II, 10/12/2021, n. 39376).
6 – In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, gli appellati devono essere condannati, in solido, all'integrale risarcimento del danno patito da nella misura quantificata al Parte_1
paragrafo che precede.
7 – Alla riforma della sentenza impugnata consegue, altresì, la modifica delle statuizioni relative alle spese di lite relative al primo grado di giudizio, che devono essere poste integralmente a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 1 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
7.1 – Inoltre, alla luce della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, alla luce della Tabella 2 fascia II del
D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non
7 essendo state acquisite prove in appello, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato D.M., in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità, con distrazione in favore del procuratore antistatario dell'appellante.
7.2 – Alla luce della soccombenza, le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono poste a carico degli appellati, in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
e in solido, al pagamento, in favore dell'appellante, di € Parte_2 CP_1
2.453,96; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi dalla data del fatto (16.10.2017) alla pronunzia della presente sentenza sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
- condanna e in solido, alla rifusione in favore Parte_2 CP_1
del procuratore antistatario dell'appellante delle spese processuali, che si liquidano in €
125,00 per spese vive ed € 632,50 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 174,00 per spese vive ed € 850,50 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, C.P.A. e I.V.A., come per legge
- pone le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di primo grado, a carico degli appellati, in solido.
Nola, 09/06/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
8