Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 755/2022 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ed (c.f. ), con gli C.F._2 Parte_3 C.F._3
Avv.ti Varesco Porri ed Alessia D'Addario;
PARTI APPELLANTI nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._5 CP_3 C.F._6 CP_4
(c.f. ), (c.f.
[...] C.F._7 Controparte_5
), (c.f. ), C.F._8 CP_6 C.F._9 [...]
c.f. ), (c.f. ), CP_7 C.F._10 Controparte_8 C.F._11
(c.f. ), (c.f. CP_9 C.F._12 Controparte_10
) e quale legale rappresentante p.t. della C.F._13 Controparte_11 [...]
(c.f. ), con Controparte_12 P.IVA_1
l'Avv. Micaela Venturi;
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 269/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 22/03/2022
CONCLUSIONI
In data 4.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 29
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze:
I) In accoglimento del primo motivo di appello pronunciare la nullità dell'impugnata sentenza, trattenendo la causa e decidendola nel merito, comunque nei limiti dell'oggetto delineato ed affermato nelle domande riconvenzionali avanzate in primo grado dai convenuti oggi appellanti, rideterminando e comunque confermando l'oggetto delle domande riconvenzionali così come avanzate in primo grado dai convenuti oggi appellanti.
II) In accoglimento del secondo motivo di appello, ammettere, occorrendo, la prova testimoniale articolata nella memoria depositata dai comparenti appellanti ai sensi dell'art.183 comma VI n.3 c.p.c. in primo grado.
III) In accoglimento del terzo motivo di appello, dichiarare –con effetto dalla realizzazione del complesso residenziale indicato nel motivo stesso, e nella premessa della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da parte convenuta, oggi appellante, risalente all'anno 2006, sul fondo originariamente a destinazione agricola ed ora di proprietà degli attori, oggi appellati, e così come dagli stessi indicato in primo grado in atto di citazione– l'estinzione della servitù di passo descritta in detto motivo di appello e nella suindicata e depositata comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e costituita con il citato atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9559, già gravante sul terreno Per_1 contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al CP_12 foglio di mappa 22, particella n.177, di pr dei convenuti, oggi appellanti, ed a favore del predetto fondo originariamente a destinazione agricola ed ora di proprietà degli attori, oggi appellati, e così come dagli stessi indicato in primo grado in atto di citazione – §e rispettivamente contraddistinti al N.C.E.U. del comune di : al foglio 21 particella 158 CP_12 sub 606 (proprietà ; al foglio 21 particella 158 sub 607 (proprietà Controparte_4 CP_10
); al fogli 8 sub 608 (proprietà
[...] Controparte_12
; al foglio 21 particella 158 sub 609 (proprietà Controparte_13
); al foglio 21 particella 158 sub 610 (proprietà Parte_4 CP_1
sub 611 (proprietà
[...] CP_3 Controparte_14 foglio 21 particella 158 sub 612 (proprietà ; al foglio 21 Controparte_15 particella 158 sub 613 (proprietà tti gli attori CP_9 appellati, dell'oggi esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti appellanti. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
IV) In accoglimento del quarto motivo di appello, ed in via subordinata alla domanda riconvenzionale di cui al precedente punto III), accertare l'aggravamento della servitù di passo descritta nel motivo stesso, e nella premessa della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado da parte convenuta, oggi appellante, già gravante sul terreno contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al CP_12 foglio di mappa 22, particella n.177, di p dei convenuti appellanti, ed a favore del fondo originariamente a destinazione agricola ed ora di proprietà degli attori, oggi appellati e così come dagli stessi indicato primo grado in atto di citazione –§e rispettivamente contraddistinti al N.C.E.U. del comune di : al foglio 21 particella 158 CP_12 sub 606 (proprietà ; al foglio 21 particella 158 sub 607 (proprietà Controparte_4 CP_10
); al foglio 21 particella 158 sub 608 (proprietà
[...] Controparte_12
; al foglio 21 part Controparte_13
); al foglio 21 particella 158 sub 610 (proprietà Parte_4 CP_1
sub 611 (proprietà
[...] CP_3 Controparte_14 foglio 21 particella 158 sub 612 (proprietà ; al foglio 21 Controparte_15
pagina 2 di 29 particella 158 sub 613 (proprietà )§– servitù di passo costituita con il citato CP_9 atto 24.2.1982 rogito Notaio 9, con inibizione a tutti gli attori oggi Per_1 appellati dell'esercizio della servitù predetta per come oggi esercitata sul terreno suddetto di proprietà dei convenuti, regolamentando l'esercizio della servitù stessa in conformità alla sua originaria costituzione, e riportando l'esercizio del passaggio alle sue iniziali proporzioni, rapportabile al soddisfacimento di una sola famiglia e per uso agricolo, come deducibile dallo stesso citato atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9559, e dal Per_1 successivo atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9560. Con vittoria di spese, funzioni Per_1 ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
V) In accoglimento del quinto motivo di appello, dichiarare che nessuna altra servitù di passo può dirsi costituita e/o esistente sul suddetto terreno di proprietà dei convenuti, oggi appellanti, e contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, CP_12 particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n.177, ed a favore degli immobili di proprietà degli attori, oggi appellati, e rispettivamente contraddistinti al N.C.E.U. del comune di : al foglio 21 particella 158 sub 606 (proprietà ; al foglio CP_12 Controparte_4
21 particella 158 sub 607 (proprietà ); al foglio 21 particella 158 sub 608 Controparte_10
(proprietà ; al foglio Controparte_12 Controparte_13
21 particel particella Parte_4
158 sub 610 (proprietà ); al foglio 21 particella 158 sub 611(proprietà CP_1 [...]
21 particella 158 sub 612 (proprietà Controparte_16 Controparte_8
; al foglio 21 particella 158 sub 613 (proprietà ; con Controparte_7 CP_9 inibizione a tutti gli attori appellati dell'oggi esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti appellanti. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
VI) In accoglimento del sesto motivo di appello, ed in via subordinata alle domande di cui ai motivi di appello III)-IV)-V), rideterminare –tenuto anche conto dei rispettivi comportamenti delle parti in primo grado, ed in ordine non ad una non verificatasi cessazione della materia del contendere ritenuta dal giudice di primo grado, e tanto meno in ordine ad una non applicabile soccombenza virtuale– le spese legali liquidate dal giudice di primo grado con l'impugnata sentenza.
VII) In accoglimento del settimo motivo di appello, ed in via subordinata alle domande di cui ai motivi di appello III)-IV)-V), annullare o comunque rideterminare l'ammontare del rimborso delle spese di ctp a favore di parte attrice oggi appellata liquidate in euro 2.562,00 dal giudice di primo grado con l'impugnata sentenza.
Alle sopra indicate conclusioni, si aggiunge anche, per farne parte integrante, la richiesta di condanna degli appellati al rimborso delle spese di primo grado in favore dei comparenti appellanti, e dagli stessi corrisposte, in esecuzione dell'impugnata sentenza, al legale degli odierni appellati, in data 12.4.2022, e come da sua richiesta, per l'importo di €. 18.634,46 (v. doc.4)”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza reietta,
In via principale:
Respingere l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 contro la Sentenza n.269/2022 emessa dal Tribunale di Livorno il 22.03.2022, pagina 3 di 29 confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata relativamente ai capi di essa devoluti all'esame di questo giudice.
In via istruttoria senza invertire l'onere della prova sul preteso, e da questa difesa contestato, aggravamento della servitù di passo si chiede ammettersi:
- CTU volta ad accertare l'uso del tratto identificato al N.C.T. del Comune di al foglio CP_12 di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di congiunzione tra la particella 33 e 36 del foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177 e comunque delle strade poderali di proprietà dei convenuti che insistono sul podere “La Cinquantina” da un numero indeterminato di persone mediante l'utilizzo di auto, cicli e motocicli.
-Prova per testi sui seguenti capitoli:
1)- DCV che le strade poderali nel tratto identificato al N.C.T. del Comune di al foglio CP_12 di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di congiunzione tra la particella 33 e foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177, e comunque tutte le strade, che gravano sui terreni di proprietà dei convenuti e che insistono sul podere “La Cinquantina” sono percorse giornalmente da un numero indeterminato di persone mediante l'utilizzo di auto, cicli e motoclicli provenienti dalla via Guerrazzi e dalla Via Volterra;
Si indicano a testi i sigg.ri Geom. residente in [...], Testimone_1 [...]
residente in , residente in [...]di Tes_2 CP_12 Testimone_3 residente in . CP_17 CP_12
2)- D.C.V. che gli appartamenti del di proprietà degli attori fin dal loro Controparte_18 acquisto sono abitati solo per il periodo estivo;
Si indicano a testimoni Geom. residente in [...], Testimone_1 [...]
residente in [...]residente in , Tes_3 CP_17 CP_12 [...]
residente in , residente in [...], Tes_2 CP_12 Testimone_4 Testimone_5 residente in [...], residente in [...], residente in [...]
Castelfranco di Sotto, residente in [...]. Testimone_8
In subordine ed in via riconvenzionale condizionata:
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e quindi delle domande di parte convenuta/appellante e qualora dette domande debbano intendersi estese alla servitù costituita con l'atto del 24.02.1982 rogito notaio rep 9559 in tutta la sua ampiezza e Per_1 quindi interessare tutte le strade poderali, che prietà degli attori conducono alla via pubblica, posto che in tal caso le proprietà degli attori resterebbero prive di accesso alla via pubblica e quindi intercluse si chiede che la Corte di Appello adita Voglia :
1)-dichiarare la costituzione di una servitù di passo con ogni mezzo in favore degli immobili di proprietà dei sigg.ri , Controparte_4 Controparte_10 [...]
Parte_5 Parte_6 CP_1
, , e Parte_7 Parte_8 CP_9 contraddistinti al N.C.E.U. Del Comune di al ( foglio di mappa 21, CP_12 Controparte_4 particella 158 sub.606, ( ) f ma 158 sub.607, ( Controparte_10 [...]
foglio di mappa 21, particella Parte_5
158 sub.608, ( ) foglio di mappa 21, particella 158 sub.609, Parte_6
( 158 sub.610, ( CP_1 Parte_7
) foglio di mappa 21, particella 158 sub.611, (
[...] Parte_8
mappa 21, particella 158 sub.612, ( CP_9
158 sub.613 e a carico dei fondi di proprietà dei sigg. , Parte_1 Parte_3
e , contraddistinti al N.C.E.U del Comune di
[...] Parte_2 CP_12
pagina 4 di 29 al foglio di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di congiunzione tra la particella 33 e 36 del foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177, attraverso la strada poderale che ivi insiste per l'accesso alla via pubblica, come indicato nella relazione tecnica allegata (doc. 9) e come confermato dal Ctu (cfr. Ctu pag. 20);
2)- determinare la misura dell'indennità da corrispondere ai sigg. , Parte_1
e per l'imposizione della servitù. Parte_3 Parte_2
In via istruttoria
Si chiede che il Giudice, per quanto dedotto da questa difesa all'udienza del 19.10.2020 giudizio primo grado e nelle note di trattazione autorizzate del 24/11/2020, depositate nel giudizio di primo grado relativamente alle contestazioni mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU in data 20.09.2020 e per quanto sopra dedotto, in particolare relativamente al calcolo della indennità dovuta per l'eventuale costituzione della servitù di passo coattiva, voglia rinnovare la CTU, previa sostituzione del consulente già nominato e/o chiamare il medesimo a chiarimenti sul calcolo eseguito ai fini della determinazione della misura della indennità relativa al passaggio coattivo e sulla indicazione della stessa in modo separato da quella di acquedotto (quantificata in €. 2.050,00), sempre che il Giudice non ritenga di poter valutare in modo autonomo quanto dovuto per la servitù di passo.
Si chiede inoltre ammettere prova per testi sul seguente capitolo:
1)- DCV che gli attori accedono dalla Via Pubblica (Via Volterra – Via Guerrazzi), passando per la strada poderale via Guerrazzi, agli immobili per civile abitazione di loro proprietà posti nel Condominio Sant'Amelia in e attraverso il passo carrabile pedonale che si CP_12 apre su detta strada poderale Via Guerrazzi al numero civico 48 con ogni mezzo (auto, moto e cicli).
Si indicano a testi i sigg.ri Sigg. Geom. residente in [...], Testimone_1
residente in [...]di Cecina, Arch. di Testimone_3 Testimone_9
Sotto, residente in , te Testimone_2 CP_12 Testimone_4 in Prato, residente in [...], residente in [...], Testimone_5 Testimone_10 Tes_6 residente in [...], residente in [...]di Sotto,
[...] Testimone_7 Tes_8
residente in [...].
[...]
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 269/2022 pubblicata il 22/03/2022, il Tribunale di Livorno ha così deciso:
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori nei confronti di PT
, e ha dichiarato la costituzione di una servitù
[...] Parte_1 Parte_2 coattiva perpetua di acquedotto in favore degli immobili di proprietà dei primi contraddistinti nel N.C.E.U. del Comune di al foglio di mappa 21, particella 158, sub 606 ( CP_12 CP_4
, sub 607 ( ), sub 608 (
[...] Controparte_10 Parte_5
pagina 5 di 29 , sub 609 ( ), sub 610 ( Controparte_13 Parte_6 CP_1
), sub 611 ( - , sub 612 -
[...] CP_3 Controparte_2 Controparte_8 [...]
, sub 613 e a carico dei fondi di proprietà dei convenuti CP_7 CP_9 contraddistinti nel N.C.E.U del Comune di al foglio di mappa 21, particelle 33, 46 e al CP_12 foglio di mappa 22, particella 177, per l'approvvigionamento dell'acqua, mediante posizionamento di una conduttura idrica per consentire l'allacciamento alla rete idrica pubblica posta in Via Volterra lungo il tracciato indicato dal CTU nella relazione depositata in data 18.9.2020;
2) ha condannato gli attori, in solido, a pagare a titolo di indennità ai convenuti, in solido, l'importo di € 2.050,00 per l'imposizione della servitù;
3) ha rigettato le domande proposte in via riconvenzionale da , Parte_3 Pt_1
e volte alla declaratoria di estinzione della servitù di passaggio
[...] Parte_2 costituita con l'“atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9559, già gravante sul terreno Per_1 contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al CP_12 foglio di mappa 22, particella n.177, di proprietà dei convenuti” ed a favore del fondo poi divenuto di proprietà degli attori, nelle rispettive porzioni indicate in citazione, ovvero, in via subordinata, all'accertamento dell'aggravamento della suddetta servitù di passaggio, in conseguenza della trasformazione del fondo dominante, in precedenza a destinazione agricola, avvenuta con la realizzazione in loco, nel 2006, di un complesso residenziale, con conseguente inibizione del passaggio ovvero dell'attuale modalità di esercizio di esso
(“riportando l'esercizio del passaggio alle sue iniziali proporzioni, rapportabile al soddisfacimento di una sola famiglia e per uso agricolo”), ed ulteriormente a sentir
“dichiarare che nessuna altra servitù di passo può dirsi costituita e/o esistente sul suddetto terreno di proprietà dei convenuti, e contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al CP_12 foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n.177, ed a favore degli immobili di proprietà degli attori […] con inibizione a tutti gli attori dell'oggi esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti” (cfr. conclusioni di parte convenuta);
4) ha dichiarato conseguentemente assorbito l'esame della domanda proposta dagli attori in reconventio reconventionis diretta alla costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore dei loro immobili e “a carico dei fondi di proprietà dei sigg. Parte_1
, e , contraddistinti al N.C.E.U del Comune di
[...] Parte_3 Parte_2
pagina 6 di 29 al foglio di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di congiunzione tra la particella 33 e 36 CP_12 del foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177, attraverso la strada poderale che ivi insiste per l'accesso alla via pubblica”, con determinazione della relativa indennità, richiesta avanzata in via riconvenzionale condizionata, ossia per l'ipotesi di accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie “e qualora dette domande debbano intendersi estese alla servitù costituita con l'atto del 24.02.1982 rogito notaio rep Per_1
9559 in tutta la sua ampiezza e quindi interessare tutte le strade poderali, che dalla proprietà degli attori conducono alla via pubblica, posto che in tal caso le proprietà degli attori resterebbero prive di accesso alla via pubblica e quindi intercluse” (cfr. conclusioni di parte attrice);
5) ha liquidato le spese di lite e di mediazione secondo la soccombenza dei convenuti
“pur solo virtuale nel caso della domanda proposta in via principale dagli attori e alla quale i convenuti hanno definitivamente aderito solo nelle conclusioni”, ponendo inoltre a carico degli stessi le spese di CTU e quelle della consulenza tecnica di parte attorea.
2. , e hanno proposto appello, Parte_3 Parte_1 Parte_2 censurando la decisione di primo grado sui capi e per i motivi così sintetizzati:
“I) Errata individuazione, nella sentenza del giudice di primo grado, dell'oggetto delle domande riconvenzionali avanzate in giudizio dai convenuti oggi appellanti - Violazione art. 112 c.p.c. – Nullità dell'impugnata sentenza”.
“II) Mancata ammissione da parte del primo giudice, a modifica della sua ordinanza in data 15.4.2019, confermata all'udienza del 22.5.2019 in primo grado, della prova testimoniale articolata nella memoria depositata dai comparenti appellanti ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. in primo grado, come anche reiterato da parte convenuta all'udienza del 22.5.2019 in quel grado di giudizio, e come richiesto anche nelle conclusioni finali – Violazione art. 183 c.p.c.”.
“III) Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti oggi appellanti di estinzione della servitù di passo costituita con l'atto 24.2.1982 rogito
Notaio Rep. 9559, già gravante sul terreno contraddistinto al N.C.E.U. del comune Per_1 di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n. 177, di CP_12 proprietà dei convenuti oggi appellanti, ed a favore del predetto fondo originariamente a destinazione agricola, ed ora di proprietà degli attori oggi appellati, così come dagli stessi indicato in atto di citazione in primo grado, con inibizione a tutti questo ultimi dell'oggi pagina 7 di 29 esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti – Violazione art. 1067
c.c.”.
“IV) Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata in via subordinata dai convenuti oggi appellanti di accertamento dell'aggravamento della servitù di passo costituita con l'atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9559, già gravante sul Per_1 terreno contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle CP_12
33,46 e al foglio di mappa 22, particella n. 177, di proprietà dei convenuti, ed a favore del fondo originariamente a destinazione agricola ed ora di proprietà degli attori oggi appellati, così come dagli stessi indicato in atto di citazione in primo grado, con inibizione a tutti gli attori dell'esercizio della servitù predetta per come oggi esercitata sul terreno suddetto di proprietà dei convenuti, regolamentando l'esercizio della servitù stessa in conformità alla sua originaria costituzione, e riportando l'esercizio del passaggio alle sue iniziali proporzioni, previste per il soddisfacimento di una sola famiglia e per uso agricolo, come deducibile dallo stesso citato atto 24.2.1982 rogito Notaio rep. 9559, e dal Per_1 successivo atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9560 – Violazione art. 1067 c.c.” Per_1
“V) Mancato accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti oggi appellanti di accertamento dell'inesistenza di qualsiasi altra servitù di passo, costituita e/o esistente sul terreno di proprietà dei convenuti, e contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n. 177, ed CP_12
a favore degli immobili di proprietà degli attori, oggi appellati, con inibizione a tutti costoro dell'oggi esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti”.
“VI) Pronunciata condanna alle spese di giudizio da parte del giudice di primo grado – violazione principio della soccombenza art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese così come inflitta dal giudice di primo grado nei confronti dei convenuti oggi appellanti, relativamente alla domanda proposta in via principale dagli attori”.
“VII) Pronunciata condanna dei convenuti oggi appellanti al rimborso ed al pagamento delle spese del consulente tecnico di parte attrice per euro 2.562,00 in misura di gran lunga superiore alle spese riconosciute e liquidate al consulente tecnico di ufficio”.
Per tali ragioni gli appellanti hanno formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
3. Radicatosi il contraddittorio, gli appellati, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato, perché infondate, le censure mosse dagli appellanti nei confronti della sentenza impugnata, pagina 8 di 29 della quale hanno chiesto per contro la conferma, riproponendo, in ogni caso, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda riconvenzionale condizionata già spiegata in primo grado e dichiarata assorbita.
4. La causa è stata trattenuta in decisione in data 4.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Con il primo motivo di appello, assumono i convenuti che il giudice di primo grado abbia mal interpretato l'oggetto delle loro domande riconvenzionali ““assegnando” loro un oggetto completamente esulante” da quello loro proprio e così, statuendo sulle stesse, sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
5.1 In sostanza, nel mentre i convenuti avevano chiesto di accertare l'estinzione/l'aggravamento della servitù e l'inesistenza di altro diritto di passo sul proprio terreno identificato catastalmente al foglio 21, mappali 33, 46, e al foglio 22, mappale 177, ossia sulla sola striscia di terreno (“tratto”) su cui gli attori avevano chiesto la costituzione coattiva di servitù di acquedotto, il giudice di prime cure avrebbe deciso tali domande, con il rigetto, facendo riferimento a tutte le servitù di passo a proprio dire riconosciute, a favore dei beni immobili poi pervenuti in capo agli attori, con il medesimo titolo di origine (atto notarile del 24.3.1982, rep. 9559) ed insistenti anche su altre strade poderali, non oggetto, tuttavia, delle domande riconvenzionali svolte, con conseguenti riflessi anche sul giudicato, “che, nel caso de quo, comporterebbe un accertamento negativo in ordine ad un oggetto non delineato né minimamente affermato nelle domande riconvenzionali” (pag. 9 atto di appello).
Gli appellanti ritengono quindi che il giudice d'appello, rilevata la nullità della sentenza, debba decidere nuovamente la causa nel merito, comunque nei limiti dell'oggetto delineato ed affermato nelle domande riconvenzionali avanzate in primo grado.
In particolare, il passaggio della sentenza in cui si manifesterebbe il vizio denunciato è il seguente, che merita però riportare per esteso (e non solo nell'ultima parte richiamata nell'atto di appello) per una migliore comprensione del discorso: “Va preliminarmente osservato che le parti hanno significativamente dibattuto in causa in ordine all'estensione delle domande riconvenzionali proposte dai signori , e Parte_3 Parte_1
In particolare, nel replicare alle contestazioni attoree, i convenuti hanno Parte_2 pagina 9 di 29 ribadito di aver individuato anche catastalmente, sia nelle premesse che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta il terreno oggetto della domanda riconvenzionale spiegata e sul quale – nella prospettazione difensiva – solo può dirsi gravante la servitù di passo costituita con l'atto del 24.2.1982 (con espresso riferimento, a verbale del 27.9.2018, al doc. n. 4 allegato al fascicolo della parte convenuta, ovvero all'atto Notaio Per_1 contraddistinto dal n. rep. 9560; vedi sul punto anche la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) a favore dei signori e , poi Parte_4 Parte_9 danti causa della società , terreno identificato, appunto, al Parte_5
N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, CP_12 particella n.177 (trattasi in sostanza e pacificamente del medesimo sul quale gli attori hanno chiesto la costituzione della servitù di acquedotto). Va tuttavia sottolineato che nella narrativa della citazione e nelle conclusioni rassegnate anche all'udienza del 25.10.2021 il riferimento espressamente effettuato dalla difesa dei signori e è all'atto Pt_1 Pt_2 medesimo Notaio contraddistinto tuttavia dal rep. n. 3559 (doc. n. 8 allegato al medesimo fascicolo della parte convenuta), atto nel quale in modo ben più ampio venivano individuate le servitù costituite, all'atto delle vendite, dalle allora proprietarie dei terreni costituenti il podere c.d. La Cinquantina, signore Servitù costituite a carico dei fondi venduti ai Pt_10 signori e in favore della restante parte di proprietà contestualmente Pt_2 Pt_1 alienata a terzi (tra i quali i danti causa degli odierni attori). In particolare, dalla lettura dell'atto del 24.02.1982 rogito notaio Rep. 9559 – richiamato dai signori Per_1 PT
, e nelle conclusioni – risulta che la strada
[...] Parte_1 Parte_2 poderale su cui grava il diritto di passo a favore degli immobili di proprietà degli attori non era limitata a quella parte coincidente con il tratto su cui gli attori stessi hanno richiesto la costituzione coattiva di servitù di acquedotto, estendendosi invece alle strade poderali che occupano (ed occupavano) i terreni della “Tenuta La Cinquantina”, acquistate dai convenuti dalle Sig. proprietarie dell'intera tenuta: una servitù di passo esercitabile con ogni Pt_10 mezzo e sostanzialmente ben più ampia, comprendente tutte le strade poderali della tenuta che confinano con la proprietà degli attori (vedi la dettagliata indicazione di cui al doc. n. 8 cit.).”
6. Ora, reputa questa Corte che la censura non sia fondata.
6.1 Occorre premettere che, come pacifico dagli atti di causa, in data 24.2.1982 furono stipulati due atti:
pagina 10 di 29 a) l'atto a rogito Notaio rep. 9559 (doc. 8 della produzione di parte convenuta Per_1
CP_1 in primo grado) con cui , e vendevano a , CP_20 CP_21 Parte_3 Parte_11
e in comproprietà per 1/3 ciascuno, una serie di porzioni
[...] Parte_2 immobiliari facenti parte della “Tenuta La Cinquantina” posta nel Comune di , CP_12 consistenti in appezzamenti di terreno agricolo in parte occupati da strade poderali e in una porzione di fabbricato rurale di vecchia costruzione comprendente al piano terreno cantina, magazzino e cucina e al piano primo cinque vani di abitazione e servizi. Si legge nell'atto che
“la vendita è convenuta…con tutte le servitù di transito a favore della restante proprietà delle venditrici o di terzi, e anche per uso pubblico, attualmente esistenti o nascenti ai sensi dell'art. 1062 2^ comma Codice Civile per effetto del presente atto, a carico delle strisce di terreno già adibite a strade identificate dai mappali 88, 90, 93, 94 del foglio 16 e mappale 15
(derivato dal 15/a) del foglio 22 come sopra trasferite agli acquirenti” e che inoltre “le venditrici…per sé e i loro aventi causa si riservano inoltre la servitù attiva di transito con ogni mezzo a favore della restante loro proprietà facente parte della “TENUTA LA
CINQUANTINA” e attualmente condotta a mezzadria GN , CP_22 Pt_12
e , e sulle strisce di terreno utilizzate per
[...] Parte_9 CP_23 CP_24 strade poderali, larghe attualmente ml. 5…identificate nel Foglio 21 dai mappali 31, 36, 38,
39, 33, 41, 44 [da cui poi è originata il 178], 46, 53 e nel Foglio 22 dal mappale 83 [da cui poi è originato il 177]…La proprietà a favore della quale le venditrici si riservano la detta servitù è identificata in Catasto Terreni al Foglio 21, con i mappali: 7 – 8 – 4 – 16 – 12 – 11 – 5 – 6 –
15 – 21 – 1; al Foglio 22, con i mappali: 30 e 31; ed al Foglio 16, con i mappali: 17 e 31 (o loro attuali derivati)”;
CP_1 b) il successivo atto a rogito Notaio rep. 9560 con cui le medesime , Per_1
e alienavano ad altri soggetti, tra i quali e (danti CP_20 CP_21 Pt_9 Parte_12 causa, tramite i loro eredi, della a sua volta poi dante causa Parte_5 degli altri odierni appellati/attori in primo grado) porzioni della restante proprietà immobiliare. In particolare, ai veniva ceduto un “appezzamento di terreno agricolo, Pt_4 attraversato dalla strada privata da cui ha l'accesso, con sovrastante porzione di fabbricato rurale da cielo a terra di vecchia costruzione” composto da “piano terreno e primo, comprendenti, il piano terreno stalla, magazzino e cucina e il piano primo tre vani di abitazione ed accessori”, in catasto al foglio 21, mappali 11 (derivato da 11/a), 32 (derivato dal
5/b), 35 (derivato dal 5/e), 37 (derivato dal 6/c), 43 (derivato dal 15/c), 48 (derivato dal 16/c) ed al foglio 22, mappali 84 (derivato dal 30/b) e 88 (derivato dal 31/b), fabbricato rurale.
pagina 11 di 29 Nell'atto, al quale partecipavano anche , e Parte_3 Parte_11 Pt_2
rendendosi acquirenti, nel contesto, di altre porzioni singolarmente a loro
[...] attribuite, veniva stabilito quanto segue, all'art. 2: “nelle vendite che precedono…sono comprese – oltre alle servitù citate in ciascuna vendita ed alle servitù sopra richiamate – le servitù attive di transito con ogni mezzo sulla strada privata di proprietà – Pt_1
– , identificate nel Nuovo Catasto Terreni di detto Comune al Foglio 16, Pt_2 Pt_11 con i mappali 88, 90, 93, 94 e al Foglio 22 con il mappale 15 (derivo dal 15/a), nonché sulle strisce di terreno utilizzate anch'esse come strade poderali, sempre di proprietà – Pt_1
– , larghe attualmente metri cinque circa, identificate in Catasto Terreni Pt_2 Pt_11 di detto Comune nel - Foglio 21, dai mappali: 31 – 36 – 38 – 39 – 33 – 41 – 44 – 46 – 53; - e al Foglio 22, dal mappale 83”.
6.2 Nel corso del processo si è evidentemente creato un equivoco, avendo gli attori ritenuto che il riferimento, nelle domande avversarie, alla servitù costituita nel 1982 (con il richiamo ora all'atto rep. 9559, ora all'atto rep. 9560) potesse comprendere il diritto di passaggio spettante anche sulle particelle diverse dai mappali 33, 46 (foglio 21) e 177 (foglio
22) menzionati nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta. Ulteriore confusione si è generata quando all'udienza del 27.9.2018 il difensore dei convenuti dichiarava a verbale “di aver bene individuato anche catastalmente, sia nelle premesse che nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta il terreno oggetto della domanda riconvenzionale spiegata e sul quale solo gravava la servitù di passo che poteva dirsi costituita con l'atto del 24.2.1982 (doc. n. 4 allegato al fascicolo della parte convenuta) a favore dei signori e , poi danti causa della società Parte_4 Parte_9 [...]
. Parte_5
Ciò ha rafforzato negli attori la convinzione che, appunto, le domande riconvenzionali potessero intendersi riferite ad ogni diritto di passaggio costituito a favore dei loro fondi, anche sugli altri terreni di proprietà dei convenuti contemplati dai rogiti rep. 9559 e 9560, il che avrebbe determinato, in caso di accoglimento, l'interclusione delle loro proprietà: a tal riguardo si nota, anche con l'ausilio delle rappresentazioni grafiche, planimetrie e foto aeree contenute nelle relazioni di c.t.u./c.t.p. in atti, che i fondi di cui al foglio 21, particelle 31, 36 e
178, sempre di proprietà dei convenuti, configurano un'altra strada poderale che consente, indipendentemente da quella individuata dai mappali 33, 46 (foglio 21) e 177 (foglio 22), di collegare gli immobili degli attori, tutti situati sulla particella 158, alla strada pubblica
(precisamente il tratto 31 – 36 – 178 offre sbocco su Via Guerazzi;
il tratto 33 – 46 – 177 offre pagina 12 di 29 sbocco su Via Volterra). Gli stessi attori, del resto, formulavano la domanda di costituzione di servitù coattiva assumendo l'interclusione dei propri immobili nel solo caso in cui le domande riconvenzionali dei convenuti avessero dovuto “intendersi estese alla servitù costituita con l'atto del 24.02.1982 rogito notaio rep 9559 in tutta la sua ampiezza e quindi Per_1 interessare tutte le strade poderali, che dalla proprietà degli attori conducono alla via pubblica, posto che in tal caso le proprietà degli attori” sarebbero rimaste “prive di accesso alla via pubblica e quindi intercluse”, sebbene poi la domanda sia stata spiegata (in modo poco coerente con ciò) per costituire la servitù lungo un tracciato comprendente anche i mappali 33, 46 e 177 (“foglio di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di congiunzione tra la particella 33 e 36 del foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177, attraverso la strada poderale che ivi insiste per l'accesso alla via pubblica”).
6.3 A ben vedere, però, l'oggetto delle domande riconvenzionali dei convenuti era limitato alla contestazione del passaggio sulla (sola) strada poderale catastalmente identificata al foglio 21, mappali 33, 46, e al foglio 22, mappale 177 (ovvero sui medesimi fondi interessati dalla domanda attorea di costituzione di servitù coattiva di acquedotto), come si evince dalla lettura della comparsa e delle memorie depositate in primo grado. E così è stato anche nelle conclusioni finali rassegnate dai convenuti, senza che sia stata mai formulata richiesta di accertamento dell'inesistenza o dell'aggravamento di una servitù su altri terreni.
6.4 Deve ritenersi, perciò, che quanto verbalizzato all'udienza del 27.9.2018 e che ha evidentemente indotto il Tribunale ad una digressione sul punto, sia stato il frutto di una imprecisione e comunque non abbia cambiato l'oggetto delle domande riconvenzionali spiegate.
7. Ciò posto, non risulta comunque che il Tribunale si sia pronunciato su servitù gravanti su altre particelle.
Il giudice, dopo il passaggio motivazionale sopra indicato, si è riferito all'esatto oggetto delle domande di declaratoria di estinzione/aggravamento avanzate dai convenuti, menzionando la sola servitù gravante sui terreni di cui al foglio 21, particelle 33, 46 e al foglio
22, particella 177, per rigettarle: cfr. il par.
3.2. della sentenza: “Ciò posto, i convenuti hanno in primo luogo chiesto dichiararsi – con effetto dalla realizzazione del complesso residenziale sul fondo dominante, nel 2006 – l'estinzione della servitù di passo costituita con l'atto 24.2.1982 rogito Notaio Rep. 9559, già gravante sul terreno contraddistinto Per_1 al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa CP_12
pagina 13 di 29 22, particella n.177…la domanda non può trovare accoglimento); cfr., ancora, il par. 3.3.:
“L'argomentazione da ultimo riscontrata è stata ulteriormente precisata dai signori e in relazione alla domanda formulata in via riconvenzionale Pt_1 Pt_2 subordinata, diretta ad accertare l'aggravamento della servitù di passo già gravante sul terreno contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, particelle CP_12
33,46 e al foglio di mappa 22, particella n.177… servitù di passo costituita con l'atto in data
24.2.1982 rogito Notaio Rep.9559…Ritiene il Tribunale che anche la suddetta Per_1 domanda non possa trovare accoglimento, essendo rimasta sfornita di adeguata prova”.
Quanto poi all'ultima domanda riconvenzionale, con cui è stato chiesto di dichiarare “che nessuna altra servitù di passo può dirsi costituita e/o esistente sul suddetto terreno di proprietà dei convenuti, e contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di CP_12 mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n.177”, il Tribunale si è limitato ad osservare che “Alla luce di tutto quanto sin qui già motivato, la domanda non può essere accolta nella misura in cui risulta ammessa dagli stessi signori e la Pt_1 Pt_2 sussistenza della servitù di cui i medesimi hanno chiesto in questa sede accertarsi l'estinzione e comunque l'aggravamento”, aggiungendo poi ulteriori considerazioni, in particolare sulla portata della disposizione di cui all'art. 1071 c.c. con riguardo al caso di specie.
Il motivo di appello, perciò, è da respingere.
8. Con il secondo mezzo di gravame gli appellanti censurano la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c., mancata ammissione disposta con l'ordinanza del 15.4.2019, poi confermata all'udienza del 22.5.2019 e ulteriormente ribadita in sentenza.
8.1 Si tratta di un capitolo di prova che riguarda la questione sorta in giudizio dell'esistenza, affermata dagli attori e negata dagli convenuti, di un uso pubblico della strada identificata dai mappali 33, 46 (foglio 21) e 177 (foglio 22) (“D.C.V. che in , all'ingresso CP_12 dalla via Volterra nei terreni di proprietà dei signori , , e Parte_3 Parte_1
, contraddistinti al N.C.E.U. del comune di al foglio di mappa 21, Parte_2 CP_12 particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n. 177, e di cui alla foto che vi si mostra
(doc.19), è apposto, da tempo immemorabile, e comunque sin dall'anno 1990, il segnale raffigurato nella foto stessa, munito di una sottostante apposta scritta manuale “strada privata””).
Nell'ordinanza del 15.4.2019 il Tribunale ha rilevato “l'inammissibilità delle prove pagina 14 di 29 costituende articolate dalla parte convenuta in memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. trattandosi di prove dirette da articolarsi nei precedenti scritti”. In sentenza è stato poi ulteriormente affermato che “Quanto poi, specificamente, alla prova costituenda articolata dai convenuti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma
VI n. 3 c.p.c., ne va in questa sede ribadita la tardività risultando la circostanza ivi articolata non dedotta in mera controprova rispetto alle istanze probatorie degli attori, peraltro a loro volta non ammesse, e dovendo dunque la relativa articolazione avvenire nei precedenti scritti difensivi (nell'ambito dei quali – v. in particolare la memoria istruttoria dei convenuti – le parti avevano già contraddetto sulla natura della strada)”.
Gli appellanti deducono l'erroneità del rilievo, in quanto la prova per testi avrebbe dovuto correttamente qualificarsi come prova contraria alla prova documentale e testimoniale offerta dagli attori nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c., con la produzione di una sentenza del Tribunale di Livorno, resa tra altre parti, contenente qualificazione della strada poderale in questione come “area di proprietà privata con uso pubblico”, e con l'articolazione di un capitolo di prova per testi (“5)- DCV che le strade poderali nel tratto identificato al N.C.T. del Comune di al foglio di mappa 21, particelle 31 (nel tratto di CP_12 congiunzione tra la particella 33 e 36 del foglio di mappa 21), 33, 36, 46 e 178 e al foglio di mappa 22, particella n.177, tratto che dal Condominio Sant'Amelia raggiunge Via Volterra,
e comunque tutte le strade, che gravano sui terreni di proprietà dei convenuti e che insistono sul podere “La Cinquantina” sono percorse giornalmente da un numero indeterminato di persone mediante l'utilizzo di auto, cicli e motoclicli provenienti dalla via Guerrazzi e dalla
Via Volterra”).
8.2 Ora, premesso che il capitolo di prova orale articolato in prova diretta dagli attori non è stato ammesso, va osservato – superando così lo stesso rilievo del Tribunale – come la prova testimoniale articolata dai convenuti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c., relativa all'apposizione, all'ingresso nei terreni di cui ai mappali 33 – 46 – 177, di un segnale di divieto di accesso con sottostante scritta manuale di strada privata non costituisse, di per sé, prova contraria rispetto alla sentenza prodotta dagli attori, che dà conto essa stessa della presenza del cartello in questione (cfr. pag. 3-4: “La strada di cui è causa, sulla base di quanto accertato dal C.T.U., "insiste su area di proprietà privata con uso pubblico non interdetto in proprietà a terzi […]. Detta strada corre parallela alla Via Guerrazzi e comunque è denominata negli archivi del Comune di come “Via Guerrazzi-Cinquantina” in CP_12 quanto compresa tra la Via Guerrazzi e la zona denominato Cinquantina fornita inoltre di pagina 15 di 29 numerazione civica. Il luogo del sinistro ha accesso carrabile da varie intersezioni ed aperture libere prive di impedimenti (sbarre ecc.) che si dipartono dalla Via Guerrazzi, dalla
Via Volterra, nonché da altro tratto della Via Guerrazzi che costeggia il Ristorante denominato La Cinquantina e collegano tutte, attraverso una “scorciatoia” la zona del CP_12 con la zona denominata La Cinquantina…Durante il sopralluogo la scrivente ha potuto accertare che la strada luogo del sinistro, è percorsa liberamente sia da auto, che da cicli e motocicli…Il tratto di strada luogo del sinistro è privo di segnaletica stradale e di cartelli relativi a divieto di transito o accesso, e non risulta apposto nessuna indicazione relativo alla dicitura «strada privata»". Inoltre, nel punto di l'innesto dalla Via Guerrazzi oltre la pista ciclabile che corre parallela alla stessa via, e nel punto di accesso dalla Via Volterra, è collocato sul ciglio della strada un cartello di divieto di accesso con sottostante apposta scritta manuale “strada privata”, "mentre lungo la strada che costeggia in parte il ristorante
La Cinquantina, (strada che da quanto risulta agli atti sarebbe stata imboccata e percorsa fino al luogo del sinistro dall'autovettura condotta da ignoti) non vi sono apposti né cartelli relativi a divieto di accesso né di transito […]"). Il giudice di quel procedimento ha, nondimeno, concluso che “la strada era (ed è) senza dubbio percorribile (e percorsa) da parte di una serie indeterminata di persone, non essendo apposti ostacoli fisici all'ingresso
(e neppure in ogni accesso, idonei cartelli a segnalare la natura privata della strada)”.
In definitiva, perciò, anche la censura in argomento non ha un'effettiva consistenza, vertendo peraltro su una questione che, come appresso si dirà, non impatta in modo decisivo sulla decisione finale.
9. Con il terzo motivo di appello, viene censurata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di declaratoria di estinzione della servitù di passaggio costituita con l'atto 24.2.1982, rep. 9559, sul terreno di cui al foglio 21, particelle 33, 46 e al foglio 22, particella 177.
9.1 La domanda è stata avanzata in primo grado sulla base dei seguenti assunti:
a) la servitù era stata costituita, nel 1982, a favore di un fondo a destinazione agricola;
b) nel 2005-2006, dopo l'acquisto da parte della la Parte_5 vecchia porzione di fabbricato rurale ivi esistente era stata completamente ristrutturata con la realizzazione di un lotto residenziale di 10 unità abitative, con conseguente innovazione e trasformazione del fondo dominante, in guisa da determinare un aggravamento dell'intensità del passaggio, non riconducibile al contenuto della servitù originariamente costituita;
pagina 16 di 29 c) il mutamento definitivo e irreversibile della originaria destinazione agricola del fondo dominante sarebbe stato “tale da rendere la funzione economico-sociale attuale del bene, incompatibile con quella anteatta, determinando conseguentemente l'estinzione della servitù di passo originariamente costituita a favore di esso (v. anche Cass. 10 marzo 1983 n. 1785)” giacché nella servitù di passaggio oggetto dei rogiti rep. 9559 e 9560 “l'utilitas del fondo dominante si risolveva nell'accesso ad un terreno a destinazione agricola ed ad una porzione di fabbricato rurale con stalla e magazzino e non v'è chi non veda come con la sua trasformazione in addirittura 10 unità abitative si è venuta a costituire un'utilitas nuova e diversa rispetto a quella originaria, non riconducibile al titolo ed all'oggetto di questa” (pag.
6 e 8 comparsa di costituzione in primo grado).
9.2 Tale prospettazione non è stata condivisa dal giudice di primo grado e gli appellanti assumono che questi si sia limitato a riportare la massima della pronuncia della Corte di
Cassazione n. 1785 del 1983, da loro stessi citata, senza fornire una propria valutazione dei fatti affermati, sui quali non si sarebbe minimamente pronunciato. Secondo gli appellanti, inoltre, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il citato precedente avrebbe ad oggetto una fattispecie in tutto corrispondente a quella in esame e questa, anzi, presenterebbe elementi di maggiore gravità, non sminuiti dalla sussistenza in loco, all'epoca del sorgere del vincolo, dell'abitazione dei mezzadri poi acquirenti del fondo attualmente in proprietà degli attori. Si sostiene, in proposito, il completo mutamento della destinazione del fabbricato
“assolutamente imprevedibile e inconcepibile al momento della costituzione della servitù”, il fatto che non sarebbe più “ravvisabile, nemmeno allo stato potenziale, quel rapporto funzionale tra i due fondi (dominante e servente)” che connotava la servitù ed il fatto che, con l'attività posta in essere sul fondo dominante, si sarebbe determinata “una utilitas nuova e diversa da quella originaria, non riconducibile all'oggetto ed al titolo di questa”.
9.3 Orbene, il motivo non è suscettibile di positivo apprezzamento.
9.3.1 Anzitutto non risponde al vero che il Tribunale si sia limitato a giudicare inapplicabile al caso in oggetto la massima di Cassazione citata. Sono gli stessi appellanti, del resto, a riportare per esteso la susseguente motivazione del giudice, il quale ha osservato che
“nella fattispecie oggetto di causa…la situazione esistente al momento della costituzione della servitù è stata delineata negli atti di vendita allegati con l'individuazione di un fondo coltivato e di un fabbricato (pur descritto in parte come fatiscente) adibito a civile abitazione dei soggetti che ivi risiedevano quali mezzadri, e divenuti quindi proprietari. Lo stato di pagina 17 di 29 fatto anteriore era dunque solo parzialmente diverso da quello attualmente riscontrabile e l'utilitas oggi riconoscibile in favore del fondo dominante non può dirsi nuova e del tutto diversa rispetto a quella originaria (ovvero di quella già posta a fondamento della servitù di passaggio di cui agli atti di compravendita allegati in causa), in quanto certamente riconducibile al titolo ed all'oggetto di essa, legata al passaggio sul fondo servente non solo in vista della coltivazione del fondo dominante, ma anche del sussistere, in loco, dell'abitazione dei mezzadri poi acquirenti del fondo attualmente in proprietà degli attori”.
9.3.2 Si tratta di una motivazione affatto condivisibile, la quale resiste alle critiche svolte con il gravame.
La servitù del 1982 veniva indiscutibilmente costituita a servizio di immobili destinati ad essere utilizzati non solo per le colture agricole ma (quanto al fabbricato rurale) anche per le esigenze abitative delle famiglie dei mezzadri (cfr. anche quanto espresso all'art. 3 dell'atto rep. 9560: “Le parti si danno atto reciprocamente che i fondi rustici oggetto della presente compravendita sono condotti a mezzadria dalle famiglie coloniche dei signori…IN
e ”). Il fabbricato non era composto solo di stalla e magazzino, ma anche di un Pt_12 Pt_9 piano primo comprendente vani di abitazione, oltre ad una cucina al piano terra. È evidente, allora, che, a prescindere dalla destinazione agricola dell'area, l'utilitas che la servitù era destinata a soddisfare fosse anche quella relativa al transito da e verso l'abitazione presente in loco (pur all'epoca occupata da sole due famiglie). L'avvenuto mutamento dello stato di fatto, con i lavori di trasformazione del fabbricato in un complesso residenziale composto da più unità abitative, al di là della qualificazione in termini urbanistico-edilizi dell'intervento, non ha fatto sorgere una utilità di tipo completamente diverso, perché, come è evidente, già in precedenza, data la situazione di fatto, il passaggio era chiaramente concepito (e perciò prevedibile) come da attuarsi per il soddisfacimento di esigenze di privata dimora, oltre che di coltivazione dei fondi, ciò inevitabilmente connotando il contenuto della servitù e così la natura dell'onere da sopportarsi da parte del titolare del fondo servente.
È perciò condivisibile la conclusione in diritto del Tribunale secondo cui l'utilitas oggi riconoscibile in favore del fondo dominante è riconducibile al titolo ed all'oggetto dell'originario diritto e non potrebbe, di contro, affermarsi che “l'innovazione e la trasformazione del fondo dominante abbia reso la “funzione economico-sociale attuale del bene incompatibile con quella anteatta” al punto da far venir meno il rapporto funzionale tra i due fondi, secondo l'ipotesi considerata nella sentenza della S.C. richiamata a sostegno.
pagina 18 di 29 9.3.3 Vale, peraltro, in ogni caso richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale “ai sensi dell'art. 1074 cod. civ., quando venga a cessare la utilitas della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione, che matura nel termine di venti anni. (nella specie, il supremo collegio, enunciando il surriportato principio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva reputato irrilevante, ai fini dell'Estinzione di una servitù di passaggio, il mutamento di destinazione del fondo dominante, trasformato da deposito di attrezzature agricole in abitazione)” (Cass. 2711/1982; cfr., altresì, Cass.
1854/2006, secondo cui, parimenti, “quando, ai sensi dell'art. 1074 cod. civ., venga a cessare l'"utilitas" della servitù o la concreta possibilità di usarne, il vincolo rimane allo stato di quiescenza, ma non si estingue se non per effetto della prescrizione nel termine di cui all'art. 1073 cod. civ.”). Perciò di estinzione avrebbe potuto parlarsi, comunque, solo ad avvenuta maturazione del termine ventennale di prescrizione, pacificamente non decorso all'epoca della proposizione della domanda, considerato che i lavori di trasformazione che interessavano il fondo dominante venivano ultimati nel 2006.
10. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti si dolgono del fatto che sia stata respinta anche la loro domanda tesa a vedere riconosciuto quantomeno l'aggravamento della servitù di passaggio, vietato ai sensi dell'art. 1067 c.c., per le medesime circostanze sopra esposte.
10.1 In particolare, il Tribunale avrebbe fatto malgoverno dei principi enunciati dalle sentenze di Cassazione richiamate, non considerando che nella fattispecie vi era stato un intervento di deruralizzazione e ristrutturazione edilizia, con creazione di ben dieci unità abitative al posto di una porzione di fabbricato rurale “prima costituente l'abitazione di una sola famiglia mezzadrile”, e che la servitù in origine costituita riguardava specificamente una servitù di passo a favore di un fondo agricolo condotto a mezzadria, non facendo perciò prevedere una simile evoluzione del fondo dominante e gli attuali bisogni dello stesso;
sicché in tale caso l'aggravamento, che il Tribunale aveva ritenuto genericamente allegato e non provato, doveva ritenersi in re ipsa. Inoltre, sempre secondo gli appellanti, il primo giudice avrebbe erroneamente valorizzato, al fine di escludere l'incidenza della ristrutturazione sul traffico viario, la sentenza del Tribunale di Livorno prodotta dagli attori a riprova di un uso pubblico della strada oggetto di causa, sentenza, che, se ben letta, evidenziava piuttosto come nel punto di innesto dalla via pubblica fosse stato apposto un segnale di divieto di accesso con indicazione della natura privata della strada e che comunque era riferita ad un sinistro pagina 19 di 29 occorso in un luogo distante circa 1 km.
10.2 Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
È principio pacifico quello per cui “l'aggravamento di una servitù conseguente alla modificazione dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere valutato caso per caso, in relazione al complesso delle circostanze in concreto esistenti, tenendo conto degli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo in tale ipotesi l'indagine del giudice di merito essere diretta ad accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente” (Cass. 14472/2011; negli stessi termini Cass. 997/2025).
Ebbene, premesso che la prova dell'aggravamento è a carico di chi ne lamenta l'esistenza, va osservato, in merito alla situazione dedotta, che:
- come già detto, l'utilizzazione a scopo abitativo del fabbricato situato sul fondo dominante era in essere anche al momento della costituzione della servitù di passaggio, essendo all'epoca il fondo occupato dalle famiglie coloniche di due mezzadri (il cui numero di componenti, peraltro, è ignoto, non potendo valutarsi, perciò, la consistenza dell'insediamento), sicché il traffico veicolare era indiscutibilmente legato anche alle normali esigenze di vita di queste;
- l'intervento edilizio, descritto come “deruralizzazione e ristrutturazione edilizia con incremento delle unità immobiliari di una porzione del Podere. a Cecina Mare” CP_25
(secondo l'oggetto della d.i.a. presentata), per quanto ricavabile dagli atti, non ha portato ad un aumento delle dimensioni complessive dell'edificio ma solo ad una suddivisione degli spazi interni per la realizzazione di 10 piccoli alloggi di tipo residenziale (cfr. la relazione tecnico descrittiva delle opere);
- in primo grado non è stato chiarito quali fossero le potenzialità edificatorie e di cambio di destinazione d'uso all'epoca consentite dagli strumenti urbanistici generali sui fondi di cui si discorre (e perciò cosa fosse prevedibile e cosa no);
- le cattive condizioni del fabbricato rurale avrebbero comunque potuto far supporre futuri interventi di ristrutturazione e valorizzazione dell'edificio, anche con destinazione all'utilizzo separato di più persone, date le sue dimensioni;
- per altro verso, di per sé il cambio di destinazione d'uso degli immobili da un lato non pagina 20 di 29 modifica l'utilizzo effettivo che prima si faceva del fabbricato, cioè quello di abitazione pur strumentale alla conduzione del terreno;
dall'altro non è di per sé, necessariamente, significativo di un aggravamento dell'onere per il fondo servente;
nulla infatti è stato dedotto sulla frequenza dal passaggio e sulla tipologia dei mezzi (di norma più pesanti, ingombranti e rumorosi nel caso di transito a fini agricoli) con cui esso veniva esercitato all'epoca della costituzione della servitù, tenuto conto delle colture esistenti e dell'intensità delle attività agricole svolte, in rapporto all'attuale uso della strada avuto riguardo anche alla tipologia degli alloggi realizzati;
- da quest'ultimo punto di vista, risulta dagli atti come gli attori siano tutti (eccetto uno) residenti in altre località e gli stessi in primo grado hanno appunto dedotto, articolando un capitolo di prova, che gli appartamenti del sono abitati solo per il periodo Controparte_18 estivo.
In questo scarno contesto di allegazioni e prove, non è consentito concludere, senz'altro, che l'innovazione realizzata abbia reso più gravosa la condizione del fondo servente, secondo il dettato dell'art. 1067 c.c., apparendo oltremodo significativo, in senso contrario ad una simile conclusione, lo stesso contegno avuto dai convenuti, i quali, lungi da reagire all'iniziativa di ristrutturazione del complesso preesistente (ultimata nel 2006) in tempi ragionevoli, hanno atteso di essere convenuti in giudizio 12 anni dopo (2018) per spiegare in via riconvenzionale la domanda di riconoscimento dell'aggravamento di servitù, non constando, tra l'altro, nemmeno delle lamentele esposte in via stragiudiziale, quantomeno fino allo svolgimento, sul finire del 2016, del procedimento di mediazione, introdotto sempre dagli attori per la costituzione della servitù di acquedotto.
In definitiva, perciò, anche a prescindere dall'esistenza di un uso pubblico della strada di cui si controverte (e dalla rilevanza, in tali termini, della sentenza del Tribunale di Livorno in atti prodotta), la decisione di rigetto della domanda riconvenzionale, che si fonda proprio sul rilievo della genericità di quanto allegato dai convenuti e dell'assenza di prove al riguardo, merita di essere confermata.
11. Con il quinto motivo di gravame si censura il rigetto dell'ultima domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, ovvero quella con cui è stato chiesto di “dichiarare che nessuna altra servitù di passo può dirsi costituita e/o esistente sul suddetto terreno di proprietà dei convenuti, e contraddistinto al N.C.E.U. del comune di al foglio di CP_12 mappa 21, particelle 33,46 e al foglio di mappa 22, particella n.177, ed a favore degli pagina 21 di 29 immobili di proprietà degli attori” come rispettivamente indicati in catasto “con inibizione a tutti gli attori dell'oggi esercitato passaggio sul terreno predetto di proprietà dei convenuti”.
Il giudice di primo grado, una volta esclusi l'estinzione e l'aggravamento della servitù costituita con l'atto 24.2.1982 rep. 9559 e tenuto conto degli effetti derivanti dall'alienazione delle singole unità immobiliari ricavate nel fabbricato, ex art. 1071 c.c., ha respinto anche tale domanda, in particolare osservando come risultasse ammessa dagli stessi convenuti l'esistenza della servitù (di cui infatti i medesimi avevano chiesto accertarsi l'estinzione e comunque l'aggravamento) e come risultasse dai documenti allegati sub n. 5 al fascicolo di parte convenuta e sub n. 1 al fascicolo di parte attrice il trasferimento fino agli attori della servitù costituita inizialmente in favore degli acquirenti dalle signore circostanza Pt_10 peraltro affermata dagli stessi convenuti nella comparsa di costituzione e risposta.
11.1 Secondo quanto dedotto nell'atto di appello:
- il giudice non avrebbe (anche in questo caso) colto la differenza tra le prime due domande riconvenzionali (estinzione o aggravamento), aventi ad oggetto la servitù costituita con l'atto 24.2.1982 rep. 9559 a favore del fondo originariamente a destinazione agricola, ora di proprietà degli appellati (così come successivamente trasformato) e l'ultima domanda riconvenzionale, volta a far dichiarare l'inesistenza di qualsiasi altra servitù di passo a favore degli immobili di proprietà degli appellati loro trasferiti dalla società Parte_5
“senza alcun riferimento alla suddetta servitù costituita con l'atto 24.2.1984
[...] rogito Notaio Rep. 9559”; Per_1
- l'originaria servitù di passo non poteva “più comunque esistere, anche perché, a seguito di dette plurime alienazioni, rispettivamente effettuate dalla Parte_5
nei confronti di ciascuno degli
[...] Controparte_26 Controparte_11 odierni attori, detta servitù è stata comunque sostituita, ai sensi dell'art.1071 c.c. (mai peraltro invocato da controparte…) dalle altrettante separate ed autonome servitù, per come attribuite ai diversi proprietari delle singole parti in cui il medesimo fondo dominante sia stato diviso (v. anche, argomentando in merito, Cass.5109/1983), o meglio, gli odierni attori non possono vedersi riconosciuta la rispettiva titolarità della servitù di passo de qua, senza la ricorrenza dell'ipotesi e della fattispecie di cui all'art. 1071 primo comma, ed in difetto delle disposizioni di detta norma, non applicabile al caso de quo da parte del giudice di primo grado (v. pag.14 impugnata sentenza) per mancanza di una sua nemmeno minima invocazione, e nemmeno minima prospettazione in primo grado, da parte degli attori pagina 22 di 29 convenuti in riconvenzionale”; quindi, pur valendo il principio affermato dal giudice sull'effetto della divisione del fondo dominante ex art. 1071 c.c., “anche se un tale effetto possa anche conseguire ex lege, con la stipula dei relativi atti di alienazione, in virtù del'art.1071
c.c., i relativi effetti, affermati dal giudice di primo grado, dovevano essere invocati, quam minime, dagli acquirenti delle singole parti”;
- questi ultimi avevano solo opposto la conformità dell'esercizio della servitù al titolo di acquisto, senza indicare l'atto “in virtù del quale il diritto di servitù trasferito alla società loro dante causa la (e che Parte_5 Controparte_27 aveva acquistato dai signori il fabbricato a favore del quale era stata costituita la Pt_4 servitù di passo de qua) potesse essere pervenuto sino a loro, e, quel che più conta, mai” avevano “richiamato l'art.1071 c.c.”, essendo loro onere allegare e dimostrare come il diritto di servitù costituito con l'atto del 24.2.1984 fosse pervenuto fino a loro ed invocare gli effetti previsti dall'art. 1071 c.c.;
- peraltro, la citata norma nemmeno sarebbe stata invocabile dagli attori, perché “le plurime alienazioni del fondo dominante avvenivano quando il fondo dominante stesso era già stato deruralizzato e ristrutturato con la creazione di ben dieci appartamenti al posto del fabbricato rurale esistente…per cui la servitù originariamente costituita a favore di un fondo agricolo con il suddetto citato atto (doc.8 di questi convenuti) non esisteva più, e quindi non poteva essere loro trasferita, tanto meno ai sensi e per gli effetti di cui al citato art.1071 c.c.”, tanto che negli stessi atti di compravendita era assente il riferimento alla originaria servitù di passo.
11.2 Il motivo, così variamente articolato, non ha pregio.
Negli atti del giudizio di primo grado sono stati gli stessi convenuti a dar conto delle vicende traslative del fondo dominante e ad ammettere, pur nell'ambito delle contestazioni sollevate rispetto all'attuale esercizio del transito sul proprio fondo, l'idoneità dei passaggi proprietari a determinare il trasferimento della servitù costituita nel 1982 fino agli odierni appellati (cfr. pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta: “il vecchio edificio…già di proprietà della famiglia proprietaria con atto 24.2.1982 rogito Notaio Parte_13
Rep. 9560…ed i cui aventi causa lo hanno successivamente trasferito alla società Per_1
“ con atto del notaio Controparte_28
in data 3.11.2005 repertorio n. 103.358/11.592, registrato a Livorno il Persona_2 giorno 8.11.2005 al n. 7563…poi dante causa di quasi tutti gli attori, è stato completamente pagina 23 di 29 ristrutturato…con conseguente innovazione e trasformazione del fondo dominante, in guisa da determinare un aggravamento dell'intensità del passaggio…non riconducibile al contenuto della servitù di passaggio come spettante all'originario proprietario del fondo dominante, e come costituita a suo favore, e così come inevitabilmente spettante a tutti i suoi successivi aventi causa”; cfr., altresì, pag. 7, dove nuovamente si richiamano gli acquisti compiuti da e dalla e dai singoli attori “con Parte_12 Pt_9 Parte_5 gli atti di compravendita in atti”, nonché, ancora, pag. 8, ove si dice espressamente che la servitù di passaggio costituita con l'atto 24.2.1984 rep. 9559 veniva “trasferita in virtù dei successivi atti di cessione fino agli odierni attori”).
Nei rogiti di acquisto degli attori è presente il riferimento a tutte le servitù attive e passive inerenti agli immobili;
comunque, l'effetto previsto dall'art. 1071 c.c. si determina ex lege e, pertanto, non richiede alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si realizza la divisione del fondo dominante: cfr. Cass. 6680/1995, per la quale il “trasferimento del fondo dominante implica, ex lege, quello della servitù, che inerisce, dal lato attivo e passivo, al fondo dominante e servente, anche quando di essa non sia fatta menzione nell'atto”, nonché Cass. 5686/1985, secondo cui “la servitù inerisce, rispettivamente dal lato attivo e passivo, al fondo dominante ed a quello servente, costituendone una qualitas, sicché essa si trasferisce automaticamente in caso di vendita di uno dei due fondi. Da ciò deriva che qualora venga venduto un immobile (o frazione di esso) a cui favore sia stato precedentemente costituita una servitù, il riferimento, nell'atto di compravendita, all'atto costitutivo della servitù, è giuridicamente irrilevante ai fini dell'esistenza della stessa, nel senso che esso è superfluo se la costituzione era validamente avvenuta, mentre non può produrre alcun effetto nell'ipotesi di inesistenza derivante da invalidità per qualsiasi motivo dell'atto costitutivo richiamato. Pertanto, il riferimento all'atto costitutivo si risolve in una dichiarazione del venditore in ordine alla consistenza della cosa compravenduta ed è giuridicamente rilevante solo nell'ipotesi di accertata difformità (determinata da cause preesistenti alla vendita, anche se gli effetti si verifichino, come nella evizione, in data successiva) tra la consistenza dichiarata e quella effettiva con conseguente turbamento dell'equilibrio sinallagmatico tra le attribuzioni patrimoniali”; ed ancora Cass. 2168/2006, secondo cui “in tema di servitù prediali, il principio della cosiddetta indivisibilità di cui all'art. 1071 cod. civ. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente;
poiché tale effetto si determina "ex lege", al riguardo pagina 24 di 29 non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti- in mancanza di specifiche clausole dirette ad escludere o limitare il diritto-la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza, a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un
"unicum " ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari, a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente”.
Da quanto sopra deriva che gli attori, per resistere alla riconvenzionale spiegata, non avevano alcuna necessità di invocare specificamente l'applicazione dell'art. 1071 c.c. al fine di farne derivare gli effetti. D'altronde, l'astratta applicabilità della norma al caso di specie nemmeno era stata, inizialmente, posta in discussione dai convenuti, i quali, anzi, richiamandola espressamente, contestavano soltanto l'aggravamento della condizione del proprio fondo (v. pag. 3 della prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
L'assunto, poi, secondo cui detta norma non sarebbe invocabile perché “le plurime alienazioni del fondo dominante avvenivano quando il fondo dominante stesso era già stato deruralizzato e ristrutturato con la creazione di ben dieci appartamenti al posto del fabbricato rurale esistente…per cui la servitù originariamente costituita a favore di un fondo agricolo con il suddetto citato atto (doc.8 di questi convenuti) non esisteva più, e quindi non poteva essere loro trasferita, tanto meno ai sensi e per gli effetti di cui al citato art.1071 c.c.”, richiama, nella sostanza, la tesi dell'estinzione della servitù per effetto dell'avvenuta trasformazione del fabbricato, già in precedenza disattesa.
12. Con il sesto motivo di appello si assume che il giudice di primo grado abbia erroneamente ritenuto la soccombenza (virtuale) dei convenuti in ordine alla domanda di costituzione di una servitù coattiva perpetua di acquedotto in favore degli immobili di proprietà degli attori.
Tale domanda veniva ritenuta fondata dal Tribunale, sulla scorta delle risultanze dell'espletata c.t.u., dandosi atto nella motivazione della sentenza che l'esito degli accertamenti peritali e le relative compensazioni monetarie per l'imposizione della servitù erano stati accettati dalla parte convenuta, la quale aveva concluso all'udienza del 25.10.2021 chiedendo che fosse disposta la posa della conduttura di acqua potabile, secondo il percorso e le modalità di posizionamento indicate dal CTU, con pagamento dell'indennità stimata,
pagina 25 di 29 motivo per cui veniva osservato che “Sul punto può dirsi dunque anche senz'altro cessata la materia del contendere”.
Nel regolare poi le spese complessive di lite e di mediazione, il Tribunale le poneva a carico dei convenuti individuandone la soccombenza “pur solo virtuale nel caso della domanda proposta in via principale dagli attori e alla quale i convenuti hanno definitivamente aderito solo nelle conclusioni”.
12.1 Secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe ingiustamente individuato una soccombenza virtuale dei convenuti, in primis perché la materia del contendere non era cessata, occorrendo comunque una pronuncia sulla domanda anche alla luce delle richieste avanzate in ordine ad essa dagli attori (con particolare riguardo alle contestazioni svolte sul calcolo dell'indennità operato dal CTU) e in secondo luogo perché i convenuti avevano concluso per il suo accoglimento e ciò avevano fatto già nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30.11.2020, all'esito della c.t.u., prima ancora della precisazione delle conclusioni.
Si chiede quindi alla Corte di rideterminare le somme liquidate tenendo conto dei rispettivi comportamenti delle parti.
12.2 Orbene, può convenirsi sul fatto che nella fattispecie non ricorresse una situazione di vera e propria cessazione della materia del contendere sulla domanda di costituzione di servitù di acquedotto, avendo comunque le parti rimesso al giudice la relativa statuizione e tenuto conto, in più, della sollecitazione attorea a compiere ulteriori approfondimenti istruttori sul calcolo dell'indennità.
Pur tuttavia, la liquidazione, così come effettuata, secondo la complessiva soccombenza dei convenuti, non merita di essere rivista solo a motivo dell'adesione di questi ultimi alla domanda di costituzione di servitù di acquedotto, manifestata nelle note di trattazione scritta successive al deposito della relazione di c.t.u..
Si è trattato infatti di una adesione espressa in fase molto avanzata del processo, quando ormai le attività istruttorie erano sostanzialmente terminate, laddove in precedenza la pretesa era stata avversata.
Per altro verso, come emerge dalla lettura degli atti di causa, gli attori, dopo il deposito della relazione peritale, più che contestare in sé la stima dell'indennità per la costituzione della servitù di acquedotto, chiedevano (in alternativa alla rinnovazione della consulenza)
pagina 26 di 29 chiarimenti sul metodo di calcolo utilizzato dal CTU, che, a loro giudizio, non distingueva in modo corretto le due indennità (quella per la servitù di acquedotto e quella per la servitù di passaggio), portando ad una sovrastima della seconda;
a prescindere dalla necessità e/o opportunità di quanto richiesto, il comportamento processuale degli attori in tale specifico frangente (che, peraltro, non ha causato alcun inutile dispendio di attività processuale, in quanto il giudice ha, poi, di contro ritenuto la causa matura per la decisione) non è tale da giustificare una diversa liquidazione delle spese, la quale va chiaramente operata con riguardo all'intero oggetto e svolgimento del giudizio.
A tal proposito, non può mancarsi di osservare che i convenuti (al contrario degli attori) rifiutarono la proposta conciliativa di € 9.000,00 formulata dal giudice in apposita udienza successiva alla c.t.u. ed allo scambio delle note autorizzate, cifra rivelatasi poi superiore a quanto riconosciuto in loro favore all'esito del giudizio.
In definitiva, perciò, la liquidazione (rispetto alla quale non è stata specificamente censurata la violazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014) non merita revisione.
13. Con il settimo e ultimo motivo di impugnazione i convenuti si lamentano del capo della sentenza che ha posto a loro carico le spese di CT della controparte, nella misura di € 2.562,00.
13.1 Sostengono che il rimborso di tale importo sia stato accordato agli attori senza esposizione di alcuna ragione e rimarcano come al CTU sia stato liquidato (a titolo di onorario) il ben più ridotto importo di € 458,00.
13.2 Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa risulta che gli attori hanno documentato gli effettivi esborsi sostenuti per il proprio CT (cfr. la documentazione allegata alla memoria di replica in primo grado, con la prova dei bonifici e delle fatture emesse dal professionista).
Il Tribunale ne ha preso atto e ha motivato sul punto, nel seguente passaggio della sentenza impugnata: “Va qui ulteriormente rilevato che se “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate […]” (così, da ultimo, sent.
Cass. 20.2.2015 n. 3380); le stesse, come documentate dagli attori in allegato alla comparsa conclusionale di replica, vanno poste a carico delle parti convenute, in solido”.
Al netto poi della sottolineata sproporzione tra l'importo riconosciuto al CTU e quello pagina 27 di 29 accordato per il rimborso delle spese di CT (che in sé potrebbe anche essere significativa di una liquidazione eccessivamente ridotta delle spettanze del CTU), non sono stati evidenziati dagli appellanti elementi per reputare incongrua la cifra di 2.562,00 (comprensiva di ogni onere) in relazione alle attività svolte dal CT.
14. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto, non rendendosi perciò necessario l'esame della reconventio reconventionis riproposta in questo grado dalle parti appellate ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
15. Al rigetto dell'appello segue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è indeterminabile. Pertanto:
€ 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.469,00, oltre accessori di legge.
Non si ritiene di riconoscere l'aumento per la difesa di più parti e contro più parti, non rinvenendosi, in questo caso, alcun aggravio della prestazione professionale, data la natura della controversia.
Ricorrono infine nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rimborsare agli appellati le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti degli appellanti le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002. pagina 28 di 29 Firenze, camera di consiglio del 29.5.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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