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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4250 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/06/2024, vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), difesi Parte_2 P.IVA_2
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTI
E
(c.f. , difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_3
SCIUTO FILIPPO (c.f. , unitamente all'Avv. MANTERO C.F._2
NICCOLO' MARIA ( ) e SCOFONE CARLO C.F._3
( ); C.F._4
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 10214/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 14/07/2020.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita - accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza del Tribunale di
Roma n. 10214/2020 per le ragioni sopra esposte. Con vittoria delle spese di lite.”
r.g. n. 1 Conclusioni dell'appellata: “Si chiede che Ecc.ma Corte d'Appello − respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− voglia rigettare in quanto infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dal
[...]
e dall' e per l'effetto Parte_2 Parte_3
confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 10214/2020 pubblicata il 14/7/2020; − anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ed in conformità delle domande e conclusioni già rassegnate in primo grado: − accerti e dichiari che il diritto di credito del ad avvalersi ulteriormente della polizza Parte_2
fideiussoria azionata con la cartella di pagamento opposta è definitivamente estinto per intervenuta prescrizione decennale;
− accerti e dichiari l'intervenuta estinzione del diritto di credito fatto valere dal per prescrizione decennale ai sensi dell'art. Parte_2
2946 c.c. alla data del 29/10/2017; − dichiari l'illegittimità e per l'effetto disponga l'annullamento e/i la revoca della cartella di pagamento n. 071 2018 00165113 54 001 nonché di ogni altro atto presupposto connesso o successivo, sotto il profilo della carenza dei presupposti per procedersi da parte del Parte_2
al recupero nei confronti di dichiarando che Controparte_2 [...]
nulla deve al in forza della Controparte_2 Parte_2 cartella azionata;
− in ogni caso accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa del azionato per il tramite della cartella di pagamento Parte_2
n. 071 2018 00165113 54 001 in quanto riferita a credito estinto ed in conseguenza respinga ogni domanda del verso Parte_2 [...] dichiarando la nullità, l'illegittimità e l'infondatezza della cartella Controparte_2 di pagamento impugnata;
− con vittoria di spese e compensi professionali per i due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e
C.P.A.”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza impugnata il tribunale di Roma aveva così disposto: “- dichiara estinto il credito di € 22.313,08 azionato dal con la Parte_2
cartella opposta n. 071 2018 00165113 54 001 notificata il 20.03.2018 e nulla e di nessun effetto la cartella stessa;
- condanna il al Parte_2
pagamento delle spese del giudizio in favore della Controparte_2
che liquida in euro 7.500=, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e
[...]
r.g. n. 2 oneri accessori come per legge;
- compensa le spese del giudizio tra le altre parti.”.
A monte di tale dispositivo l'esazione ad opera degli appellanti, mediante ingiunzione fiscale, della polizza fideiussoria a mezzo di ingiunzione fiscale di euro
22.313,08, poi vittoriosamente opposta da sulla base della consumazione del CP_1
termine decennale di prescrizione del diritto controverso, decorrente secondo il tribunale non già dalla adozione del provvedimento di revoca (del beneficio) bensì dalla comunicazione, anche al garante, della contestazione dell'inadempienza dell'impresa ammessa al finanziamento. Si rimanda alla lettura integrale della sentenza impugnata.
e Parte_1 [...]
hanno proposto appello al quale resiste Parte_2 [...]
. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 27/06/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'impugnazione si fonda su tre motivi, di seguito esaminati anche alla luce delle difese svolte dall'appellata.
Sul primo motivo.
Esso fa leva sulle seguenti circostanze di fatto: con provvedimento del 21.7.2009 il Ministero comunicava all'impresa l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.; con decreto n. 3396 del 3.8.2017 il disponeva, pertanto, la revoca delle Parte_2
agevolazioni provvisoriamente concesse in favore della FRA.GI. s.r.l. e il recupero delle somme ancora dovute – interessi legali e rivalutazione monetaria - nei confronti dei soggetti obbligati.
La prescrizione nei confronti di non sarebbe quindi decorsa perché “… CP_1 solo a seguito dell'adozione del decreto di revoca, che costituisce titolo per l'iscrizione
a ruolo, può considerarsi definitivamente cristallizzato il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute (anche a titolo di interessi). Sino a quel momento, infatti, il diritto non è ancora sorto nella sua pienezza, essendone riconosciuta esclusivamente una tutela provvisoria e cautelativa, sicché nessun termine di prescrizione può iniziare a decorrere.”.
Risultava, pertanto, erronea la diversa conclusione del tribunale secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe dall'anteriore momento in cui venne attivata la r.g. n. 3 speciale procedura, cautelativa e provvisoria, di immediata escussione della polizza.
Il motivo non può essere accolto, ritenendo questa Corte di dare seguito all'orientamento già espresso in anteriori pronunce, in base al quale il rischio garantito con la polizza fideiussoria non è costituito dagli effetti della revoca del finanziamento, che costituisce un posterius, ma dall'inadempimento all'obbligo restitutorio da parte dell'appaltatore in conseguenza dell'inottemperanza dello stesso alla restituzione di quanto percepito in conseguenza della contestazione dell'inadempimento a lui rivolta dal Ministero o dalla Banca NA (App. Roma sent. 3824/2024).
Soluzione in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel ZO
d'LI (di cui al D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella L. 19 dicembre 1992, n.
488), ove la polizza fideiussoria a garanzia della restituzione della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l'assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l'intervento di un formale provvedimento di revoca dell'agevolazione” (cfr. Cass. n. 25034 del
08/10/2019).
E' di sicuro interesse lo schema dell'argomentare, in fattispecie similare, di Cass. Civ., sez. VI, 06/03/2015, n.4549: “8. - Ora, deve reputarsi decisivo che il D.M. 24 maggio 2000, art. unico, comma 9 preveda la restituzione della cauzione quando
l'impresa, percepite le agevolazioni, versi nella condizione di inadempienza: quindi, non già che quest'ultima sia stata anche definitivamente accertata e posta a base e giustificazione del successivo decreto di revoca e dell'avvio delle azioni di recupero.
8.1. Infatti, il pagamento di quanto è oggetto della polizza, cioè la restituzione della cauzione, è dovuto a semplice richiesta da parte della banca concessionaria, con la mera indicazione dell'inadempienza riscontrata e quindi con la mera allegazione di essa (sia pure, beninteso, a seguito di una motivazione ed all'esito di una adeguata condotta ispettiva, salvi gli esiti degli ulteriori accertamenti e del relativo iter di modifica o revoca del provvedimento di concessione), atteso che lo svincolo della cauzione o della polizza stessa è subordinato non già all'assenza di un provvedimento di revoca, ma all'assenza di "cause e/o fatti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca". E' allora evidente che l'obbligazione di pagamento del garante sorge all'atto di quella sola comunicazione e della dichiarazione di sussistenza dell'inadempienza riscontrata, vale a dire della dichiarazione - o denunzia - della presenza di una causa o altro fatto idoneo a determinare l'assunzione di un, necessariamente successivo, provvedimento di revoca.
8.2. Ora, si ricordi che la polizza fideiussoria a garanzia di erogazioni a carico dell'Erario è stata ricostruita (tra le altre, v. Cass. 10 gennaio 2012, n. 65, ove ulteriori richiami) come indipendente dalla sussistenza o meno del diritto del garantito a percepire l'erogazione, in quanto finalizzata esclusivamente a ripristinare le condizioni
r.g. n. 4 patrimoniali dell'erogante al momento anteriore all'erogazione stessa: in sostanza, a sostituire il versamento per contanti di una cauzione, consentendo alla P.A. beneficiaria di trovarsi nella stessa condizione di fatto in cui si sarebbe trovata se avesse potuto disporre dei contanti.
Si tratta quindi di un'obbligazione ben distinta, funzionalmente e strutturalmente, da quella avente ad oggetto la restituzione delle somme percepite a titolo di erogazione, tanto da restare legittimamente da quella indipendente e da giustificare, anche se del caso in via cautelativa (e quindi provvisoria, con possibilità di una riconsiderazione complessiva o globale all'esito del pure complesso iter procedimentale di verifica dell'erogazione dell'agevolazione), l'incameramento della somma versata - o promessa dalla garante - a titolo di cauzione al verificarsi pure di eventi o accadimenti cronologicamente anteriori, quando non schiettamente prodromici, del provvedimento finale di revoca delle agevolazioni stesse o dell'avvio di una formale azione per il recupero dell'intero importo di queste ultime che sia stato in concreto percepito.
8.3. Tale funzione della polizza fideiussoria del tipo di quella qui in esame, in un sistema che prevede un incameramento immediato - sostanzialmente per determinazione unilaterale, sia pure mediata opportunamente dall'attività della banca concessionaria (e quand'anche momentaneo, per il caso di contestazione e finanche revocabile in esito ad una vittoriosa contestazione) - della cauzione, salve le successive attività di verifica, comporta allora che la polizza sia validamente attivata ed escussa dal garantito sol che, ancora perdurando il vincolo contrattuale e cioè prima che spirino i trentasei mesi contrattualmente previsti, vengano a giuridica esistenza i presupposti di fatto, cioè l'inadempienza della beneficiaria, e non anche che essi siano trasfusi in un formale provvedimento di revoca.
8.4. E non altro che questo è il senso delle disposizioni che identificano nel provvedimento di revoca il titolo per procedere al recupero, come pure per procedervi nelle agevolate forme dell'esecuzione esattoriale: qualificando quel provvedimento non già come la fonte dell'obbligo di restituire quanto malamente percepito, visto che quell'obbligo continua a trovare fondamento e giustificazione nell'inadempienza, ma come uno degli strumenti per procedere al recupero (e per applicare ulteriori conseguenze patrimoniali sfavorevoli anche all'originario beneficiario delle prestazioni a carico dell'Erario).”. Il motivo è pertanto infondato.
Sul secondo motivo.
Presentato sotto lo schema dell'omessa pronuncia, il motivo lamenta il mancato esame della difesa delle amministrazioni circa la “… idoneità della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 21.7.2009 ad esplicare efficacia interruttiva della prescrizione. Infatti, laddove volesse ritenersi che il termine di prescrizione decorra dalla data di escussione della polizza, dovrebbe allora riconoscersi che quel termine sia stato comunque interrotto dalla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 21.7.2009 inoltrata a FRA. (all. 1 al fascicolo di parte del giudizio di primo CP_3 grado). Anzitutto, mediante quella comunicazione il ha sicuramente Parte_2 esercitato il diritto al recupero, attivando la necessaria e prodromica procedura di revoca. Al contempo, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore verso uno dei condebitori solidali raggiungono l'effetto interruttivo anche verso gli altri. La disposizione, come è noto, rappresenta l'unica deroga al principio generale dell'estensione ai condebitori degli effetti favorevoli e non di quelli sfavorevoli.”.
r.g. n. 5 Obietta l'appellata che la suddetta nota mai era stata indirizzata alla garante nei cui confronti non pervenne alcuna richiesta di pagamento in base alla polizza fideiussoria;
la natura autonoma della polizza prestata da escludeva, quindi, CP_2
l'efficacia di eventuali atti interruttivi nei confronti della debitrice principale.
Il motivo non può essere accolto.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, solo nell'ipotesi di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310 c.c. anche se questi ultimi non hanno conoscenza dell'atto interruttivo (Cass. civ., sez. un., 27/04/2022, n. 13143).
Sicché “… non trova applicazione l'art. 1310 c.c. nella parte in cui concerne gli atti interruttivi della prescrizione nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento nei confronti di un debitore solidale …” (così, in motivazione, Cass. Civ. sez. II, 11/04/2023, n.9620).
Sul terzo motivo.
La regolamentazione delle spese in prime cure è avvenuta con buon governo del principio di soccombenza al quale non vi è motivo di derogare, dovendosi imputare al soccombente la tardiva escussione della polizza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello;
b) condanna gli appellanti in solido al rimborso in favore di
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in Controparte_1
euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 24/02/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6