Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 997
CASS
Sentenza 15 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 5 dicembre 2024. Le parti in causa sono una società e un condominio, con la prima che ha impugnato una decisione della Corte di Appello di Brescia, la quale aveva accertato l'inesistenza del diritto della società di far sostare i propri automezzi nel cortile condominiale e aveva disposto il risarcimento del danno. La società ha contestato la legittimità della domanda del condominio, sostenendo che il cortile fosse di uso pubblico e che la concessione per l'uso dell'area fosse scaduta. Il condominio, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso e ha presentato un ricorso incidentale.

La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte di Appello avesse errato nel considerare ancora valida la concessione, nonostante la scadenza e la mancanza di un rinnovo formale. Inoltre, ha sottolineato che la sosta temporanea dei veicoli per operazioni di carico e scarico rientra nelle facoltà necessarie per l'esercizio del diritto di servitù di passaggio, evidenziando che tale limitazione non svuoterebbe il diritto stesso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello per un nuovo esame, con assorbimento delle altre censure e dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale.

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Massime1

L'aggravamento di una servitù conseguente alla modifica dello stato dei luoghi o alla sopravvenienza di diverse modalità di esercizio non può ritenersi in re ipsa, ma va valutato caso per caso, in relazione alle circostanze in concreto esistenti e agli elementi probatori forniti dalle parti, dovendo il giudice di merito accertare se il maggior godimento per il fondo dominante comporti o meno un'intensificazione del peso gravante sul fondo servente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata affermando che la sosta temporanea di veicoli costituisce modalità normale di esercizio del diritto di accesso e passaggio carrabile su un'area chiusa, per raggiungere il fondo dominante, senza potersi configurare come aggravamento della servitù).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 997
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 997
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo