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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2334 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FOFFA ROBERTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Assegno unico universale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 il riconoscimento del suo diritto a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare il minore a far data dalla domanda presentata in data 31.01.2023 (come precisato con le note Per_1
autorizzate del 17.05.2025). A sostegno deduceva: a) che non avendo avuto figli propri, il minore in stato di abbandono, Per_1 gli era stato affidato l'08.6.2015 in Marocco con un atto c.d. adottato dal Tribunale per gli Per_2
Affari Minorili presso il Tribunale di Marrakech;
b) che in forza di tale provvedimento, il minore viveva dal 2017 in Italia con lui e la moglie ed era entrato a far parte del loro nucleo familiare;
c) che il provvedimento c.d. kefala veniva riconosciuto e dichiarato esecutivo dalla Corte d'Appello di Brescia con ordinanza n.784/2022 del 16.11.2022 (doc.1);
d) che tramite il patronato aveva presentato domanda all' di assegno unico per figli a carico, CP_1
domanda che, tuttavia, veniva rigettata, come il successivo ricorso presentato in via amministrativa
(docc. 2 e 5).
2. l' si costituiva in giudizio rilevando che la domanda amministrativa era stata respinta in CP_1 quanto l'asserito affidamento della minore era avvenuto in base ad un istituto islamico denominato kafala, che non era espressamente riconosciuto dall'ordinamento italiano.
Osservava poi che le pronunce che avevano valorizzato l'istituto in esame all'interno dell'ordinamento italiano erano relative all'ingresso del minore nel territorio al fine di consentire la ricostituzione del nucleo familiare e non potevano valere nel caso di specie, ove il dettato normativo ai fini della fruizione del beneficio prevedeva una elencazione tassativa di soggetti ricompresi nel nucleo familiare ai quali non poteva ritenersi assimilabile il minore affidato con il . Per_2
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Sulla questione si è già pronunciato questo Tribunale con provvedimenti n.784/2022 del
16.11.2022 e n. 401/2022 del 06.06.2022 che si condividono e che qui si richiamano integralmente nei seguenti termini.
Secondo l'ordinamento islamico, il costituisce l'unico strumento a protezione dei minori che Per_2
si trovano in stato di abbandono o, comunque, in condizioni gravi di disagio;
consiste in un atto di affidamento in virtù di un impegno di custodia totale che assicura al bambino la cura, l'educazione e il mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età. Tale atto non fa sorgere alcun legame di parentela con i genitori affidatari, né fa venir meno il vincolo di sangue del minore con la famiglia d'origine, fa nascere, invece, in capo al minore il diritto a godere delle medesime prestazioni familiari e scolastiche cui ha diritto un bambino legittimo.
Tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale, in particolare la Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con L. n. 176/1991 e la Convenzione
2 dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori resa esecutiva in Italia con L. n. 101/2015.
La Corte di cassazione si è più volte pronunciata in merito, affermando che “la è uno Per_2
strumento di protezione previsto dal diritto islamico volto a salvaguardare la situazione di minori in stato di abbandono (illegittimi oppure orfani) provenienti dai Paesi arabi. Quindi, viene riconosciuta preminente la protezione del minore rispetto ai principi di difesa del territorio e del contenimento dell'immigrazione, altresì si conviene che l'istituto della kafala è prossimo all'adozione prevista dall'ordinamento giuridico italiano e
per questi motivi
è possibile disporre il ricongiungimento familiare” (Cass. Civ., sez. I civ., 7472/2008, 20 marzo 2008) e ancora “il vincolo di protezione derivante dalla non costituisce presupposto idoneo a giustificare l'ingresso in Per_2
Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di familiare, oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale” (Cass. Civ., sez. I, n.
4868/2010, 1° marzo 2010; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., S.U., n. 21108/2013, 16 settembre 2013;
Cass. Civ., sez. I, n. 18174/2008, 2 luglio 2008; Cass. Civ., sez. I, n. 1908/2010, 28 gennaio 2010).
“È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo”(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 26 marzo 2019, C-129/18).
3 Pertanto, secondo gli orientamenti sopraenunciati anche la kafala negoziale, al pari della giudiziale, costituisce presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari, includendo anche il minore affidato in base a tale istituto fra i familiari aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale essendo anche quest'ultimo un istituto che “solo in quanto finalizzato a realizzare
l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” (Cass. Civ., sez. I, n.
1843, 2 febbraio 2015; Cass. Civ., sez. I, n. 28154, 24 novembre 2017).
3.2. Il minore è stato affidato al ricorrente e sua moglie con provvedimento emesso dal Per_3
Tribunale di Marrakech ai sensi degli artt. 197 del Codice della Famiglia e 149 del Codice Civile. A tal punto, è bene richiamare l'art. 65 L. 218/95 cui dispone che: “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Risulta, dunque, pacifico che l'atto di affidamento emesso dall'autorità marocchina rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 65 L. 218/95 circa l'efficacia dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, e dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il preminente interesse del minore.
Lo stesso , nella circolare 12/1990 (Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e CP_1
coordinamento dei criteri normativi), afferma che nella formazione del nucleo familiare rientrano anche “i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (13) di età inferiore ai diciotto anni compiuti. Ai sensi della norma citata, ai figli legittimi o legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge …”.
3.3. Alla luce di quanto esposto, nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che l'atto di affidamento (c.d. ) è stato riconosciuto dalle competenti autorità Per_2
4 Perso italiane con provvedimento del 16.11.2022 e che al momento della domanda di il minore, giunto in Italia nel 2017, viveva con il ricorrente e la moglie nella casa di residenza in Rovato (BS).
Non può quindi essere condivisa la posizione dell' che ha negato al ricorrente l'accesso al CP_1 beneficio facendo leva sul fatto che l'affido del minore sia avvenuto mediante il provvedimento di kefala non previsto dalla legge italiana.
Infatti, una volta che l'atto di affido sia stato riconosciuto dalle autorità italiane e ha dunque acquistato efficacia nell'ordinamento interno, il minore, secondo un'interpretazione rispettosa dei principi sopra evocati, deve essere equiparato ai figli “regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge” di cui all'art. 38 DPR 818/1957 e ritenuto parte nucleo familiare ex art. 2 comma 2 D.L. 13.03.1988 n.69 convertito nella L. 13.05.1988 n.153 in quanto composto “dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ad equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.818…”.
Del resto, l'interpretazione restrittiva adottata dall'Istituto condurrebbe a risultanti palesemente discriminatori e iniqui in quanto precluderebbe l'accesso al beneficio a coloro che astrattamente ne avrebbero diritto solo in ragione della natura del titolo in forza del quale il minore è entrato a far parte del nucleo familiare e ciò, quand'anche gli effetti giuridici di tale titolo sia stati espressamente riconosciuti nell'ordinamento interno.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno nucleo familiare a far data dalla presentazione della domanda del 31.01.2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura liquidata CP_1
come specificato in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare il minore a far data dalla presentazione della domanda del 31.01.2023 Per_3
e per l'effetto condanna al versamento dei relativi ratei, oltre interessi dalla data della CP_1
domanda al saldo effettivo;
-condanna l' al rimborso a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 04.06.2025
6
Il Giudice
Chiara Desenzani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. con motivazione contestuale nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. FOFFA ROBERTO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Assegno unico universale
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 il riconoscimento del suo diritto a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare il minore a far data dalla domanda presentata in data 31.01.2023 (come precisato con le note Per_1
autorizzate del 17.05.2025). A sostegno deduceva: a) che non avendo avuto figli propri, il minore in stato di abbandono, Per_1 gli era stato affidato l'08.6.2015 in Marocco con un atto c.d. adottato dal Tribunale per gli Per_2
Affari Minorili presso il Tribunale di Marrakech;
b) che in forza di tale provvedimento, il minore viveva dal 2017 in Italia con lui e la moglie ed era entrato a far parte del loro nucleo familiare;
c) che il provvedimento c.d. kefala veniva riconosciuto e dichiarato esecutivo dalla Corte d'Appello di Brescia con ordinanza n.784/2022 del 16.11.2022 (doc.1);
d) che tramite il patronato aveva presentato domanda all' di assegno unico per figli a carico, CP_1
domanda che, tuttavia, veniva rigettata, come il successivo ricorso presentato in via amministrativa
(docc. 2 e 5).
2. l' si costituiva in giudizio rilevando che la domanda amministrativa era stata respinta in CP_1 quanto l'asserito affidamento della minore era avvenuto in base ad un istituto islamico denominato kafala, che non era espressamente riconosciuto dall'ordinamento italiano.
Osservava poi che le pronunce che avevano valorizzato l'istituto in esame all'interno dell'ordinamento italiano erano relative all'ingresso del minore nel territorio al fine di consentire la ricostituzione del nucleo familiare e non potevano valere nel caso di specie, ove il dettato normativo ai fini della fruizione del beneficio prevedeva una elencazione tassativa di soggetti ricompresi nel nucleo familiare ai quali non poteva ritenersi assimilabile il minore affidato con il . Per_2
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1. Sulla questione si è già pronunciato questo Tribunale con provvedimenti n.784/2022 del
16.11.2022 e n. 401/2022 del 06.06.2022 che si condividono e che qui si richiamano integralmente nei seguenti termini.
Secondo l'ordinamento islamico, il costituisce l'unico strumento a protezione dei minori che Per_2
si trovano in stato di abbandono o, comunque, in condizioni gravi di disagio;
consiste in un atto di affidamento in virtù di un impegno di custodia totale che assicura al bambino la cura, l'educazione e il mantenimento sino al raggiungimento della maggiore età. Tale atto non fa sorgere alcun legame di parentela con i genitori affidatari, né fa venir meno il vincolo di sangue del minore con la famiglia d'origine, fa nascere, invece, in capo al minore il diritto a godere delle medesime prestazioni familiari e scolastiche cui ha diritto un bambino legittimo.
Tale istituto è riconosciuto da fonti di diritto internazionale, in particolare la Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 1989 ratificata in Italia con L. n. 176/1991 e la Convenzione
2 dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori resa esecutiva in Italia con L. n. 101/2015.
La Corte di cassazione si è più volte pronunciata in merito, affermando che “la è uno Per_2
strumento di protezione previsto dal diritto islamico volto a salvaguardare la situazione di minori in stato di abbandono (illegittimi oppure orfani) provenienti dai Paesi arabi. Quindi, viene riconosciuta preminente la protezione del minore rispetto ai principi di difesa del territorio e del contenimento dell'immigrazione, altresì si conviene che l'istituto della kafala è prossimo all'adozione prevista dall'ordinamento giuridico italiano e
per questi motivi
è possibile disporre il ricongiungimento familiare” (Cass. Civ., sez. I civ., 7472/2008, 20 marzo 2008) e ancora “il vincolo di protezione derivante dalla non costituisce presupposto idoneo a giustificare l'ingresso in Per_2
Italia di un minore straniero affidato ad un cittadino italiano, non essendo applicabile la disciplina del ricongiungimento familiare ex art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998, dettata a beneficio del cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante, ma quella di cui al d.lgs. n. 30 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/38/CE, riguardante l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel territorio degli Stati membri, la quale, tuttavia, include nella nozione di familiare, oltre ai discendenti diretti del cittadino o del suo coniuge, soltanto i minori che fanno ingresso in Italia ai fini dell'adozione internazionale” (Cass. Civ., sez. I, n.
4868/2010, 1° marzo 2010; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., S.U., n. 21108/2013, 16 settembre 2013;
Cass. Civ., sez. I, n. 18174/2008, 2 luglio 2008; Cass. Civ., sez. I, n. 1908/2010, 28 gennaio 2010).
“È tuttavia compito delle autorità nazionali competenti agevolare l'ingresso e il soggiorno di un minore siffatto in quanto altro familiare di un cittadino dell'Unione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, procedendo ad una valutazione equilibrata e ragionevole di tutte le circostanze attuali e pertinenti del caso di specie, che tenga conto dei diversi interessi presenti e, in particolare, dell'interesse superiore del minore in questione. Nell'ipotesi in cui, in esito a tale valutazione, fosse stabilito che il minore e il suo tutore, cittadino dell'Unione, sono destinati a condurre una vita familiare effettiva e che tale minore dipende dal suo tutore, i requisiti connessi al diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, considerati congiuntamente all'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore, esigono, in linea di principio, che sia concesso al suddetto minore un diritto di ingresso e di soggiorno al fine di consentirgli di vivere con il suo tutore nello Stato membro ospitante di quest'ultimo”(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 26 marzo 2019, C-129/18).
3 Pertanto, secondo gli orientamenti sopraenunciati anche la kafala negoziale, al pari della giudiziale, costituisce presupposto giuridico del diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa in materia di libera circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari, includendo anche il minore affidato in base a tale istituto fra i familiari aventi diritto all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale essendo anche quest'ultimo un istituto che “solo in quanto finalizzato a realizzare
l'interesse superiore del minore, non contrasta con i principi dell'ordine pubblico italiano e neppure con quelli della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo” (Cass. Civ., sez. I, n.
1843, 2 febbraio 2015; Cass. Civ., sez. I, n. 28154, 24 novembre 2017).
3.2. Il minore è stato affidato al ricorrente e sua moglie con provvedimento emesso dal Per_3
Tribunale di Marrakech ai sensi degli artt. 197 del Codice della Famiglia e 149 del Codice Civile. A tal punto, è bene richiamare l'art. 65 L. 218/95 cui dispone che: “Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.
Risulta, dunque, pacifico che l'atto di affidamento emesso dall'autorità marocchina rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 65 L. 218/95 circa l'efficacia dei provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia, e dell'art. 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/CE, letto alla luce dell'articolo 7 e dell'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea circa il preminente interesse del minore.
Lo stesso , nella circolare 12/1990 (Disciplina dell'assegno per il nucleo familiare. Riepilogo e CP_1
coordinamento dei criteri normativi), afferma che nella formazione del nucleo familiare rientrano anche “i figli ed equiparati ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (13) di età inferiore ai diciotto anni compiuti. Ai sensi della norma citata, ai figli legittimi o legittimati sono equiparati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge …”.
3.3. Alla luce di quanto esposto, nel caso in esame, risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente che l'atto di affidamento (c.d. ) è stato riconosciuto dalle competenti autorità Per_2
4 Perso italiane con provvedimento del 16.11.2022 e che al momento della domanda di il minore, giunto in Italia nel 2017, viveva con il ricorrente e la moglie nella casa di residenza in Rovato (BS).
Non può quindi essere condivisa la posizione dell' che ha negato al ricorrente l'accesso al CP_1 beneficio facendo leva sul fatto che l'affido del minore sia avvenuto mediante il provvedimento di kefala non previsto dalla legge italiana.
Infatti, una volta che l'atto di affido sia stato riconosciuto dalle autorità italiane e ha dunque acquistato efficacia nell'ordinamento interno, il minore, secondo un'interpretazione rispettosa dei principi sopra evocati, deve essere equiparato ai figli “regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge” di cui all'art. 38 DPR 818/1957 e ritenuto parte nucleo familiare ex art. 2 comma 2 D.L. 13.03.1988 n.69 convertito nella L. 13.05.1988 n.153 in quanto composto “dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ad equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.818…”.
Del resto, l'interpretazione restrittiva adottata dall'Istituto condurrebbe a risultanti palesemente discriminatori e iniqui in quanto precluderebbe l'accesso al beneficio a coloro che astrattamente ne avrebbero diritto solo in ragione della natura del titolo in forza del quale il minore è entrato a far parte del nucleo familiare e ciò, quand'anche gli effetti giuridici di tale titolo sia stati espressamente riconosciuti nell'ordinamento interno.
Sulla scorta di siffatte considerazioni, va dunque riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire l'assegno nucleo familiare a far data dalla presentazione della domanda del 31.01.2023.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' nella misura liquidata CP_1
come specificato in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
-in accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente a percepire l'ANF computando nel nucleo familiare il minore a far data dalla presentazione della domanda del 31.01.2023 Per_3
e per l'effetto condanna al versamento dei relativi ratei, oltre interessi dalla data della CP_1
domanda al saldo effettivo;
-condanna l' al rimborso a favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 1.200,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 04.06.2025
6
Il Giudice
Chiara Desenzani