Versione
21 febbraio 1948
21 febbraio 1948
Art. 5. Registrazione
Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro e' pubblico.
Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.
Il registro e' pubblico.
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- 1. Risoluzione del 11/08/1994 n. 293 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 11 agosto 1994 · 18.70047
[…] Cio\' posto la scrivente ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni. l\'art. 5 della legge n. 47 del 1948 individua le attribuzioni del Tribunale, in materia di registrazione di giornali e periodici, nella verifica della regolarita\' dei seguenti documenti di cui e\' richiesto
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Castrovillari, decreto 15/04/2025Provvedimento: […] che è stata allegata la documentazione richiesta dall'art.5 Legge 47/1948 (legge stampa); […] Visto l'art.5 legge 47/1948 (legge stampa);Leggi di più...