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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano riunita in camera di La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere 3 Dott. Ginevra Chnè
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 928/2022 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] [...] (C.F.: Parte 1
), rappresentato e difeso dall'avv. M. Cristina Giovannelli C.F. 1
(C.F.: C.F. 2 pec:
Email 1
- appellante -
CONTRO
nata a [...] ilControparte 1 18.06.1980 (C.F: و
C.F. 3 () rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi (C.F.:
C.F. 4 Email 2
- appellata e appellante incidentale -
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 nata a Reggio Calabria il 16/09/1978
(C.F.: C.F. 5
- appellata contumace -
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria,
Controparte 1 conveniva in giudizio Parte 1 e la [...]
Controparte 3 esponendo:
[...]di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
Controparte_3 a decorrere dal 18 aprile 2007 e, successivamente, a far data dal 9 maggio 2017, alle dipendenze della ditta individuale Parte 1 di avere svolto la propria attività lavorativa, sin dalla prima assunzione del 18 aprile
2007, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, sotto la direzione e vigilanza del medesimo soggetto, Parte 1 il quale nonostante la pluralità
formale ha costituito in realtà l'unico effettivo datore di lavoro,
di essere stata formalmente assunta, in entrambe le occasioni, con contratto di lavoro a tempo parziale pari a 20 ore settimanali, ma di avere in concreto svolto un orario di lavoro pieno, articolato come segue:
a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
b) il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a settimane alterne;
di avere continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze del sig. [...]
Parte 1 anche nel periodo dal 12 gennaio 2017 all'8 maggio 2017, durante il quale risultava formalmente disoccupata, configurandosi tale rapporto come lavoro “in nero";
che l'attività d'impresa era riconducibile ad un unico centro di imputazione di interessi, individuabile nel sig. Parte 1 il quale deteneva il 95% delle quote esercitando in via esclusiva il poteresociali della Controparte_3
decisionale e gestionale;
che in concomitanza con la fittizia cessazione del rapporto di lavoro in data 12 gennaio 2017, il sig. Parte 1 aveva disposto la messa in liquidazione della società, assumendo egli stesso la carica di liquidatore, senza tuttavia provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla lavoratrice, la quale aveva continuato a svolgere la medesima attività lavorativa, presso gli stessi locali e con identiche mansioni;
.
a riprova dell'unicità del centro datoriale rileva che la sede legale della [...]
Controparte 3 originariamente ubicata in Via XXI Agosto n. 9/11 (oggi Via
Monsignor Paolo Giunta), coincide con l'attuale sede legale della ditta CP 4
Parte 1 ;
a fronte delle reiterate condotte illegittime e lesive poste in essere dal sig. [...] Parte 1 aveva ritenuto di non poter proseguire ulteriormente il rapporto di lavoro, rassegnando in data 3 giugno 2020 le proprie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato.
Così concludeva:
< Accertare dichiarare e statuire che la ricorrente dal 18.4.2007, alla data delle dimissioni ha svolto attività lavorativa subordinata a tempo pieno alle dipendenze e sotto la direzione del Sig. Parte 1 in mansioni ricomprese riconducibili in quelle del 4° livello ccnl;
Accertare, dichiarare e statuire che alla ricorrente, in virtù dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Sig. Parte 1 con la qualifica del IV° livello CCNL
di categoria dal 18.4.2007 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità mai corrisposta, indennità di mancato preavviso la complessiva somma di € 106.445,31 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui a precedenti punti condannare il Sig. Parte 1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 106.445,31 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
accertare dichiarare e statuire la giusta causa delle dimissioni rese dalla ricorrente e per l'effetto condannare il resistente alla restituzione della indennità di preavviso indebitamente trattenuta, ed al pagamento della stessa che, si quantifica in € 2.756,25; in via subordinata, qualora non dovesse emergere l'unico centro di imputazione di interessi, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della Società Parte_1 Controparte_3 dal 18.4.2007 all'11.4.2017 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR la complessiva somma di € 72.801,01 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui al precedente punto condannare la al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte 3
somma di € 72.801,01 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Sempre in via subordinata, qualora non dovesse emergere l'unico centro di imputazione di interessi, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di Parte 1 dal 9.5.2017 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR oltre indennità di mancato preavviso la complessiva somma di
€ 30.881,08 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui al precedente punto condannare Controparte_5 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 30.881,08 oltre indennità di mancato preavviso così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo >>.
Si costituiva in giudizio. Parte 1 in proprio e quale titolare della ditta individuale AN EL, esponendo che :
mai aveva utilizzato o impiegato la ricorrente prima del 9 maggio 2017 quale datore di lavoro, evidenziando che la stessa era stata assunta, in data 18 aprile 2007, dalla con contratto di lavoro subordinato a tempoControparte_3
indeterminato e a tempo parziale, prestando servizio presso la sede distaccata di Via
Sbarre Centrali in Reggio Calabria;
nel corso dell'anno 2017, la Controparte_3 aveva subito un grave dissesto economico a seguito della richiesta di rientro immediato dal fido bancario da parte di Controparte_6 la chiusura dei conti e del fido, unitamente alla concomitante crisi del mercato immobiliare, aveva determinato il crollo economico della società, che si era trovata nell'impossibilità di proseguire l'attività e, pertanto, era stata posta in liquidazione, rimanendo da subito inattiva e successivamente chiusa in passivo;
le lavoratrici dipendenti, sempre regolarmente retribuite fino all'ultimo giorno di lavoro, erano state rese edotte della situazione finanziaria della società e, per tale ragione, avevano rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni;
già durante la fase di liquidazione societaria aveva deciso di intraprendere una nuova attività nel settore dell'intermediazione immobiliare, affiliandosi al marchio
"ET", per il quale operava - e tuttora opera - quale manager e consulente esterno con partita IVA;
a tal fine, aveva ricostituito la propria ditta individuale, con nuovo codice ATECO, riuscendo altresì a mantenere lo stesso immobile già utilizzato come sede legale della società estinta;
dopo pochi mesi dall'avvio della nuova attività, in considerazione del rapporto fiduciario instaurato con le ex dipendenti della Controparte 3
proponeva alle sig.re Parte 2 e CP 1 di collaborare con la neo-costituita agenzia in qualità di segretarie di IV livello e veniva pertanto sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale con la ditta individuale AN EL.
Eccepiva, pertanto, di essere privo di legittimazione passiva per quanto attiene alle pretese riferite alla la quale, essendo stata cancellata Controparte_3 dal Registro delle Imprese prima della notifica del ricorso introduttivo, era priva di capacità processuale.
Quanto al monte ore lavorativo, negava quanto allegato dalla CP_1 (attività lavorativa dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, nonché il sabato mattina a settimane alterne), esponendo che l'attività era stata espletata dalle ore 9:00 alle
13:00 e, solo talvolta e in base alle esigenze organizzative, anche nel pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, in turnazione con la collega, per un monte ore non superiore a 30 ore settimanali, mentre nessun dipendente aveva mai lavorato di sabato, se non in casi eccezionali.
Precisava, pertanto, che la ricorrente era stata assunta part-time a tempo indeterminato per 20 ore settimanali, con retribuzione di circa € 700 netti mensili, ma, avendo di fatto svolto un orario medio di poco inferiore alle 30 ore settimanali, le era stata riconosciuta una maggiorazione forfettaria del 40% sulla paga base, percependo così una retribuzione complessiva di circa € 1.000 netti mensili.
Rilevava, inoltre, che la lavoratrice era stata regolarmente retribuita per le mensilità ordinarie e aggiuntive (13ª e 14ª), in parte mediante bonifico, in parte con assegni e in parte in contanti, e che le erano state liquidate tutte le spettanze di fine rapporto, comprese le ferie non godute e i contributi previdenziali, detratte le somme anticipate durante il periodo di Cassa Integrazione.
Sottolineava, altresì, che nessuna attività lavorativa era stata prestata dalla ricorrente durante il periodo di Cassa Integrazione per lockdown, e che i calcoli prodotti dalla controparte risultavano errati e privi di criteri di computo, non tenendo conto delle somme già percepite a titolo di TFR e competenze aggiuntive.
Contestava, infine, la sussistenza dei presupposti della giusta causa addotta a fondamento delle dimissioni, evidenziando che nei mesi di marzo, aprile e maggio
2020, durante la Cassa Integrazione, aveva anticipato alla lavoratrice l'importo di €
750 mensili, come documentato dai bonifici prodotti in atti, e che, una volta ricevuto il pagamento della Cassa Integrazione, la stessa non aveva restituito le somme anticipate, le quali erano state imputate quale acconto sul TFR, successivamente regolarmente corrisposto.
Si costituivano altresì in giudizio gli ex soci della Controparte_3 a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, depositando unica comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla
CP 1 .
In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che la società Parte_1 Controparte_3 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 maggio 2021, ossia nel corso del giudizio di primo grado e ritenuto che, essendo venuta meno la personalità giuridica della società, il processo potesse proseguire nei confronti degli ex soci, nei cui confronti era stata disposta la chiamata in causa.
Nel merito, il primo giudice ha rigettato la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la e la ditta individuale Parte 1 ritenendo che laControparte 3
ricorrente non avesse fornito prova adeguata della continuità e unitarietà tra le due realtà datoriali.
In particolare, il Tribunale ha osservato che: - la CP 1 non aveva dimostrato l'effettiva esistenza e operatività di una attività imprenditoriale individuale facente capo a Parte 1 già nel 2007, né aveva fornito elementi idonei a comprovare l'inserimento della propria prestazione lavorativa in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al
2017;
la ricorrente non aveva prodotto alcun atto o documento idoneo a riscontrare l'esistenza e l'operatività della ditta individuale nel periodo anteriore alla sua assunzione, né risultavano atti di esercizio di impresa intestati alla ditta individuale, tali da dimostrare l'effettiva sussistenza di un'attività economica organizzata riferibile personalmente ad Parte 1 ; neppure la prova testimoniale espletata aveva fornito elementi di fatto specifici e univoci atti a dimostrare l'esistenza di una autonoma attività imprenditoriale individuale distinta da quella esercitata dalla Controparte_3 la stessa
ricorrente, nei capitoli di prova, non aveva descritto in modo concreto e circostanziato le modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig. Parte 1 infine i testimoni escussi non hanno offerto riscontri specifici o puntuali in ordine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente per conto della ditta individuale, mentre le relazioni di eterodirezione e subordinazione emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società Controparte_3
[...] datrice di lavoro contrattuale della sig.ra CP 1
Il primo giudice ha evidenziato come la domanda principale della ricorrente si fondasse sull'assunto dell'operatività della ditta individuale sin dal 2007 e della conseguente unicità della prestazione lavorativa resa in favore del sig. Parte 1 in forma diretta e personale. Tuttavia, tale presupposto non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Ha poi dato atto che nelle note depositate il 1° marzo 2022, parte ricorrente aveva dedotto, per la prima volta, che la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro sarebbe stata sufficiente a far ritenere integrato un unico centro di imputazione datoriale in capo al Parte 1 anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., dichiarando tale allegazione inammissibile, in quanto nuova rispetto alle originarie deduzioni del ricorso introduttivo, nel quale non era stata fatta alcuna menzione a un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., e, pertanto, non poteva essere introdotta successivamente nel corso del giudizio.
Analogamente, la deduzione della contemporaneità di utilizzazione della lavoratrice da parte della società e della ditta individuale è stata ritenuta nuova e comunque inidonea a superare l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, non essendo stata fornita la dimostrazione dell'effettiva esistenza di due distinte realtà imprenditoriali una societaria e una individuale - operanti in parallelo.
Quanto alla domanda diretta ad accertare che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze e sotto la direzione di Parte 1 anche nel periodo in cui risultava formalmente disoccupata, ossia dal 12 gennaio 2017 all'8 maggio 2017, il primo giudice ha rilevato che Parte 1 ha contestato tale ricostruzione, evidenziando - e documentando - che la società risultava inattiva già dalControparte_3
Parte 1mese di gennaio 2017, mentre la ditta individuale era stata "
costituita soltanto nel mese di febbraio 2017, con avvio effettivo dell'attività nel maggio 2017, data coincidente con la registrazione del contratto di locazione dell'ufficio sede legale, stipulato in data 29 aprile 2017. Secondo la difesa del Parte 1 pertanto, prima di tale momento non era stata avviata alcuna attività economica né vi era possibilità di esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, difettando una struttura operativa e una sede idonea allo svolgimento della stessa.
A fronte di tali contestazioni, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non ha prodotto alcun contratto di lavoro riferibile a quel periodo, né ha offerto elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare l'effettiva operatività della ditta individuale prima del maggio 2017, o l'inserimento funzionale della propria attività in una realtà aziendale già avviata.
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice ha rigettato la domanda principale.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive maturate per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società [...]
Controparte_3 nel periodo compreso tra il 18 aprile 2007 e l'11 aprile 2017, sostenendo la natura full-time (40 ore settimanali) del rapporto, ritenendo che :
è una società a responsabilità limitata e, pertanto, glila Controparte_3 ex soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione;
nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito prova di alcuna somma percepita dagli ex soci a seguito della cancellazione della società, la quale, peraltro, è risultata chiusa con passivo, come rappresentato da Parte 1 nella prima memoria difensiva.
Il primo giudice ha invece accolto la domanda subordinata concernente le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con Parte 1 nel periodo dal 9 maggio 2017 al 3 giugno 2020, qualificato come rapporto full-time di 40 ore settimanali.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00, nonché il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
(a settimane alterne). Il contratto, invece, prevedeva un orario part-time di 20 ore settimanali, dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
EL in sede di interrogatorio formale ha ammesso un orario di lavoro compreso tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 16:30 e le 18:30 dal lunedì al venerdì, con saltuarie prestazioni il sabato mattina per visite a immobili, dichiarando inoltre di aver corrisposto alla lavoratrice una somma aggiuntiva di € 250,00 mensili per le ore ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, come verbalmwntw concordato.
La teste Parte 2 collega di lavoro della ricorrente, ha confermato integralmente l'orario indicato da quest'ultima, riferendo altresì che la CP 1 aveva continuato
a svolgere la propria attività anche durante i mesi di lockdown dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Tribunale ha ritenuto tale deposizione attendibile e decisiva, in quanto frutto di diretta percezione dei fatti e non smentita da prova contraria, concludendo che l'attività lavorativa della ricorrente era stata prestata senza soluzione di continuità nel periodo 9.5.2017 – 3.6.2020, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a sabati alterne.
A fronte di tale accertamento, il Giudice ha ritenuto che incombeva sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento integrale della retribuzione dovuta, onere che non è stato assolto, non essendo stata fornita alcuna prova del versamento delle somme aggiuntive di € 250,00 mensili.
La ricorrente ha documentato la percezione di una retribuzione mensile lorda di €
1.100,00, formulando nel corso dell'atto introduttivo conteggi dai quali risultavano differenze retributive per € 25.641,01, T.F.R. per € 5.240,07, oltre indennità sostitutiva del preavviso e accessori di legge.
Il resistente ha dedotto di aver anticipato alle dipendenti somme a titolo di Cassa
Integrazione NI (CIG) durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo complessivo di € 2.250,00, producendo documentazione bancaria (bonifici e assegni) per le relative erogazioni, nonché due ulteriori bonifici di € 1.991,41 (a titolo di T.F.R.) e € 518,61 (a saldo competenze giugno 2020).
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che:
- essendo provato lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa anche nel periodo di lockdown, le suddette somme non potessero essere imputate a titolo di anticipo di
CIG, dovendo piuttosto considerarsi pagamenti per prestazioni lavorative effettivamente rese, da detrarre, pertanto, dalle somme rivendicate;
-con riferimento a permessi e ferie non goduti, la parte resistente non ha fornito specifica prova del pagamento, né ha contestato puntualmente i conteggi avversari;
ha respinto l'eccezione di prescrizione triennale, ritenendo che, in assenza della stabilità reale del rapporto, la prescrizione dei crediti di lavoro decorresse dalla cessazione del rapporto stesso (3 giugno 2020) e che, pertanto, alla data di proposizione del ricorso, non fosse maturata.
Per queste ragioni il Tribunale ha quantificato le spettanze residue della lavoratrice come segue: € 22.356,79, detratte le somme comprovate (per complessivi €
2.768,61), a titolo di differenze retributive;
€ 3.248,66, detratta la somma di €
1.991,41 già versata, a titolo di TFR, nonché € 1.225,00, calcolata ai sensi dell'art. 171 CCNL, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di indennità di mancato preavviso formulata da Parte 1 stante l'insussistenza della giusta causa, poiché introducendo una diversa richiesta, doveva essere introdotta, a pena di decadenza, come riconvenzionale.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1
1)Con il primo motivo, l'appellante censura la valutazione delle prove del Tribunale in ordine a due profili: orario effettivo di lavoro;
attività lavorativa prestata anche durante il lockdown (marzo-maggio 2020).
Parte 1 contesta che il Giudice di prime cure abbia ritenuto provato lo svolgimento da parte della CP 1 di un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, sulla base delle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone 1 Parte appellante aveva sin dall'inizio contestato l'attendibilità della teste Parte 2 evidenziando il concreto interesse della stessa all'esito del giudizio, atteso che nei suoi confronti pendeva procedimento identico (R.G. n. 3479/2020) con medesima domanda, patrocinato dallo stesso difensore e fondato su circostanze di fatto sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio (R.G. n. 3478/2020). Entrambe le lavoratrici, infatti, avevano rassegnato contestuali dimissioni per giusta causa, mediante un'unica comunicazione a firma del medesimo legale, avanzando identiche pretese economiche nei confronti dell'appellante, sulla base dell'assunto dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra la società [...]
Controparte 3 e l'impresa individuale.
Le due ricorrenti, inoltre, si sono reciprocamente indicate come testimoni nei rispettivi giudizi.
È stato altresì prodotto (all. 13 fascicolo di primo grado) una mail erroneamente inviata dalla CP 1 all'indirizzo di posta elettronica della collega Parte_2 recante la bozza del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., con la richiesta di correggere e inserire le date, ad ulteriore riprova dell'accordo tra le due lavoratrici nella costruzione delle rispettive versioni processuali (nella mail da CP 1 a Parte 2
: "Per favore dai un'occhiata alla mia revisione e mi inserisci le date che non ho. E se poi me la rigiri chegliela invio. Vedi se riesci cosi in giornata gliele mandiamo").
Nonostante tali elementi, il Giudice di prime cure ha attribuito valore probatorio dirimente alla deposizione della Parte_2 in contrasto con quella resa dal teste
Tes_2 _ titolare di un'attività commerciale situata di fronte all'agenzia immobiliare 2
del Parte 1
Quest'ultimo ha riferito che la CP 1 era solita entrare in ufficio alle ore 9:00 e lasciare i locali tra le 12:45 e le 13:00, dal lunedì al venerdì, escludendo di averla vista lavorare con regolarità nel pomeriggio o nei giorni di sabato, se non in rarissime occasioni.
La prova orale non ha, quindi, consentito di accertare in modo certo e univoco l'orario di lavoro allegato dalla ricorrente, dovendo pertanto escludersi la fondatezza della pretesa di differenze retributive.
L'appellante ha inoltre depositato in sede di gravame le dichiarazioni rese dalla
CP 1 nel diverso giudizio promosso dalla Parte 2 dalle quali emergono rilevanti contraddizioni sul tipo di attività asseritamente svolta durante il lockdown
(la Parte 2 ha dichiarato che la collega CP 1 durante tale periodo, svolgeva
, consulenze telefoniche, via mail e caricava annunci sui portali immobiliari;
la CP 1 , invece, ha affermato che le la signora Parte 2 dichiara che la signora effettuava consulenze telefoniche e via mail e caricava annunci CP 1
pubblicitari sui portali, mentre la signora CP 1 in sede di testimonianza resa in و
favore della propria collega, ha detto che contattavano i clienti "per carineria e per tenersi aggiornati sulle normative anti covid").
Secondo l' appellante, tali dichiarazioni, oltre a essere reciprocamente divergenti, smentiscono la tesi dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione per Cassa Integrazione NI;
il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che nel periodo di lockdown totale (marzo-maggio 2020) l'attività di intermediazione immobiliare risultava oggettivamente impossibile da svolgere, essendo vietato ogni spostamento non essenziale, nonché lo svolgimento delle ordinarie mansioni (visite agli immobili, raccolta documentazione catastale, stipula di contratti, servizi fotografici, ecc.). Pertanto, non poteva configurarsi attività lavorativa effettiva da remoto, tanto più per una segretaria.
L'aver imputato al datore di lavoro gli anticipi sulle mensilità di CIG come corrispettivo per attività lavorativa di fatto svolta ha determinato un ingiustificato arricchimento in favore della lavoratrice, la quale ha percepito una doppia retribuzione (da INPS e datore di lavoro) in assenza di prova certa di prestazione resa.
2) Con il secondo motivo, Parte 1 censura la sentenza per avere ritenuto non provato il pagamento della somma di € 250,00 mensili a titolo di compenso per dell'orario aggiuntivo di lavoro. lo svolgimento
Deduce che:
le lavoratrici avevano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale per un monte ore settimanale pari a 20, con retribuzione mensile di € 750,00 e tuttavia per le due ore aggiuntive prestate nel turno pomeridiano le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva una retribuzione complessiva mensile di € 1.100,00 al lordo;
tale maggiorazione retributiva, costituente il corrispettivo per le ore ulteriori, non è stata oggetto di contestazione da parte della lavoratrice, la quale ha anzi riconosciuto d avere percepito € 1.100,00 per tredici mensilità; nondimeno, la sig.ra CP_1 ha rivendicato un trattamento economico mensile superiore, pari ad € 1.592,68, allegando di avere in realtà svolto un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, a fronte della retribuzione effettivamente percepita di
€ 1.100,00.
La controversia si incentra, dunque, sull'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto se corrispondente alle 40 ore settimanali dichiarate dalla lavoratrice ovvero alle 28 ore complessive (20 contrattuali più 8 aggiuntive) retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL per il part-time con ore supplementari;
sul punto, le allegazioni della lavoratrice hanno trovato unicamente riscontro nelle dichiarazioni della teste Parte 2 risultando invece smentite dalla deposizione del teste Tes 2
3) Con il terzo motivo, si deduce l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni, nonostante sia riconosciuta alla lavoratrice l'indennità sostitutiva del preavviso. stata
La lavoratrice aveva giustificato le proprie dimissioni con il reiterato mancato pagamento delle differenze retributive sebbene non fossero mai state domandate al datore di lavoro fino all'introduzione del giudizio di primo grado.
L'appellante, di contro, ha evidenziato di avere corrisposto integralmente le retribuzioni dovute in relazione alle ore effettivamente prestate, nonché di non avere ricevuto mai alcuna richiesta dalla lavoratrice né per iscritto né verbalmente prima delle rassegnate dimissioni. Rileva, inoltre, che: a) la lavoratrice, assunta nell'aprile
2017, non ha mai lamentato il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni, come dalla stessa ammesso nel ricorso introduttivo;
b) prima delle dimissioni, avvenute in data 3 giugno 2020, la stessa aveva ricevuto anche un anticipo per i tre mesi di Cassa
Integrazione NI (marzo, aprile e maggio 2020), senza alcun obbligo datoriale e senza provvedere alla restituzione delle somme, pur avendo successivamente percepito le relative indennità dall'INPS, conseguendo così una duplice corresponsione in assenza di prestazione lavorativa.
Pertanto, poiché grava su chi invoca la giusta causa l'onere di allegare e dimostrare la condotta datoriale e la sua incidenza tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, la società appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sull'insussistenza e/o illegittimità della giusta causa di dimissioni, rilevandone la carenza di tempestività e fondatezza. Conseguentemente, nessuna indennità sostitutiva del preavviso avrebbe dovuto essere riconosciuta in favore della lavoratrice. Si è costituita in giudizio l'appellata CP 1 , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con cui ha reiterato la domanda volta all'accertamento della sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, oltre alper i motivi di seguito trattati.
Nessuno risulta costituito per Controparte_2 e ne va dichiarata pertanto la contumacia.
Con note del 7 settembre 2023, l'appellata CP 1 ha formulato istanza per la chiamata del terzo, rappresentando che la ditta individuale Parte 1 è stata cancellata in data 27.10.2021 e che in data 23.09.2021 è stata costituita una nuova con socio unico [...]società ovvero la Controparte_7 Parte 1 che configurerebbe la medesima entità produttiva della Ditta Individuale
"sotto diversa forma societaria. Parte 1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine del 23 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Sull'attività lavorativa prestata alle dipendenze di Parte 1 dal 9.5.2017 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali. Con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla CP_1 alle dipendenze di
Parte 1 la stessa ha dedotto di avere prestato attività con orario full time di
40 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle
15:30 alle 19:00, nonché il sabato dalle 9:00 alle 13:00 a settimane alterne.
Di contro, l'appellante ha sostenuto che la prestazione lavorativa fosse limitata alle ore 9:00 - 13:00 e 16:30 - 18:30, dal lunedì al venerdì, con saltuaria presenza il sabato mattina per attività di supporto alle visite immobiliari, e che per tali ore aggiuntive fosse stata corrisposta una maggiorazione retributiva mensile di € 250,00.
Dai cedolini paga prodotti risulta effettivamente una paga base di circa € 796,00, e la stessa lavoratrice ha dichiarato di avere percepito una retribuzione complessiva mensile di € 1.100,00, in linea con la tesi datoriale circa la remunerazione delle ore supplementari.
Quanto alle prove testimoniali, ha reso dichiarazioni specifiche sull'articolazione dell'orario di lavoro la teste Parte 2 che ha lavorato con la CP 1 presso la medesima sede sino alle dimissioni della ricorrente, avvenute il 3 giugno 2020, ha confermato integralmente l'orario di lavoro indicato nel capitolo di prova della lavoratrice.
"Il teste di parte appellante, Tes_2 , titolare di un esercizio commerciale ubicato di fronte all'agenzia immobiliare Parte_1 ha riferito che: "la ricorrente entrava alle
9:00 e chiudeva intorno alle 12:45 - 13.00 dal lunedì al venerdì. Ho visto lavorare di sabato raramente. Non ho visto lavorare la ricorrente di pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Non so essere preciso, ma la vedevo arrivare in diversi orari, la vedevo uscire intorno alle 18.30 quando chiudeva l'agenzia immobiliare. Il sabato il sig. Parte 1 era generalmente solo quando apriva. È capitato qualche volta che prendessi un caffè con la CP 1 prima delle 9:00 e prima dell'apertura di pomeriggio ma è capitato qualche volta anche durante il pomeriggio. Confermo che mentre io aprivo tutti i giorni il sabato l'agenzia di Parte 1 apriva raramente.
Posso dire di aver visto la ricorrente lavorare circa due volte l'anno".
L'appellante ha posto in dubbio l'attendibilità della teste Parte 2 evidenziando come la stessa avesse un interesse diretto all'esito del giudizio, avendo proposto ricorso identico a quello della CP 1 e indicandosi reciprocamente come testimone.
A sostegno di tale deduzione, la parte ha prodotto una mail (all. 10 del fascicolo di primo grado "Per favore dai un'occhiata alla mia revisione e mi inserisci le date che non ho. E se poi me la rigiri che gliela invio. Vedi se riesci così in giornata gliele mandiamo. Grazie infinite" con allegato il ricorso) inviata dalla CP 1 alla
Parte 2 da cui si evincerebbe un coordinamento tra le due per la revisione dei rispettivi atti introduttivi.
L'appellante ha, inoltre, sostenuto che le dimissioni della lavoratrice siano riconducibili non già a ragioni legate alla condotta datoriale, bensì alla scelta, condivisa con la collega Parte 2 di collaborare con un altro agente immobiliare già in precedenza associato al Parte_1
Nella propria memoria difensiva, la CP 1 ha replicato che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a smentire le dichiarazioni della teste
Parte 2 rilevando altresì che la deposizione del teste Tes 2 non contraddice le proprie allegazioni, poiché, pur negando una presenza costante nel pomeriggio, egli ha comunque riferito di averla vista uscire all'orario di chiusura dell'agenzia, confermando implicitamente la prestazione anche nelle ore pomeridiane. Ora, una volta escluso che la teste Parte 2 sia incapace a testimoniare (lo stesso Parte 1 insiste nel gravame sulla ritenuta inattendibilità, piuttosto che sull'incapacità a testimoniare eccepita in primo grado, in ogni caso insussistente posto che detta incapacità sussiste solo per chi è portatore di un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio: tra le molte, Cass. n. 6802/2012), il fatto che entrambe le lavoratrici abbiano agito nei confronti del medesimo datore di lavoro per pretese in larga parte coincidenti e si siano reciprocamente indicate come testimoni impone soltanto in questo giudizio di valutare con particolare rigore la testimonianza resa dalla collega Parte_2 che ben può essere posta a fondamento dell'accoglimento sia pure parziale delle domande attoree, risultando la stessa ricca di riferimenti, non contrastata da altre risultanze e proveniente da un soggetto avente una posizione privilegiata per la diretta conoscenza dei fatti nell' intero periodo oggetto di causa, avendo prestato attività lavorativa a stretto contatto con la ricorrente.
Quanto alla presunta smentita proveniente dal teste Tes 2 , che secondo
l'appellante non avrebbe visto lavorare la ricorrente di pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in contrario basti rilevare che lo stesso Parte 1 ha ammesso
rispondendo all' interrogatorio formale che la ricorrente lavorava anche nelle ore pomeridiane, anche se ha indicato un orario ridotto (dalle 16:30 alle 18:30) rispetto a quanto allegato dalla lavoratrice;
per di più Tes_2 ha riconsociuto di non potere essere preciso" ed è stato infine generico sull' orario di inizio pomeridiano (“la 66
vedevo arrivare in diversi orari") e anche su quello di uscita (" la vedevo uscire intorno alle 18.30"); del resto è mancata ogni prova del Parte 1 che la chiusura dell'agenzia alla quale Tes_2 ha ancorato l'uscita pomeridiana della CP 1 fosse prevista alle 18,30 invece che alle 19,00.
Ulteriore elemento di riscontro del maggiore orario, quale accertato nell'impugnata sentenza, si rinviene nella missiva dell' 8 giugno 2020 nella quale alla lettera del legale della CP 1 del 3 giugno 2020 si replica contestando vari profili (quali l'attività prestata durante il lockdown, la giusta causa delle dimissioni ecc.) senza nulla opporre al dato fattuale che “benché regolarizzata con contratto di lavoro part time Ha sempre svolto la propria attività lavorativa in orario rigorosamente full time con un orario lavorativo di circa 52,30 ore settimanali Ricevendo per tale
...
motivo retribuzione non adeguata alla quantità di lavoro prestato "), Inoltre anche il teste Tes 3 ha confermato l'orario di lavoro indicato nei capitoli di prova, precisando di averne avuto diretta conoscenza in quanto accompagnava la lavoratrice all'andata e al ritorno dal luogo di lavoro;
vi è dunque conferma, quantomeno indiretta (avendo sul punto riferito solo per il periodo 2007/2011) dell'orario indicato dalla Parte 2 proveniente da un teste per il quale non ricorrono agioni di sospetto;
infatti, pur riferendo per un periodo nel quale il contratto era con la società, ha offerto un riscontro sulla prassi dello sforamento dell' orario di lavoro rispetto non solo al part time ma anche a quello amesso da Parte 1 in sede di interrogatorio formale.
Sull'attività svolta durante il periodo COVID
Con riferimento al periodo coincidente con l'emergenza sanitaria da COVID-19,
l'appellante Parte 1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa da parte della sig.ra CP 1 durante il lockdown, nonostante la sospensione del rapporto per effetto dell'attivazione della Cassa Integrazione.
A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamato la prova testimoniale resa in data 2 marzo 2022 dalla sig.ra CP 1 nell'ambito del distinto giudizio promosso dalla collega Parte 2 evidenziando le contraddizioni tra le rispettive dichiarazioni.
In particolare, la Parte 2 quale testimone indicata dalla CP 1 in questo giudizio ha affermato di avere continuato a lavorare da casa anche nel primo semestre del 2020, durante il periodo di lockdown, così come la sig.ra CP 1 utilizzando supporti informatici forniti dal datore di lavoro (nel suo caso un computer e un cellulare aziendale, e per la CP 1 un telefono e documenti di lavoro).
La medesima teste ha aggiunto che, nel periodo di chiusura, le lavoratrici avevano mantenuto i medesimi orari, svolgendo attività anche durante la pausa pranzo e fino a dopo le 19:30, nonché il sabato mattina, e che la CP 1 si occupava della gestione del portafoglio immobiliare, della consulenza telefonica ai clienti, della pubblicazione di annunci e della redazione di mailing e inserzioni su portali specializzati ("anche nel semestre 2020, periodo di lockdown io come la ricorrente abbiamo lavorato ugualmente da casa ed il Sig. Parte 1 ci portò i supporti informatici;
a me il cellulare e pc aziendale, alla CP 1 il cellulare e vari documenti che le servivano nell'attività lavorativa quotidiana. Abbiamo mantenuto gli stessi orari, anzi abbiamo lavorato anche durante la pausa pranzo e finivamo, se necessario, anche dopo le 19.30 per chiamate condivise nelle quali si riepilogava il lavoro giornaliero. Lavoravamo anche il sabato mattina nel periodo di lockdown ...
.si occupava del pacchetto immobiliare vendita e locazione e ciò che ne conseguiva.
Faceva consulenza ai clienti (telefonica), faceva mailing, preparava e pubblicava annunci sui siti Truplat, idealista, Subito.it. La signora CP 1 faceva queste attività nel periodo di lockdown tra marzo e maggio 2020)".
Diversamente, la CP 1 quale testimone nel giudizio introdotto dalla Parte_2 ha dichiarato: “Abbiamo lavorato per il anche nel periodo di cassa Parte 1
integrazione da Marzo a maggio 2020... Il Parte 1 ci porta a casa i documenti relativi agli immobili da trattare mi pare ma non sono sicura che alla ricorrente portò anche un computer del quale era sprovvista;
ricordo che in quel periodo facemmo molte riunioni da remoto contattando i clienti non solo per carineria ma anche per aggiornarli sulle novità normative legate alla pandemia.
Osserva il collegio che la discrasia tra le due dichiarazioni verte su aspetti tutt'altro che marginali, in primis sull'oggetto del lavoro, limitato nella testimonianza resa nell'altra causa a contatti con i clienti "non solo per carineria ma anche per aggiornarli sulle novità normative legate alla pandemia".
A rafforzare l'incertezza del quadro probatorio limitatamente all' invocato mantenimento della stessa qualità e quantità di lavoro a fronte della messa in cassa integrazione causa CO si pongono del resto ulteriori e convergenti elementi: il fatto che nel ricorso introduttivo la CP_1 è stata totalmente vaga sulle modalità del lavoro svolto durante il periodo di lockdown, dico non ha fatto alcun cenno nella narrativa del ricorso, salvo poi articolare la circostanza del tutto vaga di avere svolto "lavoro agile", senza indicare come ciò fosse avvenuto in concreto;
la mancanza di qualsiasi riscontro documentale delle attività riferite dalla Parte 2 quale testimone in questo giudizio, prova agevolmente acquisibile ad es. circa la pubblicazione di annunci sugli appositi;
assenza di ogni riferimento nella testimonianza resa dalla CP 1 alla consegna di un cellulare all'odierna appellata da parte del Parte 1 , viceversa riferito dalla
Tes 4 in primo grado;
il dato oggettivo evidenziato da Parte_1 della sostanziale impossibilità di svolgere attività di intermediazione immobiliare (sopralluoghi , visite, acquisizione di documenti e così via), stante il divieto di spostamento imposto dalle disposizioni emergenziali.
Sui pagamenti effettuati da Parte 1 Con riferimento ai pagamenti effettuati, l'appellante non ha contestato in questa sede la quantificazione delle differenze retributive operata dal giudice di primo grado, limitandosi ad affermare di avere corrisposto alla lavoratrice una somma aggiuntiva di € 250,00 mensili rispetto alla retribuzione contrattualmente pattuita di € 750,00, per complessive tredici mensilità.
,Tale circostanza, tuttavia, è stata già considerata dalla CP 1 la quale, nel conteggio contenuto nel ricorso introduttivo ha assunto come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita di € 1.100,00 mensili, corrispondente all'importo comprensivo della predetta maggiorazione.
Sull'indennità di preavviso per la sussistenza della giusta causa di dimissioni
Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso e alla sussistenza della giusta causa di dimissioni, l'appellante si è limitato ad affermare che la CP 1 sarebbe sempre stata retribuita in relazione alle ore effettivamente prestate e che, prima di rassegnare le dimissioni, non avrebbe mai formulato alcuna rivendicazione economica nei confronti del datore di lavoro.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la giusta causa di dimissioni può configurarsi anche quando il recesso non segua immediatamente ai fatti che la determinano, potendo la relativa motivazione essere dedotta o esplicitata anche successivamente (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7711; Cass.
21 novembre 2011, n. 24477).
Nel caso di specie, l'accertamento giudiziale dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro superiore a quello pattuito (anche rispetto all'accordo fuori contratto ammesso da Parte 1 , protrattosi per un arco temporale significativo (dal 2017 al 2020) e non adeguatamente retribuito, integra un grave e reiterato inadempimento datoriale, idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.
Ne consegue la correttezza della statuizione del Giudice di primo grado che ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto l'interruzione del rapporto non può ritenersi imputabile alla sua volontà, bensì alla condotta inadempiente del datore di lavoro.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello di Parte 1 vanno detratte dall'importo totale riconosciuto in primo grado le sole differenze retributive conteggiate per i mesi da marzo a maggio 2020, nel resto confermando la sentenza. Appello incidentale
A sua volta la CP 1 ha impugnato la sentenza di primo grado, reiterando le originarie domande, anche subordinate.
I) In via principale si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro.
E' opportuno premettere che il Tribunale ha escluso tale unicità osservando che :
- la CP 1 non aveva dimostrato l'effettiva esistenza e operatività di una attività imprenditoriale individuale facente capo a Parte 1 già nel 2007, né aveva fornito elementi idonei a comprovare l'inserimento della propria prestazione lavorativa in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al
2017;
non risultavano atti di esercizio di impresa intestati alla ditta individuale, tali da dimostrare l'effettiva sussistenza di un'attività economica organizzata riferibile personalmente ad Parte 1
neppure la prova testimoniale espletata aveva fornito elementi di fatto specifici e univoci atti a dimostrare l'esistenza di una autonoma attività imprenditoriale individuale distinta da quella esercitata dalla Controparte_3 la stessa ricorrente, nei capitoli di prova, non aveva descritto in modo concreto e circostanziato le modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig. Parte_1
i testimoni escussi non hanno offerto riscontri specifici o puntuali in ordine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente per conto della ditta individuale, mentre le relazioni di eterodirezione e subordinazione emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società
Controparte_3 datrice di lavoro contrattuale della sig.ra CP 1 ;
dell'operatività della ditta individuale sin dal 2007 e della conseguente unicità della prestazione lavorativa resa in favore del Parte 1 in forma diretta e personale non era stato offerto alcun riscontro probatorio.
Contro tali considerazioni, la CP_1 deduce che:
la Controparte 3 e la ditta individuale “ Parte 1 operavano entrambe sotto 66 "
il medesimo marchio "ET";
l'attività della ditta individuale è proseguita nei medesimi locali già utilizzati dalla società; che sono stati mantenuti il medesimo avviamento, la stessa clientela, i beni mobili e il personale e, pertanto, si è verificata una continuità aziendale e organizzativa tra i due soggetti giuridici.
La lavoratrice richiama, a conferma di tale tesi, la nota di riscontro alla propria lettera di dimissioni, nella quale il sig. Parte_1 afferma che il rapporto di lavoro "prosegue rispettivamente da 13 e 10 anni” e che “tanto è confermato dalla durata ultradecennale del rapporto mai interrotto tra le parti". Tali dichiarazioni, secondo la CP 1 , integrerebbero una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. La CP 1 ripropone, altresì, la tesi che il centro unico di imputazione emergerebbe anche "nell'ambito dell'art. 2112 c.c.", assumendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile tale rilievo, in quanto formulato solo in sede di note difensive.
Secondo la lavoratrice, infatti, il riferimento al trasferimento d'azienda non costituirebbe una domanda nuova, trattandosi di un fatto documentale già desumibile dal ricorso introduttivo.
Controparte_2 sorella di Pt 1,La TA evidenzia inoltre che l'altra socia deteneva una partecipazione minima del 5% e che tutte le cariche societarie erano in via esclusiva attribuite a quest'ultimo, che ha sempre diretto e coordinato l'attività in modo pervasivo, configurandosi quale unico dominus delle imprese;
in tale contesto, rileverebbe anche che Parte 1 era l'unico soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di agente immobiliare, sia per la società che per la ditta individuale, e risultava come tale iscritto al Registro delle Imprese. Secondo la CP 1 conferme alla propria prospettazione dovrebbero rinvenirsi anche nelle testimonianze :
- della Parte 2 , nella parte in cui ha dichiarato di avere sempre operato sotto le direttive di Parte 1 precisando che la società era in franchising con i marchi و
"ET" e "Professione Casa", che i contratti di consulenza con ET S.p.A. erano stipulati dal Parte 1 come ditta individuale e che tale modalità operativa si protraeva almeno dal 2010;
Tes 5 che ha riferito che nei primi mesi del 2017 il Parte 1 gli chiese di
- di sospendere, e non annullare, i contratti di affiliazione per problemi societari, affinché potessero poi essere ripresi dalla ditta individuale Parte 1 ", circostanza che, 66
secondo la lavoratrice, dimostrerebbe la sostanziale identità tra la società e la ditta individuale. Orbene, ritiene il Collegio che tali ragioni resistano all' appello incidentale, che in massima parte si esaurisce nella mera riproposizione della ricostruzione delle vicende lavorative esposta in primo grado, non rinvenendosi alcun dato significativo suscettibile di riscontrate la pretesa unicità del centro di imputazione tra la [...]
e la ditta individuale Parte 1Controparte_3
Va rilevato che nell' originario ricorso la CP 1 deduceva che " a dispetto della pluralità formale di denominazioni datoriali" nell'arco dei 13 anni “aveva ricevuto direttive sempre dallo stesso soggetto" e che l'attività lavorativa era stata prestata dalla stessa senza asoluzione di continuità “nell'interesse esclusivo del Sig. [...]
Parte 1
L'insufficienza di tali circostanze al fine di individuare nel Parte 1 (piuttosto che nella società) l'effettivo datore di lavoro della CP 1 sin dal 2007 è stata bene
rimarcata dal primo giudice, specie quando ha negato che fosse stata data prova dell'inserimento della prestazione lavorativa della CP 1 "in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al 2017” e ancora,
,
evidenziato come anche nei capitoli di prova era mancata una descrizione in concreto e circostanziata delle "modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig.
Parte 1
Tale descrizione era essenziale per dimostrare l'assunto attoreo, per l'ovvio motivo bene esposto dal primo giudice, che "le relazioni di eterodirezione e subordinazione
,
emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società datrice di lavoro Controparte_3 contrattuale della sig.ra CP 1
Per tale ragione del tutto neutra è la ripetuta allegazione dell' originario ricorso secondo cui l'attività sarebbe stata prestata “sempre ad esclusivo beneficio del Sig.
Parte 1 , il quale provvedeva ad esercitare il potere direzionale effettivo del datore di lavoro", posto che fino al gennaio 2017 nel rapporto di lavoro di che trattasi Parte 1 agiva quale amministratore di una società, né è mai stato dedotto che la stessa costituisse un mero schermo dell' impresa individuale.
Quanto al rilievo dell'appellante che l'attività della ditta individuale è proseguita nei medesimi locali già utilizzati dalla società, che sono stati mantenuti il medesimo avviamento, la stessa clientela, i beni mobili e il personale, così da configurare una 'continuità aziendale e organizzativa tra i due soggetti giuridici". va osservato che nell' originario ricorso la CP 1 indicava la circostanza della identità della sede lavorativa alla via XXI agosto e al solo fine di dimostrare che non vi era stata interruzione dell'attività lavorativa tra le dimissioni a seguito della messa in liquidazione della società e l'avvio dell'impresa individuale.
In realtà è solo con le note depositate nel corso del giudizio di primo grado, in data 1.3.2022, che CP 1 introduce per la prima volta il profilo dell'art. 2112 cc e indica i dati "della permanenza del logo ET, della medesima sede operativa, della utilizzazione dei medesimi strumenti di lavoro e della sussistenza in capo al
Parte 1 dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare".
Ora, correttamente il primo giudice ha ritenuto "tale allegazione inammissibile, non avendo prospettato nelle originarie deduzioni del ricorso introduttivo che nei fatti allegati si potesse configurare un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.".
Contro tale statuizione la CP 1 propone un motivo privo di specificità, negando ogni novità del trasferimento di azienda con l'affermazione, apodittica e priva di riferimenti concreti, che esso costituirebbe "un elemento oltre che documentale acquisito mediante la proposizione del ricorso introduttivo, anche istruttorio per essere... emerso nell'ambito delle dichiarazioni testimoniali".
Premesso che una tale prospettazione andava come detto articolata fin dal ricorso, in osservanza degli oneri di allegazione a carico della parte attorea, non potendo essere desunta ex post dall'eventuale fase istruttoria, può richiamarsi Cass. lav.
n. 13630 del 06/12/1999 che, in relazione alla novità delle domande, ricorrente quando una parte introduca nel processo una diversa "causa petendi" mediante l'allegazione di nuove circostanze di fatto suscettibile di alterare i termini della controversia, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto già implicitamente dedotta anche la cessione di azienda in una causa di lavoro per maggiori spettanze retributive nella quale era stata dedotta una responsabilità diretta del soggetto convenuto in giudizio e non quale cessionario di azienda, a norma dell'art. 2112 cod. civ.
Rimane pertanto da verificare se, alla stregua dei motivi dell'appello incidentale, vi siano i presupposti per configuare l'invocato “centro unico di imputazione” dei rapporti di lavoro.
Peraltro l'invocazione dell'art. 2112 c.c., implicando una effetto migratorio in successione temporale da un soggetto ad un altro, risulta incompatibile con la tesi del centro unico di imputazione intesa quale contemporanea utilizzazione del prestatore da parte di una pluralità di datori.
Una volta espunta la tematica del trasferimento d'azienda, alla stregua delle allegazioni della ricorrente non resta infatti che verificare se ricorra l'ipotesi di codatorialità ossia quella "contemporaneità di utilizzazione della lavoratrice da parte della società e della ditta individuale“ che il primo giudice ha ritenuto (oltre che anch'essa nuova rispetto alla esposizione in ricorso) comunque indimostrata
("non essendo stata fornita la dimostrazione dell'effettiva esistenza di due distinte realtà imprenditoriali – una societaria e una individuale - operanti in parallelo").
Ebbene nessuna delle circostanze proposte nell'appello incidentale appare idonea a dimostrare l' utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa della CP 1 da parte di due distinte imprese (società Parte 1 e impresa individuale di Parte 1 )
Secondo l'appellante incidentale l'unico teste in grado di riferire sul "centro unico di imputazione" sarebbe la Parte 2 nella parte in cui dichiarava: “io però ho lavorato sempre sotto le direttive di Parte 1 Ricordo che la società immobiliare era in franchising con il marchio ET e Professione Casa. Il Signor
Parte 1 era consulente immobiliare che aveva contratti di consulenza con la
ET S.p.a.. Ricordo che c'erano atti scritti emessi come ditta individuale, così come nei contratti di consulenza e queste venivano fatturate con la ditta individuale.
Quanto ho detto si riferisce al periodo dal 2010 anche per la consulenza, anzi ricordo che vi erano fatture come ditta individuale EL riferiti a prima del 2010, non so essere più precisa. Ricordo che quando sono arrivata io Parte 1 già sottoscriveva contratti di franchising con altre agenzie come ditta individuale in qualità di franchising manager".
Ritiene invece il Collegio che tali dichiarazioni siano state valutate adeguatamente dal primo giudice, quando ha ritenuto che la Parte 2 aveva ricordato genericamente una attività del Parte 1 di consulenza immobiliare e di aver visto fatture"; ma, soprattutto, anche ammettendo l'esistenza di una realtà
imprenditoriale “diversa da quella societaria”, resta non provato il fatto, questo sì in ipotesi decisivo, che la CP 1 sia stata inserita prima del maggio 2017 in modo stabile e continuativo proprio nell' impresa individuale di Parte 1
A ben vedere a escludere un siffatto inserimento è proprio la Parte 2 avendo precisato che la CP 1 si occupava del "pacchetto immobiliare vendita e locazione e ciò che ne conseguiva, faceva consulenza ai clienti telefonica, faceva mailing, preparava il pubblicava annunci sui siti Treeplat, Idealista, Subito it", dunque esclusivamente del settore della intermediazione immobiliare facente capo alla società Parte 1 mentre la ditta individuale aveva a oggetto la differente attività di consulenza esterna, con autonomo codice di attività.
Quanto alla testimonianza resa del Tes 5 non emerge alcun dato univoco a sostegno della tesi attorea;
come già evidenziato non è la pacifica preesistenza di una impresa individuale del Parte 1 a rilevare, ma la prova, non offerta dalla
CP 1 che abbia lavorato promiscuamente per essa e per la società; il teste ha anzi ricordato di avere avuto rapporti per conto della ET con la [...] qualeParte 1 CP_3 e che intratteneva questi rapporti con rappresentante legale della società, mentre in ordine al diverso contratto di collaborazione non ha saputo precisare se Parte 1 agisse individualmente o come società; alcun elemento significativpo è poi desumibile dal fatto che nel periodo di crisi della società Parte 1 all'inizio del 2017 Parte 1 chiese al Tes 5 di
sospendere i contratti di affiliazione con ET non potendo sottoscrivere contratti non potendosi per ciò solo ritenere dimostrato che non vi fosse “differenza” tra la "
Controparte 3 e la ditta individuale Parte 1
Nessuna univoca smentita delle rilevate carenze del quadro probatorio è infine desumibile dal fatto che nella missiva di risposta alla nota del 3.6.2020 della ricorrente Parte 1 si sia limitato a dare atto di un rapporto di lavoro con la CP 1 durato tredici anni, affermazione generica diretta tra l'altro a contestare la giusta causa delle dimissioni.
In conclusione, permane la mancanza di prova che la dipendente abbia prestato servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, in modo indifferenziato, presupposto di quella unicità del rapporto di lavoro in forza della quale tutti i fruitori delle prestazioni del lavoratore vanno considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c
Tale fattispecie, qui non dimostrata, è stata oggetto di Cass. n. 25270/2021, citata più volte nell 'originario ricorso, nella quale era stato accertato che una società aveva in concreto gestito l'attività lavorativa del dipendente sotto l'aspetto organizzativo, gerarchico ed economico e usufruito delle relative prestazioni, assumendo nei confronti dello stesso la veste di effettivo datore di lavoro, in luogo di altra società controllata, che lo aveva formalmente assunto.
II) Attività lavorativa prestata nel periodo di disoccupazione (12.01.2017 -
08.05.2017)
Con il secondo motivo la CP 1 impugna il rigetto della domanda di
Parte 1 nel riconoscimento dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di periodo in cui risultava formalmente disoccupata, ossia dal 12 gennaio 2017 all'8
maggio 2017.
Il primo giudice, ha evidenziato la contestazione documentata dal Parte 1 che la era inattiva già dal mese di gennaio 2017, mentresocietà Controparte 3
Parte 1 era stata costituita soltanto nel mese di febbraioquella individuale
2017, con avvio effettivo dell'attività nel maggio 2017, data coincidente con la registrazione del contratto di locazione dell'ufficio sede legale, stipulato in data 29
aprile 2017.
A tanto oppone la CP_1 che i dati formali valorizzati dal primo giudice sarebbero marginali ed ininfluenti, dovendosi verificare lo stato di fatto ovvero l'esercizio effettivo dell'attività, tanto più che la ditta individuale era esistente fin dal 2009 e a febbraio 2017 vi è stata una mera variazione, contigua alla dichiarazione di inattività della società.
Il rilievo è corretto ma resta in ogni caso insuperato il rilievo del primo giudice secondo cui della effettiva prosecuzione dell' attività lavorativa nei mesi successivi alla liquidazione della società la ricorrente non abbia dato prova, omettendo di offrire elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare l'effettiva operatività della ditta individuale (s'intende quella avente a oggetto intermediazione immobiliare e non consulenza esterna) a prima del maggio 2017, o l'inserimento funzionale della prestazione in una realtà aziendale già avviata.
Proprio su tale aspetto l'appellante incidentale invece non va oltre un inammissibile aspecifico riferimento alle "deposizioni dei testi Tes 3 e Parte 2 e ancora una volta a quanto sarebbe stato ammesso dalla controparte nella lettera all. n.4 del fascicolo CP 1 ; di quest'ultima si è già sopra evidenziata la non decisività; quanto ai testimoni la CP_1 aveva l'onere di riportare e valorizzare le testimonianze che, in ipotesi, il primo giudice avrebbe trascurato di valutare, ma tanto non ha fatto, soffermandosi su tutt'altri profili parimenti non decisivi (tra cui il mancato pagamento delle competenze di fine lavoro relative al rapporto cessato con la società Parte 1 .
Va comunque osservato che sul punto la narrazione del Tes 3 appare incerta;
assume che "dal 2007 al 2020 la ricorrente non ha avuto interruzioni di lavoro",
pur avendo poco prima dichiarato Di non ricordare di essere passato durante il lockdown a trovare la ricorrente e neppure se costei gli avesse detto che stava lavorando;
inoltre pur affermando che tra gennaio 2017 e Aprile 2017 l'aveva vista lavorare, non ha però saputo indicare la sede in cui l'avrebbe vista (nonostante già dall'anno prima fosse avvenuto il trasferimento nella nuova sede di XXI agosto); a ciò si aggiunga ha indicato una sede in via Aschenez di cui nessuno ha mai fatto menzione.
III)Responsabilità della società Controparte 3 e del socio ex art. 2495 c.c.
CP 1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui, in via subordinata Infine, la al mancato riconoscimento del centro unico di imputazione, aveva chiesto che fosse
Controparte 3 per l'attività lavorativa accertata la responsabilità della società prestata dal 18 aprile 2007 all'11 aprile 2017.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, deduce l'erroneità della decisione per non avere considerato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza del giudizio, deve ritenersi effettuata in frode ai creditori e non può pregiudicare le loro ragioni e, inoltre, che la cancellazione non esclude la responsabilità personale del liquidatore e dei soci, a prescindere da ogni limitazione quantitativa connessa all'eventuale riparto del residuo attivo.
Il motivo non supera le ragioni dell' impugnata sentenza che, in applicazione delle riportate regole di giudizio in materia della Suprema Corte, ha concluso che essedo
Controparte 3 una società a responsabilità limitata i soci subentrano versola
i creditori sociali nei limiti di quanto riscosso dalla cancellazione della società nel caso di specie non era stata allegata prima che dimostrata la riscossione di somme da parte dei soci, né era sorta contestazione sul fatto che la società era stata chiusa in passivo.
Il richiamo a Cass. n. 6070/2013 per affermare che la cancellazione della società a seguito dell'avvio del contenzioso ed in pendenza dello stesso, ritenendosi effettuata al fine di eludere gli obblighi nascenti dal medesimo, non potrebbe sottrarre il liquidatore e i soci dalla responsabilità personale ex art. 2495 cc indipendentemente dall'attribuzione di somme in sede di liquidazione non si confronta con il fatto di cui veiene dato atto in sentenza e non contrastato, che gli ex soci avevano precisato che la cancellazione della società era stata in realtà in via amministrativa già dal 2019, come da ricevuta, per concluderi poi nel 2021.
Sulla chiamata del terzo
Deve ritenersi inammissibile la chiamata del terzo formulata dalla CP 1 nel corso del giudizio di appello, non essendo stata avanzata nei confronti di tale soggetto alcuna domanda specifica.
In conclusione, va rigettato l'appello incidentale e accolto, limitatamete ai soli tre mesi del periodo di lockdown, l'appello di Parte_1 come da dispositivo, nel resto confermando la sentenza.
La irrisoria modifica dell'importo totale riconosciuto in primo grado alla CP 1 non giustifica una revisione del regolamento delle spese del primo grado, già compensate pe rintero anche per la reciproca soccombenza che ricorre in tutta evidenza anche in appello, determinando anche in questa fase la loro compensazione integrale.
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 contro Controparte 1 e nei confronti di Controparte_2 e avverso la sentenza n. 1478/2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 14.7.202, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP 1
2. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dispone che dall' importo riconosciuto nell'impugnata sentenza in favore della CP 1 vengano decurtate le differene retributive realtive alle mensilità da marzo a maggio 2020, confermando nel resto.
3. Spese compensate tra le parti.
Si dà atto ai fini del pagamento del contributo unificato. se dovuto, che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Reggio Calabria, 24.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano riunita in camera di La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Consigliere 3 Dott. Ginevra Chnè
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 928/2022 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...] [...] (C.F.: Parte 1
), rappresentato e difeso dall'avv. M. Cristina Giovannelli C.F. 1
(C.F.: C.F. 2 pec:
Email 1
- appellante -
CONTRO
nata a [...] ilControparte 1 18.06.1980 (C.F: و
C.F. 3 () rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi (C.F.:
C.F. 4 Email 2
- appellata e appellante incidentale -
NONCHE' CONTRO
Controparte_2 nata a Reggio Calabria il 16/09/1978
(C.F.: C.F. 5
- appellata contumace -
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria,
Controparte 1 conveniva in giudizio Parte 1 e la [...]
Controparte 3 esponendo:
[...]di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
Controparte_3 a decorrere dal 18 aprile 2007 e, successivamente, a far data dal 9 maggio 2017, alle dipendenze della ditta individuale Parte 1 di avere svolto la propria attività lavorativa, sin dalla prima assunzione del 18 aprile
2007, in modo continuativo e senza soluzione di continuità, sotto la direzione e vigilanza del medesimo soggetto, Parte 1 il quale nonostante la pluralità
formale ha costituito in realtà l'unico effettivo datore di lavoro,
di essere stata formalmente assunta, in entrambe le occasioni, con contratto di lavoro a tempo parziale pari a 20 ore settimanali, ma di avere in concreto svolto un orario di lavoro pieno, articolato come segue:
a) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00;
b) il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a settimane alterne;
di avere continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze del sig. [...]
Parte 1 anche nel periodo dal 12 gennaio 2017 all'8 maggio 2017, durante il quale risultava formalmente disoccupata, configurandosi tale rapporto come lavoro “in nero";
che l'attività d'impresa era riconducibile ad un unico centro di imputazione di interessi, individuabile nel sig. Parte 1 il quale deteneva il 95% delle quote esercitando in via esclusiva il poteresociali della Controparte_3
decisionale e gestionale;
che in concomitanza con la fittizia cessazione del rapporto di lavoro in data 12 gennaio 2017, il sig. Parte 1 aveva disposto la messa in liquidazione della società, assumendo egli stesso la carica di liquidatore, senza tuttavia provvedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla lavoratrice, la quale aveva continuato a svolgere la medesima attività lavorativa, presso gli stessi locali e con identiche mansioni;
.
a riprova dell'unicità del centro datoriale rileva che la sede legale della [...]
Controparte 3 originariamente ubicata in Via XXI Agosto n. 9/11 (oggi Via
Monsignor Paolo Giunta), coincide con l'attuale sede legale della ditta CP 4
Parte 1 ;
a fronte delle reiterate condotte illegittime e lesive poste in essere dal sig. [...] Parte 1 aveva ritenuto di non poter proseguire ulteriormente il rapporto di lavoro, rassegnando in data 3 giugno 2020 le proprie dimissioni per giusta causa, con effetto immediato.
Così concludeva:
< Accertare dichiarare e statuire che la ricorrente dal 18.4.2007, alla data delle dimissioni ha svolto attività lavorativa subordinata a tempo pieno alle dipendenze e sotto la direzione del Sig. Parte 1 in mansioni ricomprese riconducibili in quelle del 4° livello ccnl;
Accertare, dichiarare e statuire che alla ricorrente, in virtù dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze del Sig. Parte 1 con la qualifica del IV° livello CCNL
di categoria dal 18.4.2007 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima mensilità mai corrisposta, indennità di mancato preavviso la complessiva somma di € 106.445,31 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui a precedenti punti condannare il Sig. Parte 1 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 106.445,31 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
accertare dichiarare e statuire la giusta causa delle dimissioni rese dalla ricorrente e per l'effetto condannare il resistente alla restituzione della indennità di preavviso indebitamente trattenuta, ed al pagamento della stessa che, si quantifica in € 2.756,25; in via subordinata, qualora non dovesse emergere l'unico centro di imputazione di interessi, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della Società Parte_1 Controparte_3 dal 18.4.2007 all'11.4.2017 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR la complessiva somma di € 72.801,01 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui al precedente punto condannare la al pagamento in favore del ricorrente della complessiva Controparte 3
somma di € 72.801,01 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Sempre in via subordinata, qualora non dovesse emergere l'unico centro di imputazione di interessi, accertare, dichiarare e statuire che la ricorrente per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze di Parte 1 dal 9.5.2017 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali, compete e deve essere riconosciuta, a titolo di differenze di retribuzione tra il percepito ed il dovuto ivi comprese mensilità non corrisposte, TFR oltre indennità di mancato preavviso la complessiva somma di
€ 30.881,08 così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, maggiore o minore, livello contrattuale che dovesse risultare di giustizia in corso di causa ed all'eventuale diverso orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
Per l'effetto di cui al precedente punto condannare Controparte_5 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 30.881,08 oltre indennità di mancato preavviso così come in premessa specificata o quelle maggiori o minori somme dovessero emergere in corso di causa anche con riferimento all'eventuale diverso, orario di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo >>.
Si costituiva in giudizio. Parte 1 in proprio e quale titolare della ditta individuale AN EL, esponendo che :
mai aveva utilizzato o impiegato la ricorrente prima del 9 maggio 2017 quale datore di lavoro, evidenziando che la stessa era stata assunta, in data 18 aprile 2007, dalla con contratto di lavoro subordinato a tempoControparte_3
indeterminato e a tempo parziale, prestando servizio presso la sede distaccata di Via
Sbarre Centrali in Reggio Calabria;
nel corso dell'anno 2017, la Controparte_3 aveva subito un grave dissesto economico a seguito della richiesta di rientro immediato dal fido bancario da parte di Controparte_6 la chiusura dei conti e del fido, unitamente alla concomitante crisi del mercato immobiliare, aveva determinato il crollo economico della società, che si era trovata nell'impossibilità di proseguire l'attività e, pertanto, era stata posta in liquidazione, rimanendo da subito inattiva e successivamente chiusa in passivo;
le lavoratrici dipendenti, sempre regolarmente retribuite fino all'ultimo giorno di lavoro, erano state rese edotte della situazione finanziaria della società e, per tale ragione, avevano rassegnato spontaneamente le proprie dimissioni;
già durante la fase di liquidazione societaria aveva deciso di intraprendere una nuova attività nel settore dell'intermediazione immobiliare, affiliandosi al marchio
"ET", per il quale operava - e tuttora opera - quale manager e consulente esterno con partita IVA;
a tal fine, aveva ricostituito la propria ditta individuale, con nuovo codice ATECO, riuscendo altresì a mantenere lo stesso immobile già utilizzato come sede legale della società estinta;
dopo pochi mesi dall'avvio della nuova attività, in considerazione del rapporto fiduciario instaurato con le ex dipendenti della Controparte 3
proponeva alle sig.re Parte 2 e CP 1 di collaborare con la neo-costituita agenzia in qualità di segretarie di IV livello e veniva pertanto sottoscritto un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale con la ditta individuale AN EL.
Eccepiva, pertanto, di essere privo di legittimazione passiva per quanto attiene alle pretese riferite alla la quale, essendo stata cancellata Controparte_3 dal Registro delle Imprese prima della notifica del ricorso introduttivo, era priva di capacità processuale.
Quanto al monte ore lavorativo, negava quanto allegato dalla CP_1 (attività lavorativa dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00, nonché il sabato mattina a settimane alterne), esponendo che l'attività era stata espletata dalle ore 9:00 alle
13:00 e, solo talvolta e in base alle esigenze organizzative, anche nel pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30, in turnazione con la collega, per un monte ore non superiore a 30 ore settimanali, mentre nessun dipendente aveva mai lavorato di sabato, se non in casi eccezionali.
Precisava, pertanto, che la ricorrente era stata assunta part-time a tempo indeterminato per 20 ore settimanali, con retribuzione di circa € 700 netti mensili, ma, avendo di fatto svolto un orario medio di poco inferiore alle 30 ore settimanali, le era stata riconosciuta una maggiorazione forfettaria del 40% sulla paga base, percependo così una retribuzione complessiva di circa € 1.000 netti mensili.
Rilevava, inoltre, che la lavoratrice era stata regolarmente retribuita per le mensilità ordinarie e aggiuntive (13ª e 14ª), in parte mediante bonifico, in parte con assegni e in parte in contanti, e che le erano state liquidate tutte le spettanze di fine rapporto, comprese le ferie non godute e i contributi previdenziali, detratte le somme anticipate durante il periodo di Cassa Integrazione.
Sottolineava, altresì, che nessuna attività lavorativa era stata prestata dalla ricorrente durante il periodo di Cassa Integrazione per lockdown, e che i calcoli prodotti dalla controparte risultavano errati e privi di criteri di computo, non tenendo conto delle somme già percepite a titolo di TFR e competenze aggiuntive.
Contestava, infine, la sussistenza dei presupposti della giusta causa addotta a fondamento delle dimissioni, evidenziando che nei mesi di marzo, aprile e maggio
2020, durante la Cassa Integrazione, aveva anticipato alla lavoratrice l'importo di €
750 mensili, come documentato dai bonifici prodotti in atti, e che, una volta ricevuto il pagamento della Cassa Integrazione, la stessa non aveva restituito le somme anticipate, le quali erano state imputate quale acconto sul TFR, successivamente regolarmente corrisposto.
Si costituivano altresì in giudizio gli ex soci della Controparte_3 a seguito della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, depositando unica comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice di primo grado ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalla
CP 1 .
In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che la società Parte_1 Controparte_3 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 7 maggio 2021, ossia nel corso del giudizio di primo grado e ritenuto che, essendo venuta meno la personalità giuridica della società, il processo potesse proseguire nei confronti degli ex soci, nei cui confronti era stata disposta la chiamata in causa.
Nel merito, il primo giudice ha rigettato la domanda diretta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la e la ditta individuale Parte 1 ritenendo che laControparte 3
ricorrente non avesse fornito prova adeguata della continuità e unitarietà tra le due realtà datoriali.
In particolare, il Tribunale ha osservato che: - la CP 1 non aveva dimostrato l'effettiva esistenza e operatività di una attività imprenditoriale individuale facente capo a Parte 1 già nel 2007, né aveva fornito elementi idonei a comprovare l'inserimento della propria prestazione lavorativa in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al
2017;
la ricorrente non aveva prodotto alcun atto o documento idoneo a riscontrare l'esistenza e l'operatività della ditta individuale nel periodo anteriore alla sua assunzione, né risultavano atti di esercizio di impresa intestati alla ditta individuale, tali da dimostrare l'effettiva sussistenza di un'attività economica organizzata riferibile personalmente ad Parte 1 ; neppure la prova testimoniale espletata aveva fornito elementi di fatto specifici e univoci atti a dimostrare l'esistenza di una autonoma attività imprenditoriale individuale distinta da quella esercitata dalla Controparte_3 la stessa
ricorrente, nei capitoli di prova, non aveva descritto in modo concreto e circostanziato le modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig. Parte 1 infine i testimoni escussi non hanno offerto riscontri specifici o puntuali in ordine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente per conto della ditta individuale, mentre le relazioni di eterodirezione e subordinazione emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società Controparte_3
[...] datrice di lavoro contrattuale della sig.ra CP 1
Il primo giudice ha evidenziato come la domanda principale della ricorrente si fondasse sull'assunto dell'operatività della ditta individuale sin dal 2007 e della conseguente unicità della prestazione lavorativa resa in favore del sig. Parte 1 in forma diretta e personale. Tuttavia, tale presupposto non ha trovato alcun riscontro probatorio.
Ha poi dato atto che nelle note depositate il 1° marzo 2022, parte ricorrente aveva dedotto, per la prima volta, che la continuità ininterrotta del rapporto di lavoro sarebbe stata sufficiente a far ritenere integrato un unico centro di imputazione datoriale in capo al Parte 1 anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., dichiarando tale allegazione inammissibile, in quanto nuova rispetto alle originarie deduzioni del ricorso introduttivo, nel quale non era stata fatta alcuna menzione a un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., e, pertanto, non poteva essere introdotta successivamente nel corso del giudizio.
Analogamente, la deduzione della contemporaneità di utilizzazione della lavoratrice da parte della società e della ditta individuale è stata ritenuta nuova e comunque inidonea a superare l'onere probatorio gravante sulla ricorrente, non essendo stata fornita la dimostrazione dell'effettiva esistenza di due distinte realtà imprenditoriali una societaria e una individuale - operanti in parallelo.
Quanto alla domanda diretta ad accertare che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze e sotto la direzione di Parte 1 anche nel periodo in cui risultava formalmente disoccupata, ossia dal 12 gennaio 2017 all'8 maggio 2017, il primo giudice ha rilevato che Parte 1 ha contestato tale ricostruzione, evidenziando - e documentando - che la società risultava inattiva già dalControparte_3
Parte 1mese di gennaio 2017, mentre la ditta individuale era stata "
costituita soltanto nel mese di febbraio 2017, con avvio effettivo dell'attività nel maggio 2017, data coincidente con la registrazione del contratto di locazione dell'ufficio sede legale, stipulato in data 29 aprile 2017. Secondo la difesa del Parte 1 pertanto, prima di tale momento non era stata avviata alcuna attività economica né vi era possibilità di esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, difettando una struttura operativa e una sede idonea allo svolgimento della stessa.
A fronte di tali contestazioni, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non ha prodotto alcun contratto di lavoro riferibile a quel periodo, né ha offerto elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare l'effettiva operatività della ditta individuale prima del maggio 2017, o l'inserimento funzionale della propria attività in una realtà aziendale già avviata.
Alla luce di tali considerazioni, il primo giudice ha rigettato la domanda principale.
Il Tribunale ha, altresì, rigettato la domanda subordinata avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento e il pagamento delle differenze retributive maturate per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della società [...]
Controparte_3 nel periodo compreso tra il 18 aprile 2007 e l'11 aprile 2017, sostenendo la natura full-time (40 ore settimanali) del rapporto, ritenendo che :
è una società a responsabilità limitata e, pertanto, glila Controparte_3 ex soci rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione;
nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito prova di alcuna somma percepita dagli ex soci a seguito della cancellazione della società, la quale, peraltro, è risultata chiusa con passivo, come rappresentato da Parte 1 nella prima memoria difensiva.
Il primo giudice ha invece accolto la domanda subordinata concernente le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso con Parte 1 nel periodo dal 9 maggio 2017 al 3 giugno 2020, qualificato come rapporto full-time di 40 ore settimanali.
La ricorrente ha dedotto di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00, nonché il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00
(a settimane alterne). Il contratto, invece, prevedeva un orario part-time di 20 ore settimanali, dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
EL in sede di interrogatorio formale ha ammesso un orario di lavoro compreso tra le 9:00 e le 13:00 e tra le 16:30 e le 18:30 dal lunedì al venerdì, con saltuarie prestazioni il sabato mattina per visite a immobili, dichiarando inoltre di aver corrisposto alla lavoratrice una somma aggiuntiva di € 250,00 mensili per le ore ulteriori rispetto a quelle previste in contratto, come verbalmwntw concordato.
La teste Parte 2 collega di lavoro della ricorrente, ha confermato integralmente l'orario indicato da quest'ultima, riferendo altresì che la CP 1 aveva continuato
a svolgere la propria attività anche durante i mesi di lockdown dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il Tribunale ha ritenuto tale deposizione attendibile e decisiva, in quanto frutto di diretta percezione dei fatti e non smentita da prova contraria, concludendo che l'attività lavorativa della ricorrente era stata prestata senza soluzione di continuità nel periodo 9.5.2017 – 3.6.2020, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a sabati alterne.
A fronte di tale accertamento, il Giudice ha ritenuto che incombeva sulla parte resistente l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento integrale della retribuzione dovuta, onere che non è stato assolto, non essendo stata fornita alcuna prova del versamento delle somme aggiuntive di € 250,00 mensili.
La ricorrente ha documentato la percezione di una retribuzione mensile lorda di €
1.100,00, formulando nel corso dell'atto introduttivo conteggi dai quali risultavano differenze retributive per € 25.641,01, T.F.R. per € 5.240,07, oltre indennità sostitutiva del preavviso e accessori di legge.
Il resistente ha dedotto di aver anticipato alle dipendenti somme a titolo di Cassa
Integrazione NI (CIG) durante i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, per un importo complessivo di € 2.250,00, producendo documentazione bancaria (bonifici e assegni) per le relative erogazioni, nonché due ulteriori bonifici di € 1.991,41 (a titolo di T.F.R.) e € 518,61 (a saldo competenze giugno 2020).
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che:
- essendo provato lo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa anche nel periodo di lockdown, le suddette somme non potessero essere imputate a titolo di anticipo di
CIG, dovendo piuttosto considerarsi pagamenti per prestazioni lavorative effettivamente rese, da detrarre, pertanto, dalle somme rivendicate;
-con riferimento a permessi e ferie non goduti, la parte resistente non ha fornito specifica prova del pagamento, né ha contestato puntualmente i conteggi avversari;
ha respinto l'eccezione di prescrizione triennale, ritenendo che, in assenza della stabilità reale del rapporto, la prescrizione dei crediti di lavoro decorresse dalla cessazione del rapporto stesso (3 giugno 2020) e che, pertanto, alla data di proposizione del ricorso, non fosse maturata.
Per queste ragioni il Tribunale ha quantificato le spettanze residue della lavoratrice come segue: € 22.356,79, detratte le somme comprovate (per complessivi €
2.768,61), a titolo di differenze retributive;
€ 3.248,66, detratta la somma di €
1.991,41 già versata, a titolo di TFR, nonché € 1.225,00, calcolata ai sensi dell'art. 171 CCNL, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di indennità di mancato preavviso formulata da Parte 1 stante l'insussistenza della giusta causa, poiché introducendo una diversa richiesta, doveva essere introdotta, a pena di decadenza, come riconvenzionale.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte 1
1)Con il primo motivo, l'appellante censura la valutazione delle prove del Tribunale in ordine a due profili: orario effettivo di lavoro;
attività lavorativa prestata anche durante il lockdown (marzo-maggio 2020).
Parte 1 contesta che il Giudice di prime cure abbia ritenuto provato lo svolgimento da parte della CP 1 di un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, sulla base delle dichiarazioni rese dalla testimone Testimone 1 Parte appellante aveva sin dall'inizio contestato l'attendibilità della teste Parte 2 evidenziando il concreto interesse della stessa all'esito del giudizio, atteso che nei suoi confronti pendeva procedimento identico (R.G. n. 3479/2020) con medesima domanda, patrocinato dallo stesso difensore e fondato su circostanze di fatto sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio (R.G. n. 3478/2020). Entrambe le lavoratrici, infatti, avevano rassegnato contestuali dimissioni per giusta causa, mediante un'unica comunicazione a firma del medesimo legale, avanzando identiche pretese economiche nei confronti dell'appellante, sulla base dell'assunto dell'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra la società [...]
Controparte 3 e l'impresa individuale.
Le due ricorrenti, inoltre, si sono reciprocamente indicate come testimoni nei rispettivi giudizi.
È stato altresì prodotto (all. 13 fascicolo di primo grado) una mail erroneamente inviata dalla CP 1 all'indirizzo di posta elettronica della collega Parte_2 recante la bozza del proprio ricorso ex art. 414 c.p.c., con la richiesta di correggere e inserire le date, ad ulteriore riprova dell'accordo tra le due lavoratrici nella costruzione delle rispettive versioni processuali (nella mail da CP 1 a Parte 2
: "Per favore dai un'occhiata alla mia revisione e mi inserisci le date che non ho. E se poi me la rigiri chegliela invio. Vedi se riesci cosi in giornata gliele mandiamo").
Nonostante tali elementi, il Giudice di prime cure ha attribuito valore probatorio dirimente alla deposizione della Parte_2 in contrasto con quella resa dal teste
Tes_2 _ titolare di un'attività commerciale situata di fronte all'agenzia immobiliare 2
del Parte 1
Quest'ultimo ha riferito che la CP 1 era solita entrare in ufficio alle ore 9:00 e lasciare i locali tra le 12:45 e le 13:00, dal lunedì al venerdì, escludendo di averla vista lavorare con regolarità nel pomeriggio o nei giorni di sabato, se non in rarissime occasioni.
La prova orale non ha, quindi, consentito di accertare in modo certo e univoco l'orario di lavoro allegato dalla ricorrente, dovendo pertanto escludersi la fondatezza della pretesa di differenze retributive.
L'appellante ha inoltre depositato in sede di gravame le dichiarazioni rese dalla
CP 1 nel diverso giudizio promosso dalla Parte 2 dalle quali emergono rilevanti contraddizioni sul tipo di attività asseritamente svolta durante il lockdown
(la Parte 2 ha dichiarato che la collega CP 1 durante tale periodo, svolgeva
, consulenze telefoniche, via mail e caricava annunci sui portali immobiliari;
la CP 1 , invece, ha affermato che le la signora Parte 2 dichiara che la signora effettuava consulenze telefoniche e via mail e caricava annunci CP 1
pubblicitari sui portali, mentre la signora CP 1 in sede di testimonianza resa in و
favore della propria collega, ha detto che contattavano i clienti "per carineria e per tenersi aggiornati sulle normative anti covid").
Secondo l' appellante, tali dichiarazioni, oltre a essere reciprocamente divergenti, smentiscono la tesi dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa durante la sospensione per Cassa Integrazione NI;
il Giudice di prime cure ha omesso di considerare che nel periodo di lockdown totale (marzo-maggio 2020) l'attività di intermediazione immobiliare risultava oggettivamente impossibile da svolgere, essendo vietato ogni spostamento non essenziale, nonché lo svolgimento delle ordinarie mansioni (visite agli immobili, raccolta documentazione catastale, stipula di contratti, servizi fotografici, ecc.). Pertanto, non poteva configurarsi attività lavorativa effettiva da remoto, tanto più per una segretaria.
L'aver imputato al datore di lavoro gli anticipi sulle mensilità di CIG come corrispettivo per attività lavorativa di fatto svolta ha determinato un ingiustificato arricchimento in favore della lavoratrice, la quale ha percepito una doppia retribuzione (da INPS e datore di lavoro) in assenza di prova certa di prestazione resa.
2) Con il secondo motivo, Parte 1 censura la sentenza per avere ritenuto non provato il pagamento della somma di € 250,00 mensili a titolo di compenso per dell'orario aggiuntivo di lavoro. lo svolgimento
Deduce che:
le lavoratrici avevano sottoscritto un contratto di lavoro a tempo parziale per un monte ore settimanale pari a 20, con retribuzione mensile di € 750,00 e tuttavia per le due ore aggiuntive prestate nel turno pomeridiano le parti avevano raggiunto un accordo che prevedeva una retribuzione complessiva mensile di € 1.100,00 al lordo;
tale maggiorazione retributiva, costituente il corrispettivo per le ore ulteriori, non è stata oggetto di contestazione da parte della lavoratrice, la quale ha anzi riconosciuto d avere percepito € 1.100,00 per tredici mensilità; nondimeno, la sig.ra CP_1 ha rivendicato un trattamento economico mensile superiore, pari ad € 1.592,68, allegando di avere in realtà svolto un orario di lavoro full time di 40 ore settimanali, a fronte della retribuzione effettivamente percepita di
€ 1.100,00.
La controversia si incentra, dunque, sull'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto se corrispondente alle 40 ore settimanali dichiarate dalla lavoratrice ovvero alle 28 ore complessive (20 contrattuali più 8 aggiuntive) retribuite secondo i parametri previsti dal CCNL per il part-time con ore supplementari;
sul punto, le allegazioni della lavoratrice hanno trovato unicamente riscontro nelle dichiarazioni della teste Parte 2 risultando invece smentite dalla deposizione del teste Tes 2
3) Con il terzo motivo, si deduce l'omessa pronuncia del Giudice di prime cure in ordine alla dedotta insussistenza della giusta causa delle dimissioni, nonostante sia riconosciuta alla lavoratrice l'indennità sostitutiva del preavviso. stata
La lavoratrice aveva giustificato le proprie dimissioni con il reiterato mancato pagamento delle differenze retributive sebbene non fossero mai state domandate al datore di lavoro fino all'introduzione del giudizio di primo grado.
L'appellante, di contro, ha evidenziato di avere corrisposto integralmente le retribuzioni dovute in relazione alle ore effettivamente prestate, nonché di non avere ricevuto mai alcuna richiesta dalla lavoratrice né per iscritto né verbalmente prima delle rassegnate dimissioni. Rileva, inoltre, che: a) la lavoratrice, assunta nell'aprile
2017, non ha mai lamentato il mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni, come dalla stessa ammesso nel ricorso introduttivo;
b) prima delle dimissioni, avvenute in data 3 giugno 2020, la stessa aveva ricevuto anche un anticipo per i tre mesi di Cassa
Integrazione NI (marzo, aprile e maggio 2020), senza alcun obbligo datoriale e senza provvedere alla restituzione delle somme, pur avendo successivamente percepito le relative indennità dall'INPS, conseguendo così una duplice corresponsione in assenza di prestazione lavorativa.
Pertanto, poiché grava su chi invoca la giusta causa l'onere di allegare e dimostrare la condotta datoriale e la sua incidenza tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, la società appellante ha dedotto che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sull'insussistenza e/o illegittimità della giusta causa di dimissioni, rilevandone la carenza di tempestività e fondatezza. Conseguentemente, nessuna indennità sostitutiva del preavviso avrebbe dovuto essere riconosciuta in favore della lavoratrice. Si è costituita in giudizio l'appellata CP 1 , chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo, a sua volta, appello incidentale, con cui ha reiterato la domanda volta all'accertamento della sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, oltre alper i motivi di seguito trattati.
Nessuno risulta costituito per Controparte_2 e ne va dichiarata pertanto la contumacia.
Con note del 7 settembre 2023, l'appellata CP 1 ha formulato istanza per la chiamata del terzo, rappresentando che la ditta individuale Parte 1 è stata cancellata in data 27.10.2021 e che in data 23.09.2021 è stata costituita una nuova con socio unico [...]società ovvero la Controparte_7 Parte 1 che configurerebbe la medesima entità produttiva della Ditta Individuale
"sotto diversa forma societaria. Parte 1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti, che hanno depositato le note nel termine del 23 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
Sull'attività lavorativa prestata alle dipendenze di Parte 1 dal 9.5.2017 al 3.6.2020 in rapporto di lavoro full-time 40 settimanali. Con riferimento all'attività lavorativa svolta dalla CP_1 alle dipendenze di
Parte 1 la stessa ha dedotto di avere prestato attività con orario full time di
40 ore settimanali, articolato dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle
15:30 alle 19:00, nonché il sabato dalle 9:00 alle 13:00 a settimane alterne.
Di contro, l'appellante ha sostenuto che la prestazione lavorativa fosse limitata alle ore 9:00 - 13:00 e 16:30 - 18:30, dal lunedì al venerdì, con saltuaria presenza il sabato mattina per attività di supporto alle visite immobiliari, e che per tali ore aggiuntive fosse stata corrisposta una maggiorazione retributiva mensile di € 250,00.
Dai cedolini paga prodotti risulta effettivamente una paga base di circa € 796,00, e la stessa lavoratrice ha dichiarato di avere percepito una retribuzione complessiva mensile di € 1.100,00, in linea con la tesi datoriale circa la remunerazione delle ore supplementari.
Quanto alle prove testimoniali, ha reso dichiarazioni specifiche sull'articolazione dell'orario di lavoro la teste Parte 2 che ha lavorato con la CP 1 presso la medesima sede sino alle dimissioni della ricorrente, avvenute il 3 giugno 2020, ha confermato integralmente l'orario di lavoro indicato nel capitolo di prova della lavoratrice.
"Il teste di parte appellante, Tes_2 , titolare di un esercizio commerciale ubicato di fronte all'agenzia immobiliare Parte_1 ha riferito che: "la ricorrente entrava alle
9:00 e chiudeva intorno alle 12:45 - 13.00 dal lunedì al venerdì. Ho visto lavorare di sabato raramente. Non ho visto lavorare la ricorrente di pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Non so essere preciso, ma la vedevo arrivare in diversi orari, la vedevo uscire intorno alle 18.30 quando chiudeva l'agenzia immobiliare. Il sabato il sig. Parte 1 era generalmente solo quando apriva. È capitato qualche volta che prendessi un caffè con la CP 1 prima delle 9:00 e prima dell'apertura di pomeriggio ma è capitato qualche volta anche durante il pomeriggio. Confermo che mentre io aprivo tutti i giorni il sabato l'agenzia di Parte 1 apriva raramente.
Posso dire di aver visto la ricorrente lavorare circa due volte l'anno".
L'appellante ha posto in dubbio l'attendibilità della teste Parte 2 evidenziando come la stessa avesse un interesse diretto all'esito del giudizio, avendo proposto ricorso identico a quello della CP 1 e indicandosi reciprocamente come testimone.
A sostegno di tale deduzione, la parte ha prodotto una mail (all. 10 del fascicolo di primo grado "Per favore dai un'occhiata alla mia revisione e mi inserisci le date che non ho. E se poi me la rigiri che gliela invio. Vedi se riesci così in giornata gliele mandiamo. Grazie infinite" con allegato il ricorso) inviata dalla CP 1 alla
Parte 2 da cui si evincerebbe un coordinamento tra le due per la revisione dei rispettivi atti introduttivi.
L'appellante ha, inoltre, sostenuto che le dimissioni della lavoratrice siano riconducibili non già a ragioni legate alla condotta datoriale, bensì alla scelta, condivisa con la collega Parte 2 di collaborare con un altro agente immobiliare già in precedenza associato al Parte_1
Nella propria memoria difensiva, la CP 1 ha replicato che l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione idonea a smentire le dichiarazioni della teste
Parte 2 rilevando altresì che la deposizione del teste Tes 2 non contraddice le proprie allegazioni, poiché, pur negando una presenza costante nel pomeriggio, egli ha comunque riferito di averla vista uscire all'orario di chiusura dell'agenzia, confermando implicitamente la prestazione anche nelle ore pomeridiane. Ora, una volta escluso che la teste Parte 2 sia incapace a testimoniare (lo stesso Parte 1 insiste nel gravame sulla ritenuta inattendibilità, piuttosto che sull'incapacità a testimoniare eccepita in primo grado, in ogni caso insussistente posto che detta incapacità sussiste solo per chi è portatore di un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio: tra le molte, Cass. n. 6802/2012), il fatto che entrambe le lavoratrici abbiano agito nei confronti del medesimo datore di lavoro per pretese in larga parte coincidenti e si siano reciprocamente indicate come testimoni impone soltanto in questo giudizio di valutare con particolare rigore la testimonianza resa dalla collega Parte_2 che ben può essere posta a fondamento dell'accoglimento sia pure parziale delle domande attoree, risultando la stessa ricca di riferimenti, non contrastata da altre risultanze e proveniente da un soggetto avente una posizione privilegiata per la diretta conoscenza dei fatti nell' intero periodo oggetto di causa, avendo prestato attività lavorativa a stretto contatto con la ricorrente.
Quanto alla presunta smentita proveniente dal teste Tes 2 , che secondo
l'appellante non avrebbe visto lavorare la ricorrente di pomeriggio tutti i giorni dal lunedì al venerdì, in contrario basti rilevare che lo stesso Parte 1 ha ammesso
rispondendo all' interrogatorio formale che la ricorrente lavorava anche nelle ore pomeridiane, anche se ha indicato un orario ridotto (dalle 16:30 alle 18:30) rispetto a quanto allegato dalla lavoratrice;
per di più Tes_2 ha riconsociuto di non potere essere preciso" ed è stato infine generico sull' orario di inizio pomeridiano (“la 66
vedevo arrivare in diversi orari") e anche su quello di uscita (" la vedevo uscire intorno alle 18.30"); del resto è mancata ogni prova del Parte 1 che la chiusura dell'agenzia alla quale Tes_2 ha ancorato l'uscita pomeridiana della CP 1 fosse prevista alle 18,30 invece che alle 19,00.
Ulteriore elemento di riscontro del maggiore orario, quale accertato nell'impugnata sentenza, si rinviene nella missiva dell' 8 giugno 2020 nella quale alla lettera del legale della CP 1 del 3 giugno 2020 si replica contestando vari profili (quali l'attività prestata durante il lockdown, la giusta causa delle dimissioni ecc.) senza nulla opporre al dato fattuale che “benché regolarizzata con contratto di lavoro part time Ha sempre svolto la propria attività lavorativa in orario rigorosamente full time con un orario lavorativo di circa 52,30 ore settimanali Ricevendo per tale
...
motivo retribuzione non adeguata alla quantità di lavoro prestato "), Inoltre anche il teste Tes 3 ha confermato l'orario di lavoro indicato nei capitoli di prova, precisando di averne avuto diretta conoscenza in quanto accompagnava la lavoratrice all'andata e al ritorno dal luogo di lavoro;
vi è dunque conferma, quantomeno indiretta (avendo sul punto riferito solo per il periodo 2007/2011) dell'orario indicato dalla Parte 2 proveniente da un teste per il quale non ricorrono agioni di sospetto;
infatti, pur riferendo per un periodo nel quale il contratto era con la società, ha offerto un riscontro sulla prassi dello sforamento dell' orario di lavoro rispetto non solo al part time ma anche a quello amesso da Parte 1 in sede di interrogatorio formale.
Sull'attività svolta durante il periodo COVID
Con riferimento al periodo coincidente con l'emergenza sanitaria da COVID-19,
l'appellante Parte 1 ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa da parte della sig.ra CP 1 durante il lockdown, nonostante la sospensione del rapporto per effetto dell'attivazione della Cassa Integrazione.
A sostegno della propria tesi, l'appellante richiamato la prova testimoniale resa in data 2 marzo 2022 dalla sig.ra CP 1 nell'ambito del distinto giudizio promosso dalla collega Parte 2 evidenziando le contraddizioni tra le rispettive dichiarazioni.
In particolare, la Parte 2 quale testimone indicata dalla CP 1 in questo giudizio ha affermato di avere continuato a lavorare da casa anche nel primo semestre del 2020, durante il periodo di lockdown, così come la sig.ra CP 1 utilizzando supporti informatici forniti dal datore di lavoro (nel suo caso un computer e un cellulare aziendale, e per la CP 1 un telefono e documenti di lavoro).
La medesima teste ha aggiunto che, nel periodo di chiusura, le lavoratrici avevano mantenuto i medesimi orari, svolgendo attività anche durante la pausa pranzo e fino a dopo le 19:30, nonché il sabato mattina, e che la CP 1 si occupava della gestione del portafoglio immobiliare, della consulenza telefonica ai clienti, della pubblicazione di annunci e della redazione di mailing e inserzioni su portali specializzati ("anche nel semestre 2020, periodo di lockdown io come la ricorrente abbiamo lavorato ugualmente da casa ed il Sig. Parte 1 ci portò i supporti informatici;
a me il cellulare e pc aziendale, alla CP 1 il cellulare e vari documenti che le servivano nell'attività lavorativa quotidiana. Abbiamo mantenuto gli stessi orari, anzi abbiamo lavorato anche durante la pausa pranzo e finivamo, se necessario, anche dopo le 19.30 per chiamate condivise nelle quali si riepilogava il lavoro giornaliero. Lavoravamo anche il sabato mattina nel periodo di lockdown ...
.si occupava del pacchetto immobiliare vendita e locazione e ciò che ne conseguiva.
Faceva consulenza ai clienti (telefonica), faceva mailing, preparava e pubblicava annunci sui siti Truplat, idealista, Subito.it. La signora CP 1 faceva queste attività nel periodo di lockdown tra marzo e maggio 2020)".
Diversamente, la CP 1 quale testimone nel giudizio introdotto dalla Parte_2 ha dichiarato: “Abbiamo lavorato per il anche nel periodo di cassa Parte 1
integrazione da Marzo a maggio 2020... Il Parte 1 ci porta a casa i documenti relativi agli immobili da trattare mi pare ma non sono sicura che alla ricorrente portò anche un computer del quale era sprovvista;
ricordo che in quel periodo facemmo molte riunioni da remoto contattando i clienti non solo per carineria ma anche per aggiornarli sulle novità normative legate alla pandemia.
Osserva il collegio che la discrasia tra le due dichiarazioni verte su aspetti tutt'altro che marginali, in primis sull'oggetto del lavoro, limitato nella testimonianza resa nell'altra causa a contatti con i clienti "non solo per carineria ma anche per aggiornarli sulle novità normative legate alla pandemia".
A rafforzare l'incertezza del quadro probatorio limitatamente all' invocato mantenimento della stessa qualità e quantità di lavoro a fronte della messa in cassa integrazione causa CO si pongono del resto ulteriori e convergenti elementi: il fatto che nel ricorso introduttivo la CP_1 è stata totalmente vaga sulle modalità del lavoro svolto durante il periodo di lockdown, dico non ha fatto alcun cenno nella narrativa del ricorso, salvo poi articolare la circostanza del tutto vaga di avere svolto "lavoro agile", senza indicare come ciò fosse avvenuto in concreto;
la mancanza di qualsiasi riscontro documentale delle attività riferite dalla Parte 2 quale testimone in questo giudizio, prova agevolmente acquisibile ad es. circa la pubblicazione di annunci sugli appositi;
assenza di ogni riferimento nella testimonianza resa dalla CP 1 alla consegna di un cellulare all'odierna appellata da parte del Parte 1 , viceversa riferito dalla
Tes 4 in primo grado;
il dato oggettivo evidenziato da Parte_1 della sostanziale impossibilità di svolgere attività di intermediazione immobiliare (sopralluoghi , visite, acquisizione di documenti e così via), stante il divieto di spostamento imposto dalle disposizioni emergenziali.
Sui pagamenti effettuati da Parte 1 Con riferimento ai pagamenti effettuati, l'appellante non ha contestato in questa sede la quantificazione delle differenze retributive operata dal giudice di primo grado, limitandosi ad affermare di avere corrisposto alla lavoratrice una somma aggiuntiva di € 250,00 mensili rispetto alla retribuzione contrattualmente pattuita di € 750,00, per complessive tredici mensilità.
,Tale circostanza, tuttavia, è stata già considerata dalla CP 1 la quale, nel conteggio contenuto nel ricorso introduttivo ha assunto come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita di € 1.100,00 mensili, corrispondente all'importo comprensivo della predetta maggiorazione.
Sull'indennità di preavviso per la sussistenza della giusta causa di dimissioni
Con riferimento all'indennità sostitutiva del preavviso e alla sussistenza della giusta causa di dimissioni, l'appellante si è limitato ad affermare che la CP 1 sarebbe sempre stata retribuita in relazione alle ore effettivamente prestate e che, prima di rassegnare le dimissioni, non avrebbe mai formulato alcuna rivendicazione economica nei confronti del datore di lavoro.
Tuttavia, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la giusta causa di dimissioni può configurarsi anche quando il recesso non segua immediatamente ai fatti che la determinano, potendo la relativa motivazione essere dedotta o esplicitata anche successivamente (cfr. Cass. 20 marzo 2019, n. 7711; Cass.
21 novembre 2011, n. 24477).
Nel caso di specie, l'accertamento giudiziale dello svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario di lavoro superiore a quello pattuito (anche rispetto all'accordo fuori contratto ammesso da Parte 1 , protrattosi per un arco temporale significativo (dal 2017 al 2020) e non adeguatamente retribuito, integra un grave e reiterato inadempimento datoriale, idoneo a giustificare il recesso per giusta causa.
Ne consegue la correttezza della statuizione del Giudice di primo grado che ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto l'interruzione del rapporto non può ritenersi imputabile alla sua volontà, bensì alla condotta inadempiente del datore di lavoro.
In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello di Parte 1 vanno detratte dall'importo totale riconosciuto in primo grado le sole differenze retributive conteggiate per i mesi da marzo a maggio 2020, nel resto confermando la sentenza. Appello incidentale
A sua volta la CP 1 ha impugnato la sentenza di primo grado, reiterando le originarie domande, anche subordinate.
I) In via principale si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto la sussistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro.
E' opportuno premettere che il Tribunale ha escluso tale unicità osservando che :
- la CP 1 non aveva dimostrato l'effettiva esistenza e operatività di una attività imprenditoriale individuale facente capo a Parte 1 già nel 2007, né aveva fornito elementi idonei a comprovare l'inserimento della propria prestazione lavorativa in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al
2017;
non risultavano atti di esercizio di impresa intestati alla ditta individuale, tali da dimostrare l'effettiva sussistenza di un'attività economica organizzata riferibile personalmente ad Parte 1
neppure la prova testimoniale espletata aveva fornito elementi di fatto specifici e univoci atti a dimostrare l'esistenza di una autonoma attività imprenditoriale individuale distinta da quella esercitata dalla Controparte_3 la stessa ricorrente, nei capitoli di prova, non aveva descritto in modo concreto e circostanziato le modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig. Parte_1
i testimoni escussi non hanno offerto riscontri specifici o puntuali in ordine allo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente per conto della ditta individuale, mentre le relazioni di eterodirezione e subordinazione emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società
Controparte_3 datrice di lavoro contrattuale della sig.ra CP 1 ;
dell'operatività della ditta individuale sin dal 2007 e della conseguente unicità della prestazione lavorativa resa in favore del Parte 1 in forma diretta e personale non era stato offerto alcun riscontro probatorio.
Contro tali considerazioni, la CP_1 deduce che:
la Controparte 3 e la ditta individuale “ Parte 1 operavano entrambe sotto 66 "
il medesimo marchio "ET";
l'attività della ditta individuale è proseguita nei medesimi locali già utilizzati dalla società; che sono stati mantenuti il medesimo avviamento, la stessa clientela, i beni mobili e il personale e, pertanto, si è verificata una continuità aziendale e organizzativa tra i due soggetti giuridici.
La lavoratrice richiama, a conferma di tale tesi, la nota di riscontro alla propria lettera di dimissioni, nella quale il sig. Parte_1 afferma che il rapporto di lavoro "prosegue rispettivamente da 13 e 10 anni” e che “tanto è confermato dalla durata ultradecennale del rapporto mai interrotto tra le parti". Tali dichiarazioni, secondo la CP 1 , integrerebbero una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c. La CP 1 ripropone, altresì, la tesi che il centro unico di imputazione emergerebbe anche "nell'ambito dell'art. 2112 c.c.", assumendo che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile tale rilievo, in quanto formulato solo in sede di note difensive.
Secondo la lavoratrice, infatti, il riferimento al trasferimento d'azienda non costituirebbe una domanda nuova, trattandosi di un fatto documentale già desumibile dal ricorso introduttivo.
Controparte_2 sorella di Pt 1,La TA evidenzia inoltre che l'altra socia deteneva una partecipazione minima del 5% e che tutte le cariche societarie erano in via esclusiva attribuite a quest'ultimo, che ha sempre diretto e coordinato l'attività in modo pervasivo, configurandosi quale unico dominus delle imprese;
in tale contesto, rileverebbe anche che Parte 1 era l'unico soggetto abilitato all'esercizio dell'attività di agente immobiliare, sia per la società che per la ditta individuale, e risultava come tale iscritto al Registro delle Imprese. Secondo la CP 1 conferme alla propria prospettazione dovrebbero rinvenirsi anche nelle testimonianze :
- della Parte 2 , nella parte in cui ha dichiarato di avere sempre operato sotto le direttive di Parte 1 precisando che la società era in franchising con i marchi و
"ET" e "Professione Casa", che i contratti di consulenza con ET S.p.A. erano stipulati dal Parte 1 come ditta individuale e che tale modalità operativa si protraeva almeno dal 2010;
Tes 5 che ha riferito che nei primi mesi del 2017 il Parte 1 gli chiese di
- di sospendere, e non annullare, i contratti di affiliazione per problemi societari, affinché potessero poi essere ripresi dalla ditta individuale Parte 1 ", circostanza che, 66
secondo la lavoratrice, dimostrerebbe la sostanziale identità tra la società e la ditta individuale. Orbene, ritiene il Collegio che tali ragioni resistano all' appello incidentale, che in massima parte si esaurisce nella mera riproposizione della ricostruzione delle vicende lavorative esposta in primo grado, non rinvenendosi alcun dato significativo suscettibile di riscontrate la pretesa unicità del centro di imputazione tra la [...]
e la ditta individuale Parte 1Controparte_3
Va rilevato che nell' originario ricorso la CP 1 deduceva che " a dispetto della pluralità formale di denominazioni datoriali" nell'arco dei 13 anni “aveva ricevuto direttive sempre dallo stesso soggetto" e che l'attività lavorativa era stata prestata dalla stessa senza asoluzione di continuità “nell'interesse esclusivo del Sig. [...]
Parte 1
L'insufficienza di tali circostanze al fine di individuare nel Parte 1 (piuttosto che nella società) l'effettivo datore di lavoro della CP 1 sin dal 2007 è stata bene
rimarcata dal primo giudice, specie quando ha negato che fosse stata data prova dell'inserimento della prestazione lavorativa della CP 1 "in una struttura organizzata di tipo individuale nel periodo antecedente al 2017” e ancora,
,
evidenziato come anche nei capitoli di prova era mancata una descrizione in concreto e circostanziata delle "modalità attraverso le quali la propria attività lavorativa si sarebbe inserita nell'ambito dell'impresa individuale, limitandosi ad una generica allegazione circa l'essere stata sottoposta alle direttive del sig.
Parte 1
Tale descrizione era essenziale per dimostrare l'assunto attoreo, per l'ovvio motivo bene esposto dal primo giudice, che "le relazioni di eterodirezione e subordinazione
,
emerse in sede istruttoria risultavano giustificate dal ruolo del Parte 1 quale amministratore della società datrice di lavoro Controparte_3 contrattuale della sig.ra CP 1
Per tale ragione del tutto neutra è la ripetuta allegazione dell' originario ricorso secondo cui l'attività sarebbe stata prestata “sempre ad esclusivo beneficio del Sig.
Parte 1 , il quale provvedeva ad esercitare il potere direzionale effettivo del datore di lavoro", posto che fino al gennaio 2017 nel rapporto di lavoro di che trattasi Parte 1 agiva quale amministratore di una società, né è mai stato dedotto che la stessa costituisse un mero schermo dell' impresa individuale.
Quanto al rilievo dell'appellante che l'attività della ditta individuale è proseguita nei medesimi locali già utilizzati dalla società, che sono stati mantenuti il medesimo avviamento, la stessa clientela, i beni mobili e il personale, così da configurare una 'continuità aziendale e organizzativa tra i due soggetti giuridici". va osservato che nell' originario ricorso la CP 1 indicava la circostanza della identità della sede lavorativa alla via XXI agosto e al solo fine di dimostrare che non vi era stata interruzione dell'attività lavorativa tra le dimissioni a seguito della messa in liquidazione della società e l'avvio dell'impresa individuale.
In realtà è solo con le note depositate nel corso del giudizio di primo grado, in data 1.3.2022, che CP 1 introduce per la prima volta il profilo dell'art. 2112 cc e indica i dati "della permanenza del logo ET, della medesima sede operativa, della utilizzazione dei medesimi strumenti di lavoro e della sussistenza in capo al
Parte 1 dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente immobiliare".
Ora, correttamente il primo giudice ha ritenuto "tale allegazione inammissibile, non avendo prospettato nelle originarie deduzioni del ricorso introduttivo che nei fatti allegati si potesse configurare un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.".
Contro tale statuizione la CP 1 propone un motivo privo di specificità, negando ogni novità del trasferimento di azienda con l'affermazione, apodittica e priva di riferimenti concreti, che esso costituirebbe "un elemento oltre che documentale acquisito mediante la proposizione del ricorso introduttivo, anche istruttorio per essere... emerso nell'ambito delle dichiarazioni testimoniali".
Premesso che una tale prospettazione andava come detto articolata fin dal ricorso, in osservanza degli oneri di allegazione a carico della parte attorea, non potendo essere desunta ex post dall'eventuale fase istruttoria, può richiamarsi Cass. lav.
n. 13630 del 06/12/1999 che, in relazione alla novità delle domande, ricorrente quando una parte introduca nel processo una diversa "causa petendi" mediante l'allegazione di nuove circostanze di fatto suscettibile di alterare i termini della controversia, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto già implicitamente dedotta anche la cessione di azienda in una causa di lavoro per maggiori spettanze retributive nella quale era stata dedotta una responsabilità diretta del soggetto convenuto in giudizio e non quale cessionario di azienda, a norma dell'art. 2112 cod. civ.
Rimane pertanto da verificare se, alla stregua dei motivi dell'appello incidentale, vi siano i presupposti per configuare l'invocato “centro unico di imputazione” dei rapporti di lavoro.
Peraltro l'invocazione dell'art. 2112 c.c., implicando una effetto migratorio in successione temporale da un soggetto ad un altro, risulta incompatibile con la tesi del centro unico di imputazione intesa quale contemporanea utilizzazione del prestatore da parte di una pluralità di datori.
Una volta espunta la tematica del trasferimento d'azienda, alla stregua delle allegazioni della ricorrente non resta infatti che verificare se ricorra l'ipotesi di codatorialità ossia quella "contemporaneità di utilizzazione della lavoratrice da parte della società e della ditta individuale“ che il primo giudice ha ritenuto (oltre che anch'essa nuova rispetto alla esposizione in ricorso) comunque indimostrata
("non essendo stata fornita la dimostrazione dell'effettiva esistenza di due distinte realtà imprenditoriali – una societaria e una individuale - operanti in parallelo").
Ebbene nessuna delle circostanze proposte nell'appello incidentale appare idonea a dimostrare l' utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa della CP 1 da parte di due distinte imprese (società Parte 1 e impresa individuale di Parte 1 )
Secondo l'appellante incidentale l'unico teste in grado di riferire sul "centro unico di imputazione" sarebbe la Parte 2 nella parte in cui dichiarava: “io però ho lavorato sempre sotto le direttive di Parte 1 Ricordo che la società immobiliare era in franchising con il marchio ET e Professione Casa. Il Signor
Parte 1 era consulente immobiliare che aveva contratti di consulenza con la
ET S.p.a.. Ricordo che c'erano atti scritti emessi come ditta individuale, così come nei contratti di consulenza e queste venivano fatturate con la ditta individuale.
Quanto ho detto si riferisce al periodo dal 2010 anche per la consulenza, anzi ricordo che vi erano fatture come ditta individuale EL riferiti a prima del 2010, non so essere più precisa. Ricordo che quando sono arrivata io Parte 1 già sottoscriveva contratti di franchising con altre agenzie come ditta individuale in qualità di franchising manager".
Ritiene invece il Collegio che tali dichiarazioni siano state valutate adeguatamente dal primo giudice, quando ha ritenuto che la Parte 2 aveva ricordato genericamente una attività del Parte 1 di consulenza immobiliare e di aver visto fatture"; ma, soprattutto, anche ammettendo l'esistenza di una realtà
imprenditoriale “diversa da quella societaria”, resta non provato il fatto, questo sì in ipotesi decisivo, che la CP 1 sia stata inserita prima del maggio 2017 in modo stabile e continuativo proprio nell' impresa individuale di Parte 1
A ben vedere a escludere un siffatto inserimento è proprio la Parte 2 avendo precisato che la CP 1 si occupava del "pacchetto immobiliare vendita e locazione e ciò che ne conseguiva, faceva consulenza ai clienti telefonica, faceva mailing, preparava il pubblicava annunci sui siti Treeplat, Idealista, Subito it", dunque esclusivamente del settore della intermediazione immobiliare facente capo alla società Parte 1 mentre la ditta individuale aveva a oggetto la differente attività di consulenza esterna, con autonomo codice di attività.
Quanto alla testimonianza resa del Tes 5 non emerge alcun dato univoco a sostegno della tesi attorea;
come già evidenziato non è la pacifica preesistenza di una impresa individuale del Parte 1 a rilevare, ma la prova, non offerta dalla
CP 1 che abbia lavorato promiscuamente per essa e per la società; il teste ha anzi ricordato di avere avuto rapporti per conto della ET con la [...] qualeParte 1 CP_3 e che intratteneva questi rapporti con rappresentante legale della società, mentre in ordine al diverso contratto di collaborazione non ha saputo precisare se Parte 1 agisse individualmente o come società; alcun elemento significativpo è poi desumibile dal fatto che nel periodo di crisi della società Parte 1 all'inizio del 2017 Parte 1 chiese al Tes 5 di
sospendere i contratti di affiliazione con ET non potendo sottoscrivere contratti non potendosi per ciò solo ritenere dimostrato che non vi fosse “differenza” tra la "
Controparte 3 e la ditta individuale Parte 1
Nessuna univoca smentita delle rilevate carenze del quadro probatorio è infine desumibile dal fatto che nella missiva di risposta alla nota del 3.6.2020 della ricorrente Parte 1 si sia limitato a dare atto di un rapporto di lavoro con la CP 1 durato tredici anni, affermazione generica diretta tra l'altro a contestare la giusta causa delle dimissioni.
In conclusione, permane la mancanza di prova che la dipendente abbia prestato servizio contemporaneamente a favore di diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, in modo indifferenziato, presupposto di quella unicità del rapporto di lavoro in forza della quale tutti i fruitori delle prestazioni del lavoratore vanno considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell'art. 1294 c.c
Tale fattispecie, qui non dimostrata, è stata oggetto di Cass. n. 25270/2021, citata più volte nell 'originario ricorso, nella quale era stato accertato che una società aveva in concreto gestito l'attività lavorativa del dipendente sotto l'aspetto organizzativo, gerarchico ed economico e usufruito delle relative prestazioni, assumendo nei confronti dello stesso la veste di effettivo datore di lavoro, in luogo di altra società controllata, che lo aveva formalmente assunto.
II) Attività lavorativa prestata nel periodo di disoccupazione (12.01.2017 -
08.05.2017)
Con il secondo motivo la CP 1 impugna il rigetto della domanda di
Parte 1 nel riconoscimento dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze di periodo in cui risultava formalmente disoccupata, ossia dal 12 gennaio 2017 all'8
maggio 2017.
Il primo giudice, ha evidenziato la contestazione documentata dal Parte 1 che la era inattiva già dal mese di gennaio 2017, mentresocietà Controparte 3
Parte 1 era stata costituita soltanto nel mese di febbraioquella individuale
2017, con avvio effettivo dell'attività nel maggio 2017, data coincidente con la registrazione del contratto di locazione dell'ufficio sede legale, stipulato in data 29
aprile 2017.
A tanto oppone la CP_1 che i dati formali valorizzati dal primo giudice sarebbero marginali ed ininfluenti, dovendosi verificare lo stato di fatto ovvero l'esercizio effettivo dell'attività, tanto più che la ditta individuale era esistente fin dal 2009 e a febbraio 2017 vi è stata una mera variazione, contigua alla dichiarazione di inattività della società.
Il rilievo è corretto ma resta in ogni caso insuperato il rilievo del primo giudice secondo cui della effettiva prosecuzione dell' attività lavorativa nei mesi successivi alla liquidazione della società la ricorrente non abbia dato prova, omettendo di offrire elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare l'effettiva operatività della ditta individuale (s'intende quella avente a oggetto intermediazione immobiliare e non consulenza esterna) a prima del maggio 2017, o l'inserimento funzionale della prestazione in una realtà aziendale già avviata.
Proprio su tale aspetto l'appellante incidentale invece non va oltre un inammissibile aspecifico riferimento alle "deposizioni dei testi Tes 3 e Parte 2 e ancora una volta a quanto sarebbe stato ammesso dalla controparte nella lettera all. n.4 del fascicolo CP 1 ; di quest'ultima si è già sopra evidenziata la non decisività; quanto ai testimoni la CP_1 aveva l'onere di riportare e valorizzare le testimonianze che, in ipotesi, il primo giudice avrebbe trascurato di valutare, ma tanto non ha fatto, soffermandosi su tutt'altri profili parimenti non decisivi (tra cui il mancato pagamento delle competenze di fine lavoro relative al rapporto cessato con la società Parte 1 .
Va comunque osservato che sul punto la narrazione del Tes 3 appare incerta;
assume che "dal 2007 al 2020 la ricorrente non ha avuto interruzioni di lavoro",
pur avendo poco prima dichiarato Di non ricordare di essere passato durante il lockdown a trovare la ricorrente e neppure se costei gli avesse detto che stava lavorando;
inoltre pur affermando che tra gennaio 2017 e Aprile 2017 l'aveva vista lavorare, non ha però saputo indicare la sede in cui l'avrebbe vista (nonostante già dall'anno prima fosse avvenuto il trasferimento nella nuova sede di XXI agosto); a ciò si aggiunga ha indicato una sede in via Aschenez di cui nessuno ha mai fatto menzione.
III)Responsabilità della società Controparte 3 e del socio ex art. 2495 c.c.
CP 1 ha impugnato la sentenza nella parte in cui, in via subordinata Infine, la al mancato riconoscimento del centro unico di imputazione, aveva chiesto che fosse
Controparte 3 per l'attività lavorativa accertata la responsabilità della società prestata dal 18 aprile 2007 all'11 aprile 2017.
Richiamando giurisprudenza di legittimità, deduce l'erroneità della decisione per non avere considerato che la cancellazione della società dal registro delle imprese, intervenuta in pendenza del giudizio, deve ritenersi effettuata in frode ai creditori e non può pregiudicare le loro ragioni e, inoltre, che la cancellazione non esclude la responsabilità personale del liquidatore e dei soci, a prescindere da ogni limitazione quantitativa connessa all'eventuale riparto del residuo attivo.
Il motivo non supera le ragioni dell' impugnata sentenza che, in applicazione delle riportate regole di giudizio in materia della Suprema Corte, ha concluso che essedo
Controparte 3 una società a responsabilità limitata i soci subentrano versola
i creditori sociali nei limiti di quanto riscosso dalla cancellazione della società nel caso di specie non era stata allegata prima che dimostrata la riscossione di somme da parte dei soci, né era sorta contestazione sul fatto che la società era stata chiusa in passivo.
Il richiamo a Cass. n. 6070/2013 per affermare che la cancellazione della società a seguito dell'avvio del contenzioso ed in pendenza dello stesso, ritenendosi effettuata al fine di eludere gli obblighi nascenti dal medesimo, non potrebbe sottrarre il liquidatore e i soci dalla responsabilità personale ex art. 2495 cc indipendentemente dall'attribuzione di somme in sede di liquidazione non si confronta con il fatto di cui veiene dato atto in sentenza e non contrastato, che gli ex soci avevano precisato che la cancellazione della società era stata in realtà in via amministrativa già dal 2019, come da ricevuta, per concluderi poi nel 2021.
Sulla chiamata del terzo
Deve ritenersi inammissibile la chiamata del terzo formulata dalla CP 1 nel corso del giudizio di appello, non essendo stata avanzata nei confronti di tale soggetto alcuna domanda specifica.
In conclusione, va rigettato l'appello incidentale e accolto, limitatamete ai soli tre mesi del periodo di lockdown, l'appello di Parte_1 come da dispositivo, nel resto confermando la sentenza.
La irrisoria modifica dell'importo totale riconosciuto in primo grado alla CP 1 non giustifica una revisione del regolamento delle spese del primo grado, già compensate pe rintero anche per la reciproca soccombenza che ricorre in tutta evidenza anche in appello, determinando anche in questa fase la loro compensazione integrale.
PQM
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 contro Controparte 1 e nei confronti di Controparte_2 e avverso la sentenza n. 1478/2022 emessa dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 14.7.202, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto dalla CP 1
2. In parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dispone che dall' importo riconosciuto nell'impugnata sentenza in favore della CP 1 vengano decurtate le differene retributive realtive alle mensilità da marzo a maggio 2020, confermando nel resto.
3. Spese compensate tra le parti.
Si dà atto ai fini del pagamento del contributo unificato. se dovuto, che è stata emessa una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale.
Reggio Calabria, 24.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)