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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 424/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Baiocchetti
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in L'aquila in via Walter Tobagi n. 1
RESISTENTE - CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto, in regime di comunione legale dei beni, in Albania, KO, il 14/10/1999 tra i coniugi e Parte_1 Pt_1
1 ; disporre che e nulla si dovranno reciprocamente a CP_1 Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento personale”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato al resistente e al pubblico ministero in sede, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il tribunale di L'Aquila, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Esponeva che a) in data 14/10/1999 i coniugi e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile, in regime di comunione legale dei beni, in KO (Albania)
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) in data 22/12/2012 il Tribunale civile di
L'Aquila, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1351/2012, Cron. n. 7079/2012, ha provveduto alla omologazione della separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del CP_1
reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e ognuno provvederà alle proprie esigenze personali senza alcun obbligo di contribuzione ad alcuna spesa;
3) Le parti acconsentono reciprocamente alla richiesta e al rilascio di passaporto”; d) nel caso in esame sono ricorrenti gli estremi legittimanti la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, ai sensi dell'art. 3, n. 2), L. 01/12/1970 n. 898, essendo decorsi quasi dieci CP_1 anni dall'udienza tenuta in data 05/12/2012 ove i coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale ordinario di L'Aquila e si è provveduto alla omologazione della loro separazione personale consensuale.
3. La parte ricorrente compariva all'udienza del 02/12/2024, illustrando le sue ragioni ed insistendo nella domanda.
4. Nessuno compariva per il convenuto, pur ritualmente convenuto in giudizio, cosicché del medesimo deve essere dichiarata la contumacia.
5. In assenza di istanze istruttorie, all'esito della fase presidenziale - nel cui ambito non veniva richiesta l'adozione di alcun provvedimento provvisorio ed urgente non essendovi figli minori o non autonomi né da regolare profili di natura economica e patrimoniale - il presidente disponeva ex art. 708 c.p.c. applicabile ratione temporis e nominava istruttore il dott. , Persona_1
dinanzi al quale si apriva la fase di trattazione ed istruttoria.
In esito all'adozione di tale provvedimento, l'istruttore disponeva verifiche in ordine alla ritualità della notificazione introduttiva e, all'esito, in assenza di richieste istruttorie,
2 riservava di riferire al collegio, sulle conclusioni come precisate all'udienza del
2/12/2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. non richiesti dalla parte in ragione della semplicità delle questioni in decisione.
6. Risulta da esaminare la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo la ricorrente formulato domande inerenti il mantenimento e/o assegnazione della casa coniugale, in assenza peraltro di figli minori o bisognevoli di assistenza.
6.1. Tale domanda va senz'altro accolta, essendo decorso il periodo stabilito dalla legge dalla pronuncia di omologazione della separazione consensuale, allegata in copia dalla parte ricorrente.
7. Nulla sulle spese, in ragione della mancata partecipazione al giudizio della controparte e della sussistenza di ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a KO (Albania) in data 14/10/1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila, il 3 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2022 promossa da:
(C.F.: ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Baiocchetti
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F.: ), nato in [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in L'aquila in via Walter Tobagi n. 1
RESISTENTE - CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “dichiarare, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 01/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto, in regime di comunione legale dei beni, in Albania, KO, il 14/10/1999 tra i coniugi e Parte_1 Pt_1
1 ; disporre che e nulla si dovranno reciprocamente a CP_1 Parte_1 CP_1
titolo di mantenimento personale”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato al resistente e al pubblico ministero in sede, la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito il tribunale di L'Aquila, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
2. Esponeva che a) in data 14/10/1999 i coniugi e hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile, in regime di comunione legale dei beni, in KO (Albania)
b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) in data 22/12/2012 il Tribunale civile di
L'Aquila, nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n. 1351/2012, Cron. n. 7079/2012, ha provveduto alla omologazione della separazione tra i coniugi e Parte_1 [...]
, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del CP_1
reciproco rispetto;
2) I coniugi dichiarano di aver regolato ogni rapporto patrimoniale e ognuno provvederà alle proprie esigenze personali senza alcun obbligo di contribuzione ad alcuna spesa;
3) Le parti acconsentono reciprocamente alla richiesta e al rilascio di passaporto”; d) nel caso in esame sono ricorrenti gli estremi legittimanti la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto tra e Parte_1
, ai sensi dell'art. 3, n. 2), L. 01/12/1970 n. 898, essendo decorsi quasi dieci CP_1 anni dall'udienza tenuta in data 05/12/2012 ove i coniugi sono comparsi personalmente avanti al Presidente del Tribunale ordinario di L'Aquila e si è provveduto alla omologazione della loro separazione personale consensuale.
3. La parte ricorrente compariva all'udienza del 02/12/2024, illustrando le sue ragioni ed insistendo nella domanda.
4. Nessuno compariva per il convenuto, pur ritualmente convenuto in giudizio, cosicché del medesimo deve essere dichiarata la contumacia.
5. In assenza di istanze istruttorie, all'esito della fase presidenziale - nel cui ambito non veniva richiesta l'adozione di alcun provvedimento provvisorio ed urgente non essendovi figli minori o non autonomi né da regolare profili di natura economica e patrimoniale - il presidente disponeva ex art. 708 c.p.c. applicabile ratione temporis e nominava istruttore il dott. , Persona_1
dinanzi al quale si apriva la fase di trattazione ed istruttoria.
In esito all'adozione di tale provvedimento, l'istruttore disponeva verifiche in ordine alla ritualità della notificazione introduttiva e, all'esito, in assenza di richieste istruttorie,
2 riservava di riferire al collegio, sulle conclusioni come precisate all'udienza del
2/12/2024, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. non richiesti dalla parte in ragione della semplicità delle questioni in decisione.
6. Risulta da esaminare la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo la ricorrente formulato domande inerenti il mantenimento e/o assegnazione della casa coniugale, in assenza peraltro di figli minori o bisognevoli di assistenza.
6.1. Tale domanda va senz'altro accolta, essendo decorso il periodo stabilito dalla legge dalla pronuncia di omologazione della separazione consensuale, allegata in copia dalla parte ricorrente.
7. Nulla sulle spese, in ragione della mancata partecipazione al giudizio della controparte e della sussistenza di ragioni di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a KO (Albania) in data 14/10/1999, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del competente Comune di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
- Nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in L'Aquila, il 3 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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