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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/09/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
N. 3049/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Genova, via D'Annunzio, 2/42, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Spigno, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Genova, via Goito, 6/3, presso lo studio dell'avv. Serafina Gallo, che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale adito di emettere la sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra esse parti celebrato in Genova il giorno 4 dicembre 2014, con atto trascritto negli atti di Stato Civile del Comune di Genova per l'anno 2014 al n. 246, parte I, Uff. 1, mandando la Cancelleria a
1 trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova per l'annotazione e per gli incombenti di cui al R.D.
9.7.1938 n. 238, accogliendo tutte le condizioni di seguito riportate, così come tra esse parti concordate nel ricorso introduttivo:
CONDIZIONI
1) Scioglimento del matrimonio civile:
Le parti concordemente richiedono pronuncia di divorzio.
2) Cessione della quota di comproprietà dell'immobile dell'Immobile ubicato in Spotorno alla signora Parte_2
Quale contributo al mantenimento in favore della signora il signor Parte_2 Parte_1
effettuerà in favore della stessa il trasferimento della quota del 50% della proprietà
[...]
immobiliare dell'appartamento sito in Spotorno così come descritto nel titolo di provenienza
(prod. doc. num. 15) atto Notaio dott. del 20 dicembre 2019, Rep. Num. 58464, Persona_1
Racc. Num. 30125, registrato in Genova il 15 gennaio 2020 al Num. 1556, Serie 1T, al cui contenuto si rimanda per ogni migliore dato o descrizione:
- porzione della casa da terra a tetto distinta con il civico 51 UNI (cinquantuno unico) di Via
Cavour, in Comune di Spotorno, sviluppantesi su tre piani collegati fra loro mediante scala interna, formata al piano primo da cucina – tinello (vano su cui si apre la porta di ingresso), terrazzo a livello con relativa scala esterna d'accesso, che si diparte dal pianerottolo limitato da cancello sito al piano terreno (pianerottolo di piena ed esclusiva proprietà dei venditori e in loro piena disponibilità), al piano secondo da due camere, corridoio, bagno e terrazzo, e al piano terzo (sottotetto) collegato a quello sottostante da scala interna, da una camera, piccolo bagno, disimpegno e terrazzo, il tutto confinante col mappale 122, con via Garibaldi e col mappale 118.
Nel Catasto Fabbricati l'immobile (la cui provenienza è “allineata”) risulta iscritto al Foglio 8, mappale 121, sub. 3, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, mq. 100 (mq. 92 escludendo le aree scoperte), rendita catastale euro 464,81.
Il trasferimento della quota di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2024, a rogito Notaio in Genova. Persona_2
2 I costi dell'atto di trasferimento di natura notarile e gli eventuali oneri fiscali saranno a carico delle parti al 50%.
Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare e gli accordi ad esso connessi sono condizione essenziale per la risoluzione del contenzioso sulle questioni economiche e per la definizione della controversia, ed invocano pertanto tutte le agevolazioni fiscali e tributarie che prevedono l'esenzione per atti di conferimento tra i coniugi in ambito di separazione e/o divorzio.
3) Assegno divorzile per la signora Parte_2
A fronte dell'attribuzione della proprietà immobiliare di cui al precedente punto 2) del presente accordo, la signora dichiara di concordare nella riduzione della contribuzione al Parte_2
proprio mantenimento a carico del coniuge separato, ed espressamente rinuncia all'assegno mensile di € 700,00 stabilito nell'atto di separazione consensuale.
A titolo di assegno divorzile, il signor si obbliga a versare alla signora Pt_1 Parte_2
mediante bonifico bancario – ad integrazione della contribuzione al mantenimento - la somma mensile di € 50,00.
Sarà facoltà del signor corrispondere mensilmente alla signora il Parte_1 Pt_2
suddetto assegno divorzile, o versarlo in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno solare, nell'ammontare complessivo di € 600,00 annui.
4) Contributo per il figlio e frequentazione padre/figlio Per_3
Il figlio , nato a [...] il [...], divenuto maggiorenne, frequenterà il padre Per_3
in piena autonomia.
Per contribuire al mantenimento ordinario del figlio, studente e non economicamente autosufficiente, il signor ontinuerà a versare alla signora Parte_1 Parte_2
mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile ISTAT annualmente a sensi di legge, fino alla completa indipendenza economica del giovane.
Il padre espressamente si impegna a garantire a il contributo economico necessario Per_3
a portare a termine il ciclo di studi che sta attualmente affrontando (il giovane frequenta il IV anno del liceo P. Gobetti ad indirizzo economico–sociale), nonché l'eventuale frequentazione
3 universitaria, mantenendo i genitori al 50% ogni spesa straordinaria correlata alle frequentazioni scolastiche.
Per le spese straordinarie del figlio i genitori concordano di utilizzare i proventi dell'affitto dell'immobile di Via Barbareschi 201/13 Sc. A. intestato al figlio, al netto degli oneri fiscali per
IRPEF ed IMU e di eventuali oneri condominiali. Ove gli stessi si rivelassero insufficienti a coprire le spese straordinarie del figlio, l'eccedenza sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
-5) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
-6) Spese del procedimento compensate”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 14.3.2006) hanno contratto Persona_4
matrimonio civile a Genova il 4.12.2014, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 14.7.2020, omologata da questo Tribunale il 18.9.2020;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
4 ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova il 4.12.2014;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini sopra riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Marina Pugliese Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Genova, via D'Annunzio, 2/42, presso lo studio dell'avv. Gianfilippo Spigno, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliata in Genova, via Goito, 6/3, presso lo studio dell'avv. Serafina Gallo, che la rappresenta e la difende come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale adito di emettere la sentenza di scioglimento del matrimonio civile tra esse parti celebrato in Genova il giorno 4 dicembre 2014, con atto trascritto negli atti di Stato Civile del Comune di Genova per l'anno 2014 al n. 246, parte I, Uff. 1, mandando la Cancelleria a
1 trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Genova per l'annotazione e per gli incombenti di cui al R.D.
9.7.1938 n. 238, accogliendo tutte le condizioni di seguito riportate, così come tra esse parti concordate nel ricorso introduttivo:
CONDIZIONI
1) Scioglimento del matrimonio civile:
Le parti concordemente richiedono pronuncia di divorzio.
2) Cessione della quota di comproprietà dell'immobile dell'Immobile ubicato in Spotorno alla signora Parte_2
Quale contributo al mantenimento in favore della signora il signor Parte_2 Parte_1
effettuerà in favore della stessa il trasferimento della quota del 50% della proprietà
[...]
immobiliare dell'appartamento sito in Spotorno così come descritto nel titolo di provenienza
(prod. doc. num. 15) atto Notaio dott. del 20 dicembre 2019, Rep. Num. 58464, Persona_1
Racc. Num. 30125, registrato in Genova il 15 gennaio 2020 al Num. 1556, Serie 1T, al cui contenuto si rimanda per ogni migliore dato o descrizione:
- porzione della casa da terra a tetto distinta con il civico 51 UNI (cinquantuno unico) di Via
Cavour, in Comune di Spotorno, sviluppantesi su tre piani collegati fra loro mediante scala interna, formata al piano primo da cucina – tinello (vano su cui si apre la porta di ingresso), terrazzo a livello con relativa scala esterna d'accesso, che si diparte dal pianerottolo limitato da cancello sito al piano terreno (pianerottolo di piena ed esclusiva proprietà dei venditori e in loro piena disponibilità), al piano secondo da due camere, corridoio, bagno e terrazzo, e al piano terzo (sottotetto) collegato a quello sottostante da scala interna, da una camera, piccolo bagno, disimpegno e terrazzo, il tutto confinante col mappale 122, con via Garibaldi e col mappale 118.
Nel Catasto Fabbricati l'immobile (la cui provenienza è “allineata”) risulta iscritto al Foglio 8, mappale 121, sub. 3, cat. A/3, cl. 1, vani 4,5, mq. 100 (mq. 92 escludendo le aree scoperte), rendita catastale euro 464,81.
Il trasferimento della quota di proprietà dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2024, a rogito Notaio in Genova. Persona_2
2 I costi dell'atto di trasferimento di natura notarile e gli eventuali oneri fiscali saranno a carico delle parti al 50%.
Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento immobiliare e gli accordi ad esso connessi sono condizione essenziale per la risoluzione del contenzioso sulle questioni economiche e per la definizione della controversia, ed invocano pertanto tutte le agevolazioni fiscali e tributarie che prevedono l'esenzione per atti di conferimento tra i coniugi in ambito di separazione e/o divorzio.
3) Assegno divorzile per la signora Parte_2
A fronte dell'attribuzione della proprietà immobiliare di cui al precedente punto 2) del presente accordo, la signora dichiara di concordare nella riduzione della contribuzione al Parte_2
proprio mantenimento a carico del coniuge separato, ed espressamente rinuncia all'assegno mensile di € 700,00 stabilito nell'atto di separazione consensuale.
A titolo di assegno divorzile, il signor si obbliga a versare alla signora Pt_1 Parte_2
mediante bonifico bancario – ad integrazione della contribuzione al mantenimento - la somma mensile di € 50,00.
Sarà facoltà del signor corrispondere mensilmente alla signora il Parte_1 Pt_2
suddetto assegno divorzile, o versarlo in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno solare, nell'ammontare complessivo di € 600,00 annui.
4) Contributo per il figlio e frequentazione padre/figlio Per_3
Il figlio , nato a [...] il [...], divenuto maggiorenne, frequenterà il padre Per_3
in piena autonomia.
Per contribuire al mantenimento ordinario del figlio, studente e non economicamente autosufficiente, il signor ontinuerà a versare alla signora Parte_1 Parte_2
mediante bonifico bancario, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile ISTAT annualmente a sensi di legge, fino alla completa indipendenza economica del giovane.
Il padre espressamente si impegna a garantire a il contributo economico necessario Per_3
a portare a termine il ciclo di studi che sta attualmente affrontando (il giovane frequenta il IV anno del liceo P. Gobetti ad indirizzo economico–sociale), nonché l'eventuale frequentazione
3 universitaria, mantenendo i genitori al 50% ogni spesa straordinaria correlata alle frequentazioni scolastiche.
Per le spese straordinarie del figlio i genitori concordano di utilizzare i proventi dell'affitto dell'immobile di Via Barbareschi 201/13 Sc. A. intestato al figlio, al netto degli oneri fiscali per
IRPEF ed IMU e di eventuali oneri condominiali. Ove gli stessi si rivelassero insufficienti a coprire le spese straordinarie del figlio, l'eccedenza sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
-5) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate, non avendovi interesse;
-6) Spese del procedimento compensate”;
conclusioni del Pubblico Ministero:
“il Tribunale di Genova pronunci lo scioglimento del matrimonio fra i coniugi in causa ed ordini all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi (dalla cui unione è nato il figlio il 14.3.2006) hanno contratto Persona_4
matrimonio civile a Genova il 4.12.2014, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale il 14.7.2020, omologata da questo Tribunale il 18.9.2020;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
4 ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, di cui alle conclusioni congiunte sopra trascritte, possano venire integralmente recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
contratto a Genova il 4.12.2014;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini sopra riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.7.2024.
Il giudice estensore Il presidente
Matteo Gatti Marina Pugliese
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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