TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/01/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto:
dott.ssa Enrica De Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4810 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Ferraioli ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso lo studio del difensore sito in Salerno alla Via R. D Martino n. 16;
parte ricorrente
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Graziano Marrazzo ed elettivamente CP_1
domiciliata presso lo studio del difensore sito in NI alla Via C. Tramontano n. 62;
parte resistente nonché
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.10.2021, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 16.06.2000 e che, dall'unione coniugale, CP_1 erano nati i figli e rispettivamente in data 12.12.2001 e 26.10.2008. Esponeva, Per_1 PE altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta insostenibile a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i coniugi e del disinteresse dimostrato dalla resistente nel corso dell'unione matrimoniale. Rappresentava, in aggiunta, di essere stato denigrato dal coniuge resistente alla presenza di amici e parenti e che in un'occasione aveva ricevuto anche dei graffi al collo e al volto;
infine, rappresentava di aver lasciato la casa coniugale per essersi trasferito a vivere presso l'abitazione dei di lui genitori sita in Agropoli. Alla stregua di ciò, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito nonché chiedeva porsi a suo carico l'assegno di mantenimento per la prole e assegnarsi la casa coniugale alla resistente ove i figli fossero collocati presso quest'ultima. Con successivo atto depositato in data 20.05.2022, la parte esponeva di aver sempre provveduto ai bisogni e alle necessità del nucleo familiare e chiedeva disporsi l'affido condiviso del figlio minore PE
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.04.2022, si CP_1 costituiva in giudizio e chiedeva che la separazione fosse addebitata al ricorrente per aver violato i doveri di assistenza morale e materiale nonché il dovere di fedeltà. In particolare, esponeva che il ricorrente – oltre ad essersi sempre disinteressato delle esigenze del nucleo familiare – aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugali ed aveva infine abbandonato la casa coniugale nell'agosto del 2021 per essersi trasferito a vivere presso la sua compagna;
inoltre, esponeva che il ricorrente aveva tenuto comportamenti aggressivi ed offensivi e che, più in generale, aveva sofferto sia di bipolarismo che del disturbo ossessivo compulsivo i cui sintomi erano peggiorati da quando aveva interrotto la terapia farmacologica;
da ultimo, Per_ esponeva che il ricorrente non intratteneva alcun rapporto con la figlia mentre solo sporadicamente incontrava il figlio minore Quanto all'aspetto economico, la parte PE deduceva di essersi successivamente dedicata completamente alla famiglia tanto da essere disoccupata e da non percepire alcun reddito, a differenza del ricorrente che – oltre ad essere impiegato in uno studio di commercialisti – svolgeva anche “in nero” l'attività di consulenza per diverse aziende. Alla luce di ciò, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli, con assegnazione della casa coniugale e con la previsione di incontri limitati o protetti in considerazione dei problemi psichiatrici di cui era affetto il ricorrente;
inoltre, chiedeva che il ricorrente fosse tenuto a corrispondere la somma mensile di €. 250,00 a titolo di mantenimento personale e la somma di €. 750,00 a titolo di mantenimento della prole (oltre al 50% delle spese straordinarie), oltre agli assegni familiari per l'intero. Infine, chiedeva che il resistente fosse condannato a risarcire i danni morali e materiali subiti a seguito della violazione dei doveri coniugali e i danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; da ultimo, chiedeva condannarsi il ricorrente a restituire il 50% delle somme depositate sul conto corrente cointestato n. 100000102859742, somme che erano state indebitamente prelevate da quest'ultimo e che l'autovettura C3 targata CG914JE fosse a lei trasferita al pari della polizza assicurativa.
All'udienza del 15.01.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità degli screen shot depositati dalle parti , in quanto la giurisprudenza di merito è costante nel ritenere che rileva che la trascrizione dei messaggi WhatsApp è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova senza la produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni (Tribunale Milano Sez. lavoro, Sent., 24.10.2017).
Sempre in via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della documentazione depositata dalle parti in allegato alle note ex art. 127 ter c.p.c., poiché – con tali note – le parti possono presentare “le sole istanze e conclusioni”, essendo pertanto precluso il deposito di nuove produzioni documentali. Pertanto, tali documenti non sono tenuti in considerazione ai fini della decisione.
Infine, l'eccezione sollevata da parte resistente di nullità della notifica dell'atto introduttivo per mancanza della relata di notifica è infondata poiché non ha inciso sul diritto al contraddittorio, atteso che la resistente – nel costituirsi in giudizio – ha dimostrato di aver avuto contezza del procedimento;
del pari, va disattesa anche l'ulteriore eccezione di nullità per mancanza del petitum, atteso che l'attività difensiva spiegata dalla parte dimostra che alcuna lesione si è verificata nell'esercizio del suo diritto di difesa.
Premesso ciò, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e, di riflesso, tale da legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione
Non vanno accolte le domande di addebito formulate dalle parti.
Infatti, le domande vanno rigettate poiché non vi è prova del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Ne deriva che il coniuge deve provare che la condotta costituente la violazione del dovere di fedeltà sia stata la causa efficiente del venire meno dell'affectio coniugalis mentre, nel caso di specie, le parti non hanno allegato né gli specifici comportamenti posti in violazione dei doveri coniugali né tantomeno la loro efficacia causale rispetto alla fine dell'unione coniugale. Infatti, i comportamenti ritenuti vessatori ed offensivi dal ricorrente cosi' come quelli asseritamente violenti sono risultati privi di fondamento poiché – a fronte delle diverse denunce prodotte dal ricorrente per i reati di maltrattamenti in famiglia asseritamente commessi dalla resistente (v. atti depositati in data 08.04.2022) – non risulta essere stata effettuata alcuna iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. a carico di quest'ultima (v. atti acquisiti in data 13.11.2023).
Lo stesso deve dirsi anche per quanto riguarda i comportamenti ritenuti violenti ed aggressivi dalla resistente poiché – oltre ad essere stati esposti in via del tutto generica – non risulta alcun procedimento penale pendente a carico del (v. atti acquisiti in data Parte_1
02.11.2023).
Pertanto, le relative domande di addebito vanno entrambe rigettate.
Deve poi giungersi alla medesima conclusione anche per quanto concerne l'abbandono del tetto coniugale dedotto da parte resistente a fondamento della domanda di addebito.
Infatti, la resistente non ha provato che l'allontanamento dalla casa coniugale sia stata la causa efficiente della crisi dell'unione coniugale, ben potendo essere la mera conseguenza di una crisi coniugale già in atto.
In proposito, occorre richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “l'allontanamento dalla casa familiare non giustifica l'addebito della separazione nell'ipotesi in cui l'abbandono della casa coniugale sia stato causato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Cass. Civ. n. 25966/16, Cass. Civ. 19328/15; Cass. Civ. 10719/13).
Pertanto, anche quest'ulteriore domanda di addebito non va accolta.
Per_ Passando alle statuizioni riguardanti la prole, va premesso che la figlia era già maggiorenne all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio;
pertanto, nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, essendo libera di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Quanto al figlio con provvedimento depositato in data 30.09.2022, il giudice PE istruttore ha nominato un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. in ragione della conflittualità esistente tra i genitori nella gestione del minore. In corso di causa è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio dalla quale è emerso che entrambi i genitori sarebbero muniti delle capacità genitoriali.
In proposito, occorre precisare che non e emersa l'incidenza del disturbo ossessivo compulsivo sulle capacita genitoriali.
Infatti, ne dalla certificazione medica prodotta agli atti (secondo la quale il ricorrente sarebbe affetto dal disturbo ossessivo compulsivo e dal bipolarismo) ne dalle consulenze psicologiche, peraltro risalenti all'anno 2006 (v. documenti depositati da parte resistente in data
11.04.2022)
ne tantomeno dalla c.t.u. e dalla nota del Dipartimento di Salute Mentale (v. relazione depositata in data 22.11.2023), risulta l'incidenza di tale disturbo sull'esercizio delle capacita genitoriali del padre.
Infatti, il consulente d'ufficio ha precisato che il disturbo del bipolarismo cosi' come quello ossessivo compulsivo non sarebbero emersi nel corso dei test somministrati al padre;
infatti, ha precisato che “non si hanno altre prove che confermano tale disturbo, essendo negato dal soggetto in questione e in assenza di punteggi significativi al test MMPI-2 somministrato durante la CTU” (v. pag. 32 relazione peritale).
Pertanto, non essendovi prova dell'esistenza di disturbi in grado di incidere sulle capacità genitoriali del padre, va confermato il regime di affidamento condiviso disposto dalla Corte d'
Appello con l'ordinanza resa in sede di reclamo ex art. 708 c.p.c.
In ordine al collocamento del minore, nonostante l'episodio verificatosi in data 18.07.2023
(secondo cui vi sarebbe stato a parere dell'altro genitore un abuso dei mezzi di correzione da parte della madre), non è risultato pendente alcun procedimento penale a carico della MO
(v. atti acquisiti in data 03.11.2023).
Al contempo, il minore ha riferito sia al consulente d'ufficio che al curatore speciale di voler continuare a vivere con la madre, avendo i predetti testualmente riportato che “seppur nei primi colloqui appare contraddittorio circa la sua collocazione presso l'uno o l'altro PE genitore, risulta successivamente deciso nel ribadire che il suo desiderio è quello di mantenere la domiciliazione presso la madre e di poter vedere e pernottare dal padre quando vuole” (v. p. 36
e 39 relazione tecnica pagg. 36 e 39 e nota del curatore depositata in data 14.05.2024). Pertanto, alla luce della volontà del minore ed in assenza di elementi di pregiudizio (atteso che non risulta essere stato promosso alcun procedimento penale a carico della , va CP_1 confermato il collocamento del figlio presso la madre, con conseguente assegnazione PE
a quest'ultima della casa coniugale ai sensi dell'art. 377 sexies c.c.
Con riguardo al diritto di visita del padre, i monitoraggi effettuati dai Servizi Sociali hanno permesso di accertare il rifiuto del minore ad incontrare il padre in forma protetta.
Infatti, il minore - che sin dalle prime indagini ha manifestato “piena capacità di discernimento” - ha sempre “mostrato predisposizione ad incontrare il papà fuori dei S.S.
(rectius servizi Sociali) nonché ad avere un rapporto con lui” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 06.09.2022); inoltre, detta circostanza, secondo il consulente d'ufficio, andrebbe rispettata, dovendosi favorire “la libertà da parte del minore di uscire col papà quando reputa possibile” e di “frequentarlo nei giorni e orari da lui stesso desiderati” (cfr. consulenza tecnica pagg 31 e 32).
A ciò va aggiunto che più di recente il minore ha confermato al curatore speciale non solo il suo “espresso desiderio di vivere con la madre a NI, ma anche di poter vedere il padre liberamente, anche con pernottamenti presso la sua abitazione di Battipaglia” (v. atto depositato in data 14.05.2024).
Infine, sul punto, va ulteriormente rilevato che la genitrice – la quale dal primo atto difensivo aveva chiesto che gli incontri tra il minore e il padre avvenissero in modalità protetta - è attualmente favorevole a incontri liberi avendo dichiarato di “aver acconsentito in ogni sede ad incontri liberi tra i due nonché al pernottamento del figlio preso l'ex marito” (v. relazione dei
Servizi Sociali depositata in data 26.04.2024). Inoltre, la genitrice “appare contrariamente al passato maggiormente partecipativa (…) ha esplicitato che in diverse occasioni cerca di sollecitare nell'ex marito e successivamente nel figlio, una maggiore frequentazione tra loro, favorendo anche gli incontri, come anche per il pernotto” (v. relazione dei Servizi Sociali depositata in data 27.05.2024).
Pertanto, alla stregua di quanto esposto, il Tribunale ritiene funzionale per il benessere del minore che gli incontri tra il padre e avvengano in forma libera secondo le modalità PE meglio specificate in dispositivo.
Quanto ai rapporti del minore con i genitori, va premesso che è affetto da disturbo PE ossessivo compulsivo con scarso insight (v. relazione psichiatrica depositata in data 06.12.2023) e, sin dalle prime osservazioni, è emerso il suo carattere chiuso e schivo (a tratti anche resistente ed oppositivo), dovuto sia alla patologia da cui è affetto e sia all'elevata conflittualità esistente tra i genitori.
Più precisamente, il c.t.u. ha evidenziato che ”è un ragazzo che attualmente presenta PE fragilità emotiva rilevante, espressa con comportamenti internalizzanti, chiusura, e comportamenti esternalizzanti, opposizione e provocazione verso la mamma e la sorella , Per_1 aggressività verbale e fisica (…) ha un comportamento oppositivo provocatorio con la mamma e la sorella oltre che di chiusura e così anche col padre si mostra spesso chiuso” (v. reazione Per_1 peritale pagg. p. 31 e 32).
Il sanitario ha prescritto al minore un trattamento farmacologico in quanto il disturbo – se non trattato – tenderebbe a cronicizzarsi;
al contempo, la conflittualità tra i genitori finisce per incidere sul benessere del minore.
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate dal consulente, è necessario che venga avviato ad un percorso psicologico sia per gestire il disturbo ossessivo PE compulsivo di cui è affetto sia per gestire il disagio emotivo che sta vivendo a seguito del rapporto conflittuale tra i genitori (pag. 32 relazione tecnica).
L'opportunità per il minore di essere sostenuto da un percorso psicologico è stata evidenziata non solo dagli operatori sociali ma anche dal neuropsichiatra infantile (v. relazione dei Servizi
Sociali depositata in data 22.12.2023 e nota del Dipartimento di Salute Mentale depositata in data 06.12.2023).
Inoltre, è opportuno che le parti intraprendano i percorsi psicologici suggeriti dal consulente d'ufficio; infatti, il consulente ha evidenziato come sia ”opportuno che la signora CP_1 intraprenda un percorso di sostegno psicologico per controllare la propria emotività elaborando anche la separazione e il vissuto durante il matrimonio”; mentre al lo stesso Parte_1 consulente ha consigliato “un sostegno (…) per riuscire a controllare il nervosismo spesso dovuto alla mancata comunicazione con l'ex moglie e il figlio, nonché aiutarlo a comprendere il bisogno di di intraprendere un percorso terapeutico per il disturbo diagnosticato. Un PE percorso di sostegno alla genitorialità aiuterebbe la comunicazione tra i due ex coniugi e quindi di conseguenza migliorerebbe la condizione psicologica di il quale lui stesso ha PE dichiarato di non vivere bene questo conflitto”. Infine, secondo il c.t.u. “un'educativa familiare migliorerebbe la comprensione dei bisogni di da parte di tutta la famiglia, compresa la PE sorella con cui non ha un buon rapporto nell'ultimo periodo” (pagg. 32 e 33 relazione Per_1 tecnica).
Più di recente, i Servizi Sociali hanno riscontrato che “seppur ancora forte la mancanza di confronto e comunicazione diretta tra i genitori, per ciò che riguarda il figlio sembra PE che da qualche tempo stiano cercando, per il bene e nell'interesse del figlio, anche se ancora in maniera minimale, di meglio comunicare anche per concordare le visite e gli incontri padre/figlio” (v. atto depositato in data 14.05.2024).
Il curatore speciale invece ha più di recente evidenziato un nuovo peggioramento nella comunicazione tra i due genitori, con la conseguenza di una nuova conflittualità.
Pertanto, è fortemente raccomandato che le parti partecipino ai percorsi suggeriti dal consulente d'ufficio (ovverosia il percorso psicologico e di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori) e che i Servizi Sociali attivino un'educativa domiciliare al fine consentire al nucleo familiare (ivi compresa la sorella ) di comprendere i bisogni del minore. Per_1
Inoltre, nel recepire i risultati dell'elaborato peritale, è necessario che il minore intraprenda un percorso psicologico al fine di intervenire sul disturbo ossessivo compulsivo e per superare il disagio emotivo causato dal suo coinvolgimento nel conflitto genitoriale.
Tenuto conto del rifiuto a tali percorsi espresso dal minore, è necessario che i Servizi Sociali effettuino stretti monitoraggi sul nucleo familiare al fine di verificare la partecipazione del minore al percorso psicologico e, a tal fine, provvedano a trasmettere periodicamente al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c. le relazioni di aggiornamento sulla partecipazione del minore a tali percorsi e sul rapporto tra i genitori ed il figlio nonché sulla partecipazione dei genitori ai percorsi sopra indicati, evidenziando alle parti che la partecipazione a tali percorsi
è funzionale ad evitare provvedimenti più restrittivi della responsabilità genitoriale.
Venendo agli aspetti economici, giova ricordare che ai sensi dell'art. 156 c.c., in sede di separazione può essere stabilito a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita.
L'entità del mantenimento deve essere determinata tenendo conto dei redditi del coniuge obbligato e dei bisogni dell'altro. Nel caso in esame, dagli accertamenti reddituali e patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza,
è emerso che il ha prodotto i seguenti redditi: €. 10.653,78 nell'anno 2020, €. Parte_1
14.625,65 nell'anno 2021 ed, infine, €. 14.356,66 nell'anno 2022; al contempo, è proprietario di due beni immobili siti nel comune di NI (di cui uno di piccolissime dimensioni), di due autoveicoli e di tre motocicli (v. relazione della Guardia di Finanza depositata in data
03.06.2024).
Al contrario, è emerso che la MO non ha prodotto alcun reddito nell'anno 2020 mentre ha prodotto i seguenti redditi: €. 3.041,60 nell'anno 2021, €. 2.270,40 nell'anno 2022 ed è proprietaria di tre immobili siti nel comune di NI (sebbene gli ultimi due siano di piccole dimensioni).
Inoltre, costituisce circostanza pacifica – in quanto incontestata – quella per la quale il lavorerebbe anche “a nero” svolgendo attività di consulenza per alcune aziende del Parte_1 territorio.
Pertanto, nel confrontare i redditi delle parti, emerge che entrambe sono proprietarie di beni immobili (i quali sono sicuramente indicativi di una ricchezza sia in termini di patrimonio che di disponibilità degli eventuali frutti civili) ed al contempo il è anche intestatario di Parte_1 ben cinque beni mobili registrati (tra autoveicoli e motocicli) mentre la è attualmente CP_1 inoccupata.
Non potendo però lo stato di inoccupazione costituire il fondamento della domanda di mantenimento (ben potendo tale situazione essere anche il frutto di una scelta volontaria della parte), deve tenersi conto della differenza reddituale esistente tra i redditi percepiti dal ricorrente e da quelli percepiti dalla resistente nello svolgimento dell'attività lavorativa;
deve, inoltre, tenersi conto dei beni immobili di cui ciascuna parte è proprietaria e dei non esigui beni mobili registrati di cui il è intestatario. Parte_1
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, il Tribunale reputa congruo confermare la misura dell'assegno di mantenimento stabilita con l'ordinanza presidenziale, con la conseguenza che il ricorrente dovrà corrispondere alla resistente la somma mensile di €. 100,00 a titolo di mantenimento personale.
Del pari, va confermata l'ordinanza presidenziale anche per quanto riguarda le statuizioni economiche per la prole poiché la somma mensile di €. 400,00 è da ritenersi congrua e proporzionata ai redditi del padre nonché è idonea a soddisfare le esigenze dei figli. Pertanto, dovrà versare a la somma mensile di €. 400,00 Parte_2 CP_1
a titolo di mantenimento dei figli (di cui €. 200,00 in favore di ciascuno figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Passando alle ulteriori domande accessorie, va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla di disporre il trasferimento di proprietà dell'autovettura C3 CP_1 trattandosi di domanda non connessa ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. provvedimento del 25.07.2023).
Del pari, va dichiarata l'inammissibilità delle ulteriori domande risarcitorie e restitutorie proposte da parte resistente, trattandosi di domande non connesse ai sensi dell'art. 40 c.p.c. con l'oggetto tipico del giudizio di separazione (v. provvedimento del 25.07.2023).
Da ultimo, la domanda formulata da parte ricorrente di corresponsione degli assegni familiari va più propriamente riqualificata come domanda di corresponsione dell'assegno unico, in quanto il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1° marzo 2022,
l'assegno unico e universale per i figli a carico, con conseguente sostituzione dell'assegno unico agli assegni familiari previsti dal decreto legislativo 13 marzo 1988 n. 69 (v. Circolare
n. 34 del 28 febbraio 2022). CP_2
In assenza di un diverso accordo tra le parti, non può essere accolta la richiesta della parte resistente di corresponsione per intero dell'assegno universale.
Ne consegue che tale assegno andrà suddiviso tra le parti come per legge.
Ogni altra questione è da intendersi assorbita
Le spese di lite vengono compensate in ragione dei rapporti tra le parti e dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni trattate. Del pari, le spese dell'espletata c.t.u. – liquidate come da separato decreto – sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e di coniugi per Parte_1 CP_1 matrimonio contratto in data 16.06.2000 ad Auletta (atto n. 3, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 2000);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c.
d.lgs. 149/2022 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti;
4. dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
5. assegna la casa familiare a per viverci unitamente alla prole;
CP_1
6. dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_1 PE per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 12.00 del sabato alle19.00 della domenica, inoltre, ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'LO (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) e dal 24 al 29 dicembre o dal 31/12 al 5/1 (dalle ore 10.00 del primo giorno alle ore 20.00); infine, sempre ad anni alterni, nei mesi di luglio o agosto per venti giorni consecutivi (da comunicare all'altro coniuge, con un preavviso di almeno un mese). In ogni caso, sono salvi i diversi accordi tra i coniugi, purché rispondenti all'interesse del figlio minore PE
7. dispone trasmettersi gli atti al giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., con onere per i Servizi Sociali del Comune di NI di trasmettere relazioni periodiche sul percorso psicologico del minore e sui monitoraggi sul nucleo familiare;
8. dispone che versi mensilmente a la somma di € Parte_1 CP_1
100,00 mensili a titolo di mantenimento personale a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT;
9. dispone che versi mensilmente a la somma di € Parte_1 CP_1
400,00 mensili a titolo di mantenimento della prole (di cui €. 200,00 in favore ciascun figlio) a mezzo di bonifico bancario e/o vaglia postale, entro il giorno cinque di ogni mese e previa rivalutazione secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
10. dichiara inammissibili le ulteriori domande;
11. dispone che l'assegno unico sia ripartito tra le parti nella misura della metà ciascuno;
12. compensa integralmente le spese di lite;
13. pone le spese dell'espletata c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Così deciso in Nocera Inferiore, 23.01.2025 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire