TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 3682/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
RESISTENTE
Oggi 20/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. ZANATI FABIO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
MASSIMILIANO TOGNOLA CECCHIN, giusta delega orale. Per nessuno. CP_1
E' altresì presente per la pratica forense Persona_1
Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'ordinanza di mutamento del rito a parte resistente, ne dichiara la contumacia ed invita parte ricorrente alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANATI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8 20122 MILANO, presso il difensore avv. ZANATI FABIO
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente, a seguito di discussione orale, ha concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha intimato lo sfratto per morosità con contestuale citazione per la Parte_1
convalida relativamente al contratto di locazione ad uso abitativo registrato in data 1° settembre 2023 con avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via M. CP_1
Pieri n. 1, primo piano, risultando il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie, relative ai mesi di novembre e dicembre 2024, per l'importo
– alla data dell'intimazione – di € 1.940,00 complessivi.
2 La notifica è stata eseguita ex art. 143 c.p.c. all'esito di precedente infruttuoso tentativo essendosi il resistente reso irreperibile e - all'esito del mutamento del rito - lo stesso è rimasto contumace.
Con memoria integrativa depositata in data 20 febbraio 2025 parte ricorrente precisava che durante il 2024 l'intimato era incorso in una precedente morosità - infatti nei confronti del sig.
già era stato iscritto un giudizio di sfratto (RG 37025/2024) che risultava ancora CP_1
pendente innanzi al dott. (cfr. doc. 2) – e da informazioni assunte presso lo stabile, Per_2
il conduttore era rientrato in Egitto;
inoltre, dava atto che lo stesso era divenuto moroso delle ulteriori mensilità maturate e maturande, sino al mese di marzo 2025, per un importo complessivo di € 4.850,00; insisteva, dunque, per la risoluzione del contratto e per la condanna del conduttore al pagamento degli importi insoluti.
La domanda è fondata.
E' documentato quanto evidenziato nella narrativa del ricorso sulla scorta della produzione del contratto di locazione, debitamente registrato (cfr. doc. 1 intimante).
La parte ricorrente, con la produzione del contratto di locazione posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone nella misura richiesta, ha infatti dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Il resistente, optando per la contumacia, non ha dato la prova di fatti modificativi impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione.
Detta condotta integra la violazione del fondamentale dovere posto a carico del conduttore e legittima la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento grave ex art. 1453 c.c.
Il resistente contumace deve, pertanto, essere condannato al rilascio del bene CP_1
locato sito in Milano, via M. Pieri n. 1, libero da persone e/o cose, con fissazione del termine per inizio esecuzione alla data del 20 aprile 2025.
Consegue, inoltre, la condanna di al pagamento a favore di CP_1 Parte_1
di quanto dovuto a titolo di canoni di locazione e spese scaduti alla data odierna pari ad €
4.850,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio.
Su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio - liquidate come in dispositivo - seguono la soccombenza.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Arianna Chiarentin, in funzione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra e Parte_1
avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Milano, via M. Pieri n. 1; CP_1
2) condanna al rilascio dell'unità immobiliare di cui al punto 1) libera da CP_1 persone e/o cose;
3) fissa per l'inizio dell'esecuzione la data del 20 aprile 2025;
4) condanna al pagamento a favore di della somma pari CP_1 Parte_1 ad € 4.850,00, oltre ai canoni a scadere sino al rilascio;
su tale importo competono gli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo;
5) condanna alla rifusione a favore di delle spese delle CP_1 Parte_1 due fasi del giudizio, liquidate in € 187,23 per spese documentate ed € 3.235,00 per compensi;
oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 20 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
4