CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1735/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Napoli (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
procuratore speciale dott. difesa dall'avv. Marco Pesenti e Parte_1
domiciliata a Mestre Venezia presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), difeso dall'avv. Torquato Tasso e Controparte_3 C.F._1
con domicilio eletto in Mirano (Ve) presso lo studio del difensore
(appellato)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Treviso n. 1467/2023 rep. 2870/2023, pubblicata in data 29.08.2023, a definizione del giudizio rubricato al n. 8004/2021 R.G. ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1467/2023 rep. 2870/2023, resa in data 22.08.2023 e pubblicata in data
29.08.2023;
- in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza dell'appello proposto, accertare e dichiarare la titolarità del rapporto controverso e della legittimazione sostanziale in capo ad
[...]
quale cessionaria del credito, accertare e Controparte_1
dichiarare altresì il diritto di i Controparte_1
proseguire nella procedura esecutiva n. 224/2019 R.G. del Tribunale di Treviso in virtù dell'intervento spiegato, e per l'effetto rigettare l'opposizione dal sig.
, accogliendo così le conclusioni come formulate nel primo grado Controparte_3
di giudizio con ogni conseguente statuizione di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono: “In via principale: -rigettare il ricorso in opposizione proposto dal sig. e per l'effetto respingere le domande avverse tutte in quanto Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, e di conseguenza riconoscendo il diritto di Controparte_1
ad intervenire nella procedura n. 224/2019 RGE – Tribunale di Treviso in
[...]
quanto titolare del rapporto controverso e per il recupero dei crediti portati dal
Decreto ingiuntivo n. 3065/2016 Ing. emesso il 28/9/2016 dal Tribunale di Vicenza
2 e per l'effetto dichiarare la prosecuzione dell'esecuzione n. 224/2019 RGE per
l'Intervento dispiegato da CP_1
- Per l'effetto, revocare l'ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di Treviso, depositata in cancelleria il 18/10/2021, con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione immobiliare n. 224/2019 RGE e ha condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite nella misura ivi liquidata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso legale relativi alla presente opposizione.”
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellato:
In via preliminare.
- Rigettarsi la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, non sussistendo i presupposti del fumus e del periculum per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel merito
- Disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettarsi l'appello presentato, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati in premessa
e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato il 26 marzo 2020, si Controparte_3
opponeva alla procedura esecutiva n. 224/2019 r.g. del Tribunale di Treviso, promossa da in cui interveniva Parte_2 Controparte_1
(intervento compiuto in forza di decreto ingiuntivo
[...]
provvisoriamente esecutivo n. 3065/2016, emesso dal Tribunale di Vicenza, con cui
3 era stato ingiunto a , Parte_3
nonché a personalmente, in qualità di fideiussore, di pagare il Controparte_3
saldo debitorio del c/c ipotecario n. 499239 e il debito scaturito dal contratto di mutuo chirografario n. 4763137, ossia complessivamente Euro 420.880,41).
Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il giudice sospendeva l'esecuzione poiché
[...]
aveva agito quale procuratrice di Controparte_1 CP_4
che non era cessionaria del credito, anziché in proprio. L'ordinanza era
[...]
confermata all'esito del procedimento di reclamo.
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2021, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, ,
[...] Controparte_3
affinché fosse accertato il suo diritto a intervenire nella procedura esecutiva n.
224/2019 r.g.
L'attrice affermava che la spendita del nome di costituiva un Controparte_4
errore materiale e che il credito, nei confronti di , le era stato ceduto da CP_3
in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_5
Si costituiva in giudizio , chiedendo che fosse dichiarata Controparte_3
l'inesistenza del diritto dell'intervenuta di procedere esecutivamente, sia in nome di sia in nome proprio. Controparte_4
sosteneva che il credito non era stato ceduto dalla banca in liquidazione CP_3
coatta amministrativa ad poiché, alla Controparte_1
data del compimento dell'operazione di cartolarizzazione, erano pendenti il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito nei confronti della banca (il primo davanti al Tribunale di
Vicenza e il secondo davanti al Tribunale di Treviso), trovando così applicazione una specifica ipotesi di esclusione.
Con sentenza n. 1467/2023, depositata il 29 agosto 2023, il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione, dichiarando che Controparte_1
non aveva diritto di proseguire l'esecuzione in qualità di procuratrice di
[...]
4 e condannando la predetta a rifondere all'opponente le spese Controparte_4
processuali.
Il Tribunale riteneva che non rappresentasse un errore materiale il fatto che
[...]
avesse agito in nome e per conto di Controparte_1 CP_4
che non era titolare del credito. Poiché la contemplatio domini era chiaramente
[...]
espressa in più luoghi del ricorso per intervento, l'azione, come concretamente esercitata, non poteva essere esperita. Ciò assorbiva la questione se il credito della banca in l.c.a. rientrasse nei rapporti ceduti ad Controparte_1
[...]
Quest'ultima si doleva della decisione, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell'escludere che la menzione di
[...]
rappresentasse un mero errore materiale, considerato che era documentato CP_4
che il credito fosse stato acquistato da Controparte_1
2) il giudice aveva omesso di accertare che il credito, oggetto di causa, rientrava tra quelli ceduti da in l.c.a. ad Controparte_6 [...]
3) il giudice, avendo ingiustamente ritenuto Controparte_1 [...]
soccombente, l'aveva condannata a rifondere a Controparte_1
controparte le spese processuali.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, accertasse il suo diritto di proseguire la procedura esecutiva n. 224/2019 r.g. Tribunale di Treviso.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che l'appello fosse rigettato. Controparte_3
L'appellato evidenziava che era stata la stessa ricorrente a qualificarsi come procuratrice di che era pertanto il soggetto intervenuto, senza titolo, CP_7
nel procedimento esecutivo.
ribadiva poi che, poiché al momento della cessione era già pendente la lite CP_3
vertente sulle “posizioni giuridiche azionate”, il credito non era stato ceduto ad bensì ad come Controparte_1 Controparte_8
già aveva accertato la sentenza n. 1107/2019 del Tribunale di Treviso, confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 636/2022 “quantomeno per il
5 conto corrente n. 499239”. La regolamentazione delle spese aveva poi seguito il principio di soccombenza.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024, sospesa la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2025.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che, solo per errore materiale, aveva menzionato di agire in nome e per conto di Controparte_4
Il motivo non è condivisibile.
L'atto d'intervento nel procedimento esecutivo, datato 25 settembre 2019, era senz'altro errato. L'errore era di tale gravità da rendere incomprensibile chi fosse ad agire e sulla base di quale titolo (considerato che il decreto ingiuntivo n. 3065/2016 era stato emesso dal Tribunale di Vicenza a favore di Controparte_6
.
[...]
Come ha evidenziato il Tribunale, la difesa di Controparte_1
rilevato che aveva agito in nome e per conto di un soggetto che non era
[...]
cessionario del credito, avrebbe dovuto rinunciare all'intervento ed eventualmente depositarne uno nuovo, anziché introdurre il giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Nell'atto d'intervento affermava di Controparte_1
agire quale procuratrice di e quindi narrava: Controparte_4
“1. (di seguito solo “ per brevità) con contratto di cessione Controparte_4 CP_4
concluso in data 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 ha acquistato pro soluto e “in blocco” da una Controparte_6
serie di crediti tra cui il credito sotteso al giudizio per cui è causa. Di tale cessione
è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 6 del 14.01.2017 (DOC.
03).
2. Contestualmente all'atto di cessione, (cessionaria) conferiva mandato con CP_4
rappresentanza alla stessa cedente di gestire i Controparte_6
crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e/o connessi, a mezzo di atti del
6 Notaio del 26/01/2017 rep. 7377 – racc. 3354 nonché rep. Persona_1
7380 racc. 3357, registrati a Roma 4 in data 30/01/2017 (DOC.TI 04-05)”.
E' evidente che non trattasi di mero errore materiale, bensì di allegazioni non corrispondenti alla realtà.
Dopo la suddetta premessa, si leggeva che, con d.m. 22 febbraio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze era stata disposta la cessione a da parte CP_2
di di crediti deteriorati e altre attività non cedute a Controparte_6
o già retrocesse. Sennonché poi si aggiungeva che “per effetto Controparte_8
Contr della cessione, la è subentrata nella gestione del mandato di cui al punto 2 che precede e, pertanto, in data 03 maggio 2018 con atto per Notaio CP_4 Per_1
in Roma rep. 9516 – racc. 4469, registrato a Roma 4 in data 07/05/2018
[...]
Contr al numero 14212/1T (cfr. doc. 1) ha conferito procura speciale a per CP_4
la gestione dei crediti e i contenziosi ad essi collegati e/o connessi, relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al punto 1 che precede” per quindi concludere l'intervento nel seguente modo:
“Tanto premesso – in qualità di procuratrice di – ut CP_2 CP_4
supra rappresentata e difesa, ricorre per intervenire nella procedura esecutiva in epigrafe onde essere ammessa a partecipare all'assegnazione del ricavato della vendita dei beni immobili pignorati”.
L'atto era perciò affetto non da semplici errori materiali: esso era insanabilmente contraddittorio, tanto da comportarne la nullità. Né può sostenersi che, esaminando i documenti prodotti, ci si sarebbe accorti che era stata menzionata a Controparte_4
sproposito, in quanto la cessionaria del credito era Controparte_1
Non compete, infatti, al giudice dell'esecuzione la riscrittura
[...]
dell'atto d'intervento con un contenuto coerente con la documentazione esibita.
Rimane poi insuperabile la spendita del nome di in Controparte_4
rappresentanza della quale ha dichiarato Controparte_1
d'intervenire nel procedimento esecutivo.
2. L'esame del secondo motivo d'impugnazione è precluso dal rigetto del primo.
7 Infatti, premesso che le parti non chiariscono quale sia stata la sorte del decreto n.
3065/2016, la questione (non affrontata dal primo giudice) relativa alla titolarità del credito, già di l.c.a., nei confronti di Controparte_9 CP_3
, può assumere rilevanza solo a fronte di un valido intervento di
[...] [...]
nel procedimento esecutivo. Controparte_1
E' perciò superfluo osservare che la questione suddetta è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 636/2022, ha deciso che i rapporti controversi in essere tra e Controparte_3 Controparte_6
allorché questa venne sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sono
[...]
rimasti in capo a Controparte_8
L'appellante afferma che verso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in quanto sarebbe errata.
L'impugnazione, ancora pendente, fa sì che la sentenza non sia divenuta definitiva, il che tuttavia non esclude che, allo stato, non vi è un riconoscimento giudiziale della titolarità dei crediti verso in capo ad CP_3 Controparte_1
con la conseguenza che questa non può agire esecutivamente nei
[...]
confronti del debitore.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del grado sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri minimi (in ragione della bassa complessità della causa) previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 260.001-520.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1735/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
[. (appellante) nei confronti di Controparte_10 Controparte_3
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che liquida in Euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 luglio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Prima Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel. dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
(già Controparte_1 Controparte_2
con sede in Napoli (c.f. ), in persona del
[...] P.IVA_1
procuratore speciale dott. difesa dall'avv. Marco Pesenti e Parte_1
domiciliata a Mestre Venezia presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà
(appellante)
nei confronti di
(c.f. ), difeso dall'avv. Torquato Tasso e Controparte_3 C.F._1
con domicilio eletto in Mirano (Ve) presso lo studio del difensore
(appellato)
1 sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Treviso n. 1467/2023 rep. 2870/2023, pubblicata in data 29.08.2023, a definizione del giudizio rubricato al n. 8004/2021 R.G. ed in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare: accertare e dichiarare che ricorrono i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., e per l'effetto sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1467/2023 rep. 2870/2023, resa in data 22.08.2023 e pubblicata in data
29.08.2023;
- in via principale: accertata e dichiarata, per tutte le ragioni sopra esposte, la fondatezza dell'appello proposto, accertare e dichiarare la titolarità del rapporto controverso e della legittimazione sostanziale in capo ad
[...]
quale cessionaria del credito, accertare e Controparte_1
dichiarare altresì il diritto di i Controparte_1
proseguire nella procedura esecutiva n. 224/2019 R.G. del Tribunale di Treviso in virtù dell'intervento spiegato, e per l'effetto rigettare l'opposizione dal sig.
, accogliendo così le conclusioni come formulate nel primo grado Controparte_3
di giudizio con ogni conseguente statuizione di condanna, che qui di seguito si ritrascrivono: “In via principale: -rigettare il ricorso in opposizione proposto dal sig. e per l'effetto respingere le domande avverse tutte in quanto Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa, e di conseguenza riconoscendo il diritto di Controparte_1
ad intervenire nella procedura n. 224/2019 RGE – Tribunale di Treviso in
[...]
quanto titolare del rapporto controverso e per il recupero dei crediti portati dal
Decreto ingiuntivo n. 3065/2016 Ing. emesso il 28/9/2016 dal Tribunale di Vicenza
2 e per l'effetto dichiarare la prosecuzione dell'esecuzione n. 224/2019 RGE per
l'Intervento dispiegato da CP_1
- Per l'effetto, revocare l'ordinanza del 15/10/2021 del Tribunale di Treviso, depositata in cancelleria il 18/10/2021, con cui il Giudice dell'esecuzione ha sospeso l'esecuzione immobiliare n. 224/2019 RGE e ha condannato al CP_1
pagamento delle spese di lite nella misura ivi liquidata.
In ogni caso: con vittoria di spese e compenso legale relativi alla presente opposizione.”
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellato:
In via preliminare.
- Rigettarsi la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza, non sussistendo i presupposti del fumus e del periculum per tutti i motivi indicati in narrativa.
Nel merito
- Disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, rigettarsi l'appello presentato, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi illustrati in premessa
e, per l'effetto, confermarsi in toto la sentenza impugnata;
In ogni caso
- Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 615 c.p.c., depositato il 26 marzo 2020, si Controparte_3
opponeva alla procedura esecutiva n. 224/2019 r.g. del Tribunale di Treviso, promossa da in cui interveniva Parte_2 Controparte_1
(intervento compiuto in forza di decreto ingiuntivo
[...]
provvisoriamente esecutivo n. 3065/2016, emesso dal Tribunale di Vicenza, con cui
3 era stato ingiunto a , Parte_3
nonché a personalmente, in qualità di fideiussore, di pagare il Controparte_3
saldo debitorio del c/c ipotecario n. 499239 e il debito scaturito dal contratto di mutuo chirografario n. 4763137, ossia complessivamente Euro 420.880,41).
Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il giudice sospendeva l'esecuzione poiché
[...]
aveva agito quale procuratrice di Controparte_1 CP_4
che non era cessionaria del credito, anziché in proprio. L'ordinanza era
[...]
confermata all'esito del procedimento di reclamo.
Con atto di citazione notificato il 17 dicembre 2021, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Treviso, ,
[...] Controparte_3
affinché fosse accertato il suo diritto a intervenire nella procedura esecutiva n.
224/2019 r.g.
L'attrice affermava che la spendita del nome di costituiva un Controparte_4
errore materiale e che il credito, nei confronti di , le era stato ceduto da CP_3
in liquidazione coatta amministrativa. Controparte_5
Si costituiva in giudizio , chiedendo che fosse dichiarata Controparte_3
l'inesistenza del diritto dell'intervenuta di procedere esecutivamente, sia in nome di sia in nome proprio. Controparte_4
sosteneva che il credito non era stato ceduto dalla banca in liquidazione CP_3
coatta amministrativa ad poiché, alla Controparte_1
data del compimento dell'operazione di cartolarizzazione, erano pendenti il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e il giudizio avente ad oggetto l'accertamento negativo del debito nei confronti della banca (il primo davanti al Tribunale di
Vicenza e il secondo davanti al Tribunale di Treviso), trovando così applicazione una specifica ipotesi di esclusione.
Con sentenza n. 1467/2023, depositata il 29 agosto 2023, il Tribunale di Treviso accoglieva l'opposizione, dichiarando che Controparte_1
non aveva diritto di proseguire l'esecuzione in qualità di procuratrice di
[...]
4 e condannando la predetta a rifondere all'opponente le spese Controparte_4
processuali.
Il Tribunale riteneva che non rappresentasse un errore materiale il fatto che
[...]
avesse agito in nome e per conto di Controparte_1 CP_4
che non era titolare del credito. Poiché la contemplatio domini era chiaramente
[...]
espressa in più luoghi del ricorso per intervento, l'azione, come concretamente esercitata, non poteva essere esperita. Ciò assorbiva la questione se il credito della banca in l.c.a. rientrasse nei rapporti ceduti ad Controparte_1
[...]
Quest'ultima si doleva della decisione, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice aveva errato nell'escludere che la menzione di
[...]
rappresentasse un mero errore materiale, considerato che era documentato CP_4
che il credito fosse stato acquistato da Controparte_1
2) il giudice aveva omesso di accertare che il credito, oggetto di causa, rientrava tra quelli ceduti da in l.c.a. ad Controparte_6 [...]
3) il giudice, avendo ingiustamente ritenuto Controparte_1 [...]
soccombente, l'aveva condannata a rifondere a Controparte_1
controparte le spese processuali.
L'appellante chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, accertasse il suo diritto di proseguire la procedura esecutiva n. 224/2019 r.g. Tribunale di Treviso.
Si costituiva in giudizio , chiedendo che l'appello fosse rigettato. Controparte_3
L'appellato evidenziava che era stata la stessa ricorrente a qualificarsi come procuratrice di che era pertanto il soggetto intervenuto, senza titolo, CP_7
nel procedimento esecutivo.
ribadiva poi che, poiché al momento della cessione era già pendente la lite CP_3
vertente sulle “posizioni giuridiche azionate”, il credito non era stato ceduto ad bensì ad come Controparte_1 Controparte_8
già aveva accertato la sentenza n. 1107/2019 del Tribunale di Treviso, confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 636/2022 “quantomeno per il
5 conto corrente n. 499239”. La regolamentazione delle spese aveva poi seguito il principio di soccombenza.
Con ordinanza del 15 febbraio 2024, sospesa la provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza, erano assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 10 luglio 2025.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante afferma che, solo per errore materiale, aveva menzionato di agire in nome e per conto di Controparte_4
Il motivo non è condivisibile.
L'atto d'intervento nel procedimento esecutivo, datato 25 settembre 2019, era senz'altro errato. L'errore era di tale gravità da rendere incomprensibile chi fosse ad agire e sulla base di quale titolo (considerato che il decreto ingiuntivo n. 3065/2016 era stato emesso dal Tribunale di Vicenza a favore di Controparte_6
.
[...]
Come ha evidenziato il Tribunale, la difesa di Controparte_1
rilevato che aveva agito in nome e per conto di un soggetto che non era
[...]
cessionario del credito, avrebbe dovuto rinunciare all'intervento ed eventualmente depositarne uno nuovo, anziché introdurre il giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 616 c.p.c.
Nell'atto d'intervento affermava di Controparte_1
agire quale procuratrice di e quindi narrava: Controparte_4
“1. (di seguito solo “ per brevità) con contratto di cessione Controparte_4 CP_4
concluso in data 6 gennaio 2017 ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130/1999 ha acquistato pro soluto e “in blocco” da una Controparte_6
serie di crediti tra cui il credito sotteso al giudizio per cui è causa. Di tale cessione
è stata data notizia a mezzo di avviso pubblicato in G.U. n. 6 del 14.01.2017 (DOC.
03).
2. Contestualmente all'atto di cessione, (cessionaria) conferiva mandato con CP_4
rappresentanza alla stessa cedente di gestire i Controparte_6
crediti ceduti e i contenziosi ad essi collegati e/o connessi, a mezzo di atti del
6 Notaio del 26/01/2017 rep. 7377 – racc. 3354 nonché rep. Persona_1
7380 racc. 3357, registrati a Roma 4 in data 30/01/2017 (DOC.TI 04-05)”.
E' evidente che non trattasi di mero errore materiale, bensì di allegazioni non corrispondenti alla realtà.
Dopo la suddetta premessa, si leggeva che, con d.m. 22 febbraio 2018 del Ministro dell'Economia e delle Finanze era stata disposta la cessione a da parte CP_2
di di crediti deteriorati e altre attività non cedute a Controparte_6
o già retrocesse. Sennonché poi si aggiungeva che “per effetto Controparte_8
Contr della cessione, la è subentrata nella gestione del mandato di cui al punto 2 che precede e, pertanto, in data 03 maggio 2018 con atto per Notaio CP_4 Per_1
in Roma rep. 9516 – racc. 4469, registrato a Roma 4 in data 07/05/2018
[...]
Contr al numero 14212/1T (cfr. doc. 1) ha conferito procura speciale a per CP_4
la gestione dei crediti e i contenziosi ad essi collegati e/o connessi, relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al punto 1 che precede” per quindi concludere l'intervento nel seguente modo:
“Tanto premesso – in qualità di procuratrice di – ut CP_2 CP_4
supra rappresentata e difesa, ricorre per intervenire nella procedura esecutiva in epigrafe onde essere ammessa a partecipare all'assegnazione del ricavato della vendita dei beni immobili pignorati”.
L'atto era perciò affetto non da semplici errori materiali: esso era insanabilmente contraddittorio, tanto da comportarne la nullità. Né può sostenersi che, esaminando i documenti prodotti, ci si sarebbe accorti che era stata menzionata a Controparte_4
sproposito, in quanto la cessionaria del credito era Controparte_1
Non compete, infatti, al giudice dell'esecuzione la riscrittura
[...]
dell'atto d'intervento con un contenuto coerente con la documentazione esibita.
Rimane poi insuperabile la spendita del nome di in Controparte_4
rappresentanza della quale ha dichiarato Controparte_1
d'intervenire nel procedimento esecutivo.
2. L'esame del secondo motivo d'impugnazione è precluso dal rigetto del primo.
7 Infatti, premesso che le parti non chiariscono quale sia stata la sorte del decreto n.
3065/2016, la questione (non affrontata dal primo giudice) relativa alla titolarità del credito, già di l.c.a., nei confronti di Controparte_9 CP_3
, può assumere rilevanza solo a fronte di un valido intervento di
[...] [...]
nel procedimento esecutivo. Controparte_1
E' perciò superfluo osservare che la questione suddetta è già stata affrontata e risolta dalla Corte di Appello di Venezia, la quale, con sentenza n. 636/2022, ha deciso che i rapporti controversi in essere tra e Controparte_3 Controparte_6
allorché questa venne sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sono
[...]
rimasti in capo a Controparte_8
L'appellante afferma che verso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, in quanto sarebbe errata.
L'impugnazione, ancora pendente, fa sì che la sentenza non sia divenuta definitiva, il che tuttavia non esclude che, allo stato, non vi è un riconoscimento giudiziale della titolarità dei crediti verso in capo ad CP_3 Controparte_1
con la conseguenza che questa non può agire esecutivamente nei
[...]
confronti del debitore.
3. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese processuali del grado sono liquidate come in dispositivo, considerata l'assenza di una fase istruttoria e applicando i parametri minimi (in ragione della bassa complessità della causa) previsti dal d.m. n. 147/2022 per lo scaglione di valore 260.001-520.000.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1735/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
[. (appellante) nei confronti di Controparte_10 Controparte_3
(appellato), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese processuali, che liquida in Euro 7.120,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 11 luglio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
9