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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/07/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1216/2024
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
nella causa iscritta al n. R.G. 1216/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PARENTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro
( ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI ALESSANDRA
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta C.F._3 procura in atti;
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, anche in via disgiuntiva, dall'avv. MANTO GIULIANA e C.F._4 dall'Avv. GROSSI GIORGIO ( , elettivamente domiciliata presso lo C.F._5 studio dei difensori, giusta procura in atti;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE all'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
, con delibera n. 19603 del 6.5.2016, veniva, insieme ad altri, sanzionato Parte_1 dalla (di seguito, solo ) per Controparte_2 CP_2 violazione dell'art. 187 ter, commi 1 e 3, lettera c), e dell'art. 187 ter, comma 3, lettere a) e b), D.lgs. n. 58/1998 (di seguito, anche solo T.U.F.), con l'irrogazione a suo carico di sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare pari a € 150.000,00 per ciascuna violazione, per un ammontare complessivo di € 300.000,00, nonché la sanzione interdittiva accessoria di cui all'art. 187 quater, comma 1, T.U.F.
e la moglie anche quest'ultima sanzionata dalla Parte_1 Parte_2 CP_2 con il medesimo provvedimento, impugnavano la delibera n. 19603/2016 ai sensi dell'art. 187 septies, comma 4, T.U.F. innanzi alla Corte d'appello di Firenze.
In mancanza di pagamento spontaneo e non avendo la Corte d'appello sospeso l'efficacia della delibera sanzionatoria nell'ambito del giudizio di opposizione, la CP_2 iscriveva il corrispondente credito a ruolo (n. 2231/2017 del 24.1.2017, reso esecutivo il 1.3.2017), per un importo complessivamente pari a € 330.000,00, di cui € 300.000,00 per la sanzione pecuniaria non pagata, ed € 30.000,00 a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento.
L' (di seguito, solo ), in qualità di soggetto Controparte_1 CP_3 delegato alla riscossione, successivamente emetteva la cartella di pagamento n.
04120170004823365000, notificata al il 12.9.2017. Per effetto della richiesta di Pt_1 rateazione presentata dal e accolta dall' il credito iscritto a ruolo subiva una Pt_1 CP_3 maggiorazione pari a € 73.098,36 e conseguentemente assumeva consistenza pari a €
403.098,36.
Con sentenza n. 1975 del 12.9.2017 la Corte d'appello di Firenze rigettava l'opposizione promossa dal e dalla avverso la delibera n. 19603/2016, Pt_1 Pt_2 CP_2 condannando gli opponenti al pagamento in favore della di € 13.500,00 per CP_2 compensi professionali, oltre a rimborso forfettario al 15% e altri oneri di legge. Poiché la cartella di pagamento n. 04120170004823365000, notificata al il Pt_1
12.9.2017, non veniva adempiuta, emetteva gli atti oggetto della presente CP_3 opposizione: intimazione di pagamento n. 04120229003628624000 del 13.5.2022, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176202200000638000 del
28.5.2022, comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
04180202200000567000 del 16.9. 2022.
Inoltre, stante il mancato pagamento da parte del delle spese legali liquidate dalla Pt_1
Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1975/2017, la iscriveva a ruolo CP_2 anche il corrispondente credito, di ammontare pari a € 15.525,00 (ruolo n. 2438/2020), sulla cui base l' emetteva la cartella di pagamento n. 04120200019203134000, CP_3 notificata al il 14.5.2022. Per effetto della richiesta di rateazione presentata dal Pt_1 sig. e accolta dall' il credito iscritto a ruolo dalla subiva una Pt_1 CP_3 CP_2 maggiorazione pari a € 3.796,52 e conseguentemente assumeva consistenza pari a €
19.321,52. Anche quest'ultima cartella di pagamento non veniva adempiuta dal Pt_1 per cui adottava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. CP_3
04180202200000567000 del 16.9.2022.
La sentenza resa dalla Corte d'appello di Firenze veniva impugnata dal e dalla Pt_1 innanzi alla Corte di cassazione, la quale, con sentenza n. 17670 del 31.5.2022, Pt_2 in accoglimento di uno dei motivi di impugnazione articolati dai ricorrenti, cassava la sentenza impugnata e ne disponeva il rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato dalla con la delibera sanzionatoria n. 19603/2016. CP_2
A questo punto proponeva opposizione avverso i menzionati atti di Parte_1 CP_3 notificati in data 11.4.2024, citandola dinanzi al Tribunale di Firenze per contestare l'esistenza e/o la sussistenza del titolo esecutivo (sentenza n. 1959/2017 della Corte di appello di Firenze e/o delibera sanzionatoria n. 19603 del 06.05.2016) posto alla base degli atti impugnati, essendone sopravvenuta la caducazione a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 17670 del 31.05.2022 (cfr. Cass. n. 6822/2015) e per chiedere quindi di dichiarare non dovuti gli importi di cui ai predetti atti.
Il evidenziava che, pur volendo effettuare un'interpretazione estensiva della Pt_1 norma di cui al comma 2 dell'art. 653 c.p.c., che consente la conservazione degli effetti degli atti esecutivi in caso di accoglimento parziale di opposizione a decreto ingiuntivo, prima della cassazione della sentenza n. 1959/2017 della Corte di appello di Firenze, avvenuta con la sentenza n. 17670 del 31.05.2022 della Suprema Corte, nessun atto di esecuzione era stato compiuto nei suoi confronti poiché gli atti esecutivi del giudizio di opposizione gli erano stati notificati in data 11.4.2023.
Pertanto, il sosteneva di avere diritto di ripetere le somme corrisposte in Pt_1 esecuzione della sentenza della Corte di appello n. 1959/2017, pari a € 78.866,92 (sulla base della richiesta rateizzazione), poiché l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, vengano meno immediatamente l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Inoltre, il chiedeva la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in Pt_1 CP_3 ragione della «patente negligenza» con la quale l'agente della riscossione avrebbe inviato «atti di formazione successiva alla cassazione della sentenza della Corte di
Appello di Firenze n. 1959/2017, per importi assolutamente inesatti e non dovuti» si costituiva dinanzi al Tribunale di Firenze sostenendo la correttezza del proprio CP_3 operato e la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della . CP_2
Con provvedimento del 14.7.2023 il Tribunale di Firenze accoglieva parzialmente l'istanza di sospensiva del limitatamente alla somma di € 150.000,00. Pt_1
In seguito, si costituiva la , di cui era stata autorizzata la chiamata in causa, la CP_2 quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di competenza del Tribunale di Firenze in favore della Corte d'appello di Firenze, quale unico giudice competente a decidere sull'opposizione ai sensi del combinato disposto dell'art. 615, comma 1, c.p.c. e dell'art. 187 septies, comma 4, del T.U.F.
Nel merito, evidenziava anzitutto che il processo riassunto innanzi alla Corte d'appello di Firenze era stato definito con sentenza n. 1477 del 6.7.2023, che, immutata la sanzione interdittiva accessoria irrogata dalla , aveva rideterminato la sanzione CP_2 amministrativa pecuniaria applicata nei confronti del «nella misura di € 60.000,00 Pt_1 per ciascun illecito contestato, per un totale ammontare per quest'ultimo di €
120.000,00», condannando altresì le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite in favore della per il giudizio di legittimità e per la fase di rinvio, nella misura di CP_2
2/3. A seguito della riduzione della sanzione inflitta a carico del da € 300.000,00 Pt_1
a € 120.000,00, la aveva comunicato sia all che al (con lettera del CP_2 CP_3 Pt_1
27.9.2023) il corrispondente discarico parziale della somma originariamente iscritta a ruolo. Quindi, secondo la , a fronte del discarico parziale dal ruolo e dei CP_2 pagamenti parziali eseguiti dal in esecuzione del piano rateale concesso Pt_1 dall' l'importo residuo dovuto a titolo di sanzioni sarebbe stato pari ad € CP_3
47.463,82, mentre l'importo residuo dovuto a titolo di rifusione delle spese di lite, considerato l'importo parzialmente riscosso, sarebbe stato pari a € 18.032,99.
Nel merito, la sosteneva che il titolo esecutivo posto alla base degli atti CP_2 impugnati dal non era la sentenza n. 1959/2017 della Corte di appello di Firenze Pt_1 ma unicamente la delibera sanzionatoria n. 19603 del 6.5.2016: tant'è vero che, quando la aveva provveduto all'iscrizione a ruolo del credito (ruolo n. 2231/2017 del CP_2
24.1.2017, reso esecutivo il 1.3.2017), la sentenza della Corte d'appello di Firenze, poi cassata, non era stata ancora pronunciata. Neppure era vero che, come sostenuto dal la sentenza della Corte di cassazione n. 17670 del 31.05.2022 avrebbe Pt_1 determinato la «sopravvenuta […] caducazione» del titolo iscritto a ruolo dalla
CP_2 poiché la pronuncia della Suprema Corte aveva determinato soltanto il venir meno della sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1975/2017, senza produrre alcun effetto sulla delibera sanzionatoria applicata dalla , tant'è che laddove il giudizio di rinvio
CP_2 non fosse stato riassunto e si fosse estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c., la delibera sanzionatoria applicata dalla , essendo un atto amministrativo e non giudiziale,
CP_2 si sarebbe definitivamente consolidata, come da pacifica giurisprudenza in materia tributaria. L'unico atto che aveva inciso sulla pretesa creditoria della era la
CP_2 sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1477/2023, la quale, incidendo sul quantum della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla , l'aveva rideterminata
CP_2 da € 300.000,00 ad € 120.000,00. Tuttavia, la pubblicazione di tale sentenza, pur incidendo sul diritto di credito della , non aveva comportato, in ragionevole
CP_2 ossequio al principio di conservazione degli atti amministrativi (che è a sua volta declinazione del principio di efficienza dell'azione amministrativa), la necessità di procedere a una nuova iscrizione a ruolo e, dunque, di avviare una nuova procedura esattoriale. Nel caso di specie, la si era conformata perfettamente alle
CP_2 indicazioni fornite dalla Suprema Corte, poiché appunto, subito dopo la pubblicazione della sentenza n. 1477/2023 della Corte d'appello di Firenze, aveva dato immediata comunicazione all' e al del discarico dal ruolo della parte di sanzione CP_3 Pt_1 riformata, con ciò adeguando – come richiesto dalla Suprema Corte - la propria pretesa creditoria al nuovo ammontare deciso dal giudice dell'opposizione.
Quanto al diritto a riscuotere le spese di lite liquidate dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza n. 1975/2017, la rilevava che il titolo costituito dalla sentenza CP_2 della Corte d'appello di Firenze, cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 17670/2022, era stato sostituito dalla sentenza della Corte d'appello di
Firenze n. 1477/2023, che pure aveva condannato il alla rifusione delle spese Pt_1 legali nei confronti della , ravvisandosi un caso di successione tra titoli esecutivi CP_2 che, in ragionevole ossequio del principio di economicità dell'attività amministrativa
(vale a dire del procedimento di riscossione), rendeva legittimo proseguire l'azione esattoriale avviata dall' limitata ad esigere il pagamento delle spese legali nella CP_3 misura definita dalla Corte d'appello di Firenze con la seconda sentenza (la n.
1477/2023).
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 816 dell'11.3.2024 dichiarava la propria incompetenza in favore della Corte d'appello di Firenze.
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, ha riassunto il giudizio dinanzi Parte_1 alla Corte d'appello di Firenze, riproponendo, nel merito, le difese e le richieste avanzate nella precedente fase del giudizio (salvo precisare di aver proposto ricorso per cassazione avvero la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1477/2023, pendente al n. R.G. 3602/2024) e insistendo sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati e di quelli presupposti e conseguenziali, allegando, quanto al fumus,
i motivi posti a fondamento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., e, quanto al periculum, la gravità del pregiudizio che il avrebbe subito dall'esecuzione della cartella di Pt_1 pagamento n. 04120170004823365000.
e la si sono costituiti anch'essi riproponendo le proprie difese nel merito CP_3 CP_2
e opponendosi all'istanza di sospensione proposta dalla controparte.
La ha altresì preliminarmente eccepito l'estinzione del processo in applicazione CP_2 di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, c.p.c. poiché il Pt_1
i) non ha riassunto il giudizio con comparsa, bensì con ricorso, omettendo però le indicazioni prescritte ai punti nn. 4 e 5 dell'art. 125 disp. att. c.p.c., poiché
l'atto non riporta né l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'art. 163 bis c.p.c. né l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 c.p.c.;
ii) non ha notificato il ricorso (comunque viziato nella sua struttura e perciò non sanabile in forza del principio di conservazione degli atti) entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza n. 816 dell'11.3.2024, considerato che la notifica del ricorso alla risale al CP_2
29.7.2024, laddove, invece, il suddetto termine è venuto a scadenza l'11.6.2024. Con le note sostitutive dell'udienza del 4.2.2025, il ha contestato l'avversa Pt_1 eccezione di estinzione del giudizio, ritenendo che la riassunzione con ricorso anziché con atto di citazione costituisca una mera irregolarità, dovendosi aver riguardo, ai fini della tempestività, al modello prescelto per la riattivazione del rapporto processuale.
Con ordinanza del 10.2.2025, la Corte ha respinto l'istanza di sospensione avanzata da ritenendo insussistenti i presupposti sia del fumus che del periculum, e Parte_1 ha fissato l'udienza del 15.7.2025 dinanzi al collegio per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti i termini di cui all'art. 350 bis, secondo comma, c.p.c., per il deposito delle note conclusionali, che sono state depositate, nei termini assegnati solo dalle parti resistenti.
Con nota depositata in data 24.6.2025, la ha chiesto di produrre, o di essere CP_2 rimessa in termini per produrre, quale nuovo documento sopravvenuto attestante la definitività del credito da essa vantato nei confronti del l'ordinanza n. 14007 del Pt_1
26.5.2025 con cui la Corte di cassazione ha rigettato l'impugnazione proposta dal medesimo avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1477 del 6.7.2023
(cioè la sentenza che ha rideterminato in € 120.000,00 l'ammontare complessivo delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla al con delibera n. 19603 CP_2 Pt_1 del 6.5.2016).
Ritenuto in diritto
Come eccepito dalla , va dichiarata l'estinzione del presente giudizio ex art. 305 CP_2
c.p.c.
E' anzitutto pacifico che la causa avrebbe dovuto essere riassunta con atto di citazione, così come, del resto, era stata introdotta dinanzi al Tribunale di Firenze.
invece, ha riassunto il giudizio con ricorso, che è stato notificato alle Parte_1 controparti in data 29.7.2024, e quindi oltre il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza n. 816/2024 del giudice dichiaratosi incompetente.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, gli atti di riassunzione del giudizio ordinario davanti ad un giudice diverso da quello che ha definito una determinata fase processuale, vanno effettuati mediante la forma prevista per il relativo atto introduttivo, in ragione del rito applicabile: di conseguenza, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione e invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto (cfr., ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 38323 del 03/12/2021; Sez. L, Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 33138 del 18/12/2024). L'arresto giurisprudenziale citato dalla difesa a sostegno della tempestività della Pt_1 riassunzione (Cass. n. 16166/2021) si riferisce, invece, alla diversa ipotesi in cui il giudizio sia riassunto “davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente” e non è dunque pertinente rispetto alla fattispecie.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi (stante la pronuncia in rito) di cui ai vigenti criteri tabellari per lo scaglione di valore di riferimento, esclusa la fase istruttoria (perché non tenuta nel presente giudizio di appello), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1 [...]
e Controparte_1 CP_2
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle parti appellate, liquidate, per ciascuna di esse, in € 4.497,00 per compensi professionali, oltre
15% spese generali, Iva e Cap come per legge;
- dà atto che ricorrono nei confronti della parte appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
Firenze, 15/07/2025
La cons. est.
Alessandra Guerrieri La Presidente
Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.