Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 ottobre 2024 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1211/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
, (codice fiscale Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Valter Militi con P.IVA_1
sede alla Via E. Q. Visconti 8 Roma, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Luigi Ferraiuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli al Corso Sirena 115, (ex artt. 136 e ss. c.p.c. il procuratore ha dichiarato di voler ricevere avvisi, comunicazioni, e notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata
; Email_1
APPELLANTE
e
[P.IVA.: , subentrata a Controparte_1 P.IVA_2
titolo universale, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito dalla L.
01.12.2016 n. 225, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di
[...]
società del , con sede legale in Roma Via Controparte_2 Controparte_3
G. Grezar n. 14, c.f. , in persona del Responsabile Atti Introduttivi del P.IVA_2
Giudizio Dott. , giusta procura speciale Notaio CP_4 Controparte_5 Per_1
[..
[...]
[...]
dall'Avv. Giulia Rocco (C.F.: ), la quale dichiara di voler ricevere le C.F._1
notifiche e le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
giusta procura allegata Email_2
NONCHE'
avv. MADDALENA, C.F. quale procuratrice di se CP_6 CodiceFiscale_2
stessa-elettivamente domiciliata in Aversa alla via Leonardo da Vinci n. 66, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui all'art. 170 c.p.c. al seguente indirizzo pec: Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - sez. Lavoro n.
5380/2021 pubblicata il 2.12.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.05.2022 la Parte_2
ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di
[...]
Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nel decidere il ricorso proposto dall'odierna appellante ai due estratti di ruolo (riferiti rispettivamente alle cartelle esattoriali n. 02820110000958663 e n. 02820090041001669) rilevava che l'Agenzia aveva omesso di comprovare la notificazione dei titoli di formazione stragiudiziale, sicchè riteneva il ricorso -che aveva lo scopo di recuperare lo strumento dell'opposizione a cartella esattoriale- ammissibile, sussistendo l'interesse a recuperare la tutela anche in via anticipatoria rispetto ad eventuali atti esecutivi. Il primo giudice, poi, osservava come fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale e dichiarava insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per le somme portate nelle cartelle indicate.
L'appellante ha censurato la sentenza lamentando che il primo giudice, nel pronunciare l'estinzione dei crediti per prescrizione, aveva omesso di considerare che la documentazione allegata dalla (ed in particolare le domande di rateizzazione) Pt_1
dimostrava che il termine era stato interrotto e di conseguenza non era spirato. Inoltre, la ha eccepito l'erroneità della statuizione per omessa pronuncia sulla domanda Pt_1
2 riconvenzionale. Sulla scorta di tali motivi, l'appellante ha concluso: “Nel merito rigettarsi le domande ed eccezioni proposte dall'avv. Maddalena De Rosa con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado poiché improponibili, improcedibili, inammissibili, nulle e, comunque, destituite d'ogni fondamento in fatto e in diritto e dichiararsi non prescritti gli importi inclusi negli estratti ruoli e nelle relative cartelle esattoriali per i motivi sopra esposti.
Nella denegata ipotesi che sia accertata e dichiarata la nullità della cartella di pagamento impugnata per vizi e/o difetti procedurali e/o decadenza, come richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si chiede accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dall nei Parte_1
confronti dell'Avv. Maddalena De Rosa al fine di sentirla condannare al pagamento diretto in favore di essa degli Parte_1
importi indicati negli estratti ruolo e/o nelle cartelle esattoriali contestati e impugnati oltre interessi e rivalutazione dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Nel caso di accoglimento totale o anche parziale delle istanze, eccezioni e richieste articolate dalla ricorrente per difetto della procedura e/o dichiarazione anche parziale di prescrizione delle somme ingiunte nelle cartelle di pagamento impugnate la
[...]
chiede accogliersi la domanda di Parte_1
risarcimento del danno spiegata nei confronti del in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t. pari agli importi ingiunti e non riscossi a carico dell'avv. Maddalena De Rosa oltre interessi e rivalutazione.
In via estremamente subordinata, la Parte_1
nel caso di accoglimento totale o anche parziale dell'eccezione di prescrizione
[...]
chiede accogliersi nei confronti dell'Avv. Maddalena De Rosa la domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione d'invalidità e inefficacia ai fini pensionistici dei relativi anni di iscrizione, dichiarati eventualmente estinti per intervenuta prescrizione.”
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv.
Maddalena De Rosa, a quale resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva, inoltre, l' che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
3 della domanda proposta dalla de Rosa per difetto di interesse, vertendosi in tema di opposizione ad estratto di ruolo;
aderiva alle contestazioni mosse dall'appellante, opponendosi esclusivamente all'accoglimento della domanda subordinata di risarcimento del danno spiegata dall'appellante nei confronti dell' . CP_1
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del giorno 14 ottobre 2024, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
La Corte osserva che, in via preliminare, deve essere esaminata la questione relativa alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo costituisce la questione dirimente. Nello specifico si evidenzia che la carenza di interesse ad agire in capo all'odierna parte appellata è un vizio rilevabile "in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda" (cfr.
Cass. 19268/2016).
La giurisprudenza di legittimità, originariamente, affermava che, in assenza di atti esecutivi o di altre precise iniziative o limitazioni (quale per esempio il rifiuto di concessione del DURC), non sussistesse un interesse concreto ed attuale ad agire per l'accertamento negativo di un credito mai azionato e di cui la parte fosse venuta a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.
La Corte di Cassazione (Cass. 22946/16) chiariva che «l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'Amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio» (nello stesso senso, Cass. 20618/16).
La S.C. sottolineava che opinare diversamente, ossia ammettere l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in
4 cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, avrebbe prodotto l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui, come il presente, egli, in precedenza, fosse già stato a conoscenza (o avrebbe potuto essere a conoscenza) della sua esistenza e ciononostante avesse scelto di non proporre opposizione.
Si tratta di un orientamento che, a ben vedere, risulta applicativo del principio stabilito da Cass., Sez. Un, n. 19704/15, che affermava l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo (quale atto amministrativo pretensivo riferito ad una specifica posizione soggettiva), ma sempre in assenza della notificazione della cartella di pagamento sulla quale l'estratto di ruolo si fonda. In questo senso deve infatti intendersi l'invalidità della notifica della cartella esattoriale menzionata dalle Sezioni Unite come ipotesi legittimante l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo: deve cioè trattarsi di un'invalidità della notifica tale da comportare che il debitore abbia conosciuto l'esistenza della cartella solo attraverso l'estratto di ruolo. Non è quindi sufficiente allegare un qualsiasi vizio del processo notificatorio, ma solo quel vizio che si traduca in un'invalidità che abbia causato la non conoscenza della cartella, fatto che, anche da un punto di vista logico, legittima l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo. Ne consegue che il presupposto per l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo non è la sussistenza di un qualsiasi vizio della notifica, bensì che il debitore non sia venuto a conoscenza della cartella esattoriale a causa dell'invalidità della notifica (ed invero, nel caso preso in esame da Cass. 19704/15, le Sez. Un. riconoscevano la possibilità per il privato-contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata e della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta).
Nello stesso senso, successivamente, Cass., Sez. VI – L, n. 5443/19 ha stabilito che:
«L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l'onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o
5 invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi - in quest'ultimo caso - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica». Secondo Cass.n.6723/2019, poi, qualora la cartella sia stata regolarmente notificata, ”è inammissibile per carenza di interesse ad agire l'opposizione alla esecuzione ex art.615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito),difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Ed ancora, la Suprema Corte con la sentenza n. 29294/19 ha infatti affermato che: …” la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
25. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, questa Corte di cassazione (cfr. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.
26. In tal senso, proprio affermando che si verifichi in concreto la necessità dell'intervento giudiziale, si è peraltro pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l'ordinanza n. 22295 del 2019. E' stato affermato, in particolare, che
6 qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione dell'interesse ad agre mediante l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito, assume rilevanza l'eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta nelle more del giudizio”.
A fronte del mancato avvio da parte del concessionario di azioni esecutive, il debitore non è pertanto abilitato a invocare la prescrizione, la quale viene a configurarsi non come eccezione (quale deve essere), ma come azione di accertamento negativo.
Il creditore, consapevole dell'intervenuta prescrizione del suo credito, ha il diritto di scegliere di non agire più per il recupero di un credito ormai estinto.
Ne consegue che non può essere riconosciuto al debitore di diritto di agire per far valere la prescrizione in quanto ciò costringerebbe il creditore ad un giudizio defatigante del cui esito egli sia già a conoscenza.
Nella fattispecie in esame il Collegio osserva che non esiste alcuna precisa allegazione da cui sia possibile trarre l'esistenza in concreto dell'interesse ad agire dell'appellato in via di accertamento negativo per la dichiarazione di avvenuta estinzione del credito per prescrizione, stante l'assenza di atti esecutivi, di atti prodromici a una preannunciata esecuzione, di atti di natura meramente cautelativa del credito (quali ad esempio, l'iscrizione ipotecaria e/o i fermi amministrativi).
In assenza di una qualsiasi intimazione ad adempiere e in assenza di atti esecutivi, era chiaro il difetto della condizione dell'azione in esame correttamente dichiarato dal primo giudice.
Peraltro, trova applicazione nel caso in esame l'art. 3 bis del D.L. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21 che ha novellato l'art. 12 d.P.R. n. 602/73 con l'inserimento del comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici…”
7 La norma dunque afferma perentoriamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
e consente l'impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme da soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.
L'immediata applicabilità della disposizione anche ai processi pendenti è stata affermata dalla Suprema Corte con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283 la quale ha affermato: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis. del D.L. 21 ottobre 2021
n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021 n. 2015 con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost. quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione”
Pe tali motivi, la sentenza in esame deve essere modificata in quanto deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire.
La domanda riconvenzionale subordinata, riproposta in appello, risulta quindi assorbita dalla presente pronuncia. Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, infatti:
“proposta dal convenuto domanda riconvenzionale subordinata al rigetto della principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinta la principale, pronunci altresì sulla riconvenzionale;
ciò indipendentemente da ogni indagine sull'effettiva ricorrenza di detta relazione di subordinazione” (Cass.civ,
Sez.Lav., Ordinanza 10 giugno 2024 n. 16088).
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione del recente intervento normativo che ha risolto definitivamente ogni contrasto insorto in sede giurisprudenziale.
P.Q.M.
8 La Corte così provvede:
1) dichiara inammissibili le opposizioni ad estratto di ruolo n. 0007921 anno 2010 e n. 0006113 anno 2009;
2) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il giorno 14 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
9