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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 14502/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BONARDI ROBERTO RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
Con ricorso depositato il 21/11/2024, ha chiesto la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario con . Controparte_1
1.
1.1. Le parti contraevano matrimonio il 10/10/2015 a Lumezzane-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lumezzane al numero 41, parte II, serie A, dell'anno 2015).
I coniugi sceglievano il regime patrimoniale di comunione dei beni.
Dall'unione non nascevano figli.
1.2. Con decreto di omologazione emesso da questo Tribunale il 20.10.2022, le parti concordavano le condizioni di separazione, con un impegno di trasferimento immobiliare sulla casa coniugale.
1.3. La resistente non si è costituita in giudizio, nonostante il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultino ritualmente notificati.
Il solo ricorrente è quindi comparso per la prima udienza di divorzio il 13.5.2025; la causa è stata rimessa direttamente al Collegio per la decisione.
1.4. Le conclusioni del ricorrente sono state:
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«Pronunci il Tribunale di Brescia la cessazione degli effetti civili conseguenti la trascrizione del matrimonio contratto il 10.10.2015 in Lumezzane da con ordinando all'ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Gardone V.T. di procedere all'annotazione della sentenza presso i Registri dello Stato Civile di quel comune ove il matrimonio è stato trascritto in data 12.10.2015 al n. 10 parte II serie B anno 2015».
1.5. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 25.11.24, si è limitato a prenderne visione.
2. L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi emerge dagli atti di causa e dal tempo intercorso. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo trascorsi più di sei mesi dalla separazione.
La clausola stabilita dai coniugi relativa alla cessione della quota della casa coniugale resta in vigore, in quanto accessoria alla separazione e peraltro non adempiuta, stando a quanto riferito dal ricorrente all'udienza del 13.5.25.
3. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo matrimoniale non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi:
, nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 unitisi in matrimonio il 10/10/2015 a Lumezzane-BS (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lumezzane al numero 41, parte II, serie A, dell'anno 2015);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 10/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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