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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15449 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6570/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, IG.ra , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 dall'Avv. Santo Dibenedetto del Foro di Caltagirone come in atti;
OPPONENTE
CONTRO in concordato preventivo, in persona dell'amministratore delegato Controparte_1
Dott. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Stefano Bona del Foro Controparte_2 di Roma come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 5 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21818/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Roma in data 16 dicembre 2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.864,28 oltre agli interessi come da domanda nonché € 500,00 per compensi e €
76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. in favore di L'ingiunzione di pagamento Controparte_1 si riferiva al credito sorto per il mancato pagamento di tre fatture, emesse in esecuzione di quanto previsto in un contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale stipulato dalle parti – al netto dell'importo di una nota di credito a favore della . Parte_1
Deduceva la parte opponente:
- che la e la Controparte_1 Parte_1 avevano effettivamente sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma, poiché, dovendo gli interessi essere calcolati dalla data di proposizione della domanda, per la determinazione del valore della causa doveva tenersi conto della sola somma richiesta a titolo di capitale, e cioè euro
4.864,28, essendo di conseguenza la causa di valore inferiore agli euro 5.000 e quindi di competenza del Giudice di Pace di Roma ai sensi dell'art. 7 c.p.c.;
- la nullità del decreto ingiuntivo per non avere l'opposto costituito in mora l'opponente prima di promuovere il procedimento monitorio;
- che la fornitura di energia elettrica non sarebbe stata regolarmente prestata da
[...]
CP_1
- che le somme indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo conterrebbero calcoli erronei, affermando a tal proposito che le letture ivi richiamate sarebbero stimate e non effettive;
- che le tariffe previste dal contratto sarebbero state erroneamente applicate;
- che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato per i motivi di cui ai punti precedenti.
si costituiva contestando quanto dedotto da parte opponente e chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1
in subordine di condannare l'opponente a pagare in favore della
[...] Controparte_1
l'importo di Euro 4.864,28, ovvero quello diverso ritenuto di giustizia, oltre interessi ex D.lgs.
231/2002, con vittoria di spese e compensi professionali nel giudizio.
Con ordinanza del 1.11.2023 il Giudice disponeva che le parti procedessero alla mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010. Il procedimento si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della parte opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 sulle conclusioni in atti.
*****
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente nell'atto di opposizione. Secondo l'opponente, infatti, l'opposto avrebbe erroneamente adito il Tribunale di Roma tramite ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi invece ritenere competente per valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., vecchia formulazione, il Giudice di Pace di Roma. A sostegno di tale tesi, l'opponente richiama la giurisprudenza di legittimità che chiarisce che ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa ad una somma di denaro (ai sensi dell'art. 10 comma II c.p.c.) occorre sommare al capitale solo gli interessi già maturati “ante litem” e autonomamente richiesti. Secondo la medesima giurisprudenza, laddove l'attore richieda in modo generico la condanna al pagamento degli interessi, la notifica dell'atto giudiziale introduttivo vale a costituire in mora il debitore e la domanda deve intendersi come volta a richiedere gli interessi successivi alla data di notifica dell'atto introduttivo, i quali non potranno però essere presi in considerazione ai fini della determinazione della competenza per valore – per la quale, come detto, occorre valutare solo gli interessi già scaduti (sul punto vv. ad esempio Cass. Civ. ordinanza n. 17860 del
19/07/2017). Sarebbe questo il caso della fattispecie qui trattata, giacchè l'opposto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto al Tribunale di ingiungere alla di Parte_1 pagare la somma a titolo di capitale di Euro 4.864,28 nonché, in modo generico, gli
“interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002”. A fronte della generica richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, secondo l'opponente essi vanno considerati richiesti dalla data di notifica della domanda. Di conseguenza, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza sopra richiamata, ai fini della competenza andrebbe considerata la sola somma richiesta a titolo di capitale (Euro
4.864,28). Competente sarebbe dunque il Giudice di Pace, dato che il valore della causa è inferiore a Euro 5.000.
Le considerazioni svolte dall'opponente non sono fondate. L'insegnamento sopra richiamato, infatti, trova il suo campo di applicazione nelle fattispecie in cui è necessaria la messa in mora del debitore, ai fini della decorrenza degli interessi moratori. Ciò è chiarito da un passaggio motivazionale della sentenza Cass. n. 4843 del 03/05/1991, pure citata dalla ordinanza Cass. n. 17860 del 2017 cui si richiama nei suoi atti l'opponente. Recita la motivazione: “Va poi ricordato, per completezza, che, qualora nell'atto di citazione vengano richiesti, oltre al capitale gli interessi legali, senza specificare se essi attengano o meno a periodo antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo del processo, deve ritenersi, in mancanza di prova circa la natura del debito e la sua esenzione dalla costituzione in mora ai fini degli interessi, che la domanda giudiziale costituisca di per sè atto di costituzione in mora e che gli interessi richiesti decorrano dalla notificazione della citazione. Ne consegue che, per la determinazione del valore della causa, deve tenersi conto solo della somma richiesta a titolo di capitale, non essendo computabili a tal fine gli interessi successivi alla notificazione del suddetto atto (conf. sent. 2847-80).” È evidente quindi come sia indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'insegnamento qui riportato, che manchi la prova dell'esenzione dalla costituzione in mora del debitore per l'obbligazione di cui alla lite.
Differentemente, il credito per cui l'opposto ha presentato il ricorso monitorio ha la sua origine in una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, e cioè in un contratto
(di somministrazione di energia e gas) concluso fra due imprese: ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, versandosi quindi in un'ipotesi di mora automatica. Dato che in questo caso non è necessaria alcuna messa in mora, non si applica l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale gli interessi richiesti genericamente maturano dalla notifica dell'atto introduttivo – valendo esso come costituzione in mora – non potendo quindi venire considerati ai fini della determinazione della competenza per valore. Il richiamo nel ricorso per decreto ingiuntivo alla “misura degli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lgs 231/2002” appare sufficiente ad intendere come richiesti tutti gli interessi che spetterebbero in ragione della mora automatica di cui si avvale il creditore nel presente caso.
Conseguentemente, calcolando gli interessi maturati, appare superata la soglia di Euro 5.000 che instaura la competenza per valore del Tribunale di Roma, e l'eccezione di incompetenza dev'essere respinta.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione con cui parte opponente sostiene sussistere un'ipotesi di inammissibilità/improcedibilità, dato che l'opponente, prima di promuovere il procedimento monitorio, avrebbe dovuto costituire in mora l'opponente.
Sul punto, in primo luogo occorre tornare ad evidenziare come nel presente giudizio si discute di un debito per cui non è richiesta la messa in mora ai sensi del d.lgs. 231/2002. In ogni caso, l'eccezione non risulta fondata, in quanto la normativa non subordina la proposizione del ricorso monitorio alla preventiva messa in mora per il credito che si intende far valere. D'altronde, è lo stesso opponente a richiamare quella giurisprudenza che ritiene che la proposizione dell'atto introduttivo – che ben può consistere nel ricorso per decreto ingiuntivo – valga essa stessa a costituire in mora, smentendo la sussistenza di un rapporto di presupposizione fra i due atti.
Ancora in via preliminare occorre far cenno alla richiesta di parte opponente, presentata nell'ambito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 vecchia formulazione, con la quale la stessa ha richiesto la ripetizione della procedura di mediazione, precedentemente disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. 28/2010. A sostegno di tale richiesta, nella memoria si segnala che, nonostante l'Organo di mediazione avesse notificato la convocazione per la mediazione all'opponente, in realtà a quest'ultimo tale comunicazione era “sfuggita”. L'opponente sostiene che le reiterate richieste di notizie sull'avvio del procedimento, inviate al difensore di parte opposta senza ricevere riscontro, lo avrebbero indotto a ritenere che la mediazione dovesse ancora iniziare.
Sul punto risulta evidente, in realtà, come fosse onere della parte opponente verificare la ricezione della convocazione dell'Organismo di mediazione, per sua stessa ammissione regolarmente trasmessa. A fronte della ricezione della convocazione, parte opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione e questa si è conclusa con esito negativo.
Correttamente, quindi, si è proceduto ad istruire la causa ritenendo assolta la condizione di procedibilità.
Procedendo all'esame del merito, appare anzitutto pacifico fra le parti – non essendo sul punto intervenute specifiche contestazioni – che la e la CP_1 Parte_1
avessero stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e gas
[...] naturale, il quale peraltro risulta allegato alla comparsa di costituzione della . CP_1
In base alla pattuizione, la avrebbe fornito energia elettrica alla CP_1 Parte_1
nel rispetto delle condizioni dell'offerta “Trade Long”, nonché gas naturale
[...] secondo le condizioni dell'offerta “Trade Plus GA”.
, assolvendo al proprio onere probatorio, ha altresì dimostrato di vantare un CP_1 credito nei confronti della , relativo ad alcune fatture emesse Parte_1 nell'ambito del contratto di somministrazione vigente fra le parti e mai pagate dall'opponente. A fondamento del proprio credito, per quanto concerne i consumi di energia elettrica, l'opposto ha prodotto in giudizio non solo le suddette fatture, ma altresì i documenti che indicano le quantità di energia prelevata, rilevate dal POD in uso alla e forniti dal “distributore”, e cioè il soggetto, incaricato di pubblico Parte_1 servizio e diverso dal fornitore finale , che la normativa (e in particolare, CP_1
l'art. 21 allegato A delibera ARERA n. 348 del 2007) incarica della registrazione e validazione dei dati di misura dell'energia elettrica. I dati forniti dal distributore (E-
Distribuzione S.p.a.), e relativi ai consumi rilevati dal giorno 01.10.2021 al 04.11.2021, appaiono in effetti equivalenti a quelli riportati nelle fatture di energia elettrica addebitate alla e riferite al medesimo periodo temporale. Parte_1
Per quanto concerne, invece, i consumi di gas naturale, l'opposto ha prodotto in giudizio, oltre alle fatture, la lettera del 08.02.2023 del distributore 2i TE GA, che costituisce il soggetto (diverso dal fornitore ) responsabile della raccolta dei dati di misura CP_1 del gas naturale presso il cliente finale ai sensi del “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”. I dati di misura ivi contenuti si riferiscono al PDR che identifica l'utenza della Parte_1
. I dati contenuti nella suddetta lettera, e relativi ai consumi rilevati nei mesi di
[...] settembre e ottobre 2021, appaiono sostanzialmente corrispondenti a quelli imputati al cliente nelle fatture contestate, e relativi al periodo intercorrente fra il Parte_1 giorno 01.09.2021 e il giorno 31.10.2021.
Sul punto, è necessario premettere che in tema di contratto per la somministrazione di energia elettrica, la Cassazione ha di recente ribadito che nei contratti in cui i consumi dell'utente vengono rilevati mediante contatore, la rilevazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (cfr. Cass. sent. n. 23699/2016; n. 7045/2018; ord. n. 19154/2018).
Compete all'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), ovvero di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o di determinare un incremento dei consumi;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione (cfr. Cass. n. 297 del 09/01/2020; n. 2327 del
29.01.2019).
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di opposizione, l'ingiunto non può limitarsi ad una contestazione generica del credito, anche ove eccepita la ricostruzione dei consumi, ma deve svolgere una analitica e dettagliata contestazione, dimostrando ad esempio la differenza di consumi con i periodi antecedenti, producendo le fatture relative (cfr. Cass. ord. n. 297/2019 e n. 15771 del 17/05/2022).
Ebbene, a fronte della produzione, da parte dell'opposto, dei documenti che comprovano le rilevazioni svolte sulle utenze attivate a favore della , quest'ultima, Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio, si è limitata a svolgere contestazioni del tutto generiche. In particolare, parte opposta ha affermato che i calcoli dei consumi sarebbero erronei perché basati su semplici stime e non su letture “effettive”. In realtà l'esame dei documenti prodotti dall'opposto permette di verificare come le rilevazioni si siano basate sui dati reali di consumo. In effetti, nel documento di certificazione dei consumi di gas naturale, inoltrato a da 2i TE GA (ente distributore responsabile, secondo la CP_1 normativa, della misurazione dei consumi), si legge come la rilevazione del 1.11.2021 sia in realtà solo “stimata”, e non “effettiva”, a differenza di tutte le precedenti rilevazioni effettuate per il periodo cui si riferiscono le bollette non pagate. Nondimeno, la rilevazione stimata del 1.11.2021 contiene un valore identico all'ultima rilevazione effettiva (datata
29.10.2021), certificando quindi come fra le due rilevazioni non si sarebbero verificati ulteriori consumi di energia. Dunque l'opposto non ha alcun interesse a contestare la natura
“stimata” della rilevazione del 1.11.2021, che certifica che nessun nuovo consumo di energia si è prodotto e che quindi non addebita alcun ulteriore onere allo stesso.
La contestazione concernente un asserito malfunzionamento del contatore, pure sollevata dall'opponente, risulta tardiva, dato che è stata proposta solamente con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma VI c.p.c. vecchia formulazione. È agevole notare come, in realtà, la parte opposta avesse prodotto i dati forniti dai misuratori già nella comparsa di costituzione e risposta, e quindi sarebbe stato onere della parte opponente contestare il ricorso a tale strumento nella successiva difesa, e non nella seconda memoria prevista nell'ambito della trattazione scritta di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Vero è che nella prima memoria di cui al medesimo articolo parte opponente contestava che “le rilevazioni e le validazioni compiute dal “distributore” costituiscano prova dei reali consumi addebitabili all'opponente”. Nondimeno anche in questo caso manca una specifica e chiara contestazione del funzionamento del contatore, deducendosi solamente, in modo generico,
l'inattendibilità delle rilevazioni del distributore, senza specificarne la ragione.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata in relazione all'errata applicazione delle tariffe previste dal contratto, essa appare del tutto generica, non essendo precisato quale sarebbe l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il fornitore -e non precisandosi, peraltro, nemmeno se l'errore si riferisce al calcolo della tariffa per l'energia elettrica, per il gas naturale o per entrambe. Ciò sarebbe stato indispensabile, considerando il carattere composto degli importi riportati nelle bollette, che costituiscono la sommatoria di diverse voci (spesa per materia energia, per trasporto, gestione contatore ecc.) a loro volta calcolate in base alle complesse condizioni tecnico-economiche previste nell'ambito del contratto vigente fra le parti. Una contestazione del tutto generica come quella esposta dall'opponente, evidentemente, impedisce all'opposto di presentare adeguate e puntuali difese. Parimenti generica appare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, che adduce, in modo del tutto indeterminato, che “la fornitura non è stata regolarmente prestata”, non chiarendo sotto quale profilo il fornitore sarebbe venuto meno agli obblighi imposti dal contratto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 21818/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.12.2022;
- condanna al pagamento in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
2.552,00 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
W. VE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Francesco Felice Renzo, magistrato ordinario in tirocinio nominato con d.m. 4 aprile 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda VE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6570/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, IG.ra , rappresentata e difesa in giudizio Parte_1 dall'Avv. Santo Dibenedetto del Foro di Caltagirone come in atti;
OPPONENTE
CONTRO in concordato preventivo, in persona dell'amministratore delegato Controparte_1
Dott. rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Stefano Bona del Foro Controparte_2 di Roma come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da note scritte depositate per l'udienza del 5 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21818/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Roma in data 16 dicembre 2022, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 4.864,28 oltre agli interessi come da domanda nonché € 500,00 per compensi e €
76,00 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. in favore di L'ingiunzione di pagamento Controparte_1 si riferiva al credito sorto per il mancato pagamento di tre fatture, emesse in esecuzione di quanto previsto in un contratto di fornitura di energia elettrica e di gas naturale stipulato dalle parti – al netto dell'importo di una nota di credito a favore della . Parte_1
Deduceva la parte opponente:
- che la e la Controparte_1 Parte_1 avevano effettivamente sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas naturale;
- in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di Roma, poiché, dovendo gli interessi essere calcolati dalla data di proposizione della domanda, per la determinazione del valore della causa doveva tenersi conto della sola somma richiesta a titolo di capitale, e cioè euro
4.864,28, essendo di conseguenza la causa di valore inferiore agli euro 5.000 e quindi di competenza del Giudice di Pace di Roma ai sensi dell'art. 7 c.p.c.;
- la nullità del decreto ingiuntivo per non avere l'opposto costituito in mora l'opponente prima di promuovere il procedimento monitorio;
- che la fornitura di energia elettrica non sarebbe stata regolarmente prestata da
[...]
CP_1
- che le somme indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo conterrebbero calcoli erronei, affermando a tal proposito che le letture ivi richiamate sarebbero stimate e non effettive;
- che le tariffe previste dal contratto sarebbero state erroneamente applicate;
- che il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato per i motivi di cui ai punti precedenti.
si costituiva contestando quanto dedotto da parte opponente e chiedendo il CP_1 rigetto dell'opposizione proposta dalla Parte_1
in subordine di condannare l'opponente a pagare in favore della
[...] Controparte_1
l'importo di Euro 4.864,28, ovvero quello diverso ritenuto di giustizia, oltre interessi ex D.lgs.
231/2002, con vittoria di spese e compensi professionali nel giudizio.
Con ordinanza del 1.11.2023 il Giudice disponeva che le parti procedessero alla mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 quater del d.lgs. 28/2010. Il procedimento si concludeva con esito negativo per mancata comparizione della parte opponente.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 5 maggio 2025 sulle conclusioni in atti.
*****
Occorre esaminare preliminarmente l'eccezione di incompetenza proposta dall'opponente nell'atto di opposizione. Secondo l'opponente, infatti, l'opposto avrebbe erroneamente adito il Tribunale di Roma tramite ricorso per decreto ingiuntivo, dovendosi invece ritenere competente per valore, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., vecchia formulazione, il Giudice di Pace di Roma. A sostegno di tale tesi, l'opponente richiama la giurisprudenza di legittimità che chiarisce che ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine alla domanda relativa ad una somma di denaro (ai sensi dell'art. 10 comma II c.p.c.) occorre sommare al capitale solo gli interessi già maturati “ante litem” e autonomamente richiesti. Secondo la medesima giurisprudenza, laddove l'attore richieda in modo generico la condanna al pagamento degli interessi, la notifica dell'atto giudiziale introduttivo vale a costituire in mora il debitore e la domanda deve intendersi come volta a richiedere gli interessi successivi alla data di notifica dell'atto introduttivo, i quali non potranno però essere presi in considerazione ai fini della determinazione della competenza per valore – per la quale, come detto, occorre valutare solo gli interessi già scaduti (sul punto vv. ad esempio Cass. Civ. ordinanza n. 17860 del
19/07/2017). Sarebbe questo il caso della fattispecie qui trattata, giacchè l'opposto, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha richiesto al Tribunale di ingiungere alla di Parte_1 pagare la somma a titolo di capitale di Euro 4.864,28 nonché, in modo generico, gli
“interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002”. A fronte della generica richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori, secondo l'opponente essi vanno considerati richiesti dalla data di notifica della domanda. Di conseguenza, in applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza sopra richiamata, ai fini della competenza andrebbe considerata la sola somma richiesta a titolo di capitale (Euro
4.864,28). Competente sarebbe dunque il Giudice di Pace, dato che il valore della causa è inferiore a Euro 5.000.
Le considerazioni svolte dall'opponente non sono fondate. L'insegnamento sopra richiamato, infatti, trova il suo campo di applicazione nelle fattispecie in cui è necessaria la messa in mora del debitore, ai fini della decorrenza degli interessi moratori. Ciò è chiarito da un passaggio motivazionale della sentenza Cass. n. 4843 del 03/05/1991, pure citata dalla ordinanza Cass. n. 17860 del 2017 cui si richiama nei suoi atti l'opponente. Recita la motivazione: “Va poi ricordato, per completezza, che, qualora nell'atto di citazione vengano richiesti, oltre al capitale gli interessi legali, senza specificare se essi attengano o meno a periodo antecedente alla notificazione dell'atto introduttivo del processo, deve ritenersi, in mancanza di prova circa la natura del debito e la sua esenzione dalla costituzione in mora ai fini degli interessi, che la domanda giudiziale costituisca di per sè atto di costituzione in mora e che gli interessi richiesti decorrano dalla notificazione della citazione. Ne consegue che, per la determinazione del valore della causa, deve tenersi conto solo della somma richiesta a titolo di capitale, non essendo computabili a tal fine gli interessi successivi alla notificazione del suddetto atto (conf. sent. 2847-80).” È evidente quindi come sia indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'insegnamento qui riportato, che manchi la prova dell'esenzione dalla costituzione in mora del debitore per l'obbligazione di cui alla lite.
Differentemente, il credito per cui l'opposto ha presentato il ricorso monitorio ha la sua origine in una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002, e cioè in un contratto
(di somministrazione di energia e gas) concluso fra due imprese: ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, versandosi quindi in un'ipotesi di mora automatica. Dato che in questo caso non è necessaria alcuna messa in mora, non si applica l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale gli interessi richiesti genericamente maturano dalla notifica dell'atto introduttivo – valendo esso come costituzione in mora – non potendo quindi venire considerati ai fini della determinazione della competenza per valore. Il richiamo nel ricorso per decreto ingiuntivo alla “misura degli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lgs 231/2002” appare sufficiente ad intendere come richiesti tutti gli interessi che spetterebbero in ragione della mora automatica di cui si avvale il creditore nel presente caso.
Conseguentemente, calcolando gli interessi maturati, appare superata la soglia di Euro 5.000 che instaura la competenza per valore del Tribunale di Roma, e l'eccezione di incompetenza dev'essere respinta.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione con cui parte opponente sostiene sussistere un'ipotesi di inammissibilità/improcedibilità, dato che l'opponente, prima di promuovere il procedimento monitorio, avrebbe dovuto costituire in mora l'opponente.
Sul punto, in primo luogo occorre tornare ad evidenziare come nel presente giudizio si discute di un debito per cui non è richiesta la messa in mora ai sensi del d.lgs. 231/2002. In ogni caso, l'eccezione non risulta fondata, in quanto la normativa non subordina la proposizione del ricorso monitorio alla preventiva messa in mora per il credito che si intende far valere. D'altronde, è lo stesso opponente a richiamare quella giurisprudenza che ritiene che la proposizione dell'atto introduttivo – che ben può consistere nel ricorso per decreto ingiuntivo – valga essa stessa a costituire in mora, smentendo la sussistenza di un rapporto di presupposizione fra i due atti.
Ancora in via preliminare occorre far cenno alla richiesta di parte opponente, presentata nell'ambito delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 vecchia formulazione, con la quale la stessa ha richiesto la ripetizione della procedura di mediazione, precedentemente disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. 28/2010. A sostegno di tale richiesta, nella memoria si segnala che, nonostante l'Organo di mediazione avesse notificato la convocazione per la mediazione all'opponente, in realtà a quest'ultimo tale comunicazione era “sfuggita”. L'opponente sostiene che le reiterate richieste di notizie sull'avvio del procedimento, inviate al difensore di parte opposta senza ricevere riscontro, lo avrebbero indotto a ritenere che la mediazione dovesse ancora iniziare.
Sul punto risulta evidente, in realtà, come fosse onere della parte opponente verificare la ricezione della convocazione dell'Organismo di mediazione, per sua stessa ammissione regolarmente trasmessa. A fronte della ricezione della convocazione, parte opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione e questa si è conclusa con esito negativo.
Correttamente, quindi, si è proceduto ad istruire la causa ritenendo assolta la condizione di procedibilità.
Procedendo all'esame del merito, appare anzitutto pacifico fra le parti – non essendo sul punto intervenute specifiche contestazioni – che la e la CP_1 Parte_1
avessero stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica e gas
[...] naturale, il quale peraltro risulta allegato alla comparsa di costituzione della . CP_1
In base alla pattuizione, la avrebbe fornito energia elettrica alla CP_1 Parte_1
nel rispetto delle condizioni dell'offerta “Trade Long”, nonché gas naturale
[...] secondo le condizioni dell'offerta “Trade Plus GA”.
, assolvendo al proprio onere probatorio, ha altresì dimostrato di vantare un CP_1 credito nei confronti della , relativo ad alcune fatture emesse Parte_1 nell'ambito del contratto di somministrazione vigente fra le parti e mai pagate dall'opponente. A fondamento del proprio credito, per quanto concerne i consumi di energia elettrica, l'opposto ha prodotto in giudizio non solo le suddette fatture, ma altresì i documenti che indicano le quantità di energia prelevata, rilevate dal POD in uso alla e forniti dal “distributore”, e cioè il soggetto, incaricato di pubblico Parte_1 servizio e diverso dal fornitore finale , che la normativa (e in particolare, CP_1
l'art. 21 allegato A delibera ARERA n. 348 del 2007) incarica della registrazione e validazione dei dati di misura dell'energia elettrica. I dati forniti dal distributore (E-
Distribuzione S.p.a.), e relativi ai consumi rilevati dal giorno 01.10.2021 al 04.11.2021, appaiono in effetti equivalenti a quelli riportati nelle fatture di energia elettrica addebitate alla e riferite al medesimo periodo temporale. Parte_1
Per quanto concerne, invece, i consumi di gas naturale, l'opposto ha prodotto in giudizio, oltre alle fatture, la lettera del 08.02.2023 del distributore 2i TE GA, che costituisce il soggetto (diverso dal fornitore ) responsabile della raccolta dei dati di misura CP_1 del gas naturale presso il cliente finale ai sensi del “Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane”. I dati di misura ivi contenuti si riferiscono al PDR che identifica l'utenza della Parte_1
. I dati contenuti nella suddetta lettera, e relativi ai consumi rilevati nei mesi di
[...] settembre e ottobre 2021, appaiono sostanzialmente corrispondenti a quelli imputati al cliente nelle fatture contestate, e relativi al periodo intercorrente fra il Parte_1 giorno 01.09.2021 e il giorno 31.10.2021.
Sul punto, è necessario premettere che in tema di contratto per la somministrazione di energia elettrica, la Cassazione ha di recente ribadito che nei contratti in cui i consumi dell'utente vengono rilevati mediante contatore, la rilevazione è assistita da una presunzione semplice di veridicità, che può essere superata solo tramite la contestazione specifica dei consumi addebitati (cfr. Cass. sent. n. 23699/2016; n. 7045/2018; ord. n. 19154/2018).
Compete all'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia), ovvero di dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o di determinare un incremento dei consumi;
incombe, invece, sul gestore l'onere di provare il corretto funzionamento dello strumento di misurazione (cfr. Cass. n. 297 del 09/01/2020; n. 2327 del
29.01.2019).
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale, in caso di opposizione, l'ingiunto non può limitarsi ad una contestazione generica del credito, anche ove eccepita la ricostruzione dei consumi, ma deve svolgere una analitica e dettagliata contestazione, dimostrando ad esempio la differenza di consumi con i periodi antecedenti, producendo le fatture relative (cfr. Cass. ord. n. 297/2019 e n. 15771 del 17/05/2022).
Ebbene, a fronte della produzione, da parte dell'opposto, dei documenti che comprovano le rilevazioni svolte sulle utenze attivate a favore della , quest'ultima, Parte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio, si è limitata a svolgere contestazioni del tutto generiche. In particolare, parte opposta ha affermato che i calcoli dei consumi sarebbero erronei perché basati su semplici stime e non su letture “effettive”. In realtà l'esame dei documenti prodotti dall'opposto permette di verificare come le rilevazioni si siano basate sui dati reali di consumo. In effetti, nel documento di certificazione dei consumi di gas naturale, inoltrato a da 2i TE GA (ente distributore responsabile, secondo la CP_1 normativa, della misurazione dei consumi), si legge come la rilevazione del 1.11.2021 sia in realtà solo “stimata”, e non “effettiva”, a differenza di tutte le precedenti rilevazioni effettuate per il periodo cui si riferiscono le bollette non pagate. Nondimeno, la rilevazione stimata del 1.11.2021 contiene un valore identico all'ultima rilevazione effettiva (datata
29.10.2021), certificando quindi come fra le due rilevazioni non si sarebbero verificati ulteriori consumi di energia. Dunque l'opposto non ha alcun interesse a contestare la natura
“stimata” della rilevazione del 1.11.2021, che certifica che nessun nuovo consumo di energia si è prodotto e che quindi non addebita alcun ulteriore onere allo stesso.
La contestazione concernente un asserito malfunzionamento del contatore, pure sollevata dall'opponente, risulta tardiva, dato che è stata proposta solamente con la seconda memoria prevista dall'art. 183 comma VI c.p.c. vecchia formulazione. È agevole notare come, in realtà, la parte opposta avesse prodotto i dati forniti dai misuratori già nella comparsa di costituzione e risposta, e quindi sarebbe stato onere della parte opponente contestare il ricorso a tale strumento nella successiva difesa, e non nella seconda memoria prevista nell'ambito della trattazione scritta di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Vero è che nella prima memoria di cui al medesimo articolo parte opponente contestava che “le rilevazioni e le validazioni compiute dal “distributore” costituiscano prova dei reali consumi addebitabili all'opponente”. Nondimeno anche in questo caso manca una specifica e chiara contestazione del funzionamento del contatore, deducendosi solamente, in modo generico,
l'inattendibilità delle rilevazioni del distributore, senza specificarne la ragione.
Per quanto riguarda l'eccezione sollevata in relazione all'errata applicazione delle tariffe previste dal contratto, essa appare del tutto generica, non essendo precisato quale sarebbe l'errore di calcolo nel quale sarebbe incorso il fornitore -e non precisandosi, peraltro, nemmeno se l'errore si riferisce al calcolo della tariffa per l'energia elettrica, per il gas naturale o per entrambe. Ciò sarebbe stato indispensabile, considerando il carattere composto degli importi riportati nelle bollette, che costituiscono la sommatoria di diverse voci (spesa per materia energia, per trasporto, gestione contatore ecc.) a loro volta calcolate in base alle complesse condizioni tecnico-economiche previste nell'ambito del contratto vigente fra le parti. Una contestazione del tutto generica come quella esposta dall'opponente, evidentemente, impedisce all'opposto di presentare adeguate e puntuali difese. Parimenti generica appare l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, che adduce, in modo del tutto indeterminato, che “la fornitura non è stata regolarmente prestata”, non chiarendo sotto quale profilo il fornitore sarebbe venuto meno agli obblighi imposti dal contratto.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 21818/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.12.2022;
- condanna al pagamento in favore Parte_1 di delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro Controparte_1
2.552,00 oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, 5 novembre 2025.
IL GIUDICE
W. VE
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Francesco Felice Renzo, magistrato ordinario in tirocinio nominato con d.m. 4 aprile 2025.