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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/05/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 320/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, sia Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Mauceri e da se stesso giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Catania al Viale Jonio n. 30;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale;
APPELLATA
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità professionale esperita dalla nei confronti dell'avv. in merito all'esecuzione del Controparte_1 Pt_1 Pt_1
contratto d'opera professionale concluso per l'assistenza della predetta società in una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale: era infatti accaduto che, all'esito della procedura, alcuni dei licenziamenti intimati erano stati impugnati dai lavoratori dipendenti e e, successivamente, annullati per il vizio CP_3 Per_1 Per_2
procedurale della mancata indicazione dei motivi ostativi all'adozione di misure alternative alla mobilità, di talché, dopo avere transatto le liti con i predetti lavoratori che avevano impugnato il recesso datoriale, la società aveva imputato le omissioni procedurali all'operato del professionista, svolto a suo dire con negligenza professionale, ed aveva incoato giudizio volto ad ottenere sia il risarcimento del danno subito, pari al significativo esborso economico sostenuto per tacitare i lavoratori, sia l'accertamento dell'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c. ai fini del diniego del diritto al compenso.
Con sentenza di primo grado n. 2037 del 2 maggio 2017 il Tribunale di Catania ha condannato l'avv. in contumacia, con accoglimento delle domande attoree (salvo Pt_1
che quella di accertamento negativo del diritto al compenso) e liquidazione del danno in misura pari all'esborso conseguente alla sentenza di reintegrazione e alle spese dei relativi giudizi, nella misura di € 166.363,85 per il dipendente € 95.000,00 per il CP_3
dipendente ed € 315.000,00 per il dipendente oltre interessi legali e spese di Per_1 Per_2
lite.
Ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado n. 2037 del 2 maggio 2017,
l'avv. lamentando sia la nullità della notificazione dell'atto introduttivo per aver Pt_1
l'agente postale consegnato il plico in luogo diverso dalla sua residenza, vale a dire nell'edificio in cui aveva avuto lo studio professionale fino a poco tempo prima, a persona pagina 2 di 9 diversa dal destinatario e senza inviare la raccomandata integrativa prescritta dall'art. 7, legge 890/1982, sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla quantificazione del danno, sia l'insussistenza del proprio inadempimento al mandato professionale ricevuto, sia infine l'errore nella quantificazione del risarcimento: la Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 144 del 17.01.2020, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità della notificazione della citazione, rammentando che l'ufficio del destinatario costituisce uno dei luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c. e facendo applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione in materia di notificazione a mezzo posta e, quanto al merito, pur confermando la responsabilità professionale dell'avv. ha ridotto Pt_1
l'ammontare del danno in considerazione del ritenuto concorso colposo della Società ex art. 1227, c.c., nella misura complessiva di € 201.727,35, con condanna dell'appellante alla metà delle spese del doppio grado.
L'avv. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 144 del Pt_1
17.01.2020 articolando ben sei motivi di impugnazione;
costituitasi la Controparte_1
la quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza d'appello aveva prefigurato il concorso colposo di essa committente, con conseguente richiesta di riforma in parte qua della decisione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 34400 del giorno
11.12.2023, ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale era stata specificamente denunciata la violazione e falsa applicazione di legge (art. 7, l. 890/1982, art. 325 c.p.c., artt. 2699 e 2700, c.c.) e la nullità del procedimento, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notificazione a mezzo posta della citazione in primo grado, effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario, con consegna a persona diversa dal destinatario, in alcun modo identificata, sul presupposto che, in mancanza di querela di falso, l'avviso di ricevimento relativo alla detta notifica dimostrava con la valenza della pubblica fede l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, ancorché questi avesse apposto una sottoscrizione illeggibile.
pagina 3 di 9 La Suprema Corte di Cassazione affermava che “Non è rilevante la circostanza che l'atto sia stato notificato (non presso la residenza, ma) presso il domicilio del convenuto (e quindi presso il di lui studio professionale) […] Parimenti non rilevante è la scelta dello strumento per la notifica dell'atto (il servizio postale in luogo dell'ufficiale giudiziario) e neppure è rilevante la dedotta circostanza che nelle more l'avv. […] aveva trasferito il proprio studio professionale […] Rilevante è invece la circostanza che l'atto sia stato consegnato a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile”
e, tenuto conto che l'art. 11 della legge 53/1994 “prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto”, ha accolto il primo motivo del ricorso del con conseguente cassazione Pt_1
della sentenza impugnata ed assorbimento di tutti gli altri motivi nonché del ricorso incidentale, affermando che “Di tale disposizione di legge non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale: - l'avviso di riferimento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
- la firma, come sopra rilevato, è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;
- l'agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull'avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella;
- non risulta che presso l'edificio di ….. avesse sede soltanto lo studio professionale dell'avv.; - è mancato l'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto. L'assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato
l'atto ed il compimento della notifica da parte dell'agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l'accoglimento del primo motivo…”.
La Corte Suprema ha rinviato alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame in applicazione dei principi disattesi.
pagina 4 di 9 Con atto di citazione notificato in data 29.02.2024, l'avv. ha citato in riassunzione Pt_1
chiedendo la condanna della Società alle spese di lite sul presupposto Controparte_1
che l'ordinanza della Cassazione avesse ingenerato il giudicato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado e dell'intero procedimento.
Si è costituita nel giudizio di rinvio osservando che la cassazione della Controparte_1
sentenza d'appello, con rimessione della causa a un altro giudice di pari grado di quello che ha emesso la sentenza cassata, non aveva in alcun caso posto nel nulla la sentenza di primo grado, non avendo la Suprema Corte sanzionato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 354 e 383, terzo comma,
c.p.c., con la rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure;
che, piuttosto, la
Cassazione aveva rinviato al Giudice d'appello ai fini di nuovo esame sull'azione di responsabilità per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si era formato alcun giudicato sul punto;
che, non avendo il riproposto, nemmeno per Pt_1
relationem, i motivi d'appello, l'impugnazione da quest'ultimo intrapresa andava dichiarata improcedibile, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado stante la formazione del giudicato implicito sugli altri punti controversi per acquiescenza;
che, tenuto conto che nella specie l'ipotetico rilievo del vizio di nullità della notificazione della citazione non aveva implicato automaticamente la rimessione al primo giudice, l'avv. avrebbe dovuto riproporre tutte le conclusioni precedentemente Pt_1
rassegnate pena, in mancanza, la formazione di un giudicato implicito sulle questioni di merito e, di conseguenza, il difetto di interesse a coltivare l'impugnazione; che, anche a volere ritenere l'impugnazione del procedibile, il Giudice del rinvio doveva Pt_1
procedere ad un nuovo esame dell'ipotetico vizio di notificazione considerato che, analizzando l'avviso di ricevimento a corredo della citazione in primo grado, appariva manifestamente erroneo l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui “la firma
…. è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di
pagina 5 di 9 persona delegata”, posto che essa era stata, invece, inserita proprio nella relativa riga nella colonna della “consegna del plico a domicilio”; che da tale travisamento di fatto discendeva l'irrilevanza in concreto di alcuni degli indicati profili di ipotetica difformità della notifica dal modello legale, tenuto conto che, a fronte di ciò, non doveva essere inserita la qualifica del firmatario e non doveva essere inviata la raccomandata informativa;
che nella specie, seguendosi l'orientamento della sentenza a Sezioni Unite
27.04.2010 n. 9962, doveva trovare applicazione il principio secondo cui “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.”; che nonostante l'affermazione della
Cassazione secondo cui tale giurisprudenza “non si attaglia nel caso di specie nel quale la firma illeggibile non risulta apposta nello spazio dell'avviso relativo alla forma del destinatario o di persona delegata”, la Corte Etnea in sede di giudizio di rinvio doveva nuovamente valutare l'applicazione al caso in esame dei principi affermati dalla Suprema
Corte sia alla luce del fatto che quest'ultima, del tutto erroneamente, avesse affermato che la firma del soggetto che aveva ricevuto il piego non era stata apposta nello spazio del destinatario, essendo essa, quand'anche ritenuta illeggibile, al contrario regolarmente ivi inserita e non essendo di conseguenza necessario l'invio della sia alla luce del Pt_2
formante giurisprudenziale, in considerazione dei superiori presupposti, secondo cui in assenza di querela di falso è irrilevante sia l'ipotetica illeggibilità della firma, sia il fatto pagina 6 di 9 che casella relativa al destinatario non sia stata sbarrata e non sia stata altrimenti indicata la qualità del consegnatario;
che, in definitiva, la notificazione della citazione in primo grado doveva considerarsi validamente effettuata di talché, in assenza di riproposizione delle ulteriori domande da parte dell'avv. la sentenza di primo grado, laddove Pt_1
era stata accertata la responsabilità professionale del predetto, doveva essere confermata stante l'intervenuto giudicato implicito sul punto;
che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice del rinvio reputava infondata la tesi del giudicato implicito, occorreva procedere ad un riesame nel merito con conferma della sentenza n. 2037/2017 emessa dal Tribunale di Catania;
che, in via estremamente gradata, anche a voler ammettere l'esistenza di un'ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, si imponeva la rimessione della lite al primo giudice ai sensi dell'art. 354, c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 19 maggio 2025 in occasione della quale i difensori delle parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. utili ai fini del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa di dovere rimettere il procedimento al giudice di primo grado stante l'affermazione contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34400 datata 11.12.2023 a mente della quale la notifica dell'atto di citazione che ha dato la stura al giudizio di primo grado
è da ritenersi nulla: il fatto che, come rilevato dalla difesa della società convenuta, la sottoscrizione del soggetto che ha ricevuto l'atto sia stata posta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, nella riga relativa alla firma del destinatario o di persona delegata, nella colonna della “consegna del plico a domicilio”, non consente a questa Corte di rimettere in discussione l'invalidità della notifica dell'atto di citazione la quale ha irrimediabilmente riverberato i propri effetti caducatori sull'intero procedimento;
spetterà al giudice di primo grado, da individuare nel Tribunale di Catania,
pagina 7 di 9 il compito di riesaminare, ove adito, il merito delle domande in origine azionate dalla
[...]
nei confronti dell'avv. CP_1 Parte_1
Quanto infine al regime delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza esse vanno addossate alla per il grado di appello, il giudizio in Controparte_1
Cassazione ed il presente giudizio di rinvio, avuto riguardo ai parametri minimi delle controversie di valore indeterminato a complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio nella causa iscritta al n.
320/2024 R.G., così provvede:
Rimette la causa avanti al Tribunale di Catania;
Condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio di appello, del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio che si liquidano: - quanto al giudizio di appello, in Euro
2.529,00 per esborsi e in Euro 6.079,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.259,00 per la fase di studio, euro 833,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro 2.144,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione in Euro 1.518,00 per esborsi e in Euro
3.293,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.435,00 per la fase di studio, euro
1.112,00 per la fase introduttiva ed euro 746,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al presente grado in Euro 1.138,50 per esborsi ed in Euro
3.935,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.259,00 per la fase di studio, euro 833,00 per la fase introduttiva ed euro 1.843,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 22 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Nicolò Crascì Presidente dott.ssa Claudia Cottini Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliera rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 320/2024
PROMOSSA DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, sia Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente che disgiuntamente, dall'avv. Francesco Mauceri e da se stesso giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Catania al Viale Jonio n. 30;
ATTORE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ) in persona dell'amministratore unico e Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore dott. , rappresentata e Controparte_2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Harald Bonura ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale;
APPELLATA
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'azione di responsabilità professionale esperita dalla nei confronti dell'avv. in merito all'esecuzione del Controparte_1 Pt_1 Pt_1
contratto d'opera professionale concluso per l'assistenza della predetta società in una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale: era infatti accaduto che, all'esito della procedura, alcuni dei licenziamenti intimati erano stati impugnati dai lavoratori dipendenti e e, successivamente, annullati per il vizio CP_3 Per_1 Per_2
procedurale della mancata indicazione dei motivi ostativi all'adozione di misure alternative alla mobilità, di talché, dopo avere transatto le liti con i predetti lavoratori che avevano impugnato il recesso datoriale, la società aveva imputato le omissioni procedurali all'operato del professionista, svolto a suo dire con negligenza professionale, ed aveva incoato giudizio volto ad ottenere sia il risarcimento del danno subito, pari al significativo esborso economico sostenuto per tacitare i lavoratori, sia l'accertamento dell'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c. ai fini del diniego del diritto al compenso.
Con sentenza di primo grado n. 2037 del 2 maggio 2017 il Tribunale di Catania ha condannato l'avv. in contumacia, con accoglimento delle domande attoree (salvo Pt_1
che quella di accertamento negativo del diritto al compenso) e liquidazione del danno in misura pari all'esborso conseguente alla sentenza di reintegrazione e alle spese dei relativi giudizi, nella misura di € 166.363,85 per il dipendente € 95.000,00 per il CP_3
dipendente ed € 315.000,00 per il dipendente oltre interessi legali e spese di Per_1 Per_2
lite.
Ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado n. 2037 del 2 maggio 2017,
l'avv. lamentando sia la nullità della notificazione dell'atto introduttivo per aver Pt_1
l'agente postale consegnato il plico in luogo diverso dalla sua residenza, vale a dire nell'edificio in cui aveva avuto lo studio professionale fino a poco tempo prima, a persona pagina 2 di 9 diversa dal destinatario e senza inviare la raccomandata integrativa prescritta dall'art. 7, legge 890/1982, sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla quantificazione del danno, sia l'insussistenza del proprio inadempimento al mandato professionale ricevuto, sia infine l'errore nella quantificazione del risarcimento: la Corte d'appello di Catania, con la sentenza n. 144 del 17.01.2020, ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità della notificazione della citazione, rammentando che l'ufficio del destinatario costituisce uno dei luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c. e facendo applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione in materia di notificazione a mezzo posta e, quanto al merito, pur confermando la responsabilità professionale dell'avv. ha ridotto Pt_1
l'ammontare del danno in considerazione del ritenuto concorso colposo della Società ex art. 1227, c.c., nella misura complessiva di € 201.727,35, con condanna dell'appellante alla metà delle spese del doppio grado.
L'avv. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 144 del Pt_1
17.01.2020 articolando ben sei motivi di impugnazione;
costituitasi la Controparte_1
la quale ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza d'appello aveva prefigurato il concorso colposo di essa committente, con conseguente richiesta di riforma in parte qua della decisione, la Suprema Corte, con ordinanza n. 34400 del giorno
11.12.2023, ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale era stata specificamente denunciata la violazione e falsa applicazione di legge (art. 7, l. 890/1982, art. 325 c.p.c., artt. 2699 e 2700, c.c.) e la nullità del procedimento, nella parte in cui la Corte territoriale aveva ritenuto valida la notificazione a mezzo posta della citazione in primo grado, effettuata in luogo diverso dalla residenza del destinatario, con consegna a persona diversa dal destinatario, in alcun modo identificata, sul presupposto che, in mancanza di querela di falso, l'avviso di ricevimento relativo alla detta notifica dimostrava con la valenza della pubblica fede l'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, ancorché questi avesse apposto una sottoscrizione illeggibile.
pagina 3 di 9 La Suprema Corte di Cassazione affermava che “Non è rilevante la circostanza che l'atto sia stato notificato (non presso la residenza, ma) presso il domicilio del convenuto (e quindi presso il di lui studio professionale) […] Parimenti non rilevante è la scelta dello strumento per la notifica dell'atto (il servizio postale in luogo dell'ufficiale giudiziario) e neppure è rilevante la dedotta circostanza che nelle more l'avv. […] aveva trasferito il proprio studio professionale […] Rilevante è invece la circostanza che l'atto sia stato consegnato a persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile”
e, tenuto conto che l'art. 11 della legge 53/1994 “prevede espressamente la nullità della notifica ogni qualvolta vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto”, ha accolto il primo motivo del ricorso del con conseguente cassazione Pt_1
della sentenza impugnata ed assorbimento di tutti gli altri motivi nonché del ricorso incidentale, affermando che “Di tale disposizione di legge non ha tenuto conto la corte territoriale nel caso di specie nel quale: - l'avviso di riferimento non indica la qualifica di colui che ha apposto la firma;
- la firma, come sopra rilevato, è illeggibile ed è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di persona delegata;
- l'agente postale non ha spuntato la casella che consente di riferire al destinatario della notifica la firma raccolta sull'avviso di ricevimento, come pure nessuna altra casella;
- non risulta che presso l'edificio di ….. avesse sede soltanto lo studio professionale dell'avv.; - è mancato l'invio al destinatario medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto. L'assoluta incertezza sulla persona alla quale è stato consegnato
l'atto ed il compimento della notifica da parte dell'agente postale in assenza delle prescritte indicazioni e dei prescritti adempimenti impone l'accoglimento del primo motivo…”.
La Corte Suprema ha rinviato alla Corte d'Appello di Catania per un nuovo esame in applicazione dei principi disattesi.
pagina 4 di 9 Con atto di citazione notificato in data 29.02.2024, l'avv. ha citato in riassunzione Pt_1
chiedendo la condanna della Società alle spese di lite sul presupposto Controparte_1
che l'ordinanza della Cassazione avesse ingenerato il giudicato sulla nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado e dell'intero procedimento.
Si è costituita nel giudizio di rinvio osservando che la cassazione della Controparte_1
sentenza d'appello, con rimessione della causa a un altro giudice di pari grado di quello che ha emesso la sentenza cassata, non aveva in alcun caso posto nel nulla la sentenza di primo grado, non avendo la Suprema Corte sanzionato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 354 e 383, terzo comma,
c.p.c., con la rimessione della causa innanzi al Giudice di prime cure;
che, piuttosto, la
Cassazione aveva rinviato al Giudice d'appello ai fini di nuovo esame sull'azione di responsabilità per cui, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si era formato alcun giudicato sul punto;
che, non avendo il riproposto, nemmeno per Pt_1
relationem, i motivi d'appello, l'impugnazione da quest'ultimo intrapresa andava dichiarata improcedibile, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado stante la formazione del giudicato implicito sugli altri punti controversi per acquiescenza;
che, tenuto conto che nella specie l'ipotetico rilievo del vizio di nullità della notificazione della citazione non aveva implicato automaticamente la rimessione al primo giudice, l'avv. avrebbe dovuto riproporre tutte le conclusioni precedentemente Pt_1
rassegnate pena, in mancanza, la formazione di un giudicato implicito sulle questioni di merito e, di conseguenza, il difetto di interesse a coltivare l'impugnazione; che, anche a volere ritenere l'impugnazione del procedibile, il Giudice del rinvio doveva Pt_1
procedere ad un nuovo esame dell'ipotetico vizio di notificazione considerato che, analizzando l'avviso di ricevimento a corredo della citazione in primo grado, appariva manifestamente erroneo l'affermazione della Corte di Cassazione secondo cui “la firma
…. è stata apposta in spazio diverso da quello relativo alla firma del destinatario o di
pagina 5 di 9 persona delegata”, posto che essa era stata, invece, inserita proprio nella relativa riga nella colonna della “consegna del plico a domicilio”; che da tale travisamento di fatto discendeva l'irrilevanza in concreto di alcuni degli indicati profili di ipotetica difformità della notifica dal modello legale, tenuto conto che, a fronte di ciò, non doveva essere inserita la qualifica del firmatario e non doveva essere inviata la raccomandata informativa;
che nella specie, seguendosi l'orientamento della sentenza a Sezioni Unite
27.04.2010 n. 9962, doveva trovare applicazione il principio secondo cui “in caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata” e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, in tale evenienza non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 160 c.p.c.”; che nonostante l'affermazione della
Cassazione secondo cui tale giurisprudenza “non si attaglia nel caso di specie nel quale la firma illeggibile non risulta apposta nello spazio dell'avviso relativo alla forma del destinatario o di persona delegata”, la Corte Etnea in sede di giudizio di rinvio doveva nuovamente valutare l'applicazione al caso in esame dei principi affermati dalla Suprema
Corte sia alla luce del fatto che quest'ultima, del tutto erroneamente, avesse affermato che la firma del soggetto che aveva ricevuto il piego non era stata apposta nello spazio del destinatario, essendo essa, quand'anche ritenuta illeggibile, al contrario regolarmente ivi inserita e non essendo di conseguenza necessario l'invio della sia alla luce del Pt_2
formante giurisprudenziale, in considerazione dei superiori presupposti, secondo cui in assenza di querela di falso è irrilevante sia l'ipotetica illeggibilità della firma, sia il fatto pagina 6 di 9 che casella relativa al destinatario non sia stata sbarrata e non sia stata altrimenti indicata la qualità del consegnatario;
che, in definitiva, la notificazione della citazione in primo grado doveva considerarsi validamente effettuata di talché, in assenza di riproposizione delle ulteriori domande da parte dell'avv. la sentenza di primo grado, laddove Pt_1
era stata accertata la responsabilità professionale del predetto, doveva essere confermata stante l'intervenuto giudicato implicito sul punto;
che, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice del rinvio reputava infondata la tesi del giudicato implicito, occorreva procedere ad un riesame nel merito con conferma della sentenza n. 2037/2017 emessa dal Tribunale di Catania;
che, in via estremamente gradata, anche a voler ammettere l'esistenza di un'ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo, si imponeva la rimessione della lite al primo giudice ai sensi dell'art. 354, c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di discussione del 19 maggio 2025 in occasione della quale i difensori delle parti hanno rinunciato ai termini ex art. 190 c.p.c. utili ai fini del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Questi i fatti di causa e le rispettive posizioni delle parti, la Corte reputa di dovere rimettere il procedimento al giudice di primo grado stante l'affermazione contenuta nell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34400 datata 11.12.2023 a mente della quale la notifica dell'atto di citazione che ha dato la stura al giudizio di primo grado
è da ritenersi nulla: il fatto che, come rilevato dalla difesa della società convenuta, la sottoscrizione del soggetto che ha ricevuto l'atto sia stata posta, contrariamente a quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, nella riga relativa alla firma del destinatario o di persona delegata, nella colonna della “consegna del plico a domicilio”, non consente a questa Corte di rimettere in discussione l'invalidità della notifica dell'atto di citazione la quale ha irrimediabilmente riverberato i propri effetti caducatori sull'intero procedimento;
spetterà al giudice di primo grado, da individuare nel Tribunale di Catania,
pagina 7 di 9 il compito di riesaminare, ove adito, il merito delle domande in origine azionate dalla
[...]
nei confronti dell'avv. CP_1 Parte_1
Quanto infine al regime delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza esse vanno addossate alla per il grado di appello, il giudizio in Controparte_1
Cassazione ed il presente giudizio di rinvio, avuto riguardo ai parametri minimi delle controversie di valore indeterminato a complessità media.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio nella causa iscritta al n.
320/2024 R.G., così provvede:
Rimette la causa avanti al Tribunale di Catania;
Condanna la al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali del giudizio di appello, del giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio che si liquidano: - quanto al giudizio di appello, in Euro
2.529,00 per esborsi e in Euro 6.079,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.259,00 per la fase di studio, euro 833,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria ed euro 2.144,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione in Euro 1.518,00 per esborsi e in Euro
3.293,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.435,00 per la fase di studio, euro
1.112,00 per la fase introduttiva ed euro 746,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- quanto al presente grado in Euro 1.138,50 per esborsi ed in Euro
3.935,00 per compenso di avvocato (di cui euro 1.259,00 per la fase di studio, euro 833,00 per la fase introduttiva ed euro 1.843,00 per la fase di trattazione), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte, il 22 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giacomo Rota dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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