Sentenza 26 giugno 2025
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- 1. legge” sulle sperimentazioni gestionali in sanità e “neutralizza” il referendum (2/2025)Giovanni Boggero · https://www.osservatoriosullefonti.it/
1. Introduzione* Il 10 giugno 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 92/2025 volto all'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.12 Legge finanziaria per l'anno 2008 e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), ossia delle disposizioni legislative regionali in tema di sperimentazioni gestionali in ambito sanitario. Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2025, era stato annunciato dal medesimo organo nell'ambito della discussione consiliare sull'ordine del …
Leggi di più… - 2. legge” sulle sperimentazioni gestionali in sanità e “neutralizza” il referendum (2/2025)Giovanni Boggero · https://www.osservatoriosullefonti.it/
1. Introduzione* Il 10 giugno 2025 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità il disegno di legge n. 92/2025 volto all'abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n.12 Legge finanziaria per l'anno 2008 e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), ossia delle disposizioni legislative regionali in tema di sperimentazioni gestionali in ambito sanitario. Il disegno di legge in questione, presentato dalla Giunta regionale il 5 giugno 2025, era stato annunciato dal medesimo organo nell'ambito della discussione consiliare sull'ordine del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/06/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. _______
CRON Nr.
Depositata minuta
_______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. Aida SABBATO Consigliera,
Dr. Rosa LAROCCA Consigliera,
ha pronunziato all'udienza del 9/1/2025 la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 207/2022 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022
TRA
in persona del Parte_1
Presidente pro-tempore, con sede in via Ciro il Grande 21 Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Floro Flori, Di Noia Vito e Camardese Filomena, in virtù di procura generale alle liti,
ed elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura di Potenza, via Pretoria 263,
APPELLATO
E
nata a [...] il 1965 e ivi residente a vico IV Mario Pagano n. 18, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Potenza alla via Isca del Pioppo n. 67, presso lo studio dell'avv.
APPELLATA
OGGETTO: ripetizione indebito.
CONCLUSIONI
Per l'appellante “…. In via preliminare, dichiarare infondata l'eccezione di Pt_1
prescrizione ex adverso sollevata;
nel merito, l'inesistenza dei rapporti di lavoro ex adverso dedotti, con ogni conseguente statuizione in ordine alla contribuzione se e in quanto versata;
la legittimità e fondatezza delle richieste di restituzione delle somme indebitamente Pt_1
percepite dalla ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola, con totale reiezione di tutte le domande formulate con il ricorso avversario. Con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi del giudizio”,
Per l'appellata “Si conclude per il rigetto dell'atto di appello, la conferma della CP_1
sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, da attribuire al procuratore antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/3/2019, , premesso di esser stata lavoratrice Controparte_1
agricola a tempo determinato negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2008, alle dipendenze di aziende agricole varie, e di aver ricevuto dall' in data 8/10/2018 distinte note datate Pt_1
21/9/2018 che le comunicavano la non spettanza della indennità di disoccupazione agricola percepita per gli stessi anni, a causa dell'intervenuta cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, conveniva in giudizio l' e chiedeva dichiararsi non ripetibili, Pt_1
per intervenuta prescrizione decennale, le prestazioni previdenziali richieste in restituzione per gli anni indicati. Si costituiva in giudizio l' e domandava, in via preliminare, di dichiarare inammissibile Pt_1
il ricorso per intervenuta decadenza ex art. 22 del D.L. n. 7/70; nel merito chiedeva dichiararsi fondata la propria domanda restitutoria dell'indennità di disoccupazione agricola percepita negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2008.
Con sentenza n. 742/2022 del 27/9/2022, il Tribunale di Potenza accoglieva il ricorso,
dichiarando estinti per prescrizione i crediti relativi all'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché prescritto o comunque infondato quello relativo all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2008, posto che per tutti tali emolumenti il primo atto interruttivo era intervenuto solo con le richieste del 21/9/2018, ricevute Pt_1
dalla ricorrente il 8/10/2018, dunque oltre il decennio.
Con ricorso depositato il 2/11/2022 l' ha proposto appello, contestando la sentenza del Pt_1
primo giudice per non aver fatta corretta applicazione delle norme sulla prescrizione, in particolare di quelle sulla sospensione dei termini.
Costituitosi nel giudizio di appello, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
All'udienza “cartolare” del 9/1/2025 i difensori delle parti hanno concluso come da memorie scritte e l'appello è stato deciso secondo il dispositivo in calce.
MOTIVAZIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Sostiene l' che poiché l'indebito è maturato a seguito di un accertamento Controparte_2
ispettivo, all'esito del quale sarebbe emersa la fittizietà dei rapporti di lavoro agricolo denunciati dal datore di lavoro, con conseguente cancellazione della lavoratrice dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, “fino a tali accertamenti la decorrenza del termine
decennale di prescrizione ordinaria del diritto alla ripetizione dell'indebito è rimasto sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c. e comunque prima di essi l' non era a conoscenza della carenza Pt_1
del diritto della a percepire l'indennità di disoccupazione agricola e quindi non CP_1
poteva farlo valere, con conseguente inizio da detti accertamenti del decorso del termine
prescrizionale ai sensi dell'art. 2935 c.c.. (vds. pag. 3 del ricorso in appello).
Evoca, pertanto, l'Ente previdenziale il tema dell'individuazione del dies a
quo il creditore possa esercitare il proprio diritto e di quali eventi possano incidere sul suo decorso,
Ebbene, l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è
solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali -salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo- non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è consolidata da tempo e non vi sono validi motivi per dissentirvi (vds. tra le tante Cass. Sez. L., ord. 5413
del 27/02/2022; idem, sent. n. 22072 del 11/0/2018; idem, sentenza n. 10828
del 26/5/2015, a, tenore della quale “L'impossibilità di far valere il diritto,
alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo de lla
decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche
che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi
o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specific he e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi
di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte
del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo
sull'esistenza di tale diritto, n é il ritardo indotto dalla necessità del suo
accertamento”: nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, anziché da Controparte_3 Pt_1
quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo,
quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro).
Per quanto detto, non essendo ravvisabile nella condotta di Controparte_1
una qualunque condotta di doloso occultamento dell'esistenza del debito, le somme richieste e ottenute a titolo di indennità di diso ccupazione agricola devono ritenersi legittimamente acquisite dalla assicurata.
Il rigetto dell'appello porta alla condanna dell'ente soccombente al pagamento delle spese processuali del grado, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto il 2/11/2022 dall' nei confronti di Pt_1
., avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 742/2022 del 27/9/2022, Controparte_1
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'ente appellante al pagamento in favore della controparte
delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 2.906.00, oltre IVA, CP A e RSF come per legge, con distrazione in favore del procuratore
costituito.
Potenza, 9/1/2025
Il Presidente rel.
Dr. Robe rto SPAGNUOLO