Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/02/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 656/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 21/02/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per la società ricorrente l'Avv. Spina Matteo, per l'avv. Marchese. E' invece presente CP_2 fisicamente per INPS l'avv. Elisa Nespoli in sostituzione dell'Avv. Tommaselli.
E' altresì collegata ai fini della pratica forense la Dott.ssa . Persona_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Spina evidenzia che le notifiche sono nulle in quanto per tutti i casi di notifiche cartacee degli avvisi di addebito manca la prova della spedizione della CAN (cfr. Cass Ord.
18484/2021; sent. 27446/2022) e per le notifiche a mezzo pec mancano i file .eml (cfr. Cass. 14790/2024; 16189/2023, Trb. Lecce sez lav 27.03.2023 n. 1160). Per l'avviso di addebito che termina con la cifra 4569 sull'avviso di ricevimento compare un numero diverso da quello che identifica l'avviso di addebito. Per gli avvisi asseritamente notificati sino al 25.12.2015 anche se la notifica fosse valida comunque i crediti sarebbero prescritti. Richiama per il resto il ricorso. Il difensore di si CP_2 riporta alla memoria e deduce che i crediti non sono prescritti stante gli atti interruttivi prodotti e che vi è stata istanza di rateizzazione che vale come riconoscimento dei debiti. Il difensore di INPS chiede di depositare le Can e i file
.eml e, in ogni caso, si associa alle deduzioni di . Parte ricorrente si oppone alle CP_2 richieste istruttorie di INPS.
1
Il Giudice si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa mediante lettura del dispositivo di sentenza, ex art. 429 comma 1 c.p.c., unitamente alla motivazione.
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
2 N.656/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 656/2022 R.G. promossa da
(C.F./P.I. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SPINA MATTEO e dall'Avv. QUARTA LUCIANO ANDREA MARIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. Controparte_3
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_2
TOMMASELLI CLARA ed elettivamente domiciliato in Monza, presso l'Ufficio dell'Avvocatura,
RESISTENTE
e contro
, in persona del l.r.p.t., rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. MARCHESI FABIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
3 MOTIVAZIONE
1) Con ricorso depositato l'11.04.2022 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio
[...] avanti al Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro, l'INPS e l'
[...]
proponendo opposizione avverso l'intimazione di Controparte_4 pagamento n. 06820229003985978/000, notificata in data 2.03.2022, dell'importo complessivo di euro 527.600,06, limitatamente agli avvisi di addebito più sotto riportati per somme dovute a titolo di contributi per gli anni dal 2010 al 2019, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'intimazione impugnata, nonché degli atti precedenti e successivi.
Ha allegato che:
-aveva ricevuto notifica dell'intimazione di pagamento da cui risultavano diverse fonti di pretese creditorie dell'INPS tra cui gli avvisi di addebito impugnati di seguito indicati:
1 avviso di addebito n. 36820112000319027000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2010, risultante asseritamente notificato in data 10.6.2011;
2 avviso di addebito n. 36820112001150868000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2010, risultante asseritamente notificato in data 21.7.2011;
3 avviso di addebito n. 36820112001544809000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2011, risultante asseritamente notificato in data 19.9.2011;
4 avviso di addebito n. 36820112003058681000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2011, risultante asseritamente notificato in data 31.10.2011;
5 avviso di addebito n. 36820120000575586000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2011, risultante asseritamente notificato in data 22.3.2012;
6 avviso di addebito n. 36820120004222002000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2011, risultante asseritamente notificato in data 9.5.2012;
7 avviso di addebito n. 36820120007527744000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2011, risultante asseritamente notificato in data 15.6.2012;
8 avviso di addebito n. 36820120008004569000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2010, risultante asseritamente notificato in data 27.8.2012;
9 avviso di addebito n. 36820120008723808000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 20.9.2012;
10 avviso di addebito n. 36820120009990426000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 4.10.2012;
11 avviso di addebito n. 36820120011529370000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 5.11.2012;
4 12 avviso di addebito n. 36820120015323871000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 9.1.2013;
13 avviso di addebito n. 36820130001215047000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 29.3.2013;
14 avviso di addebito n. 36820130005779226000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 24.4.2013;
15 avviso di addebito n. 36820130011554223000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012 e 2011, risultante asseritamente notificato in data 14.1.2014;
16 avviso di addebito n. 36820130015785521000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 31.1.2014;
17 avviso di addebito n. 36820140000104787000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2012, risultante asseritamente notificato in data 18.2.2014;
18 avviso di addebito n. 36820140013472430000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2013, risultante asseritamente notificato in data 17.11.2014;
19 avviso di addebito n. 36820140013472531000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2014, risultante asseritamente notificato in data 17.11.2014;
20 avviso di addebito n. 36820150002913168000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2014, risultante asseritamente notificato in data 26.7.2015;
21 avviso di addebito n. 36820150002913168000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2014, risultante asseritamente notificato in data 26.7.2015;
22 avviso di addebito n. 36820150015814389000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2015, risultante asseritamente notificato in data 27.11.2015;
23 avviso di addebito n. 36820150016885311000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2014, risultante asseritamente notificato in data 25.12.2015;
24 avviso di addebito n. 36820170005799972000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2016 e 2017, risultante asseritamente notificato in data 22.7.2017;
25 avviso di addebito n. 36820170021859153000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2017, risultante asseritamente notificato in data 24.11.2017;
26 avviso di addebito n. 36820180010552962000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2017, risultante asseritamente notificato in data 7.7.2018;
27 avviso di addebito n. 36820190004253310000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2018, risultante asseritamente notificato in data 27.4.2019;
28 avviso di addebito n. 36820190015866780000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2018, risultante asseritamente notificato in data 29.08.2019;
5 29 avviso di addebito n. 36820200000019563000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2019, risultante asseritamente notificato in data 17.01.2020;
30 avviso di addebito n. 36820200001331873000, apparentemente riferito a contributi per l'anno 2019, risultante asseritamente notificato in data 12.02.2020;
- era venuta a conoscenza dell'esistenza dei carichi previdenziali solo con la notifica dell'intimazione di pagamento non avendo mai ricevuto la notifica né delle cartelle esattoriali né degli avvisi di addebito;
- l'intimazione di pagamento era illegittima per inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, in quanto comunicato da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri;
- l'intimazione di pagamento era, inoltre, nulla per i seguenti profili: a) per intervenuta prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli accessori ex artt. 3, comma 9 L. n. 335/1995 in quanto l'intimazione risultava notificata il 2.03.2022 e dunque ben oltre 5 anni dall'asserita notifica più recente degli avvisi di addebito che sarebbe avvenuta il 25.12.2015; b) per non aver reso conoscibili i criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Tanto premesso, ha chiesto Parte_1 al Tribunale di:
“in via preliminare, per le ragioni e il dedicato motivo più ampiamente esposto in apertura del presente ricorso, dichiarare l'insanabile inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato, per essere la stessa stata effettuata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri;
in via principale, per le ragioni e i motivi di ricorso più ampiamente esposti in parte narrativa, dichiarare la nullità o annullare l'intimazione di pagamento impugnata, nonché gli atti precedenti e successivi, per intervenuta prescrizione dei carichi previdenziali, ivi comprese sanzioni ed interessi;
e in ogni caso per l'omessa notifica degli atti ad essa prodromici; in via subordinata, per le ragioni e il dedicato motivo di ricorso più ampiamente esposto in parte narrativa, dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di interessi perché illegittime”.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si è costituto ritualmente in giudizio l'INPS, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva quanto alla fase di riscossione coattiva successiva alla notifica degli avvisi di addebito e l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'opposizione ex art. 24, comma 5, D. Lgs. n. 46/99. Ha esposto che i 29 avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato erano stati regolarmente notificati in date comprese tra il 10.06.2011 e il 12.02.2020 e che non essendo stata proposta opposizione entro 40 giorni dalla data della notifica allora i crediti erano divenuti incontrovertibili.
6 Ha così concluso chiedendo di:
“Dichiarare inammissibile nei confronti dell'INPS il proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. vo n. 46/99 e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento in favore dell'INPS della somma indicata in ciascuno dei 29 avvisi di addebito di cui ai nn. da 1 a 29 della premessa della presente memoria, oltre ulteriori accessori sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento delle diverse somme accertate in esito al presente giudizio”.
Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Si è poi costituta ritualmente in giudizio eccependo l'intempestività del CP_2 ricorso perché non sarebbe stato rispetto il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione (ma a tale eccezione ha rinunciato all'udienza del 3.03.2024 avendo preso visione della prova della notifica depositata dalla ricorrente). Ha eccepito poi la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della società ricorrente atteso che aveva presentato in relazione a 15 avvisi di addebito sottesi all'intimazione opposta istanza di rateizzazione n. 245292 del 23.01.2014 accolta dall'Agente della Riscossione per un n. di 72 rate e che aveva effettuato a tale titolo pagamenti parziali come provata dalle quietanze datate 6.06.2014 e 9.12.2015, che avevano anche effetto interruttivo della prescrizione. Ha eccepito, infine, l'estraneità di con riferimento alla fase CP_2 della notifica degli avvisi di addebito.
Ha dedotto, infine, che l'eccezione di prescrizione era infondata perché prima dell'intimazione di pagamento opposta erano stati notificati alla società ricorrente i seguenti atti interruttivi: preavviso di fermo n. 06880201400039607000 notificato il 05.11.2014; intimazione di pagamento n. 06820169035245113000, notificata in data
16.12.2016; intimazione di pagamento n. 06820189015344889000, notificata in data 16.05.2018; comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000, notificata il 5.09.2018; intimazione di pagamento n. 06820209014889862000, notificata in data 19.02.2020 e che ulteriori atti interruttivi erano l'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente in data 23.01.2014, nonché dai successivi pagamenti dalla stessa effettuati in data 6.06.2014 e 9.12.2015
Da ultimo ha dedotto l'infondatezza delle contestazioni inerenti al contenuto dell'intimazione di pagamento in quanto già con la notifica degli avvisi di addebito il contribuente aveva avuto piena contezza della pretesa posta in riscossione e dei suoi elementi necessari, nel pieno rispetto del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
- “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità del ricorso proposto per intempestività;
-sempre in via preliminare, dichiarare la carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. c., stante la presentazione, da parte della ricorrente, dell'
[...]
[...
[...] [
N. 245292 del 23.01.2014 , in relazione agli avvisi di addebito n.ri CP_5
36820112000319027000, 36820112001150868000, 36820112001544809000, 36820112003058681000, 36820120000575586000, 36820120004222002000,
36820120007527744000, 36820120008004569000, 36820120008723808000, 36820120009990 426000, 36820120011529370000, 36820120015323871000, 36820130001215047000, 36820130005779226000, 36820130011554223000, 36820130001215047000, 36820130005779226000, 36820130011554223000, sottesi all'intimazione opposta, accolta dall , nonché l'intervenuto Controparte_6 parziale pagamento degli stessi;
- ancora in via preliminare, dichiarare l'estraneità dell Controparte_4 nel presente giudizio con riferimento agli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento opposta, in quanto atti emessi dall'ente impositore;
-senza recesso, nel merito, rigettare il ricorso perché privo di fondamento giuridico, stante - tra l'altro - la regolare notifica di successivi atti interruttivi della prescrizione.”
Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistario.
All'udienza del 15.09.2023 il processo è stato sospeso ai sensi dell'art. 1, co. 236 L. 197/2022 in quanto parte ricorrente aveva presentato domanda di adesione alla “rottamazione – quater” (con la quale aveva chiesto il pagamento delle somme dovute in 18^ rate scadenti il 30.11.2027) e tale domanda era stata accettata da
Successivamente con ricorso depositato il 25.01.2024 la società ricorrente ha CP_2 allegato che non aveva potuto pagare la prima rata prevista dal piano di dilazione e ha chiesto di proseguire il giudizio ed è stata fissata l'udienza di prosecuzione.
Da ultimo, all'udienza odierna, le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Le domande della società ricorrente vengono prese in esame secondo il loro ordine logico.
A) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELL'INESISTENZA GIURIDICA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO PERCHE' PROVENIENTE DA INDIRIZZO PEC NON RISULTANTE DAI PUBBLICI REGISTRI
Va premesso che l'opposizione ha ad oggetto l'intimazione di pagamento n. 06820229003985978/000 notificata in data 2.03.2022 all'indirizzo pec della società ricorrente dal seguente indirizzo pec di CP_2
t. Email_1
La ricorrente lamenta che il suddetto indirizzo non risulta da pubblici registri e che, pertanto, la notifica è invalida.
La censura è infondata.
8 Ed infatti, l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, applicabile anche alla notifica dell'avviso di addebito, se prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario deve risultante dal registro IN.-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro IN-PEC, diversamente nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente. Tale disposizione consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.
La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata- a monte- l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.
In ogni caso, la ricorrente ha dimostrato di avere ricevuto l'atto e lo ha impugnato, sicché nessuna conseguenza potrebbe derivare dall'ipotetico vizio di notifica atteso che l'attività di notifica ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda e che l'ipotetico vizio di notifica è stato superato dal raggiungimento dello scopo.
La suddetta domanda della ricorrente è, quindi, infondata.
B) DOMANDA DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEI CREDITI PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE
B.1) Va premesso che l'INPS ha prodotto la prova delle notifiche di tutti i 29 avvisi di pagamento elencati nel ricorso che sono stati effettuati a mezzo spedizione con avviso di ricevimento per gli avvisi di addebito notificati nel periodo compreso tra la data del 10.06.2021 e la data del 17.11.2014 e a mezzo pec per gli avvisi di addebito notificati nel periodo compreso tra la data del 26.07.2015 e il 12.02.2020.
All'udienza del 20.09.2024 il difensore della ricorrente ha contestato la validità delle prove delle notifiche degli avvisi di addebiti prodotti da INPS in quanto: 1) tutti gli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche mancavano del numero del documento notificando;
2) la maggior parte degli atti notificati a mezzo posta risultava consegnata non al destinatario, ma al figlio o alla moglie, ma tutti erano privi della
9 comunicazione di avvenuta notifica (CAN) prescritta dall'art. 139 c.p.c. e dall'art. 60 co. 1 lettera b-bis DPR 600/1973 e dall'art. 7 co, 3 Legge 890/1982; 3) vi erano alcuni avvisi di addebito che sembravano notificati a mezzo pec, ma l'INPS non Contr aveva prodotto i file . ma solo delle distinte di postalizzazione che non avevano valore di notifica. Ha poi contestato che le istanze di rateizzazione potessero costituire riconoscimento del debito o acquiescenza del debito o che la loro presentazione potesse far presumere l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito e ha eccepito l'invalidità della notifica degli atti interruttivi per le notifiche effettuate alla Parte_ moglie del ricorrente senza che fosse stato provato l'invio della .
Tali contestazioni sono infondate.
Ed infatti, in primo luogo, per gli avvisi di addebito spediti a mezzo posta sul lato frontale degli avvisi di ricevimento è riportato chiaramente un insieme di cifre che corrisponde a quello riportato sulla prima pagina dell'avviso di addebito a cui si riferisce la spedizione, sicché è provata la corrispondenza tra i documenti.
In secondo luogo, circa le doglianze relative alla notifica degli avvisi di addebiti con consegna a persona diversa dal destinatario (moglie e figlio) si rammenta che per la notifica di atti tributari vi è un sistema semplificato potendo, l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario per la riscossione, notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73.
Sul punto va rilevato che in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e che, in questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26.
Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito, del resto, in base all'art. 30 D.L. 78/2010, questa può essere operata direttamente dall'INPS, il quale può eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” applicandosi nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”) in relazione al quale la Corte di Cassazione ha precisato che l'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14).
Si richiama ancora sent. Cass. n. 15315/2014 nelal quale si legge: “Ne consegue, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte che, quando il predetto Ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati -e non quelle della legge n.890 del 1982, attinenti alla notificazione
10 eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 14, cod. proc. civ.- per cui, in tale ipotesi, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione”.
In sostanza ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 e degli art. 30 D.L. 78/2010 e 38 DPR 655/1982 gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica in quanto è l'Ufficiale Postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella.
Pertanto, non può ritenersi la nullità della notifica a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla Legge 890/82 (e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Un'ulteriore censura lamenta per le notifiche degli avvisi di addebito effettuate a Contr mezzo pec il mancato deposito dei file in formato . ritenendo insufficiente la produzione dei documenti che la ricorrente definisce “distinte di postalizzazione”.
La ricorrente sbaglia. Ed infatti INPS non ha prodotto delle “distinte di postalizzazione”, ma dei file digitali in formato “xml” che riproducono tutti i dati identificativi del mittente, del destinatario, dell'oggetto, del momento della notifica e dell'esito della stessa. Aggiungasi che per ciascuno di essi INPS ha prodotto anche un documento denominato “Dettaglio Pec” elaborato in via automatizzata dal Servizio Intranet INPS nel quale è riportato il codice lettera che permette identificare con esattezza l'atto notificato come quello oggetto del file “xml” attestante la notifica a mezzo pec.
Ne consegue che tutte le censure relative alla notifica degli avvisi di addebito sono infondate.
B.2) Il decorso della prescrizione risulta interrotto, poi, con successi atti prodotti da CP_2
Precisamente per gli avvisi di addebito: n. 36820190004253310000, notificato in data 27.04.2019; n. 36820190015866780000, notificato in data 29.08.2019; n. 36820200000019563000, notificato in data 17.01.2020 e n. 36820200001331873000, notificato in data 12.02.2020, il Giudice rileva che la prescrizione è stata interrotta con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio notificata il 2.03.2022.
11 Per tutti gli altri avvisi di addebito, il Giudice rileva che la prescrizione è stata interrotta da precedenti atti prodotti da e successivamente dall'intimazione di CP_2 pagamento impugnata notificata il 02.03.2022.
E precisamente, con riferimento agli avvisi di addebito: n. 36820112000319027000, notificato in data 10.6.2011; n. 36820112001150868000, notificato in data 20.07.2011; n. 36820112001544809000, notificato in data 19.09.2011; n. 36820112003058681000, notificato in data 31.10.2011; n. 36820120000575586000, notificato in data 22.03.2012; n. 36820120004222002000, notificato in data 09.05.2012; n. 36820120007527744000, notificato in data 15.06.2012; n. 36820120008004569000, notificato in data 27.08.2012; n. 36820120008723808000, notificato in data 20.09.2012; n. 36820120009990426000, notificato in data 04.10.2012; n. 36820120011529370000, notificato in data
05.11.2012; n. 36820120015323871000, notificato in data 09.01.2013 e n. 36820130011554223000, notificato in data 14.01.2014, la prescrizione è stata interrotta con: l'istanza di rateizzazione n. 245292 del 23.01.2014 (doc. 7, fasc. CP_2
e in particolare videata a pagina 5); l'intimazione di pagamento n. 06820189015344889000 del 16.05.2018 (doc. 11, fasc. ) ; la comunicazione CP_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000, del 05.09.2018 (doc. 12, fasc. ); l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il CP_2
29.02.2020 (doc. 13, fasc. ); CP_2
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820130001215047000, notificato in data 29.03.2013 e all'avviso di addebito n. 36820130005779226000, notificato in data 24.04.2013, la prescrizione è stata interrotta con l' istanza di rateizzazione n.
245292 del 23.01.2014; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000 del 05.09.2018; l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il 29.02.2020.
Per completezza si osserva che l'istanza di rateizzazione del 23.01.2014 ha efficacia interruttiva della prescrizione. Ed infatti, deve essere messo in evidenza che l'istanza contiene la richiesta di dilazione “delle somme dovute sulla base del/i seguente/i atto/i “e non è stata accompagnata da riserve, contestuali o immediatamente precedenti o successive, sicché essa ben può costituire riconoscimento delle pretese contributive ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Aggiungasi che non è stata fornita dimostrazione che l' istanza si riferisse ad avvisi contestati in sede amministrativa o giudiziaria.
Va richiamata poi la sentenza della Cassazione n. 16098/2018 la quale, decidendo su un ricorso avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, ha statuito che “se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione”. 12 Così l'istanza di rateizzazione che non contenga formule di carattere conciliativo non ha una valenza transattiva o di acquiescenza, ma quanto meno costituisce una dichiarazione di scienza circa la conoscenza della pretesa contributiva dell'Amministrazione con effetto di interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. in quanto, una volta che lo stesso contribuente ha manifestato una simile consapevolezza del proprio debito, non è necessaria, ai soli effetti prescrizionali, un'attività ulteriore degli enti pubblici per interrompere un'inerzia fino a quel momento manifestata.
Proseguendo ora con gli altri avvisi, si osserva che i crediti sottesi all'avviso di addebito n. 36820130015785521000, notificato in data 31.01.2014 e all' avviso di addebito n. 36820140000104787000, notificato in data 18.02.2014, la prescrizione è stata interrotta con: il preavviso di fermo n. 06880201400039607000 del 05.11.2014; l'intimazione di pagamento n. 06820169035245113000 del 16.12.2016; l'intimazione di pagamento n. 06820189015344889000 del 16.05.2018; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000 del 05.09.2018; l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il 29.02.2020.
Si osserva poi che, diversamente da quanto asserito dalla difesa della ricorrente, la notifica il preavviso di fermo n. 06880201400039607000 del 05.11.2014 è valida e per essa non trova applicazione le disposizioni di cui alla l. 890/82 (e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario). Sul punto si ribadisce quanto più sopra argomentato e si richiama ancora la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che nell'ipotesi di spedizione dell'atto ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 da parte degli ufficiali della riscossione a persona diversa dal destinatario “è sufficiente , per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. 10554/2015).
Con riferimento, inoltre, all' avviso di addebito n. 36820140013472430000, notificato in data 17.11.2014 e all'avviso di addebito n. 36820140013472531000, notificato in data 17.11.2014, la prescrizione è stata interrotta con: l'intimazione di pagamento n. 06820169035245113000 del 16.12.2016; l'intimazione di pagamento n. 06820189015344889000 del 16.05.2018; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000 del 05.09.2018; l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il 29.02.2020.
Con riferimento agli avvisi di addebito: n. 36820150002913168000, notificato in data 26.07.2015; n. 36820150015814389000, notificato in data 27.11.2015; n. 36820150016885311000, notificato in data 25.12.2015, la prescrizione è stata interrotta con: l'intimazione di pagamento n. 06820189015344889000 del 13 16.05.2018; la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000 del 05.09.2018; l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il 29.02.2020.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 36820170005799972000, notificato in data 22.07.2017, la prescrizione è stata interrotta con: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876201800002828000, del 05.09.2018; l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata a mezzo pec il 29.02.2020.
Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 36820170021859153000, notificato in data 24.11.2017 e all'avviso di addebito n. 36820180010552962000, notificato in data 07.07.2018, la prescrizione è stata interrotta con l'intimazione di pagamento n. 06820209014889862000 notificata il 29.02.2020.
I crediti oggetto di pretesa dell'INPS non sono, pertanto, prescritti così come anche le sanzioni e gli interessi su cui gli atti interruttivi producono i loro effetti.
Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dei crediti di INPS.
C) DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER L'ILLEGITTIMA RICHIESTA DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA
La ricorrente lamenta la nullità dell'atto impugnato per omessa indicazione del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale.
La censura è infondata. Ed infatti, a pag. 59 dell'atto impugnato è riportata la nota 1 che si riferisce alle colonne denominate “Interessi di mora” e che così precisa:
“ … per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili -c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.” e che per gli oneri accessori “questi vengono calcolati sulle ulteriori somme dovute a titolo di interessi di mora/sanzioni civili”.
Risulta così correttamente indicata nell'atto la modalità di computo degli interessi di mora e la censura non merita di essere accolta.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
3) La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (euro 207.091,73) e delle numerose attività difensive espletate.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
14 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di INPS
e di che liquida per ciascun Controparte_4 convenuto in euro 6.000,00 per compenso spese, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario di per il compenso di Controparte_4 spettanza di quest'ultima.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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