Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 09/04/2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.16029 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Lucia Grazia Caracciolo e Pia
Pirolo, presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, già percettrice di pensione contributiva e indennità di accompagnamento , ha dedotto di aver ricevuto dal convenuto comunicazione del 11.06.2024, con la quale è stato richiesto il CP_2
pagamento di somme indebitamente percepite su pensione, per il periodo dal 01.01.2020 al
30.11.2021, per un importo complessivo di euro 1.958,45, per i seguenti motivi “è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento
CP_1 omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' che le
CP_1 somme non dovute, erogate dall' , non devono essere restituite, a meno che l'errore
CP_1 non sia attribuibile all'interessato; che data la lieve entità dell'errore commesso dall'ente, non può desumersi il dolo del soggetto beneficiario, in quanto è perfettamente plausibile che il soggetto non si sia accorto dell'errore; che l'assenza della responsabilità e la buona fede del destinatario escluderebbero a priori l'obbligo di rimborso derivante dalla percezione di denaro non spettante;
che dunque alla luce della normativa e della giurisprudenza vigente appare del tutto infondata la richiesta dell' di pagamento di somme percepite in
CP_1
maniera asseritamente indebita su pensione, per il periodo dal 01.01.2020 al 30.11.2021 per un importo complessivo di euro 1.958,45.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di “1)accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione delle maggiorazioni sociali percepite per il periodo dal 01.01.2020 al
30.11.2021; 2) accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, con pronuncia di annullamento del CP_3
CP_ provvedimento dell del 11.06.2024 e delle relative pretese di restituzione del presunto indebito da prestazione per euro 1.958,45” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto CP_1 chiedendone l'integrale rigetto.
In particolare, ha rappresentato che nel caso di specie, l'indebito in oggetto è scaturito dalla ricostituzione c.d. “batch” -da procedura automatizzata- del 4.11.2021, che ha ricalcolato la pensione n. 001-510010003324 a partire dall'anno 2019; che da tale ricalcolo è scaturito il venir meno della maggiorazione sociale per gli anni 2020 e 2021, con il conseguente indebito di cui al ricorso a causa del superamento della soglia reddituale per l'accesso al beneficio;
che la ricorrente è di stato civile vedovile dal 1.4.2011, sicché deve considerarsi il solo reddito personale;
che in ogni caso alla luce dei redditi da pensione e da fabbricati, risulta superare i limiti di reddito personale per la maggiorazione sociale e relativo incremento negli anni 2020 e 2021; che conseguentemente l'indebito è ripetibile.
***************** Al fine della preliminare delimitazione del tema d'indagine deve evidenziato che sono circostanze pacifiche in causa: che la ricorrente sia titolare di una pensione categ IO ( pensione contributiva) nonché di prestazione assistenziale ( indennità di
CP_ accompagnamento); che l non ha comunicato l'indebito pagamento della maggiorazione sociale di cui si controverte prima di giugno 2024.
Ed infatti sebbene l abbia depositato il documento TE08 avente ad “Oggetto: CP_2
Rideterminazione della pensione n. 001-510010003324 Cat. VO codice fiscale non vi è prova di comunicazione all'interessata. Peraltro l'importo ivi C.F._1
indicato è diverso e maggiore.
E' inoltre provato per tabulas che la ricorrente per gli anni in questione ha presentato la dichiarazione dei redditi ( cfr all nella prod ricorr).
La motivazione addotta nel provvedimento con cui è stato comunicato l'indebito è la seguente:” è stata percepita indebitamente la maggiorazione sociale non spettante a causa dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
La fattispecie in esame va pertanto inquadrata nell'alveo dei cd. indebiti previdenziali pensionistici, assoggettati in quanto tali ad una disciplina speciale, che prevede un regime parzialmente derogatorio rispetto alle regole che sottendono la materia civilistica dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cc.
Tralasciando la scansione storico-temporale che ha riguardato la materia dell'indebito previdenziale nella fase antecedente al 1° gennaio 2001, per il periodo di cui si controverte trovando dunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 13 legge 412/91.
Tale disposizione normativa ha inciso sulla portata ermeneutica dell'art. 52 della legge 88/89 secondo cui “….le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. L'art. 13 della legge 412/91 precisa a tale riguardo che “…le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Si evince dunque che, anche nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, ad esempio quando il beneficiario della pensione ometta o ritardi la trasmissione della propria dichiarazione dei redditi ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, la ripetizione da parte dell è sempre possibile, a condizione che la stessa Controparte_4 intervenga entro l'anno successivo a quello in cui l'Ente ha conoscenza certa del dato reddituale, da cui procedere alla rideterminazione della pensione. Ed invero, il termine di un anno previsto dalla legge viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione.
Insomma, se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l deve notificare, entro l'anno successivo a quello CP_2
nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine annuale, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili (Cassazione sentenza n. 18551 del 2017; conf n. 3802/2019; n. 13918/2021).
La materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte modificata da legislatore. E' però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, CP_ l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale CP_2
misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.
L'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatta solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame. A tal fine, occorre precisare che sul punto è intervenuta anche la novella legislativa il D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 (cd. decreto semplificazioni) che ha attenuato la rigida previsione del limite annuale mediante la disciplina dell'art. 16 che ha introdotto nell'art. 13 della 412/1991 il comma 2 bis che prevede: “Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle finanze sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, CP_ su proposta dei Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo
e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica“.
La ripetibilità è possibile, quindi, unicamente per determinate fattispecie entro l'arco temporale di due anni dal momento in cui l'Ente è stato edotto delle condizioni di reddito del beneficiario della prestazione previdenziale.
Precisa la Corte, al riguardo, che "l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1
verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e
Cass. n. 18551 del 2017).
In definitiva l deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito CP_1
- ossia deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato - entro l'anno (civile : 1 gennaio /31 dicembre) successivo a quello in cui è pervenuta la dichiarazione reddituale ( cfr Cass sent. n. 13918/2021 cit;
conf a ordinanza n. 23031/ 2020 )
Nel caso di specie dalla comunicazione dell' si evince che l'indebito è scaturito dalla CP_1 presa d'atto della percezione di redditi preclusivi della maggiorazione erogata. Circostanza ribadita nel presente giudizio, in cui, nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto che per gli CP_1 anni cui si riferisce il recupero la ricorrente ha percepito redditi da fabbricati, che tuttavia risultano annualmente dichiarati (cfr modd 730 in atti)
In particolare l'ultima dichiarazione dei redditi ( anno 2022 per redditi anno 2021) risulta Cont presentata al il 2.6.2022 ( cfr all in atti)
Quindi il provvedimento di ricalcolo dell' , cui ha fatto seguito quello di recupero CP_1
d'indebito, comunicato in data 11.6.2024 ( la data non è in contestazione) , non è stato adottato nel termine annuale di legge ( anno 2023) e pertanto risulta illegittimo, posto che l è stato posto a conoscenza della condizione reddituale della ricorrente con la CP_2
dichiarazione annuale regolarmente presentata.
Conclusivamente in accoglimento della domanda deve dichiararsi che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo richiesto a titolo di indebito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e dichiara illegittimo il provvedimento in data 11.6.2024 con cui l CP_1 ha chiesto la restituzione di € 1.958,45 a titolo d'indebito.
2) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
1.312,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione
Napoli, 09.04.2024
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Ada Bonfiglio