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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/11/2024, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5838/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ROMA, il Parte_1 C.F._1 20/09/1974,
e
(c.f. , nato/a a VELLETRI (RM), il Parte_2 C.F._2 19/04/1975,
entrambi con l'avv. CIMIERI ANDREA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 10/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili
[...]
del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 6.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono separati consensualmente (come da sentenza del Tribunale di Treviso n. 335/2024 del 13.02.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (2.01.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/2000 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di ANZIO (RM) dell'anno 2000, al n. 24, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le condizioni previste, inoltre, appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/2000 da
, nato/a a ROMA, il 20/09/1974 Parte_1
e
, nato/a a VELLETRI (RM), il 19/04/1975, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ANZIO (RM) dell'anno 2000 al n. 24, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.04.2000 tra il SI. e la SI.ra , Parte_2 Parte_1 trascritto all'ufficio dello stato civile, atti di matrimonio al n. 24, Parte 2, Serie A, anno 2000 del Comune di Anzio (doc. 1 – estratto per riassunto atti di matrimonio) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 335/2024 pronunciata dal
Tribunale di Treviso e pubblicata in data 13.02.2024:
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2. Il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
a. nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00;
b. nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
c. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio successivo;
d. nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
e. nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di
3 ogni anno, e comunque una delle due necessariamente coincidente con il periodo in cui la Sig.ra godrà delle sue ferie;
Pt_1
f. per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3. La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra insieme ai mobili e agli Pt_1 arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
4. Il SI. parteciperà al mantenimento del figlio mediante il Pt_2 Per_1 versamento dell'importo complessivo di € 450 mensili – rivalutabili annualmente secondo l'indice TA – che accrediterà alla SI.ra entro il giorno 10 di Pt_1 ciascun mese;
analogamente parteciperà alle spese straordinarie, previamente concordate (salvo il caso dell'urgenza) e debitamente documentate, nella misura del 60%;
5. Il SI. riconoscerà alla SI.ra un assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 mensile dell'importo di € 200,00 – rivalutabili annualmente secondo l'indice TA – che accrediterà alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese;
Pt_1
6. La SI.ra pagherà i rimanenti ratei del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile coniugale, oltre le utenze domestiche;
7. L'autovettura mod. Dacia ND targata FT132MF, rimarrà nella disponibilità della SI.ra , mentre la Fiat 600 tg. CK117KZ, rimarrà nella disponibilità Pt_1 del SI. ; Parte_2
8. I coniugi autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei relativi documenti idonei all'espatrio anche per il figlio minore Persona_2
9. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza e il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
4
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 5838/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a ROMA, il Parte_1 C.F._1 20/09/1974,
e
(c.f. , nato/a a VELLETRI (RM), il Parte_2 C.F._2 19/04/1975,
entrambi con l'avv. CIMIERI ANDREA
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 10/10/2024, i coniugi e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili
[...]
del loro matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 6.11.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono separati consensualmente (come da sentenza del Tribunale di Treviso n. 335/2024 del 13.02.2024);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (2.01.2024);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/2000 tra e Parte_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Parte_2 Comune di ANZIO (RM) dell'anno 2000, al n. 24, Parte II, Serie A, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Le condizioni previste, inoltre, appaiono rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/04/2000 da
, nato/a a ROMA, il 20/09/1974 Parte_1
e
, nato/a a VELLETRI (RM), il 19/04/1975, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ANZIO (RM) dell'anno 2000 al n. 24, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.04.2000 tra il SI. e la SI.ra , Parte_2 Parte_1 trascritto all'ufficio dello stato civile, atti di matrimonio al n. 24, Parte 2, Serie A, anno 2000 del Comune di Anzio (doc. 1 – estratto per riassunto atti di matrimonio) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
A modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 335/2024 pronunciata dal
Tribunale di Treviso e pubblicata in data 13.02.2024:
1. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2. Il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio:
a. nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera alle ore 21.00;
b. nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
c. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio successivo;
d. nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
e. nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi entro il 30 maggio di
3 ogni anno, e comunque una delle due necessariamente coincidente con il periodo in cui la Sig.ra godrà delle sue ferie;
Pt_1
f. per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3. La casa coniugale sarà assegnata alla SI.ra insieme ai mobili e agli Pt_1 arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
4. Il SI. parteciperà al mantenimento del figlio mediante il Pt_2 Per_1 versamento dell'importo complessivo di € 450 mensili – rivalutabili annualmente secondo l'indice TA – che accrediterà alla SI.ra entro il giorno 10 di Pt_1 ciascun mese;
analogamente parteciperà alle spese straordinarie, previamente concordate (salvo il caso dell'urgenza) e debitamente documentate, nella misura del 60%;
5. Il SI. riconoscerà alla SI.ra un assegno di mantenimento Pt_2 Pt_1 mensile dell'importo di € 200,00 – rivalutabili annualmente secondo l'indice TA – che accrediterà alla SI.ra entro il giorno 10 di ciascun mese;
Pt_1
6. La SI.ra pagherà i rimanenti ratei del mutuo ipotecario gravante Pt_1 sull'immobile coniugale, oltre le utenze domestiche;
7. L'autovettura mod. Dacia ND targata FT132MF, rimarrà nella disponibilità della SI.ra , mentre la Fiat 600 tg. CK117KZ, rimarrà nella disponibilità Pt_1 del SI. ; Parte_2
8. I coniugi autorizzano il rinnovo e/o il rilascio dei relativi documenti idonei all'espatrio anche per il figlio minore Persona_2
9. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza e il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”;
2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 novembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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