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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/11/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico IA AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3890/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 luglio 2023 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3710/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 58%, inferiore al minimo di legge
(74%). Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 16 luglio 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 13 novembre 2025 dal deposito CP_1 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Il c.t.u. nominato in ATP ha accertato che “Il ricorrente è affetto da malattia artrosica poliarticolare a significativa incidenza funzionale che interessa il rachide lombo-sacrale e le articolazioni delle ginocchia, ove ha determinato una discreta riduzione dell'articolarità dei segmenti ossei interessati, ma non alterazioni della statica e della dinamica.
Al Signor nel mese di Ottobre dell'anno 2022 è stata diagnosticata con visita Pt_1 specialistica cardiologica, Ecg ed Ecocardiogramma, una insufficienza mitralica di grado lieve in buon compenso emodinamico, in assenza di alterazioni dell'emodinamica cardiaca e con una frazione di eiezione assolutamente normale (F.E. >50%).
… Anche lo stato ipertensivo non si accompagna in atto ad organicità cardiaca, come anche confermato dall'ultimo controllo specialistico eseguito nel mese di Febbraio u.s. presso la U.O. di Cardiologia - UTIC del P.O. “Papardo”, che ascrive l'ipertensione arteriosa alla prima classe funzionale NYHA.
Il ricorrente, comunque, ha riferito solo comparsa di facile affaticabilità dopo modesti sforzi fisici, ma non altra sintomatologia da attribuire a forme gravi di insufficienza cardiaca e/o ad uno scompenso cardiaco, come per es. crisi ipertensive, facile affaticabilità e dispnea a seguito di sforzi fisici di lieve entità e/o a riposo, episodi di edema polmonare e/ o di asma cardiaco, ambascia respiratoria, crisi stenocardiche dopo sforzo e/o a riposo, palpitazioni cardiache e comparsa di edemi declivi.
In conclusione, si è del parere che il Signor di anni 58 è affetto da patologie che Parte_1 nel loro complesso e per la loro entità, configurano uno stato di invalidità che possiamo quantificare nella percentuale del 58%, che tiene conto delle seguenti percentuali di invalidità
2 con i relativi codici, come da tabelle allegate al D.M. del 5-2-1992 n°43, relative alla seguenti affezioni:
1) L'artrosi poliarticolare a discreta incidenza funzionale, per analogia alla anchilosi rachide lombare, Codice 7010, con una percentuale del 40%;
3) La lieve insufficienza mitralica in prima classe NYHA, Codice 6441, con una percentuale di invalidità del 30%.
Applicando il calcolo riduzionistico (A+B – AxB) alle due percentuali di invalidità appena indicate, si ottiene quella definitiva del 58%.”.
Nel merito, richiamato in questa fase, ha aggiunto alla luce della più recente certificazione sanitaria prodotta che “Dalle risultanze della visita specialistica pneumologica con esame spirometrico allegato, si evince che il ricorrente presenta una sindrome disventilatoria di grado severo, causata assai verosimilmente dagli ispessimenti pleurici apicali, dai fenomeni bronchiolitici e dal fine ispessimento interstiziale mantellare e submantellare, con associati micronoduli polmonari in parte calcifici documentati da un primo esame Tc del torace eseguito il
24-11-2022 e da un secondo effettuato a Novembre dell'anno 2023.
…, si è del parere che il Signor di anni 59, già riconosciuto invalido con una Parte_1 percentuale del 58%, alla luce della nuova percentuale di invalidità del 45% attribuita alla patologia polmonare per analogia al Codice 6407, possa essere riconosciuto soggetto invalido con una percentuale del 76% a far data dal 3-10-2024.”.
L'accertamento effettuato dal dr. , persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva al deposito dell'istanza di ATP e del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese di entrambe le fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' le spese delle consulenze d'ufficio, liquidate CP_1 separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'assegno di invalidità Parte_1 civile (quale invalido in misura pari al 76%) dal 3 ottobre 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu, compensando le altre spese del giudizio. CP_1
Messina, 14.11.2025
3 Il Giudice del lavoro
IA AR
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