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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/11/2025, n. 8817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8817 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Simona D'Auria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 21697/2024 R.G. promossa DA:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Villaricca (Na) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'Avv. Carlo Napolitano (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine al presente atto al presente atto, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali elettivamente domicilia in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11-10-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'Amministrazione convenuta a far data dal 1.5.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrato con qualifica di operatore Tecnico Specializzato, ctg Bs, in Servizio presso Autoparco del PO Monaldi, ha assunto di aver svolto attività lavorativa in turni di lavoro svolti durante giornate festive indicate in ricorso per il periodo compreso tra il 2018 e il 2022, per tale ragione ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'applicazione degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, CCNL integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001, così come modificati dagli artt. 29, comma 6, e 31, commi 7 e 8, CCNL Comparto Sanità 2016/2018, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione in suo favore della somma di €. 4.561,74, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, pari al 30% per i periodi dedotti in giudizio e in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto che il reclamato diritto troverebbe fondamento nella normativa collettivistica richiamata in ricorso, in virtù della quale l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, secondo le modalità di calcolo previste pur sempre dalla norma pattizia, a nulla ostando la diversa disciplina dettata dall'art. 44, commi 3 e 12, CCNL Comparto Sanità 1.9.1995, inerente al riconoscimento della c.d. indennità di turno, in quanto con essa si mira a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo: ragion per cui, secondo l'assunto di parte ricorrente, essa sarebbe cumulabile con il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, invocato sulla base della normativa pattizia richiamata in ricorso. Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del sig. dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_2 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive per l'effetto condannare l Controparte_3 a corrispondere al sig. la somma complessiva di €
[...] Parte_1 4561.74 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_2 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario.” Incardinatasi la lite, l'Amministrazione convenuta, nel costituirsi tempestivamente, ha eccepito preliminarmente la parziale prescrizione del credito vantato;
la decadenza della proponibilità dell'azione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e, in subordine, chiedendo la rimodulazione del quantum debeatur secondo gli importi ridotti e indicati in dettaglio nella memoria di costituzione, con vittoria di spese e onorari. Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento entro i limiti della motivazione che segue. Preliminare all'esame del merito, è il vaglio della prescrizione parziale dei crediti vantati. L'eccezione dell'amministrazione convenuta non è fondata. L'Azienda convenuta, infatti, con comportamento concludente consistente nel pagamento degli importi di euro 1.194,96 per l'anno 2018 e di euro 575,64 per l'anno 2019, come indicati dalla stessa resistente nella memoria difensiva , ha rinunciato implicitamente alla prescrizione. Preliminarmente va, poi, vagliata anche la dedotta decadenza. Questo giudice rileva che non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018. La disposizione in questione non prevede, infatti, decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare, al più, venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista;
trattandosi, poi, di norma eccezionale la decadenza va testualmente prevista. Nel merito il ricorso è fondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni espresse in casi analoghi dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza dott.ssa Lombardi n. 4085/2022, sentenza dott.ssa n. Per_1 5479/2022, sentenza dott.ssa n. 1772/2023, sentenza dott. Per_2 Per_3 n. 4189/2023, sentenza dott. n. 3313/2024), che si richiamano anche Per_4 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Part Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Da ultimo rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta rileva non ai fini di un'eventuale decadenza ma solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, Part notificato all' dal ricorrente (cfr. atti di messa in mora in atti e sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa Cartellino in atti. Va accolta l'eccezione sollevata dall in merito al quantum, atteso che le CP_3 puntuali contestazioni all'ammontare dei crediti indicati in ricorso è condivisibile e sostanzialmente non contestata se non genericamente nelle note ex art 127-ter c.p.c. depositate da parte ricorrente. Trattasi di crediti ammessi che configurano una ricognizione del debito che , dunque , deve ritenersi ammontante , stante il pagamento parziale delle somme richieste , ad Euro 2.529,58, come da prospetto istruttoria GRU allegata alla memoria difensiva. Il quantum debeatur in favore di parte ricorrente va, quindi , calcolata per complessivi Euro 2.529,58. L' convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di euro 2.529,58 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo, nonché al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme già pagate (anni 2018 e 2019)fino al soddisfo. Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di metà delle medesime in ragione della natura seriale del giudizio e per la Part restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire il compenso per Parte_1 l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali specificate in atti e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di euro 2.529,58 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)condanna la resistente altresì al pagamento degli interessi legali sulle somme già corrisposte per le giornate festive infrasettimanali svolte negli anni 2018 e 2019;
3)condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidata in € 1.000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Carlo Napolitano. Così deciso in data 29/11/2025. Il Giudice del Lavoro. Dott.ssa Simona D'Auria.
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Villaricca (Na) alla Via E. Fermi n. 238 presso lo studio dell'Avv. Carlo Napolitano (C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE- CONTRO
(p. iva ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale p.t., Avv. Anna Iervolino, rappresentata e difesa, giusta deliberazione in corso di pubblicazione e procura a margine al presente atto al presente atto, dall'avv. Raffaele Cuccurullo ( , dall'avv. Rita Castaldo ( e dall'avv. C.F._3 C.F._4 Anna Rega , con i quali elettivamente domicilia in C.F._5
alla via L. Bianchi;
CP_1
-RESISTENTE- OGGETTO: Differenze retributive per prestazione resa in giornata festiva infrasettimanale. CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa. ___________________________________________ MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11-10-2024 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell'Amministrazione convenuta a far data dal 1.5.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadrato con qualifica di operatore Tecnico Specializzato, ctg Bs, in Servizio presso Autoparco del PO Monaldi, ha assunto di aver svolto attività lavorativa in turni di lavoro svolti durante giornate festive indicate in ricorso per il periodo compreso tra il 2018 e il 2022, per tale ragione ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'applicazione degli artt. 9 e 34, commi 7 e 8, CCNL integrativo Comparto Sanità del 20.09.2001, così come modificati dagli artt. 29, comma 6, e 31, commi 7 e 8, CCNL Comparto Sanità 2016/2018, con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione in suo favore della somma di €. 4.561,74, a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, pari al 30% per i periodi dedotti in giudizio e in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali, oltre interessi. Il ricorrente ha dedotto che il reclamato diritto troverebbe fondamento nella normativa collettivistica richiamata in ricorso, in virtù della quale l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, secondo le modalità di calcolo previste pur sempre dalla norma pattizia, a nulla ostando la diversa disciplina dettata dall'art. 44, commi 3 e 12, CCNL Comparto Sanità 1.9.1995, inerente al riconoscimento della c.d. indennità di turno, in quanto con essa si mira a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo: ragion per cui, secondo l'assunto di parte ricorrente, essa sarebbe cumulabile con il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, invocato sulla base della normativa pattizia richiamata in ricorso. Tanto premesso parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare il diritto del sig. dipendente Parte_1 dell all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità CP_2 integrativo del 20.9.2001 così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016 – 2018 e dell'art. 31 commi 7 e 8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive per l'effetto condannare l Controparte_3 a corrispondere al sig. la somma complessiva di €
[...] Parte_1 4561.74 giusta conteggi elaborati e sopra indicati, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo;
-condannare l' alla rifusione delle spese, competenze, ed CP_2 onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge da riconoscere al procuratore antistatario.” Incardinatasi la lite, l'Amministrazione convenuta, nel costituirsi tempestivamente, ha eccepito preliminarmente la parziale prescrizione del credito vantato;
la decadenza della proponibilità dell'azione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto dello stesso e, in subordine, chiedendo la rimodulazione del quantum debeatur secondo gli importi ridotti e indicati in dettaglio nella memoria di costituzione, con vittoria di spese e onorari. Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento entro i limiti della motivazione che segue. Preliminare all'esame del merito, è il vaglio della prescrizione parziale dei crediti vantati. L'eccezione dell'amministrazione convenuta non è fondata. L'Azienda convenuta, infatti, con comportamento concludente consistente nel pagamento degli importi di euro 1.194,96 per l'anno 2018 e di euro 575,64 per l'anno 2019, come indicati dalla stessa resistente nella memoria difensiva , ha rinunciato implicitamente alla prescrizione. Preliminarmente va, poi, vagliata anche la dedotta decadenza. Questo giudice rileva che non può ritenersi che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018. La disposizione in questione non prevede, infatti, decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare, al più, venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista;
trattandosi, poi, di norma eccezionale la decadenza va testualmente prevista. Nel merito il ricorso è fondato, ritenendosi condivisibili le argomentazioni espresse in casi analoghi dal Tribunale di Napoli (cfr. sentenza dott.ssa Lombardi n. 4085/2022, sentenza dott.ssa n. Per_1 5479/2022, sentenza dott.ssa n. 1772/2023, sentenza dott. Per_2 Per_3 n. 4189/2023, sentenza dott. n. 3313/2024), che si richiamano anche Per_4 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”. Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore "). Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Part Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri. La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015). Da ultimo rileva lo scrivente che, visto il disposto dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016- 2018 (“L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”), il termine di 30 giorni entro cui effettuare la richiesta rileva non ai fini di un'eventuale decadenza ma solo ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora, Part notificato all' dal ricorrente (cfr. atti di messa in mora in atti e sentenza Tribunale di Napoli, n. 2555/2022, G. Cardellicchio). Nel caso di specie, l'attività lavorativa del ricorrente e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa Cartellino in atti. Va accolta l'eccezione sollevata dall in merito al quantum, atteso che le CP_3 puntuali contestazioni all'ammontare dei crediti indicati in ricorso è condivisibile e sostanzialmente non contestata se non genericamente nelle note ex art 127-ter c.p.c. depositate da parte ricorrente. Trattasi di crediti ammessi che configurano una ricognizione del debito che , dunque , deve ritenersi ammontante , stante il pagamento parziale delle somme richieste , ad Euro 2.529,58, come da prospetto istruttoria GRU allegata alla memoria difensiva. Il quantum debeatur in favore di parte ricorrente va, quindi , calcolata per complessivi Euro 2.529,58. L' convenuta va, pertanto, condannata al pagamento in favore CP_1 dell'istante della somma di euro 2.529,58 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro al saldo, nonché al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sulle somme già pagate (anni 2018 e 2019)fino al soddisfo. Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di metà delle medesime in ragione della natura seriale del giudizio e per la Part restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della convenuta nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di a percepire il compenso per Parte_1 l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali specificate in atti e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di euro 2.529,58 oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2)condanna la resistente altresì al pagamento degli interessi legali sulle somme già corrisposte per le giornate festive infrasettimanali svolte negli anni 2018 e 2019;
3)condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidata in € 1.000,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Carlo Napolitano. Così deciso in data 29/11/2025. Il Giudice del Lavoro. Dott.ssa Simona D'Auria.