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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/10/2024, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 1349/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1349 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1
Corso Repubblica 171, presso lo studio dell'Avv. COLACICCO BRUNA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO Via E. CP_1
De Nicola 227, presso lo studio degli Avv.ti Michele Iucci e Giuseppe Lambro che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 02/10/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/06/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24/08/2013 in San Vittore del Lazio (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del padre nella misura di €
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico in favore della madre;
casa coniugale assegnata al padre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1349/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
02/10/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in San Vittore del Lazio (FR) il 23/08/2013, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di San Vittore del Lazio dell'anno 2013, al n. 2, parte I,);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Rossella Pezzella Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 1349 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in CASSINO Parte_1
Corso Repubblica 171, presso lo studio dell'Avv. COLACICCO BRUNA che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
E
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CASSINO Via E. CP_1
De Nicola 227, presso lo studio degli Avv.ti Michele Iucci e Giuseppe Lambro che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 02/10/2024.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17/06/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 24/08/2013 in San Vittore del Lazio (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nata il [...]) e (nato il [...]), hanno chiesto che il Per_1 Per_2
Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso con collocamento presso la madre, diritto di visita paterno;
contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del padre nella misura di €
450,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico in favore della madre;
casa coniugale assegnata al padre). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1349/2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data
02/10/2024;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in San Vittore del Lazio (FR) il 23/08/2013, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di San Vittore del Lazio dell'anno 2013, al n. 2, parte I,);
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 02/10/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari