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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/06/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1144\2023 RG, vertente
TRA
con sede in Cava de' Tirreni (SA), in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cava de'
Tirreni (SA), al c.so Principe Amedeo n. 17, presso lo studio dell'avv. Federico De Filippis,
che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Fernando Miriano, con il quale elettivamente domicilia presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali dell' ; Pt_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 709\2023 del 5\4\2023, pubblicata in data 6\4\2023
dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 468\2018 (reso in data 6\3\2018 e notificato in data 8\5\2028) il
Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo il ricorso presentato dalla Parte_1
ingiungeva all' (di seguito, per
[...] Controparte_1 Parte_3
brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 20.084,21, oltre Pt_2
interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale, branca cardiologica, relative alla mensilità di settembre 2016, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in Pt_2
data 20\6\2018), eccependo: l'insussistenza dei presupposti di cui agli art. 633 e ss e per la concessione della provvisoria esecutività; l'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre i termini di cui all'art. 644 cpc;
l'avvenuto pagamento prima dell'emissione del monitorio,
2 mediante mandato per € 12.917,49 (cfr. mandato n. 11601 dell'2\8\2017) e per il residuo con compensazione dei crediti per Regressione Tariffaria Unica (RTU) relativa gli anni 2014\2015;
l'inesigibilità del credito, stante la mancata emissione delle note di credito;
il superamento del tetto di spesa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposto , contestando Pt_1
analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando in particolare l'inopponibilità della disposta “compensazione”, non avendo mai ricevuto la nota n.
810\15, nella quale l' specificava gli importi per RTU degli anni 2014 e 2015, senza Pt_2
alcuna prova del dedotto superamento dei tetti di spesa.
Quindi, sospesa la provvisoria esecutività del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 27\3\2019),
la causa, riservata in decisione all'udienza del 14\9\2022 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 709\2023 emessa in data
5\4\2023 e pubblicata in data 6\4\2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore così provvedeva: a) Accoglie l'opposizione proposta dalla , in persona Parte_4
del l.r., e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.468/2018, emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 06.03.2018; b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali
in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 3.200,00 per compenso professionale,
oltre accessori come per legge>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, superata la questione dell'eccepita tardiva notifica del decreto ingiuntivo – già oggetto dell'ordinanza del 27\3\2019 – e ritenuto non contestato
in alcun modo il rapporto contrattuale con il centro Medico opposto, né tanto meno il regime
di accreditamento>, riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di pagamento per aver l' pagato la fattura azionata (n. 17 del 30\9\2016 per € 20.084,20), in parte mediante Pt_2
l'ordine di pagamento n. 111601 del 26\7\2017 (€ 12.917,49) e per la somma restante con le trattenute operate per il recupero delle somme oggetto della RTU degli anni precedenti. Sul
punto, infatti, il primo giudice osservava come la nota n. 810\2015, con la quale l' Pt_5
3
[...] aveva intimato alla società opposta (allora, di emettere una nota Controparte_2
di credito per l'importo di € 38.597,82 a titolo di regressione tariffaria unica, era stata ricevuta in data 27\5\2025, in quanto comunicata a mezzo pec all'indirizzo indicato proprio dall'opposta nel contratto del 17\12\2014, essendo pertanto del tutto irrilevante la circostanza che in seguito la società fosse stata incorporata nell'attuale Peraltro, a detta Parte_1
del primo giudice, il nel ricevere le successive note del Parte_1
25\10\2016 e la n. 533\2017 aveva avuto piena contezza del disposto recupero della RTU.
Con l'impugnazione in esame, il censurava la sentenza di Parte_1
appellata per i seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuta provata la ricezione della nota n.
810\15, anche se effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello della nuova società
nascente dalla fusione e risultante dalla visura della camera di commercio;
-Il Tribunale, poi, non avrebbe considerato che in merito ad altre fatture, ugualmente
“compensate” dall' , i relativi decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace erano stati Pt_2
confermati in sede di opposizione con sentenza definitiva (cfr. sentenza n. 1990\2019);
- Il primo giudice, infine, avrebbe omesso di valutare la mancata prova delle dedotte RTU, in merito a un presunto superamento dei tetti di spesa degli anni 2014-2015, mai provati dall' Pt_2
[...
.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
sentenza n. 709/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore – dott.ssa Maria Troisi
– nel procedimento R.G. n. 3865/18 nella parte in cui accoglie l'opposizione, revoca il D.I. n.
468/2018 e condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
liquidate nella misura di € 3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge,
statuendo invece, l'annullamento/riforma della sentenza di primo grado e per l'effetto il rigetto
dell'opposizione con conseguente conferma del monitorio opposto e condanna alle spese del
giudizio di opposizione, e del presente giudizio di appello;
2) in via subordinata annullare e/o
4 riformare l'impugnata sentenza n. 709/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore
– dott.ssa Maria Troisi – nel procedimento R.G. n. 3865/18 nella parte in cui accoglie
l'opposizione, revoca il D.I. n. 468/2018 e condanna la società al Parte_1
pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di € 3.200,00 per compenso
professionale oltre accessori come per legge, statuendo invece, l'annullamento/riforma della
sentenza di primo grado con revoca del monitorio opposto e, stante l'avvenuto parziale
Part pagamento, la condanna della al pagamento del minor importo di € 7.166,72 oltre interessi
ex D.Lgs 231/2002 e maggiorazioni - come da art. 7 punto 4 del contratto sottoscritto dalle
parti - e fino al soddisfo, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , riproponendo le eccezioni già formulate Pt_2
in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc con provvedimento del 18\2\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A- Sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in appello l' ribadiva l'eccezione, già formulata dinanzi al Tribunale, di Pt_2
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione.
Ritiene la Corte il motivo privo di pregio.
Invero, premesso che il termine di cui all'art. 644 cpc, decorre dal deposito del monitorio in cancelleria, risulta palese nel caso di specie che alla data della notifica (8\5\2018) il termine stesso non era ancora elasso: calcolando, infatti, i 60 giorni dal 6\3\2018, ossia dal deposito del
5 decreto ingiuntivo, con esclusione del giorno iniziale a norma dell'art. 155, primo comma, cpc,
la scadenza avrebbe dovuto verificarsi il 6\5\2018; tuttavia, essendo il 6\5\2018 sabato, la scadenza era per diritto prorogata al lunedì successivo ex art. 155, quarto e quinto comma, cpc.
Ne consegue, pertanto, che la notifica del decreto ingiuntivo n. 468\18, effettuata il lunedì
8\5\2018, è valida e tempestiva.
Per inciso, comunque, la questione sarebbe stata irrilevante, atteso che l'eventuale tardiva notifica del monitorio non avrebbe toccato la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, che imponeva al giudice adito con l'opposizione di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore procedente.
Parte B- Ricezione note .
Con il primo motivo di appello il i doleva della conclusione Parte_1
cui era pervenuto il primo giudice in merito alla prova della ricezione della nota n. 810\15,
benchè la stessa, a detta di parte appellante, fosse stata effettuata presso un indirizzo PEC non più esistente, perché afferente alla società ormai estinta per CP_2 Controparte_2
fusione nel come risultante dalla visura della camera di Pt_1 Parte_1
commercio e comunicato all' . Pt_2
Il motivo è infondato.
Emerge a chiare lettere dagli atti di causa che la nota in questione, riguardante la RTU dell'anno
2014, è stata comunicata alla struttura convenzionata all'indirizzo PEC indicato nel contratto stipulato proprio per l'anno 2014 a norma dell'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 dalla società
( . Controparte_2 Email_1
Senza contare, peraltro, che il contenuto della nota n. 810\15 era espressamente richiamato per
relationem nelle successive note 533\17 e n. 87325\18, comunicate al nuovo contrente (cfr.
contratti relative alle prestazioni del 2015 e del 2016), ossia al Parte_1
al nuovo indirizzo PEC contrattualmente previsto (centro. email.it), la cui Email_2
ricezione non è stata mai contestata.
6 C- Compensazione crediti.
Con l'ulteriore motivo di appello, il iteneva che il Tribunale Parte_1
avesse erroneamente considerato non contestate le determinazioni dell' , per non avere Pt_2
mai impugnato dinanzi alle sedi competenti le deliberazioni di determinazione dei corrispettivi.
Per l'appellante, di contro, il primo giudice non aveva adeguatamente valutato che la serie di fatture n. 7, 9 e 11 del 2016 e compensate dall' , insieme alla n. 17 per cui è causa, per Pt_2
recuperare i presunti sforamenti del tetto di spesa del 2014 e 2015, erano state azionate dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni dal on tre distinti decreti Parte_1
ingiuntivi (D.I. n. 19\2018 per € 2.972,05, fattura n. 7; D.I. n. 3\2018 per € 3.336,72, fattura n.
9; D.I. n. 20\2018 per € 2.835,53, fattura n. 11) e confermati in sede di opposizione con sentenza definitiva (cfr. sentenza n. 1990\2019 del GdP di Cava de' Tirreni).
Ritiene la Corte che nonostante l'evidente contestazione, già avanzata dal Centro appellante in primo grado, difetti la prova di quanto assunto.
In primo luogo, non sono stati mai depositati gli indicati provvedimenti monitori, né le relative fatture.
Inoltre, non solo la sentenza n. 1990\2019 del GdP allegata da parte appellante decideva solo sull'opposizione al D.I. n. 3\18, ma soprattutto da tale decisione non è dato comprendere se il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'intera cifra riportato nella fattura n. 9 ovvero solo per
Parte la parte non compensata dall' Va evidenziato, infatti, che nella nota n. 87325 del 9\4\18
l' , regolarmente ricevuta e in assenza di qualsiasi risposta pervenuta dal in Pt_2 Pt_1
merito alle modalità di recupero delle somme non dovute corrisposte negli anni 2014\2015,
l' dichiarava espressamente di compensare il suo credito residuo, pari alla minor Pt_2
somma di € 25.588,52 – quindi vi erano state altre compensazioni non contestate dal Pt_1
– con una serie di fatture:
€ 9.144,29 su fatture 7 del 03/05/16, 9 del 04/06/16 e 11 del 07/07/16 (Saldo 2° Trimestre 2016)
7 € 12.179,48 su fatture 13 del 10/08/16, 15 del 02/09/16 e 17 del 30/09/16 (Saldo 3° Trimestre
2016)>.
Così viene smentito l'assunto di parte appellante.
D- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata in primo grado dal ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 20.084,21, Parte_1
oltre interessi moratori, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale, branca cardiologica,
relative alla mensilità di settembre 2016 (fattura n. 17 del 30\9\2016), rileva la Corte che l' Pt_2
[...
riproponeva l'eccezione, già formulata nell'atto di opposizione, di pagamento dei €
12.917,49 con mandato del 2\8\2017 e compensazione della restante somma con l'importo dovuto dal appellante a titolo di REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA per Pt_1
superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di assistenza ambulatoriale cardiologica anni 2014\2016: la Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014 era pari ad € 38.597,82, determinata in ragione di un'incidenza del 4,10%, come comunicato con note prot. N. 810\2015 del 26\11\2015, con conseguente onere del di emettere la relativa Pt_1
nota di credito.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_3
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Parte contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
8 una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che
Parte operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Parte parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Parte consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
Parte singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Parte opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve
9 essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Parte privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la
10 percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra l'allora società
e l' per l'anno 2014 era espressamente prevista Controparte_2 Pt_2
l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Parte nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento,
per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Parte all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota n. 810\2015 del 26\11\2015, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale
(art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della
Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014, pari ad € 38.597,82, determinata in ragione di un'incidenza del 4,10%, con conseguente onere del di emettere la relativa Pt_1
nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
11 Pertanto, il credito azionato con il monitorio, già pagato per la minor somma di € 12.917,49,
non può essere remunerato.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E- Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del appellante. Pt_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
[... nei confronti dell' , ogni diversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio Controparte_1
dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1144\2023 RG, vertente
TRA
con sede in Cava de' Tirreni (SA), in persona del suo Parte_1
amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cava de'
Tirreni (SA), al c.so Principe Amedeo n. 17, presso lo studio dell'avv. Federico De Filippis,
che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
1 , in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Fernando Miriano, con il quale elettivamente domicilia presso la Struttura Complessa Funzione Affari Legali dell' ; Pt_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 709\2023 del 5\4\2023, pubblicata in data 6\4\2023
dal Tribunale di Nocera Inferiore;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 468\2018 (reso in data 6\3\2018 e notificato in data 8\5\2028) il
Tribunale di Nocera Inferiore, accogliendo il ricorso presentato dalla Parte_1
ingiungeva all' (di seguito, per
[...] Controparte_1 Parte_3
brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € 20.084,21, oltre Pt_2
interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale, branca cardiologica, relative alla mensilità di settembre 2016, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in Pt_2
data 20\6\2018), eccependo: l'insussistenza dei presupposti di cui agli art. 633 e ss e per la concessione della provvisoria esecutività; l'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre i termini di cui all'art. 644 cpc;
l'avvenuto pagamento prima dell'emissione del monitorio,
2 mediante mandato per € 12.917,49 (cfr. mandato n. 11601 dell'2\8\2017) e per il residuo con compensazione dei crediti per Regressione Tariffaria Unica (RTU) relativa gli anni 2014\2015;
l'inesigibilità del credito, stante la mancata emissione delle note di credito;
il superamento del tetto di spesa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposto , contestando Pt_1
analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando in particolare l'inopponibilità della disposta “compensazione”, non avendo mai ricevuto la nota n.
810\15, nella quale l' specificava gli importi per RTU degli anni 2014 e 2015, senza Pt_2
alcuna prova del dedotto superamento dei tetti di spesa.
Quindi, sospesa la provvisoria esecutività del monitorio opposto (cfr. ordinanza del 27\3\2019),
la causa, riservata in decisione all'udienza del 14\9\2022 con concessione dei termini ex art. 190 cpc, era decisa con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 709\2023 emessa in data
5\4\2023 e pubblicata in data 6\4\2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Nocera
Inferiore così provvedeva: a) Accoglie l'opposizione proposta dalla , in persona Parte_4
del l.r., e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.468/2018, emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 06.03.2018; b) Condanna parte opposta al pagamento delle spese processuali
in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 3.200,00 per compenso professionale,
oltre accessori come per legge>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, superata la questione dell'eccepita tardiva notifica del decreto ingiuntivo – già oggetto dell'ordinanza del 27\3\2019 – e ritenuto non contestato
in alcun modo il rapporto contrattuale con il centro Medico opposto, né tanto meno il regime
di accreditamento>, riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di pagamento per aver l' pagato la fattura azionata (n. 17 del 30\9\2016 per € 20.084,20), in parte mediante Pt_2
l'ordine di pagamento n. 111601 del 26\7\2017 (€ 12.917,49) e per la somma restante con le trattenute operate per il recupero delle somme oggetto della RTU degli anni precedenti. Sul
punto, infatti, il primo giudice osservava come la nota n. 810\2015, con la quale l' Pt_5
3
[...] aveva intimato alla società opposta (allora, di emettere una nota Controparte_2
di credito per l'importo di € 38.597,82 a titolo di regressione tariffaria unica, era stata ricevuta in data 27\5\2025, in quanto comunicata a mezzo pec all'indirizzo indicato proprio dall'opposta nel contratto del 17\12\2014, essendo pertanto del tutto irrilevante la circostanza che in seguito la società fosse stata incorporata nell'attuale Peraltro, a detta Parte_1
del primo giudice, il nel ricevere le successive note del Parte_1
25\10\2016 e la n. 533\2017 aveva avuto piena contezza del disposto recupero della RTU.
Con l'impugnazione in esame, il censurava la sentenza di Parte_1
appellata per i seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuta provata la ricezione della nota n.
810\15, anche se effettuata presso un indirizzo PEC diverso da quello della nuova società
nascente dalla fusione e risultante dalla visura della camera di commercio;
-Il Tribunale, poi, non avrebbe considerato che in merito ad altre fatture, ugualmente
“compensate” dall' , i relativi decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace erano stati Pt_2
confermati in sede di opposizione con sentenza definitiva (cfr. sentenza n. 1990\2019);
- Il primo giudice, infine, avrebbe omesso di valutare la mancata prova delle dedotte RTU, in merito a un presunto superamento dei tetti di spesa degli anni 2014-2015, mai provati dall' Pt_2
[...
.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
sentenza n. 709/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore – dott.ssa Maria Troisi
– nel procedimento R.G. n. 3865/18 nella parte in cui accoglie l'opposizione, revoca il D.I. n.
468/2018 e condanna la società al pagamento delle spese processuali Parte_1
liquidate nella misura di € 3.200,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge,
statuendo invece, l'annullamento/riforma della sentenza di primo grado e per l'effetto il rigetto
dell'opposizione con conseguente conferma del monitorio opposto e condanna alle spese del
giudizio di opposizione, e del presente giudizio di appello;
2) in via subordinata annullare e/o
4 riformare l'impugnata sentenza n. 709/23 resa inter partes dal Tribunale di Nocera Inferiore
– dott.ssa Maria Troisi – nel procedimento R.G. n. 3865/18 nella parte in cui accoglie
l'opposizione, revoca il D.I. n. 468/2018 e condanna la società al Parte_1
pagamento delle spese processuali liquidate nella misura di € 3.200,00 per compenso
professionale oltre accessori come per legge, statuendo invece, l'annullamento/riforma della
sentenza di primo grado con revoca del monitorio opposto e, stante l'avvenuto parziale
Part pagamento, la condanna della al pagamento del minor importo di € 7.166,72 oltre interessi
ex D.Lgs 231/2002 e maggiorazioni - come da art. 7 punto 4 del contratto sottoscritto dalle
parti - e fino al soddisfo, con condanna alle spese di lite del doppio grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , riproponendo le eccezioni già formulate Pt_2
in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 13/02/2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352
cpc con provvedimento del 18\2\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A- Sull'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Nel costituirsi in appello l' ribadiva l'eccezione, già formulata dinanzi al Tribunale, di Pt_2
inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine di 60 giorni dall'emissione.
Ritiene la Corte il motivo privo di pregio.
Invero, premesso che il termine di cui all'art. 644 cpc, decorre dal deposito del monitorio in cancelleria, risulta palese nel caso di specie che alla data della notifica (8\5\2018) il termine stesso non era ancora elasso: calcolando, infatti, i 60 giorni dal 6\3\2018, ossia dal deposito del
5 decreto ingiuntivo, con esclusione del giorno iniziale a norma dell'art. 155, primo comma, cpc,
la scadenza avrebbe dovuto verificarsi il 6\5\2018; tuttavia, essendo il 6\5\2018 sabato, la scadenza era per diritto prorogata al lunedì successivo ex art. 155, quarto e quinto comma, cpc.
Ne consegue, pertanto, che la notifica del decreto ingiuntivo n. 468\18, effettuata il lunedì
8\5\2018, è valida e tempestiva.
Per inciso, comunque, la questione sarebbe stata irrilevante, atteso che l'eventuale tardiva notifica del monitorio non avrebbe toccato la qualificazione del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, che imponeva al giudice adito con l'opposizione di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore procedente.
Parte B- Ricezione note .
Con il primo motivo di appello il i doleva della conclusione Parte_1
cui era pervenuto il primo giudice in merito alla prova della ricezione della nota n. 810\15,
benchè la stessa, a detta di parte appellante, fosse stata effettuata presso un indirizzo PEC non più esistente, perché afferente alla società ormai estinta per CP_2 Controparte_2
fusione nel come risultante dalla visura della camera di Pt_1 Parte_1
commercio e comunicato all' . Pt_2
Il motivo è infondato.
Emerge a chiare lettere dagli atti di causa che la nota in questione, riguardante la RTU dell'anno
2014, è stata comunicata alla struttura convenzionata all'indirizzo PEC indicato nel contratto stipulato proprio per l'anno 2014 a norma dell'art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 dalla società
( . Controparte_2 Email_1
Senza contare, peraltro, che il contenuto della nota n. 810\15 era espressamente richiamato per
relationem nelle successive note 533\17 e n. 87325\18, comunicate al nuovo contrente (cfr.
contratti relative alle prestazioni del 2015 e del 2016), ossia al Parte_1
al nuovo indirizzo PEC contrattualmente previsto (centro. email.it), la cui Email_2
ricezione non è stata mai contestata.
6 C- Compensazione crediti.
Con l'ulteriore motivo di appello, il iteneva che il Tribunale Parte_1
avesse erroneamente considerato non contestate le determinazioni dell' , per non avere Pt_2
mai impugnato dinanzi alle sedi competenti le deliberazioni di determinazione dei corrispettivi.
Per l'appellante, di contro, il primo giudice non aveva adeguatamente valutato che la serie di fatture n. 7, 9 e 11 del 2016 e compensate dall' , insieme alla n. 17 per cui è causa, per Pt_2
recuperare i presunti sforamenti del tetto di spesa del 2014 e 2015, erano state azionate dinanzi al Giudice di Pace di Cava de' Tirreni dal on tre distinti decreti Parte_1
ingiuntivi (D.I. n. 19\2018 per € 2.972,05, fattura n. 7; D.I. n. 3\2018 per € 3.336,72, fattura n.
9; D.I. n. 20\2018 per € 2.835,53, fattura n. 11) e confermati in sede di opposizione con sentenza definitiva (cfr. sentenza n. 1990\2019 del GdP di Cava de' Tirreni).
Ritiene la Corte che nonostante l'evidente contestazione, già avanzata dal Centro appellante in primo grado, difetti la prova di quanto assunto.
In primo luogo, non sono stati mai depositati gli indicati provvedimenti monitori, né le relative fatture.
Inoltre, non solo la sentenza n. 1990\2019 del GdP allegata da parte appellante decideva solo sull'opposizione al D.I. n. 3\18, ma soprattutto da tale decisione non è dato comprendere se il decreto ingiuntivo era stato emesso per l'intera cifra riportato nella fattura n. 9 ovvero solo per
Parte la parte non compensata dall' Va evidenziato, infatti, che nella nota n. 87325 del 9\4\18
l' , regolarmente ricevuta e in assenza di qualsiasi risposta pervenuta dal in Pt_2 Pt_1
merito alle modalità di recupero delle somme non dovute corrisposte negli anni 2014\2015,
l' dichiarava espressamente di compensare il suo credito residuo, pari alla minor Pt_2
somma di € 25.588,52 – quindi vi erano state altre compensazioni non contestate dal Pt_1
– con una serie di fatture:
€ 9.144,29 su fatture 7 del 03/05/16, 9 del 04/06/16 e 11 del 07/07/16 (Saldo 2° Trimestre 2016)
7 € 12.179,48 su fatture 13 del 10/08/16, 15 del 02/09/16 e 17 del 30/09/16 (Saldo 3° Trimestre
2016)>.
Così viene smentito l'assunto di parte appellante.
D- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
Passando, quindi, alla valutazione nel merito della domanda formulata in primo grado dal ossia alla richiesta di pagamento della somma di € 20.084,21, Parte_1
oltre interessi moratori, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale, branca cardiologica,
relative alla mensilità di settembre 2016 (fattura n. 17 del 30\9\2016), rileva la Corte che l' Pt_2
[...
riproponeva l'eccezione, già formulata nell'atto di opposizione, di pagamento dei €
12.917,49 con mandato del 2\8\2017 e compensazione della restante somma con l'importo dovuto dal appellante a titolo di REGRESSIONE TARIFFARIA UNICA per Pt_1
superamento del tetto di spesa stabilito per la macroarea di assistenza ambulatoriale cardiologica anni 2014\2016: la Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014 era pari ad € 38.597,82, determinata in ragione di un'incidenza del 4,10%, come comunicato con note prot. N. 810\2015 del 26\11\2015, con conseguente onere del di emettere la relativa Pt_1
nota di credito.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_3
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Parte contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
8 una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che
Parte operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Parte parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Parte consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
Parte singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Parte opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve
9 essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Parte privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92, l' deve comunicare a ciascun centro privato la
10 percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra l'allora società
e l' per l'anno 2014 era espressamente prevista Controparte_2 Pt_2
l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista
Parte nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella erogate Parte_6
dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento,
per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b)
qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto
Parte all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota n. 810\2015 del 26\11\2015, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale
(art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto dei risultati dal Tavolo Tecnico e della
Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2014, pari ad € 38.597,82, determinata in ragione di un'incidenza del 4,10%, con conseguente onere del di emettere la relativa Pt_1
nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
11 Pertanto, il credito azionato con il monitorio, già pagato per la minor somma di € 12.917,49,
non può essere remunerato.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E- Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del appellante. Pt_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
[... nei confronti dell' , ogni diversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, al pagamento, in favore Parte_1
dell' , delle spese di lite del giudizio Controparte_1
dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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