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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 124-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di promosso dal debitore Parte_1 con l'ausilio della Dott.ssa Noemi Cosseddu, nominata Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 124-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Parte_1
, C.F. , nato a [...]il [...]
[...] C.F._1
e residente a [...], presentato con l'assistenza dell'Avv.to Paolo Fornaciari del Foro di Reggio Emilia
e della Dott.ssa Noemi Cosseddu nominata Gestore della crisi;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
letta e la relazione particolareggiata e le successive integrazioni e ritenuto che, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche effettuate dall'Occ, emerge che l'esposizione debitoria del
1 ricorrente derivi prevalentemente da garanzie fideiussorie prestate in favore della srl di cui è stato amministratore unico (società dichiarata fallita nel 2006, fallimento chiuso nel 2010); ritenuto che la situazione economica si è aggravata in seguito alla separazione dalla ex compagna e al conseguente aumento delle spese per il sostentamento dei tre figli;
rilevato, quindi, che risultano in capo al sig. , debiti per Parte_1 complessivi € 393.675,33 oltre alle spese di procedura;
rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati;
rilevato che il debitore è titolare dei seguenti rapporti di c/c bancario:
- Emil Banca – BCC c/c n. 0002/067/729670 saldo al 1/08/2024 euro 1.342,61;
- – c/c n. 1043494051 saldo al 1/08/2024 euro Controparte_1
39,08;
- Banco BPM c/c n. 00026468 saldo al 1/08/2024 euro 51,79; ritenuto che tali somme debbano essere acquisite alla procedura; considerato che il ricorrente lavora, da settembre 2024, con un contratto a tempo determinato con scadenza agosto 2025 presso la società OCE OFFICINA CARRELLI ELEVATORI DI FESC F. SRL, facente capo al medesimo titolare del precedente rapporto di lavoro del sig.
e percepisce una retribuzione media mensile di circa € Parte_1
1.650,00; considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non
è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore «nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
considerato che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla compagna convivente che percepisce un reddito mensile di circa €
750,00 e dal figlio minore di quest'ultima e che il reddito complessivo su cui può contare il nucleo familiare è di € 2.400,00; considerato che le spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare sono da quantificarsi in € 2.025,00;
2 ritenuto che il ricorrente non versa più alcun assegno di mantenimento ai figli;
considerato, quindi, che il debitore è in grado di mettere a disposizione dei creditori l'importo eccedente della retribuzione
(considerando anche i redditi della moglie) pari ad € 375,00 mensili per i tre anni di durata della procedura oltre alla 13° e 14° mensilità; ritenuto, quindi, che la somma da escludersi dalla procedura, ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII è quella di € 1.275,00; ritenuto, tuttavia, che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo, per cui le somme destinate alla procedura potranno variare, in aumento o in difetto,
a seconda dei redditi in concreto percepiti;
che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;
rilevato che l'occ ha attestato, a norma dell'art. 268 comma 3 CCII che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori;
rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 cci;
osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), ccii;
considerato che la suddetta norma, in caso di domanda presentata dal debitore, prevede che sia confermato l'Organo di Composizione della
Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;
ritenuto opportuno precisare che, secondo il combinato disposto degli artt. 6 e 275 CCII (come novellati dal d.lgs. 136/2024), il compenso per le prestazioni rese dall'OCC (inteso come Gestore e OCC in senso stretto), ove lo stesso sia confermato con la nomina a Liquidatore, dovrà essere liquidato dal GD una volta approvato il rendiconto finale, tenendo conto anche di quanto eventualmente convenuto
3 dall'OCC con il debitore, e non dovrà, pertanto, essere insinuato al passivo;
considerato che il giudice dovrà, comunque, verificare se l'accordo intercorso rispetti i criteri di cui al decreto ministeriale 24 settembre 2014 n.202 che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Siena 31 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib.
Rimini 30 maggio 2024), regola tutti i compensi dell'occ nelle varie procedure;
rilevato che tra le verifiche che il giudice deve compiere vi è anche quella del rispetto dell'art.16 comma 5 d.m. citato secondo cui l'ammontare complessivo del compenso non può essere superiore al 5% di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 euro e al 10% del medesimo per le procedure con passivo inferiore;
rilevato che la giurisprudenza (Trib. Siena 31 maggio 2024) ha sottolineato come l'art.18 d.m. citato non effettua alcuna distinzione tra il compenso relativo alla fase ante e post procedura, circostanza che depone nel senso che si tratti di un compenso unitario per le due fasi (ossia ante e post procedura); ritenuto che tale unitarietà emerge anche da altre disposizioni di legge:
(i) l'art. 16, espressamente richiamato in tema di liquidazione senza filtri di compatibilità, stabilisce che il compenso dell'organismo comprende anche l'opera prestata per la fase successiva all'omologazione, ciò anche quando sono previste attività di liquidazione di beni: il secondo comma dell'art. 17 prevede un unico compenso nel caso in cui nelle procedure di composizione della crisi (ossia negli attuali piano del consumatore e concordato minore) per l'esecuzione del piano si preveda la nomina di un liquidatore per la liquidazione dei beni;
(ii) il secondo comma dell'art. 18 prevede un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati più liquidatori o nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi nella procedura di liquidazione;
(iii) l'art. 17, rubricato “unitarietà del compenso”, prevede al
4 primo comma un unico compenso nel caso in cui si siano avvicendati
“più organismi” da intendersi – secondo la giurisprudenza – “la compresenza ovvero l'avvicendamento nella procedura dell'Occ e del liquidatore” essendosi osservato che “in situazioni di fatto sovrapponibili a quella in esame, in cui si assiste alla successione e/o compresenza fra la figura dell'O.C.C. e quella del liquidatore,
è normativamente previsto che il compenso sia unico e suddiviso secondo criteri di proporzionalità;
(iv) il legislatore ha previsto un compenso unico in ipotesi particolari, ossia nel caso di conversione della procedura di composizione in liquidazione (art. 18 secondo comma), nel caso della nomina di un liquidatore per l'esecuzione del piano (art. 17 secondo comma) e nel caso di successione di più liquidatori (art. 18 secondo comma), (ciò ha indotto la giurisprudenza ad applicare il medesimo principio del compenso unico anche al caso fisiologico della nomina a liquidatore del gestore già individuato dall'Occ (o, nel caso eccezionale, della nomina di un diverso liquidatore); rilevato che la giurisprudenza (Trib. Torino 7 maggio 2024) ha sottolineato che opinare diversamente significherebbe dare vita ad una ingiustificata disparità di trattamento tra i compensi del liquidatore già nominato gestore dall'Occ e quelli del liquidatore nominato a seguito di conversione del piano di ristrutturazione in liquidazione (art. 18, secondo comma) o del liquidatore nominato per la esecuzione del piano (art. 17, secondo comma); ritenuto, altresì, opportuno segnalare che il compenso spettante al difensore del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando, peraltro, necessaria l'assistenza legale per presentare la domanda di apertura della liquidazione controllata, con la conseguenza che il credito professionale dell'advisor dovrà essere oggetto di insinuazione al passivo ed ammessa in base al privilegio professionale ex art. 2751-bis n. 2 c.c., ove richiesto;
osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che vada confermato il professionista designato Gestore della crisi individuato dall'OCC
5 cui si è rivolto il debitore, come previsto dall'art. 270, co. 2, lett. b); visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII
p.q.m.
I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia (RE)il 18.02.1968 e residente a [...],
II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina Liquidatore la Dott.ssa Noemi Cosseddu, già nominata
Gestore della Crisi dall'Occ;
IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
VI. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;
VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari sul patrimonio della ricorrente;
VIII. dispone che la somma mensile percepita dalla ricorrente a titolo di reddito che non è compresa nella liquidazione è di € 1.275,00;
IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;
X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;
6 XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nell'area web del sito internet del Tribunale;
XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del
Liquidatore, al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Reggio Emilia il 6 marzo 2025 nella camera di consiglio del Tribunale- sezione procedure concorsuali.
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Francesco Parisoli
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